Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
In materia di licenziamento disciplinare, ai fini della configurabilità della violazione, da parte del dipendente, del dovere di osservare la diligenza richiesta dall'interesse dell'impresa, ex art. 2104 cod. civ., assume rilievo che tale interesse sia stato specificamente valutato da organi o soggetti preposti che, in particolare, abbiano impartito specifici orientamenti o indicazioni, dovendosi escludere, in tal caso, il dovere del lavoratore di rivolgersi ad altri organi o soggetti sovraordinati (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità di un funzionario di banca per irregolarità contabili, pur essendosi accertato che queste erano conseguite all'adempimento di specifici ordini impartiti dal direttore generale).
Commentario • 1
- 1. Nomina e revoca del direttore generale nella società per azioniMorri_Admin · https://www.osservatorio-corporate.it/ · 13 gennaio 2023
La figura del direttore generale La figura del direttore generale non è disciplinata nel codice civile, il quale prevede unicamente che, ai sensi dell'articolo 2396, al direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione di statuto si applichino le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, in relazione ai compiti loro affidati e salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. In tale quadro normativo lacunoso, la dottrina, avvalorata dalla giurisprudenza, ha contribuito a definire il ruolo del direttore generale nei suoi aspetti caratterizzanti. Il direttore generale è identificato con il dirigente che è “al vertice della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2004, n. 6813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6813 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Principessa CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO CARULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE ADRIATICO SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI - ROSSI, rappresentato e difeso dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GUIDO ROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 234/02 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 10/06/02 - R.G.N. 506/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/04 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato CARULLO;
udito l'Avvocato ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5 giugno/4 luglio 2001, il Tribunale di Pesaro - giudice del lavoro respingeva il ricorso col quale il Dott. EN NI, funzionario di terzo livello, responsabile dell'ufficio contabilità della NC Popolare dell'Adriatico s.p.a., chiedeva nei confronti della stessa l'annullamento del licenziamento intimatogli per giusta causa il 24 gennaio 1996 e la condanna di controparte a risarcirgli il danno.
L'impugnazione del NI veniva accolta solo in parte dalla Corte di appello di Ancona che, con sentenza in data 3 maggio/10 giugno 2002, dichiarava la nullità della sentenza impugnata e, nel merito, giudicava che il licenziamento era ascrivibile a giustificato motivo soggettivo, anziché a giusta causa.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre EN NI affidandosi a quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste la NC Polare dell'Adriatico s.p.a. con controricorso;
essa pure ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo di ricorso, il NI, deducendo violazione o errata interpretazione degli art. 2104 e 2105 c. civ., censura la sentenza impugnata, anzitutto, laddove la Corte di appello ha affermato che gli obblighi di diligenza e fedeltà previsti dalle norme citate non si esauriscono nell'adesione alle direttive, pur palesemente illecite, di chi (direttore generale) solo verso l'esterno rappresenta l'istituto bancario, in quanto gli obblighi stessi vanno osservati nei confronti dell'intera proprietà sociale, in particolare dei singoli azionisti, il cui interesse deve essere oggetto di tutela anche attraverso le condotte esigibili dai prestatori subordinati, in relazione al ruolo da essi rivestito. Col secondo motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 1176, 2104 e 2105 c. civ., e vizi di motivazione, il NI sostiene che contraddittoriamente la Corte di appello, dopo avere sottolineato la rilevante difficoltà del funzionario a sottrarsi agli ordini del direttore generale, ha tuttavia ritenuto esigibili atti (il ricorso addirittura all'autorità giudiziaria) che andavano ben oltre la diligenza del buon padre di famiglia e avrebbero esposto il NI a gravi ritorsioni;
in particolare, egli non aveva obbligo di vigilare sulla condotta dei propri superiori.
Col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2423 c. civ., 2 e 20 d. lgs. n. 87/1992, e sostiene che queste norme, postulanti chiarezza e veridicità nella redazione dei bilanci, sono rivolte agli amministratori e non ai dipendenti subordinati. I tre motivi, che per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta, sono fondati nei sensi delle considerazioni che seguono.
La Corte di appello ha ritenuto, in ordine ad una prima contestazione, mossa dalla NC al NI - "in data 13 dicembre 94 sono stati contabilizzati in un conto transitorio i margini negativi delle operazioni in futures sui contratti in essere (66 miliardi nozionali), pari a L. 4.018.880.000, cumulati alla data del 5.12.94, quando sono state rinnovate le scadenze dei futures sino a marzo 1995; in data 31 dicembre 1994 tali margini sono stati sospesi mediante compensazione con il conto tornitori fatture sospese CED. In data 31.12.94, per assestamenti, sono state stornate dal conto fornitori L. 61.480.000. In data 12.05.95 è stato riaperto il conto patrimoniale dei margini ed è stato riaccreditato il conto fornitori per l'importo di L. 3.957.400" - che il fatto era risultato sussistente, secondo quanto risultava dalle stesse difese del NI e da accertamenti del consulente tecnico di ufficio: questi aveva ritenuto non costituire, in sè, irregolarità contabile grave la registrazione del 13 dicembre 1994, per una certa discrezionalità riconosciuta sia dalla normativa che dalla pratica bancaria nell'impostare la contabilità interna e i movimenti dei conti, alla condizione, però, che sia assicurata la corrispondenza dei risultati della contabilità con quelli del bilancio di esercizio dei 31 dicembre e della relazione semestrale. Vi era poi l'uso di imputare i "margini futures" da negoziazione in conti transitori, poi "girati a Conto Economico sia il 31.12, sia il 30.6 di ciascun anno"; poiché però quest'ultima condizione non si era verificata, e i margini negativi non erano affluiti al reddito di esercizio, come componenti negative, si era determinata una violazione dell'obbligo della regolare tenuta della contabilità, provocata da una tenuta irregolare del libro giornale, con violazione dell'art. 2423 c. civ. (d. lgs. 129/91) e dell'art. 2, comma terzo, d. lgs. 87/1992. Di talché, essendosi prodotta una alterazione della situazione dei bilancio 1994, per mancata imputazione a Conto Economico di componenti negative di reddito, nella forma di minusvalenze, per L. 3.957.400.000, si sarebbe trattato di irregolarità di particolare rilevanza.
Ha, altresì, ritenuto la Corte di merito che le operazioni considerate rientrassero nelle competenze del NI, secondo le disposizioni interne della NC ("funzionigramma"), le quali lo indicavano come responsabile della redazione del bilancio "secondo gli orientamenti e le indicazioni degli organi amministrativi e del direttore generale": orientamenti e indicazioni che non avrebbero potuto però indurlo a comportamenti poi sfociati in un falso in bilancio.
La circostanza che il NI si fosse astenuto dall'apporre la propria firma sulle "fiches contabili" relative alla contabilizzazione del 13 dicembre 1994, mentre rendeva evidente la sua consapevolezza della loro illegittimità, secondo la Corte di merito non scriminava la condotta del funzionario, seppure verosimilmente coartata da direttive imposte in forma autoritaria da un superiore, perché da tale "connivenza" era poi dipesa la falsificazione;
inoltre, il NI ebbe, nel frattempo, occasione di parlare, per altre ragioni, con il vice Presidente della NC e non ne approfittò per metterlo a corrente dei fatti di cui ora è causa.
Fatti analoghi, relativamente a bilancio semestrale del 1995, erano stati contestati dalla NC (addebito "1 bis") e la Corte di appello li ha giudicati di minore gravità perché attinenti al bilancio infrannuale, al 30 giugno 1995, che pur avrebbe richiesto l'applicazione dei medesimi criteri di classificazione e di valutazione disposti per il bilancio di esercizio. Ha, poi, sottolineato la Corte di appello che, in questa occasione, il NI non si era astenuto dal sottoscrivere le "fiches contabili". La contestazione n. 2 aveva riguardato, essa pure, fatti di "maquillage" contabile in quanto "in data 31.12.1994, le valutazioni di compravendita di valuta a termine hanno evidenziato una minusvalenza di L.
5.010.320.602 che non risulta essere stata addebitata al conto economico di Une anno: tra le prime note relative alla giornata contabile del 31.12.1994 non è stata rinvenute la fiche relativa alla suddetta minusvalenza e nel conto di pertinenza (Utili e Perdite in cambi), alla data di bilancio non vi sono registrazioni per l'importo suindicato. In data 12.6.95, è stato addebitato il conto "interessi passivi su depositi vincolati in valuta" ed accreditato il conto "utili su operazioni in cambi", per un importo pari alla summenzionata minusvalenza". I contratti di compravendita di valuta a termine ("autright valutari" venivano così a figurare nel Bilancio 1994 al valore di carico iniziale (costo storico), in violazione dell'art. 21, comma terzo e 14 lett. b) del d. lgs. n. 87/1992, nonché della normativa generale che impone la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica della banca (artt. 2433, comma 2, c. civ. e art. 2, comma 3^; d. lgs. 87/1992). Nella nota integrativa al bilancio '94 non era stata spiegata la ragione della valutazione degli "autrigh" secondo criteri differenti da quelli previsti dalla legislazione vigente. Si sarebbe, anche in questo caso, trattato di operazioni di rilevante gravita', rientranti, secondo il "funzionigramma" nell'ambito delle competenze del NI. Le giustificazioni di costui, che aveva attribuito l'irregolarità ad inconvenienti nel "software" avevano trovato conferma, sul piano fattuale, in diverse acquisizioni istruttorie;
peraltro, era anche risultato (teste Passalacqua) che l'analista MO aveva verificato l'esattezza dei dati e ne aveva confermato la veridicità, il che farebbe escludere, secondo il giudice di secondo grado, che gli inconvenienti avessero alterato i risultati relativi alla vantazione degli "autright valutari" al 31 dicembre 1994.
La contestazione n. 5 era stata del seguente tenore: "nei giorni 26.06.95 e 28.7.95 la NC ha ceduto rimanenze per titoli strippati non quotati (cedole e mantelli) per un valore complessivo di Lire 225.832.313.269 alla REDI & PARTNERS CO. Ltd. Londra, riacquistandoli alle stesse date dalla AB. Fin. SA. di Lugano al prezzo di lire 225.967.308.808. L'esame del tabulato UFO al 10.10.95 evidenzia che detti titoli al momento del riacquisto sono stati caricati in portafoglio ad un valore superiore a quello di carico originario, nonché rianagrafati mediante l'aggiunte di un codice '8' davanti al codice ABI originario. Ciò ha creato utili non realizzati pari a ca. Lire 11.300 milioni".
Secondo la Corte di appello, le irregolarità, pur gravi, non erano imputabili al NI, al quale doveva però rimproverarsi (come Irregolarità "di quarto livello" di gravità) il non adeguato controllo degli Inventori in relazione alla motivazione della detta "rianagrafatura" del titoli.
La contestazione n. 6 da parte della NC concerneva operazioni di "finanza strutturata", relativa cioè a obbligazioni strutturate, non identificate come tali nei bilanci relativi al 1994 e al primo semestre 1996. Esse avrebbero dovuto essere valutate al minore costo tra il costo e il prezzo di mercato, mentre era esposto un carico contabile alle due date sopracitate pari al costo di acquisto. Ne era conseguita una sottovalutazione per L.
6.027.000.000 della voce "minusvalenze titoli estero" del conto economico al 31 dicembre 1994. La "finanza strutturata", come ha precisato la stessa Corte di appello, consiste in un "insieme di strumenti finanziari la cui costruzione tecnica risulta particolarmente complessa, in quanto il profilo di rischio/rendimento del titolo 'strutturato' è connesso strettamente con il profilo di rischio rendimento di altri titoli 'sottostantì che lo compongono" (una componente obbligazionaria + una derivata o "warrant", la quale si sfrutterà su n. 100 "treuhand warrant" e su n. 100 "bund warrant" e si basa su un diritto a vendere, in qualsiasi momento, entro una certa data, una attività sottostante o "underiying").
Si sarebbe trattato, secondo gli accertamenti del consulente tecnico di ufficio recepiti dalla sentenza impugnata, di irregolarità di primario rilievo nell'ambito delle competenze del NI le quali consistevano anche nel curare l'applicazione delle norme fiscali in vigore e nel verificare a tutti i livelli il pieno rispetto delle stesse, in quanto i criteri fiscali richiamano i criteri civilistici (art. 103 bis TUIR), e questi impongono di valutare i titoli esaminati al valore minore tra quello di mercato e quello di carico iniziale.
La determinazione del valore di realizzo, pur complessa, non era inattuabile, tuttavia, dipendendo essa anche da procedure gestite da altre unità operative, questa circostanza potrebbe attenuare la responsabilità del NI: a costui doveva, comunque, rimproverarsi di non avere ostacolato l'inserimento di una Informativa erronea nella nota integrativa al bilancio 1994 e di non essersi attivato per segnalare la rappresentazione non veritiera della situazione economica al 31.12.1994 e al 30.6.1994. (Altre contestazioni della NC ("numero 3" e "numero 4") concernevano, secondo la Corte di appello, fatti rivelatisi insussistenti o esulanti dalle competenze del NI e, una ulteriore contestazione, oltretutto formulata successivamente al licenziamento, atteneva pure a fatti anteriori, ma non attribuibili al dipendente).
Tanto premesso, la Corte di merito ha ritenuto che i fatti più gravi, in particolare quello oggetto della contestazione n. 1, implicante, quanto meno, la connivenza del NI con un falso in bilancio, sottendono più gravi responsabilità del direttore generale le quali tuttavia non possono scagionare il funzionario:
questi, consapevole della gravità delle irregolarità, si era limitato al tentativo di evitare un coinvolgimento personale, senza che tuttavia avesse riferito i fatti ne' al consiglio di amministrazione, ne' al collegio sindacale.
Se era certa la difficoltà di siffatta condotta, stante l'accertata, autoritaria interferenza del direttore generale, il responsabile di un ufficio centrale non avrebbe potuto esimersi dal riferire agli organi amministrativi e di controllo, anche a rischio di gravi reprimende e ritorsioni (considerata la tutela che comunque il diritto del lavoro avrebbe apprestato al funzionario): neppure la stessa, eventuale (peraltro non provata), adesione del consiglio di amministrazione alle politiche gestionali del direttore generale non avrebbe diminuito la responsabilità del NI.
Secondo il giudice di appello, gli obblighi di fedeltà e diligenza di cui agli artt. 2104 e 2105 c. civ. non si esauriscono nella mera adesione alle direttive di chi rappresenta la NC solo verso l'esterno, a fronte di una condotta palesemente illegittima: tali obblighi sussisterebbero, infatti, verso l'intera proprietà sociale, composta dai singoli azionisti, il cui Interesse deve essere oggetto di tutela anche attraverso condotte esigibili dai prestatori subordinati, in relazione al ruolo da essi rivestito. Già la violazione oggetto della contestazione sub 1) sarebbe stata sufficiente a legittimare li provvedimento espulsivo, peraltro, non ascrivibile a giusta causa, ma a giustificato motivo, tenuto conto del "clima aziendale" e delle pressioni subite dal dipendente, e considerato che il NI non agi per coprire proprie mancanze, ma solo i risultati di una politica gestionale ad altri riferibile e per "non scontentare" il responsabile diretto di essa.
Ritiene la Corte di Cassazione, contrariamente al giudizio espresso dal giudice di appello, che l'attuazione degli obblighi di diligenza, imposti dall'art. 2104 c. civ. al responsabile dell'ufficio contabilità della NC, fossero esigibili dal datore di lavoro e cioè dall'ente - persona giuridica, nei confronti del quale avrebbero dovuto essere adempiuti, non già, come ritenuto dalla Corte di merito, dalla proprietà sociale, ossia dai singoli azionisti, i quali possono certo agire nei confronti dell'ente stesso per violazioni commesse a loro danno dagli organi sociali e, in tal sede, far valere anche la circostanza che l'ente non abbia preteso determinati comportamenti dai propri dipendenti e non abbia vigilato adeguatamente al riguardo, ma siffatto sindacato non è di per sè indicativo di un obbligo di diligenza dei dipendenti verso l'"intera proprietà sociale, composta dal singoli azionisti". Vero è che il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura dalla prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa (il richiamo dell'art. 2104 all'interesse superiore della produzione nazionale, secondo l'opinione generale della dottrina, deve ritenersi superato col venir meno dell'ordinamento corporativo). Si deve a tal proposito osservare, tuttavia, che secondo l'accertamento dei giudici di merito, il "funzionigramma" aziendale prescriveva al responsabile dell'ufficio contabilità di redigere il bilancio "secondo gli orientamenti e le indicazioni degli organi amministrativi e del Direttori) generale".
Da ciò consegue che, ove la valutazione del tipo di prestazione (e del conseguente obbligo di conformazione dei dipendente) e dell'interesse connesso dell'impresa sia stata operata dagli organi amministrativi o, come nel caso in esame, dal più elevato superiore gerarchico e, addirittura, da colui che si trovava al vertice della struttura amministrativa della banca, e detti organi o soggetti preposti abbiano dato a tale riguardo specifici orientamenti o indicazioni e, addirittura, quando il direttore generale abbia impartito degli ordini, l'art. 2104 c. civ. non impone al funzionario di sovrapporre proprie valutazioni e di rivolgersi ad altri organi, verso i quali risponde lo stesso direttore generale, con i quali soltanto costui ha rapporti fiduciari e diretti (nè, a tale proposito, appare priva di significato la circostanza, valorizzata nel ricorso e nella discussione orale, senza contestazioni della controricorrente, secondo cui, in sede penale, era stata chiesta l'archiviazione per i fatti di cui è causa per tutti i dipendenti della NC, compreso il NI, ed escluso il solo direttore generale).
Il direttore generale non rappresenta la NC soltanto verso l'esterno, nei rapporti con i terzi, ma, quanto meno sotto il profilo indicato dalle stesse disposizioni interne ("funzionigramma"), anche nei rapporti con i dipendenti, sicché l'obbedienza alle indicazioni che lo stesso abbia dato per la redazione del bilancio avrebbe significato per il dipendente adempimento di un obbligo verso la stessa banca datrice di lavoro, ne' la Corte di merito ha dato adeguata spiegazione circa la sussistenza in concreto di altri comportamenti integrativi (di denuncia) cui il NI fosse per legge o per disposizioni interne tenuto a tutela di un interesse specifico della NC che dovesse risultare, in concreto, leso dalle direttive imposte.
A tale riguardo, la Corte di appello ha dato atto che in precedenza (non era accertato se con riferimento alla specifica vicenda ora in esame), il direttore generale aveva rimproverato, in forma perentoria, il NI di essersi rivolto direttamente al consiglio di amministrazione, ed aveva fatto presente di essere l'unico interlocutore abilitato a dialogare con tale organo. Del resto, la stessa Corte di appello ha dato atto essere risultato che lo stesso direttore generale aveva costantemente sottoscritto le operazioni contabili di cui si tratta.
Se è vero, inoltre, che la redazione del bilancio è disciplinata dalla legge, non può dubitarsi che gli "orientamenti" che il direttore generale è autorizzato ad impartire, secondo la citata disposizione interna, presuppongono, specie a fronte di operazioni finanziarie particolarmente complesse, sofisticate o di recente introduzione, margini applicativi nei quali, appunto, possono iscriversi le vantazioni del direttore generale.
Sotto altro profilo, deve, altresì, rilevarsi come la Corte di merito abbia omesso di valutare se il rifiuto del NI di sottoscrivere le "fiches" contabili relative alle appostazioni del conto transitorio del 13 dicembre 1994 - in riferimento alla contestazione (addebito n. 11) che secondo gli stessi giudici sarebbe valsa da sola a giustificare la sanzione espulsiva - avesse potuto in concreto valere, da un punto di vista logico e giuridico, come un segnale di non condivisione dei criteri di redazione del bilancio (la cui sottoscrizione, presentazione e approvazione sarebbero spettati ad altri soggetti od organi), segnale che di per sè avrebbe potuto (in ipotesi, da verificare nel giudizio di rinvio) allertare l'organo deliberante e quello di controllo non solo in ordine alla contabilità interna e ai movimenti dei conti al 13 dicembre, ma allo schema di bilancio che ne sarebbe poi conseguito. Di talché la responsabilità disciplinare del dipendente, ove tale indagine fosse stata svolta, avrebbe potuto essere potenzialmente esclusa o ritenuta suscettibile di una meno grave valutazione, da parte del giudice di merito, In quella cornice ambientale per altri aspetti considerata dalla Corte di appello.
Analoghe considerazioni valgono per la contestazione indicata comma 1 -bis, per fatto costituente, secondo quel Collegio, "prosecuzione nei successivo esercizio delle precedenti violazioni", la circostanza che il NI in questo caso avesse sottoscritto le "fiches contabili" è stata giustificata dai giudici di merito solo "al livello di psicologia comportamentale", nel senso che, almeno nell'ottica del subordinato, stante la ormai avvenuta falsificazione del precedente bilancio, avrebbe avuto poco senso rendere palese alla NC d'Italia ciò che sei mesi prima, per volontà superiori, si era occultato. Deve, peraltro, rilevarsi che - a parte la spiegazione meramente psicologica e induttiva da parte della Corte di merito del comportamento in esame - il ragionamento di quel collegio finisce col riconoscere che, in effetti, la mancata sottoscrizione delle "fiches contabili", di cui si è detto a proposito del precedente addebito, aveva un preciso contenuto di denuncia addirittura nei riguardi di un organismo di controllo esterno, la NC d'Italia, e, "a fortiori argumento", il giudice di appello avrebbe dovuto considerare se non avesse avuto analoga efficacia rispetto all'organo di controllo interno dell'ente.
Se cosi è, appare poco lineare il ragionamento della Corte di Ancona, che imputa al NI una pretesa infedeltà nei confronti della datrice di lavoro, quando questa aveva sostanzialmente imposto e avallato il comportamento del responsabile della contabilità di redigere il (progetto o schema di) bilancio secondo determinati criteri, sia per il tramite del direttore generale, sia per non avere considerato il rilievo che avrebbe potuto assumere, sul piano dei comportamenti integrativi e strumentali ulteriormente ravvisagli come dovuti ai sensi dell'art. 2104 c. civ., la segnalazione, non troppo implicita, fatta dal NI col non sottoscrivere le "fiches" relative al precedente bilancio.
In ordine all'addebito n. 2, il ragionamento della Corte di appello non è pienamente comprensibile: se vi erano stati disservizi del settore informatico attinenti alla stima dei risultati della procedura estero, anche ammesso (secondo quanto riferito "de relato" da un teste) che i dati fossero poi risultati esatti secondo un analista Intervenuto, non è spiegato dal giudice di appello se della correttezza dei dati dei quali il NI avrebbe dovuto avvalersi lo stesso fosse stato posto a conoscenza, in quel contesto disorganizzato, e comunque appare incoerente affermare che i disservizi si erano verificati, ma che i dati erano esatti, se non si spiega in cosa fosse consistito il disservizio in concreto. In ordine alla contestazione n. 5, rileva la Corte di Cassazione come, nella sostanza, si sia imputato al NI di non essersi accorto, in sede di controllo degli inventari, di un vero e proprio artificio, posto in essere da altri, mediante l'occultamento della "triangolazione", di titoli (non corredati da componenti accessorie separatamente negoziabili), all'esito della quale essi risultarono acquistati (sotto un diverso codice ABI) ad un prezzo superiore a quello per il quale erano stati venduti e già superiore a quello di mercato.
Va peraltro sottolineato come la negligenza sia consistita nel non avere rilevato un artificio di occultamento e nel non avere il funzionario indagato, in sede di controllo degli inventari titoli, sui motivi della "rianagrafatura"; l'esito positivo di questa indagine, però, presupponeva che il NI fosse in condizione di accorgersi - con un grado di agevolezza o di difficoltà che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare ai fini della congruità della sanzione disciplinare - di essere in presenza, appunto del rientro degli stessi titoli (con valore maggiorato) sotto mentite spoglie, sul che il giudice di secondo grado non ha dato spiegazioni adeguate. Per quanto attiene alla contestazione n. 5, la motivazione della Corte di appello appare estremamente generica e sommaria in quanto non spiega l'incidenza e le correlazioni specifiche con le attività di altre unità operative, rispetto all'attività di competenza del NI, sicché non risulta perché da tali connessioni sarebbe conseguita solo una attenuazione o non piuttosto il venir meno delle responsabilità di quest'ultimo, spiegazione tanto più necessaria in relazione alla accertata complessità della "finanza strutturata" e della determinazione del valore di realizzo al quale avrebbero dovuto essere "svalutati" i titoli trattati. Del tutto generica e poco chiara è poi la affermazione di responsabilità "per non aver ostacolato l'inserimento di una Informativa erronea nella Nota Integrativa al Bilancio 1994, e...non essersi attivato (ad esempio, presso il Collegio Sindacale) per segnalare la rappresentazione non veritiera della situazione economica della BPA al 31.12.1994 ed al 30.6.1995. Nella nota integrativa al Bilancio 1994, infatti, non si trova menzione di una deroga ai criteri di valutazione disposti dalla legge".
Siffatta motivazione non da conto di chi e come abbia inserito l'Informativa erronea nella nota integrativa, di perché il NI avesse l'onere, e di come avesse la possibilità concreta, di impedirlo e dovesse segnalare la circostanza al Collegio sindacale (a tale proposito possono essere richiamate anche le considerazioni già svolte da questa Corte a proposito della contestazione sub 1), il tutto in relazione a strumenti finanziari di particolare complessità e di adozione recente.
Resta assorbito dalle considerazioni che precedono il quarto motivo, proposto in via subordinata dal ricorrente il quale, deducendo errata interpretazione dell'art. 12 c.p.c., si duole che il Tribunale, pur avendo ravvisato la meno grave ipotesi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (anziché per giusta causa) abbia ritenuto di non dover pronunciare condanna della NC al pagamento dell'indennità di preavviso per mancanza della relativa domanda. Conclusivamente, le considerazioni svolte impongono di accogliere i primi tre motivi di ricorso e di dichiarare assorbito il quarto. La sentenza Impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di eguale grado, designato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame della controversia, in punto di adeguatezza della sanzione espulsiva, tenuto conto di quanto sopra considerato in ordine alle carenze della sentenza di appello. Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per le spese alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2004