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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/07/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 872/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 872/2025 promossa con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 giorno 27 agosto 1995, residente a [...], elettivamente domiciliata a Teramo, in Viale Francesco
Savini n. 53, presso e nello studio dell'Avv. Galizia Antonella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 9 Controparte_1 C.F._2 luglio 1995, residente a Teramo, località Piano della Lente, in via Nazionale n.
10, elettivamente domiciliato a Teramo, in via Paladini n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Sabrina Di Ferdinando, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- resistente - con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 14 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la sig.ra , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale, ormai terminata, con il sig.
[...]
dalla quale è nato il [...] il piccolo , ha adito CP_1 Per_1
l'intestato Tribunale per chiedere di disporre l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente dello stesso presso di sé nell'abitazione dalla stessa condotta in locazione a Montorio al Vomano (TE), regolamentare il diritto di visita del sig. secondo le indicazioni riportate nel ricorso CP_1
e dichiarare quest'ultimo tenuto a contribuire al mantenimento del piccolo mediante la somma mensile di € 400,00 da versare entro il giorno Per_1 cinque di ogni mese, con percezione integrale in favore di essa ricorrente dell'assegno unico.
Si è costituito in giudizio il sig. non contestando la Controparte_1 richiesta avversaria di affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente materna, ma proponendo una diversa regolamentazione del proprio diritto di visita e chiedendo, quanto al profilo del mantenimento economico a suo carico ed in favore del piccolo , di ridurlo alla Per_1 somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con percezione del 100% dell'assegno unico in favore della madre.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il giorno 7 luglio 2025, il Tribunale, letto il comma III dell'art. 473-bis.21 c.p.c., a mente del quale, alla prima udienza di comparizione, il giudice tenta la conciliazione delle parti e “può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia”, rilevato che entrambi i genitori sono concordi nel regime di affido, e cioè l'affidamento condiviso, nonché per la collocazione prevalente del minore presso la residenza della sig.ra , divergendo soltanto per Parte_1 il profilo relativo al quantificazione del mantenimento a carico del genitore non collocatario, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
2 “REGIME DI AFFIDAMENTO: affidamento condiviso del figlio minore , Per_1 con COLLOCAMENTO prevalente presso l'abitazione della madre, condotta in locazione e sita a Montorio al Vomano (TE), Viale Risorgimento n. 5; -
MANTENIMENTO: corresponsione, a carico del padre - in quanto genitore non collocatario - di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore dell'importo mensile, quantificato nella somma di € 330,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo in uso del Tribunale di Teramo, con ASSEGNO UNICO UNIVERSALE percepito integralmente dalla madre;
- DIRITTO DI VISITA: regolamentato come da comparsa di costituzione e risposta del sig. - SPESE DI LITE: integralmente CP_1 compensate fra le parti.”, invitando le parti a valutare la predetta proposta, nonché a raggiungere un accordo conciliativo anche sulla base della stessa e fissando l'udienza del 14 luglio 2025 per la verifica dell'eventuale accettazione della stessa, invitando inoltre le parti a precisare, in caso del raggiungimento di intesa, se le stesse intendono rinunciare ai termini previsti dall'art. 473- bis.28 c.p.c. così da consentire, all'esito dell'udienza, l'immediata remissione al Collegio per la decisione.
Quindi, all'udienza del 14 luglio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate, con le quali entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa per come formulata dal Tribunale alla precedente udienza e preso atto della espressa rinuncia, da parte di entrambe le parti, ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., il giudice delegato per la trattazione ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non può che prendere atto della circostanza per cui, all'esito dell'udienza celebrata in data 14 luglio 2025, le parti hanno entrambe accettato la proposta conciliativa loro sottoposta, così raggiungendo una intesa su ogni profilo inerente la regolamentazione della responsabilità genitoriale del piccolo nei termini che possono così Per_1 sintetizzarsi:
a) affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, condotta in locazione e sita a
Montorio al Vomano (TE), in viale Risorgimento n. 5;
b) obbligo in capo al padre - in quanto genitore non collocatario - di versare in favore della madre (collocataria) di un assegno di mantenimento per la prole dell'importo mensile di € 330,00, da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre
3 al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, in conformità al protocollo in essere tra il Tribunale e il locale COA in ordine alla loro individuazione del 5 dicembre 2018, con assegno unico universale percepito integralmente dalla madre;
c) diritto di vista del padre regolamentato sulla base delle indicazioni di cui alla comparsa di costituzione del sig. CP_1
d) spese di lite integralmente compensate fra le parti.
In ordine alle spese di lite, quindi, queste devono essere integralmente compensate fra le parti, alla luce dell'accordo intervenuto fra le stesse in corso di causa anche in ordine a tale profilo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento contraddistinto dal R.G. n. 872/2025 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. PRENDE ATTO della intervenuta accettazione, da parte di entrambe le parti in causa, della proposta conciliativa avanzata, all'udienza del 7 luglio 2025, dal Tribunale ai sensi dell'art. 473-bis.21 comma III c.p.c. in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale del piccolo e, per l'effetto: Per_1
a) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, condotta dalla stessa in locazione e sita a Montorio al Vomano (TE), in viale
Risorgimento n. 5;
b) PONE in capo al padre l'obbligo di versare in favore della madre
(collocataria) un assegno di mantenimento per la prole dell'importo mensile di € 330,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, in conformità al protocollo in essere tra il Tribunale e il locale COA in ordine alla loro individuazione del 5 dicembre 2018, con assegno unico universale percepito integralmente dalla madre;
c) REGOLAMENTA il diritto di vista del padre sulla base delle indicazioni di cui alla comparsa di costituzione del sig. CP_1
2. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 14 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 872/2025 promossa con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 giorno 27 agosto 1995, residente a [...], elettivamente domiciliata a Teramo, in Viale Francesco
Savini n. 53, presso e nello studio dell'Avv. Galizia Antonella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 9 Controparte_1 C.F._2 luglio 1995, residente a Teramo, località Piano della Lente, in via Nazionale n.
10, elettivamente domiciliato a Teramo, in via Paladini n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Sabrina Di Ferdinando, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- resistente - con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 14 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la sig.ra , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale, ormai terminata, con il sig.
[...]
dalla quale è nato il [...] il piccolo , ha adito CP_1 Per_1
l'intestato Tribunale per chiedere di disporre l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente dello stesso presso di sé nell'abitazione dalla stessa condotta in locazione a Montorio al Vomano (TE), regolamentare il diritto di visita del sig. secondo le indicazioni riportate nel ricorso CP_1
e dichiarare quest'ultimo tenuto a contribuire al mantenimento del piccolo mediante la somma mensile di € 400,00 da versare entro il giorno Per_1 cinque di ogni mese, con percezione integrale in favore di essa ricorrente dell'assegno unico.
Si è costituito in giudizio il sig. non contestando la Controparte_1 richiesta avversaria di affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente materna, ma proponendo una diversa regolamentazione del proprio diritto di visita e chiedendo, quanto al profilo del mantenimento economico a suo carico ed in favore del piccolo , di ridurlo alla Per_1 somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con percezione del 100% dell'assegno unico in favore della madre.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il giorno 7 luglio 2025, il Tribunale, letto il comma III dell'art. 473-bis.21 c.p.c., a mente del quale, alla prima udienza di comparizione, il giudice tenta la conciliazione delle parti e “può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia”, rilevato che entrambi i genitori sono concordi nel regime di affido, e cioè l'affidamento condiviso, nonché per la collocazione prevalente del minore presso la residenza della sig.ra , divergendo soltanto per Parte_1 il profilo relativo al quantificazione del mantenimento a carico del genitore non collocatario, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
2 “REGIME DI AFFIDAMENTO: affidamento condiviso del figlio minore , Per_1 con COLLOCAMENTO prevalente presso l'abitazione della madre, condotta in locazione e sita a Montorio al Vomano (TE), Viale Risorgimento n. 5; -
MANTENIMENTO: corresponsione, a carico del padre - in quanto genitore non collocatario - di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore dell'importo mensile, quantificato nella somma di € 330,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo in uso del Tribunale di Teramo, con ASSEGNO UNICO UNIVERSALE percepito integralmente dalla madre;
- DIRITTO DI VISITA: regolamentato come da comparsa di costituzione e risposta del sig. - SPESE DI LITE: integralmente CP_1 compensate fra le parti.”, invitando le parti a valutare la predetta proposta, nonché a raggiungere un accordo conciliativo anche sulla base della stessa e fissando l'udienza del 14 luglio 2025 per la verifica dell'eventuale accettazione della stessa, invitando inoltre le parti a precisare, in caso del raggiungimento di intesa, se le stesse intendono rinunciare ai termini previsti dall'art. 473- bis.28 c.p.c. così da consentire, all'esito dell'udienza, l'immediata remissione al Collegio per la decisione.
Quindi, all'udienza del 14 luglio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate, con le quali entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa per come formulata dal Tribunale alla precedente udienza e preso atto della espressa rinuncia, da parte di entrambe le parti, ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., il giudice delegato per la trattazione ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non può che prendere atto della circostanza per cui, all'esito dell'udienza celebrata in data 14 luglio 2025, le parti hanno entrambe accettato la proposta conciliativa loro sottoposta, così raggiungendo una intesa su ogni profilo inerente la regolamentazione della responsabilità genitoriale del piccolo nei termini che possono così Per_1 sintetizzarsi:
a) affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, condotta in locazione e sita a
Montorio al Vomano (TE), in viale Risorgimento n. 5;
b) obbligo in capo al padre - in quanto genitore non collocatario - di versare in favore della madre (collocataria) di un assegno di mantenimento per la prole dell'importo mensile di € 330,00, da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre
3 al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, in conformità al protocollo in essere tra il Tribunale e il locale COA in ordine alla loro individuazione del 5 dicembre 2018, con assegno unico universale percepito integralmente dalla madre;
c) diritto di vista del padre regolamentato sulla base delle indicazioni di cui alla comparsa di costituzione del sig. CP_1
d) spese di lite integralmente compensate fra le parti.
In ordine alle spese di lite, quindi, queste devono essere integralmente compensate fra le parti, alla luce dell'accordo intervenuto fra le stesse in corso di causa anche in ordine a tale profilo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento contraddistinto dal R.G. n. 872/2025 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. PRENDE ATTO della intervenuta accettazione, da parte di entrambe le parti in causa, della proposta conciliativa avanzata, all'udienza del 7 luglio 2025, dal Tribunale ai sensi dell'art. 473-bis.21 comma III c.p.c. in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale del piccolo e, per l'effetto: Per_1
a) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, condotta dalla stessa in locazione e sita a Montorio al Vomano (TE), in viale
Risorgimento n. 5;
b) PONE in capo al padre l'obbligo di versare in favore della madre
(collocataria) un assegno di mantenimento per la prole dell'importo mensile di € 330,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, in conformità al protocollo in essere tra il Tribunale e il locale COA in ordine alla loro individuazione del 5 dicembre 2018, con assegno unico universale percepito integralmente dalla madre;
c) REGOLAMENTA il diritto di vista del padre sulla base delle indicazioni di cui alla comparsa di costituzione del sig. CP_1
2. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 14 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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