Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 13/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 12/2024 LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 12/2024 RG LAVORO promossa da:
, c.f. Parte_1 P.IVA_1
- P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli (c.f. ) e dall'Avv. Marta Odorizzi (c.f. C.F._1
), con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in C.F._2
Trento, Via delle Orfane, 8 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' APPELLANTE, come da procura telematica in atti Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12
), come da procura telematica in atti C.F._5
APPELLATA
OGGETTO: retribuzione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Consigliere relatore, riformi parzialmente per la parte impugnata, la sentenza n. 129/2023 emessa e depositata dal Tribunale di
Trento, in funzione di Giudice Unico del Lavoro in data 19 ottobre 2021 a definizione del giudizio sub. R.G. 254/2023 statuendo il rigetto INTEGRALE della domanda giudiziale in quanto infondata e per l'effetto confermando la legittimità dell'operato amministrativo dell' con cui si è attuato il recupero CP_2 degli emolumenti retributivi erogati ai singoli ricorrenti a titolo di assegno “ad personam” nel periodo dal marzo 2007 al gennaio 2018 (essendo già disposto nell'impugnata sentenza, la legittimità del recupero da parte dell' delle CP_2 quote pagata con la mensilità di stipendio del febbraio 2009) e con obbligo dell'appellato di restituzione dei rispettivi indebiti anche mediante l'accettazione delle trattenute mensili sugli stipendi già fin qui operate e di quelle successive per i soli dipendenti ancora in servizio fino a concorrenza del dovuto complessivo.
Il tutto con conseguente riforma anche della condanna dell alle spese CP_2 processuali che, in sede di appello, si chiede siano dichiarate integralmente compensate tra le parti per ambo i gradi di giudizio. Salvis iuribus
DI PARTE APPELLATA:
pagina 2 di 12 Piaccia alla Corte d'Appello, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, preliminarmente, nel rito, dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. l'appello avversario per tutte le ragioni come espresse in narrativa;
in via principale, nel merito, respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare in toto la sentenza del Tribunale del Lavoro di Trento N. 129/2023 pubblicata il 3 ottobre 2023 che ha definito il giudizio rubricato al RG n. 254/2023.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”. In via istruttoria: (omissis).
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Fatto e svolgimento del giudizio
Con ricorso in appello notificato in data 19/4/2024, Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva
[...] davanti alla Corte d'appello di Trento, per sentir accogliere CP_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Trento n. 129/2023 pubblicata il 3/10/2023, non notificata, resa a definizione del giudizio di primo grado R.G. N. 254/2023, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto, aveva accertato:
• l'obbligo di non proseguire nella ripetizione, mediante trattenute sulla retribuzione, delle somme indebitamente versate in favore del ricorrente a titolo di assegno ad personam nel periodo novembre 2007-gennaio 2009,
• l'obbligo di restituire al ricorrente le somme già trattenute sulla retribuzione di questi a titolo di ripetizione delle somme indebitamente versate in favore del ricorrente a titolo di assegno ad personam nel periodo novembre 2007 - gennaio 2009, con conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione dei relativi importi.
chiedeva la riforma parziale della suddetta sentenza, invocando il rigetto CP_2 integrale della domanda giudiziale in quanto infondata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato amministrativo dell' con cui veniva CP_2
pagina 3 di 12 attuato il recupero degli emolumenti retributivi erogati al lavoratore, a titolo di assegno ad personam, nel periodo da marzo 2007 a gennaio 2018, con obbligo della controparte alla restituzione dell'indebito anche mediante l'accettazione delle trattenute mensili sugli stipendi già operate e di quelle eventualmente successive fino alla concorrenza del dovuto complessivo.
Veniva fissata udienza per il giorno 10.10.2024 e si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare, di dichiarare inammissibile ai sensi degli CP_1 artt. 348-bis c.p.c. e ss. l'appello di controparte e, in via principale nel merito, di respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con la conseguenza di confermare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Trento impugnata.
All'udienza di discussione, sentiti i procuratori delle parti, che si riportavano ai propri scritti difensivi, la Corte decideva la causa dando pubblica lettura del separato dispositivo di sentenza, di seguito ritrascritto.
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Motivi della decisione
è transitato nei ruoli dell' in data 01.11.2004, ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 30.d.lgs. 31.3.2001, ed è stato inquadrato in B3 con conservazione, all'atto del passaggio in mobilità, degli emolumenti retributivi, di importo superiore alla retribuzione erogata dall' per la rispettiva qualifica Pt_1 stipendiale, con attribuzione, a tal fine, di un assegno ad personam (denominato
“assegno di garanzia”) di misura corrispondente alla differenza tra le due retribuzioni e soggetto a riassorbimento in occasione dell'incrementi retributivi introdotti dai successivi CCNL.
La disciplina degli effetti e conseguenze del trasferimento sul trattamento salariale era stata regolata attraverso l'applicazione:
• dell'art. 16 co.1 L. 28.11.2005, n. 246, che ha inserito nell'art. 30 d.lgs. 165/2001 31.3.2001, n. 165 il comma 2 quinquies, il quale dispone: “Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello
pagina 4 di 12 accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”;
• dell'accordo, siglato in data 11.10.2007 , tra l' e le organizzazioni CP_2 sindacali Fp-CGIL. , e , con il CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 quale era stato pattuito:
“Ad istanza del lavoratore interessato, l'Amministrazione sospende la procedura di riassorbimento degli effetti economici del nuovo CCNL
2006-2009, biennio economico 2006-2007 sull'assegno personale in godimento, fermo restando il riassorbimento già in atto dei precedenti rinnovi contrattuali. La sospensione del riassorbimento ha durata di un anno dal presente verbale e, se entro il predetto termine non sarà intervenuto accordo risolutivo di cui in premessa ex artt. 38 e 39 CCNL
2006-2009, l'Amministrazione provvederà all'immediato recupero delle somme non riassorbite durante la sospensione e a riattivare le procedure di riassorbimento. L'istanza deve essere formulata conformemente a quanto convenuto nel presente verbale con particolare riferimento alla durata annuale della sospensione e al recupero delle somme sospese in caso di mancato esito delle trattative nazionali” (doc. 1 fasc. ric. in primo grado).
Come riportato anche dal primo Giudice, è documentato che
• l'appellato in data 18.10.2007 ha presentato all' istanza di CP_2
“sospensione della procedura di riassorbimento degli effetti economici previsti dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006~2007 sull'assegno personale in godimento, fermo restando il riassorbimento già. in atto dei precedenti rinnovi contrattuali”, autorizzando “sin d'ora
l'Amministrazione a ripristinare la procedura di riassorbimento dell'assegno personale e al recupero delle somme sospese allo scadere dì un anno dalla data in caso di mancato esito delle trattative nazionali di cui in premessa” (doc. 2 fasc. ric.);
pagina 5 di 12 • con mail del 18.2.2019, l' ha comunicato a l'avvio, a CP_2 CP_1 partire dal marzo 2019, della procedura di recupero rateale (importi inferiori a € 100,00 al mese) delle somme già a lui pagate a titolo di assegno ad personam di cui era stato sospeso il riassorbimento in ragione dell'accordo sindacale di data 11.10.2017 (doc. 3 fasc. ric.).
La decisione del primo Giudice ha accolto la domanda del lavoratore, nei termini sopra esposti, accertando la parziale intervenuta prescrizione del credito vantato da CP_2
Con l'unico e principale motivo d'appello, l'Ente contesta la decisione del Tribunale -che ha appunto ritenuto maturata la prescrizione decennale con riferimento alla richiesta di rimborso degli emolumenti indebitamente corrisposti nel periodo novembre 2007. A sostegno della doglianza, afferma che il termine ultimo degli effetti della sospensione della trattenuta (melius del riassorbimento nello scatto stipendiale già operato) dell'emolumento retributivo, slittò al mese di febbraio 2009 (e quindi alla data di pagamento dell'ultimo assegno senza il riassorbimento del surplus retributivo, coincidente con il giorno 27.02.2009).
Tale slittamento avrebbe comportato la possibilità per la parte creditrice di ripristinare la procedura di riassorbimento fino al 28.2.2019 e non, dunque, fino ad ottobre 2018. Questo assunto sarebbe dimostrato dal fatto che le istanze sottoscritte dai dipendenti di autorizzazione a “ripristinare la procedura di riassorbimento dell'assegno personale ed al recupero delle somme sospese allo scadere di una anno dalla data del 11 ottobre 2007 in caso di mancato esito delle trattative nazionali” sono parte integrante non solo del verbale del 2007 ma anche della proroga al verbale – sottoscritta questa volta solamente da e CP_2 dalle OOSS –, che posponeva il termine alla fine di febbraio 2009.
Inoltre, la proroga del verbale di intesa del 2007, nonostante non ne venga fornita copia sottoscritta, dovrebbe considerarsi esistente data la natura formale e pubblica delle parti interessate. La sua esistenza e validità dovrebbero essere suffragata anche dal comportamento concludente dell' (rappresentato dalla CP_2
pagina 6 di 12 continua erogazione degli importi a titolo di assegno di garanzia fino al febbraio
2009) del quale il dipendente era ben a conoscenza.
In secondo luogo, nel proprio atto l'appellante deduce che la clausola contrattuale di sospensione del riassorbimento degli assegni ad personam versati avrebbe avuto efficacia fino allo scadere di un anno dall'eventuale stipula di un nuovo CCNL – che avrebbe regolato definitivamente le questioni relative agli emolumenti dei dipendenti in mobilità – il quale determinerebbe il dies a quo per la ripresa del decorso del termine prescrizionale per il recupero del credito da parte del datore di lavoro. Il dies a quo per il decorso della prescrizione decennale (applicabile al caso di specie poiché credito rientrante tra gli indebiti oggettivi ex art. 2033 c.c.) sarebbe dunque la data di stipula dell'ultimo CCNL del 2018. Evidenzia parte appellante che proprio per tale motivo poco dopo la stipula di quest'ultimo contratto collettivo si sarebbe attivata per recuperare il proprio credito. In breve, l'evento, incerto nel quando, dell'eventuale stipula del CCNL sarebbe stata condizione sospensiva della possibilità di recupero da parte dell' del proprio credito. Tale stipula avrebbe fatto slittare di dieci anni CP_2 dalla data dell'ultima erogazione del surplus retributivo (febbraio 2009) il termine della condizione sospensiva (quindi con il CCNL stipulato nel 2018).
Oltre a tali considerazioni, parte appellante ritiene che il credito vantato dal creditore sarebbe recuperabile nella sua totalità al momento dello spirare della condizione sospensiva, e ciò anche se quanto dovuto sia stato non trattenuto (non riassorbito) in epoca più remota. Infatti, essendo la sospensione del riassorbimento dell'assegno avvenuta in maniera rateizzata, si potrebbe ritenere contraddittoria la decisione del Giudice di primo grado che ha fatta salva la ripetibilità da parte dell' della sola quota di assegno mensile erogata nel CP_2 febbraio 2009. Precisa l'appellante che si isola “ai soli fini della prescrizione, ogni singola quota mensile retributiva dall'intero debito del ricorrente”.
La questione è già stata oggetto (in termini identici) di precedenti procedimenti davanti a questa Corte e può essere confermato l'orientamento giurisprudenziale pagina 7 di 12 della corte territoriale1, che ha trovato conferma recentemente da parte della S.C.
Sez. 6, con Ord. n. 3636/23.
Le censure dell'appellante vanno disattese per le seguenti assorbenti ragioni.
1. In merito alla questione della proroga del termine di sospensione del verbale stipulato nel 2007 fino al febbraio 20092.
La difesa dell'appellante si basa innanzitutto sull'accordo di proroga del verbale stipulato con le OOSS e i dipendenti che avrebbe esteso l'efficacia della sospensione del riassorbimento fino a febbraio 2009 e che, di conseguenza, prolungherebbe il termine prescrizionale fino al 27.2.2019.
Tuttavia, come anche rilevato dal Giudice di primo grado, l'accordo risulta privo di data e mancante di qualsiasi sottoscrizione e per tali motivi secondo i principi generali in materia di contratti scritti, non può essere applicato al caso di specie3. 1 In particolare, v. sentenze Corte d'appello di Trento n. 15/2022 e n. 3/2023. 2Come riassunto nella sentenza impugnata: “… Ad avviso dell' la prescrizione ha iniziato decorrere per CP_2 tutti i ratei mensili corrisposti fino al febbraio 2009: in via principale, in data 12.2.2018, quando è stato stipulato il CCNL 2016-2018 relativo al personale del Comparto funzioni centrali, che rappresenta il primo CCNL concluso successivamente all'accordo dell'11.10.2008; in via subordinata, alla fine del febbraio 2009, quando è scaduta la proroga, pattuita tra l e le CP_2 organizzazioni sindacali con l'accordo sub doc. 4 fasc. conv., del periodo annuale di sospensione, convenuto con l'accordo sindacale dell'11.10.2007, della procedura di riassorbimento degli effetti economici del nuovo CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 sull'assegno ad personam in godimento. Conseguentemente, secondo l' in entrambe le ipotesi la mail del 18.2.2019, con cui l , ha CP_2 CP_2 comunicato al ricorrente l'avvio, a partire dal marzo 2019, della procedura di recupero rateale delle somme già a lui pagate mensilmente, nel periodo novembre 2007-febbraio 2009, a titolo di assegno ad personam assorbibile, è idonea a interrompere la prescrizione decennale afferente i ratei mensili dell'assegno ad personam versati nel periodo novembre 2007-febbraio 2009. CP_ 3 Così, in sentenza impugnata: “…Tuttavia afferma [ ] che quel termine sarebbe stato prorogato fino al febbraio 2009 in forza di un “verbale d'intesa” stipulato dalle parti collettive a modifica dell'accordo sottoscritto in data 11.10.2007. Sennonché a comprova di questa allegazione l' produce sub 4 un documento – CP_2 concernente sì un “verbale d'intesa” riguardante la proroga fino al mese di febbraio 2009 della sospensione del riassorbimento dell'assegno ad personam di cui all'accordo dll'11.10.2007 (con la precisazione che “se a tale ultima data la questione non sarà definita, l'Amministrazione provvederà all'immediato recupero delle somme non riassorbite durante la sospensione ed a riattivare le procedure di riassorbimento”) – ma privo di qualsisia sottoscrizione (oltre che della data) e, quindi, privo di qualsiasi efficacia negoziale, mancando la prova dell'espressione del necessario consenso….”.
pagina 8 di 12 Infondata, oltre che originale, appare la tesi dell' , che sostiene l'esistenza di CP_2 un comportamento concludente in quanto, l'erogazione degli importi fino a febbraio 2009 avrebbe ingenerato nell'Ente stesso il legittimo affidamento sul fatto che fosse a conoscenza della sospensione di cui al successivo CP_1 accordo. Nessun comportamento concludente, infatti, è ravvisabile nella condotta del dipendente, per il solo fatto di aver percepito gli emolumenti senza sollevare eccezioni, comportamento che non è univocamente significativo di un consenso alla proroga del termine prescrizionale, atto di disposizione di propri diritti economici, oggetto di un accordo che di fatto risulta giuridicamente inesistente.
Non può dunque dedursi in alcun modo che fosse a conoscenza di questo CP_1 secondo accordo né che lo avesse in qualsiasi modo accettato, avendolo per di più contestato tempestivamente.
2. In merito alla stipula di un successivo CCNL quale condizione essenziale per il termine dell'efficacia della sospensione del riassorbimento.
Come già statuito nei precedenti provvedimenti, va sottolineato che la tesi dell' relativa al protrarsi della condizione sospensiva in merito all'accordo CP_2 sul riassorbimento dell'assegno fino alla stipula di un successivo CCNL, il quale avrebbe dovuto definitivamente regolare la questione retributiva della mobilità inter-enti, determinerebbe il riconoscimento dell'imprescrittibilità del suo diritto di credito (cfr. nota n.2).
Infatti, ipotizzando che nessun contratto collettivo regolamentatore fosse intervenuto nel 2018, la clausola sospensiva si sarebbe potuta protrarre all'infinito. Inoltre, se, come sostiene l , la condizione essenziale per il CP_2 recupero del credito fosse stata il mancato raggiungimento di un accordo, che avrebbe dovuto disciplinare diversamente il riassorbimento dell'assegno al personale in mobilità; poiché nemmeno il CCNL 2016/2018 ha regolato tale questione, non si potrebbe sostenere che la mancanza dell'accordo renda
“definitivamente spirata la possibilità di un accordo in tal senso”.
Significherebbe, invece, dilazionare sine die la condizione sospensiva -fino ad un pagina 9 di 12 nuovo contratto collettivo nazionale che (se e quando) regoli la questione- e prorogare ad libitum la prescrizione. Tale tesi non è accettabile poiché si pone in violazione dell'art. 2934 c.c. laddove stabilisce che l'esercizio di ogni diritto è subordinato all'inutile decorso del tempo, principio cardine dell'ordinamento italiano4.
3. In merito all'erroneità della sentenza di primo grado in relazione all'isolamento ai fini della prescrizione delle quote mensili retributive del debito.
Afferma l'appellante che tutto il credito è recuperabile nel lasso decennale anche se costituitosi in quote frazionate nel tempo poiché, lo spirare della condizione sposta a tale momento l'inizio della prescrizione anche di quanto dovuto da epoca più remota. Di conseguenza, la sentenza di primo grado che isola le singole quote mensili degli emolumenti dall'intero debito del dipendente ai fini della prescrizione non può ritenersi condivisibile.
Ritiene la Corte di richiamare a tale proposito l'orientamento già espresso in precedenza che individua due distinti periodi di applicazione dei principi che individuano il dies a quo della prescrizione.
Nel primo, che va dalla sottoscrizione del verbale di intesa dell'11.10.2007 fino all'ottobre 2008, in cui era vigente la clausola di sospensione del riassorbimento, l' non poteva giuridicamente pretendere il pagamento del surplus erogato CP_2 fino al termine della sospensione, momento in cui avrebbe potuto pretendere la somma di tutte le singole quote stipendiali.
Nel secondo, che va dall'ottobre 2008 sino al febbraio 2009, non avendo più valenza la clausola annuale di sospensione, il mancato riassorbimento si deve attribuire ad una decisione unilaterale dell . In questo periodo può venire in CP_2
pagina 10 di 12 considerazione l'art. 33 del CCNL di categoria il quale stabilisce che la prescrizione decorre mese per mese in concomitanza con l'erogazione dei singoli emolumenti5.
Quindi, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate dall' nel periodo novembre 2007-ottobre 2008 ha iniziato a CP_2 decorrere il 1° novembre 2008.
Quanto alle somme indebitamente versate dall' nei mesi di novembre CP_2
2008, dicembre 2008, gennaio 2009 e febbraio 2009, la prescrizione ha iniziato a decorrere, per ciascun singolo rateo, al momento della percezione e, quindi, orientativamente verso la fine del mese di riferimento e si è compiuta con lo spirare del decennio, ad esclusione del rateo relativo al mese di febbraio 2009 in quanto il 18.2.2019 l' ha comunicato a richiesta stragiudiziale di CP_2 CP_1 ripetizione.
Per tale motivo, la limitazione del riconoscimento della prescrizione al mese di gennaio 2009 con l'eccezione della quota di assegno mensile erogata nel febbraio 2009 è corretta, poiché unica parte del credito dell'appellante non soggetta alla prescrizione decennale.
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Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 129/2023 CP_2 del Tribunale di Trento GDL, pubblicata il 3.10.2023; condanna l'appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite che si liquidano per il grado in € 2.7700,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come mod. da L. 228/2012.
Trento, 10.10.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE
IL PRESIDENTE
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Art. 2934 C.C. Estinzione dei diritti “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”. 5 V. anche sentenza 15/2022 della Corte d'appello di Trento che richiama sentenza d.d. 12.11.2020 della Corte
d'appello di Torino.