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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1234/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Nocerino, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Torre del Greco, alla via Vittorio Veneto nr. 36, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege avente per oggetto: ricorso cumulativo di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato telematicamente il 3.09.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 21.07.2002 nel Comune di Cetara (SA), atto N. 13, parte II , anno 2002 - Comune di Torre del Greco (NA) -
Ufficio 1; che dall'unione coniugale sono nati i figli l'11.07.2003 e Persona_1 il 25.10.2005; che dopo anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra Per_2 i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Fissata l'udienza dell' 01.04.2025 di comparizione delle parti innanzi al Giudice rel., giusto decreto presidenziale del 12.09.2024, la stessa, in pari data, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di sintetiche note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; pertanto le parti, con note di trattazione scritta depositate telematicamente l'1.4.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso cumulativo, sottoscritto dalle medesime, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza,
è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso cumulativo di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per come confermate dalle medesime con le dichiarazioni da esse sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente l'1.4.2025, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso cumulativo regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e , (C.F. ), sposatisi il C.F._1 CP_1 C.F._2
21.07.2002 nel Comune di Cetara (SA), atto N. 13, parte II , anno 2002 - Comune di
Torre del Greco (NA) - Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso cumulativo, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta dell'1.4.2025; ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di competenza per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134
R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente, dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1234/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Nocerino, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Torre del Greco, alla via Vittorio Veneto nr. 36, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege avente per oggetto: ricorso cumulativo di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato telematicamente il 3.09.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 21.07.2002 nel Comune di Cetara (SA), atto N. 13, parte II , anno 2002 - Comune di Torre del Greco (NA) -
Ufficio 1; che dall'unione coniugale sono nati i figli l'11.07.2003 e Persona_1 il 25.10.2005; che dopo anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra Per_2 i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Fissata l'udienza dell' 01.04.2025 di comparizione delle parti innanzi al Giudice rel., giusto decreto presidenziale del 12.09.2024, la stessa, in pari data, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di sintetiche note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; pertanto le parti, con note di trattazione scritta depositate telematicamente l'1.4.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso cumulativo, sottoscritto dalle medesime, con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza,
è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso cumulativo di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per come confermate dalle medesime con le dichiarazioni da esse sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente l'1.4.2025, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso cumulativo regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e , (C.F. ), sposatisi il C.F._1 CP_1 C.F._2
21.07.2002 nel Comune di Cetara (SA), atto N. 13, parte II , anno 2002 - Comune di
Torre del Greco (NA) - Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso cumulativo, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta dell'1.4.2025; ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di competenza per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134
R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente, dott.ssa Enrica de Sire