Art. 3.
Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo e' fissato in L. 30 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia. (1) (2) (4) (5) (6) ((8))
Il diritto e' dovuto come stabilito all'articolo 2, ultimo comma.
Il diritto non e' dovuto per il ricovero o la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 13/07/1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 2 anziche' l'art. 3 della presente legge, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperti di aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall' art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' elevato da L. 30 a L. 45 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 gennaio 1979 (in G.U. 04/07/1979, n. 181), nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il riferimento all' art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , contenuto nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978, deve essere inteso come relativo all'art. 3 della medesima legge 5 maggio 1976, n. 324 ". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 15 gennaio 1987 (in G.U. 04/05/1987, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall' art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' elevato da L. 85 a L. 90 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia". ----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 11 luglio 1988 (in G.U. 22/12/1988, n. 299) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dal presente articolo, e' elevato da L. 90 a L. 95 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ciascun pagamento sara' arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori". ----------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 7 agosto 1990 (in G.U. 3/11/1990, n. 257), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall' art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' elevato da L. 102 a L. 110 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia". ----------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.C.M 27 aprile 1993, (in G.U. 4/10/1993, n. 233) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall' art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' elevato da L. 115 a L. 120 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia".
Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo e' fissato in L. 30 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia. (1) (2) (4) (5) (6) ((8))
Il diritto e' dovuto come stabilito all'articolo 2, ultimo comma.
Il diritto non e' dovuto per il ricovero o la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 13/07/1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 2 anziche' l'art. 3 della presente legge, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperti di aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall' art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' elevato da L. 30 a L. 45 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 gennaio 1979 (in G.U. 04/07/1979, n. 181), nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il riferimento all' art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , contenuto nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978, deve essere inteso come relativo all'art. 3 della medesima legge 5 maggio 1976, n. 324 ". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 15 gennaio 1987 (in G.U. 04/05/1987, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall' art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' elevato da L. 85 a L. 90 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia". ----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 11 luglio 1988 (in G.U. 22/12/1988, n. 299) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dal presente articolo, e' elevato da L. 90 a L. 95 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ciascun pagamento sara' arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori". ----------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 7 agosto 1990 (in G.U. 3/11/1990, n. 257), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall' art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' elevato da L. 102 a L. 110 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia". ----------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.C.M 27 aprile 1993, (in G.U. 4/10/1993, n. 233) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall' art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e' elevato da L. 115 a L. 120 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia".