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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra
(Panama 30.5.1963), Parte_1 [...]
(Panama 27.9.1979), in proprio e in qualità di Parte_2
genitore esercente la patria potestà del minore
[...]
(Panama 27.11.2019), Persona_1 Parte_3
(Panama 12.10.1982), solo in qualità di genitore esercente
[...]
la patria potestà del minore Persona_1
(Panama 16.6.1982), Parte_4 [...]
(Panama 23.11.1984), in proprio e in qualità di Parte_5
genitore esercente la patria potestà del minore Persona_2
(Panama 10.8.2019), (Panama
[...] Parte_6
18.1.1984), solo in qualità di genitore esercente la patria potestà
del minore Persona_2 Parte_7
(Panama 3.1.1992), (Panama
[...] Parte_8
7.4.1993), (Panama 28.6.1984), in Parte_9
1 proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori (USA 14.9.2018) e Persona_3 Parte_10
(USA 21.3.2020), (USA 1.4.1986), solo in qualità Parte_11
di genitore esercente la patria potestà dei minori Persona_3
e
[...] Parte_10 Persona_4
(Panama 24.7.1987), (Panama Parte_12
1.9.1988), (Panama 8.11.1991), Parte_13 [...]
(Panama 21.1.1991), in proprio e in qualità Parte_14
di genitore esercente la patria potestà delle minori
[...]
e (Panama Persona_5 Parte_15
20.1.2022), (Panama 27.12.1990), solo Parte_16
in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori
[...]
e ; Persona_5 Parte_15 [...]
(Panama 27.1.1993), Controparte_1 Per_6 Controparte_2
(Panama 24.7.1995), (Panama
[...] Controparte_3
8.9.1946), (Panama 3.7.1968), Controparte_4
(Panama 3.6.1972), Controparte_5 Controparte_6
(Panama 3.6.1977), tutti rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. Eduardo Daniel Dromi, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
sono elettivamente domiciliati come da mandato in atti;
- Appellanti -
contro in persona del Controparte_7 Controparte_8
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliato;
- Appellato –
e con l'intervento
2 del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
riformare l'impugnata sentenza per i motivi gradatamente illustrati
in narrativa e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate
dagli appellanti in primo grado, riconoscendo che questi ultimi sono
tutti cittadini italiani iure sanguinis [di Persona_7
] e disponendo altresì che il e, per
[...] Controparte_7
esso, l'Ufficiale dello stato civile competente, proceda alle
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello
stato civile, della cittadinanza delle persone indicate in epigrafe,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari
competenti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del
doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa reiezione dell'appello attoreo,
confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande,
previo, occorrendo, ordine a parte ricorrente di produrre il certificato di matrimonio tra e Persona_7 [...]
. CP_9
Con vittoria di spese del grado”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 281-decies e 281-undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], Persona_7
emigrato a Panama ove intratteneva una relazione sentimentale con CP_9
3 generando prole, ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla CP_9
cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino panamense.
Nello specifico deducevano che:
- dall'unione tra e nasceva Persona_7 Controparte_9
in Panama il 14/7/1861 la Persona_8 Parte_17
quale contraeva matrimonio con e dalla loro unione nasceva Persona_9
in Panama il 28/11/1891 ; Persona_10
- quest'ultima si coniugava con e dalla loro Persona_11
unione nascevano in Panama l'8/8/1920 ed il Persona_12
26/4/1922 ; Persona_13
- contraeva matrimonio in California con Persona_12
generando l'1/1/1951 Persona_14 Persona_15
l'11/12/1953 il
[...] Persona_16
25/10/1955 il 20/4/1958 Persona_17
ed il 30/5/1963 Persona_18 [...]
Parte_1
- si coniugava con Persona_15 [...]
, e dalla loro unione nascevano in Panama il 27/9/1979 Persona_19
, il 16/6/1982 Persona_20 Persona_21
ed il 23/11/1984
[...] Persona_22
- contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
generando in Panama il 27/11/2019 Parte_3 [...]
; Persona_1
- si coniugava con Parte_5 [...]
e dalla loro unione nasceva in Panama il Parte_6
10/8/2019 ; Persona_2
- contraeva matrimonio con Persona_16 [...]
generando in Panama il 3/1/1992 Persona_23 Parte_7
ed il 7/4/1993 ;
[...] Parte_8
4 - si coniugava con Persona_17 Parte_1 [...]
generando in Panama il 28/6/1984 Controparte_10 [...]
il 24/7/1987 e Parte_9 Per_4 Persona_4
l'1/9/1988 ; Parte_12
- contraeva matrimonio nello Iowa (Stati Parte_9
Uniti) con e dalla loro unione nascevano negli Parte_11
Stati Uniti il 14/9/2018 IM ed il 21/2/2020 Persona_3 [...]
Parte_10
- si coniugava con Persona_18 Persona_24
generando in Panama l'8/11/1991 ;
[...] Parte_13
- contraeva matrimonio con Parte_1
e dalla loro unione Per_25 Per_4 Per_12 Parte_18
nascevano in Panama il 21/1/1991 , il Parte_14
27/1/1993 , ed il 24/7/1995 Persona_26 Per_27
;
[...] Controparte_2
- si coniugava con Parte_14 Persona_28
generando in Panama il 20/1/2022
[...] Persona_5
e ;
[...] Parte_15
- contraeva matrimonio con Persona_13 Persona_29
e dalla loro unione nasceva in Panama l'8/9/1946
[...] [...]
, la quale si coniugava con Controparte_3 Controparte_11
generando in Panama il 3/7/1968
[...] Controparte_4
il 3/6/1972 ed il
[...] Controparte_5
3/6/1977 . Persona_30
I ricorrenti ricostruivano la suddetta linea genealogica depositando specifica documentazione attestante la di loro comune discendenza senza interruzioni dall'avo e in Persona_7
particolare allegando tutti i certificati (o estratti) di nascita e/o di battesimo, di matrimonio e morte degli ascendenti defunti.
5 2. Si costituiva il contestando la Controparte_7
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo era nato e certamente (attesa la sua data di nascita nel 1822 e quella della figlia in terra straniera nel 1861) emigrato prima della nascita del
Regno d'Italia e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto,
ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano avendo perso la cittadinanza del Regno di Sardegna ai densi dell'art. 34 del codice BE del 1837, e chiedendo, comunque,
in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210
(con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata ed insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico ministero interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 3200 del 5 dicembre 2024 rigettava il ricorso a spese compensate.
Anzitutto, il Tribunale riteneva corretta l'individuazione della competenza territoriale avendo l'art. 1, comma 36, della legge n.
206/2021 disposto che in caso di ricorrenti residenti all'estero è
competente il Tribunale del Distretto di Corte di Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite, nel caso di specie
Genova.
Escludeva, poi, che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisse una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non
6 precludeva la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà
dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità
amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accertasse il proprio status di cittadino.
Il giudicante riteneva, inoltre, sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti in quanto la trasmissione della cittadinanza era avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, tramite Controparte_12
pertanto, l'Autorità amministrativa ovvero il
[...]
Consolato territorialmente competente non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza ottenibile solo per via giurisdizionale.
Passando ad esaminare la domanda di cittadinanza il Tribunale
ricostruiva le discipline legislative succedutesi nel tempo:
-Codice Civile del 1837; Per_31
-Codice Civile del Regno D'Italia del 25/6/1865, entrato in vigore il 1/1/1866;
-Legge 31 gennaio 1901, n. 23;
-Legge 17 maggio 1906, n. 217;
-Legge 13 giugno 1912, n. 555;
-Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, riteneva che con la produzione dei certificati (o estratti) di nascita e/o battesimo,
matrimonio e morte di tutti gli ascendenti, i ricorrenti avessero adempiuto all'onere della prova su loro gravante dimostrando la propria diretta discendenza dall'avo cittadino italiano
[...]
emigrato in terra straniera prima della nascita del Persona_7
Regno d'Italia.
7 Nel caso in esame, essendosi l'avo allontanato dall'Italia sotto la vigenza del Codice Civile BE, il giudice adito dichiarava applicabile l'art. 34 in forza del quale la perdita della cittadinanza avveniva, oltre che per naturalizzazione, in caso di emigrazione con “animo di non più ritornare”.
L'onere della prova del suddetto animus incombeva, come chiarito da
Cass. Sez. Un. n. 25317/2022, sul;
tuttavia, Controparte_7
dovendosi provare un'intenzione interna del soggetto, era considerata ammissibile la prova presuntiva per non chiedere al resistente di fornire una probatio diabolica.
Ad avviso del Tribunale si doveva ritenere provata presuntivamente la volontà dell'avo di non più tornare in terra natia sulla base dei seguenti elementi:
- che l'avo quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni aveva deciso di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta;
- che l'avo ebbe una relazione prima del 17/3/1861 a Panama con una ragazza del luogo;
- che ivi stabilì la propria dimora;
- che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò);
- che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- che ivi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
- che durante la sua vita non fece mai rientro, nemmeno temporaneo,
in Italia;
- che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo con i parenti ed amici non emigrati, né materiale conservando la proprietà di beni immobili.
8 Rigettava pertanto il ricorso a spese compensate.
4. Proponevano appello gli odierni appellanti esponendo tre motivi di gravame.
Con la prima doglianza impugnavano i capi della sentenza relativi alla ritenuta applicabilità del Codice Civile del Per_31
1837 anziché del Codice Civile del 1865, e in particolare degli artt.
4 ed 11.
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato nell'applicare la normativa preunitaria in quanto con la nascita del Regno d'Italia
(17/3/1861) tutti i cittadini sabaudi avevano automaticamente acquisito la cittadinanza italiana, purché ancora in vita e non naturalizzatisi stranieri. Posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS. UU., n. 354/2022),
affinché si verifichi la perdita della cittadinanza è necessario un comportamento attivo e volontario, doveva escludersi che il mero fatto di aver stabilito all'estero la propria residenza e vita comportasse il venir meno dello status civitatis del paese di origine con conseguente impossibilità di trasmetterlo alla discendenza.
Con il secondo motivo gli appellanti eccepivano l'ammissibilità
della prova presuntiva in ordine alla fattispecie dell'emigrazione
“con animo di non più ritornare” prevista dall'art. 34 del Codice
Civile . Per_31
Osservavano che il terzo comma della disposizione citata chiariva che il trasferimento del domicilio in paese straniero, qualunque ne fosse la durata, non era sufficiente a dimostrare l'intenzione di non più
ritornare nel paese di origine. E neppure gli altri elementi presuntivi dedotti dal giudice nella sentenza impugnata erano idonei e sufficienti a provare la volontà dell'avo di emigrare dall'Italia
in via definitiva.
9 In terzo luogo, gli appellanti rilevavano di aver assolto il proprio onere fornendo la prova della loro comune discendenza senza interruzioni dall'avo italiano ed Persona_7
affermavano che spettasse al dimostrare l'animo del CP_7
capostipite di non più ritornare (cfr. Cass. n. 25317/2022).
Lamentavano che il Tribunale richiedendo loro di fornire la prova dell'intenzione di far ritorno nella terra natia aveva di fatto creato un'ingiusta inversione dell'onere della prova in loro danno.
Alla luce degli esposti motivi, la sentenza di primo grado doveva pertanto essere interamente riformata.
5. Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_7
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il eccepiva anzitutto come corretta risultasse CP_7
l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 34 Codice
BE essendo l'avo emigrato prima dell'entrata in vigore del
Codice Civile del 1865.
Rilevava che per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza maturata in regime preunitario ai fini del recupero dello status civitatis
fosse necessario tenere le condotte di cui all'art. 13 del Codice
del 1865, tra cui il rientro in Italia. Circostanza non verificatasi nel caso di specie, con conseguente incapacità dell'avo di trasmettere la cittadinanza ai discendenti.
Quanto alla doglianza circa la prova presuntiva dell'animo di non ritornare, rilevava che detto animus fosse stato dal giudicante dedotto da un'ampia serie di elementi noti tra cui anche l'essersi definitivamente stabilito all'estero. Del resto, l'art. 34, comma terzo, del Codice Civile del 1837 non negava che il trasferimento del domicilio unitamente ad altri elementi potesse concorrere alla
10 valutazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
Il complesso degli elementi di fatto esaminati dal primo giudice avrebbe chiaramente dimostrato la volontà dell'avo di non più
ritornare, dunque la perdita della cittadinanza.
Infine, riguardo l'asserita inversione dell'onere della prova, il eccepiva l'applicabilità del decreto legge n. 36/2005 CP_7
(convertito nella legge n. 74/2025) radicalmente intervenuto nelle more del presente giudizio sulle controversie in materia di cittadinanza iure sanguinis.
Tale disciplina, mentre non sarebbe certamente applicabile alla presente controversia nella parte sostanziale in cui modifica i requisiti di merito per il riconoscimento della cittadinanza iure
sanguinis ai pretesi discendenti degli emigranti, sarebbe invece certamente applicabile nella parte processuale in cui modifica l'art. 19 bis, d.lgs. n. 150/2011, introducendovi un comma 2-ter in forza del quale «Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».
Pertanto, nel mutato quadro normativo non spetterebbe più al dimostrare la perdita della cittadinanza natìa e l'animo CP_7
di non ritornare.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
Collegio all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dalla trattazione scritta e successivamente decisa in camera di consiglio.
6.L'appello è fondato.
11 Non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la
Liguria emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità
d'Italia.
Ugualmente non è contestato che i sudditi del Regno di Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno
d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al Codice
Civile del 1865 ed alle normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale (cfr. C. Cost.
n. 87/1975 e C. Cost. n. 30/1983) che hanno esteso la successione
iure sanguinis altresì alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati siano divenuti cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di
Sardegna.
Ciò che ha sostenuto il ed è stato accolto Controparte_7
dal Tribunale è che l'avo in questione avesse perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale
condotta, infatti, era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come l'altra ipotesi, insieme alla naturalizzazione, in cui il suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso (ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era trasferito in
Panama, lì aveva intrattenuto una relazione sentimentale con una ragazza del luogo, aveva procreato, ed era deceduto senza aver mai fatto ritorno in patria.
12 Parte appellata cerca anche di sostenere che vi sarebbe un'inversione dell'onere della prova e che graverebbe sugli odierni appellanti dimostrare concretamente che il loro avo avesse l'intenzione di ritornare in Italia.
È una tesi infondata.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito la corretta ripartizione degli oneri probatori in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile, sez. un., 24/08/2022, n. 25317:
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto
acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
Pertanto, l'onere della prova dell'animo di non più ritornare spetta al e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza CP_7
non è possibile “inventare” un'inversione dell'onere della prova sulla base di un'arbitraria equiparazione delle difficoltà
probatorie con una “probatio diabolica”.
La “probatio diabolica”, infatti, altro non è che il nome dato a una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
Recentemente l'art.1, comma 2-ter del decreto legge n. 36/2025
convertito con modificazioni con legge n. 74/25 ha previsto:
13 “2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Sorge, dunque, la questione se tale norma possa essere applicata anche alla presente controversia seppur instaurata prima del 27 marzo
2025, trattandosi apparentemente di una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus regit actum.
La risposta deve essere negativa.
Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste.
L'articolo 1 del decreto legge prevede:
“a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato
da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente
entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;”.
14 Ebbene, l'articolo 1 stabilisce che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria presentate anteriormente al 27 marzo
2025 si applichi la normativa vigente fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale.
Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma sull'onere della prova relativa esclusivamente a questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità della cittadinanza iure sanguinis;
si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che
“spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione
ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
Tornando alla presente causa l'articolo 34 terzo e quarto comma del
Codice Civile albertino 1837 escludono espressamente che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi ne fosse la durata.
Genova, lì
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
15 In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca (Corte d'Appello di Genova del 1857, in Giurisprudenza
degli Stati Sardi, Raccolta dell'avv. ), secondo cui Persona_32
“dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato
non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio
paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non
sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non
equivoche”.
Inoltre, parte appellata pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perdita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
È inoltre errata l'equazione fatta dal Tribunale perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza italiana in quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti, è pacifico in base al Codice Civile albertino del 1837 che una cosa fosse la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Ciò si ricava dagli articoli 36 e 37 dai quali emerge che i sudditi rimanevano tali anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articoli precedenti”), che gli si poteva
16 ordinare di rientrare nel Regno, e che se non rientravano perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello
Stato.
In termini si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello
di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto
arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal
permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che
17 si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e fu
questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato, sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla
qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo, cioè
se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la sudditanza di
origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e sciolto
conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
In conclusione, l'insieme delle esposte considerazioni comporta la fondatezza dell'appello che deve pertanto essere accolto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Genova n. 3 2 0 0 d e l 5 d i c e m b r e 2024 accoglie l'appello principale e per l'effetto dichiara che:
- , nato in [...] il [...]; Parte_1
- , nato in [...] il [...]; Parte_2
- , nato in [...] il [...]; Persona_1
- , nato in [...] il [...]; Parte_4
- , nata in [...] il [...]; Parte_5
18 - , nato in [...] il [...]; Persona_2
- , nata in [...] il [...]; Parte_7
- , nata in [...] il [...]; Parte_8
- , nata in [...] il [...]; Parte_9
- , nato negli Stati Uniti il 14.9.2018; Persona_3
- , nata negli Stati Uniti il 21.3.2020; Parte_10
- , nata in [...] il [...]; Persona_4
- , nato in [...] l'[...]; Parte_12
- , nata in [...] l'[...]; Parte_13
- , nato in [...] il [...]; Parte_14
- , nata in [...] il [...]; Persona_5
- , nata in [...] il [...]; Parte_15
- , nata in [...] il [...]; Controparte_1
- , nata in [...] il [...]; Controparte_13
- , nata in [...] l'[...]; Controparte_3
- , nata in [...] il [...]; Controparte_4
- , nata in [...] il [...]; Controparte_5
- , nata in [...] il [...], Controparte_6
sono cittadini italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_7
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese del grado di appello compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 10 dicembre 2025
19 Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra
(Panama 30.5.1963), Parte_1 [...]
(Panama 27.9.1979), in proprio e in qualità di Parte_2
genitore esercente la patria potestà del minore
[...]
(Panama 27.11.2019), Persona_1 Parte_3
(Panama 12.10.1982), solo in qualità di genitore esercente
[...]
la patria potestà del minore Persona_1
(Panama 16.6.1982), Parte_4 [...]
(Panama 23.11.1984), in proprio e in qualità di Parte_5
genitore esercente la patria potestà del minore Persona_2
(Panama 10.8.2019), (Panama
[...] Parte_6
18.1.1984), solo in qualità di genitore esercente la patria potestà
del minore Persona_2 Parte_7
(Panama 3.1.1992), (Panama
[...] Parte_8
7.4.1993), (Panama 28.6.1984), in Parte_9
1 proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori (USA 14.9.2018) e Persona_3 Parte_10
(USA 21.3.2020), (USA 1.4.1986), solo in qualità Parte_11
di genitore esercente la patria potestà dei minori Persona_3
e
[...] Parte_10 Persona_4
(Panama 24.7.1987), (Panama Parte_12
1.9.1988), (Panama 8.11.1991), Parte_13 [...]
(Panama 21.1.1991), in proprio e in qualità Parte_14
di genitore esercente la patria potestà delle minori
[...]
e (Panama Persona_5 Parte_15
20.1.2022), (Panama 27.12.1990), solo Parte_16
in qualità di genitore esercente la patria potestà delle minori
[...]
e ; Persona_5 Parte_15 [...]
(Panama 27.1.1993), Controparte_1 Per_6 Controparte_2
(Panama 24.7.1995), (Panama
[...] Controparte_3
8.9.1946), (Panama 3.7.1968), Controparte_4
(Panama 3.6.1972), Controparte_5 Controparte_6
(Panama 3.6.1977), tutti rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. Eduardo Daniel Dromi, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
sono elettivamente domiciliati come da mandato in atti;
- Appellanti -
contro in persona del Controparte_7 Controparte_8
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliato;
- Appellato –
e con l'intervento
2 del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
riformare l'impugnata sentenza per i motivi gradatamente illustrati
in narrativa e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate
dagli appellanti in primo grado, riconoscendo che questi ultimi sono
tutti cittadini italiani iure sanguinis [di Persona_7
] e disponendo altresì che il e, per
[...] Controparte_7
esso, l'Ufficiale dello stato civile competente, proceda alle
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello
stato civile, della cittadinanza delle persone indicate in epigrafe,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari
competenti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del
doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa reiezione dell'appello attoreo,
confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande,
previo, occorrendo, ordine a parte ricorrente di produrre il certificato di matrimonio tra e Persona_7 [...]
. CP_9
Con vittoria di spese del grado”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 281-decies e 281-undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], Persona_7
emigrato a Panama ove intratteneva una relazione sentimentale con CP_9
3 generando prole, ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla CP_9
cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino panamense.
Nello specifico deducevano che:
- dall'unione tra e nasceva Persona_7 Controparte_9
in Panama il 14/7/1861 la Persona_8 Parte_17
quale contraeva matrimonio con e dalla loro unione nasceva Persona_9
in Panama il 28/11/1891 ; Persona_10
- quest'ultima si coniugava con e dalla loro Persona_11
unione nascevano in Panama l'8/8/1920 ed il Persona_12
26/4/1922 ; Persona_13
- contraeva matrimonio in California con Persona_12
generando l'1/1/1951 Persona_14 Persona_15
l'11/12/1953 il
[...] Persona_16
25/10/1955 il 20/4/1958 Persona_17
ed il 30/5/1963 Persona_18 [...]
Parte_1
- si coniugava con Persona_15 [...]
, e dalla loro unione nascevano in Panama il 27/9/1979 Persona_19
, il 16/6/1982 Persona_20 Persona_21
ed il 23/11/1984
[...] Persona_22
- contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
generando in Panama il 27/11/2019 Parte_3 [...]
; Persona_1
- si coniugava con Parte_5 [...]
e dalla loro unione nasceva in Panama il Parte_6
10/8/2019 ; Persona_2
- contraeva matrimonio con Persona_16 [...]
generando in Panama il 3/1/1992 Persona_23 Parte_7
ed il 7/4/1993 ;
[...] Parte_8
4 - si coniugava con Persona_17 Parte_1 [...]
generando in Panama il 28/6/1984 Controparte_10 [...]
il 24/7/1987 e Parte_9 Per_4 Persona_4
l'1/9/1988 ; Parte_12
- contraeva matrimonio nello Iowa (Stati Parte_9
Uniti) con e dalla loro unione nascevano negli Parte_11
Stati Uniti il 14/9/2018 IM ed il 21/2/2020 Persona_3 [...]
Parte_10
- si coniugava con Persona_18 Persona_24
generando in Panama l'8/11/1991 ;
[...] Parte_13
- contraeva matrimonio con Parte_1
e dalla loro unione Per_25 Per_4 Per_12 Parte_18
nascevano in Panama il 21/1/1991 , il Parte_14
27/1/1993 , ed il 24/7/1995 Persona_26 Per_27
;
[...] Controparte_2
- si coniugava con Parte_14 Persona_28
generando in Panama il 20/1/2022
[...] Persona_5
e ;
[...] Parte_15
- contraeva matrimonio con Persona_13 Persona_29
e dalla loro unione nasceva in Panama l'8/9/1946
[...] [...]
, la quale si coniugava con Controparte_3 Controparte_11
generando in Panama il 3/7/1968
[...] Controparte_4
il 3/6/1972 ed il
[...] Controparte_5
3/6/1977 . Persona_30
I ricorrenti ricostruivano la suddetta linea genealogica depositando specifica documentazione attestante la di loro comune discendenza senza interruzioni dall'avo e in Persona_7
particolare allegando tutti i certificati (o estratti) di nascita e/o di battesimo, di matrimonio e morte degli ascendenti defunti.
5 2. Si costituiva il contestando la Controparte_7
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo era nato e certamente (attesa la sua data di nascita nel 1822 e quella della figlia in terra straniera nel 1861) emigrato prima della nascita del
Regno d'Italia e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto,
ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano avendo perso la cittadinanza del Regno di Sardegna ai densi dell'art. 34 del codice BE del 1837, e chiedendo, comunque,
in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210
(con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata ed insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico ministero interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 3200 del 5 dicembre 2024 rigettava il ricorso a spese compensate.
Anzitutto, il Tribunale riteneva corretta l'individuazione della competenza territoriale avendo l'art. 1, comma 36, della legge n.
206/2021 disposto che in caso di ricorrenti residenti all'estero è
competente il Tribunale del Distretto di Corte di Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite, nel caso di specie
Genova.
Escludeva, poi, che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisse una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non
6 precludeva la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà
dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità
amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accertasse il proprio status di cittadino.
Il giudicante riteneva, inoltre, sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti in quanto la trasmissione della cittadinanza era avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, tramite Controparte_12
pertanto, l'Autorità amministrativa ovvero il
[...]
Consolato territorialmente competente non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza ottenibile solo per via giurisdizionale.
Passando ad esaminare la domanda di cittadinanza il Tribunale
ricostruiva le discipline legislative succedutesi nel tempo:
-Codice Civile del 1837; Per_31
-Codice Civile del Regno D'Italia del 25/6/1865, entrato in vigore il 1/1/1866;
-Legge 31 gennaio 1901, n. 23;
-Legge 17 maggio 1906, n. 217;
-Legge 13 giugno 1912, n. 555;
-Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, riteneva che con la produzione dei certificati (o estratti) di nascita e/o battesimo,
matrimonio e morte di tutti gli ascendenti, i ricorrenti avessero adempiuto all'onere della prova su loro gravante dimostrando la propria diretta discendenza dall'avo cittadino italiano
[...]
emigrato in terra straniera prima della nascita del Persona_7
Regno d'Italia.
7 Nel caso in esame, essendosi l'avo allontanato dall'Italia sotto la vigenza del Codice Civile BE, il giudice adito dichiarava applicabile l'art. 34 in forza del quale la perdita della cittadinanza avveniva, oltre che per naturalizzazione, in caso di emigrazione con “animo di non più ritornare”.
L'onere della prova del suddetto animus incombeva, come chiarito da
Cass. Sez. Un. n. 25317/2022, sul;
tuttavia, Controparte_7
dovendosi provare un'intenzione interna del soggetto, era considerata ammissibile la prova presuntiva per non chiedere al resistente di fornire una probatio diabolica.
Ad avviso del Tribunale si doveva ritenere provata presuntivamente la volontà dell'avo di non più tornare in terra natia sulla base dei seguenti elementi:
- che l'avo quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni aveva deciso di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta;
- che l'avo ebbe una relazione prima del 17/3/1861 a Panama con una ragazza del luogo;
- che ivi stabilì la propria dimora;
- che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò);
- che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- che ivi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
- che durante la sua vita non fece mai rientro, nemmeno temporaneo,
in Italia;
- che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo con i parenti ed amici non emigrati, né materiale conservando la proprietà di beni immobili.
8 Rigettava pertanto il ricorso a spese compensate.
4. Proponevano appello gli odierni appellanti esponendo tre motivi di gravame.
Con la prima doglianza impugnavano i capi della sentenza relativi alla ritenuta applicabilità del Codice Civile del Per_31
1837 anziché del Codice Civile del 1865, e in particolare degli artt.
4 ed 11.
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato nell'applicare la normativa preunitaria in quanto con la nascita del Regno d'Italia
(17/3/1861) tutti i cittadini sabaudi avevano automaticamente acquisito la cittadinanza italiana, purché ancora in vita e non naturalizzatisi stranieri. Posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS. UU., n. 354/2022),
affinché si verifichi la perdita della cittadinanza è necessario un comportamento attivo e volontario, doveva escludersi che il mero fatto di aver stabilito all'estero la propria residenza e vita comportasse il venir meno dello status civitatis del paese di origine con conseguente impossibilità di trasmetterlo alla discendenza.
Con il secondo motivo gli appellanti eccepivano l'ammissibilità
della prova presuntiva in ordine alla fattispecie dell'emigrazione
“con animo di non più ritornare” prevista dall'art. 34 del Codice
Civile . Per_31
Osservavano che il terzo comma della disposizione citata chiariva che il trasferimento del domicilio in paese straniero, qualunque ne fosse la durata, non era sufficiente a dimostrare l'intenzione di non più
ritornare nel paese di origine. E neppure gli altri elementi presuntivi dedotti dal giudice nella sentenza impugnata erano idonei e sufficienti a provare la volontà dell'avo di emigrare dall'Italia
in via definitiva.
9 In terzo luogo, gli appellanti rilevavano di aver assolto il proprio onere fornendo la prova della loro comune discendenza senza interruzioni dall'avo italiano ed Persona_7
affermavano che spettasse al dimostrare l'animo del CP_7
capostipite di non più ritornare (cfr. Cass. n. 25317/2022).
Lamentavano che il Tribunale richiedendo loro di fornire la prova dell'intenzione di far ritorno nella terra natia aveva di fatto creato un'ingiusta inversione dell'onere della prova in loro danno.
Alla luce degli esposti motivi, la sentenza di primo grado doveva pertanto essere interamente riformata.
5. Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_7
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il eccepiva anzitutto come corretta risultasse CP_7
l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 34 Codice
BE essendo l'avo emigrato prima dell'entrata in vigore del
Codice Civile del 1865.
Rilevava che per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza maturata in regime preunitario ai fini del recupero dello status civitatis
fosse necessario tenere le condotte di cui all'art. 13 del Codice
del 1865, tra cui il rientro in Italia. Circostanza non verificatasi nel caso di specie, con conseguente incapacità dell'avo di trasmettere la cittadinanza ai discendenti.
Quanto alla doglianza circa la prova presuntiva dell'animo di non ritornare, rilevava che detto animus fosse stato dal giudicante dedotto da un'ampia serie di elementi noti tra cui anche l'essersi definitivamente stabilito all'estero. Del resto, l'art. 34, comma terzo, del Codice Civile del 1837 non negava che il trasferimento del domicilio unitamente ad altri elementi potesse concorrere alla
10 valutazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
Il complesso degli elementi di fatto esaminati dal primo giudice avrebbe chiaramente dimostrato la volontà dell'avo di non più
ritornare, dunque la perdita della cittadinanza.
Infine, riguardo l'asserita inversione dell'onere della prova, il eccepiva l'applicabilità del decreto legge n. 36/2005 CP_7
(convertito nella legge n. 74/2025) radicalmente intervenuto nelle more del presente giudizio sulle controversie in materia di cittadinanza iure sanguinis.
Tale disciplina, mentre non sarebbe certamente applicabile alla presente controversia nella parte sostanziale in cui modifica i requisiti di merito per il riconoscimento della cittadinanza iure
sanguinis ai pretesi discendenti degli emigranti, sarebbe invece certamente applicabile nella parte processuale in cui modifica l'art. 19 bis, d.lgs. n. 150/2011, introducendovi un comma 2-ter in forza del quale «Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».
Pertanto, nel mutato quadro normativo non spetterebbe più al dimostrare la perdita della cittadinanza natìa e l'animo CP_7
di non ritornare.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
Collegio all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dalla trattazione scritta e successivamente decisa in camera di consiglio.
6.L'appello è fondato.
11 Non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la
Liguria emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità
d'Italia.
Ugualmente non è contestato che i sudditi del Regno di Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno
d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al Codice
Civile del 1865 ed alle normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale (cfr. C. Cost.
n. 87/1975 e C. Cost. n. 30/1983) che hanno esteso la successione
iure sanguinis altresì alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati siano divenuti cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di
Sardegna.
Ciò che ha sostenuto il ed è stato accolto Controparte_7
dal Tribunale è che l'avo in questione avesse perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale
condotta, infatti, era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come l'altra ipotesi, insieme alla naturalizzazione, in cui il suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso (ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era trasferito in
Panama, lì aveva intrattenuto una relazione sentimentale con una ragazza del luogo, aveva procreato, ed era deceduto senza aver mai fatto ritorno in patria.
12 Parte appellata cerca anche di sostenere che vi sarebbe un'inversione dell'onere della prova e che graverebbe sugli odierni appellanti dimostrare concretamente che il loro avo avesse l'intenzione di ritornare in Italia.
È una tesi infondata.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito la corretta ripartizione degli oneri probatori in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile, sez. un., 24/08/2022, n. 25317:
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto
acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
Pertanto, l'onere della prova dell'animo di non più ritornare spetta al e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza CP_7
non è possibile “inventare” un'inversione dell'onere della prova sulla base di un'arbitraria equiparazione delle difficoltà
probatorie con una “probatio diabolica”.
La “probatio diabolica”, infatti, altro non è che il nome dato a una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
Recentemente l'art.1, comma 2-ter del decreto legge n. 36/2025
convertito con modificazioni con legge n. 74/25 ha previsto:
13 “2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Sorge, dunque, la questione se tale norma possa essere applicata anche alla presente controversia seppur instaurata prima del 27 marzo
2025, trattandosi apparentemente di una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus regit actum.
La risposta deve essere negativa.
Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste.
L'articolo 1 del decreto legge prevede:
“a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato
da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente
entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;”.
14 Ebbene, l'articolo 1 stabilisce che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria presentate anteriormente al 27 marzo
2025 si applichi la normativa vigente fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale.
Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma sull'onere della prova relativa esclusivamente a questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità della cittadinanza iure sanguinis;
si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che
“spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione
ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
Tornando alla presente causa l'articolo 34 terzo e quarto comma del
Codice Civile albertino 1837 escludono espressamente che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi ne fosse la durata.
Genova, lì
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
15 In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca (Corte d'Appello di Genova del 1857, in Giurisprudenza
degli Stati Sardi, Raccolta dell'avv. ), secondo cui Persona_32
“dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato
non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio
paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non
sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non
equivoche”.
Inoltre, parte appellata pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perdita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
È inoltre errata l'equazione fatta dal Tribunale perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza italiana in quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti, è pacifico in base al Codice Civile albertino del 1837 che una cosa fosse la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Ciò si ricava dagli articoli 36 e 37 dai quali emerge che i sudditi rimanevano tali anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articoli precedenti”), che gli si poteva
16 ordinare di rientrare nel Regno, e che se non rientravano perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello
Stato.
In termini si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello
di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto
arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal
permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che
17 si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e fu
questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato, sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla
qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo, cioè
se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la sudditanza di
origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e sciolto
conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
In conclusione, l'insieme delle esposte considerazioni comporta la fondatezza dell'appello che deve pertanto essere accolto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Genova n. 3 2 0 0 d e l 5 d i c e m b r e 2024 accoglie l'appello principale e per l'effetto dichiara che:
- , nato in [...] il [...]; Parte_1
- , nato in [...] il [...]; Parte_2
- , nato in [...] il [...]; Persona_1
- , nato in [...] il [...]; Parte_4
- , nata in [...] il [...]; Parte_5
18 - , nato in [...] il [...]; Persona_2
- , nata in [...] il [...]; Parte_7
- , nata in [...] il [...]; Parte_8
- , nata in [...] il [...]; Parte_9
- , nato negli Stati Uniti il 14.9.2018; Persona_3
- , nata negli Stati Uniti il 21.3.2020; Parte_10
- , nata in [...] il [...]; Persona_4
- , nato in [...] l'[...]; Parte_12
- , nata in [...] l'[...]; Parte_13
- , nato in [...] il [...]; Parte_14
- , nata in [...] il [...]; Persona_5
- , nata in [...] il [...]; Parte_15
- , nata in [...] il [...]; Controparte_1
- , nata in [...] il [...]; Controparte_13
- , nata in [...] l'[...]; Controparte_3
- , nata in [...] il [...]; Controparte_4
- , nata in [...] il [...]; Controparte_5
- , nata in [...] il [...], Controparte_6
sono cittadini italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_7
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese del grado di appello compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 10 dicembre 2025
19 Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
20