CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Viviana Urso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 407/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliate in Ragusa, v. L. da Vinci n. 27, presso lo studio dell'avv.
Guido Ottaviano (C.F. ), che le rappresenta e difende per C.F._3
procura allegata all'atto di appello
Appellanti
CONTRO
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore generale p.t., elettivamente domiciliata in Ragusa, v. Archimede
n. 134, presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Gianneri (C.F.
, che la rappresenta e difende per procura allegata alla C.F._4
comparsa di costituzione in appello
Appellata
FATTO E DIRITTO
1 OGGETTO: appello – diritto a partecipare a selezione per posizione organizzativa, differenze retributive e risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1115/2021 del 9/11/2021 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
- entrambe dipendenti della con qualifica di Collaboratore Pt_2 Controparte_2
Amministrativo - di accertamento del loro diritto alla partecipazione alla selezione interna indetta dalla suddetta con avviso del 21/7/2015 per il conferimento di CP_2
incarichi di posizione organizzativa, con correlata assegnazione della posizione organizzativa e con condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla mancata erogazione del trattamento accessorio ex art. 36 CCNL (retribuzione di posizione) e dei danni da perdita di chance, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese processuali.
In particolare, il primo giudice riteneva infondata la domanda volta ad ottenere il conferimento delle posizioni organizzative richieste, considerata la piena discrezionalità della relativa scelta datoriale e l'insussistenza di un diritto soggettivo del dipendente interessato, pure in presenza della predeterminazione dei criteri di valutazione. Osservava altresì:
- che il conferimento di incarico di posizione organizzativa non comporta un mutamento del profilo di appartenenza o della categoria di inquadramento del dipendente, e che la procedura diretta alla scelta del dipendente al quale attribuire la posizione organizzativa non presenta i caratteri di un concorso interno, non implicando una progressione verticale;
nondimeno, la P.A. datrice di lavoro è tenuta a verificare i requisiti di idoneità dei candidati ed ha l'obbligo di esprimere con apposita motivazione, coeva all'atto di conferimento, le ragioni della scelta di un determinato candidato;
pag. 2/12 - che, in caso di illegittimità o di erroneità della scelta dell'Amministrazione, il dipendente che si dolga della lesione del proprio diritto soggettivo all'adempimento da parte dell dell'obbligo di procedere al corretto svolgimento Controparte_1
dell'attività selettiva può promuovere un'azione di esatto adempimento al fine di ottenere il rinnovo della procedura, o proporre domanda di risarcimento del danno, ma non può ottenere il conferimento dell'incarico, in quanto titolare di un mero interesse legittimo di diritto privato, non potendo il giudice sostituirsi all'Amministrazione nell'adozione di una scelta discrezionale;
- che pertanto la domanda delle ricorrenti, per la parte relativa alla richiesta di conferimento dell'incarico, non poteva trovare accoglimento in mancanza di un diritto in tale senso;
- che era del pari infondata la domanda di condanna dell al pagamento del CP_2
chiesto trattamento economico accessorio;
- che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance non poteva essere accolta per carenza delle necessarie allegazioni in merito all'esistenza di elevate probabilità, prossime alla certezza, di ottenere la desiderata posizione di vantaggio;
- che inoltre, con riferimento alla ricorrente , la stessa, benché ammessa Parte_2
nelle more a partecipare a due delle tre selezioni per le quali aveva presentato istanza
(riguardanti i settori “Segreteria e Direzione Strategica” e “Coordinamento URP aziendale”), non aveva conseguito alcuna posizione organizzativa, mentre per la terza posizione richiesta (“Energy manager”), di natura intrinsecamente tecnica, era irragionevole ipotizzare un conferimento della posizione ad un collaboratore amministrativo, privo di una professionalità coerente con l'incarico da svolgere;
- che la ricorrente non disponeva, a sua volta, di un'esperienza Parte_1
acquisita nella specifica area di attività nella quale si collocava la posizione organizzativa ambita, con conseguente insussistenza di una rilevante chance di successo asseritamente frustrata.
Avverso la sentenza di primo grado e interponevano Parte_1 Parte_2
appello, articolando cinque motivi di gravame e chiedendo: pag. 3/12 “previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione dell'Avviso interno per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa del 21.07.2015 nella parte in cui ammette alla partecipazione i dipendenti “che prestano servizio nella U.O./Ufficio in cui la posizione organizzativa è individuata, come indicato nell'elenco delle posizioni organizzative che fa parte integrante del presente avviso”, dichiarare il diritto delle ricorrenti di essere ammesse alla procedura di cui trattasi con correlata assegnazione della posizione organizzativa e con condanna al pagamento, con interessi e rivalutazione, delle differenze retributive conseguenti alla mancata erogazione del trattamento economico accessorio ex art. 36 CCNL (retribuzione di posizione) e di tutti i danni patiti e patiendi per perdita di chance da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Si costituiva in appello l resistendo Controparte_1
all'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
La causa era posta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di appello le appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata per errata valutazione delle circostanze provate in atti e per illogicità della motivazione. Esse lamentano in particolare di avere dedotto in giudizio il proprio interesse legittimo a partecipare ad una procedura conforme alla normativa primaria e regolamentare, vantando una qualificata e concreta aspettativa a ricevere l'ambito incarico di posizione organizzativa avendolo svolto in precedenza con risultati positivi. Rilevano inoltre di avere dato prova del proprio diritto a concorrere per il conferimento delle posizioni organizzative in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 CCNL e dal Regolamento interno – inquadramento nella cat. D ed esperienza specifica nel settore -, e del nesso di causalità tra l'illegittimità della mancata ammissione alla procedura e l'evento dannoso subito, costituito dalla perdita di chance di vedersi conferire l'incarico all'esito della valutazione delle domande. Sul punto osservano che alla data di presentazione del ricorso era impossibile individuare pag. 4/12 i soggetti che avrebbero ricevuto l'incarico di posizione organizzativa all'esito della selezione ed effettuare una comparazione con la posizione di costoro, e che in ogni caso le schede di valutazione dei dipendenti e affidatari di incarichi di Pt_3 Pt_4
posizione organizzativa giusta delibera del 29/12/2015, dimostrano che i suddetti dipendenti, in possesso di una minore anzianità di servizio e non avendo mai esercitato in precedenza l'incarico di posizione organizzativa, non potevano vantare un'esperienza acquisita nella specifica area di attività.
Sostengono quindi la contraddittorietà ed illogicità del ragionamento del primo giudice, pure ritenuto ingiusto e carente.
2. Con il secondo motivo di appello le appellanti lamentano una omessa pronuncia da parte del primo giudice sul punto di diritto fondamentale ai fini della decisione e l'errata individuazione della causa petendi. Premesso di non avere censurato la scelta della P.A. di conferire l'incarico di posizione organizzativa ad altro soggetto, evidenziano di avere invece chiesto di dichiarare il proprio diritto ad essere ammesse alla procedura selettiva e di accertare il pregiudizio dalle stesse subito alla legittima aspettativa di ricevere l'incarico, causato dalla illegittimità dell'avviso nella parte, ritenuta manifestamente illegittima, contenente l'ammissione alla procedura per una specifica posizione organizzativa in favore dei soli dipendenti che prestavano servizio nella U.O./Ufficio in cui la posizione organizzativa era stata individuata, limitazione questa non prevista dal Regolamento interno dell e dall'art. 21 del CCNL. CP_2
Rilevano quindi sul punto di avere specificamente allegato le ragioni poste a fondamento del proprio interesse al ricorso, avendo già espletato l'incarico di posizione organizzativa ex artt. 20 e 21 CCNL del 7/4/2001 sin dall'1/3/2009.
3. Con il terzo ed il quarto motivo di appello le appellanti censurano la sentenza impugnata per “errata comprensione dei fatti di causa”, deducendo:
- con riferimento alla che la stessa, avendo proposto domanda per il Pt_1
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa nell'Area Amministrativa,
“U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale, U.O. Bilancio” o “Patrimonio e
Inventario”, o “Assistenza stranieri”, ed avendo svolto dall'1/3/2009 al 2015 pag. 5/12 l'incarico di posizione organizzativa di “Rilevazione conto economico e contabile – budget gestione-bilancio - piano dei conti con assunzione diretta di responsabilità”, aveva pieno diritto non solo a partecipare alla selezione, ma anche a vedersi riconoscere, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, l'esperienza acquisita nella specifica area di attività della posizione organizzativa richiesta, vantando una legittima aspettativa al riconoscimento dell'incarico positivamente svolto in precedenza;
- con riferimento alla , ammessa a partecipare alle procedure selettive per il Pt_2
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa nell'Area Amministrativa,
U.O.C. Coordinamento Strutture Staff, “U.O. Segreteria Direzione Strategica”, ovvero “Coordinamento URP aziendali e comunicazione”, che per le due posizioni organizzative alle quali poteva ragionevolmente ambire in ragione della specifica esperienza maturata l'incarico era stato conferito ai dipendenti (p.o. “URP Pt_3
aziendali e Comunicazione”) e (p.o. Coordinamento Strutture e Staff, Pt_4
“Segreteria Direzione Strategica”), benché in possesso di titoli di studio non specifici o, persino, inferiori e di una minore esperienza professionale.
Si evidenzia, inoltre, l'illogicità dell'operato dell nell'ammettere alla selezione CP_2
la sola e non anche la Pt_2 Pt_1
4. Con il quinto motivo di appello le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto loro il chiesto risarcimento del danno da perdita di chance, ritenendo di avere dato prova adeguata della elevata probabilità di conseguire le posizioni organizzative richieste e lamentando che il primo giudice non abbia considerato l'intento dell di demansionarle, precludendo loro la partecipazione CP_2
alla selezione.
5. L'appello non può trovare accoglimento.
Le appellanti rivendicano il diritto ad ottenere l'assegnazione della posizione organizzativa ed il correlato trattamento economico accessorio della retribuzione di posizione ex art. 36 CCNL, nonché il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance.
pag. 6/12 In diritto occorre premettere che la disciplina contrattuale delle posizioni organizzative trova fondamento nell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n 396/1997, con il quale il legislatore aveva previsto che "per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione.... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto".
Tale disposizione è stata integralmente trasfusa nell'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del
2001, che, a seguito della modifica introdotta con il D.L.vo 150/2009, prevede che
"nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità".
Ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, la P.A. è tenuta ad effettuare una valutazione comparativa degli aspiranti e all'esame dei rispettivi curricula, nel rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e con osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dell'art. 97 Cost., dando conto con adeguata motivazione della scelta operata tra i candidati (v. Cass. Sez. L. 16247/2014, secondo la quale “la motivazione degli atti di individuazione delle Posizioni Organizzative da parte degli
Enti Locali, deve essere operata ed espressamente motivata anche con riferimento ad una valutazione comparativa degli aspiranti alle posizioni in contestazione”).
In proposito si è osservato che la predeterminazione dei criteri di valutazione non comporta un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di una lista di soggetti idonei. Si è ritenuto sul punto che
“per la copertura dell'incarico, anche laddove la scelta sia confinabile nell'ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, né dalla compilazione di una graduatoria finale” (così Cass. Sez. L. n. 2141 del
27/1/2017; Cass. Sez. L. n. 25632 del 25/9/2024).
pag. 7/12 Ciò premesso in linea generale, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, “in tema di impiego pubblico locale (v., ex aliis, Cass., n. 1884 del 2022),
l'illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance. Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014). Ove sussista la prova di una concreta e effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014 cit.). Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018)”
(Cass. Sez. L. 25/9/2024 n. 25632; Cass. Sez. L. ord. n. 1884 del 21/1/2022).
Ne consegue che, in caso di illegittimo diniego di ammissione alla procedura selettiva per il conferimento di una posizione organizzativa, non può essere riconosciuto al dipendente escluso un diritto ad ottenere la posizione organizzativa alla quale aspirava, né, conseguentemente, il diritto al pagamento della retribuzione di posizione correlata con la posizione organizzativa non riconosciuta. Non sussiste, inoltre, un demansionamento, perché, secondo la costante giurisprudenza, il conferimento di una posizione organizzativa non determina il mutamento del profilo professionale del dipendente, ma comporta solo “l'attribuzione di una funzione ad tempus di alta responsabilità” (Cass. 1884/2022).
pag. 8/12 Può invece essere riconosciuto il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di “chance”, come entità patrimoniale a sé stante, purché vi sia prova di una
“concreta ed effettiva occasione perduta”.
Ove ricorra la prova richiesta, il danno non coincide con le retribuzioni perse, ma va liquidato in via equitativa anche assumendo l'ammontare delle retribuzioni non conseguite come mero parametro (Cass. n. 18207 del 2014).
Va tuttavia precisato che, ai fini dell'accertamento del diritto al risarcimento del danno in termini di perdita di chance in caso di illegittimità dell'esclusione del dipendente dalla procedura selettiva, la prova della perdita di una concreta ed effettiva occasione di ottenere l'incarico di posizione organizzativa richiesto, in termini di elevata probabilità di conseguimento del risultato ambito, presuppone una comparazione dei profili dei candidati, perché nel confronto dei rispettivi curricula possa apprezzarsi una rilevante probabilità del dipendente escluso di conseguire la posizione organizzativa ambita, in termini di prova di una “concreta ed effettiva occasione perduta” (Cass. Sez. L. ord. n. 1884 del 21/1/2022).
6. Orbene, alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, alla quale deve darsi continuità, non ricorrono nel caso delle appellanti i presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento del danno da perdita di chance.
6.1. In particolare, l'appellante sostiene che, avendo svolto Parte_1
dall'1/3/2009 al 2015 l'incarico di posizione organizzativa di “rilevazione conto economico e contabile – budget gestione – bilancio – piano dei conti con assunzione diretta di responsabilità”, ed avendo chiesto l'assegnazione degli incarichi di p.o. relativi all'Area Amministrativa, “U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale e
U.O. Bilancio", ovvero “Patrimonio e inventario”, o ancora “Assistenza stranieri”, avesse non solo titolo a partecipare alla procedura, in quanto dipendente di cat. D, ma anche, per la prima delle posizioni organizzative richieste, a vedersi riconoscere
“l'esperienza acquisita nella specifica area di attività nel cui ambito è collocata la
pag. 9/12 posizione in esame”, avendo già svolto con esiti positivi il medesimo incarico per oltre sei anni.
L'appellante tuttavia nulla ha allegato e provato in merito ai requisiti degli altri concorrenti e al profilo proprio del dipendente al quale l'incarico era stato attribuito.
Ciò non consente di ritenere accertata la sussistenza di un'apprezzabile probabilità per la stessa di ottenere l'incarico ove fosse stata ammessa a partecipare alla selezione e, quindi, la perdita di una concreta ed effettiva occasione di ottenere l'incarico ambito nel confronto con i titoli vantati dagli altri partecipanti e dall'assegnatario della posizione organizzativa, non essendo a tal fine sufficiente l'esperienza, ancorché specifica, maturata nello svolgimento di analogo incarico nel medesimo settore.
6.2. Del pari non sussistono per l'appellante i presupposti per il Parte_5
riconoscimento di una perdita di chance.
Sebbene la stessa - che aveva avanzato domanda di partecipazione alla procedure per gli incarichi di p.o. nell'Area Amministrativa, U.O.C. Coordinamento Strutture Staff,
“U.O. Segreteria Direzione Strategica”, ovvero “Coordinamento URP aziendali e comunicazione”, ovvero “Energy manager” - si dolga che le due posizioni organizzative cui poteva ragionevolmente accedere in ragione della specifica esperienza maturata siano state conferite ai dipendenti (p.o. “Coordinamento Pt_3
URP aziendali e Comunicazione”) e (p.o. “Segreteria Direzione Strategica”), Pt_4
in possesso di titoli di studio ed esperienze lavorative pregresse manifestamente inferiori a quelli – laurea in scienze politiche e svolgimento della p.o. sin dal 2009 - da lei vantati, la circostanza che ella sia stata ammessa a partecipare a due delle tre selezioni per le quali aveva presentato istanza, rispettivamente riguardanti i settori
“Segreteria e Direzione strategica” e “Coordinamento URP aziendale”, e che abbia quindi potuto concorrere come richiesto, pur non ottenendo l'incarico desiderato, induce ad escludere in radice una perdita di chance. Sotto tale profilo l'iniziale esclusione dalla procedura è priva di rilievo.
pag. 10/12 Né, a ben vedere, vi è domanda in ordine ad una presunta illegittimità della scelta operata dalla P.A. in favore di altro soggetto, avendo la stessa, come anche l'altra appellata, chiesto, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di dichiarare il proprio diritto ad essere ammessa alla procedura e al riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance (v. in tal senso anche la precisazione a pag. 7 del ricorso in appello, secondo la quale “le ricorrenti non hanno censurato la scelta della P.A. di conferire l'incarico di p.o. ad altro soggetto”).
Con riferimento invece alla posizione organizzativa di “Energy manager”,
l'affermazione del primo giudice secondo la quale ella non può, “plausibilmente lamentare alcun danno da perdita di chance correlato all'esclusione dalla selezione preordinata al conferimento della posizione organizzativa Energy Manager”, essendo “irragionevole ipotizzare che una siffatta posizione (di natura intrinsecamente tecnica) potesse essere attribuita in via preferenziale ad una dipendente dotata della qualifica di collaboratore amministrativo, e per ciò stesso, priva del bagaglio di conoscenze e di professionalità coerente con l'incarico da svolgere”, non è stata oggetto di alcuna specifica censura in sede di gravame.
7. Per i motivi esposti, non potendo essere riconosciuto alle appellanti il diritto ad ottenere le posizioni organizzative per le quali avevano presentato domanda e le correlate differenze retributive, né il risarcimento del danno da perdita di chance, che, come rettamente osservato dal primo giudice, presuppone la prova della sussistenza di elevate probabilità di ottenere la posizione ambita nel confronto con gli altri candidati, l'appello proposto da e da deve essere Parte_1 Parte_2
rigettato.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Ex art. 91 c.p.c., le appellanti vanno condannate, in solido, al pagamento in favore dell delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi, Controparte_2
secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, nella misura di € 6.500,00 per pag. 11/12 compensi professionali (con l'aumento previsto dall'art. 4 co.2 ultima parte D.M.
55/2014), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato,
IVA e CPA come per legge.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo alle appellanti del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna le appellanti e , in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese del giudizio d'appello, liquidate nella misura di € 6500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per le appellanti dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Viviana Urso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 407/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliate in Ragusa, v. L. da Vinci n. 27, presso lo studio dell'avv.
Guido Ottaviano (C.F. ), che le rappresenta e difende per C.F._3
procura allegata all'atto di appello
Appellanti
CONTRO
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore generale p.t., elettivamente domiciliata in Ragusa, v. Archimede
n. 134, presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Gianneri (C.F.
, che la rappresenta e difende per procura allegata alla C.F._4
comparsa di costituzione in appello
Appellata
FATTO E DIRITTO
1 OGGETTO: appello – diritto a partecipare a selezione per posizione organizzativa, differenze retributive e risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1115/2021 del 9/11/2021 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
- entrambe dipendenti della con qualifica di Collaboratore Pt_2 Controparte_2
Amministrativo - di accertamento del loro diritto alla partecipazione alla selezione interna indetta dalla suddetta con avviso del 21/7/2015 per il conferimento di CP_2
incarichi di posizione organizzativa, con correlata assegnazione della posizione organizzativa e con condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla mancata erogazione del trattamento accessorio ex art. 36 CCNL (retribuzione di posizione) e dei danni da perdita di chance, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese processuali.
In particolare, il primo giudice riteneva infondata la domanda volta ad ottenere il conferimento delle posizioni organizzative richieste, considerata la piena discrezionalità della relativa scelta datoriale e l'insussistenza di un diritto soggettivo del dipendente interessato, pure in presenza della predeterminazione dei criteri di valutazione. Osservava altresì:
- che il conferimento di incarico di posizione organizzativa non comporta un mutamento del profilo di appartenenza o della categoria di inquadramento del dipendente, e che la procedura diretta alla scelta del dipendente al quale attribuire la posizione organizzativa non presenta i caratteri di un concorso interno, non implicando una progressione verticale;
nondimeno, la P.A. datrice di lavoro è tenuta a verificare i requisiti di idoneità dei candidati ed ha l'obbligo di esprimere con apposita motivazione, coeva all'atto di conferimento, le ragioni della scelta di un determinato candidato;
pag. 2/12 - che, in caso di illegittimità o di erroneità della scelta dell'Amministrazione, il dipendente che si dolga della lesione del proprio diritto soggettivo all'adempimento da parte dell dell'obbligo di procedere al corretto svolgimento Controparte_1
dell'attività selettiva può promuovere un'azione di esatto adempimento al fine di ottenere il rinnovo della procedura, o proporre domanda di risarcimento del danno, ma non può ottenere il conferimento dell'incarico, in quanto titolare di un mero interesse legittimo di diritto privato, non potendo il giudice sostituirsi all'Amministrazione nell'adozione di una scelta discrezionale;
- che pertanto la domanda delle ricorrenti, per la parte relativa alla richiesta di conferimento dell'incarico, non poteva trovare accoglimento in mancanza di un diritto in tale senso;
- che era del pari infondata la domanda di condanna dell al pagamento del CP_2
chiesto trattamento economico accessorio;
- che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance non poteva essere accolta per carenza delle necessarie allegazioni in merito all'esistenza di elevate probabilità, prossime alla certezza, di ottenere la desiderata posizione di vantaggio;
- che inoltre, con riferimento alla ricorrente , la stessa, benché ammessa Parte_2
nelle more a partecipare a due delle tre selezioni per le quali aveva presentato istanza
(riguardanti i settori “Segreteria e Direzione Strategica” e “Coordinamento URP aziendale”), non aveva conseguito alcuna posizione organizzativa, mentre per la terza posizione richiesta (“Energy manager”), di natura intrinsecamente tecnica, era irragionevole ipotizzare un conferimento della posizione ad un collaboratore amministrativo, privo di una professionalità coerente con l'incarico da svolgere;
- che la ricorrente non disponeva, a sua volta, di un'esperienza Parte_1
acquisita nella specifica area di attività nella quale si collocava la posizione organizzativa ambita, con conseguente insussistenza di una rilevante chance di successo asseritamente frustrata.
Avverso la sentenza di primo grado e interponevano Parte_1 Parte_2
appello, articolando cinque motivi di gravame e chiedendo: pag. 3/12 “previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione dell'Avviso interno per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa del 21.07.2015 nella parte in cui ammette alla partecipazione i dipendenti “che prestano servizio nella U.O./Ufficio in cui la posizione organizzativa è individuata, come indicato nell'elenco delle posizioni organizzative che fa parte integrante del presente avviso”, dichiarare il diritto delle ricorrenti di essere ammesse alla procedura di cui trattasi con correlata assegnazione della posizione organizzativa e con condanna al pagamento, con interessi e rivalutazione, delle differenze retributive conseguenti alla mancata erogazione del trattamento economico accessorio ex art. 36 CCNL (retribuzione di posizione) e di tutti i danni patiti e patiendi per perdita di chance da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Si costituiva in appello l resistendo Controparte_1
all'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
La causa era posta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di appello le appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata per errata valutazione delle circostanze provate in atti e per illogicità della motivazione. Esse lamentano in particolare di avere dedotto in giudizio il proprio interesse legittimo a partecipare ad una procedura conforme alla normativa primaria e regolamentare, vantando una qualificata e concreta aspettativa a ricevere l'ambito incarico di posizione organizzativa avendolo svolto in precedenza con risultati positivi. Rilevano inoltre di avere dato prova del proprio diritto a concorrere per il conferimento delle posizioni organizzative in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 CCNL e dal Regolamento interno – inquadramento nella cat. D ed esperienza specifica nel settore -, e del nesso di causalità tra l'illegittimità della mancata ammissione alla procedura e l'evento dannoso subito, costituito dalla perdita di chance di vedersi conferire l'incarico all'esito della valutazione delle domande. Sul punto osservano che alla data di presentazione del ricorso era impossibile individuare pag. 4/12 i soggetti che avrebbero ricevuto l'incarico di posizione organizzativa all'esito della selezione ed effettuare una comparazione con la posizione di costoro, e che in ogni caso le schede di valutazione dei dipendenti e affidatari di incarichi di Pt_3 Pt_4
posizione organizzativa giusta delibera del 29/12/2015, dimostrano che i suddetti dipendenti, in possesso di una minore anzianità di servizio e non avendo mai esercitato in precedenza l'incarico di posizione organizzativa, non potevano vantare un'esperienza acquisita nella specifica area di attività.
Sostengono quindi la contraddittorietà ed illogicità del ragionamento del primo giudice, pure ritenuto ingiusto e carente.
2. Con il secondo motivo di appello le appellanti lamentano una omessa pronuncia da parte del primo giudice sul punto di diritto fondamentale ai fini della decisione e l'errata individuazione della causa petendi. Premesso di non avere censurato la scelta della P.A. di conferire l'incarico di posizione organizzativa ad altro soggetto, evidenziano di avere invece chiesto di dichiarare il proprio diritto ad essere ammesse alla procedura selettiva e di accertare il pregiudizio dalle stesse subito alla legittima aspettativa di ricevere l'incarico, causato dalla illegittimità dell'avviso nella parte, ritenuta manifestamente illegittima, contenente l'ammissione alla procedura per una specifica posizione organizzativa in favore dei soli dipendenti che prestavano servizio nella U.O./Ufficio in cui la posizione organizzativa era stata individuata, limitazione questa non prevista dal Regolamento interno dell e dall'art. 21 del CCNL. CP_2
Rilevano quindi sul punto di avere specificamente allegato le ragioni poste a fondamento del proprio interesse al ricorso, avendo già espletato l'incarico di posizione organizzativa ex artt. 20 e 21 CCNL del 7/4/2001 sin dall'1/3/2009.
3. Con il terzo ed il quarto motivo di appello le appellanti censurano la sentenza impugnata per “errata comprensione dei fatti di causa”, deducendo:
- con riferimento alla che la stessa, avendo proposto domanda per il Pt_1
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa nell'Area Amministrativa,
“U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale, U.O. Bilancio” o “Patrimonio e
Inventario”, o “Assistenza stranieri”, ed avendo svolto dall'1/3/2009 al 2015 pag. 5/12 l'incarico di posizione organizzativa di “Rilevazione conto economico e contabile – budget gestione-bilancio - piano dei conti con assunzione diretta di responsabilità”, aveva pieno diritto non solo a partecipare alla selezione, ma anche a vedersi riconoscere, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, l'esperienza acquisita nella specifica area di attività della posizione organizzativa richiesta, vantando una legittima aspettativa al riconoscimento dell'incarico positivamente svolto in precedenza;
- con riferimento alla , ammessa a partecipare alle procedure selettive per il Pt_2
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa nell'Area Amministrativa,
U.O.C. Coordinamento Strutture Staff, “U.O. Segreteria Direzione Strategica”, ovvero “Coordinamento URP aziendali e comunicazione”, che per le due posizioni organizzative alle quali poteva ragionevolmente ambire in ragione della specifica esperienza maturata l'incarico era stato conferito ai dipendenti (p.o. “URP Pt_3
aziendali e Comunicazione”) e (p.o. Coordinamento Strutture e Staff, Pt_4
“Segreteria Direzione Strategica”), benché in possesso di titoli di studio non specifici o, persino, inferiori e di una minore esperienza professionale.
Si evidenzia, inoltre, l'illogicità dell'operato dell nell'ammettere alla selezione CP_2
la sola e non anche la Pt_2 Pt_1
4. Con il quinto motivo di appello le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto loro il chiesto risarcimento del danno da perdita di chance, ritenendo di avere dato prova adeguata della elevata probabilità di conseguire le posizioni organizzative richieste e lamentando che il primo giudice non abbia considerato l'intento dell di demansionarle, precludendo loro la partecipazione CP_2
alla selezione.
5. L'appello non può trovare accoglimento.
Le appellanti rivendicano il diritto ad ottenere l'assegnazione della posizione organizzativa ed il correlato trattamento economico accessorio della retribuzione di posizione ex art. 36 CCNL, nonché il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance.
pag. 6/12 In diritto occorre premettere che la disciplina contrattuale delle posizioni organizzative trova fondamento nell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n 396/1997, con il quale il legislatore aveva previsto che "per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione.... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto".
Tale disposizione è stata integralmente trasfusa nell'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del
2001, che, a seguito della modifica introdotta con il D.L.vo 150/2009, prevede che
"nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità".
Ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, la P.A. è tenuta ad effettuare una valutazione comparativa degli aspiranti e all'esame dei rispettivi curricula, nel rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e con osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dell'art. 97 Cost., dando conto con adeguata motivazione della scelta operata tra i candidati (v. Cass. Sez. L. 16247/2014, secondo la quale “la motivazione degli atti di individuazione delle Posizioni Organizzative da parte degli
Enti Locali, deve essere operata ed espressamente motivata anche con riferimento ad una valutazione comparativa degli aspiranti alle posizioni in contestazione”).
In proposito si è osservato che la predeterminazione dei criteri di valutazione non comporta un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di una lista di soggetti idonei. Si è ritenuto sul punto che
“per la copertura dell'incarico, anche laddove la scelta sia confinabile nell'ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, né dalla compilazione di una graduatoria finale” (così Cass. Sez. L. n. 2141 del
27/1/2017; Cass. Sez. L. n. 25632 del 25/9/2024).
pag. 7/12 Ciò premesso in linea generale, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, “in tema di impiego pubblico locale (v., ex aliis, Cass., n. 1884 del 2022),
l'illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance. Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014). Ove sussista la prova di una concreta e effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014 cit.). Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018)”
(Cass. Sez. L. 25/9/2024 n. 25632; Cass. Sez. L. ord. n. 1884 del 21/1/2022).
Ne consegue che, in caso di illegittimo diniego di ammissione alla procedura selettiva per il conferimento di una posizione organizzativa, non può essere riconosciuto al dipendente escluso un diritto ad ottenere la posizione organizzativa alla quale aspirava, né, conseguentemente, il diritto al pagamento della retribuzione di posizione correlata con la posizione organizzativa non riconosciuta. Non sussiste, inoltre, un demansionamento, perché, secondo la costante giurisprudenza, il conferimento di una posizione organizzativa non determina il mutamento del profilo professionale del dipendente, ma comporta solo “l'attribuzione di una funzione ad tempus di alta responsabilità” (Cass. 1884/2022).
pag. 8/12 Può invece essere riconosciuto il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di “chance”, come entità patrimoniale a sé stante, purché vi sia prova di una
“concreta ed effettiva occasione perduta”.
Ove ricorra la prova richiesta, il danno non coincide con le retribuzioni perse, ma va liquidato in via equitativa anche assumendo l'ammontare delle retribuzioni non conseguite come mero parametro (Cass. n. 18207 del 2014).
Va tuttavia precisato che, ai fini dell'accertamento del diritto al risarcimento del danno in termini di perdita di chance in caso di illegittimità dell'esclusione del dipendente dalla procedura selettiva, la prova della perdita di una concreta ed effettiva occasione di ottenere l'incarico di posizione organizzativa richiesto, in termini di elevata probabilità di conseguimento del risultato ambito, presuppone una comparazione dei profili dei candidati, perché nel confronto dei rispettivi curricula possa apprezzarsi una rilevante probabilità del dipendente escluso di conseguire la posizione organizzativa ambita, in termini di prova di una “concreta ed effettiva occasione perduta” (Cass. Sez. L. ord. n. 1884 del 21/1/2022).
6. Orbene, alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, alla quale deve darsi continuità, non ricorrono nel caso delle appellanti i presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento del danno da perdita di chance.
6.1. In particolare, l'appellante sostiene che, avendo svolto Parte_1
dall'1/3/2009 al 2015 l'incarico di posizione organizzativa di “rilevazione conto economico e contabile – budget gestione – bilancio – piano dei conti con assunzione diretta di responsabilità”, ed avendo chiesto l'assegnazione degli incarichi di p.o. relativi all'Area Amministrativa, “U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale e
U.O. Bilancio", ovvero “Patrimonio e inventario”, o ancora “Assistenza stranieri”, avesse non solo titolo a partecipare alla procedura, in quanto dipendente di cat. D, ma anche, per la prima delle posizioni organizzative richieste, a vedersi riconoscere
“l'esperienza acquisita nella specifica area di attività nel cui ambito è collocata la
pag. 9/12 posizione in esame”, avendo già svolto con esiti positivi il medesimo incarico per oltre sei anni.
L'appellante tuttavia nulla ha allegato e provato in merito ai requisiti degli altri concorrenti e al profilo proprio del dipendente al quale l'incarico era stato attribuito.
Ciò non consente di ritenere accertata la sussistenza di un'apprezzabile probabilità per la stessa di ottenere l'incarico ove fosse stata ammessa a partecipare alla selezione e, quindi, la perdita di una concreta ed effettiva occasione di ottenere l'incarico ambito nel confronto con i titoli vantati dagli altri partecipanti e dall'assegnatario della posizione organizzativa, non essendo a tal fine sufficiente l'esperienza, ancorché specifica, maturata nello svolgimento di analogo incarico nel medesimo settore.
6.2. Del pari non sussistono per l'appellante i presupposti per il Parte_5
riconoscimento di una perdita di chance.
Sebbene la stessa - che aveva avanzato domanda di partecipazione alla procedure per gli incarichi di p.o. nell'Area Amministrativa, U.O.C. Coordinamento Strutture Staff,
“U.O. Segreteria Direzione Strategica”, ovvero “Coordinamento URP aziendali e comunicazione”, ovvero “Energy manager” - si dolga che le due posizioni organizzative cui poteva ragionevolmente accedere in ragione della specifica esperienza maturata siano state conferite ai dipendenti (p.o. “Coordinamento Pt_3
URP aziendali e Comunicazione”) e (p.o. “Segreteria Direzione Strategica”), Pt_4
in possesso di titoli di studio ed esperienze lavorative pregresse manifestamente inferiori a quelli – laurea in scienze politiche e svolgimento della p.o. sin dal 2009 - da lei vantati, la circostanza che ella sia stata ammessa a partecipare a due delle tre selezioni per le quali aveva presentato istanza, rispettivamente riguardanti i settori
“Segreteria e Direzione strategica” e “Coordinamento URP aziendale”, e che abbia quindi potuto concorrere come richiesto, pur non ottenendo l'incarico desiderato, induce ad escludere in radice una perdita di chance. Sotto tale profilo l'iniziale esclusione dalla procedura è priva di rilievo.
pag. 10/12 Né, a ben vedere, vi è domanda in ordine ad una presunta illegittimità della scelta operata dalla P.A. in favore di altro soggetto, avendo la stessa, come anche l'altra appellata, chiesto, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di dichiarare il proprio diritto ad essere ammessa alla procedura e al riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance (v. in tal senso anche la precisazione a pag. 7 del ricorso in appello, secondo la quale “le ricorrenti non hanno censurato la scelta della P.A. di conferire l'incarico di p.o. ad altro soggetto”).
Con riferimento invece alla posizione organizzativa di “Energy manager”,
l'affermazione del primo giudice secondo la quale ella non può, “plausibilmente lamentare alcun danno da perdita di chance correlato all'esclusione dalla selezione preordinata al conferimento della posizione organizzativa Energy Manager”, essendo “irragionevole ipotizzare che una siffatta posizione (di natura intrinsecamente tecnica) potesse essere attribuita in via preferenziale ad una dipendente dotata della qualifica di collaboratore amministrativo, e per ciò stesso, priva del bagaglio di conoscenze e di professionalità coerente con l'incarico da svolgere”, non è stata oggetto di alcuna specifica censura in sede di gravame.
7. Per i motivi esposti, non potendo essere riconosciuto alle appellanti il diritto ad ottenere le posizioni organizzative per le quali avevano presentato domanda e le correlate differenze retributive, né il risarcimento del danno da perdita di chance, che, come rettamente osservato dal primo giudice, presuppone la prova della sussistenza di elevate probabilità di ottenere la posizione ambita nel confronto con gli altri candidati, l'appello proposto da e da deve essere Parte_1 Parte_2
rigettato.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Ex art. 91 c.p.c., le appellanti vanno condannate, in solido, al pagamento in favore dell delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi, Controparte_2
secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, nella misura di € 6.500,00 per pag. 11/12 compensi professionali (con l'aumento previsto dall'art. 4 co.2 ultima parte D.M.
55/2014), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato,
IVA e CPA come per legge.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo alle appellanti del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna le appellanti e , in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese del giudizio d'appello, liquidate nella misura di € 6500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per le appellanti dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
pag. 12/12