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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2024, n. 5131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5131 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 8080/2021 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Buttà ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bondì ed elettivamente domiciliata in Palermo, viale
Regina Margherita, 21.
- resistente -
All'udienza del 12 dicembre 2024 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In accoglimento parziale del ricorso condanna definitivamente la parte resistente a corrispondere in favore della parte ricorrente la somma di euro 8.175,30, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
rigetta il ricorso per il resto.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2021 il ricorrente in epigrafe, dopo aver premesso di essere stato assunto in data 2 marzo 2015 dalla resistente con la qualifica di “impiegato CP_2
amministrativo” e mansioni di “addetto ad attività amministrative”, inquadrato nel livello V del
CCNL autotrasporto merci e logistica, deduceva di aver “sempre reso la prestazione in modo assolutamente difforme rispetto alle previsioni contenute nel contratto di lavoro. Egli, in particolare, costantemente ed in modo prevalente, ha disimpegnato compiti superiori al suo formale inquadramento ed osservato un orario di lavoro ben oltre i limiti previsti dalle stesse parti
e dalla contrattazione collettiva, senza mai percepire alcuna maggiorazione stipendiale. 3. Ed
1 invero, il ricorrente ha reso la propria attività oltre le 39 ore settimanali previste dal contratto, osservando i seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Inoltre, dall'assunzione sino a dicembre 2018 il sig, ha lavorato ogni sabato e successivamente Pt_1
due volte al mese, dalle ore 8,30 alle ore 12,00”; per tali ragioni conveniva in giudizio la suddetta società per sentire “accertare e dichiarare che il sig. , dalla data di assunzione e/o in Pt_1
subordine da altra data che verrà ritenuta di giustizia, ha svolto mansioni superiori riconducibili al
secondo livello del C.c.n.l. di settore;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dello stesso al pagamento delle differenze retributive, in ragione delle mansioni superiori effettivamente espletate nel medesimo periodo, pari alla differenza fra quanto effettivamente percepito dal ricorrente e quanto spettante ad un lavoratore inquadrato nel secondo livello del C.c.n.l. di settore,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo, da quantificarsi anche a seguito dell'espletanda C.T.U., la cui ammissione si chiede sin d'ora; - condannare, altresì, la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle ulteriori differenze retributive per i titoli e le causali di cui in narrativa e, per
l'effetto, condannare la Società convenuta al pagamento in favore del sig. della Pt_1 complessiva somma di € 69.701,55 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare anche a seguito dell'espletanda C.T.U., la cui ammissione si chiede sin d'ora. Con vittoria dei compensi professionali”
Resisteva in giudizio la società convenuta, variamente contestando la fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 25/06/2023 veniva emessa ordinanza ex art. 423, comma 1, c.p.c., con la quale parte resistente veniva condannata a corrispondere a parte ricorrente, in via provvisoria, la somma di euro 8.175,30, a titolo di trattenute per assenze ingiustificate.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi , , Testimone_1 Testimone_2
e veniva decisa all'udienza del 12 dicembre 2024, come da Testimone_3 Testimone_4
dispositivo in epigrafe.
Anzitutto, per quanto concerne la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del ricorrente ad essere inquadrato nel superiore II livello professionale del CCNL di settore con il diritto alle consequenziali differenze retributive (che era onere di parte ricorrente assolvere), anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali, tutt'altro che convergenti nell'asseverazione delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, la prova non appare essere stata raggiunta.
2 È noto che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in
base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
Il ricorrente era, all'epoca dei fatti di causa, inquadrato nel V livello del CCNL autotrasporto merci e logistica, al quale appartengono i lavoratori che “svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente
alla corretta esecuzione del proprio lavoro”.
La parte ricorrente rivendicava, tuttavia, il superiore inquadramento nel II livello del CCNL cit. al quale appartengono “i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei
limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa”.
Dalle declaratorie contrattuali emerge come l'elemento caratterizzante il II livello sia la particolare competenza professionale che si traduce in autonomia operativa e decisionale nello svolgimento dell'attività di collaborazione amministrativa.
Orbene, come già sopra anticipato, il ricorrente non ha provato alcunché in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili al II livello. Ed anzi, i testi escussi non hanno concordemente riferito che il ricorrente operasse con autonomia operativa e decisionale nello svolgimento della propria attività (cfr. deposizioni rese all'udienza del 25 giugno 2024). Al riguardo, nulla può trarsi dalla deposizione del teste – indicato da parte ricorrente -, atteso che egli ha Testimone_1
“conosciuto il ricorrente in occasione di qualche festa natalizia aziendale, dal punto di vista professionale però non abbiamo mai lavorato insieme in quanto io sono sempre stato addetto a
Marsala mentre lui a A.D.R. So dal ricorrente stesso che si occupava dell'uscita autisti, Pt_2
smistava i ritiri telematici e della variazione degli autisti.”; su impulso del procuratore di parte
3 ricorrente, ha poi specificato “in effetti sì, per quanto concerne gli ultimi mesi prima di andare in pensione. Tuttavia eravamo in uffici e stanze diverse”. Neppure la testimonianza resa da
[...]
– anch'egli indicato da parte ricorrente - ha fornito precisi ed univoci elementi Testimone_2
circa lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente. Il teste in questione ha, infatti, riferito “Preciso che lavoravamo, oltre che nella stessa sede, nello stesso ufficio, in due stanze diverse ma comunicanti ed inoltre ero io a sostituirlo in caso di sua assenza. […] Quando sostituivo il collega stampavo il borderò da consegnare agli autisti, avevo rapporti con il magazzino per programmare giacenze, ritiri, consegne, spedizioni future. Inoltre, nell'ambito della sostituzione di cui sopra mi occupavo anche del coordinamento dell'attività di autisti, magazzinieri
e corrieri. Tali mansioni erano proprio quelle svolte dal ricorrente. A.D.R. Preciso che quando ho parlato di coordinamento in realtà intendevo che capitava di interfacciarsi con i vari addetti e che mi suggerivano eventualmente i percorsi lavorativi più adeguati ed efficienti per quel che richiedeva la prestazione quotidiana. Tuttavia, ero sempre io poi a riferire al responsabile di sede come ci eravamo organizzati. Non so dire se il ricorrente anche lui lavorasse in questo modo
oppure avesse il pieno coordinamento dei vari lavoratori. Per la sua esperienza ritengo la seconda
[…] A.D.R. Preciso di aver sostituito il ricorrente tutte le volte che fruiva di ferie o che era in malattia”; si tratta quindi di circostanze alle quali il teste non ha assistito personalmente, frutto di un convincimento personale dello stesso e sulle quali, in ogni caso, non ha saputo riferire con certezza;
il teste, infine, neppure ha riferito di eventuali ordini impartiti dalla parte ricorrente. Il teste invece, quanto allo svolgimento di mansioni superiori, ha dichiarato “Il Testimone_3
sistema del borderò era informatizzato e automatizzato. A.D.R. La gestione del magazzino e dei servizi di facchinaggio nel periodo oggetto di causa era affidata a società terze quali la mga logistich e la palermo express. A.D.R. anche gli autisti che prendevano in consegna la merce erano
dipendenti di altre società. A.D.R. Che io sappia il dipendente non ha mai svolto compiti di coordinamento”. Negli stessi termini, la teste ha riferito “Talvolta capitava che sostituissi Tes_4
il ricorrente e svolgere le seguenti mansioni: stampare il borderò degli autisti già precompilato, stampavamo i bigliettini agli autisti dove erano riportate le consegne da effettuare, passare i ritiri
della zona agli autisti e poi rispondere ai clienti al telefono dando informazioni agli stessi o gestire le email. A.D.R. Non è mai capitato di coordinare l'attività di alcun lavoratore durante tali sostituzioni. A.D.R. Preciso che se gli autisti avevano un problema con la consegna, contattavano noi che cercavamo di risolverlo secondo la nostra esperienza. […] A.D.R. Il borderò era preparato soltanto attraverso un caricamento di dati e codici. A.D.R. Prima della stampa del borderò acquisisco i dati che gli autisti caricano dal loro palmare, carico questi dati, poi l'autista si
4 presenta davanti all'operatore e dà il codice che viene inserito per la stampa del borderò. A.D.R. che io sappia non c'erano autisti dipendenti della società resistente”.
In forza delle dichiarazioni sopra raccolte, pertanto, deve ritenersi che le mansioni svolte dalla parte ricorrente non siano riconducibili al V livello del CCNL di settore e il ricorso, sotto tale profilo, non può trovare accoglimento.
Sotto l'ulteriore profilo concernente il maggiore orario di lavoro svolto dal ricorrente va anzitutto rilevato che la relativa prova in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. grava ancora una volta sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici.
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario.
In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass. 3714/2009 e 26985/2009).
Alla stregua di quanto testé illustrato, si ritiene non raggiunta pienamente la prova da parte della ricorrente circa l'effettivo svolgimento di lavoro sulla scorta delle deposizioni rese dai testi escussi.
In proposito, il teste solo relativamente agli “ultimi mesi prima di andare in pensione” – Tes_1 ovvero alcuni mesi del 2021 - e seppure in uffici e stanze diverse, ha dichiarato “Io mi recavo a lavoro intorno alle ore 13.30/14.00 e il ricorrente era già lì; lo vedevo andare via intorno alle
18.30. A.D.R. Per sentito dire – anche dal ricorrente - so che durante l'attività lavorativa svolta presso la sede di il ricorrente arrivava la mattina presto”. Il teste invece, ha riferito Pt_2 Tes_2
“io osservavo un orario di lavoro di otto ore lavorative, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle
18.30; ricordo che entravo un'ora dopo il ricorrente e uscivo un'ora più tardi. […] A.D.R. Preciso che quando sostituivo il ricorrente osservavo il seguente orario di lavoro: dalle 7.00/7.30-14.00 e
dalle 15.00-17.00/17.30. A.D.R. Preciso di aver sostituito il ricorrente tutte le volte che fruiva di ferie o che era in malattia. A.D.R. Preciso che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì con due sabato mattina al mese. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto secondo la programmazione era prevista una turnazione: due sabati in cui lavoravo io e gli altri due il ricorrente, osservando un orario dalle 8.30 alle 12.00.”. Il teste responsabile dell'ufficio Tes_2
Parte presso la filiale di della ha dichiarato “Il ricorrente osservava un orario di lavoro dalle Pt_2
5 7 alle 16.30 con una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30. A.D.R. Il sabato il ricorrente lavorava una volta al mese circa. […] A.D.R. I dipendenti che si alternavano il sabato erano circa otto/nove
e per turno dovevano essere presenti circa un paio”. Infine, la teste ha dichiarato “io Tes_4
osservavo un orario di lavoro che andava dalle 8.30 alle 16.00. A.D.R. Il ricorrente ogni volta che arrivavo era già presente in ufficio e quando andavo via lo stesso. A.D.R. Lavoravamo il sabato circa una volta al mese, ma in questo caso potevamo fruire di un riposo compensativo durante la settimana”.
Nella specie è chiaramente emerso un contrasto insanabile tra i testi escussi sul punto e non possono, invero, le deposizioni degli uni ritenersi più attendibili di quelle degli altri.
Conseguentemente, anche sotto tale profilo, il ricorso va rigettato.
Per quanto concerne, invece, l'ulteriore richiesta, avente ad oggetto il pagamento di euro
8.175,30 a titolo di trattenute per assenze ingiustificate, giova ricordare che grava sul datore di lavoro l'onere di provare la legittimità della trattenuta in busta paga per assenze asseritamente ingiustificate (id est l'onere di provare l'assenza del lavoratore nella sua oggettività), restando eventualmente in capo al lavoratore l'onere di dimostrare tutti gli elementi che possano giustificarne l'assenza (arg. ex Cass. n. 7108/2014).
A fronte di ciò, il datore di lavoro, sul punto, si è limitato ad una contestazione generica (sia nell'an che nel quantum), né ha formulato richieste di prova sul punto. Il che non può che condurre a confermare in via definitiva quanto già stabilito nell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., emessa in data
22 giugno 2023.
Per quel che riguarda, infine, la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di TFR quantificate nella busta paga del mese di agosto 2020 in euro 2.950,23, tale domanda non appare essere stata spiegata in ricorso.
Infatti, seppur a pag. 4 del ricorso viene allegata la circostanza che “la società non ha corrisposto il dovuto, ivi compreso il TFR”, tuttavia al momento della quantificazione del credito si fa riferimento, a titolo di trattamento di fine rapporto, alla somma di euro 6.909,15, richiamando espressamente i conteggi contenuti nella relazione di consulenza tecnica di parte (allegata al ricorso al n. 10), costituenti “parte integrante del presente atto” (cfr. pag. 8 del ricorso introduttivo del giudizio). Ebbene, nella suddetta relazione viene riportato quanto dovuto a titolo di TFR come somma corrisposta, inducendo a ritenere che quanto richiesto in ricorso sia in realtà il “saldo TFR”
(alla luce degli asseriti orario maggiorato di lavoro e mansioni superiori, che non hanno trovato alcun riconoscimento nel presente giudizio) ed in ogni caso, non consentendo in tal modo alla parte datoriale di muovere una contestazione specifica sul punto, non essendovi sufficiente chiarezza nelle allegazioni ut supra.
6 Pertanto, anche tale domanda non può trovare accoglimento e il ricorso va accolto solo parzialmente.
Si dichiarano compensate le spese di lite tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo della lite
(e, in particolare, del parziale riconoscimento delle ragioni del ricorrente), nonché in considerazione della condotta processuale delle parti e, in particolare, della circostanza per cui il ricorrente, dopo aver accettato la proposta transattiva di cui al verbale dell'8 giugno 2023, all'udienza del 22 giugno
2023 ha manifestato il rifiuto di addivenire ad un accordo transattivo della lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12 dicembre 2024
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 8080/2021 R.G.L., promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Buttà ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bondì ed elettivamente domiciliata in Palermo, viale
Regina Margherita, 21.
- resistente -
All'udienza del 12 dicembre 2024 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In accoglimento parziale del ricorso condanna definitivamente la parte resistente a corrispondere in favore della parte ricorrente la somma di euro 8.175,30, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo;
rigetta il ricorso per il resto.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2021 il ricorrente in epigrafe, dopo aver premesso di essere stato assunto in data 2 marzo 2015 dalla resistente con la qualifica di “impiegato CP_2
amministrativo” e mansioni di “addetto ad attività amministrative”, inquadrato nel livello V del
CCNL autotrasporto merci e logistica, deduceva di aver “sempre reso la prestazione in modo assolutamente difforme rispetto alle previsioni contenute nel contratto di lavoro. Egli, in particolare, costantemente ed in modo prevalente, ha disimpegnato compiti superiori al suo formale inquadramento ed osservato un orario di lavoro ben oltre i limiti previsti dalle stesse parti
e dalla contrattazione collettiva, senza mai percepire alcuna maggiorazione stipendiale. 3. Ed
1 invero, il ricorrente ha reso la propria attività oltre le 39 ore settimanali previste dal contratto, osservando i seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Inoltre, dall'assunzione sino a dicembre 2018 il sig, ha lavorato ogni sabato e successivamente Pt_1
due volte al mese, dalle ore 8,30 alle ore 12,00”; per tali ragioni conveniva in giudizio la suddetta società per sentire “accertare e dichiarare che il sig. , dalla data di assunzione e/o in Pt_1
subordine da altra data che verrà ritenuta di giustizia, ha svolto mansioni superiori riconducibili al
secondo livello del C.c.n.l. di settore;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dello stesso al pagamento delle differenze retributive, in ragione delle mansioni superiori effettivamente espletate nel medesimo periodo, pari alla differenza fra quanto effettivamente percepito dal ricorrente e quanto spettante ad un lavoratore inquadrato nel secondo livello del C.c.n.l. di settore,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo, da quantificarsi anche a seguito dell'espletanda C.T.U., la cui ammissione si chiede sin d'ora; - condannare, altresì, la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle ulteriori differenze retributive per i titoli e le causali di cui in narrativa e, per
l'effetto, condannare la Società convenuta al pagamento in favore del sig. della Pt_1 complessiva somma di € 69.701,55 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare anche a seguito dell'espletanda C.T.U., la cui ammissione si chiede sin d'ora. Con vittoria dei compensi professionali”
Resisteva in giudizio la società convenuta, variamente contestando la fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 25/06/2023 veniva emessa ordinanza ex art. 423, comma 1, c.p.c., con la quale parte resistente veniva condannata a corrispondere a parte ricorrente, in via provvisoria, la somma di euro 8.175,30, a titolo di trattenute per assenze ingiustificate.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi , , Testimone_1 Testimone_2
e veniva decisa all'udienza del 12 dicembre 2024, come da Testimone_3 Testimone_4
dispositivo in epigrafe.
Anzitutto, per quanto concerne la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del ricorrente ad essere inquadrato nel superiore II livello professionale del CCNL di settore con il diritto alle consequenziali differenze retributive (che era onere di parte ricorrente assolvere), anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali, tutt'altro che convergenti nell'asseverazione delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, la prova non appare essere stata raggiunta.
2 È noto che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in
base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
Il ricorrente era, all'epoca dei fatti di causa, inquadrato nel V livello del CCNL autotrasporto merci e logistica, al quale appartengono i lavoratori che “svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente
alla corretta esecuzione del proprio lavoro”.
La parte ricorrente rivendicava, tuttavia, il superiore inquadramento nel II livello del CCNL cit. al quale appartengono “i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei
limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa”.
Dalle declaratorie contrattuali emerge come l'elemento caratterizzante il II livello sia la particolare competenza professionale che si traduce in autonomia operativa e decisionale nello svolgimento dell'attività di collaborazione amministrativa.
Orbene, come già sopra anticipato, il ricorrente non ha provato alcunché in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili al II livello. Ed anzi, i testi escussi non hanno concordemente riferito che il ricorrente operasse con autonomia operativa e decisionale nello svolgimento della propria attività (cfr. deposizioni rese all'udienza del 25 giugno 2024). Al riguardo, nulla può trarsi dalla deposizione del teste – indicato da parte ricorrente -, atteso che egli ha Testimone_1
“conosciuto il ricorrente in occasione di qualche festa natalizia aziendale, dal punto di vista professionale però non abbiamo mai lavorato insieme in quanto io sono sempre stato addetto a
Marsala mentre lui a A.D.R. So dal ricorrente stesso che si occupava dell'uscita autisti, Pt_2
smistava i ritiri telematici e della variazione degli autisti.”; su impulso del procuratore di parte
3 ricorrente, ha poi specificato “in effetti sì, per quanto concerne gli ultimi mesi prima di andare in pensione. Tuttavia eravamo in uffici e stanze diverse”. Neppure la testimonianza resa da
[...]
– anch'egli indicato da parte ricorrente - ha fornito precisi ed univoci elementi Testimone_2
circa lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente. Il teste in questione ha, infatti, riferito “Preciso che lavoravamo, oltre che nella stessa sede, nello stesso ufficio, in due stanze diverse ma comunicanti ed inoltre ero io a sostituirlo in caso di sua assenza. […] Quando sostituivo il collega stampavo il borderò da consegnare agli autisti, avevo rapporti con il magazzino per programmare giacenze, ritiri, consegne, spedizioni future. Inoltre, nell'ambito della sostituzione di cui sopra mi occupavo anche del coordinamento dell'attività di autisti, magazzinieri
e corrieri. Tali mansioni erano proprio quelle svolte dal ricorrente. A.D.R. Preciso che quando ho parlato di coordinamento in realtà intendevo che capitava di interfacciarsi con i vari addetti e che mi suggerivano eventualmente i percorsi lavorativi più adeguati ed efficienti per quel che richiedeva la prestazione quotidiana. Tuttavia, ero sempre io poi a riferire al responsabile di sede come ci eravamo organizzati. Non so dire se il ricorrente anche lui lavorasse in questo modo
oppure avesse il pieno coordinamento dei vari lavoratori. Per la sua esperienza ritengo la seconda
[…] A.D.R. Preciso di aver sostituito il ricorrente tutte le volte che fruiva di ferie o che era in malattia”; si tratta quindi di circostanze alle quali il teste non ha assistito personalmente, frutto di un convincimento personale dello stesso e sulle quali, in ogni caso, non ha saputo riferire con certezza;
il teste, infine, neppure ha riferito di eventuali ordini impartiti dalla parte ricorrente. Il teste invece, quanto allo svolgimento di mansioni superiori, ha dichiarato “Il Testimone_3
sistema del borderò era informatizzato e automatizzato. A.D.R. La gestione del magazzino e dei servizi di facchinaggio nel periodo oggetto di causa era affidata a società terze quali la mga logistich e la palermo express. A.D.R. anche gli autisti che prendevano in consegna la merce erano
dipendenti di altre società. A.D.R. Che io sappia il dipendente non ha mai svolto compiti di coordinamento”. Negli stessi termini, la teste ha riferito “Talvolta capitava che sostituissi Tes_4
il ricorrente e svolgere le seguenti mansioni: stampare il borderò degli autisti già precompilato, stampavamo i bigliettini agli autisti dove erano riportate le consegne da effettuare, passare i ritiri
della zona agli autisti e poi rispondere ai clienti al telefono dando informazioni agli stessi o gestire le email. A.D.R. Non è mai capitato di coordinare l'attività di alcun lavoratore durante tali sostituzioni. A.D.R. Preciso che se gli autisti avevano un problema con la consegna, contattavano noi che cercavamo di risolverlo secondo la nostra esperienza. […] A.D.R. Il borderò era preparato soltanto attraverso un caricamento di dati e codici. A.D.R. Prima della stampa del borderò acquisisco i dati che gli autisti caricano dal loro palmare, carico questi dati, poi l'autista si
4 presenta davanti all'operatore e dà il codice che viene inserito per la stampa del borderò. A.D.R. che io sappia non c'erano autisti dipendenti della società resistente”.
In forza delle dichiarazioni sopra raccolte, pertanto, deve ritenersi che le mansioni svolte dalla parte ricorrente non siano riconducibili al V livello del CCNL di settore e il ricorso, sotto tale profilo, non può trovare accoglimento.
Sotto l'ulteriore profilo concernente il maggiore orario di lavoro svolto dal ricorrente va anzitutto rilevato che la relativa prova in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. grava ancora una volta sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici.
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario.
In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass. 3714/2009 e 26985/2009).
Alla stregua di quanto testé illustrato, si ritiene non raggiunta pienamente la prova da parte della ricorrente circa l'effettivo svolgimento di lavoro sulla scorta delle deposizioni rese dai testi escussi.
In proposito, il teste solo relativamente agli “ultimi mesi prima di andare in pensione” – Tes_1 ovvero alcuni mesi del 2021 - e seppure in uffici e stanze diverse, ha dichiarato “Io mi recavo a lavoro intorno alle ore 13.30/14.00 e il ricorrente era già lì; lo vedevo andare via intorno alle
18.30. A.D.R. Per sentito dire – anche dal ricorrente - so che durante l'attività lavorativa svolta presso la sede di il ricorrente arrivava la mattina presto”. Il teste invece, ha riferito Pt_2 Tes_2
“io osservavo un orario di lavoro di otto ore lavorative, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle
18.30; ricordo che entravo un'ora dopo il ricorrente e uscivo un'ora più tardi. […] A.D.R. Preciso che quando sostituivo il ricorrente osservavo il seguente orario di lavoro: dalle 7.00/7.30-14.00 e
dalle 15.00-17.00/17.30. A.D.R. Preciso di aver sostituito il ricorrente tutte le volte che fruiva di ferie o che era in malattia. A.D.R. Preciso che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì con due sabato mattina al mese. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto secondo la programmazione era prevista una turnazione: due sabati in cui lavoravo io e gli altri due il ricorrente, osservando un orario dalle 8.30 alle 12.00.”. Il teste responsabile dell'ufficio Tes_2
Parte presso la filiale di della ha dichiarato “Il ricorrente osservava un orario di lavoro dalle Pt_2
5 7 alle 16.30 con una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30. A.D.R. Il sabato il ricorrente lavorava una volta al mese circa. […] A.D.R. I dipendenti che si alternavano il sabato erano circa otto/nove
e per turno dovevano essere presenti circa un paio”. Infine, la teste ha dichiarato “io Tes_4
osservavo un orario di lavoro che andava dalle 8.30 alle 16.00. A.D.R. Il ricorrente ogni volta che arrivavo era già presente in ufficio e quando andavo via lo stesso. A.D.R. Lavoravamo il sabato circa una volta al mese, ma in questo caso potevamo fruire di un riposo compensativo durante la settimana”.
Nella specie è chiaramente emerso un contrasto insanabile tra i testi escussi sul punto e non possono, invero, le deposizioni degli uni ritenersi più attendibili di quelle degli altri.
Conseguentemente, anche sotto tale profilo, il ricorso va rigettato.
Per quanto concerne, invece, l'ulteriore richiesta, avente ad oggetto il pagamento di euro
8.175,30 a titolo di trattenute per assenze ingiustificate, giova ricordare che grava sul datore di lavoro l'onere di provare la legittimità della trattenuta in busta paga per assenze asseritamente ingiustificate (id est l'onere di provare l'assenza del lavoratore nella sua oggettività), restando eventualmente in capo al lavoratore l'onere di dimostrare tutti gli elementi che possano giustificarne l'assenza (arg. ex Cass. n. 7108/2014).
A fronte di ciò, il datore di lavoro, sul punto, si è limitato ad una contestazione generica (sia nell'an che nel quantum), né ha formulato richieste di prova sul punto. Il che non può che condurre a confermare in via definitiva quanto già stabilito nell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., emessa in data
22 giugno 2023.
Per quel che riguarda, infine, la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di TFR quantificate nella busta paga del mese di agosto 2020 in euro 2.950,23, tale domanda non appare essere stata spiegata in ricorso.
Infatti, seppur a pag. 4 del ricorso viene allegata la circostanza che “la società non ha corrisposto il dovuto, ivi compreso il TFR”, tuttavia al momento della quantificazione del credito si fa riferimento, a titolo di trattamento di fine rapporto, alla somma di euro 6.909,15, richiamando espressamente i conteggi contenuti nella relazione di consulenza tecnica di parte (allegata al ricorso al n. 10), costituenti “parte integrante del presente atto” (cfr. pag. 8 del ricorso introduttivo del giudizio). Ebbene, nella suddetta relazione viene riportato quanto dovuto a titolo di TFR come somma corrisposta, inducendo a ritenere che quanto richiesto in ricorso sia in realtà il “saldo TFR”
(alla luce degli asseriti orario maggiorato di lavoro e mansioni superiori, che non hanno trovato alcun riconoscimento nel presente giudizio) ed in ogni caso, non consentendo in tal modo alla parte datoriale di muovere una contestazione specifica sul punto, non essendovi sufficiente chiarezza nelle allegazioni ut supra.
6 Pertanto, anche tale domanda non può trovare accoglimento e il ricorso va accolto solo parzialmente.
Si dichiarano compensate le spese di lite tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo della lite
(e, in particolare, del parziale riconoscimento delle ragioni del ricorrente), nonché in considerazione della condotta processuale delle parti e, in particolare, della circostanza per cui il ricorrente, dopo aver accettato la proposta transattiva di cui al verbale dell'8 giugno 2023, all'udienza del 22 giugno
2023 ha manifestato il rifiuto di addivenire ad un accordo transattivo della lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12 dicembre 2024
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
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