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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4371/19, posta in deliberazione con provvedimento del 18 dicembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Barbara Santese (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_1
Avv. Daniele Vitale (C.F. ) C.F._3 PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10684/2019 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 10684/2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti dell' Parte_1 [...]
per ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo relativo a Controparte_2
due furti subiti nella sua abitazione, e ha posto a carico dell'attore le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, ed in riforma della sentenza n.10684 depositata il 22 maggio 2019 emessa inter partes dal Tribunale di Roma, sezione dodicesima civile, Giudice dott. Corinna Papetti, nel giudizio r.g. n.
58014-2014 e notificata in data 23 maggio 2019 e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dal signor a Parte_1
causa e per l'effetto dei furti dallo stesso subiti tra il 24 e il 30 aprile 2013 e tra il 31 dicembre 2013 e l'1 gennaio 2014, da quantificarsi nella complessiva somma di euro
60.000,00 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore dell'avvocato
Barbara Santese che si dichiara antistatario.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' e ha Controparte_2
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
IN VIA PRINCIPALE Respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
10684/2019 resa dal Tribunale di Roma in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto la gravata pronuncia. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari processuali del presente grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui fosse accertata l'effettiva operatività della garanzia assicurativa invocata dalla controparte nonché l'effettivo accadimento degli eventi denunciati dal Sig. liquidare gli indennizzi assicurativi concretamente Parte_1
risarcibili secondo i criteri pattiziamente stabiliti nella polizza assicurativa.”
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
12 dicembre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa indennitaria avanzata da
[...]
nei confronti dell' in relazione ai danni subiti a Parte_1 Controparte_2
seguito di due furti avvenuti presso la propria abitazione, sita in Roma alla Via
Cardinale Andrea Aiuti n. 10.
Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata nell'atto di citazione, tra il 24 ed il
30 aprile 2013, mentre l'attore si trovava in vacanza fuori città, ignoti si introducevano in casa e trafugavano beni per un valore complessivo di € 52.000,00; in seguito, nella notte tra il 31 dicembre 2013 e il 1° gennaio 2014 si verificava un ulteriore episodio di furto, sempre ad opera di ignoti, i quali asportavano la vettura Porsche e altri oggetti di valore, causando danni per un ammontare complessivo di € 65.830,00; in ragione della polizza “Retailpiù Casa Classic” nr. X9867157300 stipulata in data 4 febbraio 2013 per furto e rapina in abitazione, l' (già Controparte_2 CP_3 era tenuta al pagamento dell'indennizzo nella misura complessiva di €
[...]
60.000,00, stante il massimale di € 30.000,00 per ciascun sinistro.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, ritenendo che la polizza non fosse operativa ai sensi dell'art. 1892 c.c., per avere il dichiarato in sede Parte_1
contrattuale, contrariamente al vero, di non avere subito in precedenza altri furti nell'abitazione, e ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.
L'appello non è fondato e va respinto.
L'unica censura, con la quale parte appellante si duole della “Errata esposizione delle ragioni di fatto della decisione. Violazione degli articoli 1391 c.c. e 1892 c.c.
Errata esposizione delle ragioni di diritto della decisione. Viziata, erronea e/o inesistente motivazione”, va disattesa.
Il nega di avere reso indicazioni non veritiere e sostiene di avere Parte_1
dichiarato nella sezione “Abitazione 1” “ha riportato altri sinistri negli ultimi tre anni“, così come risulta dalla copia della polizza n. X9867157300 del 4 febbraio 2013 prodotta in atti, con conseguente operatività della garanzia assicurativa;
di converso, assume che il contratto del 5 febbraio 2013 depositato dall'appellata, ove figura l'affermazione “non ha riportato altri sinistri negli ultimi tre anni”, è stato oggetto di duplicazione, con l'apposizione di firme apocrife.
Invero, dalla documentazione in atti è emerso che la Compagnia, per il tramite della subagente , ha inviato al con mail del 22 gennaio 2013 Persona_1 Parte_1
la proposta di nuova copertura assicurativa recante nella sezione “Abitazione 1” la dicitura “Non ha riportato altri sinistri negli ultimi tre anni”; tale proposta è stata accettata dall'attore che in data 4 febbraio 2013 ha effettuato il pagamento del premio assicurativo, mediante bonifico bancario, inviandone copia alla subagente;
la Per_1
ha inoltrato, in pari data, al cliente, che ne aveva fatto richiesta, la polizza con la suddetta dicitura negativa. L'appellante, come documentato in atti, non ha mai contestato la mail del 4 febbraio 2013 né tantomeno la dicitura “Non ha riportato altri sinistri negli ultimi tre anni” contenuta nella polizza inoltratagli dalla Compagnia, cosicché deve ritenersi provato che l'ammontare del premio (proposto dall'Assicurazione e versato dal sia stato commisurato alla condizione che l'assicurato non avesse subito Parte_1
sinistri in data antecedente alla sottoscrizione della polizza.
Dall'istruttoria è emersa, altresì, l'evidente incongruenza tra la copia della polizza depositata dall'appellante con la dicitura negativa e quella inoltrata dall' in data 4 febbraio 2013, tanto che, come Controparte_2
condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, la frase presente sul documento prodotto dal in corrispondenza della sezione “Abitazione 1” è chiaramente Parte_1
decentrata verso destra e inizia con la minuscola rispetto a quella sovrastante, che presenta la prima lettera in maiuscolo;
e ancora, la dicitura presente nella copia della polizza dell'appellante “ha riportato sinistri negli ultimi tre anni” mostra uno spazio antecedente il verbo “ha” che, comparato con quella dell' Controparte_2
corrisponde proprio allo spazio in cui è posta la parola “Non”.
[...]
A fronte delle citate discrasie e in mancanza dell'originale del documento, che il non ha depositato, appare condivisibile la decisione del Tribunale secondo cui Parte_1
attraverso lo scambio di mail intercorso tra il cliente e l'Assicurazione in data 4 febbraio 2013 si è cristallizzato l'accordo delle parti in merito alle pattuizioni del rapporto contrattuale, nel senso che il ha dichiarato l'insussistenza di Parte_1
precedenti sinistri e ha versato il premio assicurativo in conformità della proposta formulata dall' sulla base di detto presupposto. Controparte_2
Resta, per l'effetto, superata la questione relativa alla dedotta falsità del documento recante la data del 5 febbraio 2013, in quanto meramente riproduttivo dell'accordo contrattuale già concluso il giorno precedente, così come non rileva l'intervenuta denuncia per falso materiale sporta il 14 maggio 2014 nei confronti della subagente , la cui produzione in questa sede è, peraltro, inammissibile ai sensi Per_1 dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di documento che il doveva depositare in primo Parte_1
grado, in difetto di qualsiasi deduzione in merito all'impossibilità di provvedervi tempestivamente per causa allo stesso non imputabile.
L'appellante sostiene, altresì, che la convenuta al momento della stipula della polizza era, comunque, a conoscenza dei furti già subiti, avendo avuto in precedenza altri rapporti assicurativi con la medesima Compagnia, ma l'assunto - che era suo onere dimostrare - non ha trovato nel corso dell'espletata istruttoria alcun riscontro (Cass.
15939/2000).
Dalle risultanze probatorie, è emerso, infatti, che la subagente Persona_1
era stata assunta dall' nell'anno 2012 e che il
[...] Controparte_2
programma informatico utilizzato, denominato Sigma, non aveva indicato pregressi sinistri.
Alla luce del rilievo sinallagmatico assegnato al rischio assicurativo derivante dal precedente assoggettamento a furto e della pacifica circostanza che il Parte_1
aveva subito in precedenza altri episodi, la copertura assicurativa non opera ai sensi dall'art. 1892 c.c. comma 1 in quanto è ragionevole ritenere che, ove avesse conosciuto il reale stato della situazione, l'Assicurazione non avrebbe dato il suo consenso ovvero lo avrebbe prestato a diverse condizioni.
Opera, quindi, il principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (Cass. 1166/20).
A quanto detto va aggiunto che, come rilevato dalla parte appellata, permangono forti dubbi sul reale accadimento dei fatti oggetto di causa alla luce degli elementi di fatto di seguito elencati: a) il ritardo con il quale il ha sporto la denuncia presso Parte_1
i Carabinieri in relazione al primo furto avvenuto tra il 24 ed il 30 aprile 2013, avendo ignorato il segnale di allarme del sistema di sicurezza ricevuto la sera del 28 aprile
2013, mentre era in vacanza fuori città, e omesso di allertare tempestivamente le forze dell'ordine, nonostante l'ingente valore dei beni custoditi in casa;
b) la mancata richiesta dell'intervento sul posto per verificare l'accaduto e svolgere i dovuti rilievi;
c) la poca cura nella messa in sicurezza dei propri averi, tanto che i ladri hanno avuto accesso all'abitazione passando attraverso la porta basculante del garage;
d) il ritardo con il quale il ha denunciato il secondo furto di oggetti - sempre di elevato Parte_1
valore - avvenuto alle 2.45 del 1° gennaio 2014, recandosi dai Carabinieri solo nel pomeriggio del giorno successivo;
d) la mancata produzione del verbale di sopralluogo delle forze dell'ordine, il cui intervento è stato asseritamente richiesto.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti dell'appellata
(attualmente a seguito di fusione per incorporazione Controparte_1
intervenuta nella presente fase di gravame) e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4371/19, posta in deliberazione con provvedimento del 18 dicembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Barbara Santese (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_1
Avv. Daniele Vitale (C.F. ) C.F._3 PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10684/2019 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 10684/2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti dell' Parte_1 [...]
per ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo relativo a Controparte_2
due furti subiti nella sua abitazione, e ha posto a carico dell'attore le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, ed in riforma della sentenza n.10684 depositata il 22 maggio 2019 emessa inter partes dal Tribunale di Roma, sezione dodicesima civile, Giudice dott. Corinna Papetti, nel giudizio r.g. n.
58014-2014 e notificata in data 23 maggio 2019 e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dal signor a Parte_1
causa e per l'effetto dei furti dallo stesso subiti tra il 24 e il 30 aprile 2013 e tra il 31 dicembre 2013 e l'1 gennaio 2014, da quantificarsi nella complessiva somma di euro
60.000,00 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore dell'avvocato
Barbara Santese che si dichiara antistatario.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' e ha Controparte_2
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
IN VIA PRINCIPALE Respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
10684/2019 resa dal Tribunale di Roma in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto la gravata pronuncia. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari processuali del presente grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui fosse accertata l'effettiva operatività della garanzia assicurativa invocata dalla controparte nonché l'effettivo accadimento degli eventi denunciati dal Sig. liquidare gli indennizzi assicurativi concretamente Parte_1
risarcibili secondo i criteri pattiziamente stabiliti nella polizza assicurativa.”
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
12 dicembre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa indennitaria avanzata da
[...]
nei confronti dell' in relazione ai danni subiti a Parte_1 Controparte_2
seguito di due furti avvenuti presso la propria abitazione, sita in Roma alla Via
Cardinale Andrea Aiuti n. 10.
Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata nell'atto di citazione, tra il 24 ed il
30 aprile 2013, mentre l'attore si trovava in vacanza fuori città, ignoti si introducevano in casa e trafugavano beni per un valore complessivo di € 52.000,00; in seguito, nella notte tra il 31 dicembre 2013 e il 1° gennaio 2014 si verificava un ulteriore episodio di furto, sempre ad opera di ignoti, i quali asportavano la vettura Porsche e altri oggetti di valore, causando danni per un ammontare complessivo di € 65.830,00; in ragione della polizza “Retailpiù Casa Classic” nr. X9867157300 stipulata in data 4 febbraio 2013 per furto e rapina in abitazione, l' (già Controparte_2 CP_3 era tenuta al pagamento dell'indennizzo nella misura complessiva di €
[...]
60.000,00, stante il massimale di € 30.000,00 per ciascun sinistro.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, ritenendo che la polizza non fosse operativa ai sensi dell'art. 1892 c.c., per avere il dichiarato in sede Parte_1
contrattuale, contrariamente al vero, di non avere subito in precedenza altri furti nell'abitazione, e ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.
L'appello non è fondato e va respinto.
L'unica censura, con la quale parte appellante si duole della “Errata esposizione delle ragioni di fatto della decisione. Violazione degli articoli 1391 c.c. e 1892 c.c.
Errata esposizione delle ragioni di diritto della decisione. Viziata, erronea e/o inesistente motivazione”, va disattesa.
Il nega di avere reso indicazioni non veritiere e sostiene di avere Parte_1
dichiarato nella sezione “Abitazione 1” “ha riportato altri sinistri negli ultimi tre anni“, così come risulta dalla copia della polizza n. X9867157300 del 4 febbraio 2013 prodotta in atti, con conseguente operatività della garanzia assicurativa;
di converso, assume che il contratto del 5 febbraio 2013 depositato dall'appellata, ove figura l'affermazione “non ha riportato altri sinistri negli ultimi tre anni”, è stato oggetto di duplicazione, con l'apposizione di firme apocrife.
Invero, dalla documentazione in atti è emerso che la Compagnia, per il tramite della subagente , ha inviato al con mail del 22 gennaio 2013 Persona_1 Parte_1
la proposta di nuova copertura assicurativa recante nella sezione “Abitazione 1” la dicitura “Non ha riportato altri sinistri negli ultimi tre anni”; tale proposta è stata accettata dall'attore che in data 4 febbraio 2013 ha effettuato il pagamento del premio assicurativo, mediante bonifico bancario, inviandone copia alla subagente;
la Per_1
ha inoltrato, in pari data, al cliente, che ne aveva fatto richiesta, la polizza con la suddetta dicitura negativa. L'appellante, come documentato in atti, non ha mai contestato la mail del 4 febbraio 2013 né tantomeno la dicitura “Non ha riportato altri sinistri negli ultimi tre anni” contenuta nella polizza inoltratagli dalla Compagnia, cosicché deve ritenersi provato che l'ammontare del premio (proposto dall'Assicurazione e versato dal sia stato commisurato alla condizione che l'assicurato non avesse subito Parte_1
sinistri in data antecedente alla sottoscrizione della polizza.
Dall'istruttoria è emersa, altresì, l'evidente incongruenza tra la copia della polizza depositata dall'appellante con la dicitura negativa e quella inoltrata dall' in data 4 febbraio 2013, tanto che, come Controparte_2
condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, la frase presente sul documento prodotto dal in corrispondenza della sezione “Abitazione 1” è chiaramente Parte_1
decentrata verso destra e inizia con la minuscola rispetto a quella sovrastante, che presenta la prima lettera in maiuscolo;
e ancora, la dicitura presente nella copia della polizza dell'appellante “ha riportato sinistri negli ultimi tre anni” mostra uno spazio antecedente il verbo “ha” che, comparato con quella dell' Controparte_2
corrisponde proprio allo spazio in cui è posta la parola “Non”.
[...]
A fronte delle citate discrasie e in mancanza dell'originale del documento, che il non ha depositato, appare condivisibile la decisione del Tribunale secondo cui Parte_1
attraverso lo scambio di mail intercorso tra il cliente e l'Assicurazione in data 4 febbraio 2013 si è cristallizzato l'accordo delle parti in merito alle pattuizioni del rapporto contrattuale, nel senso che il ha dichiarato l'insussistenza di Parte_1
precedenti sinistri e ha versato il premio assicurativo in conformità della proposta formulata dall' sulla base di detto presupposto. Controparte_2
Resta, per l'effetto, superata la questione relativa alla dedotta falsità del documento recante la data del 5 febbraio 2013, in quanto meramente riproduttivo dell'accordo contrattuale già concluso il giorno precedente, così come non rileva l'intervenuta denuncia per falso materiale sporta il 14 maggio 2014 nei confronti della subagente , la cui produzione in questa sede è, peraltro, inammissibile ai sensi Per_1 dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di documento che il doveva depositare in primo Parte_1
grado, in difetto di qualsiasi deduzione in merito all'impossibilità di provvedervi tempestivamente per causa allo stesso non imputabile.
L'appellante sostiene, altresì, che la convenuta al momento della stipula della polizza era, comunque, a conoscenza dei furti già subiti, avendo avuto in precedenza altri rapporti assicurativi con la medesima Compagnia, ma l'assunto - che era suo onere dimostrare - non ha trovato nel corso dell'espletata istruttoria alcun riscontro (Cass.
15939/2000).
Dalle risultanze probatorie, è emerso, infatti, che la subagente Persona_1
era stata assunta dall' nell'anno 2012 e che il
[...] Controparte_2
programma informatico utilizzato, denominato Sigma, non aveva indicato pregressi sinistri.
Alla luce del rilievo sinallagmatico assegnato al rischio assicurativo derivante dal precedente assoggettamento a furto e della pacifica circostanza che il Parte_1
aveva subito in precedenza altri episodi, la copertura assicurativa non opera ai sensi dall'art. 1892 c.c. comma 1 in quanto è ragionevole ritenere che, ove avesse conosciuto il reale stato della situazione, l'Assicurazione non avrebbe dato il suo consenso ovvero lo avrebbe prestato a diverse condizioni.
Opera, quindi, il principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (Cass. 1166/20).
A quanto detto va aggiunto che, come rilevato dalla parte appellata, permangono forti dubbi sul reale accadimento dei fatti oggetto di causa alla luce degli elementi di fatto di seguito elencati: a) il ritardo con il quale il ha sporto la denuncia presso Parte_1
i Carabinieri in relazione al primo furto avvenuto tra il 24 ed il 30 aprile 2013, avendo ignorato il segnale di allarme del sistema di sicurezza ricevuto la sera del 28 aprile
2013, mentre era in vacanza fuori città, e omesso di allertare tempestivamente le forze dell'ordine, nonostante l'ingente valore dei beni custoditi in casa;
b) la mancata richiesta dell'intervento sul posto per verificare l'accaduto e svolgere i dovuti rilievi;
c) la poca cura nella messa in sicurezza dei propri averi, tanto che i ladri hanno avuto accesso all'abitazione passando attraverso la porta basculante del garage;
d) il ritardo con il quale il ha denunciato il secondo furto di oggetti - sempre di elevato Parte_1
valore - avvenuto alle 2.45 del 1° gennaio 2014, recandosi dai Carabinieri solo nel pomeriggio del giorno successivo;
d) la mancata produzione del verbale di sopralluogo delle forze dell'ordine, il cui intervento è stato asseritamente richiesto.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei confronti dell'appellata
(attualmente a seguito di fusione per incorporazione Controparte_1
intervenuta nella presente fase di gravame) e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino