Art. 279.
(Giudizio delle prede aeronautiche).
Sono estese alle prede aeronautiche e ai relativi giudizi le norme stabilite dagli articoli 213 a 227 per le prede marittime, sostituiti al Ministro della marina e alle autorita' portuarie, rispettivamente, il Ministro dell'aeronautica e le autorita' aeronautiche territoriali.
Nei giudizi inerenti alle prede aeronautiche fanno parte del tribunale delle prede, costituito a norma dell'articolo 218, in sostituzione dell'ufficiale della Regia marina e del direttore generale per la marina mercantile, rispettivamente, un ufficiale generale o superiore della Regia aeronautica e il direttore generale dell'aviazione civile e del traffico aereo.
(Giudizio delle prede aeronautiche).
Sono estese alle prede aeronautiche e ai relativi giudizi le norme stabilite dagli articoli 213 a 227 per le prede marittime, sostituiti al Ministro della marina e alle autorita' portuarie, rispettivamente, il Ministro dell'aeronautica e le autorita' aeronautiche territoriali.
Nei giudizi inerenti alle prede aeronautiche fanno parte del tribunale delle prede, costituito a norma dell'articolo 218, in sostituzione dell'ufficiale della Regia marina e del direttore generale per la marina mercantile, rispettivamente, un ufficiale generale o superiore della Regia aeronautica e il direttore generale dell'aviazione civile e del traffico aereo.