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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2160 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Papa, presso il cui studio in P.IVA_1
Messina, via del Bufalo 7 ha eletto domicilio attore
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
convenuta contumace
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 06.02.2025
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi questo Tribunale, , rappresentando che la stessa, a Controparte_1
seguito di denuncia del 19.07.2006, veniva rinviata a giudizio e imputata dei seguenti reati: a) reato p. e p. dagli artt. 646 e 61 n. 11 c.p. perché al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava – versandoli sui propri conti correnti accesi pagina 1 di 9 presso il Banco di Sicilia Agenzia di Messina e presso la Banca Popolare di Lodi – di numerosi assegni per un importo complessivo di circa € 765.700 a lei consegnati da
, amministratore unico della per provvedere, CP_2 Parte_1
quale consulente fiscale e del lavoro, al pagamento degli oneri contribuitivi , CP_3
, dell'IVA, IRPEG, IRAP, ICI…, con l'aggravante di aver commesso il fatto CP_4
con abuso di prestazione d'opera, in Messina nel corso degli anni 2002-2006; b) reato p. e p. dagli artt. 640 cpv e 61 n. 7 e 11 c.p. perché, nella qualità di consulente fiscale e del lavoro (nel periodo 2002-2006) …., con artifici e raggiri, induceva in errore lo stesso circa la regolarità della propria posizione contributiva e fiscale, procurandosi in tal modo l'ingiusto profitto rappresentato dall'appropriazione indebita contestata al capo a) e dal pagamento dell'onorario richiesto per lo svolgimento della suddetta attività di consulenza, con danno per il derivante non soltanto dalla CP_2
corresponsione dell'onorario e dall'appropriazione indebita, ma anche dalla omessa presentazione delle denunce contributive all' , all' , con l'aggravante di CP_3 CP_4
aver cagionato un danno di rilevante entità e di averlo commesso con abuso di prestazione d'opera, in Messina nel corso degli anni 2002-2006; c) reato p. e p. dagli artt. 476, comma secondo e 482 c.p. per aver falsificato il timbro di ricevuta del
Banco di Sicilia s.p.a. – Agenzia di Messina apposto sui moduli F24 di pagamento dei contributi apparentemente presentati in data 16.11.2001, 17.04.2022 e CP_3
16.05.2002, con l'aggravante di aver commesso il fatto su un atto avente valenza probatoria privilegiata, in Messina in data successiva al 16.11.2001, 17.04.2022 e
16.05.2002; d) reato p. e p. dall'art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva un timbro autentico recante la dicitura
“Regione Siciliana – Ass.to Reg. Lavoro – Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro –
Unità Operativa Scica n. 29 – Messina” di provenienza delittuosa, accertato in
Messina l'11.08.2006; e) reato p. e p. dall'art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva un timbro autentico recante la dicitura “Regione Siciliana – Ass.to Reg. Lavoro – Servizio Ufficio Provinciale del pagina 2 di 9 Lavoro – Unità Operativa Scica n. 29 – Messina” di provenienza delittuosa, accertato in Messina l'11.08.2006; f) reato p. e p. dall'art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva 7 timbri, provento del reato di cui all'art. 624 c.p. o comunque 468 c.p., accertato in Messina il 28.08.2006; g) reato p. e p. dall'art. 348 c.p., per avere esercitato l'attività di consulente fiscale senza avere alcuna abilitazione dello Stato e l'attività di consulente del lavoro senza essere iscritta ad alcuno degli albi professionali elencati nell'articolo 1 della Legge n. 12 del
1979, in Messina accertato nel periodo giugno/luglio 2007.
Allegava, poi, che, a seguito del procedimento penale, la veniva condannata CP_1
alla pena di legge e al risarcimento di tutti i danni, da liquidarsi in sede civile, nonché alla provvisionale per come quantificata in sentenza divenuta esecutiva.
Parte attrice rilevava che soltanto dopo la denuncia veniva scoperto il meccanismo fraudolento messo in atto dalla – la quale, nel frattempo, aveva ottenuto la CP_1 fiducia del e dei dipendenti della – per cui distraeva CP_2 Parte_1
denaro e depositava denaro sui propri conti correnti personali per somme vertiginose.
Affermava, poi, che la convenuta, oltre ad appropriarsi del denaro, dichiarava all' l'interruzione dell'attività lavorativa della società, in realtà mai avvenuta, CP_3
tanto che l' , dopo aver effettuato dei controlli, verificava la falsità della CP_3
dichiarazione, con tutte le sanzioni e conseguenze di legge;
che la attestava CP_1
falsamente la regolarità contributiva della in data 11.07.2007, con Parte_1
conseguenze negative sia economiche che legali per la società attrice e per il suo amministratore unico.
Lamentava che tali comportamenti, accertati in sede penale, provocavano in capo alla un danno patrimoniale, quantificato in € 765.700 nonché un danno Parte_1
non patrimoniale, per complessivi € 1.200.000,00, e chiedeva che la fosse CP_1
condannata al risarcimento di tali danni;
con vittoria di spese e compensi.
La convenuta rimaneva invece contumace, nonostante rituale Controparte_1 notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. del 09.05.2019.
pagina 3 di 9 Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva assunto in decisione all'udienza del
06.02.2025 – in cui subentrava la scrivente – avendo il procuratore di parte attrice concluso mediante deposito di note sostitutive di udienza ed espressamente rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
Nel merito, si rileva innanzitutto che la domanda attorea deve essere qualificata quale domanda di risarcimento ex artt. 2043 e 2059 c.c., rispettivamente per il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale subiti in conseguenza delle condotte della convenuta.
Com'è noto, colui che agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. deve fornire la prova del fatto, del danno, del nesso causale tra questi, nonché dell'imputabilità soggettiva a titolo di dolo o di colpa (ex multis
Cass. civ. n. 191/1996).
Con riferimento, poi, al danno non patrimoniale, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno chiarito che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. (cfr.
Cass., SS.UU. n. 26972/2008).
Nel caso di specie, le pretese risarcitorie si fondano sulle condotte illecite poste in essere dalla , già oggetto di apposito procedimento penale, in cui CP_1 [...]
, nella qualità di rappresentante legale della si costituiva CP_2 Parte_1
parte civile. Tale procedimento si concludeva, dapprima, con sentenza n. 1689/12 del
Tribunale di Messina, che dichiarava la colpevole dei reati di truffa e CP_1
appropriazione indebita continuata e la condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni arrecati alla parte civile (odierna attrice), e al pagamento, nei confronti della medesima, della somma di
€ 200.000,00 a titolo di provvisionale;
a seguito di appello, proposto dalla , CP_1
pagina 4 di 9 la pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Messina che, con sentenza n. 91/14 - divenuta definitiva - dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati ascritti perché estinti per prescrizione, ma confermava le statuizioni civili “attesa la palese responsabilità dell'imputata per i fatti a lei addebitati”.
Orbene, è principio di diritto consolidato che l'art. 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e quanto all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (ex multis Cass. civ. n. 20786/2018 Cass. civ. n. 17682/2020).
Con particolare riferimento alle cd. “statuizioni civili” la Suprema Corte ha precisato che “la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato (…) con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (Cass. civ. n. 5660/2018).
Ciò vale anche nel caso in cui la sentenza penale abbia accertato l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, pronunciando, altresì, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile e demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio civile. Tale pronuncia, infatti, spiega in sede civile effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di condanna pagina 5 di 9 generica al risarcimento, fermo restando il necessario accertamento, in tale sede, della esistenza e della entità del pregiudizio derivato dal fatto individuato come
“potenzialmente” dannoso e del nesso eziologico tra questo e i danni lamentati dai danneggiati (da ultimo Cass. civ. ord. n. 8477/2020, in senso conforme a Cass. civ. n.
4318/2019).
Nel caso che ci occupa, a fronte della sentenza penale della Corte d'Appello di
Messina che confermava le statuizioni civili della pronuncia gravata, deve ritenersi accertato che , tramite la propria condotta illecita e fraudolenta, Controparte_1
indebitamente si è appropriata della somma complessiva di € 733.784,89.
Il Giudice penale, in particolare, a fronte di un imponente quadro probatorio processualmente acquisito, accertava che la , svolgendo attività di CP_1
consulenza per la procedeva a redigere per la società i modelli F24 Parte_1
e DM10, relativi ai versamenti degli oneri previdenziali dei dipendenti CP_3 dell'azienda, restituendoli poi in fotocopia con timbro falso del Banco di Sicilia attestante il pagamento, in realtà mai avvenuto;
e che, per evitare che tale modus operandi potesse emergere, la procedeva a denunciare all' periodi di CP_1 CP_3 interruzione dell'attività lavorativa, in realtà mai avvenuti né richiesti dalla Pt_1
e incassava gli importi fraudolentemente percepiti dalla società per i
[...] contributi previdenziali, oltre che i compensi mensili pattuiti per l'opera di consulenza prestata.
Il giudice penale, quindi, accertava che nel periodo interessato dall'attività illecita della convenuta, la consegnava alla stessa n. 71 assegni, intestati Parte_1
alla e da questa incassati, per un importo complessivo di € 733.784,89. CP_1
Quanto al danno patrimoniale, pertanto, in assenza di ulteriori danni allegati o dimostrati dalla in questa sede, si deve ritenere che il procedimento Parte_1
penale ha accertato: il fatto illecito, l'autore della truffa e della appropriazione indebita a danno dell'attrice ( ) e che la si era appropriata Controparte_1 CP_1
indebitamente almeno della somma di € 733.784,89; che la condotta illecita della pagina 6 di 9 convenuta ha causato alla società un pregiudizio patrimoniale quantificabile in complessivi € 733.784,89.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale va accolta, per le ragioni di cui sopra, e la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 733.784,89, importo comprensivo della provvisionale di € 200.000,00 di cui alla sentenza penale n. 91/14 della Corte d'Appello di Messina.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Quanto al danno non patrimoniale, si ricorda che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, questo è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, ossia, secondo un interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.:
“a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (…); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (…); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi non sono individuati
“ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.”
(ancora Cass., SS.UU. n. 26972/2008).
Quanto poi al danno non patrimoniale da reato, contrariamente a quanto argomentato da parte attrice, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di precisare che il danno risarcibile non può configurarsi in re ipsa, essendo indispensabile che l'attore alleghi pagina 7 di 9 e dimostri, anche attraverso presunzioni semplici, il pregiudizio derivante dalla lesione della propria situazione giuridica tutelata dall'ordinamento giuridico (in tal senso ex multis Cass. SS.UU. n. 26972/2008, Cass. civ. n. 11269/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, si deve ritenere che la relativa domanda proposta dalla
è del tutto generica, stante la fumosità del danno non patrimoniale Parte_1
allegato.
Parte attrice, infatti, nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio non faceva menzione di alcun danno non patrimoniale causato dalla condotta illecita della , CP_1 limitandosi genericamente a precisare che “per quanto concerne i danni distinguiamo quelli di natura strettamente patrimoniale da quelli non patrimoniali”, senza, tuttavia, allegare elementi che consentissero, anche solo in via presuntiva, di qualificare il danno (esemplificativamente danno all'immagine, danno alla reputazione, danno al nome o all'identità personale) e di verificare il pregiudizio morale asseritamente patito, in termini di sofferenza e turbamento.
Ritiene, pertanto, questo giudicante di non potere liquidare, in favore dell'attrice, alcuna somma a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della convenuta e in favore di parte attrice.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 520.001,00 a €
1.000.000,00, valori minimi in ragione della limitata complessità della controversia per fase studio, introduttiva, trattazione e decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 14.625,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 27,00 per spese vive (solo marca da bollo, stante l'attestazione datata
18.05.2019 della Cancelleria Iscrizione Cause a Ruolo, in atti, circa il mancato versamento del contributo unificato di € 1.686,00), € 2.304,00 per la fase studio, €
1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per trattazione, € 4.007,00 per la fase decisoria.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2160/2019 R.G. così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di € € 733.784,89 (compresa la provvisionale disposta dal Giudice penale), a titolo di risarcimento per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla decisione fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
3) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 14.625,00 oltre spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Messina, il 12.2.2025
IL GIUDICE
Maria Militello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2160 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Papa, presso il cui studio in P.IVA_1
Messina, via del Bufalo 7 ha eletto domicilio attore
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
convenuta contumace
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 06.02.2025
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi questo Tribunale, , rappresentando che la stessa, a Controparte_1
seguito di denuncia del 19.07.2006, veniva rinviata a giudizio e imputata dei seguenti reati: a) reato p. e p. dagli artt. 646 e 61 n. 11 c.p. perché al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava – versandoli sui propri conti correnti accesi pagina 1 di 9 presso il Banco di Sicilia Agenzia di Messina e presso la Banca Popolare di Lodi – di numerosi assegni per un importo complessivo di circa € 765.700 a lei consegnati da
, amministratore unico della per provvedere, CP_2 Parte_1
quale consulente fiscale e del lavoro, al pagamento degli oneri contribuitivi , CP_3
, dell'IVA, IRPEG, IRAP, ICI…, con l'aggravante di aver commesso il fatto CP_4
con abuso di prestazione d'opera, in Messina nel corso degli anni 2002-2006; b) reato p. e p. dagli artt. 640 cpv e 61 n. 7 e 11 c.p. perché, nella qualità di consulente fiscale e del lavoro (nel periodo 2002-2006) …., con artifici e raggiri, induceva in errore lo stesso circa la regolarità della propria posizione contributiva e fiscale, procurandosi in tal modo l'ingiusto profitto rappresentato dall'appropriazione indebita contestata al capo a) e dal pagamento dell'onorario richiesto per lo svolgimento della suddetta attività di consulenza, con danno per il derivante non soltanto dalla CP_2
corresponsione dell'onorario e dall'appropriazione indebita, ma anche dalla omessa presentazione delle denunce contributive all' , all' , con l'aggravante di CP_3 CP_4
aver cagionato un danno di rilevante entità e di averlo commesso con abuso di prestazione d'opera, in Messina nel corso degli anni 2002-2006; c) reato p. e p. dagli artt. 476, comma secondo e 482 c.p. per aver falsificato il timbro di ricevuta del
Banco di Sicilia s.p.a. – Agenzia di Messina apposto sui moduli F24 di pagamento dei contributi apparentemente presentati in data 16.11.2001, 17.04.2022 e CP_3
16.05.2002, con l'aggravante di aver commesso il fatto su un atto avente valenza probatoria privilegiata, in Messina in data successiva al 16.11.2001, 17.04.2022 e
16.05.2002; d) reato p. e p. dall'art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva un timbro autentico recante la dicitura
“Regione Siciliana – Ass.to Reg. Lavoro – Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro –
Unità Operativa Scica n. 29 – Messina” di provenienza delittuosa, accertato in
Messina l'11.08.2006; e) reato p. e p. dall'art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva un timbro autentico recante la dicitura “Regione Siciliana – Ass.to Reg. Lavoro – Servizio Ufficio Provinciale del pagina 2 di 9 Lavoro – Unità Operativa Scica n. 29 – Messina” di provenienza delittuosa, accertato in Messina l'11.08.2006; f) reato p. e p. dall'art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva 7 timbri, provento del reato di cui all'art. 624 c.p. o comunque 468 c.p., accertato in Messina il 28.08.2006; g) reato p. e p. dall'art. 348 c.p., per avere esercitato l'attività di consulente fiscale senza avere alcuna abilitazione dello Stato e l'attività di consulente del lavoro senza essere iscritta ad alcuno degli albi professionali elencati nell'articolo 1 della Legge n. 12 del
1979, in Messina accertato nel periodo giugno/luglio 2007.
Allegava, poi, che, a seguito del procedimento penale, la veniva condannata CP_1
alla pena di legge e al risarcimento di tutti i danni, da liquidarsi in sede civile, nonché alla provvisionale per come quantificata in sentenza divenuta esecutiva.
Parte attrice rilevava che soltanto dopo la denuncia veniva scoperto il meccanismo fraudolento messo in atto dalla – la quale, nel frattempo, aveva ottenuto la CP_1 fiducia del e dei dipendenti della – per cui distraeva CP_2 Parte_1
denaro e depositava denaro sui propri conti correnti personali per somme vertiginose.
Affermava, poi, che la convenuta, oltre ad appropriarsi del denaro, dichiarava all' l'interruzione dell'attività lavorativa della società, in realtà mai avvenuta, CP_3
tanto che l' , dopo aver effettuato dei controlli, verificava la falsità della CP_3
dichiarazione, con tutte le sanzioni e conseguenze di legge;
che la attestava CP_1
falsamente la regolarità contributiva della in data 11.07.2007, con Parte_1
conseguenze negative sia economiche che legali per la società attrice e per il suo amministratore unico.
Lamentava che tali comportamenti, accertati in sede penale, provocavano in capo alla un danno patrimoniale, quantificato in € 765.700 nonché un danno Parte_1
non patrimoniale, per complessivi € 1.200.000,00, e chiedeva che la fosse CP_1
condannata al risarcimento di tali danni;
con vittoria di spese e compensi.
La convenuta rimaneva invece contumace, nonostante rituale Controparte_1 notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. del 09.05.2019.
pagina 3 di 9 Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva assunto in decisione all'udienza del
06.02.2025 – in cui subentrava la scrivente – avendo il procuratore di parte attrice concluso mediante deposito di note sostitutive di udienza ed espressamente rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
Nel merito, si rileva innanzitutto che la domanda attorea deve essere qualificata quale domanda di risarcimento ex artt. 2043 e 2059 c.c., rispettivamente per il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale subiti in conseguenza delle condotte della convenuta.
Com'è noto, colui che agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. deve fornire la prova del fatto, del danno, del nesso causale tra questi, nonché dell'imputabilità soggettiva a titolo di dolo o di colpa (ex multis
Cass. civ. n. 191/1996).
Con riferimento, poi, al danno non patrimoniale, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno chiarito che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. (cfr.
Cass., SS.UU. n. 26972/2008).
Nel caso di specie, le pretese risarcitorie si fondano sulle condotte illecite poste in essere dalla , già oggetto di apposito procedimento penale, in cui CP_1 [...]
, nella qualità di rappresentante legale della si costituiva CP_2 Parte_1
parte civile. Tale procedimento si concludeva, dapprima, con sentenza n. 1689/12 del
Tribunale di Messina, che dichiarava la colpevole dei reati di truffa e CP_1
appropriazione indebita continuata e la condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni arrecati alla parte civile (odierna attrice), e al pagamento, nei confronti della medesima, della somma di
€ 200.000,00 a titolo di provvisionale;
a seguito di appello, proposto dalla , CP_1
pagina 4 di 9 la pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Messina che, con sentenza n. 91/14 - divenuta definitiva - dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati ascritti perché estinti per prescrizione, ma confermava le statuizioni civili “attesa la palese responsabilità dell'imputata per i fatti a lei addebitati”.
Orbene, è principio di diritto consolidato che l'art. 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e quanto all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (ex multis Cass. civ. n. 20786/2018 Cass. civ. n. 17682/2020).
Con particolare riferimento alle cd. “statuizioni civili” la Suprema Corte ha precisato che “la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato (…) con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (Cass. civ. n. 5660/2018).
Ciò vale anche nel caso in cui la sentenza penale abbia accertato l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, pronunciando, altresì, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile e demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio civile. Tale pronuncia, infatti, spiega in sede civile effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di condanna pagina 5 di 9 generica al risarcimento, fermo restando il necessario accertamento, in tale sede, della esistenza e della entità del pregiudizio derivato dal fatto individuato come
“potenzialmente” dannoso e del nesso eziologico tra questo e i danni lamentati dai danneggiati (da ultimo Cass. civ. ord. n. 8477/2020, in senso conforme a Cass. civ. n.
4318/2019).
Nel caso che ci occupa, a fronte della sentenza penale della Corte d'Appello di
Messina che confermava le statuizioni civili della pronuncia gravata, deve ritenersi accertato che , tramite la propria condotta illecita e fraudolenta, Controparte_1
indebitamente si è appropriata della somma complessiva di € 733.784,89.
Il Giudice penale, in particolare, a fronte di un imponente quadro probatorio processualmente acquisito, accertava che la , svolgendo attività di CP_1
consulenza per la procedeva a redigere per la società i modelli F24 Parte_1
e DM10, relativi ai versamenti degli oneri previdenziali dei dipendenti CP_3 dell'azienda, restituendoli poi in fotocopia con timbro falso del Banco di Sicilia attestante il pagamento, in realtà mai avvenuto;
e che, per evitare che tale modus operandi potesse emergere, la procedeva a denunciare all' periodi di CP_1 CP_3 interruzione dell'attività lavorativa, in realtà mai avvenuti né richiesti dalla Pt_1
e incassava gli importi fraudolentemente percepiti dalla società per i
[...] contributi previdenziali, oltre che i compensi mensili pattuiti per l'opera di consulenza prestata.
Il giudice penale, quindi, accertava che nel periodo interessato dall'attività illecita della convenuta, la consegnava alla stessa n. 71 assegni, intestati Parte_1
alla e da questa incassati, per un importo complessivo di € 733.784,89. CP_1
Quanto al danno patrimoniale, pertanto, in assenza di ulteriori danni allegati o dimostrati dalla in questa sede, si deve ritenere che il procedimento Parte_1
penale ha accertato: il fatto illecito, l'autore della truffa e della appropriazione indebita a danno dell'attrice ( ) e che la si era appropriata Controparte_1 CP_1
indebitamente almeno della somma di € 733.784,89; che la condotta illecita della pagina 6 di 9 convenuta ha causato alla società un pregiudizio patrimoniale quantificabile in complessivi € 733.784,89.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale va accolta, per le ragioni di cui sopra, e la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 733.784,89, importo comprensivo della provvisionale di € 200.000,00 di cui alla sentenza penale n. 91/14 della Corte d'Appello di Messina.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Quanto al danno non patrimoniale, si ricorda che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, questo è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, ossia, secondo un interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.:
“a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (…); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (…); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi non sono individuati
“ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.”
(ancora Cass., SS.UU. n. 26972/2008).
Quanto poi al danno non patrimoniale da reato, contrariamente a quanto argomentato da parte attrice, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di precisare che il danno risarcibile non può configurarsi in re ipsa, essendo indispensabile che l'attore alleghi pagina 7 di 9 e dimostri, anche attraverso presunzioni semplici, il pregiudizio derivante dalla lesione della propria situazione giuridica tutelata dall'ordinamento giuridico (in tal senso ex multis Cass. SS.UU. n. 26972/2008, Cass. civ. n. 11269/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, si deve ritenere che la relativa domanda proposta dalla
è del tutto generica, stante la fumosità del danno non patrimoniale Parte_1
allegato.
Parte attrice, infatti, nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio non faceva menzione di alcun danno non patrimoniale causato dalla condotta illecita della , CP_1 limitandosi genericamente a precisare che “per quanto concerne i danni distinguiamo quelli di natura strettamente patrimoniale da quelli non patrimoniali”, senza, tuttavia, allegare elementi che consentissero, anche solo in via presuntiva, di qualificare il danno (esemplificativamente danno all'immagine, danno alla reputazione, danno al nome o all'identità personale) e di verificare il pregiudizio morale asseritamente patito, in termini di sofferenza e turbamento.
Ritiene, pertanto, questo giudicante di non potere liquidare, in favore dell'attrice, alcuna somma a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della convenuta e in favore di parte attrice.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 520.001,00 a €
1.000.000,00, valori minimi in ragione della limitata complessità della controversia per fase studio, introduttiva, trattazione e decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 14.625,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 27,00 per spese vive (solo marca da bollo, stante l'attestazione datata
18.05.2019 della Cancelleria Iscrizione Cause a Ruolo, in atti, circa il mancato versamento del contributo unificato di € 1.686,00), € 2.304,00 per la fase studio, €
1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per trattazione, € 4.007,00 per la fase decisoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2160/2019 R.G. così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di € € 733.784,89 (compresa la provvisionale disposta dal Giudice penale), a titolo di risarcimento per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla decisione fino al soddisfo;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
3) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 14.625,00 oltre spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Messina, il 12.2.2025
IL GIUDICE
Maria Militello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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