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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6014/2023 di R.G. avente ad oggetto:
appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(C.F. Parte 1
P.IVA 1 ), già rappresenta e Parte 2
difesa dall'Avv. Alba Amatucci, giusta procura in calce all'atto di appello,
domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'08.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione senza termini
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L' Controparte_3
,già Parte 2
[...] appellante ha impugnato la sentenza di primo grado n. 507/2023,
depositata in Cancelleria in data 28.08.2023 e non notificata con la quale il Giudice di Pace di Acerra aveva accolto l'opposizione dell'odierno appellato avverso l'avviso di intimazione di pagamento n.
07120219013676009000 scaturente dal mancato pagamento della cartella n. 07120120099654575000 relativa ad addebiti dovuti per tassa smaltimento rifiuti per un importo pari a € 2.453,60, dichiarando non dovuto il credito per l'inesistenza del titolo per l'avvenuta prescrizione del diritto di credito azionato, dichiarando la illegittimità della procedura di recupero forzoso e condannando l' Controparte_3
al pagamento delle spese processuali. Il sig. Controparte 1 e il Controparte_2 benché
ritualmente evocati nel presente giudizio di appello, non si costituivano e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
L CP 3 appellante si doleva preliminarmente del difetto di
giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice tributario in violazione del d.lgs. n. 546/1992 (SS.UU, sentenza 16986/2022),
eccepiva l'inammissibilità del ricorso introduttivo e dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di cartella regolarmente notifica nonché
l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
In via preliminare ed assorbente rispetto alle altre questioni, pur proposte da parte appellante, si osserva il difetto di giurisdizione sollevato dall'appellante CP_3 appare fondato e va, pertanto, accolto.
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità. In particolare l'art. 2
del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [...] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo".
Con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 "nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile". La Corte di
Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario,
segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”. Con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato - tra le altre cose che "alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché
dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella O
dell'intimazione, o successivi
- nell'ipotesi di nullità, mancanza O
inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Da ultimo, con le decisioni n. 21642/2021 e 8465/2022 la Corte di
Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione "dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza O
inesistenza della detta notifica all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Viceversa, ove, come nel caso di specie, l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo
(es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1
dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati".
Occorre osservare che con la recente pronuncia n. 16986/2022, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario
(anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema Corte ha affermato che ". 'se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”.
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua "escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento", non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata,
la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché
l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
alla-
giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilitá dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè
ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario. Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,
come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del
2008; Cass. n. 8770 del 2016; 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n.
13123/2018). Né a tale soluzione osta la natura latu sensu impugnatoria del contenzioso tributario;
difatti è stato chiarito che quest'ultimo "tende all'accertamento sostanziale del rapporto, nel senso che l'atto è il veicolo di accesso al giudizio di merito, al quale si perviene appunto per il tramite dell'impugnazione dell'atto (Cass. S.U. n. 5738 del 1988) [...] sicché per valutare il rapporto tributario occorre necessariamente analizzare l'atto,
quindi le cartelle di pagamento, e verificare il decorso del termine prescrizionale dalla data di notifica delle stesse.
Ne consegue che il giudizio avente ad oggetto la contestazione di un debito tributario e l'esame della prescrizione del credito erariale portato da atti impositivi, in ipotesi di fondatezza, dovrebbe condurre alla declaratoria di nullità delle relative cartelle, quali atti prodromici all'esecuzione, atteso che solo l'inefficacia delle stesse impedirebbe la prosecuzione della fase esecutiva. Invero, in difetto di omesso
annullamento dell'atto impositivo, il rapporto di imposta permane, in quanto permane l'atto di cui è effetto" (cfr. Cass. civ. n. 13123/2018).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata
successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell CP_4
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria
(quale è il cd. Tassa smaltimento rifiuti) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d.lgs. n. 546/1999.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale,
così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la debenza o meno del tributo
(tra le altre Cass. civ. nn. 23832/2007, 14648/2017, 8770/2016,
10668/2019, etc.).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
La peculiarità della questione e le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano, altresì, la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 6014/2023 di R.G., così provvede
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario,
assegnando alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione della causa;
-compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura