Chp i : <br> <br> la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra sono esercitate per mezzo dell'ente morale opera nazionale per gli orfani di guerra con sede centrale in roma. <br> sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge tutti coloro dei quali il genitore che esercitava la patria potesta', o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra. <br>
Chp ii : <br> <br> sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre, o la madre, esercitante la patria potesta', sia morto in dipendenza degli eventi di cui all'art.
Chp iii : <br> <br> il comitato nazionale e' composto: <br> a) di tre membri, scelti tra persone, dell'uno o dell'altro sesso, di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemerenze nella assistenza degli orfani di guerra; <br> b) di un delegato del ministero del tesoro; <br> c) di un delegato per ciascuno dei ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica e del lavoro e previdenza sociale; <br> d) di un delegato dell'ordinario militare; <br> e) di un delegato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra; <br> f) di un delegato per ciascuna delle associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti e delle vittime civili di guerra; <br> g) di un delegato dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia; <br> h) di un delegato del commissariato della gioventu' italiana; <br> i) di un delegato dell'ente nazionale per la protezione morale del fanciullo. <br> i componenti il comitato nazionale sono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri. <br> con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, sono nominati il presidente ed il vice presidente fra i membri di cui alla lettera a). <br> il presidente ed il vice presidente durano in carica per il tempo della nomina a membro del comitato nazionale. <br> il comitato nazionale dura, in carica quattro anni, computati dalla data dell'insediamento, i suoi componenti possono essere confermati. <br> il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato. <br>
Chp iv : <br> <br> gli istituti, i comitati, le associazioni che, in tutto o in parte, intendono provvedere, nell'ambito della provincia, al ricovero, all'educazione, all'istruzione, alla cura o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneita', specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto. <br> contro il provvedimento negativo del comitato provinciale l'ente interessato puo' ricorrere al prefetto della provincia, la cui decisione e' definitiva. <br>
Chp v : <br> <br> qualora il comitato nazionale ed i comitati provinciali dell'opera violino, oppure non si conformino alle disposizioni della presente legge ed alle prescrizioni delle competenti autorita', il presidente del consiglio dei ministri o il prefetto della provincia hanno facolta', nella rispettiva competenza, di sospendere o di annullare i provvedimenti o di revocare i componenti gli organi medesimi. <br> alla revoca del presidente o del vice presidente del comitato nazionale, puo' procedersi con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri. <br> nei riguardi della commissione comunale di vigilanza spetta al prefetto di procedere, per gravi motivi, alla revoca di uno o di tutti i componenti di essa, sentiti, salvo il caso di urgenza, il sindaco ed il comitato provinciale. <br> i provvedimenti suindicati hanno carattere definitivo. <br> l'esonero dall'ufficio del giudice tutelare che non adempia regolarmente alle sue attribuzioni, e la sostituzione di esso, sono disposti dal primo presidente della corte di appello su proposta del comitato nazionale, sentito il prefetto della provincia nella cui giurisdizione il giudice esercita le sue funzioni. <br>
Chp vi : <br> <br> per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i consoli possono costituire un comitato, di persone qualificate da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del comitato medesimo delle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione. <br> le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi all'assistenza degli orfani di guerra all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici consolari. <br>
Chp vii : <br> <br> nei casi di abuso della patria potesta' da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze dell'orfano o non provvedendo, in corrispondenza ai mezzi di cui puo' disporre, all'educazione, il giudice tutelare, a richiesta del comitato provinciale, puo' provvedere alla nomina di un tutore alla persona dell'orfano stesso o di un curatore ai beni di lui a termini degli
Chp viii : <br> <br> l'opera nazionale provvede ai suoi scopi con un fondo centrale, amministrato dal comitato nazionale, e col fondo di pertinenza di ciascun comitato provinciale. <br>
Chp ix : <br> <br> l'esercizio finanziario del comitato nazionale e dei comitati provinciali comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre. <br>
Chp x : nelle assunzioni ad impieghi nelle amministrazioni dello stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano di guerra costituira'
Titolo DI : Preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
tale condizione costituira' altresi' titolo di precedenza, a parita' di merito nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.
la preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi di guerra.
Chp xi : <br> <br> il presidente del consiglio dei ministri, sentito il comitato nazionale dell'opera, puo' assegnare medaglie e diplomi di benemerenza ad enti o a persone che abbiano svolto o svolgano particolare attivita' a vantaggio degli orfani di guerra. <br> la relativa concessione e' pubblicata nella gazzetta ufficiale. <br>
Chp xii : <br> <br> e' abrogata qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge. <br> sono mantenute in favore di tutti gli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani di guerra. <br> viene deferita alla competenza dell'opera nazionale l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze previste dalla presente legge a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamita' nazionali. <br>
Chp xiii : <br> <br> le disposizioni della presente legge si applicano per quanto possibile anche in somalia sino al momento in cui cessera' l'amministrazione fiduciaria italiana. <br> il funzionario piu' elevato in grado della amministrazione fiduciaria italiana, che risiede in somalia, ha tutti i poteri e gli obblighi contemplati per i consoli all'estero. <br> egli provvede di persona, oppure tramite suoi rappresentanti all'uopo delegati, e dovra', in tal caso, darne notizia al comitato nazionale dell'opera. <br>