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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/11/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. AR LU CA PRESIDENTE
dott. IE Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 58 dell'anno 2025, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Antonello Parte_1
RE BI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona della Presidente in carica, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso il proprio Ufficio Legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Braglia e Giovanni Parisi, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con determinazione n. 32986/1819/Ris del 27 ottobre 2020, la Controparte_1
aveva intimato a impiegato di ruolo dell'amministrazione regionale
[...] Parte_1
facente parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nel predetto provvedimento, l'ente convenuto aveva, in particolare, dato atto che il
Rappresentante del Governo per la con il decreto n. 1264 P- 4.37.5.4 del 2 Controparte_1
ottobre 2020, aveva revocato in via definitiva al dipendente la qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza e la conseguente autorizzazione a portare le armi, cosicché - poiché, ai sensi dell'art. 21, legge regionale n. 26/1985, “il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale,
qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica
sicurezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo” e poiché, ai sensi dell'art. 93 CCRL 15
maggio 2001, la mobilità orizzontale tra le aree del CFVA e le categorie del comparto è esclusa,
salve le ipotesi di mobilità per eccedenze di personale, le ipotesi di sopravvenuta inidoneità fisica dei dipendenti del CFVA alle mansioni proprie del Corpo di appartenenza e di perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti,
tutte non ricorrenti nella fattispecie - sussisteva l'impossibilità di utilizzo della prestazione del dipendente.
La suddetta impossibilità, aveva proseguito la realizzava, d'altra parte, la fattispecie di CP_1
cui agli artt. 1463 e ss. c.c., idonea a configurare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art.3 della legge n.604/1966.
Ciò premesso, l'ente datore di lavoro aveva, quindi, risolto il rapporto di lavoro con Pt_1
prevedendo, altresì, che, dalla data di notifica del provvedimento di licenziamento,
[...]
sarebbero decorsi i quattro mesi di preavviso previsti dal CCRL.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 22 marzo 2021, aveva Parte_1
convenuto in giudizio la e aveva impugnato il sopra Controparte_1
richiamato provvedimento espulsivo, deducendone la illegittimità per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e chiedendo che, previa dichiarazione della suddetta illegittimità, il
Tribunale condannasse l'amministrazione convenuta alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per
2 il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore a ventiquattro mensilità, ovvero,
in via subordinata, alla sua reintegrazione e al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3,
comma 2, d.lgs. 23/2015, oltre, in entrambi i casi, al versamento dei contributi previdenziali,
ovvero, in via ulteriormente subordinata, al pagamento della mera indennità prevista dall'art. 3,
comma 1, d.lgs. 23/2015, oltre accessori e, in ogni caso, spese di lite.
In particolare, aveva sostenuto che il provvedimento impugnato fosse pretestuoso Parte_1
e infondato, in quanto aveva come presupposto il provvedimento di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il quale, a sua volta, era fondato sull'insussistente presupposto che fosse venuto a mancare il requisito della buona condotta a seguito di fatti che comportavano violazioni disciplinari.
In realtà, aveva dedotto il ricorrente, egli, dopo l'adozione, da parte del Rappresentante del
Governo, in data 29 giugno 2011, di un secondo provvedimento di sospensione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il quale era stato motivato con riferimento ai procedimenti penali che pendevano a suo carico, non aveva più subito alcuna contestazione disciplinare, né ciò era accaduto dopo l'avvio del procedimento di revoca della qualifica, né era stato adottato nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare.
Il provvedimento di revoca della qualifica, aveva proseguito il ricorrente, era stato, piuttosto,
adottato a seguito delle pressanti richieste del datore di lavoro che insistentemente aveva inviato alla rappresentanza del governo informative prive di fondamento.
Egli, invece, aveva sostenuto non aveva mai posto in essere alcuna condotta di rilevanza Pt_1
disciplinare, tanto meno quelle che gli erano state contestate dall'autorità giudiziaria penale, le quali, in ogni caso, non rappresentavano alcuna violazione degli obblighi gravanti sul lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro.
D'altra parte, aveva osservato il lavoratore, se fosse stato vero che egli avesse posto in essere condotte di rilevanza disciplinare determinanti la perdita della qualifica di agente di pubblica
3 sicurezza, il datore di lavoro avrebbe dovuto avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare per consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa.
Invece, aveva evidenziato il ricorrente, l'unico procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, avente ad oggetto fatti accaduti nell'anno 2007, si era concluso il 28 ottobre 2013 con l'applicazione della sanzione della sospensione di giorni dieci dal servizio e dal trattamento economico per l'infrazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. j) del Codice Disciplinare, sanzione che era stata regolarmente applicata e della quale, peraltro, non si poteva più tenere conto in quanto erano decorsi due anni dalla sua applicazione.
Non corrispondeva, invece, al vero, aveva continuato che nei suoi confronti, Pt_1
contrariamente a quanto erroneamente assunto nel provvedimento di licenziamento, fosse stato avviato un secondo procedimento disciplinare.
Infatti, aveva precisato il ricorrente, il provvedimento di sospensione della qualifica di agente di
P.S. disposto dal rappresentante del governo il 29 giugno 2011 era riconducibile alla segnalazione del dirigente del personale dell'iscrizione del suo nominativo nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica di Cagliari nel procedimento penale n.11289/10
R.N.R, il quale alla data della notificazione del provvedimento espulsivo era ancora pendente dinanzi la Corte di Cassazione.
Durante i dodici anni di durata del periodo di sospensione della qualifica, aveva aggiunto la Direzione Generale dell'Organizzazione del Personale lo aveva assegnato al Servizio Pt_1
Provveditorato della Direzione Generale degli Enti locali e Finanza, ove aveva continuato a svolgere un'attività lavorativa, restando tuttavia dipendente del Corpo Forestale, non potendo temporaneamente rivestire la qualità di Agente di P.S.
Egli, quindi, aveva proseguito il ricorrente, era stato assegnato ad altro servizio per lo svolgimento di mansioni amministrative, senza inserimento alcuno nei ruoli amministrativi dell'ufficio di destinazione, restando perciò dipendente del . Pt_2
D'altronde, aveva precisato il provvedimento di revoca della qualifica era stato Pt_1
4 tempestivamente impugnato davanti al TAR e, pertanto, la cessazione della sua CP_1
appartenenza al Corpo Forestale era da considerarsi tutt'altro che definitiva.
In ogni caso, aveva osservato il ricorrente, non era affatto impossibile attuare la mobilità
orizzontale di cui all'art. 93 del CCRL vigente, visto che nessun procedimento disciplinare era stato mai avviato nei suoi confronti per i fatti di cui al procedimento penale citato e visto che la norma contrattuale citata prevede che la mobilità è consentita qualora vi sia una perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti.
Sul punto, aveva chiarito occorreva rimarcare che la prima sospensione dalla qualifica di Pt_1
agente di pubblica sicurezza del 3 ottobre 2008 era stata adottata in ragione di un procedimento penale per molestie telefoniche ai danni di una collega, all'esito del quale egli era stato assolto con formula ampia dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 246/11 (Proc. Pen. 2265/07
R.N.R. - R.G.1612/09).
Pertanto, aveva proseguito il lavoratore, il provvedimento sospensivo del 2008 era stato revocato in autotutela e riadottato con provvedimento del 29 giugno 2011 in ragione del fatto che nel frattempo erano stati avviati a suo carico altri due procedimenti penali, successivamente riuniti, i quali avevano dato luogo al procedimento penale n.11289/10 R.N.R. (R.G.785/13 Tribunale di
Cagliari), conclusosi in primo grado con l'assoluzione per il reato di calunnia ed una condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa, mentre in secondo grado (R.G. 520/18 Corte di
Appello di Cagliari) il procedimento si era concluso con l'assoluzione per un fatto di calunnia e con la conferma della condanna per diffamazione a mezzo stampa.
Tanto il Tribunale, quanto la Corte d'Appello, aveva evidenziato relativamente al capo Pt_1
b) dell'imputazione (calunnia nei confronti della collega ), lo avevano assolto con Persona_1
la formula “perché il fatto non sussiste”. Infatti, come rilevato dal Tribunale era stata “la stessa
teste a riferire nel corso del suo esame che, durante il percorso stradale che Persona_1
seguiva per recarsi al lavoro aveva avuto modo di notare il terrazzamento oggetto della
denuncia di , cosicché “la circostanza … riferita dal negli esposti riportati Pt_1 Pt_1
5 nell'imputazione non è falsa;
ne consegue che l'imputato deve essere assolto per l'insussistenza
del fatto”.
Da tale circostanza, aveva osservato il ricorrente, si poteva desumere che egli non era affatto incline a dire il falso e che la sua unica colpa era stata quella di segnalare, come suo dovere istituzionale, alle autorità competenti, l'esistenza di una discarica abusiva limitandosi a riferire che di tale fatto era a conoscenza la collega Per_1
La sentenza di assoluzione, aveva proseguito denotava che egli non era affatto persona Pt_1
che poteva considerarsi inattendibile e che il licenziamento e tutti gli altri provvedimenti che nella sua carriera aveva subito (trasferimento da Senorbì a Cagliari, assegnazione ad altro ufficio e mansioni) altro non erano che provvedimenti ritorsivi e punitivi, tutti, in ogni caso, illegittimi.
D'altronde, aveva osservato il ricorrente, ai sensi dell'art. 54 bis D.lgs 165/2001, il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, denuncia all'autorità
giudiziaria ordinaria condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Inoltre, aveva aggiunto la riforma parziale della sentenza di primo grado operata dalla Pt_1
Corte di Appello relativamente agli altri capi d'imputazione A) e C) era stata da lui tempestivamente impugnata davanti alla Corte di Cassazione, la quale, il 20 novembre 2020, con la sentenza n. 1077/20 (R.G. 23520/20), aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di
Appello di Cagliari perché i reati tutti si erano prescritti.
Conseguentemente, aveva concluso sul punto il ricorrente, nessun addebito di rilevanza penale e/o disciplinare poteva essere mosso nei suoi confronti, cosicché, sia il provvedimento di revoca della qualifica di agente di p.s., sia l'intimato licenziamento, erano nulli e illegittimi.
A seguito del rinvio a giudizio, aveva, poi, proseguito e durante tutto il corso del Pt_1
procedimento penale conclusosi con la sentenza della Suprema Corte, mai nessuna infrazione
6 disciplinare gli era stata contestata per i fatti oggetto del procedimento penale in questione, né
era vero che, al momento del licenziamento, esistesse un secondo procedimento disciplinare pendente in stato di sospensione nelle more della conclusione del procedimento penale. L'unico provvedimento esistente era quello con il quale, il 29 giugno 2011, era stata disposta dal
Rappresentante del Governo la sospensione dalla qualifica di agente di P.S.
Doveva, inoltre, rilevarsi, aveva precisato che la sentenza di primo grado che lo aveva Pt_1
condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa (comunque prescritto) gli aveva comminato esclusivamente la pena di €. 900,00 di multa, non, quindi, una pena detentiva.
Alla stregua di quanto riportato, aveva, quindi, osservato il ricorrente, il provvedimento espulsivo impugnato celava il suo carattere ritorsivo, essendo evidente l'intento datoriale di volersi liberare del dipendente la cui unica colpa era stata quella di aver fatto il proprio dovere e di essersi opposto alle continue vessazioni poste in essere nei suoi confronti dalla dirigenza e dai suoi superiori.
Sin dall'anno 2010, aveva riferito il comandante del Corpo Forestale, per i fatti del 2007 Pt_1
oggetto poi del procedimento penale conclusosi con la sua assoluzione piena, aveva chiesto il suo allontanamento dagli uffici del Corpo ed il suo trasferimento presso altri uffici regionali,
mentre, sempre nell'anno 2010, il direttore del servizio aveva inviato una relazione, contenente informazioni assolutamente infondate ed inattendibili, frutto di mere congetture personali dello stesso direttore, nella quale aveva affermato di ritenere che nei suoi confronti dovesse essere avviato un procedimento disciplinare finalizzato ad intimargli il licenziamento, nonché
l'allontanamento dagli uffici del corpo forestale, come già richiesto nel 2008 a seguito del provvedimento di sospensione della qualifica di agente di p.s. del 3 ottobre 2008.
Sin da tale ultima data e fino al provvedimento di revoca, aveva, quindi, concluso sul punto senza soluzione di continuità per oltre 12 anni, gli era stata sospesa immotivatamente la Pt_1
qualifica di agente di p.s., era stato disposto illegittimamente il suo trasferimento da Senorbì a
Cagliari e, dal 29 novembre 2009, era stato disposto il suo trasferimento presso la D.G. degli enti
7 locali sino alla data della determina di licenziamento impugnata.
Inoltre, aveva osservato il ricorrente, il provvedimento espulsivo, come emergeva dal tenore della relativa determina, non era stato determinato da violazioni disciplinari, bensì da giustificato motivo oggettivo, consistente nella presunta impossibilità di mobilità orizzontale conseguente la cessazione della sua appartenenza al Corpo Forestale per effetto della revoca della qualifica di agente di P.S.
Quindi, aveva sostenuto il lavoratore, visto il disposto degli artt. 55 ss. d.lgs. 165/01 e, in particolare, dell'art. 55 bis, il quale prevede che, se risulta irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previsti dagli articoli da 55 a 55-quater, determina la decadenza dall'azione disciplinare, non poteva esservi dubbio che, nella fattispecie, l'amministrazione fosse decaduta dall'azione disciplinare.
In ogni caso, aveva aggiunto il ricorrente, egli, con istanza del 23 novembre 2020, aveva domandato di essere riconosciuto come lavoratore “in condizione di particolare fragilità” e,
all'esito degli accertamenti conseguenti alla visita medica eseguita il 23 novembre 2020, la
Direzione Generale del Personale e della Riforma della Regione Sardegna -Servizio Sicurezza,
con provvedimento del 12 dicembre 2020, aveva dato atto che egli era “da considerarsi un “
lavoratore fragile” e che, come tale, è opportuno sia assegnato al lavoro agile/ telelavoro
ovvero ad altre attività, presso il proprio domicilio, compatibili con il profilo e le mansioni del
dipendente…….”.
Inoltre, aveva proseguito in data 28 gennaio 2021, egli aveva presentato un'istanza con Pt_1
la quale aveva domandato di essere sottoposto a visita collegiale affinché venisse accertata la sua inidoneità fisica sopravvenuta e fosse, quindi, conseguentemente, disposta, in suo favore, la mobilità verso gli altri profili del Ruolo unico regionale rispetto ai quali fosse rimasta una residua idoneità lavorativa.
D'altra parte, aveva osservato il ricorrente, considerato che, all'esito dei procedimenti penali a
8 suo carico, del tutto immotivatamente, da oltre un decennio, non solo gli era stata sospesa la qualifica di agente di P.S, ma altrettanto illegittimamente era stata disposta la sua assegnazione
“temporanea” al Servizio Provveditorato della Direzione Generale Enti Locali e Finanze,
risultava del tutto inverosimile che non vi fosse possibilità di disporre la mobilità orizzontale tra le aree del CFVA e le categorie di comparto.
Tra l'altro, aveva aggiunto il lavoratore, il provvedimento di revoca della qualifica di agente di
P.S., che era stato emesso in data anteriore alla pronuncia della Suprema Corte, non solo non era stato determinato da fatti disciplinarmente rilevanti, ma non era affatto definitivo, essendo ancora pendente il giudizio di merito instaurato con l'impugnazione dinanzi al TAR.
La rappresentanza governativa, aveva evidenziato con il detto provvedimento non aveva Pt_1
minimamente tenuto conto delle varie sentenze di assoluzione con formula ampia emesse a suo favore, ma si era limitata a motivare il grave provvedimento fondandolo esclusivamente sulla
“convinzione che il on sia più in possesso del requisito della buona condotta”. Pt_1
Anche la non appartenenza al Corpo Forestale, quindi, aveva sostenuto il ricorrente, non era affatto definitiva, né sussisteva l'impossibilità di attuare la mobilità verso le altre categorie del comparto regionale.
In difetto del giustificato motivo oggettivo, aveva, quindi, affermato il lavoratore, il provvedimento espulsivo doveva considerarsi frutto del malcelato intento dei superiori e del datore di lavoro di “liberarsi” di lui, in quanto soggetto evidentemente troppo ligio al suo dovere,
e, dunque, motivato da intenti sostanzialmente ritorsivi, discriminatori e punitivi, quale corollario di tutta una serie di condotte vessatorie e discriminatorie poste in essere a suo danno.
Inoltre, aveva sostenuto era stata chiaramente violata la disciplina che stabilisce i Pt_1
presupposti in presenza dei quali è consentito procedere alla revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, potendo la stessa essere disposta, ai sensi dell'art. 4 bis del R.D. 635/40, solo in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti per la concessione della qualifica medesima, tra i quali non era previsto quello della buona condotta.
9 Il provvedimento di revoca impugnato, aveva, quindi, affermato il ricorrente, era, pertanto,
assolutamente illegittimo, in quanto adottato al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Tra l'altro, aveva proseguito il lavoratore, il predetto provvedimento era viziato per violazione dell'art. 27 Cost. e degli artt. 2, 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,
in quanto fondato su una sentenza non passata in giudicato, la quale, tra l'altro, era stata successivamente cassata dalla Corte Suprema, con la conseguenza che la responsabilità penale in ordine ai presunti fatti di reato a lui contestati, alla data di emissione del provvedimento di revoca, non era stata ancora accertata e, in forza della sentenza di annullamento della Corte di
Cassazione, doveva essere definitivamente esclusa.
D'altra parte, aveva aggiunto i presunti fatti di reato in discussione si erano Parte_1
verificati nel 2010 e, quanto al tempo trascorso, dovevano richiamarsi i principi espressi nella sentenza n. 311/96 della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'art. 138, comma 1, n. 5, TULPS, aveva affermato che “Sotto altro profilo, non
potranno essere considerate né valutate condotte che, per la loro natura, o per la loro
occasionalità o per la loro distanza nel tempo, o per altri motivi, non appaiano ragionevolmente
suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui il requisito della condotta assume
rilievo) sulla affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o
attività considerata”, non essendo “ammissibile che da episodici comportamenti tenuti da un
soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative diverse ed ulteriori rispetto a
quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rivelare
un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o delle
attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale”.
L'atto amministrativo di revoca della qualifica, aveva osservato il ricorrente, era, d'altronde,
certamente rilevante per la soluzione della controversia, producendo il medesimo effetti indiretti,
anche di riflesso, sulla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, cosicché il giudice adito aveva il potere di prenderne cognizione e, una volta accertatane la non conformità a legge,
10 di disapplicarlo, ai sensi degli artt. 5 L. 2248/1965 All. E e 63, comma 1, d.lgs 165/2001.
Ciò premesso, aveva concluso come in precedenza riportato. Parte_1
***
La si era costituita in giudizio e aveva resistito, chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande proposte, con vittoria di spese.
L'ente convenuto aveva allegato che il ricorrente era impiegato di ruolo dell'Amministrazione
Regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale.
Ai sensi dell'art. 10, comma 4, L.R. n. 26/1985, aveva proseguito la Regione, requisito imprescindibile per l'immissione in servizio è l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, che al ricorrente era stata attribuita per la prima volta il 8 aprile 1992, con decreto n.
781/16.4.19 e successivamente sospesa dal Rappresentante del Governo, in via cautelare e provvisoria, in data 3 ottobre 2008, con decreto prot. n. 1389/ 16.4.19, perché rinviato a giudizio per i reati previsti dagli artt. 660 (molestia o disturbo alle persone) e 612 comma 1 c.p.
(minaccia).
Poiché il ricorrente, aveva riferito l'ente resistente, era stato assolto per i reati citati, il
Rappresentante del Governo, in data 3 agosto 2011, con Decreto prot. 909/16.4.19, aveva revocato il decreto di sospensione.
Tuttavia, aveva riferito la in data successiva, l'Autorità competente aveva Controparte_1
sospeso nuovamente al ricorrente la qualifica di agente di pubblica sicurezza a causa di ulteriori procedimenti penali avviati a suo carico, questa volta per i reati previsti dagli artt. 595 c.p.
(diffamazione) e 368 c.p. (calunnia).
Tali ultimi procedimenti indicati, aveva affermato l'ente convenuto, si erano conclusi con un provvedimento di condanna da parte della Corte d'Appello di Cagliari, mentre l'impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione si era, invece, conclusa con un provvedimento di estinzione per prescrizione.
Il Rappresentante del Governo, aveva riferito la convenuta, vista la condotta CP_1
11 complessiva tenuta dal ricorrente nel corso degli anni, aveva, quindi, con decreto 1264 P-
4.37.5.4 del 2 ottobre 2020, emesso un provvedimento, puntale e motivato in fatto e diritto, di revoca definitiva della qualifica di agente di pubblica sicurezza, con la conseguenza che il ricorrente non poteva più portare le armi.
L'Amministrazione Regionale, pertanto, aveva allegato l'ente, con determinazione n.
32986/1819/RIS del 27 ottobre 2020, aveva disposto il licenziamento del dipendente, ai sensi dell'art. 21, legge regionale 26/1985.
Avverso il provvedimento di revoca, aveva riferito la il ricorrente aveva Controparte_1
presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, con richiesta di provvedimento cautelare urgente di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Il Tar adito, aveva proseguito l'ente resistente, nell'udienza cautelare del 12 gennaio 2021, con l'Ordinanza n. 2/2021, aveva respinto la richiesta di provvedimento cautelare urgente,
evidenziando la carenza del “fumus boni iuris”.
Ciò premesso in fatto, la Regione convenuta aveva, quindi, evidenziato come il ricorrente fosse stato licenziato, ai sensi dell'art. 21, L.R. 26 del 1985, per carenza del requisito imprescindibile della qualifica di agente di pubblica sicurezza e per avere l'amministrazione regionale ritenuto inapplicabili le ipotesi residuali e tassative di mobilità orizzontale previste dall'art. 93 del contratto collettivo dei dipendenti regionali.
Dopo avere osservato come il provvedimento di revoca fosse stato adottato in quanto il ricorrente era stato ritenuto non più in possesso del requisito di buona condotta, in considerazione, non solo della sentenza penale di condanna della Corte d'Appello, ma del complesso dei comportamenti reiterati tenuti a danno dei colleghi dell'ufficio di appartenenza,
l'ente resistente aveva evidenziato come nella sentenza citata emergesse in maniera chiara ed evidente la personalità di quale soggetto totalmente irrispettoso del Corpo di Pt_1
appartenenza, dei colleghi e superiori.
D'altra parte, aveva aggiunto l'amministrazione convenuta, la legittimità del provvedimento di
12 revoca era stata accertata anche dal competente Tribunale Amministrativo regionale, adito dal ricorrente, il quale, nell'ordinanza cautelare con la quale erano state rigettate le richieste di aveva confermato il corretto operato del Rappresentante del Governo Pt_1
Quanto alla richiesta di disapplicazione del provvedimento di revoca formulata dal ricorrente, la aveva osservato come il provvedimento, in base ai principi stabiliti dalle Controparte_1
norme speciali ed in generale dalla legge 241/90 relativa all'efficacia dei provvedimenti amministrativi, fosse valido ed efficace.
L'amministrazione, quindi, ha proseguito la medesima, non aveva potuto che prendere atto del
Decreto del Rappresentante del Governo e, conseguenzialmente, così come prescritto dalla normativa in vigore, adottare il provvedimento di licenziamento con preavviso per impossibilità
sopravvenuta della prestazione, provvedimento vincolato e dovuto al venire meno della conditio
sine qua non della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Né, aveva sostenuto la si era potuto reinquadrare nei ruoli civili, visto che l'art. CP_1 Pt_1
93 del CCRL esclude la mobilità orizzontale tra le aree del Corpo Forestale e le categorie del comparto, tranne che in alcuni casi particolari e tassativi, quali la sopravvenuta inidoneità del dipendente alle mansioni e la perdita incolpevole da parte del medesimo della qualifica di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti, entrambi insussistenti,
considerato, quanto in particolare a quello da ultimo indicato, che, nella fattispecie, il ricorrente aveva perso la qualifica per colpa dei suoi reiterati comportamenti.
Dopo avere, infine, precisato che, a differenza di quanto sostenuto da per i fatti relativi Pt_1
al procedimento penale conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione n. 1077/20 del 20
novembre 2020, non ancora comunicata all'ufficio, risultava in essere il procedimento disciplinare avviato il 17 settembre 2010 e successivamente sospeso in attesa della definizione del giudizio penale, la aveva concluso come sopra riportato. Controparte_1
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1345/2024 del 21 ottobre 2024, aveva rigettato
13 l'impugnazione proposta da e aveva condannato quest'ultimo, sia alla rifusione, in Parte_1
favore della delle spese di lite, sia al pagamento, in favore della medesima, ai Controparte_1
sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma di denaro, pari alla metà delle spese di lite, per responsabilità processuale aggravata, per avere agito in giudizio con colpa grave.
Il primo giudice, dopo avere ritenuto comprovate, sulla base della documentazione in atti, sia la circostanza che al ricorrente fosse stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dalla R.A.S. con determinazione n. 32986/1819/R.I.S. del 27.10.2020, sia il fatto che,
con decreto del Rappresentante del Governo n. 1264 P - 4.37.5.4 del 02.10.2020, fosse Pt_1
stato ritenuto “non più in possesso del requisito della buona condotta” e gli fosse stata revocata la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e la conseguente autorizzazione a portare le armi,
sia, ancora, la circostanza che il ricorrente avesse impugnato il decreto del Rappresentante del
Governo davanti al giudice amministrativo, instaurando un giudizio conclusosi con ordinanza di rigetto del e anche del Consiglio di Stato, aveva osservato come la previsione Parte_3
contenuta nel comma 4, art. 93 C.C.R.L., nella parte in cui consentiva la mobilità tra le aree del
C.F.V.A. e le categorie del comparto qualora vi fosse stata “una perdita incolpevole della qualità
di pubblica sicurezza”, dimostrava inequivocabilmente che le parti collettive, nell'analizzare la posizione del soggetto appartenente al Corpo Forestale che si trovasse a perdere la qualifica di
Agente di Pubblica Sicurezza, avevano espressamente escluso la possibilità di tutelare con la mobilità gli appartenenti al C.F.V.A. che avessero colpevolmente perso la qualità di pubblica sicurezza.
Cosicché nella fattispecie, aveva proseguito il Tribunale, stante la automatica cessazione dal
Corpo forestale e di vigilanza ambientale conseguente alla revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza e stante l'impossibilità di attuare la mobilità verso le altre categorie del comparto in ragione del divieto previsto dal citato articolo 93 del C.C.R.L., la Regione
convenuta si era trovata nell'impossibilità di utilizzare la prestazione del ricorrente.
Quanto poi alla deroga alla preclusione della mobilità per i casi di sopravvenuta inidoneità fisica
14 dei dipendenti, anch'essa invocata dal ricorrente, il primo giudice aveva osservato che, nel caso di specie, era logicamente e cronologicamente anteriore la perdita del presupposto amministrativo del porto d'armi, che aveva costituito il fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza contare che, aveva aggiunto il Tribunale, le produzioni della documentazione medica attestante le condizioni di salute del ricorrente che avrebbero legittimato la deroga erano state del tutto tardive e, dunque, inammissibili, posto che avrebbero dovuto essere curate con la memoria di costituzione.
Si era, quindi, effettivamente realizzata, aveva accertato il giudice di prime cure, una ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1463 ss. c.c., idonea a configurare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3, l. 604/1966, senza che potesse riconoscersi rilevanza, come preteso da al fatto che l'autorità amministrativa e Pt_1
l'amministrazione datrice di lavoro non avessero atteso l'esito del giudizio penale pendente davanti alla Corte di Cassazione.
Infatti, aveva evidenziato il Tribunale, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione,
in tema di rapporti di lavoro privatistici per natura affini a quello intercorso tra le parti aveva stabilito che “nel rapporto di lavoro che si instaura tra un istituto di vigilanza e le dipendenti
guardie giurate, l'autorizzazione al porto d'armi e l'approvazione del questore, necessarie per
lo svolgimento dell'attività di guardia giurata, sono il presupposto indispensabile
contrattualmente previsto per la ricevibilità delle prestazioni d'opera. Ne consegue che,
qualora, in pendenza di un'imputazione penale, il prefetto addivenga alla sospensione delle
dette abilitazioni amministrative, è configurabile la sopravvenuta impossibilità della prestazione
lavorativa ed è legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro … il rapporto di lavoro
fra un istituto di vigilanza e la guardia giurata dipendente è legittimamente risolto, per recesso
del datore di lavoro, nel caso in cui nei confronti del lavoratore siano stati adottati
provvedimenti che incidono definitivamente sulla possibilità giuridica della prestazione. Quindi,
il ritiro del porto d'armi da parte del prefetto e il mancato rinnovo del decreto di nomina da
15 parte del questore, configurano un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione
lavorativa, che giustifica la risoluzione secondo le norme generali (art. 1464 cod. civ.), e un
giustificato motivo di licenziamento a norma della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3 lavoro”
(Cass. 16924/2006).
Sul piano processuale, il Tribunale aveva, infine, evidenziato “l'affastellamento di numerose
argomentazioni difensive da parte del ricorrente e la copiosa e sovente irrilevante
documentazione prodotta dallo stesso (oltre sessanta allegati, di cui 41 depositati col ricorso e
altri 21 con note del 06.09.2021, e ulteriori ancora)”, oltre che “l'espositiva di numerosi fatti
ulteriori e slegati dal licenziamento per cui è causa, riversati in atti da in CP_2
assenza di un qualsiasi presupposto logico e sistematicamente in spregio ai principi di chiarezza
e sinteticità” e “la documentazione inconferente coi fatti di causa e con le difese di parte
resistente” riversata in atti in esito al provvedimento con il quale il giudice lo aveva autorizzato ad effettuare mere “produzioni a contrario rispetto alle allegazioni formulate dalla resistente”.
Per altro verso, aveva aggiunto il Tribunale, la difesa del ricorrente, nell'udienza del 6 luglio
2021, aveva sostenuto la non rispondenza a verità di quanto esposto dalla difesa degli enti resistenti nella memoria di costituzione e, in particolare, del fatto che egli non avesse presentato istanza di prelievo al volta alla fissazione dell'udienza di trattazione del merito Parte_3
del giudizio e nemmeno presentato appello al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza cautelare di rigetto pronunciata del T.A.R., mentre, invece, era emerso che l'istanza di prelievo al T.A.R. era stata presentata soltanto il giorno seguente all'udienza sopra indicata e che, invece, quanto al ricorso in appello nanti il Consiglio di Stato, aveva omesso di rappresentare che l'appello Pt_1
stesso era stato già rigettato con ordinanza del 13 marzo 2021, ben antecedente all'instaurazione del presente giudizio, così profittando della circostanza che la R.A.S. non era parte del giudizio dinanzi al T.A.R. e non aveva potuto comprovare da subito la circostanza.
Il primo giudice aveva, quindi, ritenuto che la predetta condotta processuale, di segno marcatamente defatigatorio per le ragioni indicate, comportasse la condanna di ex art. Pt_1
16 96, comma 3°, c.p.c., al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, avendo egli, nel proporre la lite in modo del tutto temerario e defatigatorio, senz'altro agito in giudizio con colpa grave.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
La ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'adita Corte di merito, in accoglimento dell'odierno appello, riformare in toto la
sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle
domande ivi formulate, con condanna alle spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e
rimborso del contributo unificato, relativamente ad entrambi gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'ente appellato:
Voglia la Corte “…rigettare le domande proposte da parte ricorrente, in quanto infondate in
fatto e in diritto, mandando assolta la da ogni avversa Controparte_1
pretesa, per tutti i motivi di cui in espositiva.
In ogni caso condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese, competenze e onorari del
presente giudizio ed alla condanna ai sensi dell'art. 96 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari per essere il primo giudice partito da presupposti del tutto errati nell'affermare che il giudizio di impugnazione della revoca della qualifica introdotto davanti al giudice amministrativo si era concluso con ordinanza di rigetto, sia al TAR che al Consiglio di Stato.
Infatti, ha evidenziato l'appellante, i provvedimenti summenzionati erano stati adottati in sede cautelare e non avevano investito il merito della controversia.
17 Nel frattempo, ha osservato in realtà, il TAR, nel giudizio di merito, aveva pronunciato Pt_1
sentenza di rigetto dell'impugnazione proposta (sentenza n. 623/2022 del 14 settembre 2022),
ma contro tale sentenza era stato proposto ricorso al Consiglio di Stato, il quale, malgrado l'istanza di prelievo da lui presentata, non aveva ancora fissato l'udienza per la trattazione del procedimento.
Tutte circostanze, ha sottolineato che egli aveva già illustrato in sede di memorie Pt_1
conclusionali, in allegato alle quali era anche stato prodotto il ricorso al Consiglio di Stato, anche se il giudice non ne aveva tenuto conto.
In virtù dell'errore iniziale, ha osservato l'appellante, il Tribunale non si era, quindi, avveduto che il provvedimento di revoca non era affatto divenuto definitivo, cosicché il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c., dipendendo la decisione della presente causa dalla risoluzione di altra controversia pendente dinanzi ad altro giudice e potendo il giudicato amministrativo esplicare i propri effetti anche nei confronti delle parti del presente procedimento.
In ogni caso, ha aggiunto poiché il giudice adito aveva il potere di prendere cognizione Pt_1
dell'atto amministrativo, ne avrebbe dovuto accertare la conformità o meno a legge e, in tale ultimo caso, disapplicarlo, ai sensi dell'art. 5, legge 2248/1965 all. E e dell'art. 63, comma 1,
d.lgs. 165/2001.
Il decreto del Rappresentante del Governo, ha sostenuto l'appellante, doveva, d'altra parte,
essere ritenuto illegittimo, innanzitutto in quanto la pendenza di un procedimento penale, non risultando ostativa al riconoscimento della qualifica, non poteva nemmeno integrare una delle ipotesi (tassative) previste per la revoca della qualifica medesima, visto che la giurisprudenza aveva già avuto modo di rilevare che l'attribuzione e la revoca delle funzioni di «agente di pubblica sicurezza» costituiscono atti vincolati, da assumersi in presenza delle ipotesi tassativamente indicate dalla legge, sicché l'elencazione dei requisiti per il conferimento di tale qualità doveva considerarsi esaustiva e, allo stesso modo, la rimozione dalle relative funzioni
18 presupponeva il venir meno di quegli stessi, tipici, requisiti.
Requisiti, ha precisato l'appellante, da individuarsi nel godimento dei diritti civili e politici, nel non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o nel non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, nel non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
Inoltre, ha aggiunto doveva escludersi che l'autorità amministrativa potesse valutare Pt_1
condotte occasionali e distanti nel tempo, non essendo le stesse suscettibili di incidere sull'affidabilità del soggetto al momento dell'adozione del provvedimento, come era desumibile anche dalla sentenza n. 311/96, già richiamata nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, comma 1, n. 5, TULPS.
D'altra parte, ha osservato l'appellante, si era provato in causa che egli non aveva mai riportato alcuna sentenza di condanna in sede penale, come risultava provato anche dal certificato del casellario giudiziale presente in atti.
Pertanto, ha sostenuto del tutto erroneamente, tanto il Prefetto prima, quanto il TAR Pt_1
dopo, avevano ritenuto insussistenti i requisiti per il mantenimento, da parte sua, della qualifica di agente di P.S. ovvero il requisito della buona condotta.
Costante indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, infatti, aveva evidenziato l'appellante, ritiene che il potere del Prefetto, ex art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 7 marzo
1986, sia interamente vincolato, con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità, e che non possa, pertanto, essere integrato dalle valutazioni ulteriori ex art. 11 TULPS.
Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 220 del 21 settembre 2012), ha aggiunto il lavoratore,
aveva evidenziato che ampliare l'ambito della valutazione prefettizia alla “buona condotta” si poneva in controtendenza rispetto alla evoluzione normativa di settore e aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del richiamato articolo 5, comma 2,
sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione,
19 nella parte in cui stabiliva che il prefetto, nel conferire al personale la qualità di agente di pubblica sicurezza, dovesse limitarsi ad accertare, così come in caso di revoca, che l'interessato godesse dei diritti civili e politici, che non avesse subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o che non fosse stato sottoposto a misura di prevenzione e che non fosse stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
***
2) Con un secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva confermato l'insussistenza, nella fattispecie, delle ipotesi, previste dall'art. 93, commi 3 e 4, CCRL, derogatorie rispetto alla normale preclusione della mobilità tra le aree del CFVA e le altre categorie del comparto.
Infatti, ha argomentato anche ad ammettere che non potesse essere riconosciuta nei suoi Pt_1
confronti la mobilità per sopravvenuta inidoneità fisica, la mobilità medesima ben poteva,
comunque, essere egualmente disposta nei suoi confronti, non avendo egli perso la qualifica per fatti disciplinarmente rilevanti.
D'altra parte, ha evidenziato l'appellante, come già ribadito nel primo motivo di appello, la sua avvenuta sottoposizione a procedimento penale non aveva determinato di per sé la perdita dei requisiti previsti dal TULPS e, comunque, durante l'illegittima sospensione della qualifica,
l'amministrazione lo aveva adibito per oltre un decennio a mansioni amministrative, in altri profili del ruolo unico regionale, non richiedenti, tra l'altro, il porto d'armi, pur restando egli dipendente del Corpo Forestale, cosicché non era condivisibile l'assunto del Tribunale secondo il quale l'autorizzazione al porto d'armi era il presupposto contrattualmente indispensabile per la ricevibilità delle prestazioni d'opera.
In ogni caso, ha osservato nei suoi confronti, tanto meno in seguito ai fatti oggetto del Pt_1
procedimento penale n. 11289/10 R.N.R., non era stato avviato qualsivoglia procedimento disciplinare, ciò che escludeva a priori che il provvedimento di revoca fosse stato adottato per fatti disciplinarmente rilevanti, con conseguente natura incolpevole della perdita della qualifica.
20 Inoltre, ha proseguito l'appellante, in data 12 dicembre 2020, a seguito di sua istanza del 23
novembre 2020, era stato riconosciuto lavoratore fragile, mentre in data 28 gennaio 2021 aveva presentato istanza con la quale aveva domandato di essere sottoposto a visita collegiale affinché
venisse accertata la sua inidoneità fisica sopravvenuta.
Con il ricorso, ha allegato erano state prodotte delle relazioni specialistiche, mentre Pt_1
successivamente era stata prodotta ulteriore documentazione medica: anche ad ammettere, come doveva essere escluso, visto che la documentazione era stata prodotta con il ricorso ed in allegato a note autorizzate dal giudice per controdedurre in ordine alle eccezioni di controparte, che le produzioni fossero state tardive, doveva tenersi conto del fatto che l'amministrazione era perfettamente a conoscenza delle sue condizioni di salute e nonostante ciò nel licenziamento aveva omesso ogni considerazione al riguardo.
***
3) Con un terzo motivo di appello, ha ribadito che la sentenza era erronea nella Parte_1
parte in cui aveva negato che egli avesse diritto alla mobilità verso altri profili del Ruolo Unico
Regionale, visto che, per un verso, lui aveva conservato parte della propria capacità lavorativa benché lavoratore considerato fragile e che, per altro verso, nessun fatto di rilevanza disciplinare gli era stato contestato ed era stato posto alla base del provvedimento espulsivo.
Quindi, ha sostenuto l'appellante, la perdita della qualifica di agente di P.S. era certamente incolpevole oltre che non definitiva.
Inoltre, ha evidenziato il Tribunale aveva errato anche allorquando aveva affermato che Pt_1
rispetto alla sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente era logicamente e cronologicamente anteriore la perdita del presupposto amministrativo del porto d'armi, che aveva costituito il fondamento del licenziamento.
In realtà, ha osservato l'appellante, le armi gli erano state tolte sin dall'anno 2008 e ciononostante, egli era stato trasferito in vari uffici, gli erano state assegnate mansioni amministrative e aveva continuato a svolgere le proprie prestazioni lavorative sebbene con
21 mansioni differenti.
Era, del resto, certamente contraddittorio, ha affermato l'appellante, dire, come aveva fatto il
Tribunale, che il licenziamento era stato intimato quale conseguenza della revoca della qualifica di agente di P.S e, dall'altro, che la perdita del porto d'armi aveva costituito il fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
***
I primi tre motivi di appello illustrati sono infondati.
a) La cessazione dall'appartenenza al Corpo forestale.
L'art. 21 l.r. 26/1985 prevede, come è noto, che “il personale del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente
di pubblica sicurezza, cessa di appartenere al corpo medesimo”.
Nella fattispecie, quindi, per effetto della revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza disposta dal Rappresentante del Governo con il decreto n. 1264 P- 4.37.5.4 del 2 ottobre 2020,
aveva cessato automaticamente dall'appartenere al Corpo forestale. Parte_1
In disparte, dunque, ogni considerazione, che si farà successivamente, in ordine al diverso profilo del mancato reimpiego dell'appellante in altri profili del ruolo unico regionale, deve, pertanto,
ritenersi, innanzitutto, accertata nella fattispecie la sussistenza di uno dei fatti posti dalla CP_1
a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
[...]
Deve, d'altra parte, escludersi, come, invece, sostenuto dall'appellante, che, nella presente fattispecie, il primo giudice avesse il potere di sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di revoca e, qualora illegittimo, di disapplicarlo.
Come è noto, infatti, la disapplicazione da parte del giudice ordinario dell'atto amministrativo illegittimo è possibile solo quando l'atto amministrativo non incida direttamente sul rapporto giuridico sottostante sottoposto all'esame del giudice ordinario, ma ne costituisca soltanto un presupposto, senza entrare a far parte del thema decidendum, cosicché della sua legittimità il giudice ordinario conosca solo in via indiretta e incidentale e non in via immediata.
22 Del provvedimento di revoca, invece, il Tribunale avrebbe conosciuto in via immediata, posto che esso, facendo venir meno, automaticamente e, quindi, obbligatoriamente e in modo vincolato per la Regione appellata, un presupposto per la ricevibilità della prestazione dell'appellante presso il Corpo forestale, non aveva costituito un antecedente logico della cessazione dal Corpo
indicato, ma un antecedente storico (di mero fatto) della stessa, più precisamente, la causa immediata della cessazione in questione e, quindi, poiché, come detto, la predetta cessazione aveva costituito uno dei fatti posti a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il provvedimento di revoca aveva costituito anche una delle cause immediate del licenziamento impugnato.
Il primo giudice, adito per l'annullamento del licenziamento, era, quindi, tenuto solo a verificare se sussistesse o meno, in capo al lavoratore, al momento del licenziamento, la qualifica che ne giustificava l'appartenenza al Corpo forestale.
E poiché, nella fattispecie, al momento del licenziamento, la qualifica dell'appellante era stata pacificamente revocata, correttamente il Tribunale si era limitato a prendere atto della revoca e della conseguente cessazione dell'appartenenza di fin dal momento della Parte_1
emissione del provvedimento di revoca, al Corpo forestale.
D'altra parte, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, in virtù del principio di esecutorietà degli atti amministrativi, il provvedimento di revoca, malgrado la pendenza del giudizio amministrativo, era di per sé idoneo, fin dal momento in cui era stato adottato, ad esplicare efficacia diretta e immediata nella sfera giuridica dell'appellante, cosicché deve escludersi che la cessazione dal Corpo forestale di fosse condizionata al previo Parte_1
accertamento della legittimità del provvedimento di revoca, la cui mera adozione aveva comportato, invece, automaticamente, come detto, la cessazione in discussione.
Per le stesse ragioni sopra illustrate, deve, altresì, escludersi nella fattispecie la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio amministrativo introdotto da er l'annullamento del provvedimento di revoca. Pt_1
23 Poiché, infatti, come sopra argomentato, il licenziamento è stato adottato in presenza di un efficace provvedimento di revoca, l'annullamento di quest'ultimo non lo renderebbe illegittimo a posteriori.
***
b) Mobilità verso altri profili del ruolo unico regionale per inidoneità fisica sopravvenuta.
Deve, inoltre, escludersi che l'appellante, una volta cessato dall'appartenenza al Corpo forestale,
avesse diritto di essere reimpiegato in altri profili del ruolo regionale per ragioni di inidoneità
fisica sopravvenuta.
Infatti, a prescindere da qualunque altra considerazione, la richiesta di riconoscimento della predetta condizione (così come quella finalizzata all'accertamento della condizione di lavoratore fragile, status, peraltro, del tutto differente rispetto alla condizione valorizzata dall'art. 93,
comma 3, CCRL) era stata presentata dall'appellante alle autorità competenti solo successivamente all'adozione e alla comunicazione, da parte della del Controparte_1
provvedimento di licenziamento e, quindi, successivamente al momento nel quale la CP_1
convenuta aveva efficacemente manifestato la propria volontà di recedere dal rapporto, così
perfezionando un negozio giuridico unilaterale i cui presupposti di validità non possono essere valutati sulla base di avvenimenti successivi al perfezionamento medesimo.
***
c) Mobilità verso altri profili del ruolo unico regionale per perdita incolpevole della qualità
di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti.
Deve, altresì, escludersi che l'appellante, una volta cessato dall'appartenenza al Corpo forestale,
avesse diritto di essere reimpiegato in altri profili del ruolo regionale per perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti.
Come risulta, infatti, dal tenore del medesimo, il provvedimento di revoca della qualifica era stato adottato in quanto l'appellante, per “la gravità dei fatti accaduti”, che avevano “fatto
emergere” una sua “cattiva condotta”, era stato ritenuto “non … più in possesso del requisito
24 della buona condotta”.
Quanto osservato già consente di escludere che avesse perso la qualifica di agente di Pt_1
pubblica sicurezza incolpevolmente, visto che il concetto di cattiva condotta fa evidentemente riferimento ad un comportamento, non irreprensibile e non immune da censure, riconducibile alla sfera volitiva dell'interessato.
I gravi fatti accaduti cui il provvedimento di revoca aveva fatto riferimento erano, peraltro,
consistiti, in particolare, oltre che nei fatti che avevano comportato l'irrogazione all'appellante,
da parte della della sanzione disciplinare n. 6329/168 del 27 febbraio 2013, la cui CP_1
legittimità era stata confermata dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 498/2020, in un reato di diffamazione a mezzo stampa, per cui era stato condannato in primo grado con Pt_1
sentenza confermata in appello, e in un reato di calunnia, per cui era stato assolto in Pt_1
primo grado e condannato in appello, entrambi commessi a danno di colleghi del corpo forestale,
in relazione ai quali la Suprema Corte, non solo non aveva riscontrato in atti, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., evidenti elementi di assoluzione, ma, perlomeno per il reato di diffamazione a mezzo stampa, aveva, altresì, confermato le statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado,
evidentemente confermando la sussistenza e la portata lesiva della condotta dell'appellante.
La condotta di diffamazione a mezzo stampa, come risulta dalle sentenze del Tribunale e della
Corte d'Appello presenti in atti, era consistita nella diffusione in alcuni esercizi pubblici siti nei comuni di Senorbì, Ortacesus, Nuraminis-Samatzai ed e nell'affissione ad un cartello Per_2
stradale nella strada statale fra Mandas e lsili, alle pareti plastiche del bancomat del Banco di
Sardegna di lsili e, sotto forma di cartello delle dimensioni di cm 40x40, all'esterno della recinzione di un'azienda agricola zootecnica appartenente alla famiglia dello stesso sita Pt_1
in località Bau Su Figu nel territorio del comune di Gergei, di numerosi volantini recanti la dicitura “Maneggio TR di A. NI – S'Egua della Forestale di Arixi - Loc. Bau sa Figu -
Gergei - Ca- Escursioni a cavallo su sentieri e paesaggi incontaminati delle colline del
Sarcidano – Ogni riferimento a nomi, avvenimenti e immagini di persone realmente esistenti è
25 puramente casuale e di fantasia”.
Altri adesivi di identico contenuto, aveva accertato il giudice penale, erano poi stati rinvenuti nella stanza occupata da resso la Direzione Generale del Corpo Forestale. Pt_1
Come, d'altra parte, risulta dalla sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, del 9 giugno
2021, presente in atti, in quel procedimento, instaurato per mobbing, non aveva neanche Pt_1
negato di avere effettivamente provveduto alla distribuzione, in alcuni locali pubblici di Senorbì,
degli indicati volantini, ma aveva piuttosto sostenuto che il fratello avesse presentato CP_3
domanda all' per la concessione in comodato d'uso gratuito di equidi Parte_4
di allevamento al fine di svolgere nella propria azienda agricola, con sede a Gergei, percorsi di ippoterapia e che, quindi, egli avesse distribuito le stampe sopra descritte al fine di dare visibilità
al progetto
Peraltro, come condivisibilmente accertato dal giudice penale, i volantini contenevano un chiaro riferimento all'Ispettrice del Corpo Forestale . Persona_1
Il riferimento all'ispettrice era, in particolare, desumibile dalla presenza nei volantini del nome
”, dal riferimento alla “forestale” e dalla indicazione del paese di “Arixi”, frazione di Per_1
Senorbì e località nella quale risiedeva, distante svariati chilometri dal comune di Gergei, Per_1
nel cui territorio avrebbe dovuto avere luogo l'attività.
Inoltre, come già osservato dal Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, nella sentenza sopra richiamata, a smentire la finalità pubblicitaria e promozionale, i predetti cartoncini mancavano di qualunque recapito telefonico o indirizzo e portavano, invece, nel retro, provocatoriamente, la dicitura “ogni riferimento a nomi avvenimenti o immagini di persone realmente esistenti è
puramente casuale e di fantasia”.
La portata diffamatoria era resa, d'altronde, evidente dall'utilizzo del termine “egua”, che la lettura dei volantini rendevano immediatamente riferibile al nome (“Maneggio TR Per_1
di A. NI – S'Egua della Forestale di Arixi”), termine che nella lingua sarda significa letteralmente cavalla, ma che, in senso figurato, indica, in modo spregiativo, una donna di facili
26 costumi.
Si era trattato, quindi, di una condotta che, a prescindere dall'avvenuta attivazione o meno di procedimenti disciplinari ovvero dall'avvenuta applicazione o meno di sanzioni disciplinari
(elementi non necessari ai fini qui in discussione, visto che l'art. 93, comma 4, CCRL fa riferimento alla mera rilevanza disciplinare delle cause della perdita della qualità di pubblica sicurezza), aveva avuto una indubbia rilevanza disciplinare, in quanto lesiva dei doveri contrattuali ricadenti sull'appellante, sia per essere stata posta in essere in danno di una collega del Corpo forestale, in passato suo superiore gerarchico, la quale, come risulta dalla sentenza del giudice del lavoro sopra citata, era, tra l'altro, già stata oggetto, da parte dell'attuale appellante,
di una minaccia telefonica, sia per il peculiare contenuto offensivo, contrario ai doveri fondamentali del lavoratore rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale,
immediatamente percepibili da chiunque come illeciti.
Già sulla base degli indicati elementi di valutazione e pur volendo prescindere, quindi,
dall'esame del reato di calunnia, meramente dichiarato estinto per prescrizione dalla Suprema
Corte, deve confermarsi, come già accertato dal Tribunale, che la perdita della qualifica da parte di era stata, non solo non incolpevole, ma, altresì, determinata da fatti di rilevanza Parte_1
disciplinare.
***
Sulla base di tutte le motivazioni esposte, accertata, quindi, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro, deve confermarsi, come già accertato dal primo giudice,
la legittimità del licenziamento impugnato.
Quanto, d'altra parte, agli allegati motivi ritorsivi, come è noto, “in tema di licenziamento nullo
perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè,
costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito
formalmente addotto” deve risultare “insussistente nel riscontro giudiziale”, con la conseguenza che “la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista
27 dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della
causale posta a fondamento del licenziamento” (così Cass. 9468/2019).
Nella fattispecie, quindi, nella quale la sussistenza del motivo lecito formalmente addotto è stata accertata, le eventuali ragioni di ritorsione, anche laddove sussistenti, rimarrebbero, comunque,
prive di rilievo.
***
4) Con un quarto motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui il Tribunale lo aveva condannato, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di €. 4.628,00 a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
Infatti, ha osservato l'appellante, egli non aveva affastellato alcuna argomentazione difensiva,
ma aveva puntualmente posto a fondamento di ogni argomentazione puntuali e precise deduzioni, suffragate da pertinente e rilevante documentazione.
Le produzioni documentali, d'altra parte, ha precisato erano state effettuate per Pt_1
consentire al giudicante di valutare a trecentosessanta gradi i fatti di causa, al fine di provare l'illegittimità del provvedimento espulsivo adottato nei suoi confronti.
Egli, quindi, ha sostenuto l'appellante, non aveva affatto tentato di introdurre tematiche del tutto estranee al giudizio con fini ragionevolmente suggestivi e defatigatori e in assenza di un qualsiasi presupposto logico e sistematicamente in spregio ai principi di chiarezza e sinteticità.
Infatti, il ricorso introduttivo e tutti gli atti successivi contenevano allegazioni e deduzioni necessarie alla descrizione di tutta la vicenda sviluppatasi nei suoi confronti nel corso di oltre un decennio.
In ogni caso, ha evidenziato egli non aveva tentato d'introdurre fatti estranei al giudizio, Pt_1
né corrispondeva al vero che la sua difesa aveva sostenuto che egli non aveva presentato istanza di prelievo, essendosi, invece, come emergeva chiaramente dal verbale d'udienza, limitata a negare che non era stato presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato contro l'ordinanza di
28 rigetto dell'istanza cautelare del TAR per la CP_1
Nessuna rilevanza, d'altra parte, ha precisato l'appellante, poteva assumere la data in cui egli aveva depositato l'istanza di prelievo presso il Tar per la decisione di merito, atteso che il medesimo organo si era già pronunciato sulla richiesta di sospensione cautelare.
Inoltre, aveva aggiunto nell'udienza del 06.07.21 egli aveva domandato di essere Pt_1
autorizzato a dedurre e produrre a contrario rispetto alle allegazioni formulate dalla resistente,
cosicché il giudice aveva rinviato la causa all'udienza del 09.11.21 per consentirgli di produrre la documentazione indicata nel verbale ed egli, nel termine datogli dal giudice, con nota di deposito del 29.10.21, aveva provveduto a depositare la documentazione in questione, in particolare della documentazione medica di formazione successiva al deposito del ricorso introduttivo e, pertanto,
certamente ammissibile, oltre che rilevante e comunque ammissibile stante l'indispensabilità
della stessa ai fini del decidere, così come le produzioni che erano state effettuate con le note conclusionali del 30.09.24, delle quali, con le note del 09.10.24, era stata chiesta in via istruttoria l'ammissione.
Inoltre, ha sostenuto l'appellante, non rispondeva al vero che egli avesse omesso di rappresentare che l'appello era stato già rigettato con ordinanza del 13.03.2021, così profittando della circostanza che la non fosse parte del giudizio dinanzi al T.A.R., visto che emergeva Pt_5
chiaramente dagli atti che la aveva dimostrato perfettamente a conoscenza di Pt_5 Parte_6
ogni singolo atto e vicenda svoltasi sia nel procedimento amministrativo sia nei procedimenti
Parte penali nei quali non era parte, tanto è vero che era stata proprio la stessa con l'inammissibile seconda memoria di costituzione del 02.11.21 a depositare l'ordinanza di rigetto emessa dal Consiglio di Stato il 13.03.21, la quale, comunque, essendo ancora pendente il giudizio di merito, non aveva determinato affatto la conclusione del giudizio amministrativo.
In ogni caso, ha concluso la sua condotta processuale non era affatto inquadrabile nel Pt_1
novero delle condotte di c.d. abuso del processo.
***
29 Il quarto motivo di appello è fondato.
Deve, infatti, ritenersi che la molteplicità e pluralità di allegazioni e produzioni effettuate dall'attuale appellante nel primo grado di giudizio, seppure sovente irrilevanti e, in taluni casi,
quanto alle produzioni, tardive, si giustificassero, tanto più alla stregua della elevata rilevanza degli interessi in gioco, in considerazione, sia dell'invocato potere di disapplicazione del giudice adito, il cui esercizio avrebbe richiesto la disamina dei comportamenti disciplinarmente rilevanti,
citati nel provvedimento di revoca, che nel tempo erano stati addebitati all'appellante, sia dell'invocata mobilità per perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza, la quale avrebbe richiesto eguale disamina, sia dell'invocata mobilità per inidoneità fisica sopravvenuta,
che aveva reso necessario, dal punto di vista del ricorrente, il versamento in atti di copiosa documentazione medica, sia, ancora, dell'allegata natura ritorsiva del licenziamento, la quale, in caso di ritenuta insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro,
avrebbe richiesto la ricostruzione dell'intero contesto nel quale il recesso era maturato .
Né la difesa di nell'udienza del 6 luglio 2021, aveva espressamente e specificamente Pt_1
sostenuto di avere presentato istanza di prelievo o negato di non averlo fatto, essendosi la stessa genericamente limitata, sul punto, a contestare “totalmente l'avversa comparsa di costituzione
destituita di fondamento in fatto e in diritto”, mentre, seppure risponda al vero che avesse omesso di rappresentare che il Consiglio di Stato aveva rigettato l'ordinanza cautelare, non si tratta di fatto da solo idoneo ad integrare una condotta abusiva, considerata anche la limitata rilevanza, in linea generale, per la loro sommarietà, dei provvedimenti pronunciati in sede cautelare.
***
Sulla base di tutte le motivazioni svolte, l'appello proposto deve, quindi, essere parzialmente accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata, che per il resto deve essere integralmente confermata, deve essere riformata con la revoca della statuizione di condanna, emessa nei confronti dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di €. 4.628,00.
30 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in parziale accoglimento dell'appello proposto, riforma in parte la sentenza impugnata,
revocando la statuizione di condanna dell'appellante, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di €. 4.628,00;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al rimborso, in favore della delle spese della presente Controparte_1
fase del giudizio, che liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori previsti per legge.
Cagliari, 12 novembre 2025.
L'estensore……………………………………………………….La Presidente
dott. IE Coinu…………………………………………dott. AR LU CA
31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. AR LU CA PRESIDENTE
dott. IE Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 58 dell'anno 2025, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Antonello Parte_1
RE BI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona della Presidente in carica, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso il proprio Ufficio Legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Braglia e Giovanni Parisi, in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con determinazione n. 32986/1819/Ris del 27 ottobre 2020, la Controparte_1
aveva intimato a impiegato di ruolo dell'amministrazione regionale
[...] Parte_1
facente parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nel predetto provvedimento, l'ente convenuto aveva, in particolare, dato atto che il
Rappresentante del Governo per la con il decreto n. 1264 P- 4.37.5.4 del 2 Controparte_1
ottobre 2020, aveva revocato in via definitiva al dipendente la qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza e la conseguente autorizzazione a portare le armi, cosicché - poiché, ai sensi dell'art. 21, legge regionale n. 26/1985, “il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale,
qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica
sicurezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo” e poiché, ai sensi dell'art. 93 CCRL 15
maggio 2001, la mobilità orizzontale tra le aree del CFVA e le categorie del comparto è esclusa,
salve le ipotesi di mobilità per eccedenze di personale, le ipotesi di sopravvenuta inidoneità fisica dei dipendenti del CFVA alle mansioni proprie del Corpo di appartenenza e di perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti,
tutte non ricorrenti nella fattispecie - sussisteva l'impossibilità di utilizzo della prestazione del dipendente.
La suddetta impossibilità, aveva proseguito la realizzava, d'altra parte, la fattispecie di CP_1
cui agli artt. 1463 e ss. c.c., idonea a configurare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art.3 della legge n.604/1966.
Ciò premesso, l'ente datore di lavoro aveva, quindi, risolto il rapporto di lavoro con Pt_1
prevedendo, altresì, che, dalla data di notifica del provvedimento di licenziamento,
[...]
sarebbero decorsi i quattro mesi di preavviso previsti dal CCRL.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 22 marzo 2021, aveva Parte_1
convenuto in giudizio la e aveva impugnato il sopra Controparte_1
richiamato provvedimento espulsivo, deducendone la illegittimità per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e chiedendo che, previa dichiarazione della suddetta illegittimità, il
Tribunale condannasse l'amministrazione convenuta alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per
2 il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore a ventiquattro mensilità, ovvero,
in via subordinata, alla sua reintegrazione e al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3,
comma 2, d.lgs. 23/2015, oltre, in entrambi i casi, al versamento dei contributi previdenziali,
ovvero, in via ulteriormente subordinata, al pagamento della mera indennità prevista dall'art. 3,
comma 1, d.lgs. 23/2015, oltre accessori e, in ogni caso, spese di lite.
In particolare, aveva sostenuto che il provvedimento impugnato fosse pretestuoso Parte_1
e infondato, in quanto aveva come presupposto il provvedimento di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il quale, a sua volta, era fondato sull'insussistente presupposto che fosse venuto a mancare il requisito della buona condotta a seguito di fatti che comportavano violazioni disciplinari.
In realtà, aveva dedotto il ricorrente, egli, dopo l'adozione, da parte del Rappresentante del
Governo, in data 29 giugno 2011, di un secondo provvedimento di sospensione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il quale era stato motivato con riferimento ai procedimenti penali che pendevano a suo carico, non aveva più subito alcuna contestazione disciplinare, né ciò era accaduto dopo l'avvio del procedimento di revoca della qualifica, né era stato adottato nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare.
Il provvedimento di revoca della qualifica, aveva proseguito il ricorrente, era stato, piuttosto,
adottato a seguito delle pressanti richieste del datore di lavoro che insistentemente aveva inviato alla rappresentanza del governo informative prive di fondamento.
Egli, invece, aveva sostenuto non aveva mai posto in essere alcuna condotta di rilevanza Pt_1
disciplinare, tanto meno quelle che gli erano state contestate dall'autorità giudiziaria penale, le quali, in ogni caso, non rappresentavano alcuna violazione degli obblighi gravanti sul lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro.
D'altra parte, aveva osservato il lavoratore, se fosse stato vero che egli avesse posto in essere condotte di rilevanza disciplinare determinanti la perdita della qualifica di agente di pubblica
3 sicurezza, il datore di lavoro avrebbe dovuto avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare per consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa.
Invece, aveva evidenziato il ricorrente, l'unico procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, avente ad oggetto fatti accaduti nell'anno 2007, si era concluso il 28 ottobre 2013 con l'applicazione della sanzione della sospensione di giorni dieci dal servizio e dal trattamento economico per l'infrazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. j) del Codice Disciplinare, sanzione che era stata regolarmente applicata e della quale, peraltro, non si poteva più tenere conto in quanto erano decorsi due anni dalla sua applicazione.
Non corrispondeva, invece, al vero, aveva continuato che nei suoi confronti, Pt_1
contrariamente a quanto erroneamente assunto nel provvedimento di licenziamento, fosse stato avviato un secondo procedimento disciplinare.
Infatti, aveva precisato il ricorrente, il provvedimento di sospensione della qualifica di agente di
P.S. disposto dal rappresentante del governo il 29 giugno 2011 era riconducibile alla segnalazione del dirigente del personale dell'iscrizione del suo nominativo nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica di Cagliari nel procedimento penale n.11289/10
R.N.R, il quale alla data della notificazione del provvedimento espulsivo era ancora pendente dinanzi la Corte di Cassazione.
Durante i dodici anni di durata del periodo di sospensione della qualifica, aveva aggiunto la Direzione Generale dell'Organizzazione del Personale lo aveva assegnato al Servizio Pt_1
Provveditorato della Direzione Generale degli Enti locali e Finanza, ove aveva continuato a svolgere un'attività lavorativa, restando tuttavia dipendente del Corpo Forestale, non potendo temporaneamente rivestire la qualità di Agente di P.S.
Egli, quindi, aveva proseguito il ricorrente, era stato assegnato ad altro servizio per lo svolgimento di mansioni amministrative, senza inserimento alcuno nei ruoli amministrativi dell'ufficio di destinazione, restando perciò dipendente del . Pt_2
D'altronde, aveva precisato il provvedimento di revoca della qualifica era stato Pt_1
4 tempestivamente impugnato davanti al TAR e, pertanto, la cessazione della sua CP_1
appartenenza al Corpo Forestale era da considerarsi tutt'altro che definitiva.
In ogni caso, aveva osservato il ricorrente, non era affatto impossibile attuare la mobilità
orizzontale di cui all'art. 93 del CCRL vigente, visto che nessun procedimento disciplinare era stato mai avviato nei suoi confronti per i fatti di cui al procedimento penale citato e visto che la norma contrattuale citata prevede che la mobilità è consentita qualora vi sia una perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti.
Sul punto, aveva chiarito occorreva rimarcare che la prima sospensione dalla qualifica di Pt_1
agente di pubblica sicurezza del 3 ottobre 2008 era stata adottata in ragione di un procedimento penale per molestie telefoniche ai danni di una collega, all'esito del quale egli era stato assolto con formula ampia dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 246/11 (Proc. Pen. 2265/07
R.N.R. - R.G.1612/09).
Pertanto, aveva proseguito il lavoratore, il provvedimento sospensivo del 2008 era stato revocato in autotutela e riadottato con provvedimento del 29 giugno 2011 in ragione del fatto che nel frattempo erano stati avviati a suo carico altri due procedimenti penali, successivamente riuniti, i quali avevano dato luogo al procedimento penale n.11289/10 R.N.R. (R.G.785/13 Tribunale di
Cagliari), conclusosi in primo grado con l'assoluzione per il reato di calunnia ed una condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa, mentre in secondo grado (R.G. 520/18 Corte di
Appello di Cagliari) il procedimento si era concluso con l'assoluzione per un fatto di calunnia e con la conferma della condanna per diffamazione a mezzo stampa.
Tanto il Tribunale, quanto la Corte d'Appello, aveva evidenziato relativamente al capo Pt_1
b) dell'imputazione (calunnia nei confronti della collega ), lo avevano assolto con Persona_1
la formula “perché il fatto non sussiste”. Infatti, come rilevato dal Tribunale era stata “la stessa
teste a riferire nel corso del suo esame che, durante il percorso stradale che Persona_1
seguiva per recarsi al lavoro aveva avuto modo di notare il terrazzamento oggetto della
denuncia di , cosicché “la circostanza … riferita dal negli esposti riportati Pt_1 Pt_1
5 nell'imputazione non è falsa;
ne consegue che l'imputato deve essere assolto per l'insussistenza
del fatto”.
Da tale circostanza, aveva osservato il ricorrente, si poteva desumere che egli non era affatto incline a dire il falso e che la sua unica colpa era stata quella di segnalare, come suo dovere istituzionale, alle autorità competenti, l'esistenza di una discarica abusiva limitandosi a riferire che di tale fatto era a conoscenza la collega Per_1
La sentenza di assoluzione, aveva proseguito denotava che egli non era affatto persona Pt_1
che poteva considerarsi inattendibile e che il licenziamento e tutti gli altri provvedimenti che nella sua carriera aveva subito (trasferimento da Senorbì a Cagliari, assegnazione ad altro ufficio e mansioni) altro non erano che provvedimenti ritorsivi e punitivi, tutti, in ogni caso, illegittimi.
D'altronde, aveva osservato il ricorrente, ai sensi dell'art. 54 bis D.lgs 165/2001, il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, denuncia all'autorità
giudiziaria ordinaria condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Inoltre, aveva aggiunto la riforma parziale della sentenza di primo grado operata dalla Pt_1
Corte di Appello relativamente agli altri capi d'imputazione A) e C) era stata da lui tempestivamente impugnata davanti alla Corte di Cassazione, la quale, il 20 novembre 2020, con la sentenza n. 1077/20 (R.G. 23520/20), aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di
Appello di Cagliari perché i reati tutti si erano prescritti.
Conseguentemente, aveva concluso sul punto il ricorrente, nessun addebito di rilevanza penale e/o disciplinare poteva essere mosso nei suoi confronti, cosicché, sia il provvedimento di revoca della qualifica di agente di p.s., sia l'intimato licenziamento, erano nulli e illegittimi.
A seguito del rinvio a giudizio, aveva, poi, proseguito e durante tutto il corso del Pt_1
procedimento penale conclusosi con la sentenza della Suprema Corte, mai nessuna infrazione
6 disciplinare gli era stata contestata per i fatti oggetto del procedimento penale in questione, né
era vero che, al momento del licenziamento, esistesse un secondo procedimento disciplinare pendente in stato di sospensione nelle more della conclusione del procedimento penale. L'unico provvedimento esistente era quello con il quale, il 29 giugno 2011, era stata disposta dal
Rappresentante del Governo la sospensione dalla qualifica di agente di P.S.
Doveva, inoltre, rilevarsi, aveva precisato che la sentenza di primo grado che lo aveva Pt_1
condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa (comunque prescritto) gli aveva comminato esclusivamente la pena di €. 900,00 di multa, non, quindi, una pena detentiva.
Alla stregua di quanto riportato, aveva, quindi, osservato il ricorrente, il provvedimento espulsivo impugnato celava il suo carattere ritorsivo, essendo evidente l'intento datoriale di volersi liberare del dipendente la cui unica colpa era stata quella di aver fatto il proprio dovere e di essersi opposto alle continue vessazioni poste in essere nei suoi confronti dalla dirigenza e dai suoi superiori.
Sin dall'anno 2010, aveva riferito il comandante del Corpo Forestale, per i fatti del 2007 Pt_1
oggetto poi del procedimento penale conclusosi con la sua assoluzione piena, aveva chiesto il suo allontanamento dagli uffici del Corpo ed il suo trasferimento presso altri uffici regionali,
mentre, sempre nell'anno 2010, il direttore del servizio aveva inviato una relazione, contenente informazioni assolutamente infondate ed inattendibili, frutto di mere congetture personali dello stesso direttore, nella quale aveva affermato di ritenere che nei suoi confronti dovesse essere avviato un procedimento disciplinare finalizzato ad intimargli il licenziamento, nonché
l'allontanamento dagli uffici del corpo forestale, come già richiesto nel 2008 a seguito del provvedimento di sospensione della qualifica di agente di p.s. del 3 ottobre 2008.
Sin da tale ultima data e fino al provvedimento di revoca, aveva, quindi, concluso sul punto senza soluzione di continuità per oltre 12 anni, gli era stata sospesa immotivatamente la Pt_1
qualifica di agente di p.s., era stato disposto illegittimamente il suo trasferimento da Senorbì a
Cagliari e, dal 29 novembre 2009, era stato disposto il suo trasferimento presso la D.G. degli enti
7 locali sino alla data della determina di licenziamento impugnata.
Inoltre, aveva osservato il ricorrente, il provvedimento espulsivo, come emergeva dal tenore della relativa determina, non era stato determinato da violazioni disciplinari, bensì da giustificato motivo oggettivo, consistente nella presunta impossibilità di mobilità orizzontale conseguente la cessazione della sua appartenenza al Corpo Forestale per effetto della revoca della qualifica di agente di P.S.
Quindi, aveva sostenuto il lavoratore, visto il disposto degli artt. 55 ss. d.lgs. 165/01 e, in particolare, dell'art. 55 bis, il quale prevede che, se risulta irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previsti dagli articoli da 55 a 55-quater, determina la decadenza dall'azione disciplinare, non poteva esservi dubbio che, nella fattispecie, l'amministrazione fosse decaduta dall'azione disciplinare.
In ogni caso, aveva aggiunto il ricorrente, egli, con istanza del 23 novembre 2020, aveva domandato di essere riconosciuto come lavoratore “in condizione di particolare fragilità” e,
all'esito degli accertamenti conseguenti alla visita medica eseguita il 23 novembre 2020, la
Direzione Generale del Personale e della Riforma della Regione Sardegna -Servizio Sicurezza,
con provvedimento del 12 dicembre 2020, aveva dato atto che egli era “da considerarsi un “
lavoratore fragile” e che, come tale, è opportuno sia assegnato al lavoro agile/ telelavoro
ovvero ad altre attività, presso il proprio domicilio, compatibili con il profilo e le mansioni del
dipendente…….”.
Inoltre, aveva proseguito in data 28 gennaio 2021, egli aveva presentato un'istanza con Pt_1
la quale aveva domandato di essere sottoposto a visita collegiale affinché venisse accertata la sua inidoneità fisica sopravvenuta e fosse, quindi, conseguentemente, disposta, in suo favore, la mobilità verso gli altri profili del Ruolo unico regionale rispetto ai quali fosse rimasta una residua idoneità lavorativa.
D'altra parte, aveva osservato il ricorrente, considerato che, all'esito dei procedimenti penali a
8 suo carico, del tutto immotivatamente, da oltre un decennio, non solo gli era stata sospesa la qualifica di agente di P.S, ma altrettanto illegittimamente era stata disposta la sua assegnazione
“temporanea” al Servizio Provveditorato della Direzione Generale Enti Locali e Finanze,
risultava del tutto inverosimile che non vi fosse possibilità di disporre la mobilità orizzontale tra le aree del CFVA e le categorie di comparto.
Tra l'altro, aveva aggiunto il lavoratore, il provvedimento di revoca della qualifica di agente di
P.S., che era stato emesso in data anteriore alla pronuncia della Suprema Corte, non solo non era stato determinato da fatti disciplinarmente rilevanti, ma non era affatto definitivo, essendo ancora pendente il giudizio di merito instaurato con l'impugnazione dinanzi al TAR.
La rappresentanza governativa, aveva evidenziato con il detto provvedimento non aveva Pt_1
minimamente tenuto conto delle varie sentenze di assoluzione con formula ampia emesse a suo favore, ma si era limitata a motivare il grave provvedimento fondandolo esclusivamente sulla
“convinzione che il on sia più in possesso del requisito della buona condotta”. Pt_1
Anche la non appartenenza al Corpo Forestale, quindi, aveva sostenuto il ricorrente, non era affatto definitiva, né sussisteva l'impossibilità di attuare la mobilità verso le altre categorie del comparto regionale.
In difetto del giustificato motivo oggettivo, aveva, quindi, affermato il lavoratore, il provvedimento espulsivo doveva considerarsi frutto del malcelato intento dei superiori e del datore di lavoro di “liberarsi” di lui, in quanto soggetto evidentemente troppo ligio al suo dovere,
e, dunque, motivato da intenti sostanzialmente ritorsivi, discriminatori e punitivi, quale corollario di tutta una serie di condotte vessatorie e discriminatorie poste in essere a suo danno.
Inoltre, aveva sostenuto era stata chiaramente violata la disciplina che stabilisce i Pt_1
presupposti in presenza dei quali è consentito procedere alla revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, potendo la stessa essere disposta, ai sensi dell'art. 4 bis del R.D. 635/40, solo in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti per la concessione della qualifica medesima, tra i quali non era previsto quello della buona condotta.
9 Il provvedimento di revoca impugnato, aveva, quindi, affermato il ricorrente, era, pertanto,
assolutamente illegittimo, in quanto adottato al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Tra l'altro, aveva proseguito il lavoratore, il predetto provvedimento era viziato per violazione dell'art. 27 Cost. e degli artt. 2, 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,
in quanto fondato su una sentenza non passata in giudicato, la quale, tra l'altro, era stata successivamente cassata dalla Corte Suprema, con la conseguenza che la responsabilità penale in ordine ai presunti fatti di reato a lui contestati, alla data di emissione del provvedimento di revoca, non era stata ancora accertata e, in forza della sentenza di annullamento della Corte di
Cassazione, doveva essere definitivamente esclusa.
D'altra parte, aveva aggiunto i presunti fatti di reato in discussione si erano Parte_1
verificati nel 2010 e, quanto al tempo trascorso, dovevano richiamarsi i principi espressi nella sentenza n. 311/96 della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'art. 138, comma 1, n. 5, TULPS, aveva affermato che “Sotto altro profilo, non
potranno essere considerate né valutate condotte che, per la loro natura, o per la loro
occasionalità o per la loro distanza nel tempo, o per altri motivi, non appaiano ragionevolmente
suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui il requisito della condotta assume
rilievo) sulla affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o
attività considerata”, non essendo “ammissibile che da episodici comportamenti tenuti da un
soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative diverse ed ulteriori rispetto a
quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rivelare
un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o delle
attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale”.
L'atto amministrativo di revoca della qualifica, aveva osservato il ricorrente, era, d'altronde,
certamente rilevante per la soluzione della controversia, producendo il medesimo effetti indiretti,
anche di riflesso, sulla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, cosicché il giudice adito aveva il potere di prenderne cognizione e, una volta accertatane la non conformità a legge,
10 di disapplicarlo, ai sensi degli artt. 5 L. 2248/1965 All. E e 63, comma 1, d.lgs 165/2001.
Ciò premesso, aveva concluso come in precedenza riportato. Parte_1
***
La si era costituita in giudizio e aveva resistito, chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande proposte, con vittoria di spese.
L'ente convenuto aveva allegato che il ricorrente era impiegato di ruolo dell'Amministrazione
Regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale.
Ai sensi dell'art. 10, comma 4, L.R. n. 26/1985, aveva proseguito la Regione, requisito imprescindibile per l'immissione in servizio è l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, che al ricorrente era stata attribuita per la prima volta il 8 aprile 1992, con decreto n.
781/16.4.19 e successivamente sospesa dal Rappresentante del Governo, in via cautelare e provvisoria, in data 3 ottobre 2008, con decreto prot. n. 1389/ 16.4.19, perché rinviato a giudizio per i reati previsti dagli artt. 660 (molestia o disturbo alle persone) e 612 comma 1 c.p.
(minaccia).
Poiché il ricorrente, aveva riferito l'ente resistente, era stato assolto per i reati citati, il
Rappresentante del Governo, in data 3 agosto 2011, con Decreto prot. 909/16.4.19, aveva revocato il decreto di sospensione.
Tuttavia, aveva riferito la in data successiva, l'Autorità competente aveva Controparte_1
sospeso nuovamente al ricorrente la qualifica di agente di pubblica sicurezza a causa di ulteriori procedimenti penali avviati a suo carico, questa volta per i reati previsti dagli artt. 595 c.p.
(diffamazione) e 368 c.p. (calunnia).
Tali ultimi procedimenti indicati, aveva affermato l'ente convenuto, si erano conclusi con un provvedimento di condanna da parte della Corte d'Appello di Cagliari, mentre l'impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione si era, invece, conclusa con un provvedimento di estinzione per prescrizione.
Il Rappresentante del Governo, aveva riferito la convenuta, vista la condotta CP_1
11 complessiva tenuta dal ricorrente nel corso degli anni, aveva, quindi, con decreto 1264 P-
4.37.5.4 del 2 ottobre 2020, emesso un provvedimento, puntale e motivato in fatto e diritto, di revoca definitiva della qualifica di agente di pubblica sicurezza, con la conseguenza che il ricorrente non poteva più portare le armi.
L'Amministrazione Regionale, pertanto, aveva allegato l'ente, con determinazione n.
32986/1819/RIS del 27 ottobre 2020, aveva disposto il licenziamento del dipendente, ai sensi dell'art. 21, legge regionale 26/1985.
Avverso il provvedimento di revoca, aveva riferito la il ricorrente aveva Controparte_1
presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, con richiesta di provvedimento cautelare urgente di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Il Tar adito, aveva proseguito l'ente resistente, nell'udienza cautelare del 12 gennaio 2021, con l'Ordinanza n. 2/2021, aveva respinto la richiesta di provvedimento cautelare urgente,
evidenziando la carenza del “fumus boni iuris”.
Ciò premesso in fatto, la Regione convenuta aveva, quindi, evidenziato come il ricorrente fosse stato licenziato, ai sensi dell'art. 21, L.R. 26 del 1985, per carenza del requisito imprescindibile della qualifica di agente di pubblica sicurezza e per avere l'amministrazione regionale ritenuto inapplicabili le ipotesi residuali e tassative di mobilità orizzontale previste dall'art. 93 del contratto collettivo dei dipendenti regionali.
Dopo avere osservato come il provvedimento di revoca fosse stato adottato in quanto il ricorrente era stato ritenuto non più in possesso del requisito di buona condotta, in considerazione, non solo della sentenza penale di condanna della Corte d'Appello, ma del complesso dei comportamenti reiterati tenuti a danno dei colleghi dell'ufficio di appartenenza,
l'ente resistente aveva evidenziato come nella sentenza citata emergesse in maniera chiara ed evidente la personalità di quale soggetto totalmente irrispettoso del Corpo di Pt_1
appartenenza, dei colleghi e superiori.
D'altra parte, aveva aggiunto l'amministrazione convenuta, la legittimità del provvedimento di
12 revoca era stata accertata anche dal competente Tribunale Amministrativo regionale, adito dal ricorrente, il quale, nell'ordinanza cautelare con la quale erano state rigettate le richieste di aveva confermato il corretto operato del Rappresentante del Governo Pt_1
Quanto alla richiesta di disapplicazione del provvedimento di revoca formulata dal ricorrente, la aveva osservato come il provvedimento, in base ai principi stabiliti dalle Controparte_1
norme speciali ed in generale dalla legge 241/90 relativa all'efficacia dei provvedimenti amministrativi, fosse valido ed efficace.
L'amministrazione, quindi, ha proseguito la medesima, non aveva potuto che prendere atto del
Decreto del Rappresentante del Governo e, conseguenzialmente, così come prescritto dalla normativa in vigore, adottare il provvedimento di licenziamento con preavviso per impossibilità
sopravvenuta della prestazione, provvedimento vincolato e dovuto al venire meno della conditio
sine qua non della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Né, aveva sostenuto la si era potuto reinquadrare nei ruoli civili, visto che l'art. CP_1 Pt_1
93 del CCRL esclude la mobilità orizzontale tra le aree del Corpo Forestale e le categorie del comparto, tranne che in alcuni casi particolari e tassativi, quali la sopravvenuta inidoneità del dipendente alle mansioni e la perdita incolpevole da parte del medesimo della qualifica di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti, entrambi insussistenti,
considerato, quanto in particolare a quello da ultimo indicato, che, nella fattispecie, il ricorrente aveva perso la qualifica per colpa dei suoi reiterati comportamenti.
Dopo avere, infine, precisato che, a differenza di quanto sostenuto da per i fatti relativi Pt_1
al procedimento penale conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione n. 1077/20 del 20
novembre 2020, non ancora comunicata all'ufficio, risultava in essere il procedimento disciplinare avviato il 17 settembre 2010 e successivamente sospeso in attesa della definizione del giudizio penale, la aveva concluso come sopra riportato. Controparte_1
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1345/2024 del 21 ottobre 2024, aveva rigettato
13 l'impugnazione proposta da e aveva condannato quest'ultimo, sia alla rifusione, in Parte_1
favore della delle spese di lite, sia al pagamento, in favore della medesima, ai Controparte_1
sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma di denaro, pari alla metà delle spese di lite, per responsabilità processuale aggravata, per avere agito in giudizio con colpa grave.
Il primo giudice, dopo avere ritenuto comprovate, sulla base della documentazione in atti, sia la circostanza che al ricorrente fosse stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dalla R.A.S. con determinazione n. 32986/1819/R.I.S. del 27.10.2020, sia il fatto che,
con decreto del Rappresentante del Governo n. 1264 P - 4.37.5.4 del 02.10.2020, fosse Pt_1
stato ritenuto “non più in possesso del requisito della buona condotta” e gli fosse stata revocata la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e la conseguente autorizzazione a portare le armi,
sia, ancora, la circostanza che il ricorrente avesse impugnato il decreto del Rappresentante del
Governo davanti al giudice amministrativo, instaurando un giudizio conclusosi con ordinanza di rigetto del e anche del Consiglio di Stato, aveva osservato come la previsione Parte_3
contenuta nel comma 4, art. 93 C.C.R.L., nella parte in cui consentiva la mobilità tra le aree del
C.F.V.A. e le categorie del comparto qualora vi fosse stata “una perdita incolpevole della qualità
di pubblica sicurezza”, dimostrava inequivocabilmente che le parti collettive, nell'analizzare la posizione del soggetto appartenente al Corpo Forestale che si trovasse a perdere la qualifica di
Agente di Pubblica Sicurezza, avevano espressamente escluso la possibilità di tutelare con la mobilità gli appartenenti al C.F.V.A. che avessero colpevolmente perso la qualità di pubblica sicurezza.
Cosicché nella fattispecie, aveva proseguito il Tribunale, stante la automatica cessazione dal
Corpo forestale e di vigilanza ambientale conseguente alla revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza e stante l'impossibilità di attuare la mobilità verso le altre categorie del comparto in ragione del divieto previsto dal citato articolo 93 del C.C.R.L., la Regione
convenuta si era trovata nell'impossibilità di utilizzare la prestazione del ricorrente.
Quanto poi alla deroga alla preclusione della mobilità per i casi di sopravvenuta inidoneità fisica
14 dei dipendenti, anch'essa invocata dal ricorrente, il primo giudice aveva osservato che, nel caso di specie, era logicamente e cronologicamente anteriore la perdita del presupposto amministrativo del porto d'armi, che aveva costituito il fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza contare che, aveva aggiunto il Tribunale, le produzioni della documentazione medica attestante le condizioni di salute del ricorrente che avrebbero legittimato la deroga erano state del tutto tardive e, dunque, inammissibili, posto che avrebbero dovuto essere curate con la memoria di costituzione.
Si era, quindi, effettivamente realizzata, aveva accertato il giudice di prime cure, una ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1463 ss. c.c., idonea a configurare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3, l. 604/1966, senza che potesse riconoscersi rilevanza, come preteso da al fatto che l'autorità amministrativa e Pt_1
l'amministrazione datrice di lavoro non avessero atteso l'esito del giudizio penale pendente davanti alla Corte di Cassazione.
Infatti, aveva evidenziato il Tribunale, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione,
in tema di rapporti di lavoro privatistici per natura affini a quello intercorso tra le parti aveva stabilito che “nel rapporto di lavoro che si instaura tra un istituto di vigilanza e le dipendenti
guardie giurate, l'autorizzazione al porto d'armi e l'approvazione del questore, necessarie per
lo svolgimento dell'attività di guardia giurata, sono il presupposto indispensabile
contrattualmente previsto per la ricevibilità delle prestazioni d'opera. Ne consegue che,
qualora, in pendenza di un'imputazione penale, il prefetto addivenga alla sospensione delle
dette abilitazioni amministrative, è configurabile la sopravvenuta impossibilità della prestazione
lavorativa ed è legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro … il rapporto di lavoro
fra un istituto di vigilanza e la guardia giurata dipendente è legittimamente risolto, per recesso
del datore di lavoro, nel caso in cui nei confronti del lavoratore siano stati adottati
provvedimenti che incidono definitivamente sulla possibilità giuridica della prestazione. Quindi,
il ritiro del porto d'armi da parte del prefetto e il mancato rinnovo del decreto di nomina da
15 parte del questore, configurano un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione
lavorativa, che giustifica la risoluzione secondo le norme generali (art. 1464 cod. civ.), e un
giustificato motivo di licenziamento a norma della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3 lavoro”
(Cass. 16924/2006).
Sul piano processuale, il Tribunale aveva, infine, evidenziato “l'affastellamento di numerose
argomentazioni difensive da parte del ricorrente e la copiosa e sovente irrilevante
documentazione prodotta dallo stesso (oltre sessanta allegati, di cui 41 depositati col ricorso e
altri 21 con note del 06.09.2021, e ulteriori ancora)”, oltre che “l'espositiva di numerosi fatti
ulteriori e slegati dal licenziamento per cui è causa, riversati in atti da in CP_2
assenza di un qualsiasi presupposto logico e sistematicamente in spregio ai principi di chiarezza
e sinteticità” e “la documentazione inconferente coi fatti di causa e con le difese di parte
resistente” riversata in atti in esito al provvedimento con il quale il giudice lo aveva autorizzato ad effettuare mere “produzioni a contrario rispetto alle allegazioni formulate dalla resistente”.
Per altro verso, aveva aggiunto il Tribunale, la difesa del ricorrente, nell'udienza del 6 luglio
2021, aveva sostenuto la non rispondenza a verità di quanto esposto dalla difesa degli enti resistenti nella memoria di costituzione e, in particolare, del fatto che egli non avesse presentato istanza di prelievo al volta alla fissazione dell'udienza di trattazione del merito Parte_3
del giudizio e nemmeno presentato appello al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza cautelare di rigetto pronunciata del T.A.R., mentre, invece, era emerso che l'istanza di prelievo al T.A.R. era stata presentata soltanto il giorno seguente all'udienza sopra indicata e che, invece, quanto al ricorso in appello nanti il Consiglio di Stato, aveva omesso di rappresentare che l'appello Pt_1
stesso era stato già rigettato con ordinanza del 13 marzo 2021, ben antecedente all'instaurazione del presente giudizio, così profittando della circostanza che la R.A.S. non era parte del giudizio dinanzi al T.A.R. e non aveva potuto comprovare da subito la circostanza.
Il primo giudice aveva, quindi, ritenuto che la predetta condotta processuale, di segno marcatamente defatigatorio per le ragioni indicate, comportasse la condanna di ex art. Pt_1
16 96, comma 3°, c.p.c., al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, avendo egli, nel proporre la lite in modo del tutto temerario e defatigatorio, senz'altro agito in giudizio con colpa grave.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
La ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'adita Corte di merito, in accoglimento dell'odierno appello, riformare in toto la
sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle
domande ivi formulate, con condanna alle spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e
rimborso del contributo unificato, relativamente ad entrambi gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'ente appellato:
Voglia la Corte “…rigettare le domande proposte da parte ricorrente, in quanto infondate in
fatto e in diritto, mandando assolta la da ogni avversa Controparte_1
pretesa, per tutti i motivi di cui in espositiva.
In ogni caso condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese, competenze e onorari del
presente giudizio ed alla condanna ai sensi dell'art. 96 cpc”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari per essere il primo giudice partito da presupposti del tutto errati nell'affermare che il giudizio di impugnazione della revoca della qualifica introdotto davanti al giudice amministrativo si era concluso con ordinanza di rigetto, sia al TAR che al Consiglio di Stato.
Infatti, ha evidenziato l'appellante, i provvedimenti summenzionati erano stati adottati in sede cautelare e non avevano investito il merito della controversia.
17 Nel frattempo, ha osservato in realtà, il TAR, nel giudizio di merito, aveva pronunciato Pt_1
sentenza di rigetto dell'impugnazione proposta (sentenza n. 623/2022 del 14 settembre 2022),
ma contro tale sentenza era stato proposto ricorso al Consiglio di Stato, il quale, malgrado l'istanza di prelievo da lui presentata, non aveva ancora fissato l'udienza per la trattazione del procedimento.
Tutte circostanze, ha sottolineato che egli aveva già illustrato in sede di memorie Pt_1
conclusionali, in allegato alle quali era anche stato prodotto il ricorso al Consiglio di Stato, anche se il giudice non ne aveva tenuto conto.
In virtù dell'errore iniziale, ha osservato l'appellante, il Tribunale non si era, quindi, avveduto che il provvedimento di revoca non era affatto divenuto definitivo, cosicché il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c., dipendendo la decisione della presente causa dalla risoluzione di altra controversia pendente dinanzi ad altro giudice e potendo il giudicato amministrativo esplicare i propri effetti anche nei confronti delle parti del presente procedimento.
In ogni caso, ha aggiunto poiché il giudice adito aveva il potere di prendere cognizione Pt_1
dell'atto amministrativo, ne avrebbe dovuto accertare la conformità o meno a legge e, in tale ultimo caso, disapplicarlo, ai sensi dell'art. 5, legge 2248/1965 all. E e dell'art. 63, comma 1,
d.lgs. 165/2001.
Il decreto del Rappresentante del Governo, ha sostenuto l'appellante, doveva, d'altra parte,
essere ritenuto illegittimo, innanzitutto in quanto la pendenza di un procedimento penale, non risultando ostativa al riconoscimento della qualifica, non poteva nemmeno integrare una delle ipotesi (tassative) previste per la revoca della qualifica medesima, visto che la giurisprudenza aveva già avuto modo di rilevare che l'attribuzione e la revoca delle funzioni di «agente di pubblica sicurezza» costituiscono atti vincolati, da assumersi in presenza delle ipotesi tassativamente indicate dalla legge, sicché l'elencazione dei requisiti per il conferimento di tale qualità doveva considerarsi esaustiva e, allo stesso modo, la rimozione dalle relative funzioni
18 presupponeva il venir meno di quegli stessi, tipici, requisiti.
Requisiti, ha precisato l'appellante, da individuarsi nel godimento dei diritti civili e politici, nel non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o nel non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, nel non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
Inoltre, ha aggiunto doveva escludersi che l'autorità amministrativa potesse valutare Pt_1
condotte occasionali e distanti nel tempo, non essendo le stesse suscettibili di incidere sull'affidabilità del soggetto al momento dell'adozione del provvedimento, come era desumibile anche dalla sentenza n. 311/96, già richiamata nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, comma 1, n. 5, TULPS.
D'altra parte, ha osservato l'appellante, si era provato in causa che egli non aveva mai riportato alcuna sentenza di condanna in sede penale, come risultava provato anche dal certificato del casellario giudiziale presente in atti.
Pertanto, ha sostenuto del tutto erroneamente, tanto il Prefetto prima, quanto il TAR Pt_1
dopo, avevano ritenuto insussistenti i requisiti per il mantenimento, da parte sua, della qualifica di agente di P.S. ovvero il requisito della buona condotta.
Costante indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, infatti, aveva evidenziato l'appellante, ritiene che il potere del Prefetto, ex art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 7 marzo
1986, sia interamente vincolato, con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità, e che non possa, pertanto, essere integrato dalle valutazioni ulteriori ex art. 11 TULPS.
Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 220 del 21 settembre 2012), ha aggiunto il lavoratore,
aveva evidenziato che ampliare l'ambito della valutazione prefettizia alla “buona condotta” si poneva in controtendenza rispetto alla evoluzione normativa di settore e aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del richiamato articolo 5, comma 2,
sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione,
19 nella parte in cui stabiliva che il prefetto, nel conferire al personale la qualità di agente di pubblica sicurezza, dovesse limitarsi ad accertare, così come in caso di revoca, che l'interessato godesse dei diritti civili e politici, che non avesse subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o che non fosse stato sottoposto a misura di prevenzione e che non fosse stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
***
2) Con un secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva confermato l'insussistenza, nella fattispecie, delle ipotesi, previste dall'art. 93, commi 3 e 4, CCRL, derogatorie rispetto alla normale preclusione della mobilità tra le aree del CFVA e le altre categorie del comparto.
Infatti, ha argomentato anche ad ammettere che non potesse essere riconosciuta nei suoi Pt_1
confronti la mobilità per sopravvenuta inidoneità fisica, la mobilità medesima ben poteva,
comunque, essere egualmente disposta nei suoi confronti, non avendo egli perso la qualifica per fatti disciplinarmente rilevanti.
D'altra parte, ha evidenziato l'appellante, come già ribadito nel primo motivo di appello, la sua avvenuta sottoposizione a procedimento penale non aveva determinato di per sé la perdita dei requisiti previsti dal TULPS e, comunque, durante l'illegittima sospensione della qualifica,
l'amministrazione lo aveva adibito per oltre un decennio a mansioni amministrative, in altri profili del ruolo unico regionale, non richiedenti, tra l'altro, il porto d'armi, pur restando egli dipendente del Corpo Forestale, cosicché non era condivisibile l'assunto del Tribunale secondo il quale l'autorizzazione al porto d'armi era il presupposto contrattualmente indispensabile per la ricevibilità delle prestazioni d'opera.
In ogni caso, ha osservato nei suoi confronti, tanto meno in seguito ai fatti oggetto del Pt_1
procedimento penale n. 11289/10 R.N.R., non era stato avviato qualsivoglia procedimento disciplinare, ciò che escludeva a priori che il provvedimento di revoca fosse stato adottato per fatti disciplinarmente rilevanti, con conseguente natura incolpevole della perdita della qualifica.
20 Inoltre, ha proseguito l'appellante, in data 12 dicembre 2020, a seguito di sua istanza del 23
novembre 2020, era stato riconosciuto lavoratore fragile, mentre in data 28 gennaio 2021 aveva presentato istanza con la quale aveva domandato di essere sottoposto a visita collegiale affinché
venisse accertata la sua inidoneità fisica sopravvenuta.
Con il ricorso, ha allegato erano state prodotte delle relazioni specialistiche, mentre Pt_1
successivamente era stata prodotta ulteriore documentazione medica: anche ad ammettere, come doveva essere escluso, visto che la documentazione era stata prodotta con il ricorso ed in allegato a note autorizzate dal giudice per controdedurre in ordine alle eccezioni di controparte, che le produzioni fossero state tardive, doveva tenersi conto del fatto che l'amministrazione era perfettamente a conoscenza delle sue condizioni di salute e nonostante ciò nel licenziamento aveva omesso ogni considerazione al riguardo.
***
3) Con un terzo motivo di appello, ha ribadito che la sentenza era erronea nella Parte_1
parte in cui aveva negato che egli avesse diritto alla mobilità verso altri profili del Ruolo Unico
Regionale, visto che, per un verso, lui aveva conservato parte della propria capacità lavorativa benché lavoratore considerato fragile e che, per altro verso, nessun fatto di rilevanza disciplinare gli era stato contestato ed era stato posto alla base del provvedimento espulsivo.
Quindi, ha sostenuto l'appellante, la perdita della qualifica di agente di P.S. era certamente incolpevole oltre che non definitiva.
Inoltre, ha evidenziato il Tribunale aveva errato anche allorquando aveva affermato che Pt_1
rispetto alla sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente era logicamente e cronologicamente anteriore la perdita del presupposto amministrativo del porto d'armi, che aveva costituito il fondamento del licenziamento.
In realtà, ha osservato l'appellante, le armi gli erano state tolte sin dall'anno 2008 e ciononostante, egli era stato trasferito in vari uffici, gli erano state assegnate mansioni amministrative e aveva continuato a svolgere le proprie prestazioni lavorative sebbene con
21 mansioni differenti.
Era, del resto, certamente contraddittorio, ha affermato l'appellante, dire, come aveva fatto il
Tribunale, che il licenziamento era stato intimato quale conseguenza della revoca della qualifica di agente di P.S e, dall'altro, che la perdita del porto d'armi aveva costituito il fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
***
I primi tre motivi di appello illustrati sono infondati.
a) La cessazione dall'appartenenza al Corpo forestale.
L'art. 21 l.r. 26/1985 prevede, come è noto, che “il personale del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente
di pubblica sicurezza, cessa di appartenere al corpo medesimo”.
Nella fattispecie, quindi, per effetto della revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza disposta dal Rappresentante del Governo con il decreto n. 1264 P- 4.37.5.4 del 2 ottobre 2020,
aveva cessato automaticamente dall'appartenere al Corpo forestale. Parte_1
In disparte, dunque, ogni considerazione, che si farà successivamente, in ordine al diverso profilo del mancato reimpiego dell'appellante in altri profili del ruolo unico regionale, deve, pertanto,
ritenersi, innanzitutto, accertata nella fattispecie la sussistenza di uno dei fatti posti dalla CP_1
a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
[...]
Deve, d'altra parte, escludersi, come, invece, sostenuto dall'appellante, che, nella presente fattispecie, il primo giudice avesse il potere di sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo di revoca e, qualora illegittimo, di disapplicarlo.
Come è noto, infatti, la disapplicazione da parte del giudice ordinario dell'atto amministrativo illegittimo è possibile solo quando l'atto amministrativo non incida direttamente sul rapporto giuridico sottostante sottoposto all'esame del giudice ordinario, ma ne costituisca soltanto un presupposto, senza entrare a far parte del thema decidendum, cosicché della sua legittimità il giudice ordinario conosca solo in via indiretta e incidentale e non in via immediata.
22 Del provvedimento di revoca, invece, il Tribunale avrebbe conosciuto in via immediata, posto che esso, facendo venir meno, automaticamente e, quindi, obbligatoriamente e in modo vincolato per la Regione appellata, un presupposto per la ricevibilità della prestazione dell'appellante presso il Corpo forestale, non aveva costituito un antecedente logico della cessazione dal Corpo
indicato, ma un antecedente storico (di mero fatto) della stessa, più precisamente, la causa immediata della cessazione in questione e, quindi, poiché, come detto, la predetta cessazione aveva costituito uno dei fatti posti a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il provvedimento di revoca aveva costituito anche una delle cause immediate del licenziamento impugnato.
Il primo giudice, adito per l'annullamento del licenziamento, era, quindi, tenuto solo a verificare se sussistesse o meno, in capo al lavoratore, al momento del licenziamento, la qualifica che ne giustificava l'appartenenza al Corpo forestale.
E poiché, nella fattispecie, al momento del licenziamento, la qualifica dell'appellante era stata pacificamente revocata, correttamente il Tribunale si era limitato a prendere atto della revoca e della conseguente cessazione dell'appartenenza di fin dal momento della Parte_1
emissione del provvedimento di revoca, al Corpo forestale.
D'altra parte, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, in virtù del principio di esecutorietà degli atti amministrativi, il provvedimento di revoca, malgrado la pendenza del giudizio amministrativo, era di per sé idoneo, fin dal momento in cui era stato adottato, ad esplicare efficacia diretta e immediata nella sfera giuridica dell'appellante, cosicché deve escludersi che la cessazione dal Corpo forestale di fosse condizionata al previo Parte_1
accertamento della legittimità del provvedimento di revoca, la cui mera adozione aveva comportato, invece, automaticamente, come detto, la cessazione in discussione.
Per le stesse ragioni sopra illustrate, deve, altresì, escludersi nella fattispecie la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio amministrativo introdotto da er l'annullamento del provvedimento di revoca. Pt_1
23 Poiché, infatti, come sopra argomentato, il licenziamento è stato adottato in presenza di un efficace provvedimento di revoca, l'annullamento di quest'ultimo non lo renderebbe illegittimo a posteriori.
***
b) Mobilità verso altri profili del ruolo unico regionale per inidoneità fisica sopravvenuta.
Deve, inoltre, escludersi che l'appellante, una volta cessato dall'appartenenza al Corpo forestale,
avesse diritto di essere reimpiegato in altri profili del ruolo regionale per ragioni di inidoneità
fisica sopravvenuta.
Infatti, a prescindere da qualunque altra considerazione, la richiesta di riconoscimento della predetta condizione (così come quella finalizzata all'accertamento della condizione di lavoratore fragile, status, peraltro, del tutto differente rispetto alla condizione valorizzata dall'art. 93,
comma 3, CCRL) era stata presentata dall'appellante alle autorità competenti solo successivamente all'adozione e alla comunicazione, da parte della del Controparte_1
provvedimento di licenziamento e, quindi, successivamente al momento nel quale la CP_1
convenuta aveva efficacemente manifestato la propria volontà di recedere dal rapporto, così
perfezionando un negozio giuridico unilaterale i cui presupposti di validità non possono essere valutati sulla base di avvenimenti successivi al perfezionamento medesimo.
***
c) Mobilità verso altri profili del ruolo unico regionale per perdita incolpevole della qualità
di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti.
Deve, altresì, escludersi che l'appellante, una volta cessato dall'appartenenza al Corpo forestale,
avesse diritto di essere reimpiegato in altri profili del ruolo regionale per perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza non derivante da fatti disciplinarmente rilevanti.
Come risulta, infatti, dal tenore del medesimo, il provvedimento di revoca della qualifica era stato adottato in quanto l'appellante, per “la gravità dei fatti accaduti”, che avevano “fatto
emergere” una sua “cattiva condotta”, era stato ritenuto “non … più in possesso del requisito
24 della buona condotta”.
Quanto osservato già consente di escludere che avesse perso la qualifica di agente di Pt_1
pubblica sicurezza incolpevolmente, visto che il concetto di cattiva condotta fa evidentemente riferimento ad un comportamento, non irreprensibile e non immune da censure, riconducibile alla sfera volitiva dell'interessato.
I gravi fatti accaduti cui il provvedimento di revoca aveva fatto riferimento erano, peraltro,
consistiti, in particolare, oltre che nei fatti che avevano comportato l'irrogazione all'appellante,
da parte della della sanzione disciplinare n. 6329/168 del 27 febbraio 2013, la cui CP_1
legittimità era stata confermata dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 498/2020, in un reato di diffamazione a mezzo stampa, per cui era stato condannato in primo grado con Pt_1
sentenza confermata in appello, e in un reato di calunnia, per cui era stato assolto in Pt_1
primo grado e condannato in appello, entrambi commessi a danno di colleghi del corpo forestale,
in relazione ai quali la Suprema Corte, non solo non aveva riscontrato in atti, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., evidenti elementi di assoluzione, ma, perlomeno per il reato di diffamazione a mezzo stampa, aveva, altresì, confermato le statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado,
evidentemente confermando la sussistenza e la portata lesiva della condotta dell'appellante.
La condotta di diffamazione a mezzo stampa, come risulta dalle sentenze del Tribunale e della
Corte d'Appello presenti in atti, era consistita nella diffusione in alcuni esercizi pubblici siti nei comuni di Senorbì, Ortacesus, Nuraminis-Samatzai ed e nell'affissione ad un cartello Per_2
stradale nella strada statale fra Mandas e lsili, alle pareti plastiche del bancomat del Banco di
Sardegna di lsili e, sotto forma di cartello delle dimensioni di cm 40x40, all'esterno della recinzione di un'azienda agricola zootecnica appartenente alla famiglia dello stesso sita Pt_1
in località Bau Su Figu nel territorio del comune di Gergei, di numerosi volantini recanti la dicitura “Maneggio TR di A. NI – S'Egua della Forestale di Arixi - Loc. Bau sa Figu -
Gergei - Ca- Escursioni a cavallo su sentieri e paesaggi incontaminati delle colline del
Sarcidano – Ogni riferimento a nomi, avvenimenti e immagini di persone realmente esistenti è
25 puramente casuale e di fantasia”.
Altri adesivi di identico contenuto, aveva accertato il giudice penale, erano poi stati rinvenuti nella stanza occupata da resso la Direzione Generale del Corpo Forestale. Pt_1
Come, d'altra parte, risulta dalla sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, del 9 giugno
2021, presente in atti, in quel procedimento, instaurato per mobbing, non aveva neanche Pt_1
negato di avere effettivamente provveduto alla distribuzione, in alcuni locali pubblici di Senorbì,
degli indicati volantini, ma aveva piuttosto sostenuto che il fratello avesse presentato CP_3
domanda all' per la concessione in comodato d'uso gratuito di equidi Parte_4
di allevamento al fine di svolgere nella propria azienda agricola, con sede a Gergei, percorsi di ippoterapia e che, quindi, egli avesse distribuito le stampe sopra descritte al fine di dare visibilità
al progetto
Peraltro, come condivisibilmente accertato dal giudice penale, i volantini contenevano un chiaro riferimento all'Ispettrice del Corpo Forestale . Persona_1
Il riferimento all'ispettrice era, in particolare, desumibile dalla presenza nei volantini del nome
”, dal riferimento alla “forestale” e dalla indicazione del paese di “Arixi”, frazione di Per_1
Senorbì e località nella quale risiedeva, distante svariati chilometri dal comune di Gergei, Per_1
nel cui territorio avrebbe dovuto avere luogo l'attività.
Inoltre, come già osservato dal Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, nella sentenza sopra richiamata, a smentire la finalità pubblicitaria e promozionale, i predetti cartoncini mancavano di qualunque recapito telefonico o indirizzo e portavano, invece, nel retro, provocatoriamente, la dicitura “ogni riferimento a nomi avvenimenti o immagini di persone realmente esistenti è
puramente casuale e di fantasia”.
La portata diffamatoria era resa, d'altronde, evidente dall'utilizzo del termine “egua”, che la lettura dei volantini rendevano immediatamente riferibile al nome (“Maneggio TR Per_1
di A. NI – S'Egua della Forestale di Arixi”), termine che nella lingua sarda significa letteralmente cavalla, ma che, in senso figurato, indica, in modo spregiativo, una donna di facili
26 costumi.
Si era trattato, quindi, di una condotta che, a prescindere dall'avvenuta attivazione o meno di procedimenti disciplinari ovvero dall'avvenuta applicazione o meno di sanzioni disciplinari
(elementi non necessari ai fini qui in discussione, visto che l'art. 93, comma 4, CCRL fa riferimento alla mera rilevanza disciplinare delle cause della perdita della qualità di pubblica sicurezza), aveva avuto una indubbia rilevanza disciplinare, in quanto lesiva dei doveri contrattuali ricadenti sull'appellante, sia per essere stata posta in essere in danno di una collega del Corpo forestale, in passato suo superiore gerarchico, la quale, come risulta dalla sentenza del giudice del lavoro sopra citata, era, tra l'altro, già stata oggetto, da parte dell'attuale appellante,
di una minaccia telefonica, sia per il peculiare contenuto offensivo, contrario ai doveri fondamentali del lavoratore rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale,
immediatamente percepibili da chiunque come illeciti.
Già sulla base degli indicati elementi di valutazione e pur volendo prescindere, quindi,
dall'esame del reato di calunnia, meramente dichiarato estinto per prescrizione dalla Suprema
Corte, deve confermarsi, come già accertato dal Tribunale, che la perdita della qualifica da parte di era stata, non solo non incolpevole, ma, altresì, determinata da fatti di rilevanza Parte_1
disciplinare.
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Sulla base di tutte le motivazioni esposte, accertata, quindi, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro, deve confermarsi, come già accertato dal primo giudice,
la legittimità del licenziamento impugnato.
Quanto, d'altra parte, agli allegati motivi ritorsivi, come è noto, “in tema di licenziamento nullo
perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè,
costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito
formalmente addotto” deve risultare “insussistente nel riscontro giudiziale”, con la conseguenza che “la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista
27 dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della
causale posta a fondamento del licenziamento” (così Cass. 9468/2019).
Nella fattispecie, quindi, nella quale la sussistenza del motivo lecito formalmente addotto è stata accertata, le eventuali ragioni di ritorsione, anche laddove sussistenti, rimarrebbero, comunque,
prive di rilievo.
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4) Con un quarto motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui il Tribunale lo aveva condannato, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di €. 4.628,00 a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
Infatti, ha osservato l'appellante, egli non aveva affastellato alcuna argomentazione difensiva,
ma aveva puntualmente posto a fondamento di ogni argomentazione puntuali e precise deduzioni, suffragate da pertinente e rilevante documentazione.
Le produzioni documentali, d'altra parte, ha precisato erano state effettuate per Pt_1
consentire al giudicante di valutare a trecentosessanta gradi i fatti di causa, al fine di provare l'illegittimità del provvedimento espulsivo adottato nei suoi confronti.
Egli, quindi, ha sostenuto l'appellante, non aveva affatto tentato di introdurre tematiche del tutto estranee al giudizio con fini ragionevolmente suggestivi e defatigatori e in assenza di un qualsiasi presupposto logico e sistematicamente in spregio ai principi di chiarezza e sinteticità.
Infatti, il ricorso introduttivo e tutti gli atti successivi contenevano allegazioni e deduzioni necessarie alla descrizione di tutta la vicenda sviluppatasi nei suoi confronti nel corso di oltre un decennio.
In ogni caso, ha evidenziato egli non aveva tentato d'introdurre fatti estranei al giudizio, Pt_1
né corrispondeva al vero che la sua difesa aveva sostenuto che egli non aveva presentato istanza di prelievo, essendosi, invece, come emergeva chiaramente dal verbale d'udienza, limitata a negare che non era stato presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato contro l'ordinanza di
28 rigetto dell'istanza cautelare del TAR per la CP_1
Nessuna rilevanza, d'altra parte, ha precisato l'appellante, poteva assumere la data in cui egli aveva depositato l'istanza di prelievo presso il Tar per la decisione di merito, atteso che il medesimo organo si era già pronunciato sulla richiesta di sospensione cautelare.
Inoltre, aveva aggiunto nell'udienza del 06.07.21 egli aveva domandato di essere Pt_1
autorizzato a dedurre e produrre a contrario rispetto alle allegazioni formulate dalla resistente,
cosicché il giudice aveva rinviato la causa all'udienza del 09.11.21 per consentirgli di produrre la documentazione indicata nel verbale ed egli, nel termine datogli dal giudice, con nota di deposito del 29.10.21, aveva provveduto a depositare la documentazione in questione, in particolare della documentazione medica di formazione successiva al deposito del ricorso introduttivo e, pertanto,
certamente ammissibile, oltre che rilevante e comunque ammissibile stante l'indispensabilità
della stessa ai fini del decidere, così come le produzioni che erano state effettuate con le note conclusionali del 30.09.24, delle quali, con le note del 09.10.24, era stata chiesta in via istruttoria l'ammissione.
Inoltre, ha sostenuto l'appellante, non rispondeva al vero che egli avesse omesso di rappresentare che l'appello era stato già rigettato con ordinanza del 13.03.2021, così profittando della circostanza che la non fosse parte del giudizio dinanzi al T.A.R., visto che emergeva Pt_5
chiaramente dagli atti che la aveva dimostrato perfettamente a conoscenza di Pt_5 Parte_6
ogni singolo atto e vicenda svoltasi sia nel procedimento amministrativo sia nei procedimenti
Parte penali nei quali non era parte, tanto è vero che era stata proprio la stessa con l'inammissibile seconda memoria di costituzione del 02.11.21 a depositare l'ordinanza di rigetto emessa dal Consiglio di Stato il 13.03.21, la quale, comunque, essendo ancora pendente il giudizio di merito, non aveva determinato affatto la conclusione del giudizio amministrativo.
In ogni caso, ha concluso la sua condotta processuale non era affatto inquadrabile nel Pt_1
novero delle condotte di c.d. abuso del processo.
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29 Il quarto motivo di appello è fondato.
Deve, infatti, ritenersi che la molteplicità e pluralità di allegazioni e produzioni effettuate dall'attuale appellante nel primo grado di giudizio, seppure sovente irrilevanti e, in taluni casi,
quanto alle produzioni, tardive, si giustificassero, tanto più alla stregua della elevata rilevanza degli interessi in gioco, in considerazione, sia dell'invocato potere di disapplicazione del giudice adito, il cui esercizio avrebbe richiesto la disamina dei comportamenti disciplinarmente rilevanti,
citati nel provvedimento di revoca, che nel tempo erano stati addebitati all'appellante, sia dell'invocata mobilità per perdita incolpevole della qualità di pubblica sicurezza, la quale avrebbe richiesto eguale disamina, sia dell'invocata mobilità per inidoneità fisica sopravvenuta,
che aveva reso necessario, dal punto di vista del ricorrente, il versamento in atti di copiosa documentazione medica, sia, ancora, dell'allegata natura ritorsiva del licenziamento, la quale, in caso di ritenuta insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro,
avrebbe richiesto la ricostruzione dell'intero contesto nel quale il recesso era maturato .
Né la difesa di nell'udienza del 6 luglio 2021, aveva espressamente e specificamente Pt_1
sostenuto di avere presentato istanza di prelievo o negato di non averlo fatto, essendosi la stessa genericamente limitata, sul punto, a contestare “totalmente l'avversa comparsa di costituzione
destituita di fondamento in fatto e in diritto”, mentre, seppure risponda al vero che avesse omesso di rappresentare che il Consiglio di Stato aveva rigettato l'ordinanza cautelare, non si tratta di fatto da solo idoneo ad integrare una condotta abusiva, considerata anche la limitata rilevanza, in linea generale, per la loro sommarietà, dei provvedimenti pronunciati in sede cautelare.
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Sulla base di tutte le motivazioni svolte, l'appello proposto deve, quindi, essere parzialmente accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata, che per il resto deve essere integralmente confermata, deve essere riformata con la revoca della statuizione di condanna, emessa nei confronti dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di €. 4.628,00.
30 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in parziale accoglimento dell'appello proposto, riforma in parte la sentenza impugnata,
revocando la statuizione di condanna dell'appellante, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di €. 4.628,00;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al rimborso, in favore della delle spese della presente Controparte_1
fase del giudizio, che liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori previsti per legge.
Cagliari, 12 novembre 2025.
L'estensore……………………………………………………….La Presidente
dott. IE Coinu…………………………………………dott. AR LU CA
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