Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG 5949/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 4.04.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Leone Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Rita Battiato e Francesco Certomà
Resistente
OGGETTO: arretrati ANF pensione superstiti da dipendenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2024 il ricorrente, già titolare dal 2016 di pensione ai superstiti da dipendenti, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla corresponsione degli arretrati dovuti a titolo di ANF per se stessi e condannarsi l'istituto convenuto al relativo pagamento con decorrenza 1.04.2019.
L' si costituiva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto, come da mod dell'11.06.2024 allegato. CP_2
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite;
l' insisteva per la compensazione delle spese. CP_1
Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Pertanto, considerato che, sia il provvedimento di accoglimento del ricorso in sede amministrativa, sia il provvedimento dell' di riconoscimento delle prestazioni CP_1 richieste sono successivi alla data di deposito del ricorso (cfr. all. nota del CP_1
TE08 dell'11.06.2024), e che in ogni caso l' ha meramente dedotto e, tuttavia, CP_1 non dimostrato l'anteriorità di tali provvedimenti rispetto alla data di notifica del ricorso, le spese del presente giudizio sono poste a carico dell' e sono liquidate CP_1 come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.000,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 4.04.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli