Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di BARI
Sezione Lavoro
Il Giudice
Esaminata l'istanza di accertamento tecnico preventivo, iscritta al n. 6187 /2024 RG proposta da ( C.F. 1 ) rappresentata e difesa Parte 1 dall'avv. GIGLIO ROBERTO e nel contraddittorio con
CP 1 rappresentato e difeso dalla dott. BRENNA ANNITA avente ad oggetto l' accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione di Indennità di accompagnamento;
visto l'art. 445 bis c.p.c.; letta la relazione di consulenza tecnica depositata;
atteso che per quanto attestato dalla Cancelleria- le parti non hanno dichiarato, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto con il quale sono state avvertite del deposito della relazione tecnica, di voler contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio;
considerato che
la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda sulle spese del procedimento, anche di quelle sostenute dalle parti, che si quantificano in considerazione dell' esito dell' accertamento tecnico e della decorrenza dello stato sanitario accertato;
omologa l'accertamento del requisito sanitario pari al 100%, con necessità di assistenza continua dalla domanda amministrativa (febbraio 2024) secondo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e in relazione all' oggetto della proposta domanda giudiziale;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.200,00, oltre rimborso forfettario iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con separato decreto.
dichiara chiusa la relativa procedura.
Bari, 10/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luigia Lambriola
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Alessandro
Tannoia