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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/06/2024, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice dott.ssa Paola Beatrice Giudice relatore ha pronunziato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2041 dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], C.F. eParte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 in qualità di genitori di nata il [...] in [...], rappresentati Persona_1
e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Maria Santucci ed elettivamente domiciliati in San Giorgio del
Sannio (Bn) alla Piazza Municipio n. 34;
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA in persona del legale rappresentante pro tempore
Interventore ex lege
Con il parere del Pm del 22.5.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2023 e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale su nata il [...], hanno chiesto al Tribunale Persona_1
di Avellino di ordinare all'ufficiale di stato civile la rettifica dell'atto di nascita affinché risulti come prenome quello maschile di RI e di autorizzare gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali della minore da femminili in maschili. In punto di fatto i ricorrenti, dopo aver premesso che la propria figlia aveva manifestato sin dall'infanzia atteggiamenti propri del sesso opposto a quello 1/4 biologico prediligendo giochi maschili e che con il raggiungimento dell'età adolescenziale si è accresciuto il suo disagio rispetto al proprio corpo femminile, hanno esposto di averla supportata psicologicamente e di averla avviata nel mese di giugno 2020 ad un percorso di psicoterapia proseguito, in seguito, presso l'Asl di Salerno che aveva confermato la diagnosi di disforia di genere. In particolare le parti hanno richiamato la relazione dell'8.02.2022 dell'Asl nella parte in cui si certifica la marcata Parte_3
incongruenza tra il genere percepito e il genere assegnato, la sofferenza clinicamente significativa e la compromissione del funzionamento in ambito sociale e si evidenzia che la personalità della minore è da tempo strutturata in un ruolo di genere maschile. Le parti hanno, inoltre, prodotto in atti la relazione del 10.05.2023 del D.A.I. Materno infantile dell'unità operativa speciale di pediatria specialistica da cui emerge l'attuazione a partire dal mese di giugno 2022 di una terapia ormonale e farmacologica ad azione mascolinizzante. Le parti hanno, infine, richiamato l'accordo di riservatezza per attivazione della carriera alias sottoscritto il 16.8.2022 con l'istituto scolastico frequentato dalla minore.
All'udienza dell'8.04.2024 sono comparse personalmente le parti ricorrenti nonché Per_1
la quale è stata sentita dal giudice delegato. In particolare, ha riferito di patire
[...] Persona_1
un fortissimo disagio che le ha impedito negli anni di andare al mare e fare sport come il nuoto e il basket. La parte ha, infatti, precisato di utilizzare delle fasce che comprimono la cassa toracica causandole anche delle lesioni soprattutto nei periodi estivi e di dover indossare sempre abiti accollati.
Ciò premesso, la domanda deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
In punto di diritto vale evidenziare che la fattispecie in esame è disciplinata dalla legge n. 164 del
1982, modificata e integrata dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e success. mod. Infatti, l'art. 1 della
L. n. 164 del 1982 prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L'art. 31 co. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 prescrive, invece, che "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato".
Orbene, quando come nel caso in esame ricorre un'ipotesi di non coincidenza tra il dato biologico e quello psicologico, ossia una disforia di genere, occorre verificare se le domande proposte rispondano ad una ineludibile esigenza di tutela della personalità del richiedente e, quindi, della sua identità. Infatti il diritto all'effettiva identità sessuale è ricompreso nell'ambito del più ampio diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. che non risulta circoscritto alla sola integrità fisica, ma riguarda anche il benessere psichico della persona. La salute, infatti, è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e
2/4 l'intervento chirurgico richiesto rientra senza alcun dubbio nell'ambito di un trattamento sanitario volto al raggiungimento dell'integrità psicofisica.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, non sussistono incertezze sulla volontà manifestata dalla minore e sulla ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande azionate con il presente giudizio. Infatti, dalla relazione del consultorio D.I.G. Disforia di genere del dipartimento di salute mentale dell' dell'8.2.2022 emerge la presenza di tutti gli elementi tipici della disforia Parte_4 di genere ossia la marcata incongruenza fra il genere esperito (M) ed il genere assegnato (F); una personalità strutturata in un ruolo di genere maschile;
una sofferenza clinicamente significativa e una compromissione del funzionamento in ambito sociale e risulta, altresì, effettuata la diagnosi differenziale da possibili concomitanti patologie dello spettro dei disturbi di personalità e della sessualità. La diagnosi in esame risulta confermata anche nella relazione del 10.5.2023 nella quale la psicoterapeuta CP_1
e il dirigente medico attestano un profondo disagio e una profonda sofferenza psichica patiti Pt_5
dalla minore per la discordanza tra le caratteristiche anatomiche del proprio sesso di origine e il vissuto soggettivo di appartenenza. Nella predetta relazione viene, inoltre, confermato quanto allegato in atti e cioè che la minore ha intrapreso a partire dal mese di giugno del 2022 una terapia ormonale volta al blocco puberale e dal mese di dicembre del 2022 una terapia ormonale ad azione mascolinizzante.
In ordine alla consapevolezza della minore sul percorso da intraprendere, vale evidenziare che sia nella relazione del 10.5.2023 che all'udienza del 8.4.2024 sono emersi plurimi elementi per ritenere che sia necessario per la parte non soltanto la rettificazione dei dati anagrafici ma anche sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali e tanto al fine di garantire un riequilibrio psicofisico della stessa.
In conclusione, ritiene il Tribunale che nel caso di specie può ritenersi accertato il “disturbo di identità di genere” in capo ad ed è possibile autorizzare il compimento degli interventi Parte_6
chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari all'identità psico-sessuale maschile.
Sulle suesposte considerazioni le domande proposte devono essere accolte.
In ordine alle spese di lite alcuna statuizione deve essere emessa in quanto per la natura del presente procedimento deve escludersi la sussistenza della soccombenza di una delle parti, peraltro non ipotizzabile nei confronti del PM interventore ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
3/4 -in accoglimento delle domande proposte ordina all'ufficiale di Stato Civile del comune di Castellamare di Stabia di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto di nascita di con Persona_1
l'attribuzione del sesso maschile in luogo di quello femminile e del nome RI al posto di Per_1
ed autorizza, ai sensi della legge n. 164/1982, al trattamento medico-chirurgico per Persona_1
l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
-nulla dispone sulle spese di lite;
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 13.6.2024
Il giudice relatore dott.ssa Paola Beatrice Il Presidente dott. Raffaele Califano
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