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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 435/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 27/02/2023 al n. 435/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. ZAMA FRANCESCA dell'Avvocatura della Città Metropolitana di
Firenze, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'avv. GRADASSI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
nonché
(C.F.: , P.I. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nunzia
Guida che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 1076/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 06/09/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.11.2024 all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, per tutti
i motivi sopra esposti, accogliere il presente appello riformando integralmente la sentenza 1076/2022 pubblicata il 06.09.2022 non notificata, nei termini sopra precisati ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed in particolare: in tesi, previo accertamento della legittimazione e titolarità passiva in capo alla terza chiamata rispetto alla CP_2 pretesa risarcitoria di parte attrice, disporre l'estromissione della Città Metropolitana di
Firenze dal presente giudizio ai sensi dell'art. 23 del capitolato di appalto, con vittoria di spese;
in via subordinata, nel merito, ogni contraria istanza reietta, voglia rigettare le domande di parte attrice formulate in primo grado nei confronti della Città
Metropolitana di Firenze perché infondate in fatto e in diritto oltre che assolutamente non provate;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare la società tenuta a CP_2 rilevare indenne l'ente metropolitano per l'effetto condannandola a risarcire l'attore nella misura che verrà accertata come dovuta in sede di giudizio”;
Per la parte appellata e appellante incidentale : “1. “Dichiarare CP_1
L'inammissibilità dell'appello proposto dalla Città Metropolitana di Firenze, già provincia di Firenze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza
n. 1076/2022 emessa dal Tribunale di Pisa resa nel giudizio con RG n. 1604/2017. 2.
Rigettare nel merito il gravame proposto dalla Città Metropolitana di Firenze, già provincia di Firenze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1076/2022 emessa dal Tribunale di Pisa resa nel giudizio con RG n.
1604/2017 perché infondato in fatto e in diritto per i motivi già esposti in narrativa;
3.
In via principale, Riformare la sentenza di primo grado n.1076/2022 del Tribunale di
Pisa nella parte in cui statuisce che la domanda di parte attrice è accolta parzialmente, nella misura del 50 % e per l'effetto condannare l'appellante a rifondere per intero all'appellato tutti i danni patrimoniali e non quantificati, in accoglimento del secondo motivo di appello, in € 2.407,52 per lesioni personali e in € 9.406,99 per danni materiali;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del secondo motivo di appello incidentale circa la quantificazione dei danni materiali sofferti dal sig.
riformare la sentenza di primo grado n.1076/2022 del Tribunale di Pisa nella CP_1 parte in cui statuisce che la domanda di parte attrice è accolta parzialmente, nella misura del 50 % e per l'effetto condannare l'appellante a rifondere per intero all'appellato tutti i danni patrimoniali e non come quantificati dalla sentenza di prime cure.
5. Per l'effetto condannare parte appellante alla rifusione delle spese di lite di primo grado.
6. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge”;
Per la parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni eccezione, CP_2 istanza e domanda avversaria rigettata, nel merito dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza e comunque rigettare, sotto tutti i profili, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Città Metropolitana di Firenze avverso la sentenza n. 1076/2022, pubblicata in data 06/09/2022, pronunciata tra le parti dal Tribunale di Pisa Dott.ssa Politi e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1076/2022 sotto l'aspetto della domanda di estromissione e di manleva proposte dalla
Città Metropolitana di Firenze. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Città Metropolitana di Firenze conveniva innanzi alla Corte di Appello di Firenze e proponendo appello CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 1076/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 06.09.2022, con la quale il predetto Tribunale, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da aveva condannato l'odierna appellante a corrispondere in CP_1 favore di quest'ultimo la somma complessiva di euro 2.339,00 a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data
13.09.2015, mentre, verso le 17, percorreva la alla guida del proprio CP_3 motoveicolo e ne perdeva il controllo in corrispondenza di una chiazza oleosa sul manto stradale. In particolare, il primo giudice, aveva rigettato la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Amministrazione convenuta, rilevando che il fatto che questa avesse affidato la manutenzione della strada ad non CP_2 fosse idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario della strada. Il Tribunale aveva quindi ritenuta provata la riconducibilità del sinistro alla presenza di una sostanza oleosa sulla carreggiata ed aveva conseguentemente affermato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Città
Metropolitana di Firenze, quale ente proprietario e custode della strada. Pur ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2051 c.c., il Tribunale aveva riconosciuto sussistente un concorso di colpa della parte danneggiata nella causazione del sinistro nella misura del 50%, ritenendo che l'attore avrebbe potuto accorgersi della presenza di olio sull'asfalto se avesse tenuto una condotta di guida più prudente e adeguata allo stato dei luoghi, visto l'andamento curvilineo della strada bagnata dalla pioggia e tenuto conto della presenza di cartellonistica mobile posta a segnalare il pericolo. In ordine, poi, alla domanda di manleva proposta dalla Città Metropolitana di
Firenze nei confronti di terza chiamata in causa dall'ente pubblico, il primo CP_2 giudice rilevava che la pretesa avanzata dall'Amministrazione convenuta nei confronti della società appaltatrice del servizio manutentivo non poteva trovare accoglimento, dal NT momento che nessun inadempimento di era stato contestato o era comunque risultato. Infine, il giudice di prime cure condannava la Città Metropolitana di Firenze a rifondere le spese di lite alla terza chiamata, mentre erano interamente compensate le spese di lite tra l'attore e l'Amministrazione convenuta.
Esponeva l'appellante Città Metropolitana di Firenze che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento alla ritenuta presenza di una macchia d'olio sul manto stradale ed alla sussistenza del nesso causale tra la stessa e la caduta del motociclista;
in particolare mancata considerazione di quanto emergente dal verbale redatto dagli agenti di Polizia intervenuti subito dopo il sinistro, da cui non risultava la presenza di alcuna sostanza oleosa sul manto stradale interessato dal sinistro;
erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni e non corretta interpretazione della presenza della segnaletica di pericolo mobile;
2)errore nel non aver considerato che la condotta negligente del danneggiato integrava non un mero concorso colposo, ma un'ipotesi di caso fortuito, avendo la vittima tenuto un comportamento imprevedibile e inevitabile, come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la res e la caduta;
3) erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Città
Metropolitana di Firenze, sulla base della ritenuta omessa allegazione dell'inadempimento contrattuale imputabile ad errore anche del rigetto CP_2 della domanda di manleva spiegata da Città Metropolitana nei confronti di AVR cui era stata delegata non solo l'attività manutentiva, ma la stessa qualità di custode della strada.
L'appellante chiedeva, quindi, che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava le CP_1 censure mosse dalla parte appellante Città Metropolitana di Firenze eccependo l'inammissibilità del gravame principale nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponeva a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1)erronea valutazione delle risultanze istruttorie e contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta efficacia concausale della condotta del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo ravvisabile nella specie un contegno imprudente della vittima, la quale non procedeva ad una velocità eccessiva né avrebbe comunque potuto facilmente avvedersi della presenza della sostanza oleosa, sull'asfalto, in ragione delle condizioni atmosferiche al momento del sinistro;
2)errore in punto di quantificazione dei danni materiali occorsi alla moto, avendo il
Tribunale riconosciuto un risarcimento inferiore alle spese sostenute per la riparazione del mezzo, come risultante dal preventivo prodotto in giudizio e confermato dai testi di parte attrice;
3)erronea ed immotivata integrale compensazione delle spese di lite tra attore e Città
Metropolitana, in violazione dell'art. 92 c.p.c.;
Si costituiva in giudizio anche la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_2 principale per manifesta infondatezza e chiedeva la conferma della sentenza impugnata, quantomeno con riferimento al rapporto tra la Città Metropolitana di Firenze e la predetta società.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare del 05.11.2024, con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 13.11.2024, comunicata dalla Cancelleria il 14.11.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale– Parte appellata e appellante incidentale costituendosi in secondo grado, ha formulato una generica CP_1 eccezione di inammissibilità dell'appello principale, che ha reiterato anche in sede di precisazione delle conclusioni. Tuttavia, né nelle conclusioni né nella parte espositiva dell'atto di costituzione risultano indicate le ragioni a sostegno della prospettata inammissibilità dell'appello principale. Pertanto, non è possibile in questa sede valutare la fondatezza della suddetta censura che, quindi, non può trovare accoglimento.
Anche a voler valutare l'eccezione di inammissibilità con riferimento ai criteri di cui all'art
342 c.p.c., sempre valutabili anche ex ufficio, la stessa non potrebbe comunque essere ritenuta fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, alla luce della attuale normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante , pur Parte_2 riproponendo le tesi già avanzate in primo grado, lo ha tuttavia fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c. Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante principale abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348bis c.p.c. –
La parte appellata AVR ha preliminarmente sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348bis e ter c.p.c., reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
3. La ricostruzione dei fatti ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che verso le ore 17 circa del 13.09.2015 CP_1 mentre percorreva la SGC FI-PI-LI in direzione Firenze Pisa, alla guida del proprio
[...] motociclo tipo Harley Devidson, giunto in prossimità della progressiva chilometrica
48.000, perdeva il controllo del veicolo e rovinava a terra.
Risulta pacificamente che il luogo in corrispondenza del quale avveniva il sinistro era costituito da un tratto di strada con conformazione curvilinea destrorsa, segnalato dalla cartellonistica come curva pericolosa e con limite di velocità di 70km/h.
Del pari non contestato è che al momento dell'incidente il manto stradale si presentava bagnato a causa della pioggia e in corrispondenza del chilometro 47 + 900 era presente un triangolo mobile di segnalazione della presenza di sostanze oleose.
La controversia si incentra dunque sulla causa della perdita di controllo del motociclo e della conseguente caduta del e, in particolare, da una parte sulla efficienza CP_1 eziologica della condotta di guida del conducente, dall'altra sulla effettiva presenza o meno sulla sede stradale di una sostanza oleosa, che secondo la ricostruzione allegata dall'attore avrebbe costituito la causa esclusiva del sinistro.
Parimenti controversa è l'individuazione del soggetto titolare della custodia del tratto stradale in cui si è verificato l'incidente, atteso che la Città Metropolitana di Firenze nega di essere custode della res, deducendo che in forza del contratto stipulato con CP_2 la custodia e la connessa responsabilità ex art. 2051 c.c. è stata trasferita a quest'ultima società, incaricata della gestione e della manutenzione della strada.
4.Il terzo motivo di appello principale, parte prima: la legittimazione passiva –
Nell'ordine appare preliminarmente opportuno trattare il secondo motivo di appello principale, con il quale Città Metropolitana di Firenze ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva da essa sollevata, riconoscendo in capo alla medesima la titolarità della custodia del tratto stradale interessato dal sinistro e la connessa responsabilità ex art. 2051 c.c., anziché in capo ad società alla quale è stata affidata la gestione e la CP_2 manutenzione della strada in questione. In particolare, secondo l'appellante, in forza del capitolato di cui al contratto inter partes, la custodia del patrimonio stradale è stata trasferita alla predetta società, a prescindere dalla imputabilità alla stessa di eventuali inadempienze agli obblighi di manutenzione derivanti dal contratto stipulato con l'Amministrazione.
Tale censura è infondata.
In primo luogo occorre rilevare che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Città Metropolitana di Firenze non attiene propriamente alla legitimatio ad causam, bensì al merito della controversia. Infatti, ciò che l'appellante contesta è
l'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dall'attore danneggiato (cfr. ex multis, Cass. sentenza n. 11284 del 10/05/2010 e più recentemente, Cass. ordinanza n. 32814 del 27/11/2023).
Tanto precisato, dalla documentazione in atti risulta che la Città Metropolitana di
Firenze, con contratto di appalto del 03/02/2014 aveva affidato alla il CP_2 servizio di 'Global Service' di gestione e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI, avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di governo del patrimonio stradale, l'esecuzione di lavori di ingegneria e la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado).
Ciò posto, non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui la conclusione del contratto di “global service” con avrebbe determinato il trasferimento della CP_2 custodia del patrimonio stradale alla predetta società, in qualità di appaltatrice della manutenzione della strada.
Come già condivisibilmente rilevato dal Tribunale, l'affidamento della manutenzione stradale in appalto ad una impresa non priva infatti l'Ente proprietario committente del potere-dovere di sorveglianza e controllo della strada e, quindi, della custodia della stessa.
In tal senso, la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al per assegnarli all'impresa appaltatrice, che CP_4 così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico – giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che
l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 CP_4
c.c.” (cfr. ex multis Cass. sentenza n. 1691/2009).
Alla stregua di tali principi, deve ritenersi che, anche a fronte dell'affidamento del servizio di manutenzione della strada ad la Città Metropolitana di Firenze CP_2 rimanga comunque responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati a terzi e causalmente riconducibili al bene stradale.
Il fatto che la strada di proprietà di Città Metropolitana di Firenze fosse aperta al pubblico passaggio, già in linea di principio è di per sé sufficiente a conferire all'ente pubblico proprietario la qualifica e la responsabilità di custode, potendo il conferimento a terzi dell'onere manutentivo semmai fondare il presupposto per una responsabilità concorrente nei limiti e nei termini in cui il sinistro risulti direttamente correlabile ad una omissione o non esatta esecuzione delle prestazioni manutentive contrattualmente assunte (circostanza quest'ultima comunque non ravvisabile in quanto mai Città
Metropolitana ha dedotto che il sinistro fosse correlabile all'omissione di uno specifico NT compito attribuito ad ). NT
era infatti mera appaltatrice di servizi e ciò da un canto non spogliava
[...]
della posizione di custodia di cui era titolare ex art 14 CdS;
dall'altro lato Parte_1 non determinava il sorgere di una generalizzata posizione di custodia in capo all'appaltatrice, salvo che nel momento in cui essa concretamente andava ad operare NT sulla sede stradale;
poiché al momento del fatto non v'era alcun cantiere aperto, non aveva alcun titolo di custode dell'area, posto che la situazione di custodia che legittima la pronuncia di responsabilità presuppone una relazione fattuale, e non semplicemente giuridica, ovvero un potere di governo della cosa.
Né in senso contrario può rilevare la clausola di cui all'art. 23 del Capitolato del contratto di appalto inter partes, invocata dall'ente pubblico a sostegno dell'esclusiva responsabilità di per il sinistro di cui è causa. Con la suddetta clausola CP_2 contrattuale era stato stabilito che 'L'Assuntore solleva il Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell , oltre al pagamento del corrispettivo Parte_3 contrattuale. L'Assuntore è unico responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto ed è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti
o collaboratori di questi ultimi al Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, al patrimonio stradale ed alle pertinenze della
S.G.C. FIPILI, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'Assuntore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto. L'Assuntore si obbliga a tenere indenne la , NTroparte_5 assumendone tutte le responsabilità di carattere civile e penale, per tutti gli eventi dannosi lamentati da terzi avvenuti durante la vigenza del contratto, occasionati dall'esercizio, gestione o da difetti di manutenzione dell'infrastruttura stradale e delle sue pertinenze nonché dalla mancata adozione delle misure necessarie alla messa in sicurezza e al mantenimento dell'efficienza della stessa infrastruttura. La responsabilità civile nei confronti dei terzi si estende a tutti i cantieri che dovessero essere necessari all'effettuazione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal presente capitolato. Si ribadisce ancora una volta che con la firma del contratto viene trasferita all'Appaltatore la custodia manutentiva del patrimonio stradale della S.G.C.
FIPILI (art. 2051 c.c.)'.
La suddetta pattuizione ha in primo luogo senz'altro efficacia tra le parti del contratto e non anche verso i terzi, legittimando semmai il committente ad agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatore. In secondo luogo, contrariamente a quanto vorrebbe Città NT Metropolitana di Firenze, la qualità e la responsabilità di custode sono devolute a nei limiti e nei termini dello svolgimento dei lavori manutentivi contrattualmente previsti, senza implicare alcun generalizzato trasferimento alla società appaltatrice di ogni responsabilità spettante all'Ente pubblico proprietario della strada nella sua qualità di custode. Anche al punto 23.1, nella parte in cui si afferma che 'il General NTractor pertanto risponde autonomamente della relativa obbligazione risarcitoria verso i terzi', la responsabilità della società appaltatrice è riferita comunque ai 'beni che gli sono stati affidati in gestione ed in custodia manutentiva' e, dunque, è comunque posta in correlazione con lo svolgimento delle attività manutentive contrattualmente previste, a cui deve essere ritenuto limitato il trasferimento – temporaneo – degli oneri custodiali del patrimonio stradale.
5. Il primo motivo di appello principale: il nesso causale tra caduta e res – Con il primo motivo di appello principale, la Città Metropolitana di Firenze censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova della presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale, affermando che la caduta dell'attore fosse eziologicamente riconducibile all'insorgenza di siffatta insidia nella res in custodia. Nello specifico, secondo l'Amministrazione appellante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che dal verbale di polizia in atti (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), avente efficacia di prova legale, non risultava la presenza di alcuna sostanza oleosa sul piano viabile, come confermato anche dalle dichiarazioni rese dal teste , agente Tes_1 di polizia intervenuto sul luogo del sinistro.
Il primo giudice nel ritenere provata la presenza di sostanze oleose sul luogo dell'incidente, ha così motivato: “E' risultato provato nel caso in oggetto la presenza di
“sostanze oleose” sia dall'escussione dei testi di parte attrice sia dalla cartellonistica
(triangolo mobile) presente sul posto (chilometrica 47+900) indicatore “di presenza sostanze oleose sul piano viabile”.
Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Come autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia a Sezione Unite (cfr. Cass. S.S.U.U n. 20943 del 30 giugno 2022) “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato
o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo
e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Soltanto dopo che la parte danneggiata ha fornito la prova della sussistenza di un nesso causale tra il danno subito e la res - e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali - si passa a verificare se la parte convenuta abbia o meno fornito la prova della sussistenza di un fattore qualificabile come caso fortuito, avente idoneità ad interrompere il nesso causale. Dunque, nell'ottica dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043
c.c.
Ciò detto, il motivo è fondato nei termini di seguito specificati.
Sulla scorta dei suesposti principi, appare preliminare la verifica della sussistenza del nesso causale tra una cosa ben determinata e la caduta, considerato che tutti gli altri aspetti (presenza di un caso fortuito come fattore interruttivo della causalità, valutazione della condotta del danneggiato in termini di concorso colposo) presuppongono la intervenuta prova che il sinistro è avvenuto come conseguenza della res in custodia.
Partendo dall'esame del verbale redatto dalla Polizia Stradale, intervenuta circa 15 minuti dopo la verificazione del sinistro, dallo stesso risulta che gli agenti davano atto di aver rinvenuto in prossimità del luogo del sinistro un 'triangolo mobile di presenza sostanze oleose sul piano viabile posto alla chilometrica 47 + 900'. Gli stessi davano altresì atto di aver proceduto a verificare se nel punto del sinistro fossero presenti sostanze oleose senza tuttavia averne rinvenute. A tale proposito nel rapporto di Polizia si legge: '…AU dichiarava di aver perso il controllo del proprio motociclo CP_1 proprio per la presumibile presenza delle sostanze preavvisate dal cartello mobile.
Tuttavia l'unità operativa intervenuta per i rilievi del caso non rilevava alcuna anomalia di questo tipo, riferendo che l'asfalto sarebbe stato semplicemente bagnato per la pioggia caduta'. Riguardo alla collocazione in loco del triangolo mobile che preavvisava la presenza di sostanze oleose nella strada, gli agenti di Polizia riferivano di aver contattato telefonicamente e di aver appreso 'che la segnaletica non era Parte_4 riferibile ad una qualsiasi irregolarità presente al momento dei fatti'.
Sentito come testimone all'epoca dei fatti viceresponsabile di AVR, lo Testimone_2 stesso riguardo ai segnali stradali presenti sul luogo del sinistro così riferiva: 'nel punto
c'era segnaletica fissa e una mobile (pericolo di strada scivolosa) per un incidente precedente', spiegando altresì che 'era usuale che dopo un incidente si metteva a cautela un tale cartello di potenziale pericolo'. Il medesimo teste aggiungeva quindi come in quel punto vi era la segnalazione di curva pericolosa e l'asfalto in quel punto era di tipo 'drenante', nel senso che era idoneo a far scorrere via i liquidi senza creare ristagni nella sede stradale. Escludeva infine di essere stato contattato per svolgere servizi di pulizia ambientale legati alla presenza di olio sul manto stradale.
, che in sede di testimonianza dichiarava di essere l'agente Testimone_3 intervenuto sul luogo del sinistro, oltre a confermare il contenuto del rapporto di polizia, riferiva: 'quel giorno aveva piovuto molto. Non eravamo in grado di appurare sostanze oleose. Personalmente mi sono avvicinato e ho toccato il manto per tastare la presenza di olio, ma non ne ho sentito né l'odore, né l'ho sentito al tatto', aggiungendo in proposito 'comunque il manto interessato dal sinistro era molto vasto, di circa 58 metri, non potevamo controllarlo tutto'. Il medesimo testimone riferiva altresì che nel medesimo punto si erano verificati diversi incidenti, spiegando 'ricordo che per lo più erano stati dovuti all'eccessiva velocità'. Lo stesso teste escludeva infine che nel punto del sinistro vi fossero ristagni di acqua, comuni in molte parti della ma non CP_3 possibili ove si era verificato l'incidente, visto che la strada si presentava in salita.
Né dal verbale di Polizia, né dalle dichiarazioni dell'agente intervenuto subito dopo la verificazione del sinistro risulta dunque che nel luogo in cui era avvenuto il sinistro fossero presenti tracce di sostanze oleose. Quanto al cartello mobile triangolare presente vicino al punto in cui il era caduto dalla moto, dalla testimonianza CP_1 dell'addetto alla manutenzione all'epoca dei fatti, lo stesso era risultato posto in via meramente cautelativa in conseguenza della verificazione di un pregresso incidente, per rappresentare il tratto sdrucciolevole, non essendo invece emerso che il segnale fosse stato correlato a qualche perdita di sostanze oleose nella strada, di cui non è risultata alcuna evidenza.
Quanto ai testimoni oculari dell'incidente, la prima, che premetteva di Tes_4 essere la moglie in separazione dei beni di , riferiva di essere seduta CP_1 dietro al marito nella moto e dichiarava: '…si ho visto la ruota davanti vibrare, tremolare, perdere aderenza e siamo caduti a terra'. La stessa confermava quindi che sul manto stradale nel luogo della caduta vi era la presenza di olio e acqua, riferendo in proposito: 'si, entrambi, olio e acqua, vedevo brillare l'asfalto'. La teste aggiungeva di non essersi alzata perché stava male, mentre il marito era venuto verso di lei zoppicando per soccorrerla.
in sede di dichiarazioni testimoniali riferiva di viaggiare a bordo della sua Testimone_5 moto ad un paio di metri di distanza dal spiegando 'il ra nel mezzo della CP_1 CP_1 fila, eravamo tutti vicino, eravamo tre moto'. Lo stesso confermava quindi di averlo visto cadere: 'si, scivolava la moto e lui cadeva a terra', aggiungendo 'anche io avevo sentito la mia ruota dietro che non aderiva bene'. Circa le condizioni del manto stradale nel punto del sinistro specificava: 'si, c'era umido, gli agenti intervenuti dissero che il manto stradale buttava fuori sostanze oleose. Non potevamo accorgerci di tali sostanze mentre si camminava'. Lo stesso affermava altresì 'per un bel pezzo il manto era oleoso.
C'era umido, era settembre'.
, altro motociclista che viaggiava insieme al sentito come Testimone_6 CP_1 testimone, dichiarava: 'io ero avanti a loro, andavo a 75 al massimo e lui andava ad una velocità inferiore essendo dietro di me, lo vedevo con lo specchietto, vicino all'altro.
La strada era bagnata, era pomeriggio. Aveva piovuto'. Lo stesso teste confermava altresì di aver visto dallo specchietto retrovisore il 'sulla destra che scivolava'. CP_1
Circa le condizioni del manto stradale nel luogo del sinistro riferiva: 'quando sono tornato indietro ho visto la saponata che si forma quando ci sono sostanze oleose e acqua', spiegando in proposito: 'solo per 3, 4 metri quadrati ho visto una pozzanghera con la saponata nel punto della caduta. Quando ci sono passato io non la ho vista, né la moto mi scivolava. Rispetto a me lui era sulla destra, sfalzato'.
Tanto premesso, nessuna delle suddette tre dichiarazioni di testi oculari fornisce la prova diretta del nesso causale tra res e caduta, ma neppure elementi da cui inferire con la necessaria gravità, precisione e univocità, che il abbia perso il controllo CP_1 della moto scivolando in corrispondenza di una chiazza oleosa sul manto stradale.
Cominciando da , che viaggiava nella medesima moto con il la stessa Tes_4 CP_1 ha visto direttamente solo che la ruota anteriore perdeva aderenza, desumendo che nell'asfalto vi fosse olio misto all'acqua in quanto aveva notato il fondo stradale brillare.
Non soltanto la teste non ha affermato che la moto avrebbe perso aderenza proprio in corrispondenza di una parte di asfalto che 'brillava', ma tale ultimo fenomeno ottico, in mancanza di ulteriori elementi non è indicativo, neppure in maniera presuntiva, della presenza di olio, visto che al momento dei fatti è pacifico che la strada fosse bagnata dalla pioggia, già di per sé notoriamente tale da creare il fenomeno ottico descritto dalla teste.
Il teste che viaggiava con la sua moto a pochi metri dal non ha visto Tes_5 CP_1 alcuna macchia di sostanza oleosa, essendosi limitato a riferire di aver sentito la ruota della sua moto che non aderiva bene, senza che risulti tuttavia neppure che lo stesso fosse passato nella medesima porzione di strada in cui era poi scivolato il Il CP_1 medesimo teste ha quindi riferito di aver appreso della presenza della sostanza oleosa
– che non risulta aver visto direttamente – dagli agenti di polizia che gli avrebbero detto
'che il manto stradale buttava fuori sostanze oleose', circostanza quest'ultima smentita sia da quanto riportato nel verbale del sinistro, fidefacente circa i fatti oggettivi che i pubblici ufficiali affermino di aver direttamente constatato o essere accaduti davanti a loro, sia dalla dichiarazione dell'agente intervenuto nel luogo dell'incidente che, sentito come testimone, ha escluso di aver costatato la presenza di sostanze oleose in corrispondenza del luogo del sinistro.
Quanto infine al teste che ha riferito di viaggiare davanti al lo stesso Tes_6 CP_1 ha escluso di aver sentito la sua moto scivolare e di aver visto alcuna macchia oleosa al suo passaggio. Lo stesso ha desunto che il osse scivolato in una macchia oleosa CP_1 in quanto, tornando indietro a soccorrerlo, aveva visto una pozza 'con la saponata' che affermava corrispondere al punto in cui era avvenuta la caduta. Anche tale elemento non appare in alcun modo indicativo della presenza di sostanza oleosa, di per sé anzi antitetica rispetto alla presenza di sapone, di cui nessun altro ha riferito.
Del resto non risultano neppure tracce né di frenata né di altro tipo che facciano presumere che la moto del sia passata sopra una macchia oleosa poco prima di Pt_5 cadere, evento che potrebbe essersi originato per altra causa, ivi compreso l'asfalto bagnato dalla pioggia in corrispondenza di una curva.
Atteso che gli agenti di polizia, intervenuti circa 15 minuti dopo la verificazione del sinistro, non hanno rilevato la presenza in luogo di alcuna traccia di sostanza oleosa e che la presenza in loco del cartello mobile di pericolo ha trovato nelle dichiarazioni dei testi plausibile spiegazione, nella verificazione d un precedente incidente, senza che lo stesso fosse invece stato messo in correlazione con lo spargimento di sostanze oleose, deve ritenersi che le dichiarazioni dei tre testimoni oculari al sinistro non contengono elementi idonei a far ritenere che la moto del sia scivolata in corrispondenza di CP_1 una macchia oleosa. Per come sopra evidenziato, infatti, nessuno di loro ha costatato direttamente la presenza della macchia di olio, avendo due di essi solo presunto che si trattasse di olio o sulla base di percezioni ottiche (strada brillante) non univocamente correlabili all'olio, stante la giornata di pioggia, o sulla base di costatazioni (pozza con saponata) non aventi in fatto alcuna oggettiva correlazione, se non nella valutazione fatta dal testimone, con la presenza di olio.
A tale proposito, la Cassazione ha di recente spiegato come, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento
(cfr. Cass n° 12760/2024). E ciò assume tanto più rilevanza anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia effetto di un “dinamismo interno” della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, si richiede che l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, che per sua natura è statica ed inerte, e, per la prova del nesso causale, è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi (nella sua normale utilizzazione) presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. 11526/2017; 2660/13; n. 6306/13). Qualora, poi, sia allegata l'insorgenza nella cosa di uno specifico fattore, tale da renderla potenzialmente dannosa, di tale fattore si deve dare la prova.
Per quanto detto, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra la caduta dalla moto e la presenza di sostanze scivolose sull'asfalto.
6. Il secondo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale: caso fortuito e condotta del danneggiato – Il secondo motivo di appello principale, così come il primo motivo di appello incidentale, entrambi accomunati dall'esame di caso fortuito e condotta della parte danneggiata, devono essere ritenuti assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di appello principale, atteso che solo a fronte della prova del nesso causale tra caduta e res (nel caso di specie per quanto detto non raggiunta), scatta l'onere del custode di fornire la prova liberatoria del fortuito. Non ha infatti alcun senso valutare la sussistenza di un evento interruttivo del nesso di causalità, se quest'ultimo non è stato provato. Parimenti privo di significato, a fronte del mancato raggiungimento della prova del nesso causale tra res e sinistro è la valutazione del concorso colposo della vittima.
7. Il secondo motivo di appello incidentale: la quantificazione dei danni – Anche il secondo motivo di appello incidentale, inerente la quantificazione del danno, è completamente assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello principale, atteso che il mancato raggiungimento della prova del nesso causale tra la caduta e la cosa, per come sopra specificato, rende superfluo l'esame degli aspetti inerenti il quantum della pretesa risarcitoria.
8. Il terzo motivo di appello principale, parte seconda: la manleva nei confronti di – Il mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti di NTr Città Metropolitana di Firenze rende superfluo anche l'esame della domanda di rivalsa nei confronti della società appaltatrice della manutenzione della strada.
Per mera completezza, anche ai fini della valutazione delle spese di lite (di cui infra) si rileva che, nella fattispecie, la domanda di manleva proposta da Città Metropolitana di NT Firenze nei confronti di non avrebbe potuto comunque essere ritenuta fondata. In tal senso condivisibile appare quanto rilevato sul punto dal primo Giudice, il quale ha così argomentato: “… in forza della non ravvisabilità di un esonero di responsabilità della Città Metropolitana, non può operare l'istituto di manleva e, non avendo il convenuto appaltante sul quale grava un obbligo di sorveglianza sul corretto adempimento degli oneri contrattuali derivanti dal contratto d'appalto unitamente alla
o la direzione dei lavori, mai contestato alla ditta inadempienze o infrazioni inerenti a quanto previsto dal contratto d'appalto ad essa riferibili. Pertanto sarebbe spettato alla
Città Metropolitana in sede di chiamata in causa, allegare l'inadempimento indicando in termini chiari e specifici gli obblighi contrattuali elusi, e solo in seguito a ciò sarebbe stato onere della Ditta appaltatrice fornire prova di aver adempiuto correttamente. In mancanza di allegazioni da parte della Città Metropolitana va respinta la domanda di manleva”.
Non solo infatti l'Amministrazione non ha neppure allegato che il tratto di strada interessato dal sinistro fosse oggetto di lavori di manutenzione in corso di esecuzione da parte di all'epoca dei fatti, nè tantomeno ha dedotto che l'area in cui si è CP_2 verificato l'incidente fosse al tempo completamente delimitata e chiusa al traffico - circostanza che avrebbe reso l'appaltatore custode esclusivo del tratto stradale con conseguente sua responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. ex multis, ordinanza n. 26780 del 18/09/2023) – ma neppure è risultato che il sinistro fosse stato conseguenza di una mancanza manutentiva imputabile alla società appaltatrice dei servizi di gestione della sede viaria.
9. Il terzo motivo di appello incidentale: la compensazione delle spese di lite di primo grado – Il terzo motivo di appello incidentale, con il quale l'appellato CP_1 censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite tra attore e convenuto, in assenza dei presupposti di legge, resta assorbito dall'accoglimento dell'appello principale, dovendosi procedere ad una nuova regolazione delle spese di lite in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(cfr. ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n.
11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L. Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189 - 01).
10. Le spese di lite – Alla luce dell'esito complessivo della lite, in base al quale il CP_1
è risultato soccombente nei confronti di Città Metropolitana di Firenze, lo stesso deve essere condannato a rifondere all'odierna parte appellante principale le spese di lite dei due gradi di giudizio.
La statuizione relativa alla domanda di rivalsa spiegata da Città Metropolitana nei NT confronti di non è stata invece investita da alcuna riforma, di talchè, con riferimento a tale ultima parte, andranno regolate solo le spese del secondo grado. A tale proposito in applicazione del principio di soccombenza, le spese del grado di appello di AVR andranno poste a carico di Città Metropolitana di Firenze.
Le suddette spese di liquidano, come in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, così come aggiornato dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (scaglione da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00), con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, esclusa quanto al grado di appello la fase istruttoria, in quanto tecnicamente non espletata.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
2) accoglie l'appello principale proposto da Città Metropolitana di Firenze e per l'effetto respinge la domanda risarcitoria proposta da;
CP_1
3) condanna a rifondere a Città Metropolitana di Firenze le spese di lite CP_1 di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano: quanto al primo grado in complessivi €
2.552,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre oneri come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 1.923,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario ed oltre oneri come per legge;
4) condanna Città Metropolitana di Firenze a rifondere le spese del grado di appello in favore di che si liquidano in complessivi € 1.923,00 per compenso, da CP_2 maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.12.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 27/02/2023 al n. 435/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. ZAMA FRANCESCA dell'Avvocatura della Città Metropolitana di
Firenze, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'avv. GRADASSI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
nonché
(C.F.: , P.I. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nunzia
Guida che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 1076/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 06/09/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.11.2024 all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, per tutti
i motivi sopra esposti, accogliere il presente appello riformando integralmente la sentenza 1076/2022 pubblicata il 06.09.2022 non notificata, nei termini sopra precisati ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed in particolare: in tesi, previo accertamento della legittimazione e titolarità passiva in capo alla terza chiamata rispetto alla CP_2 pretesa risarcitoria di parte attrice, disporre l'estromissione della Città Metropolitana di
Firenze dal presente giudizio ai sensi dell'art. 23 del capitolato di appalto, con vittoria di spese;
in via subordinata, nel merito, ogni contraria istanza reietta, voglia rigettare le domande di parte attrice formulate in primo grado nei confronti della Città
Metropolitana di Firenze perché infondate in fatto e in diritto oltre che assolutamente non provate;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare la società tenuta a CP_2 rilevare indenne l'ente metropolitano per l'effetto condannandola a risarcire l'attore nella misura che verrà accertata come dovuta in sede di giudizio”;
Per la parte appellata e appellante incidentale : “1. “Dichiarare CP_1
L'inammissibilità dell'appello proposto dalla Città Metropolitana di Firenze, già provincia di Firenze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza
n. 1076/2022 emessa dal Tribunale di Pisa resa nel giudizio con RG n. 1604/2017. 2.
Rigettare nel merito il gravame proposto dalla Città Metropolitana di Firenze, già provincia di Firenze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1076/2022 emessa dal Tribunale di Pisa resa nel giudizio con RG n.
1604/2017 perché infondato in fatto e in diritto per i motivi già esposti in narrativa;
3.
In via principale, Riformare la sentenza di primo grado n.1076/2022 del Tribunale di
Pisa nella parte in cui statuisce che la domanda di parte attrice è accolta parzialmente, nella misura del 50 % e per l'effetto condannare l'appellante a rifondere per intero all'appellato tutti i danni patrimoniali e non quantificati, in accoglimento del secondo motivo di appello, in € 2.407,52 per lesioni personali e in € 9.406,99 per danni materiali;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del secondo motivo di appello incidentale circa la quantificazione dei danni materiali sofferti dal sig.
riformare la sentenza di primo grado n.1076/2022 del Tribunale di Pisa nella CP_1 parte in cui statuisce che la domanda di parte attrice è accolta parzialmente, nella misura del 50 % e per l'effetto condannare l'appellante a rifondere per intero all'appellato tutti i danni patrimoniali e non come quantificati dalla sentenza di prime cure.
5. Per l'effetto condannare parte appellante alla rifusione delle spese di lite di primo grado.
6. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge”;
Per la parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni eccezione, CP_2 istanza e domanda avversaria rigettata, nel merito dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza e comunque rigettare, sotto tutti i profili, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Città Metropolitana di Firenze avverso la sentenza n. 1076/2022, pubblicata in data 06/09/2022, pronunciata tra le parti dal Tribunale di Pisa Dott.ssa Politi e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1076/2022 sotto l'aspetto della domanda di estromissione e di manleva proposte dalla
Città Metropolitana di Firenze. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Città Metropolitana di Firenze conveniva innanzi alla Corte di Appello di Firenze e proponendo appello CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 1076/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 06.09.2022, con la quale il predetto Tribunale, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da aveva condannato l'odierna appellante a corrispondere in CP_1 favore di quest'ultimo la somma complessiva di euro 2.339,00 a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data
13.09.2015, mentre, verso le 17, percorreva la alla guida del proprio CP_3 motoveicolo e ne perdeva il controllo in corrispondenza di una chiazza oleosa sul manto stradale. In particolare, il primo giudice, aveva rigettato la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Amministrazione convenuta, rilevando che il fatto che questa avesse affidato la manutenzione della strada ad non CP_2 fosse idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario della strada. Il Tribunale aveva quindi ritenuta provata la riconducibilità del sinistro alla presenza di una sostanza oleosa sulla carreggiata ed aveva conseguentemente affermato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Città
Metropolitana di Firenze, quale ente proprietario e custode della strada. Pur ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2051 c.c., il Tribunale aveva riconosciuto sussistente un concorso di colpa della parte danneggiata nella causazione del sinistro nella misura del 50%, ritenendo che l'attore avrebbe potuto accorgersi della presenza di olio sull'asfalto se avesse tenuto una condotta di guida più prudente e adeguata allo stato dei luoghi, visto l'andamento curvilineo della strada bagnata dalla pioggia e tenuto conto della presenza di cartellonistica mobile posta a segnalare il pericolo. In ordine, poi, alla domanda di manleva proposta dalla Città Metropolitana di
Firenze nei confronti di terza chiamata in causa dall'ente pubblico, il primo CP_2 giudice rilevava che la pretesa avanzata dall'Amministrazione convenuta nei confronti della società appaltatrice del servizio manutentivo non poteva trovare accoglimento, dal NT momento che nessun inadempimento di era stato contestato o era comunque risultato. Infine, il giudice di prime cure condannava la Città Metropolitana di Firenze a rifondere le spese di lite alla terza chiamata, mentre erano interamente compensate le spese di lite tra l'attore e l'Amministrazione convenuta.
Esponeva l'appellante Città Metropolitana di Firenze che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento alla ritenuta presenza di una macchia d'olio sul manto stradale ed alla sussistenza del nesso causale tra la stessa e la caduta del motociclista;
in particolare mancata considerazione di quanto emergente dal verbale redatto dagli agenti di Polizia intervenuti subito dopo il sinistro, da cui non risultava la presenza di alcuna sostanza oleosa sul manto stradale interessato dal sinistro;
erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni e non corretta interpretazione della presenza della segnaletica di pericolo mobile;
2)errore nel non aver considerato che la condotta negligente del danneggiato integrava non un mero concorso colposo, ma un'ipotesi di caso fortuito, avendo la vittima tenuto un comportamento imprevedibile e inevitabile, come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la res e la caduta;
3) erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Città
Metropolitana di Firenze, sulla base della ritenuta omessa allegazione dell'inadempimento contrattuale imputabile ad errore anche del rigetto CP_2 della domanda di manleva spiegata da Città Metropolitana nei confronti di AVR cui era stata delegata non solo l'attività manutentiva, ma la stessa qualità di custode della strada.
L'appellante chiedeva, quindi, che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava le CP_1 censure mosse dalla parte appellante Città Metropolitana di Firenze eccependo l'inammissibilità del gravame principale nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponeva a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1)erronea valutazione delle risultanze istruttorie e contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta efficacia concausale della condotta del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo ravvisabile nella specie un contegno imprudente della vittima, la quale non procedeva ad una velocità eccessiva né avrebbe comunque potuto facilmente avvedersi della presenza della sostanza oleosa, sull'asfalto, in ragione delle condizioni atmosferiche al momento del sinistro;
2)errore in punto di quantificazione dei danni materiali occorsi alla moto, avendo il
Tribunale riconosciuto un risarcimento inferiore alle spese sostenute per la riparazione del mezzo, come risultante dal preventivo prodotto in giudizio e confermato dai testi di parte attrice;
3)erronea ed immotivata integrale compensazione delle spese di lite tra attore e Città
Metropolitana, in violazione dell'art. 92 c.p.c.;
Si costituiva in giudizio anche la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_2 principale per manifesta infondatezza e chiedeva la conferma della sentenza impugnata, quantomeno con riferimento al rapporto tra la Città Metropolitana di Firenze e la predetta società.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare del 05.11.2024, con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 13.11.2024, comunicata dalla Cancelleria il 14.11.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale– Parte appellata e appellante incidentale costituendosi in secondo grado, ha formulato una generica CP_1 eccezione di inammissibilità dell'appello principale, che ha reiterato anche in sede di precisazione delle conclusioni. Tuttavia, né nelle conclusioni né nella parte espositiva dell'atto di costituzione risultano indicate le ragioni a sostegno della prospettata inammissibilità dell'appello principale. Pertanto, non è possibile in questa sede valutare la fondatezza della suddetta censura che, quindi, non può trovare accoglimento.
Anche a voler valutare l'eccezione di inammissibilità con riferimento ai criteri di cui all'art
342 c.p.c., sempre valutabili anche ex ufficio, la stessa non potrebbe comunque essere ritenuta fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, alla luce della attuale normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante , pur Parte_2 riproponendo le tesi già avanzate in primo grado, lo ha tuttavia fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c. Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante principale abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348bis c.p.c. –
La parte appellata AVR ha preliminarmente sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348bis e ter c.p.c., reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
3. La ricostruzione dei fatti ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che verso le ore 17 circa del 13.09.2015 CP_1 mentre percorreva la SGC FI-PI-LI in direzione Firenze Pisa, alla guida del proprio
[...] motociclo tipo Harley Devidson, giunto in prossimità della progressiva chilometrica
48.000, perdeva il controllo del veicolo e rovinava a terra.
Risulta pacificamente che il luogo in corrispondenza del quale avveniva il sinistro era costituito da un tratto di strada con conformazione curvilinea destrorsa, segnalato dalla cartellonistica come curva pericolosa e con limite di velocità di 70km/h.
Del pari non contestato è che al momento dell'incidente il manto stradale si presentava bagnato a causa della pioggia e in corrispondenza del chilometro 47 + 900 era presente un triangolo mobile di segnalazione della presenza di sostanze oleose.
La controversia si incentra dunque sulla causa della perdita di controllo del motociclo e della conseguente caduta del e, in particolare, da una parte sulla efficienza CP_1 eziologica della condotta di guida del conducente, dall'altra sulla effettiva presenza o meno sulla sede stradale di una sostanza oleosa, che secondo la ricostruzione allegata dall'attore avrebbe costituito la causa esclusiva del sinistro.
Parimenti controversa è l'individuazione del soggetto titolare della custodia del tratto stradale in cui si è verificato l'incidente, atteso che la Città Metropolitana di Firenze nega di essere custode della res, deducendo che in forza del contratto stipulato con CP_2 la custodia e la connessa responsabilità ex art. 2051 c.c. è stata trasferita a quest'ultima società, incaricata della gestione e della manutenzione della strada.
4.Il terzo motivo di appello principale, parte prima: la legittimazione passiva –
Nell'ordine appare preliminarmente opportuno trattare il secondo motivo di appello principale, con il quale Città Metropolitana di Firenze ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva da essa sollevata, riconoscendo in capo alla medesima la titolarità della custodia del tratto stradale interessato dal sinistro e la connessa responsabilità ex art. 2051 c.c., anziché in capo ad società alla quale è stata affidata la gestione e la CP_2 manutenzione della strada in questione. In particolare, secondo l'appellante, in forza del capitolato di cui al contratto inter partes, la custodia del patrimonio stradale è stata trasferita alla predetta società, a prescindere dalla imputabilità alla stessa di eventuali inadempienze agli obblighi di manutenzione derivanti dal contratto stipulato con l'Amministrazione.
Tale censura è infondata.
In primo luogo occorre rilevare che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Città Metropolitana di Firenze non attiene propriamente alla legitimatio ad causam, bensì al merito della controversia. Infatti, ciò che l'appellante contesta è
l'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dall'attore danneggiato (cfr. ex multis, Cass. sentenza n. 11284 del 10/05/2010 e più recentemente, Cass. ordinanza n. 32814 del 27/11/2023).
Tanto precisato, dalla documentazione in atti risulta che la Città Metropolitana di
Firenze, con contratto di appalto del 03/02/2014 aveva affidato alla il CP_2 servizio di 'Global Service' di gestione e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI, avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di governo del patrimonio stradale, l'esecuzione di lavori di ingegneria e la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado).
Ciò posto, non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui la conclusione del contratto di “global service” con avrebbe determinato il trasferimento della CP_2 custodia del patrimonio stradale alla predetta società, in qualità di appaltatrice della manutenzione della strada.
Come già condivisibilmente rilevato dal Tribunale, l'affidamento della manutenzione stradale in appalto ad una impresa non priva infatti l'Ente proprietario committente del potere-dovere di sorveglianza e controllo della strada e, quindi, della custodia della stessa.
In tal senso, la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al per assegnarli all'impresa appaltatrice, che CP_4 così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico – giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che
l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 CP_4
c.c.” (cfr. ex multis Cass. sentenza n. 1691/2009).
Alla stregua di tali principi, deve ritenersi che, anche a fronte dell'affidamento del servizio di manutenzione della strada ad la Città Metropolitana di Firenze CP_2 rimanga comunque responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati a terzi e causalmente riconducibili al bene stradale.
Il fatto che la strada di proprietà di Città Metropolitana di Firenze fosse aperta al pubblico passaggio, già in linea di principio è di per sé sufficiente a conferire all'ente pubblico proprietario la qualifica e la responsabilità di custode, potendo il conferimento a terzi dell'onere manutentivo semmai fondare il presupposto per una responsabilità concorrente nei limiti e nei termini in cui il sinistro risulti direttamente correlabile ad una omissione o non esatta esecuzione delle prestazioni manutentive contrattualmente assunte (circostanza quest'ultima comunque non ravvisabile in quanto mai Città
Metropolitana ha dedotto che il sinistro fosse correlabile all'omissione di uno specifico NT compito attribuito ad ). NT
era infatti mera appaltatrice di servizi e ciò da un canto non spogliava
[...]
della posizione di custodia di cui era titolare ex art 14 CdS;
dall'altro lato Parte_1 non determinava il sorgere di una generalizzata posizione di custodia in capo all'appaltatrice, salvo che nel momento in cui essa concretamente andava ad operare NT sulla sede stradale;
poiché al momento del fatto non v'era alcun cantiere aperto, non aveva alcun titolo di custode dell'area, posto che la situazione di custodia che legittima la pronuncia di responsabilità presuppone una relazione fattuale, e non semplicemente giuridica, ovvero un potere di governo della cosa.
Né in senso contrario può rilevare la clausola di cui all'art. 23 del Capitolato del contratto di appalto inter partes, invocata dall'ente pubblico a sostegno dell'esclusiva responsabilità di per il sinistro di cui è causa. Con la suddetta clausola CP_2 contrattuale era stato stabilito che 'L'Assuntore solleva il Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell , oltre al pagamento del corrispettivo Parte_3 contrattuale. L'Assuntore è unico responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto ed è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti
o collaboratori di questi ultimi al Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, al patrimonio stradale ed alle pertinenze della
S.G.C. FIPILI, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'Assuntore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto. L'Assuntore si obbliga a tenere indenne la , NTroparte_5 assumendone tutte le responsabilità di carattere civile e penale, per tutti gli eventi dannosi lamentati da terzi avvenuti durante la vigenza del contratto, occasionati dall'esercizio, gestione o da difetti di manutenzione dell'infrastruttura stradale e delle sue pertinenze nonché dalla mancata adozione delle misure necessarie alla messa in sicurezza e al mantenimento dell'efficienza della stessa infrastruttura. La responsabilità civile nei confronti dei terzi si estende a tutti i cantieri che dovessero essere necessari all'effettuazione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal presente capitolato. Si ribadisce ancora una volta che con la firma del contratto viene trasferita all'Appaltatore la custodia manutentiva del patrimonio stradale della S.G.C.
FIPILI (art. 2051 c.c.)'.
La suddetta pattuizione ha in primo luogo senz'altro efficacia tra le parti del contratto e non anche verso i terzi, legittimando semmai il committente ad agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatore. In secondo luogo, contrariamente a quanto vorrebbe Città NT Metropolitana di Firenze, la qualità e la responsabilità di custode sono devolute a nei limiti e nei termini dello svolgimento dei lavori manutentivi contrattualmente previsti, senza implicare alcun generalizzato trasferimento alla società appaltatrice di ogni responsabilità spettante all'Ente pubblico proprietario della strada nella sua qualità di custode. Anche al punto 23.1, nella parte in cui si afferma che 'il General NTractor pertanto risponde autonomamente della relativa obbligazione risarcitoria verso i terzi', la responsabilità della società appaltatrice è riferita comunque ai 'beni che gli sono stati affidati in gestione ed in custodia manutentiva' e, dunque, è comunque posta in correlazione con lo svolgimento delle attività manutentive contrattualmente previste, a cui deve essere ritenuto limitato il trasferimento – temporaneo – degli oneri custodiali del patrimonio stradale.
5. Il primo motivo di appello principale: il nesso causale tra caduta e res – Con il primo motivo di appello principale, la Città Metropolitana di Firenze censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova della presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale, affermando che la caduta dell'attore fosse eziologicamente riconducibile all'insorgenza di siffatta insidia nella res in custodia. Nello specifico, secondo l'Amministrazione appellante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che dal verbale di polizia in atti (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), avente efficacia di prova legale, non risultava la presenza di alcuna sostanza oleosa sul piano viabile, come confermato anche dalle dichiarazioni rese dal teste , agente Tes_1 di polizia intervenuto sul luogo del sinistro.
Il primo giudice nel ritenere provata la presenza di sostanze oleose sul luogo dell'incidente, ha così motivato: “E' risultato provato nel caso in oggetto la presenza di
“sostanze oleose” sia dall'escussione dei testi di parte attrice sia dalla cartellonistica
(triangolo mobile) presente sul posto (chilometrica 47+900) indicatore “di presenza sostanze oleose sul piano viabile”.
Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Come autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia a Sezione Unite (cfr. Cass. S.S.U.U n. 20943 del 30 giugno 2022) “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato
o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo
e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Soltanto dopo che la parte danneggiata ha fornito la prova della sussistenza di un nesso causale tra il danno subito e la res - e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali - si passa a verificare se la parte convenuta abbia o meno fornito la prova della sussistenza di un fattore qualificabile come caso fortuito, avente idoneità ad interrompere il nesso causale. Dunque, nell'ottica dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043
c.c.
Ciò detto, il motivo è fondato nei termini di seguito specificati.
Sulla scorta dei suesposti principi, appare preliminare la verifica della sussistenza del nesso causale tra una cosa ben determinata e la caduta, considerato che tutti gli altri aspetti (presenza di un caso fortuito come fattore interruttivo della causalità, valutazione della condotta del danneggiato in termini di concorso colposo) presuppongono la intervenuta prova che il sinistro è avvenuto come conseguenza della res in custodia.
Partendo dall'esame del verbale redatto dalla Polizia Stradale, intervenuta circa 15 minuti dopo la verificazione del sinistro, dallo stesso risulta che gli agenti davano atto di aver rinvenuto in prossimità del luogo del sinistro un 'triangolo mobile di presenza sostanze oleose sul piano viabile posto alla chilometrica 47 + 900'. Gli stessi davano altresì atto di aver proceduto a verificare se nel punto del sinistro fossero presenti sostanze oleose senza tuttavia averne rinvenute. A tale proposito nel rapporto di Polizia si legge: '…AU dichiarava di aver perso il controllo del proprio motociclo CP_1 proprio per la presumibile presenza delle sostanze preavvisate dal cartello mobile.
Tuttavia l'unità operativa intervenuta per i rilievi del caso non rilevava alcuna anomalia di questo tipo, riferendo che l'asfalto sarebbe stato semplicemente bagnato per la pioggia caduta'. Riguardo alla collocazione in loco del triangolo mobile che preavvisava la presenza di sostanze oleose nella strada, gli agenti di Polizia riferivano di aver contattato telefonicamente e di aver appreso 'che la segnaletica non era Parte_4 riferibile ad una qualsiasi irregolarità presente al momento dei fatti'.
Sentito come testimone all'epoca dei fatti viceresponsabile di AVR, lo Testimone_2 stesso riguardo ai segnali stradali presenti sul luogo del sinistro così riferiva: 'nel punto
c'era segnaletica fissa e una mobile (pericolo di strada scivolosa) per un incidente precedente', spiegando altresì che 'era usuale che dopo un incidente si metteva a cautela un tale cartello di potenziale pericolo'. Il medesimo teste aggiungeva quindi come in quel punto vi era la segnalazione di curva pericolosa e l'asfalto in quel punto era di tipo 'drenante', nel senso che era idoneo a far scorrere via i liquidi senza creare ristagni nella sede stradale. Escludeva infine di essere stato contattato per svolgere servizi di pulizia ambientale legati alla presenza di olio sul manto stradale.
, che in sede di testimonianza dichiarava di essere l'agente Testimone_3 intervenuto sul luogo del sinistro, oltre a confermare il contenuto del rapporto di polizia, riferiva: 'quel giorno aveva piovuto molto. Non eravamo in grado di appurare sostanze oleose. Personalmente mi sono avvicinato e ho toccato il manto per tastare la presenza di olio, ma non ne ho sentito né l'odore, né l'ho sentito al tatto', aggiungendo in proposito 'comunque il manto interessato dal sinistro era molto vasto, di circa 58 metri, non potevamo controllarlo tutto'. Il medesimo testimone riferiva altresì che nel medesimo punto si erano verificati diversi incidenti, spiegando 'ricordo che per lo più erano stati dovuti all'eccessiva velocità'. Lo stesso teste escludeva infine che nel punto del sinistro vi fossero ristagni di acqua, comuni in molte parti della ma non CP_3 possibili ove si era verificato l'incidente, visto che la strada si presentava in salita.
Né dal verbale di Polizia, né dalle dichiarazioni dell'agente intervenuto subito dopo la verificazione del sinistro risulta dunque che nel luogo in cui era avvenuto il sinistro fossero presenti tracce di sostanze oleose. Quanto al cartello mobile triangolare presente vicino al punto in cui il era caduto dalla moto, dalla testimonianza CP_1 dell'addetto alla manutenzione all'epoca dei fatti, lo stesso era risultato posto in via meramente cautelativa in conseguenza della verificazione di un pregresso incidente, per rappresentare il tratto sdrucciolevole, non essendo invece emerso che il segnale fosse stato correlato a qualche perdita di sostanze oleose nella strada, di cui non è risultata alcuna evidenza.
Quanto ai testimoni oculari dell'incidente, la prima, che premetteva di Tes_4 essere la moglie in separazione dei beni di , riferiva di essere seduta CP_1 dietro al marito nella moto e dichiarava: '…si ho visto la ruota davanti vibrare, tremolare, perdere aderenza e siamo caduti a terra'. La stessa confermava quindi che sul manto stradale nel luogo della caduta vi era la presenza di olio e acqua, riferendo in proposito: 'si, entrambi, olio e acqua, vedevo brillare l'asfalto'. La teste aggiungeva di non essersi alzata perché stava male, mentre il marito era venuto verso di lei zoppicando per soccorrerla.
in sede di dichiarazioni testimoniali riferiva di viaggiare a bordo della sua Testimone_5 moto ad un paio di metri di distanza dal spiegando 'il ra nel mezzo della CP_1 CP_1 fila, eravamo tutti vicino, eravamo tre moto'. Lo stesso confermava quindi di averlo visto cadere: 'si, scivolava la moto e lui cadeva a terra', aggiungendo 'anche io avevo sentito la mia ruota dietro che non aderiva bene'. Circa le condizioni del manto stradale nel punto del sinistro specificava: 'si, c'era umido, gli agenti intervenuti dissero che il manto stradale buttava fuori sostanze oleose. Non potevamo accorgerci di tali sostanze mentre si camminava'. Lo stesso affermava altresì 'per un bel pezzo il manto era oleoso.
C'era umido, era settembre'.
, altro motociclista che viaggiava insieme al sentito come Testimone_6 CP_1 testimone, dichiarava: 'io ero avanti a loro, andavo a 75 al massimo e lui andava ad una velocità inferiore essendo dietro di me, lo vedevo con lo specchietto, vicino all'altro.
La strada era bagnata, era pomeriggio. Aveva piovuto'. Lo stesso teste confermava altresì di aver visto dallo specchietto retrovisore il 'sulla destra che scivolava'. CP_1
Circa le condizioni del manto stradale nel luogo del sinistro riferiva: 'quando sono tornato indietro ho visto la saponata che si forma quando ci sono sostanze oleose e acqua', spiegando in proposito: 'solo per 3, 4 metri quadrati ho visto una pozzanghera con la saponata nel punto della caduta. Quando ci sono passato io non la ho vista, né la moto mi scivolava. Rispetto a me lui era sulla destra, sfalzato'.
Tanto premesso, nessuna delle suddette tre dichiarazioni di testi oculari fornisce la prova diretta del nesso causale tra res e caduta, ma neppure elementi da cui inferire con la necessaria gravità, precisione e univocità, che il abbia perso il controllo CP_1 della moto scivolando in corrispondenza di una chiazza oleosa sul manto stradale.
Cominciando da , che viaggiava nella medesima moto con il la stessa Tes_4 CP_1 ha visto direttamente solo che la ruota anteriore perdeva aderenza, desumendo che nell'asfalto vi fosse olio misto all'acqua in quanto aveva notato il fondo stradale brillare.
Non soltanto la teste non ha affermato che la moto avrebbe perso aderenza proprio in corrispondenza di una parte di asfalto che 'brillava', ma tale ultimo fenomeno ottico, in mancanza di ulteriori elementi non è indicativo, neppure in maniera presuntiva, della presenza di olio, visto che al momento dei fatti è pacifico che la strada fosse bagnata dalla pioggia, già di per sé notoriamente tale da creare il fenomeno ottico descritto dalla teste.
Il teste che viaggiava con la sua moto a pochi metri dal non ha visto Tes_5 CP_1 alcuna macchia di sostanza oleosa, essendosi limitato a riferire di aver sentito la ruota della sua moto che non aderiva bene, senza che risulti tuttavia neppure che lo stesso fosse passato nella medesima porzione di strada in cui era poi scivolato il Il CP_1 medesimo teste ha quindi riferito di aver appreso della presenza della sostanza oleosa
– che non risulta aver visto direttamente – dagli agenti di polizia che gli avrebbero detto
'che il manto stradale buttava fuori sostanze oleose', circostanza quest'ultima smentita sia da quanto riportato nel verbale del sinistro, fidefacente circa i fatti oggettivi che i pubblici ufficiali affermino di aver direttamente constatato o essere accaduti davanti a loro, sia dalla dichiarazione dell'agente intervenuto nel luogo dell'incidente che, sentito come testimone, ha escluso di aver costatato la presenza di sostanze oleose in corrispondenza del luogo del sinistro.
Quanto infine al teste che ha riferito di viaggiare davanti al lo stesso Tes_6 CP_1 ha escluso di aver sentito la sua moto scivolare e di aver visto alcuna macchia oleosa al suo passaggio. Lo stesso ha desunto che il osse scivolato in una macchia oleosa CP_1 in quanto, tornando indietro a soccorrerlo, aveva visto una pozza 'con la saponata' che affermava corrispondere al punto in cui era avvenuta la caduta. Anche tale elemento non appare in alcun modo indicativo della presenza di sostanza oleosa, di per sé anzi antitetica rispetto alla presenza di sapone, di cui nessun altro ha riferito.
Del resto non risultano neppure tracce né di frenata né di altro tipo che facciano presumere che la moto del sia passata sopra una macchia oleosa poco prima di Pt_5 cadere, evento che potrebbe essersi originato per altra causa, ivi compreso l'asfalto bagnato dalla pioggia in corrispondenza di una curva.
Atteso che gli agenti di polizia, intervenuti circa 15 minuti dopo la verificazione del sinistro, non hanno rilevato la presenza in luogo di alcuna traccia di sostanza oleosa e che la presenza in loco del cartello mobile di pericolo ha trovato nelle dichiarazioni dei testi plausibile spiegazione, nella verificazione d un precedente incidente, senza che lo stesso fosse invece stato messo in correlazione con lo spargimento di sostanze oleose, deve ritenersi che le dichiarazioni dei tre testimoni oculari al sinistro non contengono elementi idonei a far ritenere che la moto del sia scivolata in corrispondenza di CP_1 una macchia oleosa. Per come sopra evidenziato, infatti, nessuno di loro ha costatato direttamente la presenza della macchia di olio, avendo due di essi solo presunto che si trattasse di olio o sulla base di percezioni ottiche (strada brillante) non univocamente correlabili all'olio, stante la giornata di pioggia, o sulla base di costatazioni (pozza con saponata) non aventi in fatto alcuna oggettiva correlazione, se non nella valutazione fatta dal testimone, con la presenza di olio.
A tale proposito, la Cassazione ha di recente spiegato come, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento
(cfr. Cass n° 12760/2024). E ciò assume tanto più rilevanza anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia effetto di un “dinamismo interno” della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, si richiede che l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, che per sua natura è statica ed inerte, e, per la prova del nesso causale, è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi (nella sua normale utilizzazione) presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. 11526/2017; 2660/13; n. 6306/13). Qualora, poi, sia allegata l'insorgenza nella cosa di uno specifico fattore, tale da renderla potenzialmente dannosa, di tale fattore si deve dare la prova.
Per quanto detto, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra la caduta dalla moto e la presenza di sostanze scivolose sull'asfalto.
6. Il secondo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale: caso fortuito e condotta del danneggiato – Il secondo motivo di appello principale, così come il primo motivo di appello incidentale, entrambi accomunati dall'esame di caso fortuito e condotta della parte danneggiata, devono essere ritenuti assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di appello principale, atteso che solo a fronte della prova del nesso causale tra caduta e res (nel caso di specie per quanto detto non raggiunta), scatta l'onere del custode di fornire la prova liberatoria del fortuito. Non ha infatti alcun senso valutare la sussistenza di un evento interruttivo del nesso di causalità, se quest'ultimo non è stato provato. Parimenti privo di significato, a fronte del mancato raggiungimento della prova del nesso causale tra res e sinistro è la valutazione del concorso colposo della vittima.
7. Il secondo motivo di appello incidentale: la quantificazione dei danni – Anche il secondo motivo di appello incidentale, inerente la quantificazione del danno, è completamente assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello principale, atteso che il mancato raggiungimento della prova del nesso causale tra la caduta e la cosa, per come sopra specificato, rende superfluo l'esame degli aspetti inerenti il quantum della pretesa risarcitoria.
8. Il terzo motivo di appello principale, parte seconda: la manleva nei confronti di – Il mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti di NTr Città Metropolitana di Firenze rende superfluo anche l'esame della domanda di rivalsa nei confronti della società appaltatrice della manutenzione della strada.
Per mera completezza, anche ai fini della valutazione delle spese di lite (di cui infra) si rileva che, nella fattispecie, la domanda di manleva proposta da Città Metropolitana di NT Firenze nei confronti di non avrebbe potuto comunque essere ritenuta fondata. In tal senso condivisibile appare quanto rilevato sul punto dal primo Giudice, il quale ha così argomentato: “… in forza della non ravvisabilità di un esonero di responsabilità della Città Metropolitana, non può operare l'istituto di manleva e, non avendo il convenuto appaltante sul quale grava un obbligo di sorveglianza sul corretto adempimento degli oneri contrattuali derivanti dal contratto d'appalto unitamente alla
o la direzione dei lavori, mai contestato alla ditta inadempienze o infrazioni inerenti a quanto previsto dal contratto d'appalto ad essa riferibili. Pertanto sarebbe spettato alla
Città Metropolitana in sede di chiamata in causa, allegare l'inadempimento indicando in termini chiari e specifici gli obblighi contrattuali elusi, e solo in seguito a ciò sarebbe stato onere della Ditta appaltatrice fornire prova di aver adempiuto correttamente. In mancanza di allegazioni da parte della Città Metropolitana va respinta la domanda di manleva”.
Non solo infatti l'Amministrazione non ha neppure allegato che il tratto di strada interessato dal sinistro fosse oggetto di lavori di manutenzione in corso di esecuzione da parte di all'epoca dei fatti, nè tantomeno ha dedotto che l'area in cui si è CP_2 verificato l'incidente fosse al tempo completamente delimitata e chiusa al traffico - circostanza che avrebbe reso l'appaltatore custode esclusivo del tratto stradale con conseguente sua responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. ex multis, ordinanza n. 26780 del 18/09/2023) – ma neppure è risultato che il sinistro fosse stato conseguenza di una mancanza manutentiva imputabile alla società appaltatrice dei servizi di gestione della sede viaria.
9. Il terzo motivo di appello incidentale: la compensazione delle spese di lite di primo grado – Il terzo motivo di appello incidentale, con il quale l'appellato CP_1 censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite tra attore e convenuto, in assenza dei presupposti di legge, resta assorbito dall'accoglimento dell'appello principale, dovendosi procedere ad una nuova regolazione delle spese di lite in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(cfr. ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n.
11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L. Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189 - 01).
10. Le spese di lite – Alla luce dell'esito complessivo della lite, in base al quale il CP_1
è risultato soccombente nei confronti di Città Metropolitana di Firenze, lo stesso deve essere condannato a rifondere all'odierna parte appellante principale le spese di lite dei due gradi di giudizio.
La statuizione relativa alla domanda di rivalsa spiegata da Città Metropolitana nei NT confronti di non è stata invece investita da alcuna riforma, di talchè, con riferimento a tale ultima parte, andranno regolate solo le spese del secondo grado. A tale proposito in applicazione del principio di soccombenza, le spese del grado di appello di AVR andranno poste a carico di Città Metropolitana di Firenze.
Le suddette spese di liquidano, come in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, così come aggiornato dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (scaglione da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00), con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, esclusa quanto al grado di appello la fase istruttoria, in quanto tecnicamente non espletata.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
2) accoglie l'appello principale proposto da Città Metropolitana di Firenze e per l'effetto respinge la domanda risarcitoria proposta da;
CP_1
3) condanna a rifondere a Città Metropolitana di Firenze le spese di lite CP_1 di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano: quanto al primo grado in complessivi €
2.552,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre oneri come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 1.923,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario ed oltre oneri come per legge;
4) condanna Città Metropolitana di Firenze a rifondere le spese del grado di appello in favore di che si liquidano in complessivi € 1.923,00 per compenso, da CP_2 maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.12.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni