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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 9699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 9699/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to ILVETTI VINCENZO e dall'avv. Parte_1
PIAZZA ANTONIO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO . CP_1
Resistente
Con ricorso del 23/07/2024 parte ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' quale titolare del CP_1
FONDO DI GARANZIA chiedendone la condanna al pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità dovute in relazione al rapporto di lavoro allegato in ricorso.
Costituitosi in giudizio l deduceva di aver provveduto al pagamento delle competenze in data CP_1
12.9.2024 e 27.9.2024, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. all'art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito delle note la causa è stata decisa come da sentenza .
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che le spettanze richieste sono state versate dall' in data 12.9.2024 e 27.9.2024 CP_1
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa va osservato che l' ha effettivamente provveduto al pagamento nel termine di 120 giorni dall'invio integrazione della documentazione richiesta (25.6.2024) laddove il ricorso risulta presentato nel luglio 2024
Sussistono pertanto le ragioni per compensare interamente le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa 29.1.2024 Il Giudice
Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 9699/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to ILVETTI VINCENZO e dall'avv. Parte_1
PIAZZA ANTONIO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO . CP_1
Resistente
Con ricorso del 23/07/2024 parte ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' quale titolare del CP_1
FONDO DI GARANZIA chiedendone la condanna al pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità dovute in relazione al rapporto di lavoro allegato in ricorso.
Costituitosi in giudizio l deduceva di aver provveduto al pagamento delle competenze in data CP_1
12.9.2024 e 27.9.2024, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. all'art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito delle note la causa è stata decisa come da sentenza .
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che le spettanze richieste sono state versate dall' in data 12.9.2024 e 27.9.2024 CP_1
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa va osservato che l' ha effettivamente provveduto al pagamento nel termine di 120 giorni dall'invio integrazione della documentazione richiesta (25.6.2024) laddove il ricorso risulta presentato nel luglio 2024
Sussistono pertanto le ragioni per compensare interamente le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa 29.1.2024 Il Giudice
Matilde Pezzullo