Sentenza breve 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/04/2026, n. 7819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7819 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07819/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01608/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2026, proposto da NA De MA, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Conversano (BA), via Vito Macchia, 20;
contro
Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Giustizia, Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e Avvocatura Generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente l’attribuzione del punteggio di 25,25/30 relativo alla prova scritta del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n° 101 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato e nei ruoli del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali nell’Area degli assistenti AVV/CONS/ASSISTENTI/A/B), tenutasi in data 18/12/2025;
- dei verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui sono stati approvati i quesiti della prova scritta e le relative griglie di correzione, con particolare riferimento al quesito n° 13;
- ove medio tempore pubblicata, della graduatoria finale di merito del predetto concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, a quelli impugnati con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della loro conoscenza;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento da parte del Giudice adito del giusto punteggio e della rettifica dello stesso, con il conferimento di + 1,00 punto in favore della ricorrente per la risposta al quesito ritenuta corretta, secondo il seguente criterio: +0,25 in ragione dell’annullamento della penalità per risposta errata e +0,75 in ragione della risposta comunque corretta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa, della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e della Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 il dott. UC AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Rilevato che la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato, del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, Area degli assistenti, pur avendola superata in ragione del punteggio ottenuto, pari a 25,25/30 e, quindi, superiore a quello minimo stabilito dal bando (21/30). Ad avviso della ricorrente, in particolare, il quesito n. 13 della sua prova scritta risulterebbe illegittimamente formulato, il che avrebbe comportato una indebita penalizzazione di punteggio;
Considerato che:
- la ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame, affidato a un unico motivo, ha contestato la legittimità del quesito n. 13 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale;
- la ricorrente, con tale mezzo di gravame, ha contestato la legittimità del quesito n. 13, prospettando la violazione dei principi di univocità, chiarezza e non ambiguità nella formulazione dei test a risposta multipla. In particolare, detto quesito recava la seguente formulazione “ In quale tra i seguenti casi, ai sensi dell’art. 21-octies della legge 241/1990, NON è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti? ” e prevedeva le seguenti quattro possibili opzioni di risposta “ a) qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; b) anche qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; c) nessuna delle altre alternative è corretta; d) in tutti i casi di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ”, di cui quella sub a) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, anche la propria erronea risposta (ossia, quella sub b ) avrebbe dovuto essere considerata corretta dall’Amministrazione, con conseguente violazione del principio di univocità della risposta corretta. Infatti, siccome il quesito n. 13 riguardava, in termini generali, il tema delle conseguenze della violazione delle norme sul procedimento e sulla forma degli atti, non solo l’opzione di risposta sub a) , ma anche quella sub b) , riconducibile al meccanismo previsto dall’articolo 21- octies , comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Secondo la tesi della ricorrente, il fatto che tale previsione normativa si riferisca solo alla mancata comunicazione del procedimento, non esclude la correttezza della risposta sub b) , in quanto tale violazione costituisce una delle più significative;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza nel presente giudizio e, con memoria depositata in data 5 marzo 2026, hanno eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, stante l’asserita mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza;
- l’inammissibilità del ricorso in quanto le censure proposte impingerebbero nel merito della discrezionalità amministrativa, ambito precluso al sindacato del giudice amministrativo;
- l’infondatezza del gravame;
Dato atto che all’udienza camerale del 9 marzo 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento e, pertanto, non occorre esaminare le eccezioni di rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti;
Considerato, in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o la “approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che le censure articolate dalla ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 13 non siano meritevoli di pregio;
Ritenuto, in particolare, che in relazione a tale quesito l’unica risposta corretta è quella considerata tale dall’Amministrazione, ossia la risposta sub a) , recante il seguente tenore “ qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”. A differenza della risposta selezionata dalla ricorrente, vale a dire quella sub b) , la risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione è pienamente conforme al dato normativo di riferimento (articolo 21- octies , comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990), in quanto solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo abbia natura vincolata la presenza di violazioni di carattere formale o procedimentale non è suscettibile di inficiarne la legittimità, sempre che emerga ictu oculi che il contenuto dispositivo dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. La conseguenza individuata nella risposta sub b) , viceversa non ha portata generale, atteso che l’articolo 21- octies , comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990 la circoscrive unicamente all’ipotesi di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e tale violazione di natura procedimentale non è menzionata nella risposta selezionata dalla ricorrente. L’aderenza solo parziale della risposta sub b) all’articolo 21- octies della legge n. 241/1990 – quale parametro normativo al quale il quesito in esame fa espresso riferimento – esclude che la stessa possa considerarsi corretta al pari di quella sub a) , rendendo infondata la doglianza mossa sul punto dalla ricorrente. Ciò, invero, risulta coerente con quanto già statuito da questa Sezione in casi analoghi, avuto riguardo al carattere nozionistico della prova selettiva per cui è causa. In particolare, è stato affermato che “ in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o ‘a quiz’ in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali ‘a norma di’, ‘secondo l’articolo’, ‘dispone l’articolo’ e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente ‘critiche’ – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 16089 del 4 settembre 2024, passata in giudicato);
Ritenuto, sulla scorta delle precedenti considerazioni, che il ricorso in esame debba essere respinto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite seguano la soccombenza e siano liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
UC AR, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| UC AR | TA RI |
IL SEGRETARIO