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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5049 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 16 dicembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Conte e Roberto Biancogiglio
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 OGGETTO: cittadinanza
CONCLUSIONI
Per l'appellante v. le conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Parte_1
Sez. Diritti della persona e immigrazione del 31 agosto-6 settembre 2022 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 31372/2020, che ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente al fine di far accertare il suo status di cittadino italiano iure sanguinis, quale discendente diretto di , cittadina italiana, nata a [...], il [...] e Persona_1 successivamente emigrata negli Stati Uniti, dove si è naturalizzata il 22 aprile 1954, quando il figlio odierno appellante (nato il [...]) era ancora Parte_1 minorenne.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha applicato in modo errato gli artt.
7 e 12 della legge n. 555 del 1912, in contrasto con l'interpretazione offerta dallo stesso nella circolare K 31.9 del 27 maggio 1991 e nella circolare k. 28.1 Controparte_1 dell'8 aprile 1991.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 7 della legge n. 555 del 1912 stabilisce che “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunciarvi”.
L'art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 stabilisce a sua volta che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, fatta salva l'applicazione degli artt. 3 e 9 della legge cit. sull'acquisto e il riacquisto della cittadinanza italiana.
Come recentemente affermato da Cass. 17161/2023 “l'art. 12, comma 3 [recte: comma
2] della legge n. 555 del 1912 [...] si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt.
3 e 9” (nello stesso senso v. già Cass. 9377/2011).
La Corte ha precisato al riguardo che “infondato è l'argomento difensivo che fa leva
2 sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". Disposizione questa non applicabile perché [...] avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale, "si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita”.
Il rapporto tra gli articoli 7 e 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 si pone dunque come rapporto di genere a specie (come del resto evidenziato dalla collocazione topografica delle due disposizioni all'interno della legge che le contiene e secondo una consueta tecnica di redazione degli atti normativi, che impone di enunciare in primo luogo la regola generale e successivamente le disposizioni particolari che derogano ad essa).
La disposizione contenuta nell'art. 7 (norma di carattere generale) esprime la volontà del legislatore dell'epoca di garantire ai figli di emigrati italiani un legame con il nostro Paese attraverso la conservazione della cittadinanza (in questo senso v. anche la circolare interpretativa del Ministero dell'interno K 31.9 del 27 maggio 1991).
La disposizione contenuta nell'art. 12, secondo comma (norma di carattere speciale) trova invece applicazione quando l'interesse a mantenere il legame con il nostro Paese si sia affievolito, come accade nel caso del minore il quale – oltre ad essere nato all'estero ed essere residente all'estero – abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero in cui è nato e conviva col genitore “esercente la patria potestà” che abbia perso volontariamente la cittadinanza italiana.
L'applicazione del principio di conservazione dello status di cittadino italiano sancito dall'art. 7 cit. incontra dunque una limitazione nel caso di figli minori non emancipati, che perdono la cittadinanza italiana quando la perda il genitore “esercente la patria potestà” con cui convivano.
Ad una diversa conclusione non può giungersi facendo leva sulla interpretazione della legge n. 555 del 1912 fornita dalla circolare del K 31.9. Controparte_1
Tale circolare – atto amministrativo che non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme in materia di cittadinanza che è chiamato ad applicare – si limita ad affermare che:
a) la disposizione contenuta nell'art. 7 della legge n. 555 del 1912 “è stata formulata nell'intento di garantire ai figli di nostri emigrati di mantenere un legame con il nostro Stato attraverso la conservazione della cittadinanza. La disposizione in esame consente, pertanto, che, qualora il genitore perda il nostro status civitatis per uno dei motivi previsti dalla legge, il figlio resti nostro connazionale fino a quando, divenuto maggiorenne od emancipato, non rinunci alla cittadinanza italiana” (pag. 7 della circolare);
3 b) il regime di perdita della cittadinanza previsto dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 non si applica a coloro i quali siano destinatari della disciplina contenuta nell'art. 7 della medesima legge, vale a dire per quanti, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la loro minore età, siano considerati dallo Stato di nascita propri cittadini ab origine per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli (pagg. 3 e 4 della circolare).
Si osserva al riguardo che la circolare non spiega per quale motivo l'art. 7 della legge n.
555 del 1912 dovrebbe consentire al figlio minore di cittadino italiano di conservare la cittadinanza italiana quando il proprio genitore la perda, laddove proprio il successivo art. 12, secondo comma della legge cit. prevede che in questi casi i figli minori “divengono stranieri”.
La stessa circolare precisa poi che all'art. 12, secondo comma, cit. l'inciso “quando acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” va inteso come comprendente anche il caso in cui la cittadinanza straniera sia già posseduta (ad es. per effetto dell'acquisto iure soli al momento della nascita): ciò che esclude che la norma possa trovare applicazione nel solo caso
– assolutamente residuale - di acquisto della cittadinanza straniera che avvenga in un'epoca successiva alla nascita all'estero.
Tali princìpi sono applicabili anche nel caso in cui la cittadinanza italiana iure sanguinis sia stata trasmessa per linea materna (v. Corte cost. 30/1983, secondo cui l'art. 1 della legge
13 giugno 1912, n. 555 – applicabile ratione temporis al caso di specie - deve ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 3, primo comma e 29, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto, in quanto
(nata a [...], il [...]) è emigrata negli Stati Uniti ove si è Persona_1 naturalizzata nel 1954, perdendo così la cittadinanza italiana per effetto dell'acquisto volontario della cittadinanza americana (art. 8, primo comma, della legge n. 555 del 1912).
Poiché (figlio di nato il [...]) era ancora Parte_1 Persona_1 minorenne alla data in cui la madre ha perso la cittadinanza italiana, egli ha perso a sua volta la cittadinanza italiana (art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va pertanto respinto.
Nulla dev'essere disposto sulle spese di lite, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'ordinanza del
Tribunale di Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione del 31 agosto-6 settembre 2022 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 31372/2020.
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a
4 titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5049 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 16 dicembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Conte e Roberto Biancogiglio
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 OGGETTO: cittadinanza
CONCLUSIONI
Per l'appellante v. le conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Parte_1
Sez. Diritti della persona e immigrazione del 31 agosto-6 settembre 2022 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 31372/2020, che ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente al fine di far accertare il suo status di cittadino italiano iure sanguinis, quale discendente diretto di , cittadina italiana, nata a [...], il [...] e Persona_1 successivamente emigrata negli Stati Uniti, dove si è naturalizzata il 22 aprile 1954, quando il figlio odierno appellante (nato il [...]) era ancora Parte_1 minorenne.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha applicato in modo errato gli artt.
7 e 12 della legge n. 555 del 1912, in contrasto con l'interpretazione offerta dallo stesso nella circolare K 31.9 del 27 maggio 1991 e nella circolare k. 28.1 Controparte_1 dell'8 aprile 1991.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 7 della legge n. 555 del 1912 stabilisce che “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunciarvi”.
L'art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 stabilisce a sua volta che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, fatta salva l'applicazione degli artt. 3 e 9 della legge cit. sull'acquisto e il riacquisto della cittadinanza italiana.
Come recentemente affermato da Cass. 17161/2023 “l'art. 12, comma 3 [recte: comma
2] della legge n. 555 del 1912 [...] si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt.
3 e 9” (nello stesso senso v. già Cass. 9377/2011).
La Corte ha precisato al riguardo che “infondato è l'argomento difensivo che fa leva
2 sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". Disposizione questa non applicabile perché [...] avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale, "si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita”.
Il rapporto tra gli articoli 7 e 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 si pone dunque come rapporto di genere a specie (come del resto evidenziato dalla collocazione topografica delle due disposizioni all'interno della legge che le contiene e secondo una consueta tecnica di redazione degli atti normativi, che impone di enunciare in primo luogo la regola generale e successivamente le disposizioni particolari che derogano ad essa).
La disposizione contenuta nell'art. 7 (norma di carattere generale) esprime la volontà del legislatore dell'epoca di garantire ai figli di emigrati italiani un legame con il nostro Paese attraverso la conservazione della cittadinanza (in questo senso v. anche la circolare interpretativa del Ministero dell'interno K 31.9 del 27 maggio 1991).
La disposizione contenuta nell'art. 12, secondo comma (norma di carattere speciale) trova invece applicazione quando l'interesse a mantenere il legame con il nostro Paese si sia affievolito, come accade nel caso del minore il quale – oltre ad essere nato all'estero ed essere residente all'estero – abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero in cui è nato e conviva col genitore “esercente la patria potestà” che abbia perso volontariamente la cittadinanza italiana.
L'applicazione del principio di conservazione dello status di cittadino italiano sancito dall'art. 7 cit. incontra dunque una limitazione nel caso di figli minori non emancipati, che perdono la cittadinanza italiana quando la perda il genitore “esercente la patria potestà” con cui convivano.
Ad una diversa conclusione non può giungersi facendo leva sulla interpretazione della legge n. 555 del 1912 fornita dalla circolare del K 31.9. Controparte_1
Tale circolare – atto amministrativo che non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme in materia di cittadinanza che è chiamato ad applicare – si limita ad affermare che:
a) la disposizione contenuta nell'art. 7 della legge n. 555 del 1912 “è stata formulata nell'intento di garantire ai figli di nostri emigrati di mantenere un legame con il nostro Stato attraverso la conservazione della cittadinanza. La disposizione in esame consente, pertanto, che, qualora il genitore perda il nostro status civitatis per uno dei motivi previsti dalla legge, il figlio resti nostro connazionale fino a quando, divenuto maggiorenne od emancipato, non rinunci alla cittadinanza italiana” (pag. 7 della circolare);
3 b) il regime di perdita della cittadinanza previsto dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 non si applica a coloro i quali siano destinatari della disciplina contenuta nell'art. 7 della medesima legge, vale a dire per quanti, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la loro minore età, siano considerati dallo Stato di nascita propri cittadini ab origine per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli (pagg. 3 e 4 della circolare).
Si osserva al riguardo che la circolare non spiega per quale motivo l'art. 7 della legge n.
555 del 1912 dovrebbe consentire al figlio minore di cittadino italiano di conservare la cittadinanza italiana quando il proprio genitore la perda, laddove proprio il successivo art. 12, secondo comma della legge cit. prevede che in questi casi i figli minori “divengono stranieri”.
La stessa circolare precisa poi che all'art. 12, secondo comma, cit. l'inciso “quando acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” va inteso come comprendente anche il caso in cui la cittadinanza straniera sia già posseduta (ad es. per effetto dell'acquisto iure soli al momento della nascita): ciò che esclude che la norma possa trovare applicazione nel solo caso
– assolutamente residuale - di acquisto della cittadinanza straniera che avvenga in un'epoca successiva alla nascita all'estero.
Tali princìpi sono applicabili anche nel caso in cui la cittadinanza italiana iure sanguinis sia stata trasmessa per linea materna (v. Corte cost. 30/1983, secondo cui l'art. 1 della legge
13 giugno 1912, n. 555 – applicabile ratione temporis al caso di specie - deve ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 3, primo comma e 29, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto, in quanto
(nata a [...], il [...]) è emigrata negli Stati Uniti ove si è Persona_1 naturalizzata nel 1954, perdendo così la cittadinanza italiana per effetto dell'acquisto volontario della cittadinanza americana (art. 8, primo comma, della legge n. 555 del 1912).
Poiché (figlio di nato il [...]) era ancora Parte_1 Persona_1 minorenne alla data in cui la madre ha perso la cittadinanza italiana, egli ha perso a sua volta la cittadinanza italiana (art. 12, secondo comma, della legge n. 555 del 1912).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va pertanto respinto.
Nulla dev'essere disposto sulle spese di lite, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'ordinanza del
Tribunale di Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione del 31 agosto-6 settembre 2022 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 31372/2020.
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a
4 titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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