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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11956/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI Parte_1 C.F._1
CATERINA, elettivamente domiciliato in VIA CARTOLERIA 46 BOLOGNA presso il difensore avv.
MONTICELLI CATERINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI Parte_2 C.F._2
CATERINA, elettivamente domiciliata in VIA CARTOLERIA 46 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTICELLI CATERINA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.10.2024 il sig. (nato a [...], Parte_1 l'12.02.1977) e la sig.ra (nata a [...], il [...]) proponevano Parte_2 domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Si premette che i signori hanno contratto matrimonio il 05.07.2008 secondo il rito concordatario in regime di separazione dei beni, come risulta dal Registro degli Atti del Matrimonio del Comune di Casalecchio di Reno al N. 42, P.1, anno 2008.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Si precisa che con decreto di omologa pubblicato il 16.11.2021 (R.G. 8701/2021) il Tribunale di Bologna, data l'assenza di volontà di riconciliazione e ripresa della convivenza, pronunciava la separazione consensuale fra i coniugi.
pagina 1 di 3 Il Giudice delegato fissava per il 24.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio alle seguenti concordate condizioni:
1. L'autovettura Toyota Yarsi targata CG590GT di proprietà della signora Parte_2 rimarrà alla stessa in uso.
2. Il conto corrente cointestato [...] presso Banco BPM
Agenzi a di C asal ecchio di Reno verrà chiuso previa suddi visi one nell a mis ura del 50% ciascuno in favore di entrambe l e parti .
3. Eseguiti ed adempiuti gli adempimenti relativi ai rapporti economici tra i coniugi menzionati nel ricorso di separazione, pertanto saldato ed estinto il debito forfetario del signor Pt_1 nei confronti della signora permanendo l'economica autosufficienza
[...] Parte_2 ed indipendenza, nessun assegno divorzile viene posto a carico dell'uno o dell'altra.
4. Salvo l'impegno alla chiusura del conto corrente cointestato come meglio identificato ed alle modalità indicate al punto 2), i signori e dichiarano di nulla Parte_1 Parte_2 più avere a pretendere l'una dall'altro e viceversa, avendo gli stessi già regolato e definito tra di loro ogni e qualsiasi rapporto di carattere patrimoniale ed economico.
5. Con l'emissione della sentenza di divorzio, la signora perderà il diritto di Parte_2 aggiungere al proprio il cognome del marito.
6. Le spese relative al presente procedimento devono intendersi interamente compensate tra le parti.
7. Disporre che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
***** Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa in data
16.11.2021 e sono trascorsi più di 12 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande, ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali, data l'assenza di prole minore.
Inoltre, le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e dichiarano di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, vi sono ragioni a che le spese si intendano interamente compensate fra le parti.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 2 di 3 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], l'[...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Parte_2 unitisi in matrimonio civile a Bologna il 20.10.2005 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune N. 539 P.1 anno 2005. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che l'autovettura Toyota Yarsi targata CG590GT di proprietà della signora Parte_2 rimarrà alla stessa in uso;
dà atto che il conto corrente cointestato [...] presso Banco BPM
Agenzia di Casalecchio di Reno verrà chiuso previa suddivisione nella misura del 50% ciascuno in favore di entrambe le parti;
dà atto che, eseguiti e adempiuti gli adempimenti relativi ai rapporti economici tra i coniugi menzionati nel ricorso di separazione, non sia disposto alcun assegno divorzile viene posto a carico dell'uno o dell'altra; dà atto che le parti dichiarano, salvo l'impegno alla chiusura del conto corrente cointestato come meglio identificato ed alle modalità indicate, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; dà atto che, con l'emissione della sentenza di divorzio, la signora perderà il diritto di Parte_2 aggiungere al proprio il cognome del marito;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.03.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11956/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI Parte_1 C.F._1
CATERINA, elettivamente domiciliato in VIA CARTOLERIA 46 BOLOGNA presso il difensore avv.
MONTICELLI CATERINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI Parte_2 C.F._2
CATERINA, elettivamente domiciliata in VIA CARTOLERIA 46 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTICELLI CATERINA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.10.2024 il sig. (nato a [...], Parte_1 l'12.02.1977) e la sig.ra (nata a [...], il [...]) proponevano Parte_2 domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Si premette che i signori hanno contratto matrimonio il 05.07.2008 secondo il rito concordatario in regime di separazione dei beni, come risulta dal Registro degli Atti del Matrimonio del Comune di Casalecchio di Reno al N. 42, P.1, anno 2008.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Si precisa che con decreto di omologa pubblicato il 16.11.2021 (R.G. 8701/2021) il Tribunale di Bologna, data l'assenza di volontà di riconciliazione e ripresa della convivenza, pronunciava la separazione consensuale fra i coniugi.
pagina 1 di 3 Il Giudice delegato fissava per il 24.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio alle seguenti concordate condizioni:
1. L'autovettura Toyota Yarsi targata CG590GT di proprietà della signora Parte_2 rimarrà alla stessa in uso.
2. Il conto corrente cointestato [...] presso Banco BPM
Agenzi a di C asal ecchio di Reno verrà chiuso previa suddi visi one nell a mis ura del 50% ciascuno in favore di entrambe l e parti .
3. Eseguiti ed adempiuti gli adempimenti relativi ai rapporti economici tra i coniugi menzionati nel ricorso di separazione, pertanto saldato ed estinto il debito forfetario del signor Pt_1 nei confronti della signora permanendo l'economica autosufficienza
[...] Parte_2 ed indipendenza, nessun assegno divorzile viene posto a carico dell'uno o dell'altra.
4. Salvo l'impegno alla chiusura del conto corrente cointestato come meglio identificato ed alle modalità indicate al punto 2), i signori e dichiarano di nulla Parte_1 Parte_2 più avere a pretendere l'una dall'altro e viceversa, avendo gli stessi già regolato e definito tra di loro ogni e qualsiasi rapporto di carattere patrimoniale ed economico.
5. Con l'emissione della sentenza di divorzio, la signora perderà il diritto di Parte_2 aggiungere al proprio il cognome del marito.
6. Le spese relative al presente procedimento devono intendersi interamente compensate tra le parti.
7. Disporre che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
***** Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa in data
16.11.2021 e sono trascorsi più di 12 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande, ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali, data l'assenza di prole minore.
Inoltre, le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e dichiarano di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, vi sono ragioni a che le spese si intendano interamente compensate fra le parti.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 2 di 3 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], l'[...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Parte_2 unitisi in matrimonio civile a Bologna il 20.10.2005 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune N. 539 P.1 anno 2005. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che l'autovettura Toyota Yarsi targata CG590GT di proprietà della signora Parte_2 rimarrà alla stessa in uso;
dà atto che il conto corrente cointestato [...] presso Banco BPM
Agenzia di Casalecchio di Reno verrà chiuso previa suddivisione nella misura del 50% ciascuno in favore di entrambe le parti;
dà atto che, eseguiti e adempiuti gli adempimenti relativi ai rapporti economici tra i coniugi menzionati nel ricorso di separazione, non sia disposto alcun assegno divorzile viene posto a carico dell'uno o dell'altra; dà atto che le parti dichiarano, salvo l'impegno alla chiusura del conto corrente cointestato come meglio identificato ed alle modalità indicate, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; dà atto che, con l'emissione della sentenza di divorzio, la signora perderà il diritto di Parte_2 aggiungere al proprio il cognome del marito;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.03.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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