Sentenza 11 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 11/04/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00399/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2017, proposto da
TE Pascucci, rappresentato e difeso dall'avvocato TE Pascucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ottaviano n. 66, e dall'avvocato Ivan Ferra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sabaudia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di sanatoria edilizia n. 184 del 17/10/2016 emesso dal Settore Urbanistica-Edilizia privata sezione condono edilizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa ER UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito dinanzi all’intestato Tribunale per l’annullamento del diniego di sanatoria edilizia, domandato ai sensi della l. 24 novembre 2003 n. 326, adottato dal Comune di Sabaudia con provvedimento del 17 ottobre 2016, n. 184, con riferimento all’immobile sito nel suddetto Comune, ubicato in via Lungomare n. 38, identificato in catasto fabbricati al foglio 122, p.lla 181, subb. 37 e 38.
Ha premesso che l’istanza respinta e proposta il 26 maggio 2004, è stata presentata con riferimento ai seguenti interventi: “ chiusura di patio esistente, realizzazione di patio e del piccolo vano accessorio, realizzazione di pergolati ombreggianti in struttura lignea e scalette varie nell’ambito dei giardini ”.
Il diniego è stato motivato in quanto l’intervento non sarebbe stato suscettibile di sanatoria in base a quanto disposto dall’art. 3, lett. b) della L.R. n. 12 dell’8 novembre 2012, come confermato dal parere reso dalla Regione Lazio, prot. n. 184307 del 28 ottobre 2005.
1.1. Il ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi di impugnazione:
“ A) Il provvedimento amministrativo è viziato per annullabilità e/o di nullità in quanto la determinazione dirigenziale non è stata preceduta come previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/90 introdotta dalla legge numero 15/2005 dalla comunicazione di preavviso di rigetto ”, con cui ha dedotto la violazione di tale norma che gli avrebbe impedito di presentare osservazioni e di produrre documenti.
“ B) L’impugnato atto amministrativo si appalesa, altresì, viziato da mancanza e/o insufficiente motivazione e carenza d’istruttoria .”, evidenziando la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, non essendo stati indicati i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali la decisione sarebbe stata assunta, essendosi l’amministrazione limitata a riportare le norme di legge, senza alcun rapporto con la fattispecie concreta.
“ C) L’impugnato diniego di sanatoria edilizia (legge n. 326 del 24.11.2003 e L.R. n. 12 del 08.11.204), diniego n. 184 del 17 ottobre 2016 emesso dal Comune di Sabaudia, Settore Urbanistica – Edilizia privata – sezione condono edilizio, notificato il 14.11.2016 al ricorrente Avv. TE Pascucci, si appalesa erroneo, illogico ed illegittimo e carente dei necessari presupposti logici, giuridici e di fatto .”, in cui ha sostenuto che la realizzazione degli interventi di cui si è domandata la sanatoria fosse anteriore all’imposizione del vincolo dell’Ente nazionale del Circeo in vigore dal 6 luglio 2005, avendo presentato la domanda di condono il 26 maggio 2004, prima dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo; inoltre ha osservato che il vincolo avrebbe potuto essere superato dal nulla osta dell’autorità preposta al vincolo, come provato dal fatto che numerosi manufatti nelle vicinanze sono stati assentiti. Ha aggiunto, poi, come le opere realizzate non necessitassero neppure di un permesso di costruire, trattandosi di strutture lignee, per cui sarebbe richiesta unicamente la presentazione di una SCIA.
Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso.
1.2. L’amministrazione, pur ritualmente invocata in giudizio, non si è costituita.
1.3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/90, non essendogli stato comunicato, prima della comunicazione del diniego, il preavviso di rigetto.
Va rimarcato in proposito che nell’ambito del diniego di sanatoria “ la mancata comunicazione del relativo preavviso non comporta, in base al principio di cui all' art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, effetti vizianti ove il Comune non avrebbe potuto emanare provvedimenti differenti ” (circostanza invero neppure specificatamente dedotta da parte ricorrente – in termini Consiglio di Stato, sez. VI, 15 settembre 2022 , n. 7993 e 21 novembre 2023 n. 9960).
Nel ricorso introduttivo, infatti, non vengono indicate le osservazioni o i documenti che sarebbero stati rilevanti per superare il diniego, non essendo stati aggiunti ulteriori aspetti diversi rispetto a quelli indicati nell’istanza originariamente proposta e sui quali l’amministrazione ha già preso posizione con il rigetto della richiesta oggetto della presente impugnativa, con ogni conseguenza che ne deriva. Non possono ritenersi tali, infatti, né quanto asserito in merito al fatto che altre strutture analoghe siano state autorizzate nelle vicinanze, nè la pretesa carenza nella motivazione del diniego, come meglio si preciserà nel prosieguo.
Deriva, pertanto, l’infondatezza del primo motivo.
4. Il secondo e il terzo motivo di gravame non possono trovare accoglimento e, alla luce della giurisprudenza della sezione formatasi in vicende simili, possono essere scrutinati congiuntamente.
Va premesso, in proposito che, ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, conv. nella l. n. 326/2003, “ 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ;”. Invece, l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12/2004, dispone che: “ 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”. La disciplina regionale sul condono di opere realizzate in area vincolata, quindi, è ancora più restrittiva di quella statale perché preclude la sanatoria per i manufatti edificati anche prima dell’apposizione del vincolo, e ciò al fine di tutelare valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici (Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303).
Fatta questa breve premessa, rileva il collegio che, come già affermato più volte in passato, ai sensi della sopra riportata disciplina, la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; pertanto, in difetto di anche una soltanto di esse è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa ( cfr. di recente, nello stesso senso Tar Lazio, Latina, sez. I, 11 marzo 2025 n. 194; sez. I, 18 aprile 2023 n. 247).
La rigorosa impostazione sopra illustrata è stata riconfermata dal giudice d’appello in occasione delle decisioni adottate sugli appelli proposti nei confronti di alcune suddette sentenze di prime cure, ribadendosi proprio che in base a tali disposizioni, “ non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 ” dell’all. 1 del medesimo decreto legge (c.d. abusi maggiori) “ realizzate su immobili soggetti a vincoli a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi pienamente conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché a prescindere dal fatto che il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa dell’area ”, essendo invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (c.d. abusi minori) di cui ai numeri 4, 5, 6 del citato all. 1 (Cons. Stato, sez. VII, 22 ottobre 2025 n. 8211; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303).
Nella specie, dall’esame della domanda di condono versata in atti da parte ricorrente si evince che, per l’appunto, la sanatoria richiesta riguardi un intervento ascrivibile ai c.d. abusi maggiori (in tema di chiusura di porticati si veda, in termini, Consiglio di Stato sez. II, 21 settembre 2023, n. 8455, 27 novembre 2023, n. 10129 e ancora Tar Lazio, sez. IV ter, 29 aprile 2025, n. 8270).
Deriva che l’amministrazione resistente del tutto legittimamente ha indicato la presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale quale circostanza ostativa di per sé sola e sufficiente ad escludere la condonabilità degli illeciti, senza che si possa ritenere carente la motivazione addotta, posto che gli interventi eseguiti, come detto, non consistono affatto in opere minori non comportanti un incremento di superficie. Tale constatazione comporta anche l’irrilevanza di ogni ulteriore questione relativa al contrasto o meno dell’edificazione con le norme e prescrizioni urbanistiche applicabili, indicata dall’amministrazione come ulteriore ragione di diniego, dato che una simile problematica può porsi soltanto per gli abusi di tipologia 4, 5 e 6 che possono astrattamente accedere alla sanatoria.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e da respingere.
5. – Non essendosi costituita l’amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE RI BU, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
ER UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER UR | BE RI BU |
IL SEGRETARIO