Articolo 50 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 49Articolo 51
Versione
7 maggio 1958
Art. 50.

Entro il mese di marzo, il Comitato nazionale delibera il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto.
Il conto e' classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato di tutti i documenti giustificativi.
Entro il mese di aprile il presidente dell'Opera trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri il conto documentato, con una relazione sui risultati morali e finanziari della gestione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, richiesto ove occorra, le deduzioni del Comitato nazionale e degli interessati, provvede sul conto con decreto motivato.
Contro tale decreto possono produrre appello alla Corte dei conti il Comitato nazionale e gli interessati nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958