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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/07/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 08/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 380/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BRUOGNOLO Parte_1
ROBERTA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso (sindrome del tunnel carpale bilaterale), denunciata in data 30.05.2018 con un grado di menomazione non inferiore al 6% o in altra misura, con conseguente condanna dell' convenuto alla CP_1 corresponsione del correlativo importo con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla diversa data che sarà accertata in corso di giudizio.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
La causa istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente sig.ra Parte_1 ha espressamente allegato di svolgere a decorrere dall'anno 2004 e sino al mese di
[...] marzo 2018 l'attività di lavoratrice addetta al confezionamento di prodotti ortofrutticoli, con qualifica di bracciante agricola quale dipendente della Società Cooperativa San Lidano di
Sezze (cfr. Modello C2 Storico e estratto contributivo in atti).
Le mansioni a cui era addetta la ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dal teste escusso – - (cfr. verbale udienza del 2.2.2024). Testimone_1
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di espletamento) svolte dalla ricorrente per il periodo di interesse.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il consulente nominato, dott. , previo accertamento peritale Persona_1 sugli atti di causa autorizzato ha accertato che : la sig.ra è affetta Parte_1 dalla sindrome del tunnel carpale, conseguente con sufficiente probabilità e con la concausa dell'artrite reumatoide, all'attività lavorativa svolta ed è valutabile come danno biologico nella misura del sei per cento con decorrenza dalla data della denuncia di malattia professionale del 30.05.18.
Il perito ha dettagliatamente specificato che: “La ricorrente è affetta da artrite reumatoide in trattamento con il methotrexate, patologia che colpisce in modo elettivo le articolazioni dei polsi e delle mani con sinoviti e di interessamento delle guaine sinoviali dei tendini.
Infatti, l'esame obiettivo ha mostrato un interessamento delle articolazioni interfalangee delle mani e la cosiddetta tenosinovite stenosante di a carico dei tendini Parte_2 dell'abduttore lungo e dell'estensore breve del pollice a destra.
Poiché la patologia di cui è causa è emendabile con un intervento chirurgico, la ricorrente ha dichiarato che non è stato effettuato proprio per la coesistenza dell'artrite reumatoide.
Come si evince da quanto sopra considerato, non è agevole stabilire attualmente se la compressione del nervo mediano responsabile della sindrome del tunnel carpale sia derivata dall'attività manuale ripetuta nel tempo con conseguente ispessimento delle strutture circostanti o a processi di sinoviti o tenosinoviti delle guaine, tipiche dell'artrite reumatoide.
A favore della tesi sostenuta dalla ricorrente vi è l'indubbio impegno dei polsi e delle mani derivato dall'uso del coltello per l'affettatura delle zucche svolto in modo ripetitivo per sei giorni alla settimana per quattordici anni, la localizzazione a destra in soggetto destrimane, la presumibile mancanza di una inidoneità o idoneità parziale da parte del medico competente per la coesistenza della artrite reumatoide, la dimissione volontaria quasi certamente derivata dalla sopravvenuta patologia neoplastica mammaria.
Il CTU, in ordine alla data di decorrenza della malattia professionale ha affermato che: “ la patologia di cui è affetta la ricorrente sia derivata con una sufficiente probabilità e, come concausa l'artrtite reumatoide, dall'attività lavorativa svolta e debba essere valutata come danno biologico nella misura del sei per cento e con decorrenza dalla data della denuncia professionale, essendo l'esame strumentale EMG, presente agli atti, precedente a tale data”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche alla luce delle compiute osservazioni espresse in risposta alle critiche avanzate dal Ctp di parte ricorrente in relazione
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro alla percentuale di invalidità riconosciuta (avendo il ctu specificato l'applicazione del grado attribuito del sei per cento inferiore di un punto al massimo del codice 163 della tabella delle menomazioni)- sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise, tenuto conto della discussione medica offerta, della natura dell'evento lesivo e degli accertamenti sanitari compiuti in sede di visita peritale.
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1 va dunque condannato al pagamento in favore di parte istante della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 6% oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 30.05.2018 sino al saldo.
6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente sig.ra Parte_1
a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura
[...] corrispondente al 6% d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre interessi CP_1 legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del 30.05.2018
e sino al soddisfo da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. oltre rimborso del contributo unificato versato pari ad € 43,00 nonché al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Latina, 9/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 08/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 380/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. BRUOGNOLO Parte_1
ROBERTA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso (sindrome del tunnel carpale bilaterale), denunciata in data 30.05.2018 con un grado di menomazione non inferiore al 6% o in altra misura, con conseguente condanna dell' convenuto alla CP_1 corresponsione del correlativo importo con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla diversa data che sarà accertata in corso di giudizio.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
La causa istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente sig.ra Parte_1 ha espressamente allegato di svolgere a decorrere dall'anno 2004 e sino al mese di
[...] marzo 2018 l'attività di lavoratrice addetta al confezionamento di prodotti ortofrutticoli, con qualifica di bracciante agricola quale dipendente della Società Cooperativa San Lidano di
Sezze (cfr. Modello C2 Storico e estratto contributivo in atti).
Le mansioni a cui era addetta la ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dal teste escusso – - (cfr. verbale udienza del 2.2.2024). Testimone_1
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di espletamento) svolte dalla ricorrente per il periodo di interesse.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il consulente nominato, dott. , previo accertamento peritale Persona_1 sugli atti di causa autorizzato ha accertato che : la sig.ra è affetta Parte_1 dalla sindrome del tunnel carpale, conseguente con sufficiente probabilità e con la concausa dell'artrite reumatoide, all'attività lavorativa svolta ed è valutabile come danno biologico nella misura del sei per cento con decorrenza dalla data della denuncia di malattia professionale del 30.05.18.
Il perito ha dettagliatamente specificato che: “La ricorrente è affetta da artrite reumatoide in trattamento con il methotrexate, patologia che colpisce in modo elettivo le articolazioni dei polsi e delle mani con sinoviti e di interessamento delle guaine sinoviali dei tendini.
Infatti, l'esame obiettivo ha mostrato un interessamento delle articolazioni interfalangee delle mani e la cosiddetta tenosinovite stenosante di a carico dei tendini Parte_2 dell'abduttore lungo e dell'estensore breve del pollice a destra.
Poiché la patologia di cui è causa è emendabile con un intervento chirurgico, la ricorrente ha dichiarato che non è stato effettuato proprio per la coesistenza dell'artrite reumatoide.
Come si evince da quanto sopra considerato, non è agevole stabilire attualmente se la compressione del nervo mediano responsabile della sindrome del tunnel carpale sia derivata dall'attività manuale ripetuta nel tempo con conseguente ispessimento delle strutture circostanti o a processi di sinoviti o tenosinoviti delle guaine, tipiche dell'artrite reumatoide.
A favore della tesi sostenuta dalla ricorrente vi è l'indubbio impegno dei polsi e delle mani derivato dall'uso del coltello per l'affettatura delle zucche svolto in modo ripetitivo per sei giorni alla settimana per quattordici anni, la localizzazione a destra in soggetto destrimane, la presumibile mancanza di una inidoneità o idoneità parziale da parte del medico competente per la coesistenza della artrite reumatoide, la dimissione volontaria quasi certamente derivata dalla sopravvenuta patologia neoplastica mammaria.
Il CTU, in ordine alla data di decorrenza della malattia professionale ha affermato che: “ la patologia di cui è affetta la ricorrente sia derivata con una sufficiente probabilità e, come concausa l'artrtite reumatoide, dall'attività lavorativa svolta e debba essere valutata come danno biologico nella misura del sei per cento e con decorrenza dalla data della denuncia professionale, essendo l'esame strumentale EMG, presente agli atti, precedente a tale data”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche alla luce delle compiute osservazioni espresse in risposta alle critiche avanzate dal Ctp di parte ricorrente in relazione
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro alla percentuale di invalidità riconosciuta (avendo il ctu specificato l'applicazione del grado attribuito del sei per cento inferiore di un punto al massimo del codice 163 della tabella delle menomazioni)- sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise, tenuto conto della discussione medica offerta, della natura dell'evento lesivo e degli accertamenti sanitari compiuti in sede di visita peritale.
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1 va dunque condannato al pagamento in favore di parte istante della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 6% oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 30.05.2018 sino al saldo.
6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente sig.ra Parte_1
a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura
[...] corrispondente al 6% d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre interessi CP_1 legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del 30.05.2018
e sino al soddisfo da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. oltre rimborso del contributo unificato versato pari ad € 43,00 nonché al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Latina, 9/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro