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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 661 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 31.01.2025, avente a oggetto la modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Potenza, alla Via F. Baracca n. 16, presso lo studio legale dell'Avv.
Cinzia Crocco, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in Bovalino (RC), alla via Regina Elena n. 43, presso lo studio legale dell'Avv. Angela
Lanfronte, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 a 5 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 25.06.2024, ha premesso che Parte_1
con sentenza di scioglimento del matrimonio n. 295 del 17 maggio 2023 del
Tribunale di Locri è stato sciolto il vincolo matrimoniale tra il ricorrente e
[...]
, con adozione delle statuizioni accessorie e, in particolare, riguardo Controparte_1
alle modalità degli incontri padre - figlio, con la previsione che “ Parte_1
ha la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore , salvo diverso accordo da stabilire Per_1
preventivamente tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse del minore, oltre che delle esigenze lavorative del padre e della distanza dal luogo di residenza di quest'ultimo – sei giorni anche non consecutivi al mese, con esclusione del pernottamento;
inoltre, a) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dal 3 al 17 agosto di ciascun anno, con esclusione del pernottamento;
b) per un periodo di cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da poter consentire al padre di poter trascorrere con il figlio, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, con esclusione del pernottamento;
c) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, con esclusione del pernottamento”.
Parte ricorrente, ciò premesso e allegando la necessità di consentire il consolidamento del legame padre-figlio e agevolare lo sviluppo psico fisico completo del minore, ha chiesto la modifica delle condizioni suddette nel senso di introdurre la possibilità del minore di pernottare con il padre.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale si è opposta alla domanda di modifica chiedendone il rigetto, sottolineando il particolare stato di salute del figlio, riconosciuto da parte dell' dal gennaio 2022, invalido con diritto CP_2
dell'accompagnatore, e la necessità di garantire la stabilità delle abitudini del minore.
Pag. 2 a 5 Alla prima udienza, il Giudice delegato ha proceduto a sentire le parti e ha preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione. Con ordinanza del 02.11.2024, ritenuto di non dover adottare provvedimenti temporanei e urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha rinviato la causa per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.. Con ordinanza del 31.01.2025 la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio.
§ 2. Ciò posto, va premesso che la modifica delle condizioni di divorzio presuppone il sopravvenire di giustificati motivi, in conformità al seguente principio giurisprudenziale: «La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato» (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023).
Tale principio trova applicazione anche in relazione alla disciplina di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., il quale ha riprodotto e positivizzato nel codice di rito il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi per ottenere la modifica dei provvedimenti relativi alla prole e alle condizioni economiche come fissati in sede di divorzio.
§ 3. Passando al caso in esame, occorre osservare che il ricorrente ha allegato quale circostanza sopravvenuta legittimante la modifica delle condizioni di divorzio,
“il tempo trascorso e la modificata situazione fisio - psichica del minore che tra qualche mese compirà dodici anni (nato il [...]) e che oltretutto si accinge a frequentare la seconda media” (cfr. pag. 2 del ricorso), sottolineando la necessità di incrementare i rapporti padre-figlio, fondamentali per lo sviluppo dell'adolescente e, a maggior ragione, del minore affetto da sindrome dello spettro autistico. A sostegno di tale allegazione, il ricorrente ha depositato una relazione psicologica a firma della dott.ssa Per_2
la quale ha esposto i vantaggi del rapporto padre-figlio, sottolineando le
[...]
Pag. 3 a 5 necessità del minore affetto da autismo, attraverso un'analisi teorica e basata sulle relazioni sottoposte alla sua attenzione.
Tali allegazioni e la documentazione offerta a supporto da parte del ricorrente non sono idonee a integrare le sopravvenienze legittimanti la modifica delle condizioni di divorzio invocata dal Invero, quest'ultimo non ha offerto Parte_1
alcun elemento al Tribunale per apprezzare, nel caso concreto, che la situazione del minore , già analizzata dal Tribunale in sede di divorzio, sia mutata e che sia Per_1
possibile incrementare le modalità di visita padre-figlio introducendo il pernotto.
Va in merito osservato, da un lato, che il Tribunale, nella pronuncia di divorzio, ha valorizzato, per escludere il pernotto, le relazioni redatte dalla “Associazione Fiori
Gioiosi”, presso il cui centro socio-educativo è stato accolto il minore Per_3
ove è stato affermato “ manifesta infatti elevati stati d'ansia che
[...] Per_1
sfociano in comportamenti problema soprattutto di fronte [a] situazioni che generano un cambiamento, anche minimo, delle proprie abitudini, della propria routine che ha bisogno di mantenere stabile e con punti di riferimento fissi” (relazione redatta in data 29.12.2021) e
“ resiste ai cambiamenti, ha una significativa aderenza alla routine caratterizzata da Per_1
interessi ristretti e stereotipati. La mamma, unica caregiver del minore e unico riferimento della nostra realtà associativa, rappresenta una fonte di sicurezza e protezione, qualsiasi tipo di distacco o allontanamento insolito è fonte di stress elevato per ” (relazione del Per_1
10.06.2022) e, dall'altro lato, che nel presente giudizio il ricorrente non ha provato che il minore ha subito, nel breve lasso di tempo intercorso dalla pronuncia di divorzio alla data di decisione del presente giudizio, un miglioramento nella gestione dei cambiamenti e del distacco e allontanamento della madre.
Invero, dalla relazione della medesima associazione “Fiori Gioiosi” del
24.07.2024, depositata da parte resistente unitamente alla comparsa di costituzione, emerge che la situazione è sostanzialmente immutata, atteso che viene riportato che
“si denotano importanti difficoltà legate all'accettazione e alla buona gestione del cambiamento, sia in relazione alla routine quotidiana (attività-orari-cambiamenti) sia in relazione alle persone
e alle relazioni”.
Pag. 4 a 5 Alcun dato probatorio in senso contrario, del resto, può ricavarsi dalla relazione psicologica a firma della dott.ssa la quale offre soltanto una lettura Persona_2
in astratto della situazione sottoposta al suo esame, senza aver mai sottoposto a visita il minore, e tenuto conto che la stessa psicologa indica la necessità di un percorso volto ad abituare il minore alla maggiore presenza del padre per poter giungere all'introduzione dei cambiamenti relativi alle sue abitudini di vita con inclusione del pernottamento del minore con il padre, percorso che, allo stato, non è stato effettuato con conseguente impossibilità dell'introduzione del pernotto.
In definitiva, la domanda avanzata dal ricorrente va rigettata.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, applicando i valori minimi per lo scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00 (valore della causa indeterminabile di complessità bassa) esclusa la fase istruttoria di fatto non esplicata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da nei confronti di per la Parte_1 Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. rigetta la domanda;
b. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.698,50
[...]
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28.02.2025, tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 661 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 31.01.2025, avente a oggetto la modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Potenza, alla Via F. Baracca n. 16, presso lo studio legale dell'Avv.
Cinzia Crocco, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in Bovalino (RC), alla via Regina Elena n. 43, presso lo studio legale dell'Avv. Angela
Lanfronte, che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 a 5 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 25.06.2024, ha premesso che Parte_1
con sentenza di scioglimento del matrimonio n. 295 del 17 maggio 2023 del
Tribunale di Locri è stato sciolto il vincolo matrimoniale tra il ricorrente e
[...]
, con adozione delle statuizioni accessorie e, in particolare, riguardo Controparte_1
alle modalità degli incontri padre - figlio, con la previsione che “ Parte_1
ha la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore , salvo diverso accordo da stabilire Per_1
preventivamente tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse del minore, oltre che delle esigenze lavorative del padre e della distanza dal luogo di residenza di quest'ultimo – sei giorni anche non consecutivi al mese, con esclusione del pernottamento;
inoltre, a) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dal 3 al 17 agosto di ciascun anno, con esclusione del pernottamento;
b) per un periodo di cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da poter consentire al padre di poter trascorrere con il figlio, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, con esclusione del pernottamento;
c) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, con esclusione del pernottamento”.
Parte ricorrente, ciò premesso e allegando la necessità di consentire il consolidamento del legame padre-figlio e agevolare lo sviluppo psico fisico completo del minore, ha chiesto la modifica delle condizioni suddette nel senso di introdurre la possibilità del minore di pernottare con il padre.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale si è opposta alla domanda di modifica chiedendone il rigetto, sottolineando il particolare stato di salute del figlio, riconosciuto da parte dell' dal gennaio 2022, invalido con diritto CP_2
dell'accompagnatore, e la necessità di garantire la stabilità delle abitudini del minore.
Pag. 2 a 5 Alla prima udienza, il Giudice delegato ha proceduto a sentire le parti e ha preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione. Con ordinanza del 02.11.2024, ritenuto di non dover adottare provvedimenti temporanei e urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato ha rinviato la causa per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.. Con ordinanza del 31.01.2025 la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio.
§ 2. Ciò posto, va premesso che la modifica delle condizioni di divorzio presuppone il sopravvenire di giustificati motivi, in conformità al seguente principio giurisprudenziale: «La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato» (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 6639 del 06/03/2023).
Tale principio trova applicazione anche in relazione alla disciplina di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., il quale ha riprodotto e positivizzato nel codice di rito il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi per ottenere la modifica dei provvedimenti relativi alla prole e alle condizioni economiche come fissati in sede di divorzio.
§ 3. Passando al caso in esame, occorre osservare che il ricorrente ha allegato quale circostanza sopravvenuta legittimante la modifica delle condizioni di divorzio,
“il tempo trascorso e la modificata situazione fisio - psichica del minore che tra qualche mese compirà dodici anni (nato il [...]) e che oltretutto si accinge a frequentare la seconda media” (cfr. pag. 2 del ricorso), sottolineando la necessità di incrementare i rapporti padre-figlio, fondamentali per lo sviluppo dell'adolescente e, a maggior ragione, del minore affetto da sindrome dello spettro autistico. A sostegno di tale allegazione, il ricorrente ha depositato una relazione psicologica a firma della dott.ssa Per_2
la quale ha esposto i vantaggi del rapporto padre-figlio, sottolineando le
[...]
Pag. 3 a 5 necessità del minore affetto da autismo, attraverso un'analisi teorica e basata sulle relazioni sottoposte alla sua attenzione.
Tali allegazioni e la documentazione offerta a supporto da parte del ricorrente non sono idonee a integrare le sopravvenienze legittimanti la modifica delle condizioni di divorzio invocata dal Invero, quest'ultimo non ha offerto Parte_1
alcun elemento al Tribunale per apprezzare, nel caso concreto, che la situazione del minore , già analizzata dal Tribunale in sede di divorzio, sia mutata e che sia Per_1
possibile incrementare le modalità di visita padre-figlio introducendo il pernotto.
Va in merito osservato, da un lato, che il Tribunale, nella pronuncia di divorzio, ha valorizzato, per escludere il pernotto, le relazioni redatte dalla “Associazione Fiori
Gioiosi”, presso il cui centro socio-educativo è stato accolto il minore Per_3
ove è stato affermato “ manifesta infatti elevati stati d'ansia che
[...] Per_1
sfociano in comportamenti problema soprattutto di fronte [a] situazioni che generano un cambiamento, anche minimo, delle proprie abitudini, della propria routine che ha bisogno di mantenere stabile e con punti di riferimento fissi” (relazione redatta in data 29.12.2021) e
“ resiste ai cambiamenti, ha una significativa aderenza alla routine caratterizzata da Per_1
interessi ristretti e stereotipati. La mamma, unica caregiver del minore e unico riferimento della nostra realtà associativa, rappresenta una fonte di sicurezza e protezione, qualsiasi tipo di distacco o allontanamento insolito è fonte di stress elevato per ” (relazione del Per_1
10.06.2022) e, dall'altro lato, che nel presente giudizio il ricorrente non ha provato che il minore ha subito, nel breve lasso di tempo intercorso dalla pronuncia di divorzio alla data di decisione del presente giudizio, un miglioramento nella gestione dei cambiamenti e del distacco e allontanamento della madre.
Invero, dalla relazione della medesima associazione “Fiori Gioiosi” del
24.07.2024, depositata da parte resistente unitamente alla comparsa di costituzione, emerge che la situazione è sostanzialmente immutata, atteso che viene riportato che
“si denotano importanti difficoltà legate all'accettazione e alla buona gestione del cambiamento, sia in relazione alla routine quotidiana (attività-orari-cambiamenti) sia in relazione alle persone
e alle relazioni”.
Pag. 4 a 5 Alcun dato probatorio in senso contrario, del resto, può ricavarsi dalla relazione psicologica a firma della dott.ssa la quale offre soltanto una lettura Persona_2
in astratto della situazione sottoposta al suo esame, senza aver mai sottoposto a visita il minore, e tenuto conto che la stessa psicologa indica la necessità di un percorso volto ad abituare il minore alla maggiore presenza del padre per poter giungere all'introduzione dei cambiamenti relativi alle sue abitudini di vita con inclusione del pernottamento del minore con il padre, percorso che, allo stato, non è stato effettuato con conseguente impossibilità dell'introduzione del pernotto.
In definitiva, la domanda avanzata dal ricorrente va rigettata.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, applicando i valori minimi per lo scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00 (valore della causa indeterminabile di complessità bassa) esclusa la fase istruttoria di fatto non esplicata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da nei confronti di per la Parte_1 Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. rigetta la domanda;
b. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.698,50
[...]
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28.02.2025, tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
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