Legge 13 marzo 1958, n. 365

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    Giurisprudenza24

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    • 1Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 29/02/2024, n. 37
      Provvedimento: Sentenza n. 37/2024 Depositato il 29/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione dell'organo giudicante: LANDOLFI ALBERTO, Giudice monocratico in data 23/02/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 38/2023 depositato il 15/02/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Andora - Via Cavour N. 94 17051 Andora SV Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - …
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      • agevolazioni fiscali·
      • IMU·
      • esenzione fiscale orfani di guerra·
      • interpretazione normativa·
      • spese processuali·
      • art. 41 legge n. 365/1958·
      • fermo amministrativo·
      • notifica avviso di accertamento

    • 2Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 26/05/2023, n. 396
      Provvedimento: Sentenza n. 396/2023 Depositato il 26/05/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/05/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore BOLOGNESI MAURO, Giudice VOLINO PASQUALE, Giudice in data 15/05/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 139/2020 depositato il 05/02/2020 proposto da Dott. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Andora - Via Cavour 17051 Andora SV Difeso da Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso …
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      • orfani di guerra·
      • inammissibilità ricorso·
      • esenzione tributaria·
      • TARI·
      • D.M. 10/03/2014 n. 55·
      • art. 15 D.Lgs. 546/1992·
      • condanna alle spese·
      • art. 41 legge 365/1958

    • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 16/05/2023, n. 352
      Provvedimento: Sentenza n. 352/2023 Depositato il 16/05/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/03/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore BOLOGNESI MAURO, Giudice PIOMBO BRUNO, Giudice in data 16/03/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1000/2020 depositato il 26/11/2020 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 contro Comune di Alassio - Piazza Della Liberta' 1 17021 Alassio SV elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto …
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      • orfani di guerra·
      • esenzione tributaria·
      • TARI·
      • potestà discrezionale comune·
      • art. 1 par. 700 L.147/2013·
      • compensazione spese·
      • tutela soggettiva·
      • art. 41 L.365/1958·
      • interpretazione letterale norma

    • 4Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 21/02/2023, n. 117
      Provvedimento: Sent 117/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.79155 del registro di segreteria, dal sig. XX (omissis) nato il omissis a omissis e residente in omissis, in via omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Giusi Pezzella, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Roma, via Tiburtina 603; CONTRO -Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante sede nazionale Roma via Ciro il Grande 21 e Roma – …
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      • inammissibilità ricorso·
      • orfano di guerra·
      • buonuscita·
      • art. 69 d.lgs. 165/2001·
      • spese compensate·
      • riliquidazione pensione·
      • giudice ordinario·
      • legge 336/1970·
      • difetto giurisdizione

    • 5Trib. Cassino, sentenza 13/02/2023, n. 116
      Provvedimento: R.G. 583/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE CIVILE AREA LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione fissato al 13.2.2023, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 583/2018 r.g.l. vertente TRA , con l'avv. Maddalena Lombardi Parte_1 - ricorrente E [...] Controparte_1 , in persona dei legali rappresentanti pro [...] tempore, con il funzionario …
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      • CTU contabile·
      • principio di non discriminazione·
      • art. 11 L. n. 124/1999·
      • benefici L. 336/1970·
      • mobilità verticale·
      • temporizzazione·
      • ricostruzione di carriera·
      • ripetizione contributi previdenziali·
      • clausola 4 Accordo Quadro UE·
      • riconoscimento servizio preruolo·
      • art. 485 D.Lgs. n. 297/1994·
      • legittimazione passiva
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    Versioni del testo

    • Chp i : <br> <br> la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra sono esercitate per mezzo dell'ente morale opera nazionale per gli orfani di guerra con sede centrale in roma. <br> sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge tutti coloro dei quali il genitore che esercitava la patria potesta', o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra. <br>
    • Articolo 1
      Art. 1.

      La protezione e l'assistenza degli orfani di guerra sono esercitate per mezzo dell'Ente morale Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede centrale in Roma.
      Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge tutti coloro dei quali il genitore che esercitava la patria potesta', o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra.
    • Articolo 2
      Art. 2.

      Le istituzioni erette in enti morali o giuridicamente riconosciute le quali attuino l'assistenza, agli orfani di guerra, sono collegate con l'Opera nazionale. Questa e le istituzioni predette non sono soggette alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono pero' estese ad esse tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le dette istituzioni.
      L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate sono esenti da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale.
      L'Opera nazionale e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale e puo' valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali.
      Si applicano ad essa le disposizioni relative alle Amministrazioni predette sulla consulenza, rappresentanza, e difesa da parte della Avvocatura dello Stato.
      Gli organi dell'Opera sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica, secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici statali.