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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/10/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5640/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5640/2020 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Caforio;
Attore
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Querci;
Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta
NONCHÉ CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Crifò; Controparte_2 P.IVA_2
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Controparte_3 P.IVA_3
Fontana; non costituita in giudizio;
Controparte_4
Terzi chiamati
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 01/04/2025.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 01/04/2025.
Conclusioni per la terza chiamata come da note scritte del 01/04/2025. Controparte_2
Conclusioni per la terza chiamata come da note scritte del Controparte_3
01/04/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
1 agiva nei confronti di premettendo che, con contratto del Parte_1 Controparte_1
17/04/2014, aveva commissionato alla convenuta, nell'ambito di una piscina sita nella propria residenza, la fornitura e posa in opera dell'impianto di filtrazione e ricircolo dell'acqua, dell'impianto elettrico e di illuminazione, nonché del rivestimento della piscina con malta cementizia tipo e che, con successivo contratto del 26/01/2015, l'attore aveva CP_5 commissionato anche la sistemazione/preparazione della superficie della struttura della piscina per la successiva posa dell'Eco Resina Naturae Euwork.
L'attore rappresentava che, a seguito del primo riempimento della vasca, erano emersi numerosi vizi dell'opera realizzata, poi accertati in sede di procedimento ex art. 696 c.p.c., per cui chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva la convenuta, eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale nonché, nel merito, la decadenza e la prescrizione dell'azione. Contestava inoltre la propria responsabilità, imputando i vizi all'operato della società Controparte_4 che aveva eseguito le opere edili, o comunque alla società subappaltatrice Controparte_2
Contestava anche il quantum del risarcimento preteso e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, nonché, in subordine, la condanna in manleva delle società quale Controparte_2 soggetto che aveva eseguito la posa della resina di rivestimento interno, nonché
[...]
quale soggetto che aveva fornito i prodotti per il rivestimento, di cui chiedeva CP_3 autorizzazione alla chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la società eccependo la Controparte_2 decadenza e la prescrizione dell'azione, contestando la propria responsabilità e imputando i vizi alla cattiva esecuzione delle opere edili da parte della società Controparte_4
Chiedeva dunque il rigetto della domanda di manleva e, in subordine, chiedeva a sua volta
[...] la condanna in manleva della società di cui parimenti Controparte_4 chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa.
Si costituiva eccependo la nullità per genericità della chiamata in garanzia Controparte_3 nonché, nel merito, la decadenza e la prescrizione dell'azione, contestando inoltre la propria responsabilità. Chiedeva dunque il rigetto della domanda di manleva e, in subordine, chiedeva a sua volta la condanna in manleva della società di cui Controparte_4 parimenti chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata, la società rimaneva contumace. Controparte_4
2 Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
03/04/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento proposta dall'attore, in qualità di committente, nei confronti della convenuta appaltatrice, alla quale è stata affidata l'opera di realizzazione degli impianti e della impermeabilizzazione di una piscina sita nella proprietà dell'attore in Perugia, Località Ramazzano, Vocabolo Il Barone.
Tale domanda si fonda sulla presenza di vizi, così dedotti testualmente dall'attore: “il distaccamento e deterioramento della resina di rivestimento della parte interna della piscina, la perdita d'acqua dal canale di sfioro e relative tubazioni alla vasca di compenso, la mancata realizzazione di pozzetti d'ispezione, la perdita d'acqua dalla vasca natatoria, le staffe in acciaio inox che sorreggono il bordo in pietra della piscina che risultano essere in vista, la mancata installazione da parte della della scala d'accesso al Controparte_1 locale filtri, la perdita d'acqua dai filtri e dalle tubazioni dell'impianto di filtraggio, la grave perdita d'acqua in corrispondenza della tubazione delle prese di fondo dell'impianto di filtraggio”1.
Su tale domanda principale si innesta la domanda subordinata di manleva proposta dalla convenuta nei confronti dei terzi e quali soggetti che Controparte_2 Controparte_3 avevano eseguito le opere in subappalto (la prima) e avevano fornito il materiale usato per l'impermeabilizzazione (la seconda). Su tale domanda subordinata si innesta, a sua volta,
l'ulteriore domanda subordinata di manleva proposta dalle terze chiamate nei confronti della chiamata quale soggetto che avrebbe eseguito le opere Controparte_4 edili responsabili dei vizi.
Così delineato l'oggetto del giudizio, vanno esaminate le questioni pregiudiziali e preliminari dedotte dalle parti.
3. Sull'eccezione di incompetenza per territorio
La convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio, essendo pattuito tra le parti come foro esclusivo quello di Firenze.
Posto che l'eccezione non può intendersi rinunciata in ragione della sua mancata riproposizione nelle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., visto che dalla valutazione processuale complessiva della parte (cfr. Cass. Civ., n. 12756/2024) emerge chiaramente la volontà di coltivare l'eccezione, essa è comunque infondata. 1 Cfr. pag. 3 della citazione 3 È pacifico che l'attore abbia stipulato il contratto in qualità di consumatore, non avendo alcuna parte contestato tale qualifica. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 33, lett. u), Cod. Cons., è vessatoria la clausola che abbia quale effetto quello di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
La convenuta ha dedotto che la clausola sarebbe stata oggetto di trattativa tra le parti, ma l'affermazione è rimasta indimostrata.
Da un lato, la clausola di foro esclusivo è contenuta nell'ambito delle condizioni generali di contratto, evidentemente predisposte dalla convenuta, come si evince dalla stampigliatura del contratto sulla carta intestata della convenuta medesima, alle quali il committente si è limitato ad apporre la sottoscrizione “per accettazione”.
Dall'altro lato, a fronte della contestazione dell'attore circa l'esistenza di una specifica ed effettiva trattativa sulla clausola, la convenuta non ha offerto alcuna prova del fatto, non avendo neppure formulato istanze istruttorie sul punto nei termini di cui all'art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c.
Non è condivisibile l'argomentazione secondo cui la trattativa individuale emergerebbe dalla prima pagina del contratto, in cui è indicato il “riferimento alle trattative intercorse”. Infatti, se per un verso le trattative hanno senz'altro riguardato l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, quali sono la prestazione e il prezzo dovuti, per altro verso la trattativa individuale prevista dall'art. 34 Cod. Cons. deve riguardare la specifica clausola di deroga alla competenza per territorio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, per rendere inoperante la disciplina del consumatore non è sufficiente che una trattativa si sia comunque svolta o abbia riguardato clausole diverse da quelle di deroga alla competenza, essendo necessario “accertare che la trattativa fosse stata caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa della autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto), e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto: Cass. 24262/2008; Cass. 18785/2010; Cass. 14287/2015)” (così Cass. Civ., n.
427/2021).
Nel caso di specie, il mero riferimento contrattuale alle trattative intercorse tra le parti non è idoneo a dimostrare che il consumatore, in relazione alla specifica clausola di deroga della
4 competenza, abbia effettivamente avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto, essendo rimasto sostanzialmente ignoto il concreto svolgimento delle trattative prodromiche alla stipulazione del contratto con particolare riferimento alla clausola di deroga del foro del consumatore. Per tali ragioni, la clausola di foro esclusivo deve ritenersi inefficace in quanto vessatoria, dovendo trovare applicazione il foro del consumatore che radica la competenza sull'adito Tribunale, quale foro del luogo di residenza dell'attore.
4. Sull'eccezione di nullità della chiamata in causa
La chiamata ha eccepito la nullità della chiamata in causa da parte della Controparte_3 convenuta, stante la mancata indicazione del titolo della domanda proposta.
L'eccezione è infondata.
Sebbene la difesa in via principale della convenuta sia volta ad escludere qualunque responsabilità a proprio carico in ragione della riconducibilità del vizio all'errata impermeabilizzazione esterna, e sia dunque favorevole alla posizione della chiamata CP_3
tuttavia la domanda proposta in via subordinata dalla convenuta è diretta ad accertare la
[...] quota di responsabilità dei soggetti che hanno materialmente eseguito i lavori contestati (
[...]
e fornito i prodotti utilizzati ( ). CP_2 CP_3
Da un lato, ai fini dell'art. 164 c.p.c., l'atto deve essere esaminato nel suo tenore complessivo al fine di stabilire l'effettiva inesistenza o assoluta incertezza del petitum o della causa petendi (cfr.
Cass. Civ., n. 17991/2018). Dall'altro lato, la domanda di garanzia proposta dalla convenuta, pur non contenendo una esplicita contestazione di difetto di qualità dei prodotti, è agevolmente interpretabile, in base al tenore complessivo dell'atto anche all'esito della consulenza tecnica svolta in sede di TP, come domanda rivolta ad accertare la quota di responsabilità di CP_3 per avere fornito un prodotto in ipotesi non conforme alle aspettative.
[...]
Non ricorre dunque la causa di nullità eccepita dalla terza chiamata, laddove comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ridonda non sul piano del rito ex art. 164 c.p.c. ma, piuttosto, su quello di merito.
L'eccezione di nullità va quindi rigettata.
5. Sull'eccezione di decadenza e prescrizione
La convenuta ha poi eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione principale per vizi, atteso che, a fronte del completamento dell'opera nel settembre 2015, i vizi sarebbero stati formalmente denunciati solo nell'aprile 2018.
5 Analoga eccezione è stata sollevata dalle terze chiamate e Controparte_2 CP_3
sia in relazione alla domanda principale del committente che in relazione alla domanda
[...] subordinata di manleva dell'appaltatore.
L'eccezione è infondata.
Va premesso che la domanda risarcitoria, fondata in prevalenza sulle perdite d'acqua della piscina e sulle conseguenti infiltrazioni, va qualificata sub art. 1669 c.c., atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, tra cui anche la presenza di infiltrazioni e umidità (cfr.
Cass. Civ., n. 24230/2018). Ne deriva che il difetto di impermeabilizzazione di una piscina, costituendo un vizio che attiene alla fondamentale struttura di contenimento dell'acqua, va senza dubbio qualificata come grave difetto rilevante ex art. 1669 c.c.
Ciò posto in punto di qualificazione, va osservato che, nel rapporto principale tra attore committente e convenuta appaltatrice, la stessa parte convenuta ha affermato, nella propria comparsa di costituzione, che a seguito della denunzia dei vizi da parte dell'attore essa aveva disposto l'intervento in loco sia della subappaltatrice sia della fornitrice dei Controparte_2 prodotti al fine di eseguire interventi di ripristino2. Controparte_3
Una tale condotta dell'appaltatrice implica un impegno verso il committente ad eliminare i vizi riscontrati.
Invero, il rapporto contrattuale principale intercorre tra il committente attore e la convenuta appaltatrice, impegnatasi ad eseguire le opere di impianto e impermeabilizzazione, per cui, anche laddove l'appaltatore affermi la correttezza del proprio operato, in ogni caso le eventuali inadempienze dei soggetti di cui l'appaltatore si sia avvalso ricadono comunque nella sua sfera di responsabilità verso il committente, ai sensi dell'art. 1228 c.c. Ne deriva che l'avere convocato le imprese che avevano preso parte all'esecuzione dell'opera per svolgere i lavori di ripristino implica sia il riconoscimento del vizio sia l'impegno ad eliminarlo.
Trova quindi applicazione il principio di diritto secondo cui l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante 2 Cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione di CP_1 6 sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. (cfr. Cass. Civ., n. 6263/2012), laddove analogo principio è affermato in relazione ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c.c.
(cfr. Cass. Civ., n. 8026/2004).
Non assume rilevanza l'argomentazione della convenuta secondo cui la disponibilità al ripristino non avrebbe comunque implicato alcun riconoscimento di responsabilità. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'articolo 1667, secondo comma, seconda parte, c.c., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità.
Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere (cfr. Cass. Civ., n. 27948/2008).
Quanto al rapporto subordinato tra convenuta appaltatrice e terze chiamate, rispettivamente subappaltatrice ( e fornitrice dei prodotti ( , l'eccezione Controparte_2 Controparte_3 di decadenza e prescrizione è parimenti infondata.
Anche in tal caso, infatti, sussiste l'impegno delle terze chiamate all'eliminazione del vizio, essendo irrilevante, come detto sopra, la negazione della propria responsabilità e la pretesa imputazione ad altri della difettosa esecuzione dell'opera.
In relazione alla posizione della subappaltatrice sebbene quest'ultima abbia Controparte_2 negato di avere preso parte alle opere di ripristino, tuttavia l'impegno in tal senso è ricavabile dal doc. 7 prodotto dalla parte convenuta nella propria memoria ex art. 183, comma CP_1
6, n. 2 c.p.c. Tale documento riporta la missiva inviata in data 24/09/2017 dal Sig.
[...]
referente dell'impresa a referente dell'impresa Tes_1 Controparte_2 Testimone_2
in cui si legge “Ciao Come già affrontato, e dato,disponibilita per il ripristino e CP_1 Tes_2 successivamente rimandato, avevamo pensato di stuccare con prodotto apposito e se necessario spruzzato con pistola ad aria compressa. A disposizione ti saluto cordialmente. F.”.
Da tale missiva è chiaramente evincibile la disponibilità all'esecuzione degli interventi di ripristino, come del resto confermato dalla stessa terza chiamata nella propria CP_2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., in cui si dà atto che “Si sottolinea che contrariamente a quanto riferito da nella memoria n.2 a pag.
3-4 il Sig. , mentre inizialmente CP_1 Testimone_1 aveva preso accordi al fine di consigliare gli interventi che dovevano essere eseguiti al fine di eliminare le “chiazze
“ presenti sul fondo della piscina pur avendo dato la disponibilità infatti cfr. doc.8 prodotto da con la CP_1
7 memoria n.2 si legge nella mail (cfr. doc.8 )“…. come già affrontato , e dato disponibilità per il CP_1 ripristino e successivamente rimandato , avevamo pensato di stuccare con prodotto apposito e se necessario spruzzato con pistola ad aria compressa “, in definitiva tale lavoro non fu mai svolto dal Sig. , Testimone_1 ma fu la proprietà ad incaricare un muratore di sua fiducia, ossia il muratore che doveva eseguire la Pt_1 scarificatura della superficie”3.
Come detto sopra, il dato dirimente ai fini dell'esonero dai termini di decadenza e prescrizione è che l'esecutore abbia assunto l'impegno di eseguire il ripristino dell'opera, riconoscendo la presenza del vizio, non assumendo rilevanza che la responsabilità del vizio sia addebitata ad altri o che, come nella specie, l'intervento non sia stato poi materialmente eseguito dal medesimo esecutore dell'opera. Il dato rilevante, infatti, è rappresentato dall'impegno o dalla disponibilità, comunque manifestati, ad emendare l'opera, che sottendono un riconoscimento dell'esistenza del vizio sul piano oggettivo utile quanto meno ad esonerare il committente, e del pari l'appaltatore principale nei confronti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 1670 c.c., dai termini brevi di decadenza e prescrizione posti dagli artt. 1667 e 1669 c.c.
In relazione alla posizione della società che ha fornito il materiale da Controparte_3 utilizzare per il rivestimento, anche in tal caso risulta prestata dalla società una disponibilità all'esecuzione di opere di ripristino, come confermato dalla stessa società nella propria memoria di costituzione in seno al giudizio di TP4. Vanno quindi richiamate le considerazioni sopra svolte riguardo alla sufficienza di tale impegno per esonerare il committente dal rispetto dei termini brevi di decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., nonché riguardo alla irrilevanza della negazione di responsabilità accompagnata alla disponibilità comunque manifestata al ripristino del vizio.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalle parti convenuta e terze chiamate vanno quindi rigettate.
6. Sull'esistenza dei vizi
Ciò posto in ordine alle questioni pregiudiziali e preliminari relative al rapporto processuale principale tra attore committente e convenuta appaltatrice, occorre esaminare l'effettiva esistenza dei vizi lamentati dall'attore, i quali vanno esaminati separatamente, alla luce della
CTU svolta dall'Ing. nel corso del procedimento di TP svoltosi presso Persona_1 questo Tribunale e rubricato al n. 2764/2018 RG. Al riguardo va premesso che l'affermazione delle terze chiamate, secondo cui la CTU sarebbe inattendibile in quanto sarebbero stati svolti lavori di ripristino da parte di soggetti estranei alle parti nel corso del 2017, non è idonea ad infirmare gli accertamenti tecnici svolti nel corso del procedimento ex art. 696 c.p.c., non essendo stata offerta alcuna prova di quale sarebbe, in concreto, l'entità e l'estensione dei lavori svolti.
6.1. Distaccamento e deterioramento della resina di rivestimento della parete interna della piscina
L'attore ha lamentato che, dopo l'esecuzione dei lavori e a seguito del primo riempimento della vasca, si è verificato il distacco, a zone, del rivestimento in resina della parete interna della vasca, con diffusione del tipo “a macchie di leopardo”.
Il vizio è stato oggetto di esame peritale.
Quanto al canale di sfioro della piscina, l'ausiliario ha riferito che “Si sono rilevati sostanziali distacchi e deterioramenti del trattamento impermeabilizzante applicato alle pareti e al fondo del canale di sfioro.
Si è notato uno “sfogliamento” diffuso del materiale lungo le pareti del canale all'altezza di quella che costituisce verosimilmente la linea di bagnasciuga all'atto di funzionamento a regime degli impianti (foto n. 40, 41, 43, 48,
50÷53, 55÷57, 59÷64). Nello stesso canale il trattamento in questione ha fatto rilevare numerose discontinuità in corrispondenza di significative cavità e irregolarità presenti nella superficie di calcestruzzo da impermeabilizzare;
le discontinuità risultano accentuate in corrispondenza delle zone di contatto fra calcestruzzo
e bocche di deflusso dell'acqua. Risultano evidenti anche macchie attestanti la presenza di fenomeni di corrosione
a carico dei ferri d'armatura del calcestruzzo. Ad attestazione della sussistenza di tutte tali manifestazioni si rimanda alle foto nn. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 51÷64”.
Quanto al bordo del canale di sfioro, l'ausiliario ha riferito che “L'esame del bordo del canale di sfioro ha fatto riscontrare la presenza di significative lesioni del rivestimento con distacco di importanti frammenti dello strato superiore da quello inferiore del trattamento (foto nn. 44, 47, 81, 82). Le fratture possono essere state verosimilmente favorite anche dall'applicazione di carichi puntuali”.
Quanto, infine, alla vasca natatoria, l'ausiliario ha riferito che “La costante presenza di acqua all'interno della vasca non ha consentito di eseguire l'esame dello stato del rivestimento. Dal bordo della vasca si sono peraltro scorti dei distacchi sul fondo della parte meno profonda della piscina e alcuni affioramenti di macchie attestanti fenomeni corrosivi a carico dei ferri d'armatura dei calcestruzzi sottostanti”5. 5 Cfr. pag. 33-34 della relazione di CTU svolta nel giudizio n. 2764/2018 RG 9 Nessuna delle parti ha contestato la CTU sul punto, per cui l'esistenza oggettiva del vizio deve ritenersi un fatto accertato, essendo invece controversa l'imputabilità di tale vizio, di cui si dirà oltre.
6.2. Perdita d'acqua dal canale di sfioro
Quanto alla perdita d'acqua dal canale di sfioro, l'ausiliario, a seguito di esame diretto, ha riferito che “Come descritto nel capitolo dedicato allo svolgimento delle operazioni peritali, le perdite dal canale sono risultate senz'altro sussistenti ed estremamente significative (dell'ordine di circa 530 litri/ora). Le stesse si verificano in maniera massiccia attraverso falle presenti nelle pareti del canale e in quantità ben più limitata come trafilature in corrispondenza delle superfici di contatto fra le pareti del canale e le bocche di deflusso in esse annegate (foto nn. 18, 19, 20, 83, 84, 85). Il controllo eseguito all'interno del pozzetto di fine linea del sistema di drenaggio (foto nn. 14, 17, 22, 36) ha fatto rilevare che in esso defluisce acqua soltanto quando si verificano le perdite dal canale di sfioro;
ciò testimonia che l'acqua fuoriuscita dal canale attraversa verosimilmente la struttura in cemento armato in cui lo stesso canale è ricavato e fluisce quindi esternamente alle pareti della vasca pervenendo infine alla linea di drenaggio posta alla base delle pareti stesse. Le perdite non risultano interessare le linee che dal canale fanno defluire l'acqua verso i sottostanti impianti di trattamento”6.
Anche rispetto a tale vizio, le parti non hanno formulato alcuna contestazione avverso il rilievo dell'esistenza, in fatto, delle suddette perdite, controvertendo piuttosto sulla relativa imputabilità.
6.3. Mancata realizzazione di pozzetti d'ispezione
L'attore ha lamentato la mancata realizzazione di pozzetti d'ispezione, imputandone il difetto alla cattiva esecuzione dell'opera da parte della convenuta.
Sul punto, la domanda è infondata.
Per un verso, l'assenza di tali pozzetti è un dato acclarato all'esito della CTU. L'ausiliario ha infatti rilevato che “Non sono stati individuati pozzetti di tal genere, la cui presenza sarebbe stata utile per eseguire interventi di pulizia. La mancata disponibilità dei grafici di progetto non ha consentito di accertare se tali pozzetti fossero stati previsti nel progetto a fronte del quale è stato stipulato il contratto fra il ricorrente e
[...] 7. CP_1
Per altro verso, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, la realizzazione di tali opere non risulta prevista tra le prestazioni dovute dall'appaltatrice. Invero, il rapporto contrattuale tra il committente e l'appaltatrice è stato regolato dal contratto del 17/04/2014, avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto di filtrazione e ricircolo, dell'impianto elettrico e di illuminazione, nonché dell'impermeabilizzazione della piscina. Con il successivo accordo del 26/01/2015 sono state inoltre previste opere di sistemazione e preparazione della superficie della piscina per la successiva posa del prodotto impermeabilizzante.
L'accordo del 17/04/2014 prevede espressamente che “il contratto si intende a misura e non forfait ed ha per oggetto la fornitura della struttura come da computo allegato e disegno concordato con i Vostri tecnici e presentati alle autorità di competenza”.
Come detto, tra le diverse opere previste nel contratto documentato non sono contemplati i pozzetti di ispezione, laddove la parte attrice non ha fornito prova di una diversa pattuizione emergente da computi metrici o progetti eventualmente allegati al contratto di appalto.
Se da un lato è vero che tali pozzetti possono considerarsi elementi del complessivo impianto di deflusso dell'acqua, dall'altro lato non è possibile ricomprendere all'interno di un appalto a misura opere non specificamente previste, per l'evidente ragione che, in tale tipologia di appalto, il prezzo è necessariamente calcolato sulla base delle singole attività demandate all'appaltatore, per cui la ricomprensione di opere non previste comporta evidentemente una indebita trasformazione del contratto in un appalto a corpo, in sostanziale contrasto con il regolamento contrattuale concordato tra le parti.
Pertanto, non è possibile qualificare come vizio la mancata realizzazione di un'opera contrattualmente non dovuta.
6.4. Perdita d'acqua dalla vasca natatoria
Quanto alle perdite d'acqua dalla vasca natatoria, il CTU ha riferito che “Nel corso delle operazioni le diminuzioni di livello dell'acqua costantemente contenuta nella vasca natatoria sono risultate non rilevanti, tanto da non poter essere quantificate. Se ne deduce che le pareti e il fondo della vasca e le linee impiantistiche che ad essa adducono o da essa prelevano l'acqua non sono interessate da perdite, se non di rilevanza contenuta”8.
Nel replicare alle contestazioni di parte attrice, l'ausiliario ha ribadito che “le perdite riscontrate nella vasca a quota inferiore a quella del canale di sfioro sono risultate così contenute da non essere quantificabili in termini di diminuzione del livello dell'acqua nella vasca stessa. Le stesse sono comunque evidentemente riferibili ad una non ermetica tenuta delle pareti e del fondo della vasca e/o delle linee impiantistiche che ad essa adducono o da essa prelevano l'acqua. Tali pur minime perdite sono una delle possibili cause delle infiltrazioni a 8 Cfr. pag. 31 della CTU 11 pavimento del locale tecnico interrato (si veda al successivo punto G) delle quali non è stato possibile al momento individuare le origini”9.
Alla luce di tali conclusioni, il vizio deve considerarsi comunque esistente. Invero, la diminuzione del livello dell'acqua nella piscina, per quanto contenuta, evidenzia comunque una non perfetta impermeabilizzazione della struttura interna della vasca, a fronte della quale le perdite dovrebbero essere radicalmente assenti.
6.5. Staffe in acciaio visibili
L'attore ha lamentato che le staffe in metallo che sorreggono il bordo in pietra della piscina sarebbero visibili dagli utenti della vasca, con conseguente inestetismo.
Sul punto, la domanda è infondata.
La visibilità delle staffe non può considerarsi un vizio dell'opera, quanto piuttosto una variante estetica non attinente alla correttezza della prestazione sul piano tecnico.
Invero, il contratto stipulato, nel prevedere la posa in opera di bordo perimetrale, precisa che
“Si include la fornitura e posa in opera dei tozzetti di sostegno da fissare sulla struttura in cls”, ma non prevede affatto particolari accorgimenti tecnici per l'esecuzione del sostegno del bordo della piscina in modo tale da realizzare un particolare effetto estetico, né l'attore ha fornito prova di avere dato specifiche indicazioni all'appaltatore circa la modalità di realizzazione degli elementi in esame.
Conseguentemente, in assenza di una precisa pattuizione contrattuale in ordine alle modalità esecutive, la valutazione di maggiore o minore gradimento estetico è del tutto soggettiva e non idonea ad argomentare, in termini oggettivi, l'esistenza di un vizio.
Non è quindi possibile qualificare l'elemento in questione come vizio dell'opera.
6.6. Mancata installazione della scala di accesso al locale filtri
L'attore lamenta l'omessa installazione di una scala di accesso al locale filtri.
Il CTU, sul punto, ha riferito che “L'accesso è attualmente reso possibile mediante una scala apposta dal ricorrente. Lo scrivente osserva che la fornitura della scala da parte di non è espressamente prevista CP_1 nei documenti contrattuali versati in atti”10.
Anche in tal caso va richiamato quanto detto sopra in ordine alla impossibilità di ricomprendere tra le prestazioni dovute dall'appaltatore anche ulteriori attività o forniture non espressamente previste nell'appalto stipulato non a corpo bensì a misura. Se da un lato è vero che la scala è senza dubbio necessaria per accedere al locale interrato, dall'altro lato non è neppure possibile aggiungere in via interpretativa al contratto prestazioni non previste tra quelle concordate a misura, derivandone altrimenti una sostanziale trasformazione del contratto da appalto a misura in appalto a corpo.
Del resto, nel contratto sono dettagliatamente indicati gli elementi oggetto dell'offerta e gli accessori in essa inclusi, per cui il committente aveva senz'altro la possibilità di rappresentarsi l'eventuale necessità di aggiungere a proprie spese ulteriori elementi quali la scala di accesso ai locali.
Non è quindi possibile qualificare l'omessa fornitura della scala in questione come vizio dell'opera.
6.7. Perdita d'acqua dai filtri e dalle tubazioni dell'impianto di filtraggio
Rispetto alla perdita d'acqua dai filtri e dalle tubazioni dell'impianto di filtraggio, il CTU ha riferito che “La parte in vista delle apparecchiature e delle tubazioni presenti nel locale tecnico interrato non presenta significative perdite di acqua”11.
A fronte delle contestazioni svolte dal CTP di parte attrice, l'ausiliario ha confermato le conclusioni raggiunte, evidenziando che “Lo scrivente ribadisce che, nel corso delle operazioni peritali e in occasione dei numerosi sopralluoghi, non ha riscontrato perdite significative dalla parte in vista delle apparecchiature e delle tubazioni presenti nel locale tecnico interrato”12.
Tali conclusioni devono ritenersi senza dubbio condivisibili, posto che esse sono state tratte a seguito di un esame diretto della zona interessata e all'esito di operazioni peritali che si sono composte da numerosi sopralluoghi.
Deve pertanto ritenersi insussistente il vizio lamentato.
6.8. Perdita d'acqua in corrispondenza della tubazione delle prese di fondo dell'impianto di filtraggio
Quanto alla perdita d'acqua in corrispondenza della tubazione delle prese di fondo dell'impianto di filtraggio, l'ausiliario, all'esito di un esame diretto, ha riferito che “Come già illustrato al paragrafo B, non si ritiene che sia dalla vasca natatoria sia dalle linee collegate al suo fondo si registrino perdite significative. E' peraltro vero che, a pavimento del locale tecnico interrato, è costantemente presente un velo di acqua che risulta provenire dalla zona basale d'angolo del locale a contatto con la vasca di compenso (foto nn. 69, 70, 74÷80)”13.
Alla luce di tali rilievi, il fatto in sé della presenza di acqua deve ritenersi dimostrato. Sul punto, invero, non sono state neppure sollevate contestazioni dalle parti, essendo invece controversa la causa di tali infiltrazioni e l'imputabilità di queste alla difettosa esecuzione dell'opera, di cui si dirà oltre.
7. Imputabilità dei vizi
Alla luce di quanto fin qui esposto, acclarata l'effettiva ricorrenza di una parte dei vizi lamentati, limitatamente al distacco della resina di rivestimento, alla perdita d'acqua dal canale di sfioro e dalla vasca natatoria, nonché alla perdita d'acqua in corrispondenza delle prese di fondo, occorre valutarne la riconducibilità all'erronea esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatrice.
Secondo la tesi attorea, infatti, i difetti in questione dovrebbero ricondursi al difetto dell'impermeabilizzazione demandata all'appaltatrice, mentre, secondo la tesi delle parti convenute e terze chiamate, essi dovrebbero ricondursi alla carente impermeabilizzazione della struttura esterna della piscina, imputabile al soggetto che aveva svolto le opere edili relative alla piscina medesima, ossia la società chiamata in giudizio e Controparte_4 rimasta contumace.
Al riguardo va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del “più probabile che non”, il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (cfr. Cass. Civ., n. 25805/2024, con particolare riferimento all'attività sanitaria;
nel medesimo senso, con riferimento alla responsabilità civile in generale, Cass. Civ., n. 23197/2018).
Sulla scorta di tale criterio di giudizio, occorre valutare quale, tra le diverse ricostruzioni causali offerte dalle parti, sia quella munita del maggior grado di riscontri oggettivi e, dunque, di probabilità logica. 13 Cfr. pag. 33 della CTU 14 Il CTU, analizzando le cause del distaccamento della resina di rivestimento, ha osservato che
“Le pareti e il fondo del canale di sfioro, i riscontrati fenomeni di pressoché uniforme distacco della resina all'altezza della linea di bagnasciuga, l'affioramento di macchie per la corrosione dei ferri di armatura, nonché le discontinuità del rivestimento in corrispondenza delle cavità e irregolarità nel calcestruzzo da impermeabilizzare
e in corrispondenza delle zone di contatto fra calcestruzzo e bocche di ripresa dell'acqua fanno osservare prima di tutto che l'applicazione della resina non appare essere stata preceduta da un adeguato pretrattamento delle superfici da impermeabilizzare finalizzato a renderle continue e uniformi oltre che ad eliminare la parte affiorante dei ferri d'armatura. Tale tipo di pretrattamento era stato peraltro previsto e commissionato mediante il contratto aggiuntivo del 26.01.2015 fra il ricorrente e Il citato distacco della resina all'altezza CP_1 della linea di bagnasciuga fa inoltre avanzare qualche riserva circa la compatibilità della resina impiegata con le caratteristiche chimiche dell'acqua della piscina. I distacchi riscontrati sul bordo di sfioro del canale denunciano i limiti della capacità degli strati superiori del rivestimento a resistere alle sollecitazioni impartitegli senza distaccarsi dagli strati sottostanti dello stesso rivestimento. Le scarne osservazioni che è stato possibile formulare circa il rivestimento della vasca vera e propria fanno ritenere anche in tal caso che i distacchi localizzati gli affioramenti di alcune macchie da corrosione dei ferri d'armatura siano conseguenza di una non adeguata esecuzione del previsto pretrattamento a carico di qualche porzione delle superficie da impermeabilizzare. La società resistente e le società terze chiamate hanno ascritto i distacchi del rivestimento verificatisi nella vasca natatoria non a difetti dei prodotti o delle modalità di messa in opera, ma a delle infiltrazioni di acqua dall'esterno della vasca e alla conseguente pressione negativa che sarebbe venuta ad esercitarsi sulla parte posteriore del rivestimento stesso. Lo scrivente manifesta che la mancata possibilità di effettuare indagini
(estremamente onerose e intrusive) finalizzate a portare allo scoperto le superfici esterne delle pareti della piscina non consente di ritenere del tutto infondata tale eventualità. Va peraltro osservato che la piscina è ubicata su terreni riportati posti in un'area della quale è notoria la scarsità di falde idriche. Se a tale elemento si aggiunge il fatto che, dagli atti di causa, i prodotti posti in opera sono stati dichiarati in grado di resistere a pressioni positive
e negative fino a 15 bar, si conclude che, alla luce degli elementi a disposizione, l'ipotesi formulata appare quanto meno remota”14.
Alla luce di tali rilievi, l'ipotesi ricostruttiva fornita di maggiore probabilità logica è quella secondo cui i vizi riscontrati sono conseguenza della inidonea impermeabilizzazione della struttura interna.
Occorre innanzitutto considerare che, sebbene la struttura esterna della piscina non sia stata oggetto di esame, nonostante la parte attrice avesse dato il consenso all'esecuzione delle relative 14 Cfr. pag. 36-37 della CTU 15 indagini ancorché comportanti operazioni particolarmente invasive, tuttavia la riconducibilità delle infiltrazioni alla carente impermeabilizzazione esterna va esclusa in ragione del fatto che, come rilevato dal CTU e non contestato dalle parti15, le infiltrazioni di acqua nel locale tecnico si sono verificate anche in periodi siccitosi, laddove nell'area non sono presenti falde idriche.
Orbene, la presenza di infiltrazioni in periodi di siccità induce ad escludere che l'acqua provenga dal terreno circostante, presumibilmente asciutto in quei medesimi periodi, o da falde acquifere presenti nelle vicinanze, visto che il CTU ne ha riscontrato l'assenza. L'ipotesi più logicamente probabile è allora la derivazione dell'acqua dalla parte interna della piscina, essendo questa l'unico luogo in cui è presumibilmente presente acqua nei periodi di siccità.
Per altro verso, il fatto che la piscina perdesse acqua dalla parte interna è risultato ampiamente acclarato: come detto sopra, sebbene le perdite dalla vasca natatoria siano risultate limitate, quelle invece provenienti dal canale di sfioro sono risultate ingenti, a causa delle falle presenti nella struttura.
Infine, occorre considerare che, come riscontrato dal CTU, la posa della resina non è stata preceduta da un adeguato trattamento della struttura in calcestruzzo armato, laddove la buona tecnica avrebbe imposto di rendere la superficie oggetto di lavorazione continua e uniforme, nonché priva di parti affioranti di ferri di armatura.
Alla luce di tali elementi, la tesi secondo cui la causa dei distaccamenti dovrebbe individuarsi nella errata impermeabilizzazione esterna non è munita di riscontri oggettivi, ma anzi è contraddetta dalla presenza di infiltrazioni anche in assenza di acqua all'esterno; per contro, la tesi che riconduce l'eziologia del danno all'errata impermeabilizzazione esterna trova conferma non solo nell'acclarata presenza di perdite dalla struttura interna della piscina (canale di sfioro e, sebbene in minima parte, anche la vasca natatoria), ma anche e soprattutto nel fatto che la superficie in cui si è verificato il distacco della resina è risultato non adeguatamente pretrattato.
Non assume rilevanza, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'appaltatrice, la circostanza che la struttura interna in calcestruzzo fosse stata eretta da altro soggetto, nella specie la società
e presentasse dei difetti di continuità idonei a Controparte_4 consentire il passaggio di acqua al suo interno.
Invero, l'impermeabilizzazione della struttura interna costituiva esattamente la prestazione dovuta dall'appaltatrice, che dunque avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti necessari secondo le regole dell'arte per garantire un risultato conforme all'aspettativa 15 Cfr. pag. 77 della CTU 16 contrattuale del committente. Come correttamente osservato dal CTU, “una volta che fosse stata accertata la necessità di pretrattare le superfici in cemento armato da impermeabilizzare, lo stesso pretrattamento avrebbe dovuto essere in grado di risanare tutte le falle presenti, eliminare i ferri e i corpi estranei affioranti, regolarizzare e omogeneizzare le superfici;
ciò al fine di dare modo al successivo trattamento di impermeabilizzazione e rivestimento di espletare efficacemente il proprio compito. Se, al momento del pretrattamento, si fossero appalesate irregolarità tali da non poter essere ovviate con il ciclo di pretrattamento offerto e concordato con il committente, la lavorazione non avrebbe dovuto essere realizzata ma si sarebbero dovuti individuare e prospettare al committente i diversi interventi necessari allo scopo”16.
Infatti, come pure rilevato dall'ausiliario, “non è certo possibile delegare alla pellicola di impermeabilizzazione e rivestimento il compito di creare una barriera efficace se la stessa non è adesa ad una superficie omogenea, priva di cavità e alveolature e scevra da corpi estranei affioranti”17.
Pertanto, la ricostruzione logicamente più probabile deve ritenersi quella che riconduce il distacco della resina di rivestimento, nonché la perdita d'acqua dal canale di sfioro e dalla vasca natatoria, all'errata impermeabilizzazione della struttura interna.
Quanto alla perdita d'acqua in corrispondenza delle prese di fondo, l'ausiliario ha riferito che
“Come già illustrato al paragrafo B, non si ritiene che sia dalla vasca natatoria sia dalle linee collegate al suo fondo si registrino perdite significative. E' peraltro vero che, a pavimento del locale tecnico interrato, è costantemente presente un velo di acqua che risulta provenire dalla zona basale d'angolo del locale a contatto con la vasca di compenso (foto nn. 69, 70, 74÷80). Si esclude che l'acqua possa provenire dalle apparecchiature e dalle tubazioni in vista (vedasi il precedente paragrafo F) e analogamente si esclude che possa provenire dalla attigua vasca di compenso (l'acqua ha continuato a fluire nonostante che la vasca fosse stata svuotata proprio per effettuare una verifica a tale proposito). La perdita si è verificata anche nei periodi in cui il canale di sfioro è stato mantenuto vuoto, e quindi l'acqua non deriva dalle perdite ivi registrate. Allo stato lo scrivente non è in grado di affermare con certezza se l'acqua in questione possa provenire dai terreni circostanti, dalla vasca natatoria o dalle tubazioni interrate (vedasi anche il paragrafo B). Si rappresenta peraltro che la costante presenza di tale acqua anche nei periodi siccitosi che si sono registrati durante le operazioni, unita al fatto che la piscina è ubicata su terreni riportati posti in un'area della quale è notoria la scarsità di falde idriche, fa ritenere improbabile che l'acqua provenga dai terreni circostanti. La conferma di tale ipotesi si potrà ottenere allorché la piscina dovesse essere svuotata, magari per effettuare gli interventi di emendazione: ove la citata presenza di acqua avesse a cessare, si avrebbe la riprova che l'infiltrazione non è causata da acque presenti nei terreni circostanti”18.
Acclarata la presenza di acqua nel locale e dovendo ricostruire il nesso di causalità secondo il criterio della probabilità logica, deve innanzitutto escludersi la riconducibilità dell'infiltrazione alla perdita dalle tubazioni, che è stata accertata come inesistente, o alla perdita dalla vasca di compenso o dal canale di sfioro, visto che l'acqua è risultata presente anche quando la vasca di compenso e il canale di sfioro erano vuoti. Parimenti deve escludersi la provenienza dell'acqua dal terreno esterno, alla luce di quanto detto sopra in ordine alla presenza di acqua anche in periodi siccitosi e in assenza di falde acquifere nelle vicinanze.
Conseguentemente, l'ipotesi ricostruttiva che, alla luce degli elementi raccolti in questo giudizio, appare munita di maggiore probabilità logica è quella che riconduce la presenza di acqua in questione alle perdite, sebbene contenute, accertate a carico della vasca natatoria.
Invero, lo stesso ausiliario ha osservato come “La costante presenza di acqua all'interno della vasca non ha consentito di eseguire l'esame dello stato del rivestimento. Dal bordo della vasca si sono peraltro scorti dei distacchi sul fondo della parte meno profonda della piscina e alcuni affioramenti di macchie attestanti fenomeni corrosivi a carico dei ferri d'armatura dei calcestruzzi sottostanti”19. Considerato che sussistono perdite, pur limitate, dalla vasca natatoria, e che tale vasca presenta i medesimi vizi (distaccamento del rivestimento e affioramento dei ferri di armatura) riscontrati nelle altre parti della piscina, è allora ragionevole affermare, con maggiore probabilità logica, che le infiltrazioni presenti nel locale tecnico, in assenza di altre possibili cause, siano determinate dalle perdite, pur contenute, della medesima vasca natatoria.
7.1. Sulla responsabilità dell'appaltatrice e della subappaltatrice
[... Alla luce di quanto finora esposto, deve ritenersi sussistente la responsabilità dell'appaltatrice per la inidonea impermeabilizzazione interna della piscina, e dunque per CP_6
l'inadempimento del contratto di appalto stipulato il 17/04/2014 e integrato il 26/01/2015.
Ne deriva una consequenziale responsabilità della subappaltatrice alla quale Controparte_2
l'appaltatrice principale ha affidato le opere di impermeabilizzazione della piscina, come si evince dalla fattura n. 186 del 29/10/2015 emessa dalla stessa subappaltatrice.
7.2. Sulla responsabilità della fornitrice dei prodotti Ciò posto in ordine alla responsabilità dell'appaltatrice e della subappaltatrice, occorre verificare la eventuale corresponsabilità della società terza chiamata la quale, come Controparte_3 emerso in giudizio, non ha eseguito opere ma ha unicamente fornito la malta cementizia da utilizzare per il rivestimento.
L'affermazione di , contenuta, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., CP_3 secondo cui essa non avrebbe fornito i prodotti applicati sul cantiere oggetto di causa, è inammissibile in quanto tardiva.
Infatti la terza chiamata, sia in sede di atto introduttivo che nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c., non ha svolto una tempestiva contestazione del fatto di avere fornito il materiale, per cui trova applicazione il principio di diritto secondo cui la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (cfr. Cass. Civ., n. 14711/2025; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 31402/2019).
Nel caso di specie, essendo la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. destinata alle sole eccezioni consequenziali e alle richieste di prova, la ritrattazione dell'atteggiamento difensivo precedente, consistito nella non contestazione dell'avvenuta fornitura del materiale, deve ritenersi incompatibile con il regime delle preclusioni assertive, non essendo consequenziale ad alcuna nuova eccezione sollevata dalle altre parti, e come tale inammissibile.
Ciò posto, occorre valutare se il distaccamento del rivestimento, e con esso le perdite d'acqua e le conseguenti infiltrazioni, siano stati quanto meno concausati da un difetto di qualità del prodotto applicato.
Il CTU ha dato atto della impossibilità di fornire un riscontro sul piano chimico atteso che, in assenza di informazioni circa la esatta composizione chimica del materiale, non sarebbe stato possibile neppure eseguire prove di laboratorio sul materiale prelevato in loco20.
Per altro verso, l'ausiliario ha osservato che “Lo “sfogliamento” della resina riscontrato all'altezza della linea di bagnasciuga del canale di sfioro ha fatto inoltre avanzare qualche riserva circa la compatibilità della resina impiegata con le caratteristiche chimiche dell'acqua della piscina”21. Dovendo risolvere la questione circa l'imputabilità del vizio anche alla responsabilità della fornitrice dei prodotti mediante il criterio della probabilità logica, il Tribunale ritiene che non siano raggiunge prove sufficienti dell'ascritto concorso causale.
In primo luogo, infatti, si è detto sopra che il rivestimento è stato applicato su una superficie non adeguatamente pretrattata, laddove la riuscita della malta cementizia non può che dipendere anche dalla sua corretta applicazione.
In secondo luogo, all'interno della vasca natatoria il distaccamento del rivestimento si è verificato non in via generalizzata ma in punti determinati, come acclarato dal CTU, mentre è rimasto incontestato il fatto, evidenziato dal CTP di parte attrice durante le operazioni peritali e riportato dal CTU, che nei punti in cui è stato eseguito il ripristino del distaccamento nel 2017 non si sono più ripresentati distaccamenti22.
Questi elementi, valutati congiuntamente, inducono ad escludere che il distaccamento del materiale sia dipeso da una sua scarsa qualità intrinseca.
Infatti, una tale ricostruzione causale è contraddetta dalla natura localizzata e non generalizzata dei distacchi nella vasca natatoria, che evidenzia l'idoneità del materiale nei punti in cui il distacco non si è verificato. In altre parole, se in alcuni punti il rivestimento non si è distaccato, se ne deduce la sua astratta idoneità allo scopo. Se poi si considera che la superficie di applicazione della malta non era stata adeguatamente pretrattata, allora appare molto più probabile l'ipotesi che il distaccamento sia avvenuto a causa dell'errata applicazione della malta e non della sua intrinseca inidoneità.
Per tali ragioni, deve escludersi il nesso di causalità tra il danno riscontrato e l'operato della terza chiamata nei confronti della quale la domanda di manleva va Controparte_3 dunque rigettata.
7.3. Sulla responsabilità della esecutrice delle opere edili
Occorre ora esaminare la domanda di manleva proposta dalla subappaltatrice Controparte_2 nei confronti della società restando invece assorbita Controparte_4
l'analoga domanda di manleva proposta da visto il rigetto della domanda Controparte_3 di manleva nei confronti di quest'ultima.
La domanda formulata dalla terza chiamata si fonda sulla corresponsabilità del Controparte_2 soggetto che ha realizzato le opere edili della piscina per non avere creato una struttura idonea e impermeabile. 22 Cfr. pag. 39 della CTU 20 La domanda è infondata.
Si è già detto sopra che la causa delle infiltrazioni va ascritta, in via di maggiore probabilità logica, alla carente impermeabilizzazione interna della piscina e non già a un difetto di impermeabilizzazione esterna.
Occorre però valutare se, a fronte di parti strutturali della piscina interessate da cavità e falle, nonché da ferri di armatura posti in superficie, sia comunque ravvisabile quanto meno una corresponsabilità del costruttore per le infiltrazioni verificatesi.
La risposta deve essere negativa.
Invero, il fatto stesso che sia stato affidato all'appaltatrice, e per essa alla subappaltatrice, il compito di realizzare l'impermeabilizzazione della struttura evidenzia come, di per sé, la sola struttura in calcestruzzo armato non potesse garantire adeguate caratteristiche di impermeabilità, rendendosi quindi necessario un ulteriore trattamento con specifici materiali e accorgimenti.
Tale opera, come detto sopra, richiedeva un preliminare esame della superficie da trattare, laddove, come osservato dal CTU, l'appaltatore, preso atto della inidoneità della superficie, avrebbe dovuto o rifiutare di eseguire l'operazione o prospettare al committente i diversi e più incisivi interventi necessari allo scopo.
L'omissione di tale vaglio preliminare e l'esecuzione dell'opera nonostante l'inidoneità della superficie recide il nesso causale tra l'operato del costruttore e il danno verificatosi. Infatti, posto che la preparazione della superficie costituiva l'oggetto specifico del contratto del
26/01/2015, le imperfezioni presenti sulla superficie avrebbero dovuto essere preventivamente emendate dall'esecutore dell'impermeabilizzazione, per l'evidente ragione che, in assenza di una superficie idonea, non sarebbe stato possibile assicurare il risultato atteso.
Del resto, il fatto stesso che le parti abbiano previsto, dopo il primo contratto del 17/04/2014, che prevedeva unicamente l'impermeabilizzazione, anche la preparazione della superficie in calcestruzzo, oggetto del contratto del 26/01/2015, induce a ritenere che l'inidoneità della superficie presente ad essere immediatamente oggetto di trattamento fosse nota alle parti.
Pertanto, anche astrattamente ipotizzando che l'avere realizzato una superficie in calcestruzzo non perfetta costituisse una forma di inadempimento da parte del costruttore verso il committente, è dirimente osservare come il contratto del 26/01/2015 demandasse all'appaltatrice proprio l'onere di rimuovere quell'inadempimento, e dunque di preparare la
21 superficie in modo idoneo affinché potesse essere applicato con successo il successivo trattamento impermeabilizzante.
Ne deriva che, anche astrattamente configurando un qualche inadempimento del costruttore nell'avere realizzato una superficie imperfetta, la pretesa di manleva è priva dei presupposti di consequenzialità immediata e diretta previsti dall'art. 1223 c.c., atteso che, se da un lato la realizzazione di una superficie imperfetta aveva comportato per il committente la necessità di sostenere una spesa, sottesa al contratto del 26/01/2015, per ottenere la superficie idonea a ricevere il trattamento impermeabilizzante, dall'altro lato la convenuta, e per essa la terza chiamata era stata incaricata proprio di eseguire quell'intervento di Controparte_2 preparazione della superficie per ovviare alle imperfezioni presenti, per cui l'inadempimento di tale obbligazione costituisce un fatto successivo e autonomo rispetto alla condotta del costruttore, rispetto alla quale l'infiltrazione di acqua costituisce una conseguenza solo mediata e indiretta, e dunque priva dei presupposti di cui all'art. 1223 c.c.
Ne deriva che la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_2 [...] deve essere rigettata. Controparte_4
8. Quantificazione del danno
Ciò posto in punto di responsabilità, occorre quantificare il danno derivato dall'inadempimento,
e dunque, in particolare, calcolare i costi di ripristino della piscina al fine di ottenere una corretta impermeabilizzazione della vasca.
8.1. Costi di ripristino
L'attore ha dedotto di commissionato un computo metrico redatto da professionista di fiducia per complessivi € 60.695,40, Iva esclusa e di avere stipulato un contratto con la ditta 3A Piscine di EQ LT per le opere di ripristino per complessivi € 60.719,68 Iva inclusa, di cui €
25.271,08 già corrisposti. L'attore ha poi dedotto gli ulteriori costi per le prestazioni professionali di direzione dei lavori, contabilità e collaudo come da computo metrico redatto dal medesimo professionista.
La pretesa è solo parzialmente fondata.
Va premesso che il computo metrico redatto dal professionista di fiducia non assume alcun valore probatorio, trattandosi, al pari della relazione di parte, di una mera allegazione e non di una prova (cfr. Cass. Civ., n. 1614/2022).
Al contrario, gli interventi e i costi di ripristino sono stati oggetto di stima da parte del CTU, il quale, al riguardo, ha osservato come “la piscina abbisogni di un radicale intervento di bonifica che non
22 potrà prescindere dal rifacimento integrale dell'impermeabilizzazione e del rivestimento della vasca, del canale di sfioro e del vano di ricovero del telo di copertura della vasca. Ciò previo svuotamento dell'impianto e previa messa
a punto e progettazione dei più opportuni interventi per l'eliminazione dei materiali preesistenti e per la realizzazione di una superficie di supporto caratterizzata dalle dovute caratteristiche di continuità, omogeneità e levigatezza nonché dall'assenza di lesioni, alveolature e corpi estranei affioranti”23.
Sulla base di ciò, dopo avere dettagliato le operazioni necessarie in “1) svuotamento dell'impianto 2) smontaggio bordo 3) asportazione del rivestimento preesistente (ad esempio mediante sabbiatura) fino a portare a nudo il calcestruzzo retrostante 4) intervento sui ferri d'armatura del cemento armato per asportare le porzioni poste a meno di 3 cm dalla superficie e per trattare quindi le parti portate alla luce con prodotto inibente il processo corrosivo 5) sigillatura delle falle e delle cavità presenti sulla superficie del calcestruzzo 6) sigillatura delle zone di contatto fra il calcestruzzo e i componenti degli impianti in esso affioranti (come bocche di presa nel canale di sfioro, bocchette di mandata, griglie di ripresa di fondo, corpi illuminanti nella vasca) 7) rasatura del calcestruzzo con adeguato prodotto per eliminare le discontinuità e le disuniformità della superficie del calcestruzzo, come quelle dovute alle riprese di getto e alla presenza delle staffe di supporto del bordo nel canale di sfioro 8) applicazione di primer aggrappante compatibile con il rivestimento di cui al punto successivo 9) applicazione del sistema di impermeabilizzazione e rivestimento 10) rimontaggio del bordo con sostituzione dei pezzi eventualmente danneggiati 11) riempimento della piscina ad avvenuta maturazione dei prodotti posti in opera e riavviamento degli impianti”24, l'ausiliario ha stimato i costi necessari per “Interventi per eliminazione perdite e distacchi e deterioramenti del rivestimento”, con dettaglio di dimensioni, per complessivi € 32.000,00, per “Allestimento cantiere e remissione luoghi in pristino stato”, per complessivi € 3.500,0025.
Nessuna delle parti ha sollevato specifiche contestazioni avverso tale quantificazione, per cui i maggiori costi dedotti dalla parte non hanno fondamento.
L'importo complessivo, pari a € 35.500,00, calcolato al netto dell'Iva, va maggiorato del valore dell'imposta, posto che il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, laddove nel caso di specie il danneggiato è un consumatore e non ha quindi diritto alla detrazione dell'Iva (cfr. Cass. Civ., n. 22580/2022).
L'Iva deve essere calcolata con aliquota al 22%, non essendo provate le condizioni per l'applicazione di aliquote agevolate, per complessivi € 43.310,00 Iva inclusa. Il CTU ha poi indicato gli interventi di “Trattamento cromatico staffe di supporto bordo (ove tale intervento estetico sia considerato dovuto e necessario)”, per complessivi € 1.500,00, e di “Fornitura scala accesso a locale interrato”, per complessivi € 500,00, oltre alla voce “Infiltrazioni a pavimento locale tecnico (deprezzamento)” per complessivi € 5.000,0026.
Tali voci non possono trovare ristoro.
Quanto alle staffe di supporto e alla scala di accesso al locale tecnico, si è già detto sopra che tali elementi non costituiscono vizi dell'opera, e come tali non possono essere oggetto di risarcimento.
Quanto al deprezzamento per le infiltrazioni nel pavimento del locale tecnico, si è detto sopra che il fattore causale logicamente più probabile va individuato nelle perdite derivanti dalla vasca natatoria, per cui il rifacimento integrale del rivestimento dell'intera piscina, ricomprendendo anche la vasca natatoria, deve intendersi quale rimedio utile anche ad eliminare le infiltrazioni nel locale interrato. Conseguentemente, non è giustificata l'attribuzione di un risarcimento per il deprezzamento di un locale il cui vizio è già computato negli interventi di ripristino.
Devono invece essere computati i costi documentati dall'attore per lo svuotamento e il nuovo riempimento della piscina a seguito dei lavori, quali operazioni necessariamente implicate dall'esecuzione dei lavori di ripristino così come descritti dal CTU, provati mediante le fatture fiscali emesse dalla società Edil Bi S.r.l. per complessivi € 2.341,9027.
Il risarcimento per i costi di ripristino ammonta quindi a complessivi € 45.651,90.
Trattandosi di obbligazione di valore, la somma in questione deve essere oggetto di rivalutazione, da calcolare secondo gli indici FOI rilevati dall'Istat tempo per tempo vigenti a decorrere dalla data della CTU che tali danni ha calcolato con valori attuali, e dunque dal
14/01/2020.
Quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie la parte attrice non ha allegato alcunché circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'investimento prescelto, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n. 18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento. Sulla somma rivalutata decorrono tuttavia gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
8.2. Costi del giudizio di accertamento tecnico preventivo
L'attore ha poi dedotto, quale danno, il costo sopportato per il pagamento del compenso al
CTU e al proprio consulente tecnico.
Al riguardo va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt.
91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 9735/2020; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 12759/1993).
Al riguardo, la parte attrice ha dedotto il compenso del CTU e quello del proprio CTP.
La prima voce è documentata, avendo l'attore prodotto sia il decreto di liquidazione emesso dal giudice nel procedimento ex art. 696 c.p.c. RG 2764/2018 sia la corrispondente fattura emessa dal CTU Ing. e intestata all'attore. Persona_1
La seconda voce di spesa è invece indimostrata, atteso che l'attore si è limitato a produrre una mera nota “pro-forma”, che tuttavia non assume alcun valore probatorio. Infatti, da un lato tale documento non costituisce fattura fiscale, idonea quanto meno ad impegnare la responsabilità del professionista che la emette, né vi è prova del contratto stipulato con il professionista in ordine al compenso dovuto per la prestazione in sede di TP, né vi è comunque prova del pagamento eseguito in favore di tale professionista. Ne deriva che, in assenza di prova, le spese per la consulenza tecnica di parte non possono trovare ristoro in quanto non documentate.
9. Conclusioni
In conclusione, deve essere accolta la domanda risarcitoria proposta nei confronti di CP_1
nonché la domanda di manleva da questa proposta nei confronti della terza chiamata
[...] [...]
CP_2
La convenuta va quindi condanna al pagamento, in favore di di Controparte_1 Parte_1 complessivi € 45.651,90, oltre rivalutazione secondo gli indici FOI rilevati dall'Istat tempo per tempo vigenti dal 14/01/2020 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
25 Per converso, la terza chiamata va condannata a tenere indenne Controparte_2 CP_1 di quanto da questa pagato nei confronti di a titolo di risarcimento del
[...] Parte_1 danno.
Va invece rigettata la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1 nonché la domanda di manleva proposta da nei Controparte_3 Controparte_2 confronti di Resta invece assorbita dal rigetto della Controparte_4 domanda nei suoi confronti la domanda di manleva proposta da nei Controparte_3 confronti di Controparte_4
10. Spese di lite
Quanto alle spese di lite, occorre distinguere tra i singoli rapporti processuali.
Nel rapporto tra l'attore e la convenuta sussiste soccombenza di quest'ultima, Controparte_1 per cui le spese seguono il criterio di cui all'art. 91 c.p.c., non potendo ravvisarsi soccombenza reciproca nell'accoglimento della domanda per un importo inferiore a quanto richiesto (cfr.
Cass. Civ., S.U., n. 32061/2022).
Il valore della causa, ai sensi dell'art. 5 DM 55/2014, è pari alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento, e dunque a € 45.651,90. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione di cui al
DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto. Segue poi il rimborso delle spese di contributo unificato e bollo del presente giudizio, pari a € 786,00.
Vanno anche liquidate le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo, per le quali è stata proposta esplicita richiesta, tenuto conto del fatto che il procedimento si è concluso con il deposito della consulenza e che dunque difetta la fase decisionale.
Tali spese, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., vanno destinate direttamente all'Avv. Giuseppe Caforio, quale procuratore dichiaratosi antistatario nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., ad eccezione del rimborso del contributo unificato e del bollo del presente giudizio (pari a €
786,00) e del giudizio di TP (pari a € 286,00), i cui moduli di pagamento risultano intestati all'attore e non al difensore, nonché delle spese per il pagamento del compenso del CTU, pari a
€ 7.324,82, atteso che la relativa fattura è parimenti intestata all'attore e non al difensore.
Analogo criterio ex art. 91 c.p.c. va applicato nel rapporto tra la convenuta e la Controparte_1 terza chiamata soccombente rispetto alla prima. Controparte_2
Sul punto va precisato che le spese qui liquidate vanno individuate nelle sole spese di chiamata in causa, che scaturiscono dalla sentenza e hanno per presupposto la soccombenza. Non è invece dovuto il rimborso delle spese di soccombenza, ossia delle spese che Controparte_1
26 sarà tenuta a pagare all'attore, non essendo intervenuta una specifica domanda sul punto da parte convenuta (cfr., per la distinzione, Cass. Civ., n. 4275/2024).
È invece dovuto il rimborso delle spese di contributo unificato e bollo per la chiamata in causa sia nel presente giudizio (pari a € 759,00) che in quello di TP (pari a € 259,00).
Nel rapporto tra e sussistono gravi ed eccezionali ragioni Controparte_1 Controparte_3 per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Occorre infatti considerare che le indagini svolte dal CTU sono state limitate dal rifiuto, opposto dalla società, di fornire informazioni circa la composizione chimica della malta cementizia utilizzata, non essendo documentata la effettiva presenza di brevetti o altri diritti di proprietà industriale sul materiale oggetto di causa e dovendo quindi ritenersi tale rifiuto ingiustificato.
Nel rapporto tra e la terza chiamata Controparte_2 Controparte_4 non vi è luogo per la condanna alle spese di lite, atteso che, sebbene la prima sia soccombente, tuttavia la seconda è contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore di di € 45.651,90, Controparte_1 Parte_1
oltre rivalutazione secondo gli indici FOI rilevati dall'Istat tempo per tempo vigenti dal
14/01/2020 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna a tenere indenne di quanto da questa pagato Controparte_2 Controparte_1 in favore di a titolo di risarcimento;
Parte_1
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
[...]
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Giuseppe Controparte_1
Caforio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che si liquidano, per il giudizio di merito, in complessivi € 6.713,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, nonché, per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, in complessivi €
4.011,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, nonché in favore dell'attore che si liquidano in € 786,00 per esborsi relativi al Parte_1
27 presente giudizio, nonché in € 7.610,82 per esborsi relativi al giudizio di accertamento tecnico preventivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 Controparte_1
che si liquidano, per il giudizio di merito, in complessivi € 6.713,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 759,00 per esborsi, nonché, per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, in complessivi € 4.011,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 259,00 per esborsi;
- Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_3
- Nulla per le spese tra e Controparte_2 Controparte_4
Perugia, 14/10/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. della terza chiamata Controparte_2 4 Cfr. pag. 55 del doc. 2 di parte terza chiamata Controparte_3 8 6 Cfr. pag. 30-31 della relazione di CTU svolta nel giudizio n. 2764/2018 RG 7 Cfr. pag. 31 della CTU 10 9 Cfr. pag. 75 della CTU 10 Cfr. pag. 32 della CTU 12 11 Cfr. pag. 32 della CTU 12 Cfr. pag. 76 della CTU 13 16 Cfr. pag. 65 della CTU 17 Cfr. pag. 66 della CTU 17 18 Cfr. pag. 33 della CTU 19 Cfr. pag. 34 della CTU 18 20 Cfr. pag. 67 della CTU 21 Cfr. pag. 84 della CTU 19 23 Cfr. pag. 87 della CTU 24 Cfr. pag. 40-41 della CTU 25 Ibidem 23 26 Ibidem 27 Cfr. doc. 10 di parte attrice 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5640/2020 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Caforio;
Attore
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Querci;
Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta
NONCHÉ CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Crifò; Controparte_2 P.IVA_2
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Controparte_3 P.IVA_3
Fontana; non costituita in giudizio;
Controparte_4
Terzi chiamati
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 01/04/2025.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 01/04/2025.
Conclusioni per la terza chiamata come da note scritte del 01/04/2025. Controparte_2
Conclusioni per la terza chiamata come da note scritte del Controparte_3
01/04/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
1 agiva nei confronti di premettendo che, con contratto del Parte_1 Controparte_1
17/04/2014, aveva commissionato alla convenuta, nell'ambito di una piscina sita nella propria residenza, la fornitura e posa in opera dell'impianto di filtrazione e ricircolo dell'acqua, dell'impianto elettrico e di illuminazione, nonché del rivestimento della piscina con malta cementizia tipo e che, con successivo contratto del 26/01/2015, l'attore aveva CP_5 commissionato anche la sistemazione/preparazione della superficie della struttura della piscina per la successiva posa dell'Eco Resina Naturae Euwork.
L'attore rappresentava che, a seguito del primo riempimento della vasca, erano emersi numerosi vizi dell'opera realizzata, poi accertati in sede di procedimento ex art. 696 c.p.c., per cui chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva la convenuta, eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale nonché, nel merito, la decadenza e la prescrizione dell'azione. Contestava inoltre la propria responsabilità, imputando i vizi all'operato della società Controparte_4 che aveva eseguito le opere edili, o comunque alla società subappaltatrice Controparte_2
Contestava anche il quantum del risarcimento preteso e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, nonché, in subordine, la condanna in manleva delle società quale Controparte_2 soggetto che aveva eseguito la posa della resina di rivestimento interno, nonché
[...]
quale soggetto che aveva fornito i prodotti per il rivestimento, di cui chiedeva CP_3 autorizzazione alla chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la società eccependo la Controparte_2 decadenza e la prescrizione dell'azione, contestando la propria responsabilità e imputando i vizi alla cattiva esecuzione delle opere edili da parte della società Controparte_4
Chiedeva dunque il rigetto della domanda di manleva e, in subordine, chiedeva a sua volta
[...] la condanna in manleva della società di cui parimenti Controparte_4 chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa.
Si costituiva eccependo la nullità per genericità della chiamata in garanzia Controparte_3 nonché, nel merito, la decadenza e la prescrizione dell'azione, contestando inoltre la propria responsabilità. Chiedeva dunque il rigetto della domanda di manleva e, in subordine, chiedeva a sua volta la condanna in manleva della società di cui Controparte_4 parimenti chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata, la società rimaneva contumace. Controparte_4
2 Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
03/04/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento proposta dall'attore, in qualità di committente, nei confronti della convenuta appaltatrice, alla quale è stata affidata l'opera di realizzazione degli impianti e della impermeabilizzazione di una piscina sita nella proprietà dell'attore in Perugia, Località Ramazzano, Vocabolo Il Barone.
Tale domanda si fonda sulla presenza di vizi, così dedotti testualmente dall'attore: “il distaccamento e deterioramento della resina di rivestimento della parte interna della piscina, la perdita d'acqua dal canale di sfioro e relative tubazioni alla vasca di compenso, la mancata realizzazione di pozzetti d'ispezione, la perdita d'acqua dalla vasca natatoria, le staffe in acciaio inox che sorreggono il bordo in pietra della piscina che risultano essere in vista, la mancata installazione da parte della della scala d'accesso al Controparte_1 locale filtri, la perdita d'acqua dai filtri e dalle tubazioni dell'impianto di filtraggio, la grave perdita d'acqua in corrispondenza della tubazione delle prese di fondo dell'impianto di filtraggio”1.
Su tale domanda principale si innesta la domanda subordinata di manleva proposta dalla convenuta nei confronti dei terzi e quali soggetti che Controparte_2 Controparte_3 avevano eseguito le opere in subappalto (la prima) e avevano fornito il materiale usato per l'impermeabilizzazione (la seconda). Su tale domanda subordinata si innesta, a sua volta,
l'ulteriore domanda subordinata di manleva proposta dalle terze chiamate nei confronti della chiamata quale soggetto che avrebbe eseguito le opere Controparte_4 edili responsabili dei vizi.
Così delineato l'oggetto del giudizio, vanno esaminate le questioni pregiudiziali e preliminari dedotte dalle parti.
3. Sull'eccezione di incompetenza per territorio
La convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio, essendo pattuito tra le parti come foro esclusivo quello di Firenze.
Posto che l'eccezione non può intendersi rinunciata in ragione della sua mancata riproposizione nelle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., visto che dalla valutazione processuale complessiva della parte (cfr. Cass. Civ., n. 12756/2024) emerge chiaramente la volontà di coltivare l'eccezione, essa è comunque infondata. 1 Cfr. pag. 3 della citazione 3 È pacifico che l'attore abbia stipulato il contratto in qualità di consumatore, non avendo alcuna parte contestato tale qualifica. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 33, lett. u), Cod. Cons., è vessatoria la clausola che abbia quale effetto quello di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
La convenuta ha dedotto che la clausola sarebbe stata oggetto di trattativa tra le parti, ma l'affermazione è rimasta indimostrata.
Da un lato, la clausola di foro esclusivo è contenuta nell'ambito delle condizioni generali di contratto, evidentemente predisposte dalla convenuta, come si evince dalla stampigliatura del contratto sulla carta intestata della convenuta medesima, alle quali il committente si è limitato ad apporre la sottoscrizione “per accettazione”.
Dall'altro lato, a fronte della contestazione dell'attore circa l'esistenza di una specifica ed effettiva trattativa sulla clausola, la convenuta non ha offerto alcuna prova del fatto, non avendo neppure formulato istanze istruttorie sul punto nei termini di cui all'art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c.
Non è condivisibile l'argomentazione secondo cui la trattativa individuale emergerebbe dalla prima pagina del contratto, in cui è indicato il “riferimento alle trattative intercorse”. Infatti, se per un verso le trattative hanno senz'altro riguardato l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, quali sono la prestazione e il prezzo dovuti, per altro verso la trattativa individuale prevista dall'art. 34 Cod. Cons. deve riguardare la specifica clausola di deroga alla competenza per territorio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, per rendere inoperante la disciplina del consumatore non è sufficiente che una trattativa si sia comunque svolta o abbia riguardato clausole diverse da quelle di deroga alla competenza, essendo necessario “accertare che la trattativa fosse stata caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa della autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto), e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto: Cass. 24262/2008; Cass. 18785/2010; Cass. 14287/2015)” (così Cass. Civ., n.
427/2021).
Nel caso di specie, il mero riferimento contrattuale alle trattative intercorse tra le parti non è idoneo a dimostrare che il consumatore, in relazione alla specifica clausola di deroga della
4 competenza, abbia effettivamente avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto, essendo rimasto sostanzialmente ignoto il concreto svolgimento delle trattative prodromiche alla stipulazione del contratto con particolare riferimento alla clausola di deroga del foro del consumatore. Per tali ragioni, la clausola di foro esclusivo deve ritenersi inefficace in quanto vessatoria, dovendo trovare applicazione il foro del consumatore che radica la competenza sull'adito Tribunale, quale foro del luogo di residenza dell'attore.
4. Sull'eccezione di nullità della chiamata in causa
La chiamata ha eccepito la nullità della chiamata in causa da parte della Controparte_3 convenuta, stante la mancata indicazione del titolo della domanda proposta.
L'eccezione è infondata.
Sebbene la difesa in via principale della convenuta sia volta ad escludere qualunque responsabilità a proprio carico in ragione della riconducibilità del vizio all'errata impermeabilizzazione esterna, e sia dunque favorevole alla posizione della chiamata CP_3
tuttavia la domanda proposta in via subordinata dalla convenuta è diretta ad accertare la
[...] quota di responsabilità dei soggetti che hanno materialmente eseguito i lavori contestati (
[...]
e fornito i prodotti utilizzati ( ). CP_2 CP_3
Da un lato, ai fini dell'art. 164 c.p.c., l'atto deve essere esaminato nel suo tenore complessivo al fine di stabilire l'effettiva inesistenza o assoluta incertezza del petitum o della causa petendi (cfr.
Cass. Civ., n. 17991/2018). Dall'altro lato, la domanda di garanzia proposta dalla convenuta, pur non contenendo una esplicita contestazione di difetto di qualità dei prodotti, è agevolmente interpretabile, in base al tenore complessivo dell'atto anche all'esito della consulenza tecnica svolta in sede di TP, come domanda rivolta ad accertare la quota di responsabilità di CP_3 per avere fornito un prodotto in ipotesi non conforme alle aspettative.
[...]
Non ricorre dunque la causa di nullità eccepita dalla terza chiamata, laddove comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ridonda non sul piano del rito ex art. 164 c.p.c. ma, piuttosto, su quello di merito.
L'eccezione di nullità va quindi rigettata.
5. Sull'eccezione di decadenza e prescrizione
La convenuta ha poi eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione principale per vizi, atteso che, a fronte del completamento dell'opera nel settembre 2015, i vizi sarebbero stati formalmente denunciati solo nell'aprile 2018.
5 Analoga eccezione è stata sollevata dalle terze chiamate e Controparte_2 CP_3
sia in relazione alla domanda principale del committente che in relazione alla domanda
[...] subordinata di manleva dell'appaltatore.
L'eccezione è infondata.
Va premesso che la domanda risarcitoria, fondata in prevalenza sulle perdite d'acqua della piscina e sulle conseguenti infiltrazioni, va qualificata sub art. 1669 c.c., atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, tra cui anche la presenza di infiltrazioni e umidità (cfr.
Cass. Civ., n. 24230/2018). Ne deriva che il difetto di impermeabilizzazione di una piscina, costituendo un vizio che attiene alla fondamentale struttura di contenimento dell'acqua, va senza dubbio qualificata come grave difetto rilevante ex art. 1669 c.c.
Ciò posto in punto di qualificazione, va osservato che, nel rapporto principale tra attore committente e convenuta appaltatrice, la stessa parte convenuta ha affermato, nella propria comparsa di costituzione, che a seguito della denunzia dei vizi da parte dell'attore essa aveva disposto l'intervento in loco sia della subappaltatrice sia della fornitrice dei Controparte_2 prodotti al fine di eseguire interventi di ripristino2. Controparte_3
Una tale condotta dell'appaltatrice implica un impegno verso il committente ad eliminare i vizi riscontrati.
Invero, il rapporto contrattuale principale intercorre tra il committente attore e la convenuta appaltatrice, impegnatasi ad eseguire le opere di impianto e impermeabilizzazione, per cui, anche laddove l'appaltatore affermi la correttezza del proprio operato, in ogni caso le eventuali inadempienze dei soggetti di cui l'appaltatore si sia avvalso ricadono comunque nella sua sfera di responsabilità verso il committente, ai sensi dell'art. 1228 c.c. Ne deriva che l'avere convocato le imprese che avevano preso parte all'esecuzione dell'opera per svolgere i lavori di ripristino implica sia il riconoscimento del vizio sia l'impegno ad eliminarlo.
Trova quindi applicazione il principio di diritto secondo cui l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante 2 Cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione di CP_1 6 sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. (cfr. Cass. Civ., n. 6263/2012), laddove analogo principio è affermato in relazione ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c.c.
(cfr. Cass. Civ., n. 8026/2004).
Non assume rilevanza l'argomentazione della convenuta secondo cui la disponibilità al ripristino non avrebbe comunque implicato alcun riconoscimento di responsabilità. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'articolo 1667, secondo comma, seconda parte, c.c., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità.
Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere (cfr. Cass. Civ., n. 27948/2008).
Quanto al rapporto subordinato tra convenuta appaltatrice e terze chiamate, rispettivamente subappaltatrice ( e fornitrice dei prodotti ( , l'eccezione Controparte_2 Controparte_3 di decadenza e prescrizione è parimenti infondata.
Anche in tal caso, infatti, sussiste l'impegno delle terze chiamate all'eliminazione del vizio, essendo irrilevante, come detto sopra, la negazione della propria responsabilità e la pretesa imputazione ad altri della difettosa esecuzione dell'opera.
In relazione alla posizione della subappaltatrice sebbene quest'ultima abbia Controparte_2 negato di avere preso parte alle opere di ripristino, tuttavia l'impegno in tal senso è ricavabile dal doc. 7 prodotto dalla parte convenuta nella propria memoria ex art. 183, comma CP_1
6, n. 2 c.p.c. Tale documento riporta la missiva inviata in data 24/09/2017 dal Sig.
[...]
referente dell'impresa a referente dell'impresa Tes_1 Controparte_2 Testimone_2
in cui si legge “Ciao Come già affrontato, e dato,disponibilita per il ripristino e CP_1 Tes_2 successivamente rimandato, avevamo pensato di stuccare con prodotto apposito e se necessario spruzzato con pistola ad aria compressa. A disposizione ti saluto cordialmente. F.”.
Da tale missiva è chiaramente evincibile la disponibilità all'esecuzione degli interventi di ripristino, come del resto confermato dalla stessa terza chiamata nella propria CP_2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., in cui si dà atto che “Si sottolinea che contrariamente a quanto riferito da nella memoria n.2 a pag.
3-4 il Sig. , mentre inizialmente CP_1 Testimone_1 aveva preso accordi al fine di consigliare gli interventi che dovevano essere eseguiti al fine di eliminare le “chiazze
“ presenti sul fondo della piscina pur avendo dato la disponibilità infatti cfr. doc.8 prodotto da con la CP_1
7 memoria n.2 si legge nella mail (cfr. doc.8 )“…. come già affrontato , e dato disponibilità per il CP_1 ripristino e successivamente rimandato , avevamo pensato di stuccare con prodotto apposito e se necessario spruzzato con pistola ad aria compressa “, in definitiva tale lavoro non fu mai svolto dal Sig. , Testimone_1 ma fu la proprietà ad incaricare un muratore di sua fiducia, ossia il muratore che doveva eseguire la Pt_1 scarificatura della superficie”3.
Come detto sopra, il dato dirimente ai fini dell'esonero dai termini di decadenza e prescrizione è che l'esecutore abbia assunto l'impegno di eseguire il ripristino dell'opera, riconoscendo la presenza del vizio, non assumendo rilevanza che la responsabilità del vizio sia addebitata ad altri o che, come nella specie, l'intervento non sia stato poi materialmente eseguito dal medesimo esecutore dell'opera. Il dato rilevante, infatti, è rappresentato dall'impegno o dalla disponibilità, comunque manifestati, ad emendare l'opera, che sottendono un riconoscimento dell'esistenza del vizio sul piano oggettivo utile quanto meno ad esonerare il committente, e del pari l'appaltatore principale nei confronti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 1670 c.c., dai termini brevi di decadenza e prescrizione posti dagli artt. 1667 e 1669 c.c.
In relazione alla posizione della società che ha fornito il materiale da Controparte_3 utilizzare per il rivestimento, anche in tal caso risulta prestata dalla società una disponibilità all'esecuzione di opere di ripristino, come confermato dalla stessa società nella propria memoria di costituzione in seno al giudizio di TP4. Vanno quindi richiamate le considerazioni sopra svolte riguardo alla sufficienza di tale impegno per esonerare il committente dal rispetto dei termini brevi di decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., nonché riguardo alla irrilevanza della negazione di responsabilità accompagnata alla disponibilità comunque manifestata al ripristino del vizio.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalle parti convenuta e terze chiamate vanno quindi rigettate.
6. Sull'esistenza dei vizi
Ciò posto in ordine alle questioni pregiudiziali e preliminari relative al rapporto processuale principale tra attore committente e convenuta appaltatrice, occorre esaminare l'effettiva esistenza dei vizi lamentati dall'attore, i quali vanno esaminati separatamente, alla luce della
CTU svolta dall'Ing. nel corso del procedimento di TP svoltosi presso Persona_1 questo Tribunale e rubricato al n. 2764/2018 RG. Al riguardo va premesso che l'affermazione delle terze chiamate, secondo cui la CTU sarebbe inattendibile in quanto sarebbero stati svolti lavori di ripristino da parte di soggetti estranei alle parti nel corso del 2017, non è idonea ad infirmare gli accertamenti tecnici svolti nel corso del procedimento ex art. 696 c.p.c., non essendo stata offerta alcuna prova di quale sarebbe, in concreto, l'entità e l'estensione dei lavori svolti.
6.1. Distaccamento e deterioramento della resina di rivestimento della parete interna della piscina
L'attore ha lamentato che, dopo l'esecuzione dei lavori e a seguito del primo riempimento della vasca, si è verificato il distacco, a zone, del rivestimento in resina della parete interna della vasca, con diffusione del tipo “a macchie di leopardo”.
Il vizio è stato oggetto di esame peritale.
Quanto al canale di sfioro della piscina, l'ausiliario ha riferito che “Si sono rilevati sostanziali distacchi e deterioramenti del trattamento impermeabilizzante applicato alle pareti e al fondo del canale di sfioro.
Si è notato uno “sfogliamento” diffuso del materiale lungo le pareti del canale all'altezza di quella che costituisce verosimilmente la linea di bagnasciuga all'atto di funzionamento a regime degli impianti (foto n. 40, 41, 43, 48,
50÷53, 55÷57, 59÷64). Nello stesso canale il trattamento in questione ha fatto rilevare numerose discontinuità in corrispondenza di significative cavità e irregolarità presenti nella superficie di calcestruzzo da impermeabilizzare;
le discontinuità risultano accentuate in corrispondenza delle zone di contatto fra calcestruzzo
e bocche di deflusso dell'acqua. Risultano evidenti anche macchie attestanti la presenza di fenomeni di corrosione
a carico dei ferri d'armatura del calcestruzzo. Ad attestazione della sussistenza di tutte tali manifestazioni si rimanda alle foto nn. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 51÷64”.
Quanto al bordo del canale di sfioro, l'ausiliario ha riferito che “L'esame del bordo del canale di sfioro ha fatto riscontrare la presenza di significative lesioni del rivestimento con distacco di importanti frammenti dello strato superiore da quello inferiore del trattamento (foto nn. 44, 47, 81, 82). Le fratture possono essere state verosimilmente favorite anche dall'applicazione di carichi puntuali”.
Quanto, infine, alla vasca natatoria, l'ausiliario ha riferito che “La costante presenza di acqua all'interno della vasca non ha consentito di eseguire l'esame dello stato del rivestimento. Dal bordo della vasca si sono peraltro scorti dei distacchi sul fondo della parte meno profonda della piscina e alcuni affioramenti di macchie attestanti fenomeni corrosivi a carico dei ferri d'armatura dei calcestruzzi sottostanti”5. 5 Cfr. pag. 33-34 della relazione di CTU svolta nel giudizio n. 2764/2018 RG 9 Nessuna delle parti ha contestato la CTU sul punto, per cui l'esistenza oggettiva del vizio deve ritenersi un fatto accertato, essendo invece controversa l'imputabilità di tale vizio, di cui si dirà oltre.
6.2. Perdita d'acqua dal canale di sfioro
Quanto alla perdita d'acqua dal canale di sfioro, l'ausiliario, a seguito di esame diretto, ha riferito che “Come descritto nel capitolo dedicato allo svolgimento delle operazioni peritali, le perdite dal canale sono risultate senz'altro sussistenti ed estremamente significative (dell'ordine di circa 530 litri/ora). Le stesse si verificano in maniera massiccia attraverso falle presenti nelle pareti del canale e in quantità ben più limitata come trafilature in corrispondenza delle superfici di contatto fra le pareti del canale e le bocche di deflusso in esse annegate (foto nn. 18, 19, 20, 83, 84, 85). Il controllo eseguito all'interno del pozzetto di fine linea del sistema di drenaggio (foto nn. 14, 17, 22, 36) ha fatto rilevare che in esso defluisce acqua soltanto quando si verificano le perdite dal canale di sfioro;
ciò testimonia che l'acqua fuoriuscita dal canale attraversa verosimilmente la struttura in cemento armato in cui lo stesso canale è ricavato e fluisce quindi esternamente alle pareti della vasca pervenendo infine alla linea di drenaggio posta alla base delle pareti stesse. Le perdite non risultano interessare le linee che dal canale fanno defluire l'acqua verso i sottostanti impianti di trattamento”6.
Anche rispetto a tale vizio, le parti non hanno formulato alcuna contestazione avverso il rilievo dell'esistenza, in fatto, delle suddette perdite, controvertendo piuttosto sulla relativa imputabilità.
6.3. Mancata realizzazione di pozzetti d'ispezione
L'attore ha lamentato la mancata realizzazione di pozzetti d'ispezione, imputandone il difetto alla cattiva esecuzione dell'opera da parte della convenuta.
Sul punto, la domanda è infondata.
Per un verso, l'assenza di tali pozzetti è un dato acclarato all'esito della CTU. L'ausiliario ha infatti rilevato che “Non sono stati individuati pozzetti di tal genere, la cui presenza sarebbe stata utile per eseguire interventi di pulizia. La mancata disponibilità dei grafici di progetto non ha consentito di accertare se tali pozzetti fossero stati previsti nel progetto a fronte del quale è stato stipulato il contratto fra il ricorrente e
[...] 7. CP_1
Per altro verso, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, la realizzazione di tali opere non risulta prevista tra le prestazioni dovute dall'appaltatrice. Invero, il rapporto contrattuale tra il committente e l'appaltatrice è stato regolato dal contratto del 17/04/2014, avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto di filtrazione e ricircolo, dell'impianto elettrico e di illuminazione, nonché dell'impermeabilizzazione della piscina. Con il successivo accordo del 26/01/2015 sono state inoltre previste opere di sistemazione e preparazione della superficie della piscina per la successiva posa del prodotto impermeabilizzante.
L'accordo del 17/04/2014 prevede espressamente che “il contratto si intende a misura e non forfait ed ha per oggetto la fornitura della struttura come da computo allegato e disegno concordato con i Vostri tecnici e presentati alle autorità di competenza”.
Come detto, tra le diverse opere previste nel contratto documentato non sono contemplati i pozzetti di ispezione, laddove la parte attrice non ha fornito prova di una diversa pattuizione emergente da computi metrici o progetti eventualmente allegati al contratto di appalto.
Se da un lato è vero che tali pozzetti possono considerarsi elementi del complessivo impianto di deflusso dell'acqua, dall'altro lato non è possibile ricomprendere all'interno di un appalto a misura opere non specificamente previste, per l'evidente ragione che, in tale tipologia di appalto, il prezzo è necessariamente calcolato sulla base delle singole attività demandate all'appaltatore, per cui la ricomprensione di opere non previste comporta evidentemente una indebita trasformazione del contratto in un appalto a corpo, in sostanziale contrasto con il regolamento contrattuale concordato tra le parti.
Pertanto, non è possibile qualificare come vizio la mancata realizzazione di un'opera contrattualmente non dovuta.
6.4. Perdita d'acqua dalla vasca natatoria
Quanto alle perdite d'acqua dalla vasca natatoria, il CTU ha riferito che “Nel corso delle operazioni le diminuzioni di livello dell'acqua costantemente contenuta nella vasca natatoria sono risultate non rilevanti, tanto da non poter essere quantificate. Se ne deduce che le pareti e il fondo della vasca e le linee impiantistiche che ad essa adducono o da essa prelevano l'acqua non sono interessate da perdite, se non di rilevanza contenuta”8.
Nel replicare alle contestazioni di parte attrice, l'ausiliario ha ribadito che “le perdite riscontrate nella vasca a quota inferiore a quella del canale di sfioro sono risultate così contenute da non essere quantificabili in termini di diminuzione del livello dell'acqua nella vasca stessa. Le stesse sono comunque evidentemente riferibili ad una non ermetica tenuta delle pareti e del fondo della vasca e/o delle linee impiantistiche che ad essa adducono o da essa prelevano l'acqua. Tali pur minime perdite sono una delle possibili cause delle infiltrazioni a 8 Cfr. pag. 31 della CTU 11 pavimento del locale tecnico interrato (si veda al successivo punto G) delle quali non è stato possibile al momento individuare le origini”9.
Alla luce di tali conclusioni, il vizio deve considerarsi comunque esistente. Invero, la diminuzione del livello dell'acqua nella piscina, per quanto contenuta, evidenzia comunque una non perfetta impermeabilizzazione della struttura interna della vasca, a fronte della quale le perdite dovrebbero essere radicalmente assenti.
6.5. Staffe in acciaio visibili
L'attore ha lamentato che le staffe in metallo che sorreggono il bordo in pietra della piscina sarebbero visibili dagli utenti della vasca, con conseguente inestetismo.
Sul punto, la domanda è infondata.
La visibilità delle staffe non può considerarsi un vizio dell'opera, quanto piuttosto una variante estetica non attinente alla correttezza della prestazione sul piano tecnico.
Invero, il contratto stipulato, nel prevedere la posa in opera di bordo perimetrale, precisa che
“Si include la fornitura e posa in opera dei tozzetti di sostegno da fissare sulla struttura in cls”, ma non prevede affatto particolari accorgimenti tecnici per l'esecuzione del sostegno del bordo della piscina in modo tale da realizzare un particolare effetto estetico, né l'attore ha fornito prova di avere dato specifiche indicazioni all'appaltatore circa la modalità di realizzazione degli elementi in esame.
Conseguentemente, in assenza di una precisa pattuizione contrattuale in ordine alle modalità esecutive, la valutazione di maggiore o minore gradimento estetico è del tutto soggettiva e non idonea ad argomentare, in termini oggettivi, l'esistenza di un vizio.
Non è quindi possibile qualificare l'elemento in questione come vizio dell'opera.
6.6. Mancata installazione della scala di accesso al locale filtri
L'attore lamenta l'omessa installazione di una scala di accesso al locale filtri.
Il CTU, sul punto, ha riferito che “L'accesso è attualmente reso possibile mediante una scala apposta dal ricorrente. Lo scrivente osserva che la fornitura della scala da parte di non è espressamente prevista CP_1 nei documenti contrattuali versati in atti”10.
Anche in tal caso va richiamato quanto detto sopra in ordine alla impossibilità di ricomprendere tra le prestazioni dovute dall'appaltatore anche ulteriori attività o forniture non espressamente previste nell'appalto stipulato non a corpo bensì a misura. Se da un lato è vero che la scala è senza dubbio necessaria per accedere al locale interrato, dall'altro lato non è neppure possibile aggiungere in via interpretativa al contratto prestazioni non previste tra quelle concordate a misura, derivandone altrimenti una sostanziale trasformazione del contratto da appalto a misura in appalto a corpo.
Del resto, nel contratto sono dettagliatamente indicati gli elementi oggetto dell'offerta e gli accessori in essa inclusi, per cui il committente aveva senz'altro la possibilità di rappresentarsi l'eventuale necessità di aggiungere a proprie spese ulteriori elementi quali la scala di accesso ai locali.
Non è quindi possibile qualificare l'omessa fornitura della scala in questione come vizio dell'opera.
6.7. Perdita d'acqua dai filtri e dalle tubazioni dell'impianto di filtraggio
Rispetto alla perdita d'acqua dai filtri e dalle tubazioni dell'impianto di filtraggio, il CTU ha riferito che “La parte in vista delle apparecchiature e delle tubazioni presenti nel locale tecnico interrato non presenta significative perdite di acqua”11.
A fronte delle contestazioni svolte dal CTP di parte attrice, l'ausiliario ha confermato le conclusioni raggiunte, evidenziando che “Lo scrivente ribadisce che, nel corso delle operazioni peritali e in occasione dei numerosi sopralluoghi, non ha riscontrato perdite significative dalla parte in vista delle apparecchiature e delle tubazioni presenti nel locale tecnico interrato”12.
Tali conclusioni devono ritenersi senza dubbio condivisibili, posto che esse sono state tratte a seguito di un esame diretto della zona interessata e all'esito di operazioni peritali che si sono composte da numerosi sopralluoghi.
Deve pertanto ritenersi insussistente il vizio lamentato.
6.8. Perdita d'acqua in corrispondenza della tubazione delle prese di fondo dell'impianto di filtraggio
Quanto alla perdita d'acqua in corrispondenza della tubazione delle prese di fondo dell'impianto di filtraggio, l'ausiliario, all'esito di un esame diretto, ha riferito che “Come già illustrato al paragrafo B, non si ritiene che sia dalla vasca natatoria sia dalle linee collegate al suo fondo si registrino perdite significative. E' peraltro vero che, a pavimento del locale tecnico interrato, è costantemente presente un velo di acqua che risulta provenire dalla zona basale d'angolo del locale a contatto con la vasca di compenso (foto nn. 69, 70, 74÷80)”13.
Alla luce di tali rilievi, il fatto in sé della presenza di acqua deve ritenersi dimostrato. Sul punto, invero, non sono state neppure sollevate contestazioni dalle parti, essendo invece controversa la causa di tali infiltrazioni e l'imputabilità di queste alla difettosa esecuzione dell'opera, di cui si dirà oltre.
7. Imputabilità dei vizi
Alla luce di quanto fin qui esposto, acclarata l'effettiva ricorrenza di una parte dei vizi lamentati, limitatamente al distacco della resina di rivestimento, alla perdita d'acqua dal canale di sfioro e dalla vasca natatoria, nonché alla perdita d'acqua in corrispondenza delle prese di fondo, occorre valutarne la riconducibilità all'erronea esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatrice.
Secondo la tesi attorea, infatti, i difetti in questione dovrebbero ricondursi al difetto dell'impermeabilizzazione demandata all'appaltatrice, mentre, secondo la tesi delle parti convenute e terze chiamate, essi dovrebbero ricondursi alla carente impermeabilizzazione della struttura esterna della piscina, imputabile al soggetto che aveva svolto le opere edili relative alla piscina medesima, ossia la società chiamata in giudizio e Controparte_4 rimasta contumace.
Al riguardo va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del “più probabile che non”, il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (cfr. Cass. Civ., n. 25805/2024, con particolare riferimento all'attività sanitaria;
nel medesimo senso, con riferimento alla responsabilità civile in generale, Cass. Civ., n. 23197/2018).
Sulla scorta di tale criterio di giudizio, occorre valutare quale, tra le diverse ricostruzioni causali offerte dalle parti, sia quella munita del maggior grado di riscontri oggettivi e, dunque, di probabilità logica. 13 Cfr. pag. 33 della CTU 14 Il CTU, analizzando le cause del distaccamento della resina di rivestimento, ha osservato che
“Le pareti e il fondo del canale di sfioro, i riscontrati fenomeni di pressoché uniforme distacco della resina all'altezza della linea di bagnasciuga, l'affioramento di macchie per la corrosione dei ferri di armatura, nonché le discontinuità del rivestimento in corrispondenza delle cavità e irregolarità nel calcestruzzo da impermeabilizzare
e in corrispondenza delle zone di contatto fra calcestruzzo e bocche di ripresa dell'acqua fanno osservare prima di tutto che l'applicazione della resina non appare essere stata preceduta da un adeguato pretrattamento delle superfici da impermeabilizzare finalizzato a renderle continue e uniformi oltre che ad eliminare la parte affiorante dei ferri d'armatura. Tale tipo di pretrattamento era stato peraltro previsto e commissionato mediante il contratto aggiuntivo del 26.01.2015 fra il ricorrente e Il citato distacco della resina all'altezza CP_1 della linea di bagnasciuga fa inoltre avanzare qualche riserva circa la compatibilità della resina impiegata con le caratteristiche chimiche dell'acqua della piscina. I distacchi riscontrati sul bordo di sfioro del canale denunciano i limiti della capacità degli strati superiori del rivestimento a resistere alle sollecitazioni impartitegli senza distaccarsi dagli strati sottostanti dello stesso rivestimento. Le scarne osservazioni che è stato possibile formulare circa il rivestimento della vasca vera e propria fanno ritenere anche in tal caso che i distacchi localizzati gli affioramenti di alcune macchie da corrosione dei ferri d'armatura siano conseguenza di una non adeguata esecuzione del previsto pretrattamento a carico di qualche porzione delle superficie da impermeabilizzare. La società resistente e le società terze chiamate hanno ascritto i distacchi del rivestimento verificatisi nella vasca natatoria non a difetti dei prodotti o delle modalità di messa in opera, ma a delle infiltrazioni di acqua dall'esterno della vasca e alla conseguente pressione negativa che sarebbe venuta ad esercitarsi sulla parte posteriore del rivestimento stesso. Lo scrivente manifesta che la mancata possibilità di effettuare indagini
(estremamente onerose e intrusive) finalizzate a portare allo scoperto le superfici esterne delle pareti della piscina non consente di ritenere del tutto infondata tale eventualità. Va peraltro osservato che la piscina è ubicata su terreni riportati posti in un'area della quale è notoria la scarsità di falde idriche. Se a tale elemento si aggiunge il fatto che, dagli atti di causa, i prodotti posti in opera sono stati dichiarati in grado di resistere a pressioni positive
e negative fino a 15 bar, si conclude che, alla luce degli elementi a disposizione, l'ipotesi formulata appare quanto meno remota”14.
Alla luce di tali rilievi, l'ipotesi ricostruttiva fornita di maggiore probabilità logica è quella secondo cui i vizi riscontrati sono conseguenza della inidonea impermeabilizzazione della struttura interna.
Occorre innanzitutto considerare che, sebbene la struttura esterna della piscina non sia stata oggetto di esame, nonostante la parte attrice avesse dato il consenso all'esecuzione delle relative 14 Cfr. pag. 36-37 della CTU 15 indagini ancorché comportanti operazioni particolarmente invasive, tuttavia la riconducibilità delle infiltrazioni alla carente impermeabilizzazione esterna va esclusa in ragione del fatto che, come rilevato dal CTU e non contestato dalle parti15, le infiltrazioni di acqua nel locale tecnico si sono verificate anche in periodi siccitosi, laddove nell'area non sono presenti falde idriche.
Orbene, la presenza di infiltrazioni in periodi di siccità induce ad escludere che l'acqua provenga dal terreno circostante, presumibilmente asciutto in quei medesimi periodi, o da falde acquifere presenti nelle vicinanze, visto che il CTU ne ha riscontrato l'assenza. L'ipotesi più logicamente probabile è allora la derivazione dell'acqua dalla parte interna della piscina, essendo questa l'unico luogo in cui è presumibilmente presente acqua nei periodi di siccità.
Per altro verso, il fatto che la piscina perdesse acqua dalla parte interna è risultato ampiamente acclarato: come detto sopra, sebbene le perdite dalla vasca natatoria siano risultate limitate, quelle invece provenienti dal canale di sfioro sono risultate ingenti, a causa delle falle presenti nella struttura.
Infine, occorre considerare che, come riscontrato dal CTU, la posa della resina non è stata preceduta da un adeguato trattamento della struttura in calcestruzzo armato, laddove la buona tecnica avrebbe imposto di rendere la superficie oggetto di lavorazione continua e uniforme, nonché priva di parti affioranti di ferri di armatura.
Alla luce di tali elementi, la tesi secondo cui la causa dei distaccamenti dovrebbe individuarsi nella errata impermeabilizzazione esterna non è munita di riscontri oggettivi, ma anzi è contraddetta dalla presenza di infiltrazioni anche in assenza di acqua all'esterno; per contro, la tesi che riconduce l'eziologia del danno all'errata impermeabilizzazione esterna trova conferma non solo nell'acclarata presenza di perdite dalla struttura interna della piscina (canale di sfioro e, sebbene in minima parte, anche la vasca natatoria), ma anche e soprattutto nel fatto che la superficie in cui si è verificato il distacco della resina è risultato non adeguatamente pretrattato.
Non assume rilevanza, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'appaltatrice, la circostanza che la struttura interna in calcestruzzo fosse stata eretta da altro soggetto, nella specie la società
e presentasse dei difetti di continuità idonei a Controparte_4 consentire il passaggio di acqua al suo interno.
Invero, l'impermeabilizzazione della struttura interna costituiva esattamente la prestazione dovuta dall'appaltatrice, che dunque avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti necessari secondo le regole dell'arte per garantire un risultato conforme all'aspettativa 15 Cfr. pag. 77 della CTU 16 contrattuale del committente. Come correttamente osservato dal CTU, “una volta che fosse stata accertata la necessità di pretrattare le superfici in cemento armato da impermeabilizzare, lo stesso pretrattamento avrebbe dovuto essere in grado di risanare tutte le falle presenti, eliminare i ferri e i corpi estranei affioranti, regolarizzare e omogeneizzare le superfici;
ciò al fine di dare modo al successivo trattamento di impermeabilizzazione e rivestimento di espletare efficacemente il proprio compito. Se, al momento del pretrattamento, si fossero appalesate irregolarità tali da non poter essere ovviate con il ciclo di pretrattamento offerto e concordato con il committente, la lavorazione non avrebbe dovuto essere realizzata ma si sarebbero dovuti individuare e prospettare al committente i diversi interventi necessari allo scopo”16.
Infatti, come pure rilevato dall'ausiliario, “non è certo possibile delegare alla pellicola di impermeabilizzazione e rivestimento il compito di creare una barriera efficace se la stessa non è adesa ad una superficie omogenea, priva di cavità e alveolature e scevra da corpi estranei affioranti”17.
Pertanto, la ricostruzione logicamente più probabile deve ritenersi quella che riconduce il distacco della resina di rivestimento, nonché la perdita d'acqua dal canale di sfioro e dalla vasca natatoria, all'errata impermeabilizzazione della struttura interna.
Quanto alla perdita d'acqua in corrispondenza delle prese di fondo, l'ausiliario ha riferito che
“Come già illustrato al paragrafo B, non si ritiene che sia dalla vasca natatoria sia dalle linee collegate al suo fondo si registrino perdite significative. E' peraltro vero che, a pavimento del locale tecnico interrato, è costantemente presente un velo di acqua che risulta provenire dalla zona basale d'angolo del locale a contatto con la vasca di compenso (foto nn. 69, 70, 74÷80). Si esclude che l'acqua possa provenire dalle apparecchiature e dalle tubazioni in vista (vedasi il precedente paragrafo F) e analogamente si esclude che possa provenire dalla attigua vasca di compenso (l'acqua ha continuato a fluire nonostante che la vasca fosse stata svuotata proprio per effettuare una verifica a tale proposito). La perdita si è verificata anche nei periodi in cui il canale di sfioro è stato mantenuto vuoto, e quindi l'acqua non deriva dalle perdite ivi registrate. Allo stato lo scrivente non è in grado di affermare con certezza se l'acqua in questione possa provenire dai terreni circostanti, dalla vasca natatoria o dalle tubazioni interrate (vedasi anche il paragrafo B). Si rappresenta peraltro che la costante presenza di tale acqua anche nei periodi siccitosi che si sono registrati durante le operazioni, unita al fatto che la piscina è ubicata su terreni riportati posti in un'area della quale è notoria la scarsità di falde idriche, fa ritenere improbabile che l'acqua provenga dai terreni circostanti. La conferma di tale ipotesi si potrà ottenere allorché la piscina dovesse essere svuotata, magari per effettuare gli interventi di emendazione: ove la citata presenza di acqua avesse a cessare, si avrebbe la riprova che l'infiltrazione non è causata da acque presenti nei terreni circostanti”18.
Acclarata la presenza di acqua nel locale e dovendo ricostruire il nesso di causalità secondo il criterio della probabilità logica, deve innanzitutto escludersi la riconducibilità dell'infiltrazione alla perdita dalle tubazioni, che è stata accertata come inesistente, o alla perdita dalla vasca di compenso o dal canale di sfioro, visto che l'acqua è risultata presente anche quando la vasca di compenso e il canale di sfioro erano vuoti. Parimenti deve escludersi la provenienza dell'acqua dal terreno esterno, alla luce di quanto detto sopra in ordine alla presenza di acqua anche in periodi siccitosi e in assenza di falde acquifere nelle vicinanze.
Conseguentemente, l'ipotesi ricostruttiva che, alla luce degli elementi raccolti in questo giudizio, appare munita di maggiore probabilità logica è quella che riconduce la presenza di acqua in questione alle perdite, sebbene contenute, accertate a carico della vasca natatoria.
Invero, lo stesso ausiliario ha osservato come “La costante presenza di acqua all'interno della vasca non ha consentito di eseguire l'esame dello stato del rivestimento. Dal bordo della vasca si sono peraltro scorti dei distacchi sul fondo della parte meno profonda della piscina e alcuni affioramenti di macchie attestanti fenomeni corrosivi a carico dei ferri d'armatura dei calcestruzzi sottostanti”19. Considerato che sussistono perdite, pur limitate, dalla vasca natatoria, e che tale vasca presenta i medesimi vizi (distaccamento del rivestimento e affioramento dei ferri di armatura) riscontrati nelle altre parti della piscina, è allora ragionevole affermare, con maggiore probabilità logica, che le infiltrazioni presenti nel locale tecnico, in assenza di altre possibili cause, siano determinate dalle perdite, pur contenute, della medesima vasca natatoria.
7.1. Sulla responsabilità dell'appaltatrice e della subappaltatrice
[... Alla luce di quanto finora esposto, deve ritenersi sussistente la responsabilità dell'appaltatrice per la inidonea impermeabilizzazione interna della piscina, e dunque per CP_6
l'inadempimento del contratto di appalto stipulato il 17/04/2014 e integrato il 26/01/2015.
Ne deriva una consequenziale responsabilità della subappaltatrice alla quale Controparte_2
l'appaltatrice principale ha affidato le opere di impermeabilizzazione della piscina, come si evince dalla fattura n. 186 del 29/10/2015 emessa dalla stessa subappaltatrice.
7.2. Sulla responsabilità della fornitrice dei prodotti Ciò posto in ordine alla responsabilità dell'appaltatrice e della subappaltatrice, occorre verificare la eventuale corresponsabilità della società terza chiamata la quale, come Controparte_3 emerso in giudizio, non ha eseguito opere ma ha unicamente fornito la malta cementizia da utilizzare per il rivestimento.
L'affermazione di , contenuta, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., CP_3 secondo cui essa non avrebbe fornito i prodotti applicati sul cantiere oggetto di causa, è inammissibile in quanto tardiva.
Infatti la terza chiamata, sia in sede di atto introduttivo che nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c., non ha svolto una tempestiva contestazione del fatto di avere fornito il materiale, per cui trova applicazione il principio di diritto secondo cui la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (cfr. Cass. Civ., n. 14711/2025; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 31402/2019).
Nel caso di specie, essendo la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. destinata alle sole eccezioni consequenziali e alle richieste di prova, la ritrattazione dell'atteggiamento difensivo precedente, consistito nella non contestazione dell'avvenuta fornitura del materiale, deve ritenersi incompatibile con il regime delle preclusioni assertive, non essendo consequenziale ad alcuna nuova eccezione sollevata dalle altre parti, e come tale inammissibile.
Ciò posto, occorre valutare se il distaccamento del rivestimento, e con esso le perdite d'acqua e le conseguenti infiltrazioni, siano stati quanto meno concausati da un difetto di qualità del prodotto applicato.
Il CTU ha dato atto della impossibilità di fornire un riscontro sul piano chimico atteso che, in assenza di informazioni circa la esatta composizione chimica del materiale, non sarebbe stato possibile neppure eseguire prove di laboratorio sul materiale prelevato in loco20.
Per altro verso, l'ausiliario ha osservato che “Lo “sfogliamento” della resina riscontrato all'altezza della linea di bagnasciuga del canale di sfioro ha fatto inoltre avanzare qualche riserva circa la compatibilità della resina impiegata con le caratteristiche chimiche dell'acqua della piscina”21. Dovendo risolvere la questione circa l'imputabilità del vizio anche alla responsabilità della fornitrice dei prodotti mediante il criterio della probabilità logica, il Tribunale ritiene che non siano raggiunge prove sufficienti dell'ascritto concorso causale.
In primo luogo, infatti, si è detto sopra che il rivestimento è stato applicato su una superficie non adeguatamente pretrattata, laddove la riuscita della malta cementizia non può che dipendere anche dalla sua corretta applicazione.
In secondo luogo, all'interno della vasca natatoria il distaccamento del rivestimento si è verificato non in via generalizzata ma in punti determinati, come acclarato dal CTU, mentre è rimasto incontestato il fatto, evidenziato dal CTP di parte attrice durante le operazioni peritali e riportato dal CTU, che nei punti in cui è stato eseguito il ripristino del distaccamento nel 2017 non si sono più ripresentati distaccamenti22.
Questi elementi, valutati congiuntamente, inducono ad escludere che il distaccamento del materiale sia dipeso da una sua scarsa qualità intrinseca.
Infatti, una tale ricostruzione causale è contraddetta dalla natura localizzata e non generalizzata dei distacchi nella vasca natatoria, che evidenzia l'idoneità del materiale nei punti in cui il distacco non si è verificato. In altre parole, se in alcuni punti il rivestimento non si è distaccato, se ne deduce la sua astratta idoneità allo scopo. Se poi si considera che la superficie di applicazione della malta non era stata adeguatamente pretrattata, allora appare molto più probabile l'ipotesi che il distaccamento sia avvenuto a causa dell'errata applicazione della malta e non della sua intrinseca inidoneità.
Per tali ragioni, deve escludersi il nesso di causalità tra il danno riscontrato e l'operato della terza chiamata nei confronti della quale la domanda di manleva va Controparte_3 dunque rigettata.
7.3. Sulla responsabilità della esecutrice delle opere edili
Occorre ora esaminare la domanda di manleva proposta dalla subappaltatrice Controparte_2 nei confronti della società restando invece assorbita Controparte_4
l'analoga domanda di manleva proposta da visto il rigetto della domanda Controparte_3 di manleva nei confronti di quest'ultima.
La domanda formulata dalla terza chiamata si fonda sulla corresponsabilità del Controparte_2 soggetto che ha realizzato le opere edili della piscina per non avere creato una struttura idonea e impermeabile. 22 Cfr. pag. 39 della CTU 20 La domanda è infondata.
Si è già detto sopra che la causa delle infiltrazioni va ascritta, in via di maggiore probabilità logica, alla carente impermeabilizzazione interna della piscina e non già a un difetto di impermeabilizzazione esterna.
Occorre però valutare se, a fronte di parti strutturali della piscina interessate da cavità e falle, nonché da ferri di armatura posti in superficie, sia comunque ravvisabile quanto meno una corresponsabilità del costruttore per le infiltrazioni verificatesi.
La risposta deve essere negativa.
Invero, il fatto stesso che sia stato affidato all'appaltatrice, e per essa alla subappaltatrice, il compito di realizzare l'impermeabilizzazione della struttura evidenzia come, di per sé, la sola struttura in calcestruzzo armato non potesse garantire adeguate caratteristiche di impermeabilità, rendendosi quindi necessario un ulteriore trattamento con specifici materiali e accorgimenti.
Tale opera, come detto sopra, richiedeva un preliminare esame della superficie da trattare, laddove, come osservato dal CTU, l'appaltatore, preso atto della inidoneità della superficie, avrebbe dovuto o rifiutare di eseguire l'operazione o prospettare al committente i diversi e più incisivi interventi necessari allo scopo.
L'omissione di tale vaglio preliminare e l'esecuzione dell'opera nonostante l'inidoneità della superficie recide il nesso causale tra l'operato del costruttore e il danno verificatosi. Infatti, posto che la preparazione della superficie costituiva l'oggetto specifico del contratto del
26/01/2015, le imperfezioni presenti sulla superficie avrebbero dovuto essere preventivamente emendate dall'esecutore dell'impermeabilizzazione, per l'evidente ragione che, in assenza di una superficie idonea, non sarebbe stato possibile assicurare il risultato atteso.
Del resto, il fatto stesso che le parti abbiano previsto, dopo il primo contratto del 17/04/2014, che prevedeva unicamente l'impermeabilizzazione, anche la preparazione della superficie in calcestruzzo, oggetto del contratto del 26/01/2015, induce a ritenere che l'inidoneità della superficie presente ad essere immediatamente oggetto di trattamento fosse nota alle parti.
Pertanto, anche astrattamente ipotizzando che l'avere realizzato una superficie in calcestruzzo non perfetta costituisse una forma di inadempimento da parte del costruttore verso il committente, è dirimente osservare come il contratto del 26/01/2015 demandasse all'appaltatrice proprio l'onere di rimuovere quell'inadempimento, e dunque di preparare la
21 superficie in modo idoneo affinché potesse essere applicato con successo il successivo trattamento impermeabilizzante.
Ne deriva che, anche astrattamente configurando un qualche inadempimento del costruttore nell'avere realizzato una superficie imperfetta, la pretesa di manleva è priva dei presupposti di consequenzialità immediata e diretta previsti dall'art. 1223 c.c., atteso che, se da un lato la realizzazione di una superficie imperfetta aveva comportato per il committente la necessità di sostenere una spesa, sottesa al contratto del 26/01/2015, per ottenere la superficie idonea a ricevere il trattamento impermeabilizzante, dall'altro lato la convenuta, e per essa la terza chiamata era stata incaricata proprio di eseguire quell'intervento di Controparte_2 preparazione della superficie per ovviare alle imperfezioni presenti, per cui l'inadempimento di tale obbligazione costituisce un fatto successivo e autonomo rispetto alla condotta del costruttore, rispetto alla quale l'infiltrazione di acqua costituisce una conseguenza solo mediata e indiretta, e dunque priva dei presupposti di cui all'art. 1223 c.c.
Ne deriva che la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_2 [...] deve essere rigettata. Controparte_4
8. Quantificazione del danno
Ciò posto in punto di responsabilità, occorre quantificare il danno derivato dall'inadempimento,
e dunque, in particolare, calcolare i costi di ripristino della piscina al fine di ottenere una corretta impermeabilizzazione della vasca.
8.1. Costi di ripristino
L'attore ha dedotto di commissionato un computo metrico redatto da professionista di fiducia per complessivi € 60.695,40, Iva esclusa e di avere stipulato un contratto con la ditta 3A Piscine di EQ LT per le opere di ripristino per complessivi € 60.719,68 Iva inclusa, di cui €
25.271,08 già corrisposti. L'attore ha poi dedotto gli ulteriori costi per le prestazioni professionali di direzione dei lavori, contabilità e collaudo come da computo metrico redatto dal medesimo professionista.
La pretesa è solo parzialmente fondata.
Va premesso che il computo metrico redatto dal professionista di fiducia non assume alcun valore probatorio, trattandosi, al pari della relazione di parte, di una mera allegazione e non di una prova (cfr. Cass. Civ., n. 1614/2022).
Al contrario, gli interventi e i costi di ripristino sono stati oggetto di stima da parte del CTU, il quale, al riguardo, ha osservato come “la piscina abbisogni di un radicale intervento di bonifica che non
22 potrà prescindere dal rifacimento integrale dell'impermeabilizzazione e del rivestimento della vasca, del canale di sfioro e del vano di ricovero del telo di copertura della vasca. Ciò previo svuotamento dell'impianto e previa messa
a punto e progettazione dei più opportuni interventi per l'eliminazione dei materiali preesistenti e per la realizzazione di una superficie di supporto caratterizzata dalle dovute caratteristiche di continuità, omogeneità e levigatezza nonché dall'assenza di lesioni, alveolature e corpi estranei affioranti”23.
Sulla base di ciò, dopo avere dettagliato le operazioni necessarie in “1) svuotamento dell'impianto 2) smontaggio bordo 3) asportazione del rivestimento preesistente (ad esempio mediante sabbiatura) fino a portare a nudo il calcestruzzo retrostante 4) intervento sui ferri d'armatura del cemento armato per asportare le porzioni poste a meno di 3 cm dalla superficie e per trattare quindi le parti portate alla luce con prodotto inibente il processo corrosivo 5) sigillatura delle falle e delle cavità presenti sulla superficie del calcestruzzo 6) sigillatura delle zone di contatto fra il calcestruzzo e i componenti degli impianti in esso affioranti (come bocche di presa nel canale di sfioro, bocchette di mandata, griglie di ripresa di fondo, corpi illuminanti nella vasca) 7) rasatura del calcestruzzo con adeguato prodotto per eliminare le discontinuità e le disuniformità della superficie del calcestruzzo, come quelle dovute alle riprese di getto e alla presenza delle staffe di supporto del bordo nel canale di sfioro 8) applicazione di primer aggrappante compatibile con il rivestimento di cui al punto successivo 9) applicazione del sistema di impermeabilizzazione e rivestimento 10) rimontaggio del bordo con sostituzione dei pezzi eventualmente danneggiati 11) riempimento della piscina ad avvenuta maturazione dei prodotti posti in opera e riavviamento degli impianti”24, l'ausiliario ha stimato i costi necessari per “Interventi per eliminazione perdite e distacchi e deterioramenti del rivestimento”, con dettaglio di dimensioni, per complessivi € 32.000,00, per “Allestimento cantiere e remissione luoghi in pristino stato”, per complessivi € 3.500,0025.
Nessuna delle parti ha sollevato specifiche contestazioni avverso tale quantificazione, per cui i maggiori costi dedotti dalla parte non hanno fondamento.
L'importo complessivo, pari a € 35.500,00, calcolato al netto dell'Iva, va maggiorato del valore dell'imposta, posto che il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, laddove nel caso di specie il danneggiato è un consumatore e non ha quindi diritto alla detrazione dell'Iva (cfr. Cass. Civ., n. 22580/2022).
L'Iva deve essere calcolata con aliquota al 22%, non essendo provate le condizioni per l'applicazione di aliquote agevolate, per complessivi € 43.310,00 Iva inclusa. Il CTU ha poi indicato gli interventi di “Trattamento cromatico staffe di supporto bordo (ove tale intervento estetico sia considerato dovuto e necessario)”, per complessivi € 1.500,00, e di “Fornitura scala accesso a locale interrato”, per complessivi € 500,00, oltre alla voce “Infiltrazioni a pavimento locale tecnico (deprezzamento)” per complessivi € 5.000,0026.
Tali voci non possono trovare ristoro.
Quanto alle staffe di supporto e alla scala di accesso al locale tecnico, si è già detto sopra che tali elementi non costituiscono vizi dell'opera, e come tali non possono essere oggetto di risarcimento.
Quanto al deprezzamento per le infiltrazioni nel pavimento del locale tecnico, si è detto sopra che il fattore causale logicamente più probabile va individuato nelle perdite derivanti dalla vasca natatoria, per cui il rifacimento integrale del rivestimento dell'intera piscina, ricomprendendo anche la vasca natatoria, deve intendersi quale rimedio utile anche ad eliminare le infiltrazioni nel locale interrato. Conseguentemente, non è giustificata l'attribuzione di un risarcimento per il deprezzamento di un locale il cui vizio è già computato negli interventi di ripristino.
Devono invece essere computati i costi documentati dall'attore per lo svuotamento e il nuovo riempimento della piscina a seguito dei lavori, quali operazioni necessariamente implicate dall'esecuzione dei lavori di ripristino così come descritti dal CTU, provati mediante le fatture fiscali emesse dalla società Edil Bi S.r.l. per complessivi € 2.341,9027.
Il risarcimento per i costi di ripristino ammonta quindi a complessivi € 45.651,90.
Trattandosi di obbligazione di valore, la somma in questione deve essere oggetto di rivalutazione, da calcolare secondo gli indici FOI rilevati dall'Istat tempo per tempo vigenti a decorrere dalla data della CTU che tali danni ha calcolato con valori attuali, e dunque dal
14/01/2020.
Quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie la parte attrice non ha allegato alcunché circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'investimento prescelto, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n. 18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento. Sulla somma rivalutata decorrono tuttavia gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
8.2. Costi del giudizio di accertamento tecnico preventivo
L'attore ha poi dedotto, quale danno, il costo sopportato per il pagamento del compenso al
CTU e al proprio consulente tecnico.
Al riguardo va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt.
91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 9735/2020; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 12759/1993).
Al riguardo, la parte attrice ha dedotto il compenso del CTU e quello del proprio CTP.
La prima voce è documentata, avendo l'attore prodotto sia il decreto di liquidazione emesso dal giudice nel procedimento ex art. 696 c.p.c. RG 2764/2018 sia la corrispondente fattura emessa dal CTU Ing. e intestata all'attore. Persona_1
La seconda voce di spesa è invece indimostrata, atteso che l'attore si è limitato a produrre una mera nota “pro-forma”, che tuttavia non assume alcun valore probatorio. Infatti, da un lato tale documento non costituisce fattura fiscale, idonea quanto meno ad impegnare la responsabilità del professionista che la emette, né vi è prova del contratto stipulato con il professionista in ordine al compenso dovuto per la prestazione in sede di TP, né vi è comunque prova del pagamento eseguito in favore di tale professionista. Ne deriva che, in assenza di prova, le spese per la consulenza tecnica di parte non possono trovare ristoro in quanto non documentate.
9. Conclusioni
In conclusione, deve essere accolta la domanda risarcitoria proposta nei confronti di CP_1
nonché la domanda di manleva da questa proposta nei confronti della terza chiamata
[...] [...]
CP_2
La convenuta va quindi condanna al pagamento, in favore di di Controparte_1 Parte_1 complessivi € 45.651,90, oltre rivalutazione secondo gli indici FOI rilevati dall'Istat tempo per tempo vigenti dal 14/01/2020 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
25 Per converso, la terza chiamata va condannata a tenere indenne Controparte_2 CP_1 di quanto da questa pagato nei confronti di a titolo di risarcimento del
[...] Parte_1 danno.
Va invece rigettata la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1 nonché la domanda di manleva proposta da nei Controparte_3 Controparte_2 confronti di Resta invece assorbita dal rigetto della Controparte_4 domanda nei suoi confronti la domanda di manleva proposta da nei Controparte_3 confronti di Controparte_4
10. Spese di lite
Quanto alle spese di lite, occorre distinguere tra i singoli rapporti processuali.
Nel rapporto tra l'attore e la convenuta sussiste soccombenza di quest'ultima, Controparte_1 per cui le spese seguono il criterio di cui all'art. 91 c.p.c., non potendo ravvisarsi soccombenza reciproca nell'accoglimento della domanda per un importo inferiore a quanto richiesto (cfr.
Cass. Civ., S.U., n. 32061/2022).
Il valore della causa, ai sensi dell'art. 5 DM 55/2014, è pari alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento, e dunque a € 45.651,90. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione di cui al
DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto. Segue poi il rimborso delle spese di contributo unificato e bollo del presente giudizio, pari a € 786,00.
Vanno anche liquidate le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo, per le quali è stata proposta esplicita richiesta, tenuto conto del fatto che il procedimento si è concluso con il deposito della consulenza e che dunque difetta la fase decisionale.
Tali spese, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., vanno destinate direttamente all'Avv. Giuseppe Caforio, quale procuratore dichiaratosi antistatario nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., ad eccezione del rimborso del contributo unificato e del bollo del presente giudizio (pari a €
786,00) e del giudizio di TP (pari a € 286,00), i cui moduli di pagamento risultano intestati all'attore e non al difensore, nonché delle spese per il pagamento del compenso del CTU, pari a
€ 7.324,82, atteso che la relativa fattura è parimenti intestata all'attore e non al difensore.
Analogo criterio ex art. 91 c.p.c. va applicato nel rapporto tra la convenuta e la Controparte_1 terza chiamata soccombente rispetto alla prima. Controparte_2
Sul punto va precisato che le spese qui liquidate vanno individuate nelle sole spese di chiamata in causa, che scaturiscono dalla sentenza e hanno per presupposto la soccombenza. Non è invece dovuto il rimborso delle spese di soccombenza, ossia delle spese che Controparte_1
26 sarà tenuta a pagare all'attore, non essendo intervenuta una specifica domanda sul punto da parte convenuta (cfr., per la distinzione, Cass. Civ., n. 4275/2024).
È invece dovuto il rimborso delle spese di contributo unificato e bollo per la chiamata in causa sia nel presente giudizio (pari a € 759,00) che in quello di TP (pari a € 259,00).
Nel rapporto tra e sussistono gravi ed eccezionali ragioni Controparte_1 Controparte_3 per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Occorre infatti considerare che le indagini svolte dal CTU sono state limitate dal rifiuto, opposto dalla società, di fornire informazioni circa la composizione chimica della malta cementizia utilizzata, non essendo documentata la effettiva presenza di brevetti o altri diritti di proprietà industriale sul materiale oggetto di causa e dovendo quindi ritenersi tale rifiuto ingiustificato.
Nel rapporto tra e la terza chiamata Controparte_2 Controparte_4 non vi è luogo per la condanna alle spese di lite, atteso che, sebbene la prima sia soccombente, tuttavia la seconda è contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore di di € 45.651,90, Controparte_1 Parte_1
oltre rivalutazione secondo gli indici FOI rilevati dall'Istat tempo per tempo vigenti dal
14/01/2020 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna a tenere indenne di quanto da questa pagato Controparte_2 Controparte_1 in favore di a titolo di risarcimento;
Parte_1
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
[...]
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Giuseppe Controparte_1
Caforio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che si liquidano, per il giudizio di merito, in complessivi € 6.713,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, nonché, per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, in complessivi €
4.011,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, nonché in favore dell'attore che si liquidano in € 786,00 per esborsi relativi al Parte_1
27 presente giudizio, nonché in € 7.610,82 per esborsi relativi al giudizio di accertamento tecnico preventivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 Controparte_1
che si liquidano, per il giudizio di merito, in complessivi € 6.713,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 759,00 per esborsi, nonché, per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, in complessivi € 4.011,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 259,00 per esborsi;
- Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_3
- Nulla per le spese tra e Controparte_2 Controparte_4
Perugia, 14/10/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. della terza chiamata Controparte_2 4 Cfr. pag. 55 del doc. 2 di parte terza chiamata Controparte_3 8 6 Cfr. pag. 30-31 della relazione di CTU svolta nel giudizio n. 2764/2018 RG 7 Cfr. pag. 31 della CTU 10 9 Cfr. pag. 75 della CTU 10 Cfr. pag. 32 della CTU 12 11 Cfr. pag. 32 della CTU 12 Cfr. pag. 76 della CTU 13 16 Cfr. pag. 65 della CTU 17 Cfr. pag. 66 della CTU 17 18 Cfr. pag. 33 della CTU 19 Cfr. pag. 34 della CTU 18 20 Cfr. pag. 67 della CTU 21 Cfr. pag. 84 della CTU 19 23 Cfr. pag. 87 della CTU 24 Cfr. pag. 40-41 della CTU 25 Ibidem 23 26 Ibidem 27 Cfr. doc. 10 di parte attrice 24