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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/09/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 86 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Piazza Europa n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Borgetto che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, Via CP_2
Libertà n. 174, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A T O
OGGETTO: risarcimento danni
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note sostitutive ex art. 127ter
c.p.c. dell'udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 dicembre 2014, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanisetta il Controparte_1
, chiedendo, in proprio e quale erede del proprio coniuge
[...] Per_1
già titolare del beneficio di cui alla L. n. 201 del 1992, il
[...] risarcimento dei danni conseguenti al decesso, in data 22 settembre 2003, del predetto coniuge, il quale, a seguito di emotrasfusione di sangue infetto, aveva contratto epatite cronica HCV correlata evoluta in cirrosi, patologia che era stata causa o concausa della morte.
Si costituiva il che eccepiva l'estinzione del diritto per Controparte_1 intervenuta prescrizione quinquennale e comunque l'infondatezza della domanda, stante l'assenza di prova sul nesso causale sia fra le trasfusioni somministrate al de cuius e la contrazione del virus HCV, sia fra l'epatopatia in questione e il decesso del Per_1
Con sentenza n. 356/2020 dell'8 ottobre 2020, il Tribunale adito rigettava le domande e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
La soccombente propone appello.
Il , costituitosi anche in questo grado, chiede il rigetto Controparte_1 del gravame.
Il Tribunale ha dato preliminarmente atto della rinuncia di parte attrice alla domanda presentata iure hereditatis, in quanto basata su un indirizzo giurisprudenziale di legittimità poi sovvertito dalla stessa Suprema Corte.
Il primo giudice ha quindi rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sofferto iure proprio dall'attrice, atteso che il fatto configurava il potenziale reato di omicidio colposo, con conseguente termine decennale di prescrizione ex art. 2947 cod. civ., decorrente dal decesso, termine interrotto due volte.
Il primo giudice ha ritenuto accertato, perlomeno in via presuntiva, il nesso causale tra le emotrasfusioni e la contrazione del virus HCV da parte del dal momento che tale nesso era stato riconosciuto in data 8 Per_1
2 febbraio 1997 dalla stessa Commissione Medica Ospedaliera istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Il Tribunale ha invece ritenuto la carenza di prova sul nesso causale fra l'epatite cronica ed il decesso, già escluso dalla stessa C.M.O.. Non persuasiva e non probante la relazione di CTU espletata nel procedimento n.
1526/2010 r.g. lav., concernente la domanda presentata dalla per Parte_1
l'assegno una tantum di cui all'art. 2 co. 3 L. n. 210/92, che invece aveva affermato tale nesso, in quanto non adeguatamente motivata e senza precisi riferimenti scientifici. Quanto alla CTU medico – legale che l'attrice aveva chiesto, il Tribunale l'ha ritenuta inammissibile non avendo l'attrice stessa depositato tutta la documentazione sanitaria necessaria al suo utile espletamento. Peraltro, la richiesta di ammissione della CTU non era stata nemmeno reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Di qui il dispositivo di rigetto.
Si osserva preliminarmente che, in quanto integralmente vittorioso in primo grado, il non aveva l'onere di proporre appello Controparte_1 incidentale sulle questioni risolte in senso ad esso sfavorevole, quali l'eccezione di prescrizione o la sussistenza del nesso causale fra le emotrasfusioni cui era stato sottoposto il e la patologia epatica da Per_1 lui contratta. Tuttavia, sono questioni che l'Amministrazione non ha riproposto in sede di appello e che perciò sono da ritenersi ormai superate.
Anche per esigenze di sintesi, si soprassiede sull'esposizione delle doglianze espresse dall'appellante sulla valutazione del Tribunale sia del verbale della
C.M.O. sia della relazione di consulenza espletata nel giudizio previdenziale perché di fatto superate dall'ordinanza dep. 27 febbraio 2022 con cui questa
Corte ha disposto la CTU medico – legale. Basterà solo ricordare che la CTU
è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. 25 agosto 2022 n. 25354, Cass. 13 settembre 2022 n. 16854), per cui non ha alcun rilievo il fatto che, in primo grado, la parte non ne avesse reiterato la richiesta di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, o che la richiesta stessa fosse stata formulata solo in via subordinata rispetto ad altre.
Il CTU nominato da questa Corte, dott. ha rilevato che Persona_2 la patologia di base da cui era affetto era la – Persona_1 Pt_2
Descritte le caratteristiche di tale malattia, il Consulente ha Parte_3
3 osservato che le principali cause di decesso dei pazienti che ne sono colpiti
“sono da ascrivere a progressivo decadimento fisico, infezioni intercorrenti, sindrome toracica acuta, infarti di organi vitali, embolie”. Sulla base della documentazione medica a disposizione il CTU, ha riscontrato “decadimento fisico con scadenti condizioni generali (documentato da cartella clinica), anemizzazione (documentata da cartella clinica), la presenza di una iperleucocitosi con neutrofilia da verosimile infezione e sembra anche fenomeni ischemici sempre correlati a tale patologia”. Di qui un giudizio
“ragionevolmente certo che tale evoluzione della malattia di base abbia rappresentato la causa principale e predominante del decesso del sig.
”, decesso perciò conseguente al “progressivo decadimento fisico e Per_1 delle difese immunitarie”, con evoluzione degenerativa in cui, peraltro, “tutte le patologie di un certo rilievo agiscono nel determinismo dell'evento finale”.
Per venire alla cirrosi epatica HCV correlata, il CTU si è espresso nel senso che è “anch'essa condizione che progressivamente determina defedamento, un quadro di insufficienza epatica che rende più vulnerabili alle aggressioni di agenti infettivi, rende impossibile l'utilizzo di farmaci ad eliminazione epatica ecc., per cui è da ritenere, con ragionevole probabilità, che in un decesso di tipo multifattoriale anche la cirrosi epatica HCV correlata abbia spiegato un ruolo nel determinismo del decesso pur dovendosi riconoscere ruolo assolutamente prevalente alla malattia di base Talassodrepanocitosi e alle sue complicanze”.
Il Consulente ha conclusivamente valutato nel 15% il concorso causale dell'epatopatia nel decesso del Per_1
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla valutazione del CTU, coerente con gli elementi di giudizio a disposizione e correttamente improntata ad un criterio probabilistico.
Circa l'esistenza stessa del concorso causale, è significativo che lo stesso tecnico del appellato abbia condiviso le conclusioni del CTU. CP_1
Significativo, altresì, il fatto che anche il CTU del giudizio previdenziale sopra ricordato aveva concluso, come visto, per la sussistenza del nesso di causalità fra epatite cronica HCV correlata e decesso del per cui le Per_1 conclusioni in tal senso conformi dei due ausiliari qualificati del giudice
(seppure in giudizi diversi) rassicurano reciprocamente sulla loro correttezza ed attendibilità.
4 Parte appellante aveva invece contestato la percentuale di causalità attribuita dal CTU all'epatopatia, sostenendo che la stima più appropriata era del 50%. Il CTU ha risposto in maniera convincente a tali osservazioni, ribadendo il 15% già ritenuto nella relazione. In particolare il CTU ha osservato che, mancando in atti alcuni importanti accertamenti (ecografia epatica, elastometria, valutazioni epatologiche con stadiazioni secondo
Child-Plug) non era possibile chiarire a quale grado di compromissione fosse giunta la patologia epatica, a fronte, viceversa, della chiara gravità della talassodrepanocitosi e del defedamento da essa determinato, emergente dalla documentazione relativa al ricovero del dal 26 al Per_1
30 agosto 2003.
Non resta dunque che ribadire l'adesione alle conclusioni del CTU.
L'attrice ed appellante chiede il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale;
esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini
e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare.
Cass. 14 febbraio 2023 n. 4571
In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare
l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria,
5 a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.
Cass. 30 agosto 2022 n. 25541
Pertanto, il danno da perdita del congiunto, perdita costituente di per sé un dato oggettivo, per quanto non sia un danno in re ipsa, ha natura presuntiva, basata sulla normale esistenza di rapporti affettivi e di solidarietà fra congiunti appartenenti al medesimo nucleo familiare, rapporti che solitamente determinano la sofferenza degli altri per la morte di uno di essi. Ciò implica che il danno non sia risarcibile solo quando risultino elementi positivi che contraddicano la presunzione in parola.
Nella specie non sono stati addotti e tanto meno provati elementi idonei a sovvertire la presunzione di esistenza del danno.
La liquidazione del risarcimento si effettua in base alle apposite tabelle, nella specie quelle elaborate nel giugno 2022 ed aggiornate al 2024 presso il
Tribunale di Milano, salvo che si ravvisino specifiche e motivate ragioni per discostarsene (cfr. Cass. 16 dicembre 2022 n. 37009). Si fa riferimento, appunto, alle tabelle aggiornate perché il risarcimento deve essere determinato in base alle tabelle vigenti al momento della liquidazione (v.
Cass. 11 ottobre 2016 n. 20381, Cass. 28 giugno 2018 n. 17018, Cass. 26 febbraio 2021 n. 5417, Cass. 29 dicembre 2021 n. 41933).
Tali tabelle tengono conto di alcuni elementi che la giurisprudenza ritiene indefettibili ai fini della liquidazione e precisamente “l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi” (Cass. 18 aprile 2023 n. 10335, nonché Cass. 21 aprile
2021 n. 10579, dalla quale a Milano si è avvertita la necessità di integrare le tabelle precedenti), salvi eventuali correttivi in relazione ad elementi peculiari ed eccezionali del caso concreto (cfr. Cass. 16 marzo 2025 n.
6981).
Ciò premesso, si rileva che alla data del decesso, 20 settembre 2003, Per_1
nato il [...] (v. certificato di morte, all. 5 fascicolo di
[...] parte appellante), aveva 40 anni.
Pertanto, per l'età della vittima primaria vanno riconosciuti 22 punti.
moglie del predetto, nata il [...], il 20 Parte_1 settembre del 2003 aveva 40 anni di età, per cui vanno attribuiti altri 24 punti.
6 I coniugi erano conviventi (all. 4, certificato di situazione di famiglia) per cui devono essere riconosciuti altri 16 punti.
Oltre che dai coniugi, il nucleo familiare non era composto da altre persone
(v. anzidetto certificato). Non vi era perciò nessun superstite, oltre alla stessa moglie e vittima secondaria, con conseguente attribuzione di altri 16 punti.
A questo punto, le tabelle qui in applicazione prevedono il riconoscimento di altri punti, fino a 30, in relazione a “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”. Si tratta, all'evidenza, come del resto chiariscono le note illustrative alla tabella, di importo variabile e desumibile sia dalle medesime circostanze oggettive considerate per l'attribuzione dei punti precedenti, sia da ulteriori e specifiche circostanze personalizzanti rivelanti la profondità e l'intensità concrete del rapporto fra vittima primaria e vittima secondaria ed il particolare stravolgimento che possa derivare al superstite dalla perdita del congiunto. Vengono in considerazione la condivisione (o meno) di attività lavorative, amicizie, tempo libero e relativi modi di trascorrerlo, vacanze,
l'assistenza prestata dall'uno all'altro.
Nella specie, si rileva che la vittima primaria è il coniuge, che è per definizione, almeno nelle aspettative, lo stabile compagno di vita, colui o colei con cui ci si prepara ad affrontare il resto della vita, compresi gli anni del tramonto e delle difficoltà che ciò comporta. I due erano sposati da meno di dieci anni (v. doc. 5) avendo contratto matrimonio il 13 aprile 1994. Nulla indica una crisi della coppia, né una significativa attenuazione del rapporto affettivo e solidaristico.
Questo induce a riconoscere un apprezzabile punteggio per tale criterio.
Dall'altro lato, però, l'appellante non ha fornito elementi dimostrativi di almeno parte delle circostanze sopra indicate come rilevanti, quali la persistenza di particolari manifestazioni d'affetto e devozione interne al rapporto di coppia (ad es. festeggiamenti in occasione di compleanni, onomastici, anniversari di matrimonio), la comunanza di interessi e frequentazioni extrafamiliari, la partenza insieme per periodi di vacanza. E' da notare che, per quanto emerge dal verbale, in sede di visita della
Commissione Medica Ospedaliera, il riferì di essere affetto da Per_1 fin dalla nascita e che già nel gennaio 1997 – allorché Persona_3 venne redatto il verbale in questione – si era manifestata anche la
7 epatopatia. Uno dei parametri su cui valutare quantità e qualità della relazione affettiva è l'assistenza sanitaria. Nonostante una tale conclamata difficile situazione sanitaria del l'attrice, pur avendo dedotto in Per_1 citazione di essersi presa cura del marito, non ne ha offerto alcuna prova.
Pertanto, rispetto al massimo di 30 punti, appare equa l'attribuzione di 20 punti.
Si ha perciò un totale di n. 98 punti, che vanno moltiplicati per il valore del punto, pari ad € 3.911,00. Ne deriva un risarcimento ammontante ad €
383.278,00. Vista la quota di efficienza causale attribuita dal CTU alla epatopatia nel determinare il decesso, la somma va ridotta dell'85%, pervenendosi così all'importo definitivo di € 57.491,70.
Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, previa devalutazione della somma medesima alla data del decesso di Per_1
alla quale il danno si è cristallizzato, e via via annualmente
[...] rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla stessa data, e fino al soddisfo, sulla somma complessiva risultante sono dovuti gli ulteriori interessi, al tasso legale.
Considerati l'esiguo apporto causale dell'epatite cronica e l'assenza di elementi concreti utili alla massima personalizzazione del danno, perciò infondatamente richiesta dall'attrice, considerato altresì che inizialmente era stata avanzata un'infondata e poi rinunciata domanda iure successionis, ritiene la Corte sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
Stante, comunque, l'ammissione dell'attrice al Patrocinio a spese dello Stato
e considerato che sul qualificante punto del nesso causale è stato decisivo l'accertamento peritale, ritiene la Corte di dover porre le spese di CTU integralmente a carico del . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In riforma della sentenza n. 356/2020 dell'8 ottobre 2020 del Tribunale di
Caltanissetta
8 C O N D A N N A
Il a pagare a per la causale di cui Controparte_1 Parte_1 in motivazione, la somma di € 57.491,70, oltre gli interessi al tasso legale, previa devalutazione alla data del 20 settembre 2003 e via via annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma complessiva così risultante sono poi dovuti gli interessi, al tasso legale, dalla stessa data e fino al soddisfo.
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
P O N E
A carico del le spese di CTU, come liquidate con Controparte_1 separato decreto.
Caltanissetta, camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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