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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 831/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, LA
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3751/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1248/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM050300229-2020 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7795/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: 'E presente, si riporta ai motivi di appello e comunica che la Corte di Giustizia di secondo grado sezione 7 si è già espressa in data 12/12/205 sul prodromico accertamento relativo alla società per il medesimo anno di imposta 2016 e che è stato rigettato l'appello da lui proposto.
Appellato: Insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1) la sentenza n. 1245/2/2024 della CGT di primo grado di Benevento con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento n° TFM050300229/2026 con cui l'Ufficio ha accertato, per l'anno 2016, un reddito imponibile IRPEF di euro
217.025,00.
Con l'accertamento in epigrafe impugnato innanzi alla Commissione Provinciale di Benevento l'Agenzia delle Entrate accertava all'appellante maggiori redditi di capitale nella sua qualità di socio della società
Società_1 srl, presupposti per il suddetto accertamento sono:
-l'avviso di accertamento emesso per lo stesso anno di imposta a carico della società Società_1 srl su cui è già intervenuta, come comunicato dal medesimi appellante sentenza della Corte di Giusitizia Tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n.745/2026);
-il possesso da parte dell'appellante della quota di partecipazione del 100% nella su indicata società Società_1 srl per cui stante il presupposto della ristretta base azionaria della società accertata e della distribuzione degli utili occulti, costituiti dal maggior reddito accertato alla società e presuntivamente distribuiti ai soci, nel caso specifico al sig. Società_1.
'E bene evidenziare che si intende per ristretta base azionaria quella costituita da una ristretta cerchia familiare e dall'esistenza di un rapporto di familiarità e conoscenza tra i soci per cui si presume l'avvenuta distribuzione degli utili occulti derivante dai maggiori redditi già accertati alla società.
In base a tali presupposti l'Agenzia delle Entrate ha accertato all'appellante e socio al 100% della società
Ricorrente_1, un utile extracontabile e un maggior reddito da capitale --ai sensi dell'art. 47 e 59 del DPR 917/86- per un importo determinato in base alla quota di partecipazione da lui detenuta nella società Società_1 srl, pari al 49,72% del maggior reddito accertato alla società, ed ad una quota imponibile di suo maggior reddito di capitale per Euro 217.025,00 (49,72% di Euro 436.494,00).
Eccepisce l'appellante, richiamando i motivi di ricorso che vengono integralmente richiamati in sede di appello e di cui si contesta l'omesso esame da parte del giudice di primo grado, motivi che ricalcano i motivi di ricorso/appello mossi dalla società Società_1 srl avverso i prodromici avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti (in effetti nell'appello il socio non solleva eccezioni in merito alla presunzione di distribuzioni degli utili ma richiama quanto già contestato in merito alla verifica fiscale così come effettuata nei confronti della società):
-l'omesso esame del motivo di ricorso relativo alla contabilizzazione della rimanenze iniziali, valore di costo di cupi non si è tenuto conto in sede di determinazione del reddito;
-l'omessa determinazione di costi forfettariamente riconosciuti e ricostruti a fronte dei ricavi anch'essi forfettariamente ricostruiti;
e per i su richiamati motivi l'appellante chiede di accertare l'illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento accogliendo l'appello con vittoria di spese. Si era costituita nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento che con dettagliate e circostanziate controdeduzioni, aveva contestato le eccezioni proposte, ribadito la legittimità dell'avviso di accertamento e richiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Con la sentenza in epigrafe impugnata la Commissione Provinciale di Benevento rigettava il ricorso statuendo che a fronte della precisa ed analitica ricostruzione operata dagli accertatori il ricorrente, constatate le gravia irregolarità contabili accertate, il mancato deposito dei bilanci e la mancata indicazione della relative dichiarazioni delle richiamate rimanenze non aveva fornito alcun elemento utile a contrastare la precisa ricostruzione operata dall'Ufficio.
Avverso la suddetta statuizione propone appello il sig. Società_1 richiamando integralmente i motivi così come su indicati.
Si è costituita nel giudizio l'Agenzia delle Entrate di Benevento che ha richiamato integralmente quanto già esposto nel ricorso di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello proposto con la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
L'appello è stato deciso nell'udienza del 19 dicembre 2025, ove sentite le parti è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento qui impugnato nasce in virtù dell'applicazione del disposto combinato degli art. 47
c. 1 e 59 del DPR 917/86 per cui i cosiddetti utili extracontabili, costituiti dai maggiori ricavi non dichiarati ed accertati a società di capitali, con atti divenuti definitivi, si intendono presuntivamente distribuiti ai soci di partecipazione delle società accertate, sul presupposto della ristretta base azionaria.
Nel caso specifico la società Società_1 srl è da ritenersi società a ristretta base azionaria in quanto la sua compagine societaria è costituita dau solo socio al 100% e, precisamente, dal solo appellante.
Risulta necessario, al fine della comprensione della vicenda, un chiarimento della fattispecie giuridica su indicata delle società a ristretta base azionaria.
Si chiama società a ristretta base azionaria quella compagine sociale composta da un numero ristretto di soci, legati spesso da rapporti di familiarità, come risulta ex tabulas nel caso specifico.
Per le società di capitali, di norma, vige, ai fini tributari, la netta separazione tra la società e i singoli soci, così che l'imputazione degli utili avviene dietro formale deliberazione, che ne indica anche i limiti.
La giurisprudenza costante della Cassazione (Cassazione 17356/2020, Cassazione 33976/2019,
Cassazione 24534/2017, Cassazione 2752/2024) non ha mancato, purtuttavia, di rilevare che la separazione tra la posizione della società di capitali e quella dei soci non può impedire, quando risulti acclarata l'esistenza di maggiori utili occultati in capo alla società, derivanti dai ricavi non contabilizzati e percepiti fuori bilancio, la rettifica in capo ai soci per tali maggiori utili non contabilizzati e presuntivamente distribuiti ai soci in virtù del regime di trasparenza.
Nel caso di una società di capitali, pur non sussistendo, quindi, - a differenza di quanto previsto per le società di persone - una presunzione legale di distribuzione dell'utile ai soci, l'appartenenza della società ad una ristretta stretta cerchia costituisce l'elemento di prova dell'avvenuta distribuzione degli utili in questione, tenuto anche conto della complicità, che normalmente avvince un gruppo così composto. Tale imputazione si basa su di una regola di esperienza secondo cui nelle società di capitali in cui i partecipanti costituiscono un gruppo ristretto, spesso legato da vincoli più o meno stretti di solidarietà, nella normalità dei casi, si può ragionevolmente ritenere che gli utili occultati siano stati distribuiti proporzionalmente ai singoli soci, così come avviene per tutti gli utili nelle società di persone, per i quali il principio dell'imputabilità dei profitti ai soci indipendentemente dalla loro effettiva percezione, è sancito legislativamente.
Per l'imputazione ai soci, il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo.
Rimane salva la facoltà per il socio di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, per esempio, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti.
La società Società_1 srl rientra pienamente nella fattispecie giuridica su individuata.
L'avviso di accertamento della società rappresenta, quindi, il presupposto processuale e sostanziale necessario e l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dell'appellante.
Vengono, quindi, accertati all'appellante, sul presupposto della sua partecipazione al 100% nella società accertata Società_1 srl ed in base alla su indicata presunzione di conoscenza e distribuzione dei maggiori ricavi accertati:
-maggiori ricavi imputati alla Società_1 srl – anno di imposta 2016 -Euro 436.494,00,
-quota partecipazione detenuta dall'appellante - 100%;
-reddito rideterminato sul 49,72% ex art. 47 Dpr 917/86 - - Euro 217.025,00;
Al fine della motivazione del suddetto accertamento e della presunzione di distribuzione null'altro rileva ed
è necessario.
Tale principio (Cass., Sez, 5ª, 26 novembre 2014, n. 25115; Cass., Sez. 6ª-5, 31 maggio 2016, n. 11208;
Cass., Sez. 5ª, 19 dicembre 2019, n. 33976; Cass., Sez. 5ª, 22 marzo 2021, n. 7949; Cass., Sez. 5ª, 24 maggio 2021, n. 14096), costituisce un consolidato orientamento giurisprudenziale,
'E bene evidenziare che l'appellante nulla oppone sulla seguente metodologia accertativa, nè contesta in alcun modo la presunzione della distribuizione degli utili extracontabili per cui tale presupposto si è reso definitivo e non è oggetto di contestazione.
In effetti i motivi di appello sono relativi esclusivamente all'accertamento rivolto alla società Società_1 srl, insiste, infatti, l'appellante esclusivamente sui motivi di ricorso e poi di appello relativi all'accertamento rivolto alla società Società_1 srl che vengono pedissequamente richiamati nel presente giudizio di appello.
Orbene sotto tale profilo non può che prendersi atto che relativamente alla società Società_1 srl tali motivi sono stati già oggetto di statuizione della Corte di Giustizia Trbutaria di primo grado di Benevento che con sentenza n. 1245/2024 aveva già rigetto il ricorso proposto dalla società e che tale statuizione è stata successivamente confermata dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che con sentenza n. 745/2026 (RG 3743/2025) ha rigettato l'appello proposto dalla società confermando la sentenza di primo grado per cui tale decisione fa stato e non può che essere confermata nel presente giudizio non avendo contestato in alcun modo l'appellante la presunzione dei maggiori utili distribuiti.
Sulla base di quanto su esposto l'appello deve essere rigettato, le spese, considerata la particlarità della fattispecie devono essere compensate. Rigetta l'appello ;
compensa le spese.
P.Q.M.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, LA
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3751/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1248/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM050300229-2020 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7795/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: 'E presente, si riporta ai motivi di appello e comunica che la Corte di Giustizia di secondo grado sezione 7 si è già espressa in data 12/12/205 sul prodromico accertamento relativo alla società per il medesimo anno di imposta 2016 e che è stato rigettato l'appello da lui proposto.
Appellato: Insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1) la sentenza n. 1245/2/2024 della CGT di primo grado di Benevento con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento n° TFM050300229/2026 con cui l'Ufficio ha accertato, per l'anno 2016, un reddito imponibile IRPEF di euro
217.025,00.
Con l'accertamento in epigrafe impugnato innanzi alla Commissione Provinciale di Benevento l'Agenzia delle Entrate accertava all'appellante maggiori redditi di capitale nella sua qualità di socio della società
Società_1 srl, presupposti per il suddetto accertamento sono:
-l'avviso di accertamento emesso per lo stesso anno di imposta a carico della società Società_1 srl su cui è già intervenuta, come comunicato dal medesimi appellante sentenza della Corte di Giusitizia Tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n.745/2026);
-il possesso da parte dell'appellante della quota di partecipazione del 100% nella su indicata società Società_1 srl per cui stante il presupposto della ristretta base azionaria della società accertata e della distribuzione degli utili occulti, costituiti dal maggior reddito accertato alla società e presuntivamente distribuiti ai soci, nel caso specifico al sig. Società_1.
'E bene evidenziare che si intende per ristretta base azionaria quella costituita da una ristretta cerchia familiare e dall'esistenza di un rapporto di familiarità e conoscenza tra i soci per cui si presume l'avvenuta distribuzione degli utili occulti derivante dai maggiori redditi già accertati alla società.
In base a tali presupposti l'Agenzia delle Entrate ha accertato all'appellante e socio al 100% della società
Ricorrente_1, un utile extracontabile e un maggior reddito da capitale --ai sensi dell'art. 47 e 59 del DPR 917/86- per un importo determinato in base alla quota di partecipazione da lui detenuta nella società Società_1 srl, pari al 49,72% del maggior reddito accertato alla società, ed ad una quota imponibile di suo maggior reddito di capitale per Euro 217.025,00 (49,72% di Euro 436.494,00).
Eccepisce l'appellante, richiamando i motivi di ricorso che vengono integralmente richiamati in sede di appello e di cui si contesta l'omesso esame da parte del giudice di primo grado, motivi che ricalcano i motivi di ricorso/appello mossi dalla società Società_1 srl avverso i prodromici avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti (in effetti nell'appello il socio non solleva eccezioni in merito alla presunzione di distribuzioni degli utili ma richiama quanto già contestato in merito alla verifica fiscale così come effettuata nei confronti della società):
-l'omesso esame del motivo di ricorso relativo alla contabilizzazione della rimanenze iniziali, valore di costo di cupi non si è tenuto conto in sede di determinazione del reddito;
-l'omessa determinazione di costi forfettariamente riconosciuti e ricostruti a fronte dei ricavi anch'essi forfettariamente ricostruiti;
e per i su richiamati motivi l'appellante chiede di accertare l'illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento accogliendo l'appello con vittoria di spese. Si era costituita nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento che con dettagliate e circostanziate controdeduzioni, aveva contestato le eccezioni proposte, ribadito la legittimità dell'avviso di accertamento e richiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Con la sentenza in epigrafe impugnata la Commissione Provinciale di Benevento rigettava il ricorso statuendo che a fronte della precisa ed analitica ricostruzione operata dagli accertatori il ricorrente, constatate le gravia irregolarità contabili accertate, il mancato deposito dei bilanci e la mancata indicazione della relative dichiarazioni delle richiamate rimanenze non aveva fornito alcun elemento utile a contrastare la precisa ricostruzione operata dall'Ufficio.
Avverso la suddetta statuizione propone appello il sig. Società_1 richiamando integralmente i motivi così come su indicati.
Si è costituita nel giudizio l'Agenzia delle Entrate di Benevento che ha richiamato integralmente quanto già esposto nel ricorso di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello proposto con la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
L'appello è stato deciso nell'udienza del 19 dicembre 2025, ove sentite le parti è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento qui impugnato nasce in virtù dell'applicazione del disposto combinato degli art. 47
c. 1 e 59 del DPR 917/86 per cui i cosiddetti utili extracontabili, costituiti dai maggiori ricavi non dichiarati ed accertati a società di capitali, con atti divenuti definitivi, si intendono presuntivamente distribuiti ai soci di partecipazione delle società accertate, sul presupposto della ristretta base azionaria.
Nel caso specifico la società Società_1 srl è da ritenersi società a ristretta base azionaria in quanto la sua compagine societaria è costituita dau solo socio al 100% e, precisamente, dal solo appellante.
Risulta necessario, al fine della comprensione della vicenda, un chiarimento della fattispecie giuridica su indicata delle società a ristretta base azionaria.
Si chiama società a ristretta base azionaria quella compagine sociale composta da un numero ristretto di soci, legati spesso da rapporti di familiarità, come risulta ex tabulas nel caso specifico.
Per le società di capitali, di norma, vige, ai fini tributari, la netta separazione tra la società e i singoli soci, così che l'imputazione degli utili avviene dietro formale deliberazione, che ne indica anche i limiti.
La giurisprudenza costante della Cassazione (Cassazione 17356/2020, Cassazione 33976/2019,
Cassazione 24534/2017, Cassazione 2752/2024) non ha mancato, purtuttavia, di rilevare che la separazione tra la posizione della società di capitali e quella dei soci non può impedire, quando risulti acclarata l'esistenza di maggiori utili occultati in capo alla società, derivanti dai ricavi non contabilizzati e percepiti fuori bilancio, la rettifica in capo ai soci per tali maggiori utili non contabilizzati e presuntivamente distribuiti ai soci in virtù del regime di trasparenza.
Nel caso di una società di capitali, pur non sussistendo, quindi, - a differenza di quanto previsto per le società di persone - una presunzione legale di distribuzione dell'utile ai soci, l'appartenenza della società ad una ristretta stretta cerchia costituisce l'elemento di prova dell'avvenuta distribuzione degli utili in questione, tenuto anche conto della complicità, che normalmente avvince un gruppo così composto. Tale imputazione si basa su di una regola di esperienza secondo cui nelle società di capitali in cui i partecipanti costituiscono un gruppo ristretto, spesso legato da vincoli più o meno stretti di solidarietà, nella normalità dei casi, si può ragionevolmente ritenere che gli utili occultati siano stati distribuiti proporzionalmente ai singoli soci, così come avviene per tutti gli utili nelle società di persone, per i quali il principio dell'imputabilità dei profitti ai soci indipendentemente dalla loro effettiva percezione, è sancito legislativamente.
Per l'imputazione ai soci, il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo.
Rimane salva la facoltà per il socio di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, per esempio, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti.
La società Società_1 srl rientra pienamente nella fattispecie giuridica su individuata.
L'avviso di accertamento della società rappresenta, quindi, il presupposto processuale e sostanziale necessario e l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dell'appellante.
Vengono, quindi, accertati all'appellante, sul presupposto della sua partecipazione al 100% nella società accertata Società_1 srl ed in base alla su indicata presunzione di conoscenza e distribuzione dei maggiori ricavi accertati:
-maggiori ricavi imputati alla Società_1 srl – anno di imposta 2016 -Euro 436.494,00,
-quota partecipazione detenuta dall'appellante - 100%;
-reddito rideterminato sul 49,72% ex art. 47 Dpr 917/86 - - Euro 217.025,00;
Al fine della motivazione del suddetto accertamento e della presunzione di distribuzione null'altro rileva ed
è necessario.
Tale principio (Cass., Sez, 5ª, 26 novembre 2014, n. 25115; Cass., Sez. 6ª-5, 31 maggio 2016, n. 11208;
Cass., Sez. 5ª, 19 dicembre 2019, n. 33976; Cass., Sez. 5ª, 22 marzo 2021, n. 7949; Cass., Sez. 5ª, 24 maggio 2021, n. 14096), costituisce un consolidato orientamento giurisprudenziale,
'E bene evidenziare che l'appellante nulla oppone sulla seguente metodologia accertativa, nè contesta in alcun modo la presunzione della distribuizione degli utili extracontabili per cui tale presupposto si è reso definitivo e non è oggetto di contestazione.
In effetti i motivi di appello sono relativi esclusivamente all'accertamento rivolto alla società Società_1 srl, insiste, infatti, l'appellante esclusivamente sui motivi di ricorso e poi di appello relativi all'accertamento rivolto alla società Società_1 srl che vengono pedissequamente richiamati nel presente giudizio di appello.
Orbene sotto tale profilo non può che prendersi atto che relativamente alla società Società_1 srl tali motivi sono stati già oggetto di statuizione della Corte di Giustizia Trbutaria di primo grado di Benevento che con sentenza n. 1245/2024 aveva già rigetto il ricorso proposto dalla società e che tale statuizione è stata successivamente confermata dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che con sentenza n. 745/2026 (RG 3743/2025) ha rigettato l'appello proposto dalla società confermando la sentenza di primo grado per cui tale decisione fa stato e non può che essere confermata nel presente giudizio non avendo contestato in alcun modo l'appellante la presunzione dei maggiori utili distribuiti.
Sulla base di quanto su esposto l'appello deve essere rigettato, le spese, considerata la particlarità della fattispecie devono essere compensate. Rigetta l'appello ;
compensa le spese.
P.Q.M.