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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/05/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1185/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.04.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(cf. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla C/da Petrizzi n. 11
e
(cf. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/12/1955 e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CORRADO Gabriele, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: e a mezzo fax al numero Email_1
0984/27730e presso il cui studio legale sito in Cosenza alla via Rodotà n.43, le parti hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis.51 c.p.c. depositato il 28.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in FR ZI (Cs) in data 10.08.1972 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 10 parte II serie
A, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] Persona_1
ZI il 20/09/1973, e , nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 ormai maggiorenni e autosufficienti.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente hanno adito il Tribunale di
Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con Decreto del 31.03.2023 n. cronol. 2050/2023;
- di non essersi più riconciliati e di essere venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 1.04.2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 31.03.2023 n. cronol. 2050/2023 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e Parte_1 che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione Parte_2 dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento dell'unica condizione che la sig.ra risiederà nella casa coniugale di VI (Bs), mentre il sig. Parte_2 rinuncerà a qualsivoglia diritto sul predetto immobile, avendo egli stabilito Parte_1 oramai da molto tempo la propria residenza nel comune di FR ZI sin dal 2017.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1185/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in FR ZI (Cs) in data Parte_1 Parte_2
10.08.1972 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n.
10 parte II serie A;
- omologa e prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di FR ZI (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di FR ZI (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1185/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.04.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(cf. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla C/da Petrizzi n. 11
e
(cf. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/12/1955 e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CORRADO Gabriele, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: e a mezzo fax al numero Email_1
0984/27730e presso il cui studio legale sito in Cosenza alla via Rodotà n.43, le parti hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis.51 c.p.c. depositato il 28.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in FR ZI (Cs) in data 10.08.1972 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 10 parte II serie
A, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] Persona_1
ZI il 20/09/1973, e , nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 ormai maggiorenni e autosufficienti.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente hanno adito il Tribunale di
Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con Decreto del 31.03.2023 n. cronol. 2050/2023;
- di non essersi più riconciliati e di essere venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 1.04.2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 31.03.2023 n. cronol. 2050/2023 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e Parte_1 che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione Parte_2 dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento dell'unica condizione che la sig.ra risiederà nella casa coniugale di VI (Bs), mentre il sig. Parte_2 rinuncerà a qualsivoglia diritto sul predetto immobile, avendo egli stabilito Parte_1 oramai da molto tempo la propria residenza nel comune di FR ZI sin dal 2017.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1185/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in FR ZI (Cs) in data Parte_1 Parte_2
10.08.1972 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n.
10 parte II serie A;
- omologa e prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di FR ZI (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di FR ZI (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo