TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2302/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2302/2025 promossa da: nata a [...], il [...] ( residente in [...], cittadina italiana rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Lucente ( presso lo Studio della quale elegge domicilio, in Bologna, Via C.F._2
D'Azeglio, 64; per comunicazioni e notifiche Email_1
e nato a [...], il [...] ( ) residente in [...]Controparte_1 C.F._3
AZ di NA (BO) Via Andreoli, 57, cittadino italiano rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Federica Accongiagioco ( e dall'Avv. Mirko C.F._4
Gangarossa ( presso lo Studio dei quali elegge domicilio, in Bologna, Via San C.F._5
Marcellino, 3-2\A;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso depositato;
il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/01/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
2036\2022 del 07.07.22, pubblicata in data 26.07.22 resa dal Tribunale di Bologna, passata in giudicato e il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti nuove condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
pagina 1 di 3 dare atto che i figli e maggiorenni, residenti anagraficamente presso Per_1 Persona_2 l'abitazione della madre, continueranno a decidere in autonomia la frequentazione con entrambi i genitori, come già accade da tempo;
preso atto dell'accordo raggiunto tra i genitori a febbraio 2024, dichiarare che da marzo 2024 nulla è più dovuto da parte del Sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , e che CP_1 Per_1 nulla è più dovuto da parte di entrambi a titolo di spese straordinarie per , ad eccezione delle Per_1 spese odontoiatriche già preventivate;
preso atto dell'accordo raggiunto tra i genitori, dichiarare che, a far data dalla sottoscrizione del presente, e comunque dal mese di febbraio 2025, il Sig. continuerà a corrispondere CP_1 direttamente a a titolo di contributo al mantenimento ordinario la somma di euro 200,00, Per_2 mentre nulla sarà più dovuto a pari titolo alla Sig.ra rimanendo invece a carico di entrambi il Pt_1 pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, in ipotesi di spese impreviste e necessarie alle quali non dovesse riuscire a far fronte, il tutto sino al raggiungimento Per_2 dell'indipendenza economica di;
Per_2
dare atto che il Sig. trasmetterà mensilmente copia della contabile del bonifico mensile CP_1 eseguito a favore di , alla Sig.ra dare atto che i ricorrenti si dichiarano autosufficienti, Per_2 Pt_1 ragion per cui nulla è dovuto all'uno dall'altro, con reciproca rinuncia a qualsivoglia contribuzione economica;
dare atto che i ricorrenti al momento della sottoscrizione del presente ricorso hanno già regolato ogni
e qualsivoglia rapporto economico, dovuto in forza della Sentenza di Divorzio, che il Sig. ha CP_1 già versato il contribuito per il mantenimento ordinario come stabilito nella modificanda Sentenza per il mese di gennaio 2025, e che nulla dunque hanno a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo;
dare atto che i ricorrenti hanno già regolato la suddivisione in capo a ciascuno dei compensi dovuti ai rispettivi legali.”
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto sia meritevole di accoglimento, in considerazione del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio;
Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2036\2022 del 07.07.22, pubblicata in data 26.07.22 resa dal Tribunale di Bologna, passata in giudicato, così provvede:
1) Prende atto che i figli e maggiorenni, residenti anagraficamente presso Per_1 Persona_2 l'abitazione della madre, continueranno a decidere in autonomia la frequentazione con entrambi i genitori, come già accade da tempo;
2) Stabilisce che, da marzo 2024, nulla è più dovuto da parte del Sig. a titolo di contributo CP_1 al mantenimento ordinario di , e che nulla è più dovuto da parte di entrambi a titolo di Per_1 spese straordinarie per , ad eccezione delle spese odontoiatriche già preventivate;
Per_1
3) prende atto che i genitori hanno stabilito che dal mese di febbraio 2025, il Sig. CP_1 continuerà a corrispondere direttamente a a titolo di contributo al mantenimento Per_2 ordinario la somma di euro 200,00, mentre nulla sarà più dovuto a pari titolo alla Sig.ra rimanendo invece a carico di entrambi il pagamento delle spese straordinarie nella Pt_1 misura del 50% ciascuno, in ipotesi di spese impreviste e necessarie alle quali non Per_2 pagina 2 di 3 dovesse riuscire a far fronte, il tutto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_2
4) prende atto che il Sig. trasmetterà mensilmente copia della contabile del bonifico CP_1 mensile eseguito a favore di , alla Sig.ra dare atto che i ricorrenti si dichiarano Per_2 Pt_1 autosufficienti, ragion per cui nulla è dovuto all'uno dall'altro, con reciproca rinuncia a qualsivoglia contribuzione economica;
5) prende atto che i ricorrenti al momento della sottoscrizione del presente ricorso hanno già regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico, dovuto in forza della Sentenza di Divorzio, che il Sig. ha già versato il contribuito per il mantenimento ordinario come stabilito CP_1 nella modificanda Sentenza per il mese di gennaio 2025, e che nulla dunque hanno a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo;
6) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna in data _26.3.2025_____
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2302/2025 promossa da: nata a [...], il [...] ( residente in [...], cittadina italiana rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Lucente ( presso lo Studio della quale elegge domicilio, in Bologna, Via C.F._2
D'Azeglio, 64; per comunicazioni e notifiche Email_1
e nato a [...], il [...] ( ) residente in [...]Controparte_1 C.F._3
AZ di NA (BO) Via Andreoli, 57, cittadino italiano rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Federica Accongiagioco ( e dall'Avv. Mirko C.F._4
Gangarossa ( presso lo Studio dei quali elegge domicilio, in Bologna, Via San C.F._5
Marcellino, 3-2\A;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso depositato;
il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/01/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
2036\2022 del 07.07.22, pubblicata in data 26.07.22 resa dal Tribunale di Bologna, passata in giudicato e il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti nuove condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
pagina 1 di 3 dare atto che i figli e maggiorenni, residenti anagraficamente presso Per_1 Persona_2 l'abitazione della madre, continueranno a decidere in autonomia la frequentazione con entrambi i genitori, come già accade da tempo;
preso atto dell'accordo raggiunto tra i genitori a febbraio 2024, dichiarare che da marzo 2024 nulla è più dovuto da parte del Sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , e che CP_1 Per_1 nulla è più dovuto da parte di entrambi a titolo di spese straordinarie per , ad eccezione delle Per_1 spese odontoiatriche già preventivate;
preso atto dell'accordo raggiunto tra i genitori, dichiarare che, a far data dalla sottoscrizione del presente, e comunque dal mese di febbraio 2025, il Sig. continuerà a corrispondere CP_1 direttamente a a titolo di contributo al mantenimento ordinario la somma di euro 200,00, Per_2 mentre nulla sarà più dovuto a pari titolo alla Sig.ra rimanendo invece a carico di entrambi il Pt_1 pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, in ipotesi di spese impreviste e necessarie alle quali non dovesse riuscire a far fronte, il tutto sino al raggiungimento Per_2 dell'indipendenza economica di;
Per_2
dare atto che il Sig. trasmetterà mensilmente copia della contabile del bonifico mensile CP_1 eseguito a favore di , alla Sig.ra dare atto che i ricorrenti si dichiarano autosufficienti, Per_2 Pt_1 ragion per cui nulla è dovuto all'uno dall'altro, con reciproca rinuncia a qualsivoglia contribuzione economica;
dare atto che i ricorrenti al momento della sottoscrizione del presente ricorso hanno già regolato ogni
e qualsivoglia rapporto economico, dovuto in forza della Sentenza di Divorzio, che il Sig. ha CP_1 già versato il contribuito per il mantenimento ordinario come stabilito nella modificanda Sentenza per il mese di gennaio 2025, e che nulla dunque hanno a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo;
dare atto che i ricorrenti hanno già regolato la suddivisione in capo a ciascuno dei compensi dovuti ai rispettivi legali.”
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto sia meritevole di accoglimento, in considerazione del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio;
Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2036\2022 del 07.07.22, pubblicata in data 26.07.22 resa dal Tribunale di Bologna, passata in giudicato, così provvede:
1) Prende atto che i figli e maggiorenni, residenti anagraficamente presso Per_1 Persona_2 l'abitazione della madre, continueranno a decidere in autonomia la frequentazione con entrambi i genitori, come già accade da tempo;
2) Stabilisce che, da marzo 2024, nulla è più dovuto da parte del Sig. a titolo di contributo CP_1 al mantenimento ordinario di , e che nulla è più dovuto da parte di entrambi a titolo di Per_1 spese straordinarie per , ad eccezione delle spese odontoiatriche già preventivate;
Per_1
3) prende atto che i genitori hanno stabilito che dal mese di febbraio 2025, il Sig. CP_1 continuerà a corrispondere direttamente a a titolo di contributo al mantenimento Per_2 ordinario la somma di euro 200,00, mentre nulla sarà più dovuto a pari titolo alla Sig.ra rimanendo invece a carico di entrambi il pagamento delle spese straordinarie nella Pt_1 misura del 50% ciascuno, in ipotesi di spese impreviste e necessarie alle quali non Per_2 pagina 2 di 3 dovesse riuscire a far fronte, il tutto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_2
4) prende atto che il Sig. trasmetterà mensilmente copia della contabile del bonifico CP_1 mensile eseguito a favore di , alla Sig.ra dare atto che i ricorrenti si dichiarano Per_2 Pt_1 autosufficienti, ragion per cui nulla è dovuto all'uno dall'altro, con reciproca rinuncia a qualsivoglia contribuzione economica;
5) prende atto che i ricorrenti al momento della sottoscrizione del presente ricorso hanno già regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico, dovuto in forza della Sentenza di Divorzio, che il Sig. ha già versato il contribuito per il mantenimento ordinario come stabilito CP_1 nella modificanda Sentenza per il mese di gennaio 2025, e che nulla dunque hanno a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo;
6) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna in data _26.3.2025_____
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3