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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 295/2023
tra
Parte_1
Parte_2
PARTI RICORRENTI
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 12 aprile 2025, ore 10.30, innanzi al dr. Maurizio Piccoli, sono comparsi: Per e Parte_1 Parte_2
[...]
, Controparte_1 la d CP_2
I procuratori delle parti discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle ri- spettive deduzioni e conclusioni ed accettano la trattazione da remoto;
l'avv. Esposito dichiara che all'epoca i soci per cui è causa erano iscritti alla gestione autonoma e dal 2021 alla gestione Artigiani. I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti alla lettura del dispositivo. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 19.34, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2023 promossa da:
[...]
Parte_3
con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA ESPOSITO
[...]
Parti ricorrenti contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO
[...]
NUNZIATA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' di Lucca-Massa Carrara Controparte_1
ebbe ad avviare verifica ispettiva a carico della società Parte_2 di cui era Parte_4 Parte_1
amministratore e legale rappresentante.
Al termine dell'iter ispettivo, veniva redatto e notificato in data 4 maggio 2020 il Verbale Unico di Accertamento e Notifica- zione n. LU00000/2020462-01, notificato in data 17 luglio 2020, con il quale venivano contestate due distinte condotte sanzionabi- li, ed in particolare la violazione del disposto dell'art. 4 bis del
D.Lgs. N. 181/2000 e successive modificazioni per non aver con- segnato ai lavoratori dipendenti all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio della attività di lavoro copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e la violazione del disposto dell'art. 9 bis, del D.L. n. 510/96 converti- to con legge n. 608/1996 e successive modificazioni per non aver trasmesso comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione del rapporto, relativamente alle posizioni dei soci lavoratori Parte_5 Parte_6 Persona_1
ed
[... Persona_2
Successivamente, l' Controparte_3
emetteva Ordinanza-Ingiunzione n.
[...]
621/2022 dd. 20 febbraio 2023, notificata il successivo 24 febbraio
2023 a carico del responsabile delle infrazioni contestate Parte_1
e della
[...] Parte_2 quale responsabile in solido, per le contestazioni ut supra con la sanzione di euro 2.743,00.
Avverso l'ordinanza-Ingiunzione notificata il sia in Pt_1
proprio che quale legale rappresentante della società solidalmente responsabile, ha proposto opposizione con ricorso dd. 21 marzo
2023, depositato in pari data, con il quale ha chiesto “in via preli- minare: accertare e dichiarare che l'obbligazione di pagare la somma in- giunta si è estinta a seguito della decadenza prevista dall'art.14
L.689/1981.
In ogni caso, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che
l'accertamento ispettivo da cui trae origine l'ordinanza di ingiunzione qui opposta, è stata eseguito e concluso in violazione dell'art. 14 l.
689/1981 e quindi del principio di ragionevolezza e del congruo termine
In ipotesi dichiarare, in tutto o in parte, nullo il verbale ispettivo con il quale è stato concluso l'accertamento (verbale unico di accertamento e notificazione n. LU00000/2020-462-01 del 14/05/2020 - doc. 2) e per
l'effetto nulla e/o illegittima l'ordinanza di ingiunzione qui opposta e di- scesa dal predetto verbale ed in ogni caso prescritte le sanzioni ammini- strative irrogate con l'ordinanza di ingiunzione medesima.
In via principale: dichiarare infondate, totalmente o parzialmente, non provate e comunque carenti di motivazione, le pretese sanzionatorie di cui all'Ordinanza Ingiunzione opposta e quindi procedere ad annullare
e/o revocare, integralmente o parzialmente la stessa. In subordine: disporre l'applicazione al minimo edittale delle sanzioni che risulteranno fondate all'esito del giudizio.”
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
chiedendo le reiezione dell'opposizione proposta.
[...]
Preliminarmente si ritiene opportuno esaminare l'eccezione di parte opponente in merito alla “estinzione dell'obbligazione a se- guito del decorso del termine di decadenza previsto dall'art.14 l.689/81 e sulla violazione del principio del “congruo termine” relativamente all'accertamento ispettivo e sull'incidenza di ciò sul decorso della pre- scrizione delle sanzioni dell'ordinanza di ingiunzione opposta”.
La eccepita nullità è infondata e deve essere disattesa.
Sul piano dei principi non vi è dubbio che dovrebbe esserci la pressoché immediatezza tra illecito e sua contestazione, proprio perché, anche nel caso di sanzione amministrativa, la funzione punitiva deve essere il più possibile rapida.
Non vi è dubbio, però, che nel rispetto dei diritti di ogni soggetto, chi è preposto alla verifica e, poi, alla eventuale irroga- zione della sanzione deve farlo con la dovuta ponderazione e non emettere provvedimenti sanzionatori senza una adeguata valuta- zione e ponderazione.
Non solo, ma in materia di illecito amministrativo occorre che la “rapidità” vi sia tra la sua commissione e la sua contestazio- ne e questa al fine di consentire di interrompere immediatamente la condotta sanzionabile.
Nella presente fattispecie, non solo la contestazione è affe- rente ad una condotta già consumata e non più ripetibile, ma l'accertamento a carico della cooperativa è iniziata in data 29 maggio 2018, come risulta dal verbale di primo accesso ispettivo, ed ha visto la sua conclusione con il Verbale Unico di Accerta- mento e Notificazione dd. 17 luglio 2020.
Detto lasso di tempo non breve ma che ha visto il sorgere della pandemia da Covid-19 con il conseguente fermo o comun- que rallentamento di ogni attività anche ispettiva, è congruo ri- spetto alla mole di accertamenti da condurre e non determina al- cuna lesione dei diritti della cooperativa verificata, anche sul pre- supposto che la violazione contestata è relativa al periodo prece- dente all'avvio della verifica;
pertanto, l'intervallo intercorso non ha inciso in alcun modo nella sanzione.
Va poi specificato che l' aveva provveduto a notifica- CP_4
re alla società avviso di addebito per le somme dovute a fronte della riqualificazione del rapporto dei 4 soci lavoratori, avverso al quale era stata proposta opposizione avanti a questo tribunale.
Il relativo giudizio è stato definito con sentenza n. 166/2023 dd. 12 maggio 2023 che risulterebbe definitiva, con la quale è stata accolta l'opposizione ed annullato l'avviso di addebito impugna- to.
In proposito va osservato che detto giudizio è stato promos- so unicamente nei confronti dell'istituto previdenziale e non ha visto quale parte il resistente ispettorato, di talché la relativa sen- tenza non può costituire giudicato.
Detta sentenza, però, contiene una chiara e condivisa argo- mentazione circa la qualifica del rapporto di lavoro che può inter- correre tra socio lavoratore di cooperativa e società e viene fatta propria anche da questo giudice.
“Ai sensi dell'art. 1 co. 3 della l. 142/01 “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente
all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di
lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra for-
ma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occa-
sionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli
scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e
di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fisca-
le e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente
previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la
posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
Sussistono quindi due diversi rapporti che si instaurano tra il sin-
golo e la cooperativa: uno di natura meramente associativa (so- stanzialmente identico per tutti) ed un altro che configura l'assetto concreto della prestazione dell'attività lavorativa. Ne deriva che il socio artigiano, che può mantenere o meno la sua individualità
imprenditoriale nei confronti della cooperativa, è libero di svolgere attività utile per l'attuazione dello scopo mutualistico in diverse forme: subordinata, autonoma, ovvero parasubordinata secondo le modalità previste dal d. lgs 276/03.
Tale assunto è confermato anche dal successivo art. 6 della l.
142/01, ove è stabilita la necessaria adozione di un regolamento che individui le diverse tipologie dei rapporti che si intendono in-
staurare con i soci, con espresso richiamo alle norme di legge vi-
genti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
La Cassazione prevalente , da ultimo con sentenza n. 16356/16
ha affermato che il riconoscimento, in favore dei soci di cooperati-
ve, di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei la-
voratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società,
presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavo-
ro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non sal-
tuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzione della società l'au-
tomatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio.
Già le Sezioni Unite con la sentenza n. 13967 del 26.7.2004 ave-
vano statuito quanto segue: "Anche con riferimento al regime an- teriore all'entrata in vigore della legge n. 142 dei 2001 le società
cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo
nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del
tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato,
senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per
conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che
l'art. 2 comma terzo R.D. n. 1422 del 1924 (disciplinante la mate-
ria "ratione temporis"), è disposizione che, pur rimanendo immuta-
ta nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel signi-
ficato normativa a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui
è inserita, con particolare riguardo, tra l'altro, al sopravvenire degli
art. 38 e 45 Cost. e, da ultimo, delle leggi n. 142 del 2001 e n. 30
del 2003." (in senso conf. v. Cass. Sez. Lav. n. 6432 del
25.3.2005, n. 18481 del 19.9.2005 e da ultimo Cass. Sez. Lav. n.
13934 del 6.7.2015).
La Suprema Corte nel 2016 affronta nuovamente la questione evidenziando proprio tramite il richiamo della suddetta pronuncia delle Sezioni Unite “che la necessità di assimilare qualsiasi regi- me lavorativo a quello della subordinazione porta ad una forzata
unificazione, ossia ad una "fictio iuris" sostenuta dall'orientamento
giurisprudenziale maggioritario rappresentato dalle sentenze n.
10319 del 2002 e da altre (Cass. 25 maggio 2002 n. 7668, 14 di-
cembre 2002 n. 17915, 1 agosto 2003 n. 3053, 7 marzo 2003 n.
3491), ma in realtà non necessaria. Per tale motivo, hanno ag- giunto le Sezioni Unite, l'art. 1, comma 3 0 , 1. n. 142 del 2001
permette al socio lavoratore di affiancare al rapporto associativo
quello di lavoro, subordinato, autonomo o d'altro genere, compre-
so quello parasubordinato;
l'art. 9, comma 1°, I. n. 30 del 2003
ammette la conclusione dei detti contratti anche non in forma di-
stinta e, quel che più conta ora, l'art. 4, comma 1°, I. n. 142 del
2001 connette la contribuzione previdenziale, ai diversi tipi con-
trattuali lavoristici. Nè queste norme sono in contrasto con quelle
che estendono ai soci lavoratori la tutela contro i licenziamenti
collettivi (art. 8, comma 2°, d.l. 20 maggio 1993 n. 148, conv. in I.
29 luglio 1993 n. 236) oppure contro l'insolvenza del datore di la-
voro (art. 24 I. 24 giugno 1997 n. 196). Ritengono, quindi, le Se-
zioni unite che la detta soluzione legislativa valga non solo per il
futuro ma anche, a causa della sua evidente funzione ordinativa e
chiarificatrice, per dissipare le incertezze interpretative generate
col passar del tempo dall'art. 2, terzo comma, r.d, n. 1422 del
1924. Trattasi, dunque, di "disposizione" rimasta bensì immutata
nella formulazione letterale, ma trasformata nel significato norma-
tiva a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui essa è in-
serita. Le incertezze interpretative vanno perciò risolte attraverso
il principio di diritto che supera la distinzione fra lavori assunti dal-
la società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualisti-
co e che attribuisce a ciascun socio lavoratore la tutela previden-
ziale, e la contribuzione, propria del tipo di lavoro effettivamente prestato. Orbene, questa Corte non ignora le pronunzie successi-
ve della stessa Sezione lavoro di segno opposto, quali le senten-
ze n. 10543 del 23/4/2008 e n. 164 dell'8/1/2009. In particolare,
con quest'ultima pronunzia si è affermato che "in riferimento al re-
gime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, le
società cooperative, in virtù dell'art. 2, comma terzo, r.d. n. 1422
del 1924 - il quale dispone che dette società "sono datori di lavoro
anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse
assunti"- sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di
lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti, con
la conseguenza dell'assoggettamento a contribuzione previden-
ziale presso la gestione lavoratori dipendenti dei compensi da es-
se corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa,
indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordi-
nazione e dal fatto che la cooperativa medesima svolga attività
per conto proprio o per conto terzi." Tuttavia, questa Corte inten-
de dare continuità alla citata pronunzia delle Sezioni unite, conti-
nuità che, tra l'altro, è stata ribadita anche con l'ultima sentenza n.
13934 del 6.7.2015 secondo la quale "il riconoscimento in favore
dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a
quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente ob-
bligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di
merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera conti-
nuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavo- ro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzio-
ne della società l'automatica configurabilità di un rapporto di lavo-
ro subordinato tra questa e il socio. (Nella specie, le prestazioni
erano da qualificare come di lavoro autonomo in quanto oggetto
di contratti di co.co.co ., ai quali, ai sensi dell'art. 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995, applicabile "ratione temporis", trovava
applicazione uno speciale regime di previdenza obbligatoria, ri- conducibile a quello dei lavoro autonomo).” (Cass. Sez. Lavoro n.
16356 del 4.8.16).
Dalle esposte argomentazioni consegue che, ai fini dell'individuazione delle norme applicabili sul piano previdenziale
(così come previsto dallo stesso art. 1 co. 3 citato), non può pre- scindersi dalla verifica dell'effettiva configurazione del rapporto di lavoro instaurato dal socio, potendo lo stesso essere o meno ca-
ratterizzato dagli elementi di subordinazione.
Tale valutazione non può, evidentemente, scaturire da una de-
terminazione astratta e generalizzata, ma deve essere frutto di un concreto accertamento nel merito dei singoli rapporti in questione.
L' era gravato dal relativo onere probatorio, atteso che prin- CP_4
cipio pacifico è che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del
diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stes-
so ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di
accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale CP_4
ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti Pt_7
costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probato- ria” (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 22862/10).
Nel caso di specie l'ente nulla hanno allegato circa l'effettiva con- figurazione dei singoli rapporti, né tantomeno la prova testimonia-
le richiesta era ammissibile atteso che i testimoni indicati da CP_4
erano chiamati a confermare le dichiarazioni rese agli ispettori che tuttavia non sono state prodotte dall'ente, pur sollecitato in tal senso.
Invero tale conclusione determina come conseguenza la sostan-
ziale inapplicabilità della previsione di cui alla L.141/2001.
La determinazione dell , fondata sul mero assunto che tutte CP_4
le prestazioni dei soci di cooperativa artigiana, debbano ricondursi nell'alveo del lavoro dipendente subordinato, senza alcun ele- mento che attesti la sussistenza concreta delle caratteristiche ne-
cessarie per poterlo definire tale, non può essere in alcun modo condivisa.” (Tribunale di Lucca 12 maggio 2023 n. 166/2023)
Nel presente giudizio, contrariamente a quello sopra indica- to, il resistente ispettorato ha depositato adeguata documentazio- ne cartacea costituita dai verbali di informazioni assunte dai vari soci ed articolato prove testimoniali a conferma di quanto dichia- rato in sede ispettiva;
analoga prova in punto di merito è stata ar- ticolata anche dagli opponenti. Pertanto, richiamata la statuizione di cui sopra, occorre en- trare nel merito della attività lavorativa svolta e relativo inqua- dramento.
Preliminarmente si sottolinea come, secondo il costante orientamento di questo giudice, si ritiene che il luogo principe per la formazione della prova è e rimane il processo, nel contradditto- rio pieno delle parti.
Pur ribadito questo principio, l'analisi comparativa tra di- chiarazioni in sede ispettiva e deposizioni resta comunque un passaggio obbligato, anche perché se da una parte si può ritenere più genuina e vicina ai fatti la dichiarazione ispettiva, questa non
è avvenuta nel contraddittorio e la parte non ha avuto la possibili- tà di far precisare il senso delle dichiarazioni.
Dall'esame delle deposizioni dei testi escussi emerge un quadro in parte contraddittorio, che rende maggiormente difficol- tosa la ricostruzione fattuale ai fini del decidere, in quanto i testi hanno in questa sede confermato sia la ricostruzione fattuale esposta dagli opponenti, il cap. 14 con le sotto lettere, ma anche quanto dichiarato avanti agli ispettori.
Non rimane, quindi, sul piano decisionale, che esaminare la ricostruzione delle attività dei soci.
Richiamiamo quali siano i presupposti giuridici per identifi- care la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato che non vanno identificati unilateralmente nella eterodirezione, ma neces- sitano di verificare altre caratteristiche ed esattamente, così come individuati e cristallizzati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ovvero, oltre a quanto sopra, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, l'in- serimento nell'organizzazione aziendale, l'assunzione del rischio da parte del soggetto o dell'impresa.
E' pacifico che essendo questi indizi, non è sufficiente per giungere ad una pronuncia esaminarne e ritenerne provato uno solo, essendo invece necessario esaminare la sussistenza in con- creto di una pluralità di indizi.
Solo al termine di tale valutazione ed individuati quali indizi aventi i requisiti di legge, che dovranno essere gravi, precisi e concordanti, sussistono si può giungere ad una pronuncia.
L'esame della documentazione in atti così come sopra espo- sta, conferma la piena sussistenza di tutti questi requisiti e, per- tanto, la sussistenza ab origine di 4 rapporti di lavoro dipendente, camuffati nella posizione di soci, con la violazione delle norme contestate.
Infatti, come dichiarato nell'immediatezza dell'accesso e come confermato in sede giudiziale, la cooperativa è sorta per da- re continuità ad una precedente società di persone non più in grado di far fronte agli oneri previdenziali, dalla quale è stata pre- sa in affitto la relativa azienda;
i soci lavoravano esclusivamente per la cooperativa, svolgendo praticamente con regolarità una prestazione di 8 ore giornaliere, il loro lavoro era funzionale ed esclusivo per il raggiungimento dei risultati economici prefissati, non avevano alcuna attrezzatura e non avevano, se non indiret- tamente, rischio d'impresa.
Pur dandosi atto che il confine tra lavoro autonomo, che non va individuato o confuso nel lavoro intellettuale, e lavoro dipen- dente non sia chiaramente e definito ed individuabile, derivando dagli aspetti concreti di volta in volta da accertare, si ritiene che nella presente fattispecie sia da identificarsi nel secondo.
Questo giudice ritiene, conseguentemente, raggiunta la pro- va che il rapporto instaurato sia da qualificare come lavoro di- pendente e la sanzione irrogata trova pieno fondamento nel mate- riale probatorio già assunto in sede ispettiva e che quanto indivi- duato nel verbale sia pienamente supportato dalle prove testimo- niali, non ravvisando alcuna discrasia.
Infine, per quanto attiene l'eccezione formulata dagli oppo- nenti in merito al momento in cui, in forza della riqualificazione del rapporto sia sorto l'obbligo di adempiere alle comunicazioni di legge in sede di assunzione, ritiene che la cooperativa abbia, quanto meno per colpa ad essa imputabile, violato il disposto nel momento stesso in cui ha posto in essere i rapporti di lavoro sen- za gli adempimenti connessi.
E' irrilevante il rifiuto da parte di dell'iscrizione dei CP_4
soci lavoratori quali artigiani, atteso che l'attività concretamente svolta si appalesa non già autonoma, di artigiani, bensì di lavoro dipendente.
Infine, per quanto attiene l'entità della sanzione irrogata, di cui parte opponente ha chiesto la rideterminazione nel minimo edittale, tenuto conto che nessuna esplicazione è stata fornita da parte resistente in merito alla sua determinazione, in applicazione anche del principio dell'unicità della violazione, si ritiene equo fissarla per la violazione di cui al capo a per la prima violazione in
Euro 900,00 aumentata per le ulteriori 3 violazioni di Euro 450,00
e, quindi complessivamente in Euro 1.350,00; per la violazione di cui al capo b per la prima violazione in Euro 300,00 aumentata per le ulteriori 3 violazioni di Euro 150,00 e, quindi complessivamente in Euro 450,00.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di giudizio, questo giudice alla luce di quanto argomentato e della ridetermi- nazione della sanzione, ritiene che sussista giustificati motivi per la loro compensazione, in considerazione della particolarità della fattispecie e della posizione tutt'altro che pacifica di lavoratori di- pendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) In accoglimento parziale dell'opposizione proposta da Parte_1
e dalla ridetermi-
[...] Parte_2
na le sanzioni comminate con l'Ordinanza-Ingiunzione opposta quanto al capo a) in Euro 1.350,00 e quanto al capo b) in Euro
450,00 e, quindi, complessivamente Euro 1.800,00;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, lì 12 aprile 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 295/2023
tra
Parte_1
Parte_2
PARTI RICORRENTI
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 12 aprile 2025, ore 10.30, innanzi al dr. Maurizio Piccoli, sono comparsi: Per e Parte_1 Parte_2
[...]
, Controparte_1 la d CP_2
I procuratori delle parti discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle ri- spettive deduzioni e conclusioni ed accettano la trattazione da remoto;
l'avv. Esposito dichiara che all'epoca i soci per cui è causa erano iscritti alla gestione autonoma e dal 2021 alla gestione Artigiani. I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti alla lettura del dispositivo. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 19.34, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2023 promossa da:
[...]
Parte_3
con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA ESPOSITO
[...]
Parti ricorrenti contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO
[...]
NUNZIATA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' di Lucca-Massa Carrara Controparte_1
ebbe ad avviare verifica ispettiva a carico della società Parte_2 di cui era Parte_4 Parte_1
amministratore e legale rappresentante.
Al termine dell'iter ispettivo, veniva redatto e notificato in data 4 maggio 2020 il Verbale Unico di Accertamento e Notifica- zione n. LU00000/2020462-01, notificato in data 17 luglio 2020, con il quale venivano contestate due distinte condotte sanzionabi- li, ed in particolare la violazione del disposto dell'art. 4 bis del
D.Lgs. N. 181/2000 e successive modificazioni per non aver con- segnato ai lavoratori dipendenti all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio della attività di lavoro copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e la violazione del disposto dell'art. 9 bis, del D.L. n. 510/96 converti- to con legge n. 608/1996 e successive modificazioni per non aver trasmesso comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione del rapporto, relativamente alle posizioni dei soci lavoratori Parte_5 Parte_6 Persona_1
ed
[... Persona_2
Successivamente, l' Controparte_3
emetteva Ordinanza-Ingiunzione n.
[...]
621/2022 dd. 20 febbraio 2023, notificata il successivo 24 febbraio
2023 a carico del responsabile delle infrazioni contestate Parte_1
e della
[...] Parte_2 quale responsabile in solido, per le contestazioni ut supra con la sanzione di euro 2.743,00.
Avverso l'ordinanza-Ingiunzione notificata il sia in Pt_1
proprio che quale legale rappresentante della società solidalmente responsabile, ha proposto opposizione con ricorso dd. 21 marzo
2023, depositato in pari data, con il quale ha chiesto “in via preli- minare: accertare e dichiarare che l'obbligazione di pagare la somma in- giunta si è estinta a seguito della decadenza prevista dall'art.14
L.689/1981.
In ogni caso, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che
l'accertamento ispettivo da cui trae origine l'ordinanza di ingiunzione qui opposta, è stata eseguito e concluso in violazione dell'art. 14 l.
689/1981 e quindi del principio di ragionevolezza e del congruo termine
In ipotesi dichiarare, in tutto o in parte, nullo il verbale ispettivo con il quale è stato concluso l'accertamento (verbale unico di accertamento e notificazione n. LU00000/2020-462-01 del 14/05/2020 - doc. 2) e per
l'effetto nulla e/o illegittima l'ordinanza di ingiunzione qui opposta e di- scesa dal predetto verbale ed in ogni caso prescritte le sanzioni ammini- strative irrogate con l'ordinanza di ingiunzione medesima.
In via principale: dichiarare infondate, totalmente o parzialmente, non provate e comunque carenti di motivazione, le pretese sanzionatorie di cui all'Ordinanza Ingiunzione opposta e quindi procedere ad annullare
e/o revocare, integralmente o parzialmente la stessa. In subordine: disporre l'applicazione al minimo edittale delle sanzioni che risulteranno fondate all'esito del giudizio.”
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
chiedendo le reiezione dell'opposizione proposta.
[...]
Preliminarmente si ritiene opportuno esaminare l'eccezione di parte opponente in merito alla “estinzione dell'obbligazione a se- guito del decorso del termine di decadenza previsto dall'art.14 l.689/81 e sulla violazione del principio del “congruo termine” relativamente all'accertamento ispettivo e sull'incidenza di ciò sul decorso della pre- scrizione delle sanzioni dell'ordinanza di ingiunzione opposta”.
La eccepita nullità è infondata e deve essere disattesa.
Sul piano dei principi non vi è dubbio che dovrebbe esserci la pressoché immediatezza tra illecito e sua contestazione, proprio perché, anche nel caso di sanzione amministrativa, la funzione punitiva deve essere il più possibile rapida.
Non vi è dubbio, però, che nel rispetto dei diritti di ogni soggetto, chi è preposto alla verifica e, poi, alla eventuale irroga- zione della sanzione deve farlo con la dovuta ponderazione e non emettere provvedimenti sanzionatori senza una adeguata valuta- zione e ponderazione.
Non solo, ma in materia di illecito amministrativo occorre che la “rapidità” vi sia tra la sua commissione e la sua contestazio- ne e questa al fine di consentire di interrompere immediatamente la condotta sanzionabile.
Nella presente fattispecie, non solo la contestazione è affe- rente ad una condotta già consumata e non più ripetibile, ma l'accertamento a carico della cooperativa è iniziata in data 29 maggio 2018, come risulta dal verbale di primo accesso ispettivo, ed ha visto la sua conclusione con il Verbale Unico di Accerta- mento e Notificazione dd. 17 luglio 2020.
Detto lasso di tempo non breve ma che ha visto il sorgere della pandemia da Covid-19 con il conseguente fermo o comun- que rallentamento di ogni attività anche ispettiva, è congruo ri- spetto alla mole di accertamenti da condurre e non determina al- cuna lesione dei diritti della cooperativa verificata, anche sul pre- supposto che la violazione contestata è relativa al periodo prece- dente all'avvio della verifica;
pertanto, l'intervallo intercorso non ha inciso in alcun modo nella sanzione.
Va poi specificato che l' aveva provveduto a notifica- CP_4
re alla società avviso di addebito per le somme dovute a fronte della riqualificazione del rapporto dei 4 soci lavoratori, avverso al quale era stata proposta opposizione avanti a questo tribunale.
Il relativo giudizio è stato definito con sentenza n. 166/2023 dd. 12 maggio 2023 che risulterebbe definitiva, con la quale è stata accolta l'opposizione ed annullato l'avviso di addebito impugna- to.
In proposito va osservato che detto giudizio è stato promos- so unicamente nei confronti dell'istituto previdenziale e non ha visto quale parte il resistente ispettorato, di talché la relativa sen- tenza non può costituire giudicato.
Detta sentenza, però, contiene una chiara e condivisa argo- mentazione circa la qualifica del rapporto di lavoro che può inter- correre tra socio lavoratore di cooperativa e società e viene fatta propria anche da questo giudice.
“Ai sensi dell'art. 1 co. 3 della l. 142/01 “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente
all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di
lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra for-
ma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occa-
sionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli
scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e
di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fisca-
le e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente
previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la
posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
Sussistono quindi due diversi rapporti che si instaurano tra il sin-
golo e la cooperativa: uno di natura meramente associativa (so- stanzialmente identico per tutti) ed un altro che configura l'assetto concreto della prestazione dell'attività lavorativa. Ne deriva che il socio artigiano, che può mantenere o meno la sua individualità
imprenditoriale nei confronti della cooperativa, è libero di svolgere attività utile per l'attuazione dello scopo mutualistico in diverse forme: subordinata, autonoma, ovvero parasubordinata secondo le modalità previste dal d. lgs 276/03.
Tale assunto è confermato anche dal successivo art. 6 della l.
142/01, ove è stabilita la necessaria adozione di un regolamento che individui le diverse tipologie dei rapporti che si intendono in-
staurare con i soci, con espresso richiamo alle norme di legge vi-
genti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
La Cassazione prevalente , da ultimo con sentenza n. 16356/16
ha affermato che il riconoscimento, in favore dei soci di cooperati-
ve, di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei la-
voratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società,
presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavo-
ro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non sal-
tuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzione della società l'au-
tomatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio.
Già le Sezioni Unite con la sentenza n. 13967 del 26.7.2004 ave-
vano statuito quanto segue: "Anche con riferimento al regime an- teriore all'entrata in vigore della legge n. 142 dei 2001 le società
cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo
nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del
tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato,
senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per
conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che
l'art. 2 comma terzo R.D. n. 1422 del 1924 (disciplinante la mate-
ria "ratione temporis"), è disposizione che, pur rimanendo immuta-
ta nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel signi-
ficato normativa a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui
è inserita, con particolare riguardo, tra l'altro, al sopravvenire degli
art. 38 e 45 Cost. e, da ultimo, delle leggi n. 142 del 2001 e n. 30
del 2003." (in senso conf. v. Cass. Sez. Lav. n. 6432 del
25.3.2005, n. 18481 del 19.9.2005 e da ultimo Cass. Sez. Lav. n.
13934 del 6.7.2015).
La Suprema Corte nel 2016 affronta nuovamente la questione evidenziando proprio tramite il richiamo della suddetta pronuncia delle Sezioni Unite “che la necessità di assimilare qualsiasi regi- me lavorativo a quello della subordinazione porta ad una forzata
unificazione, ossia ad una "fictio iuris" sostenuta dall'orientamento
giurisprudenziale maggioritario rappresentato dalle sentenze n.
10319 del 2002 e da altre (Cass. 25 maggio 2002 n. 7668, 14 di-
cembre 2002 n. 17915, 1 agosto 2003 n. 3053, 7 marzo 2003 n.
3491), ma in realtà non necessaria. Per tale motivo, hanno ag- giunto le Sezioni Unite, l'art. 1, comma 3 0 , 1. n. 142 del 2001
permette al socio lavoratore di affiancare al rapporto associativo
quello di lavoro, subordinato, autonomo o d'altro genere, compre-
so quello parasubordinato;
l'art. 9, comma 1°, I. n. 30 del 2003
ammette la conclusione dei detti contratti anche non in forma di-
stinta e, quel che più conta ora, l'art. 4, comma 1°, I. n. 142 del
2001 connette la contribuzione previdenziale, ai diversi tipi con-
trattuali lavoristici. Nè queste norme sono in contrasto con quelle
che estendono ai soci lavoratori la tutela contro i licenziamenti
collettivi (art. 8, comma 2°, d.l. 20 maggio 1993 n. 148, conv. in I.
29 luglio 1993 n. 236) oppure contro l'insolvenza del datore di la-
voro (art. 24 I. 24 giugno 1997 n. 196). Ritengono, quindi, le Se-
zioni unite che la detta soluzione legislativa valga non solo per il
futuro ma anche, a causa della sua evidente funzione ordinativa e
chiarificatrice, per dissipare le incertezze interpretative generate
col passar del tempo dall'art. 2, terzo comma, r.d, n. 1422 del
1924. Trattasi, dunque, di "disposizione" rimasta bensì immutata
nella formulazione letterale, ma trasformata nel significato norma-
tiva a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui essa è in-
serita. Le incertezze interpretative vanno perciò risolte attraverso
il principio di diritto che supera la distinzione fra lavori assunti dal-
la società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualisti-
co e che attribuisce a ciascun socio lavoratore la tutela previden-
ziale, e la contribuzione, propria del tipo di lavoro effettivamente prestato. Orbene, questa Corte non ignora le pronunzie successi-
ve della stessa Sezione lavoro di segno opposto, quali le senten-
ze n. 10543 del 23/4/2008 e n. 164 dell'8/1/2009. In particolare,
con quest'ultima pronunzia si è affermato che "in riferimento al re-
gime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, le
società cooperative, in virtù dell'art. 2, comma terzo, r.d. n. 1422
del 1924 - il quale dispone che dette società "sono datori di lavoro
anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse
assunti"- sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di
lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti, con
la conseguenza dell'assoggettamento a contribuzione previden-
ziale presso la gestione lavoratori dipendenti dei compensi da es-
se corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa,
indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordi-
nazione e dal fatto che la cooperativa medesima svolga attività
per conto proprio o per conto terzi." Tuttavia, questa Corte inten-
de dare continuità alla citata pronunzia delle Sezioni unite, conti-
nuità che, tra l'altro, è stata ribadita anche con l'ultima sentenza n.
13934 del 6.7.2015 secondo la quale "il riconoscimento in favore
dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a
quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente ob-
bligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di
merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera conti-
nuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavo- ro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzio-
ne della società l'automatica configurabilità di un rapporto di lavo-
ro subordinato tra questa e il socio. (Nella specie, le prestazioni
erano da qualificare come di lavoro autonomo in quanto oggetto
di contratti di co.co.co ., ai quali, ai sensi dell'art. 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995, applicabile "ratione temporis", trovava
applicazione uno speciale regime di previdenza obbligatoria, ri- conducibile a quello dei lavoro autonomo).” (Cass. Sez. Lavoro n.
16356 del 4.8.16).
Dalle esposte argomentazioni consegue che, ai fini dell'individuazione delle norme applicabili sul piano previdenziale
(così come previsto dallo stesso art. 1 co. 3 citato), non può pre- scindersi dalla verifica dell'effettiva configurazione del rapporto di lavoro instaurato dal socio, potendo lo stesso essere o meno ca-
ratterizzato dagli elementi di subordinazione.
Tale valutazione non può, evidentemente, scaturire da una de-
terminazione astratta e generalizzata, ma deve essere frutto di un concreto accertamento nel merito dei singoli rapporti in questione.
L' era gravato dal relativo onere probatorio, atteso che prin- CP_4
cipio pacifico è che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del
diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stes-
so ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di
accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale CP_4
ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti Pt_7
costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probato- ria” (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 22862/10).
Nel caso di specie l'ente nulla hanno allegato circa l'effettiva con- figurazione dei singoli rapporti, né tantomeno la prova testimonia-
le richiesta era ammissibile atteso che i testimoni indicati da CP_4
erano chiamati a confermare le dichiarazioni rese agli ispettori che tuttavia non sono state prodotte dall'ente, pur sollecitato in tal senso.
Invero tale conclusione determina come conseguenza la sostan-
ziale inapplicabilità della previsione di cui alla L.141/2001.
La determinazione dell , fondata sul mero assunto che tutte CP_4
le prestazioni dei soci di cooperativa artigiana, debbano ricondursi nell'alveo del lavoro dipendente subordinato, senza alcun ele- mento che attesti la sussistenza concreta delle caratteristiche ne-
cessarie per poterlo definire tale, non può essere in alcun modo condivisa.” (Tribunale di Lucca 12 maggio 2023 n. 166/2023)
Nel presente giudizio, contrariamente a quello sopra indica- to, il resistente ispettorato ha depositato adeguata documentazio- ne cartacea costituita dai verbali di informazioni assunte dai vari soci ed articolato prove testimoniali a conferma di quanto dichia- rato in sede ispettiva;
analoga prova in punto di merito è stata ar- ticolata anche dagli opponenti. Pertanto, richiamata la statuizione di cui sopra, occorre en- trare nel merito della attività lavorativa svolta e relativo inqua- dramento.
Preliminarmente si sottolinea come, secondo il costante orientamento di questo giudice, si ritiene che il luogo principe per la formazione della prova è e rimane il processo, nel contradditto- rio pieno delle parti.
Pur ribadito questo principio, l'analisi comparativa tra di- chiarazioni in sede ispettiva e deposizioni resta comunque un passaggio obbligato, anche perché se da una parte si può ritenere più genuina e vicina ai fatti la dichiarazione ispettiva, questa non
è avvenuta nel contraddittorio e la parte non ha avuto la possibili- tà di far precisare il senso delle dichiarazioni.
Dall'esame delle deposizioni dei testi escussi emerge un quadro in parte contraddittorio, che rende maggiormente difficol- tosa la ricostruzione fattuale ai fini del decidere, in quanto i testi hanno in questa sede confermato sia la ricostruzione fattuale esposta dagli opponenti, il cap. 14 con le sotto lettere, ma anche quanto dichiarato avanti agli ispettori.
Non rimane, quindi, sul piano decisionale, che esaminare la ricostruzione delle attività dei soci.
Richiamiamo quali siano i presupposti giuridici per identifi- care la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato che non vanno identificati unilateralmente nella eterodirezione, ma neces- sitano di verificare altre caratteristiche ed esattamente, così come individuati e cristallizzati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ovvero, oltre a quanto sopra, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, l'in- serimento nell'organizzazione aziendale, l'assunzione del rischio da parte del soggetto o dell'impresa.
E' pacifico che essendo questi indizi, non è sufficiente per giungere ad una pronuncia esaminarne e ritenerne provato uno solo, essendo invece necessario esaminare la sussistenza in con- creto di una pluralità di indizi.
Solo al termine di tale valutazione ed individuati quali indizi aventi i requisiti di legge, che dovranno essere gravi, precisi e concordanti, sussistono si può giungere ad una pronuncia.
L'esame della documentazione in atti così come sopra espo- sta, conferma la piena sussistenza di tutti questi requisiti e, per- tanto, la sussistenza ab origine di 4 rapporti di lavoro dipendente, camuffati nella posizione di soci, con la violazione delle norme contestate.
Infatti, come dichiarato nell'immediatezza dell'accesso e come confermato in sede giudiziale, la cooperativa è sorta per da- re continuità ad una precedente società di persone non più in grado di far fronte agli oneri previdenziali, dalla quale è stata pre- sa in affitto la relativa azienda;
i soci lavoravano esclusivamente per la cooperativa, svolgendo praticamente con regolarità una prestazione di 8 ore giornaliere, il loro lavoro era funzionale ed esclusivo per il raggiungimento dei risultati economici prefissati, non avevano alcuna attrezzatura e non avevano, se non indiret- tamente, rischio d'impresa.
Pur dandosi atto che il confine tra lavoro autonomo, che non va individuato o confuso nel lavoro intellettuale, e lavoro dipen- dente non sia chiaramente e definito ed individuabile, derivando dagli aspetti concreti di volta in volta da accertare, si ritiene che nella presente fattispecie sia da identificarsi nel secondo.
Questo giudice ritiene, conseguentemente, raggiunta la pro- va che il rapporto instaurato sia da qualificare come lavoro di- pendente e la sanzione irrogata trova pieno fondamento nel mate- riale probatorio già assunto in sede ispettiva e che quanto indivi- duato nel verbale sia pienamente supportato dalle prove testimo- niali, non ravvisando alcuna discrasia.
Infine, per quanto attiene l'eccezione formulata dagli oppo- nenti in merito al momento in cui, in forza della riqualificazione del rapporto sia sorto l'obbligo di adempiere alle comunicazioni di legge in sede di assunzione, ritiene che la cooperativa abbia, quanto meno per colpa ad essa imputabile, violato il disposto nel momento stesso in cui ha posto in essere i rapporti di lavoro sen- za gli adempimenti connessi.
E' irrilevante il rifiuto da parte di dell'iscrizione dei CP_4
soci lavoratori quali artigiani, atteso che l'attività concretamente svolta si appalesa non già autonoma, di artigiani, bensì di lavoro dipendente.
Infine, per quanto attiene l'entità della sanzione irrogata, di cui parte opponente ha chiesto la rideterminazione nel minimo edittale, tenuto conto che nessuna esplicazione è stata fornita da parte resistente in merito alla sua determinazione, in applicazione anche del principio dell'unicità della violazione, si ritiene equo fissarla per la violazione di cui al capo a per la prima violazione in
Euro 900,00 aumentata per le ulteriori 3 violazioni di Euro 450,00
e, quindi complessivamente in Euro 1.350,00; per la violazione di cui al capo b per la prima violazione in Euro 300,00 aumentata per le ulteriori 3 violazioni di Euro 150,00 e, quindi complessivamente in Euro 450,00.
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di giudizio, questo giudice alla luce di quanto argomentato e della ridetermi- nazione della sanzione, ritiene che sussista giustificati motivi per la loro compensazione, in considerazione della particolarità della fattispecie e della posizione tutt'altro che pacifica di lavoratori di- pendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) In accoglimento parziale dell'opposizione proposta da Parte_1
e dalla ridetermi-
[...] Parte_2
na le sanzioni comminate con l'Ordinanza-Ingiunzione opposta quanto al capo a) in Euro 1.350,00 e quanto al capo b) in Euro
450,00 e, quindi, complessivamente Euro 1.800,00;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, lì 12 aprile 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli