Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01601/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2024, proposto da
IA RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Baldiserra, con domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, c\da Pigna Mazzei 31;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, Sezione lavoro, 22 febbraio 2024, n.124;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza n. 124 del 22 febbraio 2024, passata in giudicato, il Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, ha così disposto: “ “Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all’erogazione, per gli anni scolastici indicati nel ricorso, della retribuzione professionale docenti prevista dall’art.7 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi legali (o, se maggiore, rivalutazione monetaria) dalla scadenza dei singoli diritti e fino all’effettivo soddisfo.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione) ”;
- nonostante la richiesta di pagamento avanzata il 22 febbraio 2024, la intimata p.a. è rimasta inerte, cosicché la ricorrente ha proposto l’actio iudicati quanto alle non corrisposte differenze retributive, chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta e condanna alla penalità di mora;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire la sentenza n. 124/2024 del Tribunale di Crotone secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’Amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese, o frazione di mese, e ciò in aggiunta, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna; tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza ex art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a. e sino all’adempimento spontaneo da parte del Ministero o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta , fermo restando il potere in capo alla p.a. di attuare il giudicato pur in presenza dell’organo commissariale, fintanto che quest’ultimo non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8);
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare alla sentenza n. 124/2024 del Tribunale ordinario di Crotone nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza entro ulteriori sessanta giorni;
- determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’Amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) nei termini parimenti indicati in parte motiva;
- condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €300,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO