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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5095 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr. MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 6936/2017 del Ruolo Generale Civile avente ad oggetto:
appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, n. 9456/2017
pubblicata il 22 settembre 2017 vertente
TRA
la (già ) (codice fiscale Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla Via Ponte di Tappia n. 47, presso
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lo studio dell'avv. Gennaro Iollo (codice fiscale , che lo C.F._1
rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellante-
E
(codice fiscale , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Napoli (NA), alla Via Concezione a Montecalvario n. 38, presso lo studio dell'avv. Giovanna Di Santo (codice fiscale ) e C.F._3
dell'avv. Roberto Marino (codice fiscale , che C.F._4
lo rappresentano e difendono in virtù della procura in atti
-appellato- appellante incidentale-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1.Con atto di citazione per l'udienza del 17 febbraio 2015, regolarmente notificato, , nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale Import - Export, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la in persona del legale rappresentante deducendo che: Parte_2
- “il sig. , quantomeno fino dal 15.03.1985 intraprendeva Controparte_1
con il Filiale di Castellammare di Stabia (NA) (...) un Parte_2
rapporto di conto corrente avente n. 27/2431, finalizzato a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa”;
- “nel contempo (...) intraprendeva con il medesimo istituto di credito un rapporto di anticipo fatture Italia ed altro rapporto per l'anticipo fatture estero, tutte regolati sul conto corrente n. 27/2431”,
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-con riferimento al rapporto di conto corrente numero 27/2431, intercorrente con il sul quale venivano altresì regolati i rapporti di Parte_2
conto anticipi fatture Italia ed estero, fin dall'inizio del detto rapporto, l'istituto di credito aveva addebitato costi non dovuti per effetto di interessi cosiddetti anatocistici, commissioni di massimo scoperto nulle, competenze non dovute, remunerazioni e costi di gestione conto corrente non previsti in contratto, assenza di ISC sui rapporti di apertura dei credito e finanziamenti;
- ciò aveva determinato una passività di conto corrente certamente errata ed indebita, oltre che illegittima;
- in particolare, la ditta presentava un'esposizione di Controparte_1
debitoria complessiva e, quindi, tenendo in considerazione anche il rapporto di conto anticipi fatture Italia ed estero, ammontante ad € 298.000,00 nel mese di novembre del 2013;
- a fronte di ciò la nell'anno 2013, aveva proposto al la CP_2 CP_1
stipula di un mutuo di natura ipotecaria: i venivano stipulati per notar gli atti del 19/9/2013 repertorio 40.008 e del 22/11/2013 e Per_1
repertorio 40.141, registrati rispettivamente in data 29/09/2013 e 03/12/2013 presso l'agenzia delle entrate di Castellammare di Stabia. In virtù di detti atti, il istituto di credito erogava sul conto numero 27/2431, in favore del , CP_1
la somma di euro 280.000,00 la quale andava ad estinguere la posizione debitoria al momento esistente per € 74.126,00 relativa al conto anticipo fattura, per € 103.485,38 al finanziamento export e per € 120.700,00 allo scoperto di conto corrente. Inoltre, in pari data rispetto al mutuo, la banca fece
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stipulare al un affidamento di € 20.000,00 per poter operare CP_1
minimamente.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di Napoli:
1)“Accertare e dichiarare l'usurarietà dei tassi di interessi debitori applicati al rapporto di conto corrente e di apertura di credito e per l'effetto, condannare il (...) alla restituzione di tutte le somme Parte_2
indebitamente corrisposte a titolo di interessi passivi di natura usuraria,da quantificarsi a mezzo di CTU tecnico- contabile (...) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei songoli indebiti esborsi”;
2) “accertare e dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito per violazione dell'art. 126 del Dlvo 385/93 e per l'effetto condannare il
[...]
alla restituzione di tutte le somme indeibitamente corrisposte a titolo Parte_2
di interessi passivi di commissione di massimo scoperto, di gestione e tenuta conto e per effetto del gioco delle valute degli effetti sui versamenti eseguiti, da quantificarsi anche a mezzo di CTU tecnico contabile (...) oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli indebiti esborsi”;
3) “Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo), dall'apertura del rapporto a tutt'oggi”;
4) “accertare e dichiarare nulla la clausola inerente le valute degli
effetti sui versamenti eseguiti”;
5) “Accertare e dichiarare la nullità delle commissione di massimo scoperto applicare al rapporto di conto corrente e di apertura di credito”;
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6) “Accertare e dichiarare non dovute e/o non tutte dovute le somme erogate
a titolo di spese di gestione e di tenuta conto per ogni singola scritta e per spese di comunicazioni relative al rapporto di conto corrente;
7) “Condannare, per l'effetto il (...) alla restituzione in Parte_2
favore dell'attore di tutte le somme indebitamente percepite epr le causali suindicate, determinare anche a seguito di CTU tecnico- bancaria di cui sin da ora se ne chiede la ammissione, oltre inetressi legali e rivalutazione moentaria dalla data dei singoli indebiti esborsi”;
8) “In linea subordinata, alla luce delle medesime motivazioni, voglia il
Tribunale, in via di accertamento costitutivo procedere a rettificare il saldo del conto corrente bancario intercorso tra le parti, alla luce della depurazione della contabilità bancaria dagli effetti di clausole nulle o inesistenti e comunque alla luce dei tassi debitori usurari o comunque nulli, degli interessi anatocistici, delle commissione di massimo scoperto, delle valute fittizie e delle spese di gestione e di tenuta conto non dovute”;
9)“Accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, la nullità del contratto di mutuo, così come identificato e per l'effetto condannare il
[...]
alla restituzione in favore dell'istante di tutte le somme erogate dal sig. Parte_2
per effetto dello stesso dalla accensione e fino alla emananda sentenza”; CP_1
10) “condannare il alla cancellazione, a proprie spese Parte_2
esclusive, della iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà del sig. .... CP_1
11) “condannare, sempre per effetto della nullità del mutuo, il a Parte_2
procedere alla cancellazione del nominativo del sig. dalla centrale Controparte_1
rischi della Banca d'Italia e delle altre banche dati”;
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12) “condannare il al risarcimento dei danni, anche di Parte_2
natura patrimoniale, per illegittima ipoteca iscritta sul fabbricato di esclusiva proprietà del sig. , nonché per illegittima segnalazione in centrale rischi e nelle CP_1
banche dati relativamente al rapporto di mutuo”;
13) “Condannare il risarcimento dei danni di natura Controparte_3
patrimoniale (…)”;
14) “Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
In altre parole, l' azione veniva intrapresa al fine di conseguire, da un lato, la restituzione di tutte le somme indebitamente versate all'Istituto di credito sul conto corrente n. 27/2431, esistente presso la Filiale di Castellammare di Stabia,
Corso Vittorio Emanuele 76/80, previa declaratoria di nullità ed inefficacia degli interessi usurari applicati, della clausola anatocistica, delle commissioni di massimo scoperto e delle valute fittizie, nonché delle spese di gestione e di tenuta di conto corrente, mentre dall'altro, al fine di conseguire la declaratoria di nullità del contratto di mutuo ipotecario, fatto stipulare nell'anno 2013 dalla al fine di estinguere la posizione debitoria venutasi a creare Controparte_4
per effetto dei rapporti di apertura di credito e di anticipazioni fatture regolati sul conto corrente di cui sopra. Da un punto di vista documentale, CP_1
depositava in giudizio la lettera di apertura di credito del 3 ottobre 2000,
[...]
la lettera di apertura di credito del 19 giugno 2001, il documento di sintesi del
22 novembre 2013, il contratto di mutuo, il contratto di utilizzo del mutuo e gli
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estratti di conto corrente, muniti di conto scalare dal periodo 1 gennaio 2003 al
31 marzo 2014.
I.2. Si costituiva in giudizio la ed eccepiva la Parte_2
prescrizione, nonché affermava la regolarità degli addebiti in conto corrente, in quanto frutto di pattuizioni e la legittimità del rapporto di mutuo ipotecario.
I.3. Tenutasi la prima udienza e depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il Giudice si riservava sulla richiesta di CTU tecnica, ma a scioglimento della stessa, rinviava per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale, precisate le conclusioni, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Redatte le memorie conclusionali, su richiesta della parte attrice, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire l'espletamento della CTU tecnica, e, di poi, esperita questa ultima, veniva nuovamente assegnata a sentenza con la concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c..
I.4. Con la sentenza n. 9456/2017, pubblicata il 22 settembre 2017, Il
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, così statuiva:
“1) Dichiara che alla data del 31/3/2014 il saldo del rapporto di conto corrente 27/2431, intercorrente tra le parti del presente giudizio, era attivo per euro 55682,00”;
2)“Condanna a rimborsare a le spese Parte_2 Controparte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in euro 2079 per spese vive ed
euro 5000 per onorario, oltre Iva e Cp”;
3)“Condanna a rimborsare a le spese Parte_2 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in euro 550 per esborsi ed euro10000 per compenso, oltre spese generali, Iva e CPA” .
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II.1.Avverso detta sentenza - con citazione per l'udienza del 3 aprile
2018, regolarmente notificata il 6 dicembre 2017 - la Parte_2
interponeva appello deducendo l'erroneità della decisione:
a) laddove aveva ritenuto la fondatezza della domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente (benchè parte attrice non avesse prodotto tutti gli estratti di conto), così violando i principi generali in tema di riparto nelle cause bancarie degli oneri probatori;
b) laddove aveva considerato nulli per mancata sottoscrizione della banca l'appendice al MOD 23/12, il documento di sintesi del 17/10/2005 e il documento di sintesi del 3/4/2006;
c) laddove l'aveva condannato alle spese in violazione dell'articolo 91 c.p.c.
Chiedeva, quindi, alla Corte di volere:
a) “in accoglimento del presente atto di appello revocare e riofrmare la sentenza n. 9456/2017 (...) e per l'effetto voglia dichiarare nulle e/o inammissibili e/o infondate le domande attoree”;
b) “condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio” (cfr. pag. 13-14 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 13 marzo 2018, si costituiva in giudizio contestando l'avverso gravame Controparte_1
deducendone la inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.. Proponeva
appello incidentale avverso la la sentenza:
-nella parte in cui aveva statuito che: “come si è visto, il primo saldo disponibile del rapporto di conto corrente è quello del 01/01/2003 che presenta un saldo passivo di euro 58.871,17; da tale data contabile, occorre
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partire per ricalcolare il saldo finale del rapporto, poiché è il correntista che agisce in ripetizione e si applica della Cassazione n. 6201/2015 secondo cui in questo caso l'onere della prova incombe sul correntista”;
- nella parte in cui aveva statuito che: “entrambi i contratti (quello del
3/10/2000 e del cinque del 25/10/2004) invece disciplinano legittimamente le commissioni di massimo scoperto. Come affermato da Cassazione 870/2006, la commissione di massimo scoperto è una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma mentre la stessa
espressione commissione di massimo scoperto esprime il criterio di calcolo” ;
-nella parte in cui aveva statuito che: “al 31/8/2013 il saldo del conto corrente era passivo per euro 116.332,19 e il mutuo di euro 280.000,00 superava ampiamente tale cifra, di più del doppio, per cui non è possibile affermare che il mutuo stesso sia stato stipulato esclusivamente per ripianare quel passivo come dedotti in citazione. E se il mutuo è stato utilizzato anche per
ripianare l'esposizione derivanti da conti anticipi e finanziamento estero, tale utilizzo non inficia la validità del mutuo non essendo provato che i saldi di quei conti si siano formati illegittimamente. Non essendo invalido il contratto di mutuo, neppure può essere accolta alla domanda di cancellazione dell'ipoteca”.
Richiedeva pertanto la riforma della sentenza in favore di altra che determinasse: a) il rapporto dare-avere considerando il primo saldo presente in atti come saldo zero in luogo di saldo negativo, b) in favore di altra decisione che disponga la nullità della commissione di massimo scoperto ex articolo 1346
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c.c. riconoscendo in favore della ditta tutti gli importi versati al CP_1 [...]
a tale titolo, c) nonché in favore di altra decisione che dichiari la Parte_2
nullità del contratto di mutuo sia per difetto di causa ex articolo 1325 n.2 c.c. e
1418 c.c., sia perché stipulato in frode alla legge ex articolo 1344 c.c. con conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile sul quale l'ipoteca veniva concessa in garanzia.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 12 luglio 2024, svolta con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e la causa era assegnata in decisione, con i termini ex art. 190
c.p.c. (60+ 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, scaduti i quali il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Senonchè la Corte, alla luce delle istanze e deduzioni delle parti contenute negli scritti difensivi, con ordinanza del 5 novembre 2024, rimetteva la causa sul ruolo onde procedere all'espletamento di una nuova CTU di natura contabile che affidava al dr. Persona_2
Svolto il mandato peritale, depositata la relazione conclusiva, all'udienza del 20 giugno 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano note in sostituzione di udienza, la Corte introitava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. (60+20).
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità art.342.p.c.dell'atto di appello, sollevata dalla difesa dell'appellato CP_1
.
[...]
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Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di
Cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità,
risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema
Corte (cfr. Cass. n.24262/2020). Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
1.2.Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dalla difesa della parte appellata, la
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questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019).
2.Il Tribunale di Napoli - dopo avere precisato che tutti i contratti risultano sottoscritti da entrambe le parti (anche se su documenti distinti), ad eccezione dell' “appendice trasparenza del contratto del 3/10/2000, del documento di sintesi
del c/c del 17/10/2005, e del documento di sintesi relativo ad anticipazioni su fatture per 75000 euro del 3/4/2006”, che “essendo stati sottoscritti solo dal
[...]
” non soddisfano il requisito della forma scritta e dunque sono affetti da CP_1
nullità, e conseguentemente “delle condizioni economiche previste da tali documenti non potrà tenersi conto nel calcolare il saldo del rapporto” (cfr.
sentenza)- ha accolto la domanda avanzata da nei confronti Controparte_1
della intesa all'accertamento del saldo del rapporto di c.c. Parte_2
n. 27/2431 acceso presso il convenuto istituto di credito, al netto delle poste
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illegittime applicate. Ha respinto, invece, la domanda di condanna al pagamento del saldo attivo accertato, “perchè il conto al 31/3/2014 era ancora acceso”.
A fondamento della decisione ha osservato che:
- “il primo saldo disponibile del rapporto di conto corrente è quello del
1/1/2003 che presentava un saldo passivo di euro 56871,17: da tale dato contabile occorre partire per ricalcolare il saldo finale del rapporto, perchè è il correntista che agisce in ripetizione, e si applica il principio enunciato da Cass. N.
9201/2015, secondo cui in questo caso l'onere della prova incombe sul correntista”;
- “la deduzione di parte attrice circa l'usurarietà dei tassi applicati al rapporto
è inammissibile perchè generica, non essendo specificato quale sia stato il tasso effettivo applicato, e quale il tasso soglia di volta in volta vigente, e superato- tasso soglia che comunque non è stato neppure documentato”;
- “il contratto del 3/10/2000 disciplina compiutamente il rapporto di conto corrente, a partire dal tasso di interesse passivo ultralegale, ma prevede che gli
interessi attivi siano capitalizzati annualmente, quelli passivi trimestralmente;
pertanto viola la Del. Circ. 9/2/2000 e la capitalizzazione degli interessi passivi va esclusa dal saldo”;
- “i contratti invece disciplinano legittimamente le commissioni di massimo scoperto (...)”;
- “i giorni valuta distinti dalla data delle operazioni sono legittimamente disciplinati dal contratto del 3/10/2000 così come le spese di gestione conto, queste ultime in parte previste anche dal contratto del 25/10/2004”;
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- “non è possibile affermare che il mutuo stesso sia stato stipulato esclusivamente per ripianare quel passivo. (...)se il mutuo è stato utilizzato anche per ripianare le esposizioni derivati dai conti anticipi e dai finanziamenti estero, tale utilizzo non
inficia la validità del mutuo, non essendo provato che i saldi di quei conti ( anticipi
e finanziamento estero) sia siano formati illegittimamente”;
- “non essendo invalido il contratto di mutuo, neppure può essere accolta la domanda di risarcimento danni da iscrizione nella Centrale Rischi, oltre che quella di cancellazione di ipoteca”.
3.Avverso detta sentenza hanno proposto appello, in via principale, la banca e, in via incidentale, . Controparte_1
Il primo motivo dell'appello principale dell'istituto di credito ed il primo motivo dell'appello incidentale del correntista vanno esaminati congiuntamente perché sovrapponibili e logicamente connessi, ed alla fine entrambi respinti per quanto appresso si dirà.
3.1. Nello specifico, con il primo motivo di appello - rubricato “erroneità della
decisione per avere ritenuto fondata e provata la domanda di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente in assenza della integrale produzione degli estratti di conto corrente, insufficiente motivazione e violazione della norma di cui all'art. 2697c.c.” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello) - la
[...]
lamenta che il primo Giudice abbia ritenuto fondata la domanda Parte_2
circa la rideterminazione del rapporto di conto corrente pur in assenza degli estratti conto integrali del rapporto e senza nulla dedurre in merito alla specifica eccezione formulata dalla banca circa il mancato deposito degli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente.
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Ed invece, sostiene che la domanda di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente n. 27/2431 andasse rigettata perchè parte attrice non aveva assolto compiutamente ai propri oneri di prova “non potendosi
considerarsi irrilevante il mancato deposito degli estratti integrali del
rapporto di conto corrente bancario”. Parte attrice infatti aveva provveduto a depositare nel corso del giudizio gli estratti del rapporto del 2003 laddove il rapporto nasceva nel lontano 1974 secondo quanto comprovato dall'istituto di credito.
3.2.Con il primo motivo di appello incidentale, il deduce CP_1
l'erroneità della decisione per avere considerato quale saldo di partenza quello indicato nel primo estratto di conto corrente presente in atti ovvero quello del 1 gennaio 2003 recante un saldo negativo pari ad 56.871,17 come dato contabile a debito del correntista. Ed invece, sostiene l'applicazione del principio del saldo zero dal primo dato contabile disponibile. Conformemente invoca la riforma della decisione.
4.Secondo i principi enunciati in materia dalla Corte di Cassazione (si veda, in particolare l'ordinanza n. 10140/2022), l'incompletezza documentale non può tradursi automaticamente nel rigetto della domanda del correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, nonostante gravi sullo stesso l'onere della prova di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass.
7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23
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ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre
2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543).
Invero, laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice, valutati i fatti acquisiti al processo (cfr. richieste stragiudiziali, dilatorie difese passive opposte dalla banca, ricorsi cautelari, etc.), può comunque integrare la prova con la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluridecennale (cfr. Cass. 38976/2021;
Cass. 31187/2018; Cass. 14074/2018). Inoltre, la rideterminazione del dare/avere sulla scorta degli estratti presenti in atti non arreca pregiudizio alla banca, siccome non considera gli illegittimi addebiti praticati in danno del correntista nel periodo non coperto da estratti conto (cfr., sul punto, Cass. 4083-
2023, secondo cui, quando l'attore non produce la serie integrale degli estratti conto, esso subisce l'azzeramento dei crediti che potrebbero risultare dagli estratti conto mancanti, il che però non esclude la possibilità di vedere riconosciuto il proprio credito al netto di quell'azzeramento).
A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che:
a) ove sia la ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti CP_2
rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti
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conto; è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicchè in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio;
b) ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo iniziale contabile;
c) diversa è, naturalmente, l'ipotesi in cui tanto la banca che il correntista siano attori, nel senso che, nella medesima causa, si fronteggino due diverse domande,
l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. L'esito è che entrambe
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le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite, con il sortito effetto che tutte e due hanno l'onere di provare le operazioni da cui si origina il saldo. In
tale evenienza, quindi, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere.
In siffatto contesto, al fine di risolvere il conflitto come sopra individuato, la
Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “in applicazione dell'onere della prova la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di
"dare" e "avere" fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi e tanto nel rilievo che la mancata produzione degli estratti conto non rileva sul piano della
ricostruzione del rapporto e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato”
(così Cass. 10/05/2022, n.14822; 05/08/2021, n.22387; 29/10/2020, n.23852).
In altri termini, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista o di addebito di interessi anatocistici non dovuti, la banca deve dimostrare l'entità del credito vantato ed ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto. In mancanza, nel caso in cui il primo
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estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, deve ritenersi che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente ed occorre ripartire dal
“saldo zero” che costituisce il primo punto di partenza per le operazioni di ricalcolo relative alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere (cfr. anche Cass. 15/05/2023,
n.13139; 19/09/2022, n.27362; 29/03/2022, n.10140). E ciò anche in base al cd. principio di vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'una o per l'altra parte di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, per cui è ragionevole gravare l'onere in questione la parte cui è più vicino il fatto da provare
(nei rapporti bancari, l'istituto bancario che predispone gli estratti conto).
Si segnala sul tema anche la più recente sentenza della Suprema Corte n.
11735/ 2024, a mente della quale: “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la
proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve
procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi
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all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto
di conto corrente fosse terminato;
che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale;
che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile)”.
4.1.Ciò posto, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado - il primo saldo disponibile del rapporto di conto corrente era (è) quello del 1°
gennaio 2003 che presentava un saldo passivo negativo di € 56.871,17, correttamente il primo Giudice ha ritenuto che da tale dato contabile si dovesse partire per ricalcolare il saldo finale del rapporto poiché è il correntista che agisce in ripetizione, e ciò in linea con la citata giurisprudenza
( cfr. anche Cass. n. 37800/ 2022), secondo cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di
quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale
a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Nella specie la S.C.
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ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)”
Per quanto detto, la decisione impugnata sui punti esaminati non merita censura.
5.Con il secondo motivo dell'appello principale- rubricato “ erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto nulli, per mancata sottoscrizione della banca, l'appendice al mod. 23/12 contenente la contrattualizzazione della pari periodicità di liquidazione di interessi attivi e passivi, il documento di sintesi del
c/c del 17.10.2005 ed il documento di sintesi relativo ad anticipazione su fatture per € 75.000,00 del 3.4.2006; violazione del principio di specialità della nullità di protezione nell'ambito della quale va interpretata la fattispecie di cui all'art.
117 TUB ed errata interpetazione dell'appendice al mod. 23/12”, cfr. pag- 7-8 dell'atto di appello) - la Banca deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto nulli per mancata sottoscrizione della banca l'appendice al mod.
23/12, il documento di sintesi del c/c del 17.10.2005 e il documento di sintesi relativo ad anticipazione su fatture per € 75.000,oo del 3.4.2006, convenzioni contrattuali allegate alla memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c.. In particolare, argomenta che tali documenti ancorchè non risultino sottoscritti da entrambe la parti bensì dal solo correntista, comunque non sarebbero affetti da nullità
ma se ne deve tenere conto, così come della previsione legittimamente in essi contenuta della capitalizzazione.
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Il rilievo relativo alla validità formale dei documenti de quibus è fondato, non anche quello relativo alla presunta validità della prevista clausola di capitalizzazione.
5.1. In tema di validità ed efficacia dei contratti c.d. monofirma, le Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D. Lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia
redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. Un., nn. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018). La sopra enunciata regula juris è stata successivamente estesa dal giudice della nomofilachia ai contratti bancari, essendosi al riguardo affermato che anche la prescrizione imposta dall'art.117, comma 3, T.U.B., secondo cui detti contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha natura funzionale e non strutturale, siccome finalizzata alla protezione del cliente, contraente più debole.
Di recente la Suprema Corte ha ribadito che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non ne determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi invece desumere il consenso della banca dal
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comportamento concludente normalmente manifestato attraverso l'apertura del conto e la sua concreta operatività, quale ad esempio l'invio degli estratti conto
(Cassazione civile sez. I, 12/10/2023, n.28500; Cassazione civile sez. I,
30/06/2023, n.18590).
5.2. Alla stregua di tali princìpi di diritto, dai quali non vi è ragione di discostarsi perché ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, va affermata la piena validità formale delle pattuizioni di cui si discute.
Non può dubitarsi, infatti, del fatto che la firma apposta dalla società correntista in calce ai testi contrattuali de quibus si riferisca all'intero contenuto degli stessi e che determini, quindi, un'assunzione di paternità di tutte le condizioni contenute nei moduli. Con riferimento, in particolare, al documento di sintesi del c/c del 17 ottobre 2005, a nulla rileva che la dichiarazione di aver ricevuto la copia del contratto sia contenuta nella parte superiore del modulo, poiché la mancata vicinanza della firma rispetto alla dichiarazione de qua, come pure la presenza di altri dati e condizioni tra la prima e la seconda, non può certo essere sufficiente a negare la riferibilità della sottoscrizione a tutto il testo della pagina, tra cui, quindi, anche la predetta dichiarazione.
Né, del resto, è stata offerta dalla controparte una qualche spiegazione alternativa a quella sopra indicata che appare, pertanto, anche conforme ai criteri generali di buona fede e correttezza.
È infondata e va respinta l'ulteriore deduzione in merito alla validità della clausola di capitalizzazione ivi prevista.
Risulta infatti dai documenti contabili in atti che la clausola anatocistica non risponde ai requisiti di cui al delibera CICR 2000, in quanto ancorchè preveda la
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capitalizzazione reciproca, con la medesima periodicità degli interessi debitori e degli interessi creditori, comunque la sostanziale identità tra TAN e TAE non dà conto della capitalizzazione.
In vero la previsione di un identico tasso creditorio per TAN e TAE, così come la mancata pattuizione di un diverso e maggiore TAE rispetto al TAN, a prescindere dalla scarsa entità (in termini decimali) del primo, sta a significare che in concreto, ed a differenza di quanto stabilito per quelli passivi, alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi è prevista in contratto non tenendosi di essa conto nella determinazione del TAE, per cui, al di là
dell'astratto riconoscimento di cui alla clausola rubricata “periodicità di capitalizzazione degli interessi” del contratto di conto corrente, sussiste una effettiva violazione dell'art. 6 della delibera CICR 09.02.2000 laddove impone la pari periodicità nell'applicazione degli interessi sia passivi che attivi.
Ne consegue la nullità della detta clausola contrattuale per cui il ricalcolo del saldo finale del rapporto di conto corrente 27/2431 va effettuato senza alcuna capitalizzazione periodica degli interessi (criterio della cd. capitalizzazione semplice o a fine periodo). Sotto questo profilo appare dunque corretto e va recepito il calcolo operato dal consulente, dr. senza l'applicazione della Per_2
capitalizzazione degli interessi maturati, ovvero conteggiando gli stessi solo alla fine del periodo oggetto di esame (vedi pag. 28 e 29 della CTU).
6. A questo punto, per ragioni di ordine logico è opportuno esaminare in via prioritaria rispetto all'ultimo motivo dell'appello principale in punto di spese, gli ulteriori motivi dell'appello incidentale sollevati da , da trattare Controparte_1
unitariamente perché connessi.
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61.Con il secondo motivo di appello incidentale, il deduce CP_1
l'ingiustizia ed abnormità della sentenza laddove ha statuito che nei contratti del 3 ottobre 2000 (contratto di apertura di credito in conto corrente) e del 25 ottobre
2004 ( contratti di conto anticipi su fatture) le CMS sarebbero legittimamente previste, anche perchè dal tenore letterale emergerebbe il criterio di calcolo e quindi come la stessa si applichi sul massimo coperto raggiunto in ciascun periodo.
Di contro asserisce che la CMS è “assolutamente nulla per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 cc.”, in nessun documento contrattuale tra quelli depositati la CMS è prevista nella sua metodologia di calcolo nè previsto l'arco temporale trascorso il quale troverebbe applicazione, ma unicamente nella sua misura percentuale. Dal chè chiede che la cms venga restituita e scorporata.
6.2.Con il terzo motivo di appello, il lamenta che la sentenza sia CP_1
ingiusta “allorchè ha ritenuto valido il contratto di mutuo in essere tra le parti e stipulato al solo fine di ripianare la esposizione debitoria della ditta del e CP_1
comunque valido il medesimo contratto anche se in tutto o in parte andava a ripianare una passività di conto formatasi alla luce di illegittime poste contabili, quali la capitalizzazione trimestrale e le indebite commissioni di massimo scoperto” (pfr.
Pag. 24 della comparsa di risposta all'appello). Pertanto, assume, il contratto di mutuo appare nullo per un doppio profilo, cioè sia per assenza di causa ( “la somma erogata a mutuo non è stata in alcun modo utilizzata per esigenze finanziarie del
sig. , intendendosi per tali quelle di investimento, ovvero di elasticità di CP_1
cassa, ma certamente non quelle di ripianamento della esposizione deboitoria, poichè in tal caso, la somma solo apparentemente esce dalla disponibilità della
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banca poichè di fatto viene incassata immediatamente dalla banca stessa al fine di estinguere i contratti di affidamento e finanziamento in essere tra le parti medesime
(...”), sia perchè stipulato in frode alla legge, ex art. 1418 c.c. (“stando alla
decisione di primo grado, si è avuto modo di determinare come il saldo del conto corrente del si presentava affetto dalla illegittima capitalizzaizone degli CP_1
interessi passivi e comunque (...) dalla nullità della commissione di massimo scoperto e pertanto la scopertura del saldo evidentemente si è mostrata illegittima, quanto meno in parte” , cfr. pag. 27 della comparsa).
Di conseguenza, stante la nullità del mutuo, chiede dichiararsi non dovute dalla ditta le somme ricevute a tale titolo, con la restituzione in suo CP_1
favore di quelle versate, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singolo pagamento al saldo.
Il primo motivo è fondato, il secondo infondato.
Attese le criticità evidenziate da entrambe la parti in causa, onde fornire adeguata risposta tecnica alle loro istanze e deduzioni, invero la nel ribadire CP_2
la validità delle pattuizioni contrattuali intervenute con il correntista ha affermato la piena validità sulla capitalizzazione trimestrale ivi prevista- la Corte ha disposto una
CTU contabile affidandola al dr. il quale, richiesto di rideterminare Persona_2
il saldo del conto corrente depurato degli addebiti illegittimamente praticati dalla banca alla data del 31 marzo 2014, ha riscontrato che: “la clausola disciplinante le
commissioni di massimo scoperto non reca la chiara indicazione delle modalità di calcolo da impiegare per la liquidazione dell'onere in discorso”
All'esito del suo elaborato, il consulente ha elaborato due ipotesi alternative: 26 27
1) il saldo del rapporto, rideterminato con applicazione dei tassi, delle spese e dei giorni valuta in concreto praticati legittimamente dalla banca, con esclusione di cms e capitalizzazione, illegittimamente applicate, assomma,
alla data del 31 marzo 2014, ad € 54.751,53 a credito del correntista, in luogo del saldo debitore di € 17.345,27 risultante dall'estratto conto bancario;
2) il saldo del rapporto, rideterminato con applicazione dei tassi, della capitalizzazione, delle spese e dei giorni valuta in concreto praticati dalla banca, con esclusione delle sole cms, assomma, alla data del 31 marzo
2014, ad € 38.451,81 a credito del correntista, in in luogo del saldo debitore di € 17.345,27 risultante dall'estratto conto bancario.
Tra i due conteggi stima questa Corte corretto il primo con esclusione della capitalizzazione perché (come innanzi esposto) pur essendo prevista formalmente nel contratto di conto corrente la clausola di reciprocità, è altresì contenuta la previsione di un identico tasso creditorio per TAN e TAE.
Per cui (come sopra anticipato) al di là dell'astratto riconoscimento di cui alla clausola del contratto di conto corrente rubricata “periodicità di capitalizzazione degli interessi”, sussiste una effettiva violazione dell'art. 6 della delibera CICR 09.02.2000 laddove impone la pari periodicità nell'applicazione degli interessi sia passivi che attivi.
Ne consegue la nullità della detta clausola contrattuale per cui il ricalcolo del saldo finale del rapporto di conto corrente 27/2431 va effettuato senza alcuna
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capitalizzazione periodica degli interessi (criterio della cd. capitalizzazione semplice o a fine periodo).
Deve considerarsi poi, in ogni caso, che la questione, riproposta anche in sede di gravame, dal , in ordine alla presunta nullità del contratto CP_1
di mutuo fondiario è del tutto infondata.
Giova rammentare che il dibattito giurisprudenziale in merito alla legittimità della fattispecie del mutuo fondiario erogato dall'istituto di credito per ripianare debiti pregressi del mutuatario nei confronti dello stesso istituto mutuante è stato risolto, sia sotto il profilo della liceità della causa - essendo pacificamente riconosciuto che l'operazione di finanziamento con dilazione nel tempo dell'obbligo di pagamento è diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. III,
12-09-2014, n. 19282) – sia sotto il profilo del mancato perseguimento dello scopo indicato in contratto, non essendo la mera enunciazione, nell'atto di mutuo, della destinazione che il mutuatario intende dare alla somma erogata di per sé idonea a fare sussumere la fattispecie in quella del mutuo di scopo.
Tale tipologia di mutuo presuppone, infatti, che la somma venga erogata al mutuatario esclusivamente ed in maniera vincolante per il raggiungimento di una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale entra a far parte del sinallagma contrattuale. Diversamente si realizza una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale (cfr. Cass. Civ. n. 9838/2021; n. 24699/2017;
n. 15929/2018; n. 12123 del 21/12/1990) e l'eventuale divergenza dallo
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scopo indicato in contratto, nell'ambito del c.d. mutuo di scopo
“convenzionale”, non è destinato ad incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull'esplicazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n.
1517/2021).
Come autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Civ. n. 23149 del 25/07/2022), non può affermarsi la natura di mera operazione contabile al mutuo con funzione solutoria, in quanto <attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili” qualsiasi solutio si risolverebbe in “partita
contabile>>. Precisa la Suprema Corte: <chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un pregresso debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi sia stato
“spostamento di denaro…”>>.
Da ultimo, poi, con la sentenza n. 5841/2025, le stesse Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno definitivamente sancito la legittimità del c.d.
“mutuo solutorio”, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca, chiarendo che lo stesso realizza la “datio rei giuridica” propria del mutuo con l'accredito delle somme in conto corrente, anche se poi tali somme vengono “automaticamente ed immediatamente”
utilizzate dalla banca per l'estinzione del debito esistente.
Tanto premesso, in via generale sulla validità del mutuo acceso per ripianare eventuali pregresse esposizioni debitorie del mutuatario nei confronti del medesimo istituto di credito mutuante, va osservato che nel
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caso in esame non si tratta di un mutuo solutorio, almeno non di un mutuo solutorio in via esclusiva giacché, come correttamente ha rilevato il Giudice di primo grado, “al 31/8/2013 il saldo del conto corrente era passivo per
euro 116332,19 e il mutuo di euro 280000 superava ampiamente tale cifra, di più del doppio, per cui non è possibile affermare che il mutuo stesso sia stato stipulato esclusivamente per ripianare quel passivo, così come dedotto in citazione”. Dal ché deriva che “se il mutuo è stato utilizzato anche pe ripianare le esposizione derivanti dai conti anticipi e finanziamenti estero, tale utilizzo non inficia la validità del mutuo non essendo provato che i saldi
di quei conti (anticipi e finanziamenti estero) si siano formati illegittimamente” (cfr. sentenza appellata).
La decisione sul punto va confermata.
In conclusione, l'appello principale della (già Parte_1
va accolto per quanto di ragione (ovvero solo con Parte_2
riferimento alla dedotta validità dei documenti contabili monofirma), così
come va accolto per quanto di ragione l'appello incidentale del correntista,
( ovvero con riferimento al solo motivo relativo alla dedotta Controparte_1
invalidità delle CMS): per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, la Corte accerta che alla data del 31 marzo 2014, il saldo del rapporto di conto corrente 27/2431 intercorrente tra e Controparte_1 [...]
presentava un credito a favore del correntista pari Controparte_5
ad € 54.751,53.
7. A seguito della riforma parziale della sentenza appellata, il Giudice del gravame è tenuto a procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali
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di entrambi i gradi di giudizio, il che comporta l'assorbimento del terzo motivo dell'appello principale della banca in punto di “ “erroneità della decisione per avere condannato parte convenuta all'integrale pagamento delle spese di
giudizio: violazione articolo 91 c.p.c” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello).
8. Visto l'esito complessivo della lite, che vede comunque soccombente la le spese sostenute da per entrambi i Parte_1 Controparte_1
gradi di giudizio vanno poste a carico della banca e liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto, dell'esito della decisione, del valore della causa ( nella specie da ragguagliare al decisum) e degli altri parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla (già )- Parte_1 Parte_2
con citazione per l'udienza del 3 aprile 2018, regolarmente notificata il 6
dicembre 2017- e sull'appello incidentale proposto da – Controparte_1
con comparsa di risposta all'appello depositata il 13 marzo 2018- avverso la sentenza n. 9456/2017 del 22 settembre 2017, del Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, così provvede;
A)in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della decisione appellata, accerta che alla data del 31 marzo 2014 il saldo del rapporto di conto corrente n. 27/231 intercorrente tra le parti, (già e Parte_1 Parte_2
, presentava un credito a favore del correntista di € 54.751,53; Controparte_1
31 32
B) condanna la già a pagare Parte_1 Parte_2
in favore di le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida Controparte_1
– con attribuzione all'avv. Giovanna Di Santo ed all'avv. Roberto Marino- per il primo grado in € 550,00 per esborsi, € 14.103,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C)pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado e della
CTU espletata in grado di appello a carico della già Parte_1 [...]
. Parte_2
Così deciso in Napoli, addì 16 ottobre 2025.
Il CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr. MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 6936/2017 del Ruolo Generale Civile avente ad oggetto:
appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, n. 9456/2017
pubblicata il 22 settembre 2017 vertente
TRA
la (già ) (codice fiscale Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla Via Ponte di Tappia n. 47, presso
1 2
lo studio dell'avv. Gennaro Iollo (codice fiscale , che lo C.F._1
rappresenta e difende in virtù della procura in atti
-appellante-
E
(codice fiscale , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Napoli (NA), alla Via Concezione a Montecalvario n. 38, presso lo studio dell'avv. Giovanna Di Santo (codice fiscale ) e C.F._3
dell'avv. Roberto Marino (codice fiscale , che C.F._4
lo rappresentano e difendono in virtù della procura in atti
-appellato- appellante incidentale-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1.Con atto di citazione per l'udienza del 17 febbraio 2015, regolarmente notificato, , nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale Import - Export, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la in persona del legale rappresentante deducendo che: Parte_2
- “il sig. , quantomeno fino dal 15.03.1985 intraprendeva Controparte_1
con il Filiale di Castellammare di Stabia (NA) (...) un Parte_2
rapporto di conto corrente avente n. 27/2431, finalizzato a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa”;
- “nel contempo (...) intraprendeva con il medesimo istituto di credito un rapporto di anticipo fatture Italia ed altro rapporto per l'anticipo fatture estero, tutte regolati sul conto corrente n. 27/2431”,
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-con riferimento al rapporto di conto corrente numero 27/2431, intercorrente con il sul quale venivano altresì regolati i rapporti di Parte_2
conto anticipi fatture Italia ed estero, fin dall'inizio del detto rapporto, l'istituto di credito aveva addebitato costi non dovuti per effetto di interessi cosiddetti anatocistici, commissioni di massimo scoperto nulle, competenze non dovute, remunerazioni e costi di gestione conto corrente non previsti in contratto, assenza di ISC sui rapporti di apertura dei credito e finanziamenti;
- ciò aveva determinato una passività di conto corrente certamente errata ed indebita, oltre che illegittima;
- in particolare, la ditta presentava un'esposizione di Controparte_1
debitoria complessiva e, quindi, tenendo in considerazione anche il rapporto di conto anticipi fatture Italia ed estero, ammontante ad € 298.000,00 nel mese di novembre del 2013;
- a fronte di ciò la nell'anno 2013, aveva proposto al la CP_2 CP_1
stipula di un mutuo di natura ipotecaria: i venivano stipulati per notar gli atti del 19/9/2013 repertorio 40.008 e del 22/11/2013 e Per_1
repertorio 40.141, registrati rispettivamente in data 29/09/2013 e 03/12/2013 presso l'agenzia delle entrate di Castellammare di Stabia. In virtù di detti atti, il istituto di credito erogava sul conto numero 27/2431, in favore del , CP_1
la somma di euro 280.000,00 la quale andava ad estinguere la posizione debitoria al momento esistente per € 74.126,00 relativa al conto anticipo fattura, per € 103.485,38 al finanziamento export e per € 120.700,00 allo scoperto di conto corrente. Inoltre, in pari data rispetto al mutuo, la banca fece
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stipulare al un affidamento di € 20.000,00 per poter operare CP_1
minimamente.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di Napoli:
1)“Accertare e dichiarare l'usurarietà dei tassi di interessi debitori applicati al rapporto di conto corrente e di apertura di credito e per l'effetto, condannare il (...) alla restituzione di tutte le somme Parte_2
indebitamente corrisposte a titolo di interessi passivi di natura usuraria,da quantificarsi a mezzo di CTU tecnico- contabile (...) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei songoli indebiti esborsi”;
2) “accertare e dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito per violazione dell'art. 126 del Dlvo 385/93 e per l'effetto condannare il
[...]
alla restituzione di tutte le somme indeibitamente corrisposte a titolo Parte_2
di interessi passivi di commissione di massimo scoperto, di gestione e tenuta conto e per effetto del gioco delle valute degli effetti sui versamenti eseguiti, da quantificarsi anche a mezzo di CTU tecnico contabile (...) oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli indebiti esborsi”;
3) “Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo), dall'apertura del rapporto a tutt'oggi”;
4) “accertare e dichiarare nulla la clausola inerente le valute degli
effetti sui versamenti eseguiti”;
5) “Accertare e dichiarare la nullità delle commissione di massimo scoperto applicare al rapporto di conto corrente e di apertura di credito”;
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6) “Accertare e dichiarare non dovute e/o non tutte dovute le somme erogate
a titolo di spese di gestione e di tenuta conto per ogni singola scritta e per spese di comunicazioni relative al rapporto di conto corrente;
7) “Condannare, per l'effetto il (...) alla restituzione in Parte_2
favore dell'attore di tutte le somme indebitamente percepite epr le causali suindicate, determinare anche a seguito di CTU tecnico- bancaria di cui sin da ora se ne chiede la ammissione, oltre inetressi legali e rivalutazione moentaria dalla data dei singoli indebiti esborsi”;
8) “In linea subordinata, alla luce delle medesime motivazioni, voglia il
Tribunale, in via di accertamento costitutivo procedere a rettificare il saldo del conto corrente bancario intercorso tra le parti, alla luce della depurazione della contabilità bancaria dagli effetti di clausole nulle o inesistenti e comunque alla luce dei tassi debitori usurari o comunque nulli, degli interessi anatocistici, delle commissione di massimo scoperto, delle valute fittizie e delle spese di gestione e di tenuta conto non dovute”;
9)“Accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, la nullità del contratto di mutuo, così come identificato e per l'effetto condannare il
[...]
alla restituzione in favore dell'istante di tutte le somme erogate dal sig. Parte_2
per effetto dello stesso dalla accensione e fino alla emananda sentenza”; CP_1
10) “condannare il alla cancellazione, a proprie spese Parte_2
esclusive, della iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà del sig. .... CP_1
11) “condannare, sempre per effetto della nullità del mutuo, il a Parte_2
procedere alla cancellazione del nominativo del sig. dalla centrale Controparte_1
rischi della Banca d'Italia e delle altre banche dati”;
5 6
12) “condannare il al risarcimento dei danni, anche di Parte_2
natura patrimoniale, per illegittima ipoteca iscritta sul fabbricato di esclusiva proprietà del sig. , nonché per illegittima segnalazione in centrale rischi e nelle CP_1
banche dati relativamente al rapporto di mutuo”;
13) “Condannare il risarcimento dei danni di natura Controparte_3
patrimoniale (…)”;
14) “Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
In altre parole, l' azione veniva intrapresa al fine di conseguire, da un lato, la restituzione di tutte le somme indebitamente versate all'Istituto di credito sul conto corrente n. 27/2431, esistente presso la Filiale di Castellammare di Stabia,
Corso Vittorio Emanuele 76/80, previa declaratoria di nullità ed inefficacia degli interessi usurari applicati, della clausola anatocistica, delle commissioni di massimo scoperto e delle valute fittizie, nonché delle spese di gestione e di tenuta di conto corrente, mentre dall'altro, al fine di conseguire la declaratoria di nullità del contratto di mutuo ipotecario, fatto stipulare nell'anno 2013 dalla al fine di estinguere la posizione debitoria venutasi a creare Controparte_4
per effetto dei rapporti di apertura di credito e di anticipazioni fatture regolati sul conto corrente di cui sopra. Da un punto di vista documentale, CP_1
depositava in giudizio la lettera di apertura di credito del 3 ottobre 2000,
[...]
la lettera di apertura di credito del 19 giugno 2001, il documento di sintesi del
22 novembre 2013, il contratto di mutuo, il contratto di utilizzo del mutuo e gli
6 7
estratti di conto corrente, muniti di conto scalare dal periodo 1 gennaio 2003 al
31 marzo 2014.
I.2. Si costituiva in giudizio la ed eccepiva la Parte_2
prescrizione, nonché affermava la regolarità degli addebiti in conto corrente, in quanto frutto di pattuizioni e la legittimità del rapporto di mutuo ipotecario.
I.3. Tenutasi la prima udienza e depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il Giudice si riservava sulla richiesta di CTU tecnica, ma a scioglimento della stessa, rinviava per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale, precisate le conclusioni, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Redatte le memorie conclusionali, su richiesta della parte attrice, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire l'espletamento della CTU tecnica, e, di poi, esperita questa ultima, veniva nuovamente assegnata a sentenza con la concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c..
I.4. Con la sentenza n. 9456/2017, pubblicata il 22 settembre 2017, Il
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, così statuiva:
“1) Dichiara che alla data del 31/3/2014 il saldo del rapporto di conto corrente 27/2431, intercorrente tra le parti del presente giudizio, era attivo per euro 55682,00”;
2)“Condanna a rimborsare a le spese Parte_2 Controparte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in euro 2079 per spese vive ed
euro 5000 per onorario, oltre Iva e Cp”;
3)“Condanna a rimborsare a le spese Parte_2 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in euro 550 per esborsi ed euro10000 per compenso, oltre spese generali, Iva e CPA” .
7 8
II.1.Avverso detta sentenza - con citazione per l'udienza del 3 aprile
2018, regolarmente notificata il 6 dicembre 2017 - la Parte_2
interponeva appello deducendo l'erroneità della decisione:
a) laddove aveva ritenuto la fondatezza della domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente (benchè parte attrice non avesse prodotto tutti gli estratti di conto), così violando i principi generali in tema di riparto nelle cause bancarie degli oneri probatori;
b) laddove aveva considerato nulli per mancata sottoscrizione della banca l'appendice al MOD 23/12, il documento di sintesi del 17/10/2005 e il documento di sintesi del 3/4/2006;
c) laddove l'aveva condannato alle spese in violazione dell'articolo 91 c.p.c.
Chiedeva, quindi, alla Corte di volere:
a) “in accoglimento del presente atto di appello revocare e riofrmare la sentenza n. 9456/2017 (...) e per l'effetto voglia dichiarare nulle e/o inammissibili e/o infondate le domande attoree”;
b) “condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio” (cfr. pag. 13-14 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 13 marzo 2018, si costituiva in giudizio contestando l'avverso gravame Controparte_1
deducendone la inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.. Proponeva
appello incidentale avverso la la sentenza:
-nella parte in cui aveva statuito che: “come si è visto, il primo saldo disponibile del rapporto di conto corrente è quello del 01/01/2003 che presenta un saldo passivo di euro 58.871,17; da tale data contabile, occorre
8 9
partire per ricalcolare il saldo finale del rapporto, poiché è il correntista che agisce in ripetizione e si applica della Cassazione n. 6201/2015 secondo cui in questo caso l'onere della prova incombe sul correntista”;
- nella parte in cui aveva statuito che: “entrambi i contratti (quello del
3/10/2000 e del cinque del 25/10/2004) invece disciplinano legittimamente le commissioni di massimo scoperto. Come affermato da Cassazione 870/2006, la commissione di massimo scoperto è una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma mentre la stessa
espressione commissione di massimo scoperto esprime il criterio di calcolo” ;
-nella parte in cui aveva statuito che: “al 31/8/2013 il saldo del conto corrente era passivo per euro 116.332,19 e il mutuo di euro 280.000,00 superava ampiamente tale cifra, di più del doppio, per cui non è possibile affermare che il mutuo stesso sia stato stipulato esclusivamente per ripianare quel passivo come dedotti in citazione. E se il mutuo è stato utilizzato anche per
ripianare l'esposizione derivanti da conti anticipi e finanziamento estero, tale utilizzo non inficia la validità del mutuo non essendo provato che i saldi di quei conti si siano formati illegittimamente. Non essendo invalido il contratto di mutuo, neppure può essere accolta alla domanda di cancellazione dell'ipoteca”.
Richiedeva pertanto la riforma della sentenza in favore di altra che determinasse: a) il rapporto dare-avere considerando il primo saldo presente in atti come saldo zero in luogo di saldo negativo, b) in favore di altra decisione che disponga la nullità della commissione di massimo scoperto ex articolo 1346
9 10
c.c. riconoscendo in favore della ditta tutti gli importi versati al CP_1 [...]
a tale titolo, c) nonché in favore di altra decisione che dichiari la Parte_2
nullità del contratto di mutuo sia per difetto di causa ex articolo 1325 n.2 c.c. e
1418 c.c., sia perché stipulato in frode alla legge ex articolo 1344 c.c. con conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile sul quale l'ipoteca veniva concessa in garanzia.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 12 luglio 2024, svolta con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e la causa era assegnata in decisione, con i termini ex art. 190
c.p.c. (60+ 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, scaduti i quali il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Senonchè la Corte, alla luce delle istanze e deduzioni delle parti contenute negli scritti difensivi, con ordinanza del 5 novembre 2024, rimetteva la causa sul ruolo onde procedere all'espletamento di una nuova CTU di natura contabile che affidava al dr. Persona_2
Svolto il mandato peritale, depositata la relazione conclusiva, all'udienza del 20 giugno 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano note in sostituzione di udienza, la Corte introitava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. (60+20).
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità art.342.p.c.dell'atto di appello, sollevata dalla difesa dell'appellato CP_1
.
[...]
10 11
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di
Cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità,
risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema
Corte (cfr. Cass. n.24262/2020). Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
1.2.Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dalla difesa della parte appellata, la
11 12
questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019).
2.Il Tribunale di Napoli - dopo avere precisato che tutti i contratti risultano sottoscritti da entrambe le parti (anche se su documenti distinti), ad eccezione dell' “appendice trasparenza del contratto del 3/10/2000, del documento di sintesi
del c/c del 17/10/2005, e del documento di sintesi relativo ad anticipazioni su fatture per 75000 euro del 3/4/2006”, che “essendo stati sottoscritti solo dal
[...]
” non soddisfano il requisito della forma scritta e dunque sono affetti da CP_1
nullità, e conseguentemente “delle condizioni economiche previste da tali documenti non potrà tenersi conto nel calcolare il saldo del rapporto” (cfr.
sentenza)- ha accolto la domanda avanzata da nei confronti Controparte_1
della intesa all'accertamento del saldo del rapporto di c.c. Parte_2
n. 27/2431 acceso presso il convenuto istituto di credito, al netto delle poste
12 13
illegittime applicate. Ha respinto, invece, la domanda di condanna al pagamento del saldo attivo accertato, “perchè il conto al 31/3/2014 era ancora acceso”.
A fondamento della decisione ha osservato che:
- “il primo saldo disponibile del rapporto di conto corrente è quello del
1/1/2003 che presentava un saldo passivo di euro 56871,17: da tale dato contabile occorre partire per ricalcolare il saldo finale del rapporto, perchè è il correntista che agisce in ripetizione, e si applica il principio enunciato da Cass. N.
9201/2015, secondo cui in questo caso l'onere della prova incombe sul correntista”;
- “la deduzione di parte attrice circa l'usurarietà dei tassi applicati al rapporto
è inammissibile perchè generica, non essendo specificato quale sia stato il tasso effettivo applicato, e quale il tasso soglia di volta in volta vigente, e superato- tasso soglia che comunque non è stato neppure documentato”;
- “il contratto del 3/10/2000 disciplina compiutamente il rapporto di conto corrente, a partire dal tasso di interesse passivo ultralegale, ma prevede che gli
interessi attivi siano capitalizzati annualmente, quelli passivi trimestralmente;
pertanto viola la Del. Circ. 9/2/2000 e la capitalizzazione degli interessi passivi va esclusa dal saldo”;
- “i contratti invece disciplinano legittimamente le commissioni di massimo scoperto (...)”;
- “i giorni valuta distinti dalla data delle operazioni sono legittimamente disciplinati dal contratto del 3/10/2000 così come le spese di gestione conto, queste ultime in parte previste anche dal contratto del 25/10/2004”;
13 14
- “non è possibile affermare che il mutuo stesso sia stato stipulato esclusivamente per ripianare quel passivo. (...)se il mutuo è stato utilizzato anche per ripianare le esposizioni derivati dai conti anticipi e dai finanziamenti estero, tale utilizzo non
inficia la validità del mutuo, non essendo provato che i saldi di quei conti ( anticipi
e finanziamento estero) sia siano formati illegittimamente”;
- “non essendo invalido il contratto di mutuo, neppure può essere accolta la domanda di risarcimento danni da iscrizione nella Centrale Rischi, oltre che quella di cancellazione di ipoteca”.
3.Avverso detta sentenza hanno proposto appello, in via principale, la banca e, in via incidentale, . Controparte_1
Il primo motivo dell'appello principale dell'istituto di credito ed il primo motivo dell'appello incidentale del correntista vanno esaminati congiuntamente perché sovrapponibili e logicamente connessi, ed alla fine entrambi respinti per quanto appresso si dirà.
3.1. Nello specifico, con il primo motivo di appello - rubricato “erroneità della
decisione per avere ritenuto fondata e provata la domanda di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente in assenza della integrale produzione degli estratti di conto corrente, insufficiente motivazione e violazione della norma di cui all'art. 2697c.c.” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello) - la
[...]
lamenta che il primo Giudice abbia ritenuto fondata la domanda Parte_2
circa la rideterminazione del rapporto di conto corrente pur in assenza degli estratti conto integrali del rapporto e senza nulla dedurre in merito alla specifica eccezione formulata dalla banca circa il mancato deposito degli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente.
14 15
Ed invece, sostiene che la domanda di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente n. 27/2431 andasse rigettata perchè parte attrice non aveva assolto compiutamente ai propri oneri di prova “non potendosi
considerarsi irrilevante il mancato deposito degli estratti integrali del
rapporto di conto corrente bancario”. Parte attrice infatti aveva provveduto a depositare nel corso del giudizio gli estratti del rapporto del 2003 laddove il rapporto nasceva nel lontano 1974 secondo quanto comprovato dall'istituto di credito.
3.2.Con il primo motivo di appello incidentale, il deduce CP_1
l'erroneità della decisione per avere considerato quale saldo di partenza quello indicato nel primo estratto di conto corrente presente in atti ovvero quello del 1 gennaio 2003 recante un saldo negativo pari ad 56.871,17 come dato contabile a debito del correntista. Ed invece, sostiene l'applicazione del principio del saldo zero dal primo dato contabile disponibile. Conformemente invoca la riforma della decisione.
4.Secondo i principi enunciati in materia dalla Corte di Cassazione (si veda, in particolare l'ordinanza n. 10140/2022), l'incompletezza documentale non può tradursi automaticamente nel rigetto della domanda del correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, nonostante gravi sullo stesso l'onere della prova di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass.
7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23
15 16
ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre
2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543).
Invero, laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice, valutati i fatti acquisiti al processo (cfr. richieste stragiudiziali, dilatorie difese passive opposte dalla banca, ricorsi cautelari, etc.), può comunque integrare la prova con la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluridecennale (cfr. Cass. 38976/2021;
Cass. 31187/2018; Cass. 14074/2018). Inoltre, la rideterminazione del dare/avere sulla scorta degli estratti presenti in atti non arreca pregiudizio alla banca, siccome non considera gli illegittimi addebiti praticati in danno del correntista nel periodo non coperto da estratti conto (cfr., sul punto, Cass. 4083-
2023, secondo cui, quando l'attore non produce la serie integrale degli estratti conto, esso subisce l'azzeramento dei crediti che potrebbero risultare dagli estratti conto mancanti, il che però non esclude la possibilità di vedere riconosciuto il proprio credito al netto di quell'azzeramento).
A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che:
a) ove sia la ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti CP_2
rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti
16 17
conto; è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicchè in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio;
b) ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo iniziale contabile;
c) diversa è, naturalmente, l'ipotesi in cui tanto la banca che il correntista siano attori, nel senso che, nella medesima causa, si fronteggino due diverse domande,
l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. L'esito è che entrambe
17 18
le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite, con il sortito effetto che tutte e due hanno l'onere di provare le operazioni da cui si origina il saldo. In
tale evenienza, quindi, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere.
In siffatto contesto, al fine di risolvere il conflitto come sopra individuato, la
Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “in applicazione dell'onere della prova la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di
"dare" e "avere" fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi e tanto nel rilievo che la mancata produzione degli estratti conto non rileva sul piano della
ricostruzione del rapporto e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato”
(così Cass. 10/05/2022, n.14822; 05/08/2021, n.22387; 29/10/2020, n.23852).
In altri termini, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista o di addebito di interessi anatocistici non dovuti, la banca deve dimostrare l'entità del credito vantato ed ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto. In mancanza, nel caso in cui il primo
18 19
estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, deve ritenersi che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente ed occorre ripartire dal
“saldo zero” che costituisce il primo punto di partenza per le operazioni di ricalcolo relative alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere (cfr. anche Cass. 15/05/2023,
n.13139; 19/09/2022, n.27362; 29/03/2022, n.10140). E ciò anche in base al cd. principio di vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'una o per l'altra parte di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, per cui è ragionevole gravare l'onere in questione la parte cui è più vicino il fatto da provare
(nei rapporti bancari, l'istituto bancario che predispone gli estratti conto).
Si segnala sul tema anche la più recente sentenza della Suprema Corte n.
11735/ 2024, a mente della quale: “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la
proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve
procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi
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all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto
di conto corrente fosse terminato;
che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale;
che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile)”.
4.1.Ciò posto, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado - il primo saldo disponibile del rapporto di conto corrente era (è) quello del 1°
gennaio 2003 che presentava un saldo passivo negativo di € 56.871,17, correttamente il primo Giudice ha ritenuto che da tale dato contabile si dovesse partire per ricalcolare il saldo finale del rapporto poiché è il correntista che agisce in ripetizione, e ciò in linea con la citata giurisprudenza
( cfr. anche Cass. n. 37800/ 2022), secondo cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di
quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale
a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Nella specie la S.C.
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ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)”
Per quanto detto, la decisione impugnata sui punti esaminati non merita censura.
5.Con il secondo motivo dell'appello principale- rubricato “ erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto nulli, per mancata sottoscrizione della banca, l'appendice al mod. 23/12 contenente la contrattualizzazione della pari periodicità di liquidazione di interessi attivi e passivi, il documento di sintesi del
c/c del 17.10.2005 ed il documento di sintesi relativo ad anticipazione su fatture per € 75.000,00 del 3.4.2006; violazione del principio di specialità della nullità di protezione nell'ambito della quale va interpretata la fattispecie di cui all'art.
117 TUB ed errata interpetazione dell'appendice al mod. 23/12”, cfr. pag- 7-8 dell'atto di appello) - la Banca deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto nulli per mancata sottoscrizione della banca l'appendice al mod.
23/12, il documento di sintesi del c/c del 17.10.2005 e il documento di sintesi relativo ad anticipazione su fatture per € 75.000,oo del 3.4.2006, convenzioni contrattuali allegate alla memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c.. In particolare, argomenta che tali documenti ancorchè non risultino sottoscritti da entrambe la parti bensì dal solo correntista, comunque non sarebbero affetti da nullità
ma se ne deve tenere conto, così come della previsione legittimamente in essi contenuta della capitalizzazione.
21 22
Il rilievo relativo alla validità formale dei documenti de quibus è fondato, non anche quello relativo alla presunta validità della prevista clausola di capitalizzazione.
5.1. In tema di validità ed efficacia dei contratti c.d. monofirma, le Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D. Lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia
redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. Un., nn. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018). La sopra enunciata regula juris è stata successivamente estesa dal giudice della nomofilachia ai contratti bancari, essendosi al riguardo affermato che anche la prescrizione imposta dall'art.117, comma 3, T.U.B., secondo cui detti contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha natura funzionale e non strutturale, siccome finalizzata alla protezione del cliente, contraente più debole.
Di recente la Suprema Corte ha ribadito che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non ne determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi invece desumere il consenso della banca dal
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comportamento concludente normalmente manifestato attraverso l'apertura del conto e la sua concreta operatività, quale ad esempio l'invio degli estratti conto
(Cassazione civile sez. I, 12/10/2023, n.28500; Cassazione civile sez. I,
30/06/2023, n.18590).
5.2. Alla stregua di tali princìpi di diritto, dai quali non vi è ragione di discostarsi perché ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, va affermata la piena validità formale delle pattuizioni di cui si discute.
Non può dubitarsi, infatti, del fatto che la firma apposta dalla società correntista in calce ai testi contrattuali de quibus si riferisca all'intero contenuto degli stessi e che determini, quindi, un'assunzione di paternità di tutte le condizioni contenute nei moduli. Con riferimento, in particolare, al documento di sintesi del c/c del 17 ottobre 2005, a nulla rileva che la dichiarazione di aver ricevuto la copia del contratto sia contenuta nella parte superiore del modulo, poiché la mancata vicinanza della firma rispetto alla dichiarazione de qua, come pure la presenza di altri dati e condizioni tra la prima e la seconda, non può certo essere sufficiente a negare la riferibilità della sottoscrizione a tutto il testo della pagina, tra cui, quindi, anche la predetta dichiarazione.
Né, del resto, è stata offerta dalla controparte una qualche spiegazione alternativa a quella sopra indicata che appare, pertanto, anche conforme ai criteri generali di buona fede e correttezza.
È infondata e va respinta l'ulteriore deduzione in merito alla validità della clausola di capitalizzazione ivi prevista.
Risulta infatti dai documenti contabili in atti che la clausola anatocistica non risponde ai requisiti di cui al delibera CICR 2000, in quanto ancorchè preveda la
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capitalizzazione reciproca, con la medesima periodicità degli interessi debitori e degli interessi creditori, comunque la sostanziale identità tra TAN e TAE non dà conto della capitalizzazione.
In vero la previsione di un identico tasso creditorio per TAN e TAE, così come la mancata pattuizione di un diverso e maggiore TAE rispetto al TAN, a prescindere dalla scarsa entità (in termini decimali) del primo, sta a significare che in concreto, ed a differenza di quanto stabilito per quelli passivi, alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi è prevista in contratto non tenendosi di essa conto nella determinazione del TAE, per cui, al di là
dell'astratto riconoscimento di cui alla clausola rubricata “periodicità di capitalizzazione degli interessi” del contratto di conto corrente, sussiste una effettiva violazione dell'art. 6 della delibera CICR 09.02.2000 laddove impone la pari periodicità nell'applicazione degli interessi sia passivi che attivi.
Ne consegue la nullità della detta clausola contrattuale per cui il ricalcolo del saldo finale del rapporto di conto corrente 27/2431 va effettuato senza alcuna capitalizzazione periodica degli interessi (criterio della cd. capitalizzazione semplice o a fine periodo). Sotto questo profilo appare dunque corretto e va recepito il calcolo operato dal consulente, dr. senza l'applicazione della Per_2
capitalizzazione degli interessi maturati, ovvero conteggiando gli stessi solo alla fine del periodo oggetto di esame (vedi pag. 28 e 29 della CTU).
6. A questo punto, per ragioni di ordine logico è opportuno esaminare in via prioritaria rispetto all'ultimo motivo dell'appello principale in punto di spese, gli ulteriori motivi dell'appello incidentale sollevati da , da trattare Controparte_1
unitariamente perché connessi.
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61.Con il secondo motivo di appello incidentale, il deduce CP_1
l'ingiustizia ed abnormità della sentenza laddove ha statuito che nei contratti del 3 ottobre 2000 (contratto di apertura di credito in conto corrente) e del 25 ottobre
2004 ( contratti di conto anticipi su fatture) le CMS sarebbero legittimamente previste, anche perchè dal tenore letterale emergerebbe il criterio di calcolo e quindi come la stessa si applichi sul massimo coperto raggiunto in ciascun periodo.
Di contro asserisce che la CMS è “assolutamente nulla per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 cc.”, in nessun documento contrattuale tra quelli depositati la CMS è prevista nella sua metodologia di calcolo nè previsto l'arco temporale trascorso il quale troverebbe applicazione, ma unicamente nella sua misura percentuale. Dal chè chiede che la cms venga restituita e scorporata.
6.2.Con il terzo motivo di appello, il lamenta che la sentenza sia CP_1
ingiusta “allorchè ha ritenuto valido il contratto di mutuo in essere tra le parti e stipulato al solo fine di ripianare la esposizione debitoria della ditta del e CP_1
comunque valido il medesimo contratto anche se in tutto o in parte andava a ripianare una passività di conto formatasi alla luce di illegittime poste contabili, quali la capitalizzazione trimestrale e le indebite commissioni di massimo scoperto” (pfr.
Pag. 24 della comparsa di risposta all'appello). Pertanto, assume, il contratto di mutuo appare nullo per un doppio profilo, cioè sia per assenza di causa ( “la somma erogata a mutuo non è stata in alcun modo utilizzata per esigenze finanziarie del
sig. , intendendosi per tali quelle di investimento, ovvero di elasticità di CP_1
cassa, ma certamente non quelle di ripianamento della esposizione deboitoria, poichè in tal caso, la somma solo apparentemente esce dalla disponibilità della
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banca poichè di fatto viene incassata immediatamente dalla banca stessa al fine di estinguere i contratti di affidamento e finanziamento in essere tra le parti medesime
(...”), sia perchè stipulato in frode alla legge, ex art. 1418 c.c. (“stando alla
decisione di primo grado, si è avuto modo di determinare come il saldo del conto corrente del si presentava affetto dalla illegittima capitalizzaizone degli CP_1
interessi passivi e comunque (...) dalla nullità della commissione di massimo scoperto e pertanto la scopertura del saldo evidentemente si è mostrata illegittima, quanto meno in parte” , cfr. pag. 27 della comparsa).
Di conseguenza, stante la nullità del mutuo, chiede dichiararsi non dovute dalla ditta le somme ricevute a tale titolo, con la restituzione in suo CP_1
favore di quelle versate, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singolo pagamento al saldo.
Il primo motivo è fondato, il secondo infondato.
Attese le criticità evidenziate da entrambe la parti in causa, onde fornire adeguata risposta tecnica alle loro istanze e deduzioni, invero la nel ribadire CP_2
la validità delle pattuizioni contrattuali intervenute con il correntista ha affermato la piena validità sulla capitalizzazione trimestrale ivi prevista- la Corte ha disposto una
CTU contabile affidandola al dr. il quale, richiesto di rideterminare Persona_2
il saldo del conto corrente depurato degli addebiti illegittimamente praticati dalla banca alla data del 31 marzo 2014, ha riscontrato che: “la clausola disciplinante le
commissioni di massimo scoperto non reca la chiara indicazione delle modalità di calcolo da impiegare per la liquidazione dell'onere in discorso”
All'esito del suo elaborato, il consulente ha elaborato due ipotesi alternative: 26 27
1) il saldo del rapporto, rideterminato con applicazione dei tassi, delle spese e dei giorni valuta in concreto praticati legittimamente dalla banca, con esclusione di cms e capitalizzazione, illegittimamente applicate, assomma,
alla data del 31 marzo 2014, ad € 54.751,53 a credito del correntista, in luogo del saldo debitore di € 17.345,27 risultante dall'estratto conto bancario;
2) il saldo del rapporto, rideterminato con applicazione dei tassi, della capitalizzazione, delle spese e dei giorni valuta in concreto praticati dalla banca, con esclusione delle sole cms, assomma, alla data del 31 marzo
2014, ad € 38.451,81 a credito del correntista, in in luogo del saldo debitore di € 17.345,27 risultante dall'estratto conto bancario.
Tra i due conteggi stima questa Corte corretto il primo con esclusione della capitalizzazione perché (come innanzi esposto) pur essendo prevista formalmente nel contratto di conto corrente la clausola di reciprocità, è altresì contenuta la previsione di un identico tasso creditorio per TAN e TAE.
Per cui (come sopra anticipato) al di là dell'astratto riconoscimento di cui alla clausola del contratto di conto corrente rubricata “periodicità di capitalizzazione degli interessi”, sussiste una effettiva violazione dell'art. 6 della delibera CICR 09.02.2000 laddove impone la pari periodicità nell'applicazione degli interessi sia passivi che attivi.
Ne consegue la nullità della detta clausola contrattuale per cui il ricalcolo del saldo finale del rapporto di conto corrente 27/2431 va effettuato senza alcuna
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capitalizzazione periodica degli interessi (criterio della cd. capitalizzazione semplice o a fine periodo).
Deve considerarsi poi, in ogni caso, che la questione, riproposta anche in sede di gravame, dal , in ordine alla presunta nullità del contratto CP_1
di mutuo fondiario è del tutto infondata.
Giova rammentare che il dibattito giurisprudenziale in merito alla legittimità della fattispecie del mutuo fondiario erogato dall'istituto di credito per ripianare debiti pregressi del mutuatario nei confronti dello stesso istituto mutuante è stato risolto, sia sotto il profilo della liceità della causa - essendo pacificamente riconosciuto che l'operazione di finanziamento con dilazione nel tempo dell'obbligo di pagamento è diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. III,
12-09-2014, n. 19282) – sia sotto il profilo del mancato perseguimento dello scopo indicato in contratto, non essendo la mera enunciazione, nell'atto di mutuo, della destinazione che il mutuatario intende dare alla somma erogata di per sé idonea a fare sussumere la fattispecie in quella del mutuo di scopo.
Tale tipologia di mutuo presuppone, infatti, che la somma venga erogata al mutuatario esclusivamente ed in maniera vincolante per il raggiungimento di una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale entra a far parte del sinallagma contrattuale. Diversamente si realizza una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale (cfr. Cass. Civ. n. 9838/2021; n. 24699/2017;
n. 15929/2018; n. 12123 del 21/12/1990) e l'eventuale divergenza dallo
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scopo indicato in contratto, nell'ambito del c.d. mutuo di scopo
“convenzionale”, non è destinato ad incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull'esplicazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n.
1517/2021).
Come autorevolmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Civ. n. 23149 del 25/07/2022), non può affermarsi la natura di mera operazione contabile al mutuo con funzione solutoria, in quanto <attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili” qualsiasi solutio si risolverebbe in “partita
contabile>>. Precisa la Suprema Corte: <chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un pregresso debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi sia stato
“spostamento di denaro…”>>.
Da ultimo, poi, con la sentenza n. 5841/2025, le stesse Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno definitivamente sancito la legittimità del c.d.
“mutuo solutorio”, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria verso la banca, chiarendo che lo stesso realizza la “datio rei giuridica” propria del mutuo con l'accredito delle somme in conto corrente, anche se poi tali somme vengono “automaticamente ed immediatamente”
utilizzate dalla banca per l'estinzione del debito esistente.
Tanto premesso, in via generale sulla validità del mutuo acceso per ripianare eventuali pregresse esposizioni debitorie del mutuatario nei confronti del medesimo istituto di credito mutuante, va osservato che nel
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caso in esame non si tratta di un mutuo solutorio, almeno non di un mutuo solutorio in via esclusiva giacché, come correttamente ha rilevato il Giudice di primo grado, “al 31/8/2013 il saldo del conto corrente era passivo per
euro 116332,19 e il mutuo di euro 280000 superava ampiamente tale cifra, di più del doppio, per cui non è possibile affermare che il mutuo stesso sia stato stipulato esclusivamente per ripianare quel passivo, così come dedotto in citazione”. Dal ché deriva che “se il mutuo è stato utilizzato anche pe ripianare le esposizione derivanti dai conti anticipi e finanziamenti estero, tale utilizzo non inficia la validità del mutuo non essendo provato che i saldi
di quei conti (anticipi e finanziamenti estero) si siano formati illegittimamente” (cfr. sentenza appellata).
La decisione sul punto va confermata.
In conclusione, l'appello principale della (già Parte_1
va accolto per quanto di ragione (ovvero solo con Parte_2
riferimento alla dedotta validità dei documenti contabili monofirma), così
come va accolto per quanto di ragione l'appello incidentale del correntista,
( ovvero con riferimento al solo motivo relativo alla dedotta Controparte_1
invalidità delle CMS): per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, la Corte accerta che alla data del 31 marzo 2014, il saldo del rapporto di conto corrente 27/2431 intercorrente tra e Controparte_1 [...]
presentava un credito a favore del correntista pari Controparte_5
ad € 54.751,53.
7. A seguito della riforma parziale della sentenza appellata, il Giudice del gravame è tenuto a procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali
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di entrambi i gradi di giudizio, il che comporta l'assorbimento del terzo motivo dell'appello principale della banca in punto di “ “erroneità della decisione per avere condannato parte convenuta all'integrale pagamento delle spese di
giudizio: violazione articolo 91 c.p.c” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello).
8. Visto l'esito complessivo della lite, che vede comunque soccombente la le spese sostenute da per entrambi i Parte_1 Controparte_1
gradi di giudizio vanno poste a carico della banca e liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto, dell'esito della decisione, del valore della causa ( nella specie da ragguagliare al decisum) e degli altri parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla (già )- Parte_1 Parte_2
con citazione per l'udienza del 3 aprile 2018, regolarmente notificata il 6
dicembre 2017- e sull'appello incidentale proposto da – Controparte_1
con comparsa di risposta all'appello depositata il 13 marzo 2018- avverso la sentenza n. 9456/2017 del 22 settembre 2017, del Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, così provvede;
A)in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della decisione appellata, accerta che alla data del 31 marzo 2014 il saldo del rapporto di conto corrente n. 27/231 intercorrente tra le parti, (già e Parte_1 Parte_2
, presentava un credito a favore del correntista di € 54.751,53; Controparte_1
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B) condanna la già a pagare Parte_1 Parte_2
in favore di le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida Controparte_1
– con attribuzione all'avv. Giovanna Di Santo ed all'avv. Roberto Marino- per il primo grado in € 550,00 per esborsi, € 14.103,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C)pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado e della
CTU espletata in grado di appello a carico della già Parte_1 [...]
. Parte_2
Così deciso in Napoli, addì 16 ottobre 2025.
Il CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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