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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6182 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(VS) il 23/04/1991, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Micaela
Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Acquafredda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 23/11/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/11/2020 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2020, numero 44, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) l'immobile adibito ad abitazione coniugale, sito in Quartu Sant'Elena alla via Taormina n. 19, viene assegnato alla sig.ra affinché ivi Parte_1 conviva unitamente ai figli;
in proposito la signora si impegna a Pt_1 volturare tutte le utenze domestiche a proprio nome;
il sig. ha Pt_2 trasferito, momentaneamente, per motivi lavorativi, la propria dimora in Spagna.
Pag. 2 di 4 2) e , figli minori della coppia, pur mantenendo la residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso la madre, saranno affidati ad entrambi i genitori, dai quali continueranno a ricevere cure, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi, e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti equilibrati e continuativi.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, concordando le scelte educative e scolastiche, quelle relative alla salute e alla cura della persona, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago e quant'altro appaia rilevante ai fini della educazione e della crescita serena ed equilibrata dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno invece la potestà separatamente, ciascuno per il tempo in cui i figli si troveranno presso di loro.
4) Posto che il sig. ha trasferito la propria dimora all'estero, Parte_2 potrà incontrare e tenere con sé i figli e ogniqualvolta lo Per_2 Per_1 stesso farà rientro in Sardegna, per un fine settimana al mese, dal sabato alla domenica;
in sua assenza, il medesimo diritto di visita spetterà ai nonni paterni, secondo modalità da concordarsi con 48 ore di anticipo.
5) Le parti stabiliscono che in occasione delle principali festività religiose e civili e trascorreranno con la mamma e con il papà, Per_1 Per_2 alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, fatte salve le specifiche diverse esigenze dei minori e degli stessi genitori.
6) Allo stato, le parti convengono di null'altro poter disporre in ordine all'ulteriore esercizio del diritto di visita del sig. riservandosi di Pt_2 concordare la disciplina dell'indicato profilo in fase successiva, non appena lo stesso avrà individuato il luogo in cui destinare la propria residenza: aspetto, questo ultimo, decisivo per la programmazione seria ed attendibile dei tempi e dei modi di permanenza dei figli presso di lui.
7) Il sig. , contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2 mediante corresponsione di un assegno di mantenimento a periodicità mensile pari ad € 300,00, da imputarsi in misura di € 150,00 per ciascun figlio, oltre al versamento del 50% dell'importo relativo alle spese inerenti il pagamento della babysitter;
in proposito la signora si impegna a comunicare, di Pt_1 volta in volta, al sig. i contatti delle babysitter che avrà scelto per la Pt_2 cura dei figli.
8) Le parti concordano che l'assegno per il nucleo familiare e/o assegno unico universale per i minori e verrà percepito per intero dalla Per_1 Per_2 signora e il sig. si dichiara fin da ora disponibile, Parte_1 Pt_2 anche per il futuro, a rinunciare alla quota di propria spettanza dell'indicato
Pag. 3 di 4 assegno, anche per il caso di aumento dell'ammontare della provvidenza ad effetto di ulteriori interventi normativi di sostegno alle famiglie o similari.
9) Le parti convengono che il pagamento dell'assegno di mantenimento, soggetto a rivalutazione secondo il corrente Indice ISTAT a far data dal mese di febbraio 2026, avverrà a mezzo bonifico bancario sul c.c. intestato alla sig.ra identificato dalle coordinate che saranno comunicate Parte_1 all'onerato dall'avente diritto alla prestazione.
10) I coniugi contribuiranno in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie scolastiche (per ciò intendendosi le rette di iscrizione e l'acquisto libri di testo, con esclusione dei materiali didattici di consumo a meno che questi non abbiano carattere eccezionale), mediche (per ciò intendendosi le prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, salvo che si tratti di acquisto di c.d. farmaci da banco, oltre a quelle conseguenti all'acquisto di presidi quali occhiali da vista, apparecchi ortodontici ed altri supporti e sostegni che a vario titolo dovessero rendersi necessari a fini di assistenza e cura), ricreative e di socialità (per ciò intendendosi la frequentazione di attività sportive, la partecipazione a gite e/o viaggi di gruppo, a eventi ludici vari, etc.); comprese quelle relative alla babysitter.
11) Tutte le spese straordinarie, salvo casi di improrogabile urgenza, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, sia con riferimento alla opportunità delle medesime che alla individuazione della persona fisica e/o giuridica chiamata all'erogazione del bene e/o servizio in considerazione.
12) In ogni caso, per quanto concerne la individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accodo, si farà rinvio alle linee guida adottate dal Consiglio nazionale Forense in data 29.11.2017.
13) Le parti si concedono il vicendevole assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6182 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(VS) il 23/04/1991, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Micaela
Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Acquafredda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 23/11/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/11/2020 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2020, numero 44, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) l'immobile adibito ad abitazione coniugale, sito in Quartu Sant'Elena alla via Taormina n. 19, viene assegnato alla sig.ra affinché ivi Parte_1 conviva unitamente ai figli;
in proposito la signora si impegna a Pt_1 volturare tutte le utenze domestiche a proprio nome;
il sig. ha Pt_2 trasferito, momentaneamente, per motivi lavorativi, la propria dimora in Spagna.
Pag. 2 di 4 2) e , figli minori della coppia, pur mantenendo la residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso la madre, saranno affidati ad entrambi i genitori, dai quali continueranno a ricevere cure, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi, e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti equilibrati e continuativi.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, concordando le scelte educative e scolastiche, quelle relative alla salute e alla cura della persona, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago e quant'altro appaia rilevante ai fini della educazione e della crescita serena ed equilibrata dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno invece la potestà separatamente, ciascuno per il tempo in cui i figli si troveranno presso di loro.
4) Posto che il sig. ha trasferito la propria dimora all'estero, Parte_2 potrà incontrare e tenere con sé i figli e ogniqualvolta lo Per_2 Per_1 stesso farà rientro in Sardegna, per un fine settimana al mese, dal sabato alla domenica;
in sua assenza, il medesimo diritto di visita spetterà ai nonni paterni, secondo modalità da concordarsi con 48 ore di anticipo.
5) Le parti stabiliscono che in occasione delle principali festività religiose e civili e trascorreranno con la mamma e con il papà, Per_1 Per_2 alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, fatte salve le specifiche diverse esigenze dei minori e degli stessi genitori.
6) Allo stato, le parti convengono di null'altro poter disporre in ordine all'ulteriore esercizio del diritto di visita del sig. riservandosi di Pt_2 concordare la disciplina dell'indicato profilo in fase successiva, non appena lo stesso avrà individuato il luogo in cui destinare la propria residenza: aspetto, questo ultimo, decisivo per la programmazione seria ed attendibile dei tempi e dei modi di permanenza dei figli presso di lui.
7) Il sig. , contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2 mediante corresponsione di un assegno di mantenimento a periodicità mensile pari ad € 300,00, da imputarsi in misura di € 150,00 per ciascun figlio, oltre al versamento del 50% dell'importo relativo alle spese inerenti il pagamento della babysitter;
in proposito la signora si impegna a comunicare, di Pt_1 volta in volta, al sig. i contatti delle babysitter che avrà scelto per la Pt_2 cura dei figli.
8) Le parti concordano che l'assegno per il nucleo familiare e/o assegno unico universale per i minori e verrà percepito per intero dalla Per_1 Per_2 signora e il sig. si dichiara fin da ora disponibile, Parte_1 Pt_2 anche per il futuro, a rinunciare alla quota di propria spettanza dell'indicato
Pag. 3 di 4 assegno, anche per il caso di aumento dell'ammontare della provvidenza ad effetto di ulteriori interventi normativi di sostegno alle famiglie o similari.
9) Le parti convengono che il pagamento dell'assegno di mantenimento, soggetto a rivalutazione secondo il corrente Indice ISTAT a far data dal mese di febbraio 2026, avverrà a mezzo bonifico bancario sul c.c. intestato alla sig.ra identificato dalle coordinate che saranno comunicate Parte_1 all'onerato dall'avente diritto alla prestazione.
10) I coniugi contribuiranno in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie scolastiche (per ciò intendendosi le rette di iscrizione e l'acquisto libri di testo, con esclusione dei materiali didattici di consumo a meno che questi non abbiano carattere eccezionale), mediche (per ciò intendendosi le prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, salvo che si tratti di acquisto di c.d. farmaci da banco, oltre a quelle conseguenti all'acquisto di presidi quali occhiali da vista, apparecchi ortodontici ed altri supporti e sostegni che a vario titolo dovessero rendersi necessari a fini di assistenza e cura), ricreative e di socialità (per ciò intendendosi la frequentazione di attività sportive, la partecipazione a gite e/o viaggi di gruppo, a eventi ludici vari, etc.); comprese quelle relative alla babysitter.
11) Tutte le spese straordinarie, salvo casi di improrogabile urgenza, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, sia con riferimento alla opportunità delle medesime che alla individuazione della persona fisica e/o giuridica chiamata all'erogazione del bene e/o servizio in considerazione.
12) In ogni caso, per quanto concerne la individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accodo, si farà rinvio alle linee guida adottate dal Consiglio nazionale Forense in data 29.11.2017.
13) Le parti si concedono il vicendevole assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, anche per i figli minori.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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