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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5107/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5107/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLARO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZURLO RAFFAELE CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 9 giugno 2025 alle ore 9.55 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per 'avv. CAVALLARO SALVATORE, oggi sostituito dall'avv. SALICE Parte_1
LAURA Per l'avv. ZURLO RAFFAELE, oggi sostituito dall'avv. ANZALONE CP_1
FEDERICA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5107/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA VAGLIASINDI N.9 Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLARO SALVATORE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 LA CP_1 P.IVA_1
SPEZIA; rappresentato e difeso dall'avv. ZURLO RAFFAELE giusta procura in atti.
CONVENUTO
Posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 9 giugno 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti questo Parte_1
Tribunale, e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 957/2023 dell'8.2.2023, CP_1
con il quale le veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 10.748,52, oltre gli ulteriori interessi moratori e le spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento stipulato originariamente dall'opponente con . Parte_2
Parte opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, anche sotto il profilo dell'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito asseritamente azionato da questa in danno dell'opponente
Eccepiva, poi, l'indeterminatezza del credito ingiunto per mancato rispetto dei requisiti per la concessione del D.I., in particolare contestando come non fosse possibile individuare le singole voci dell'intero credito ingiunto, anche in forza della certificazione ex art. 50 T.U.B., insufficiente a dire dell'opponente a valere come indice ricostruttivo del credito.
Contestava, da ultimo, la vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di cui trattasi in quanto ritenute lesive dei diritti del consumatore.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “1. DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2. In subordine, e previa riduzione della somma ingiunta, ACCERTARE
E DICHIARARE la inferiore somma eventualmente dovuta per come correttamente calcolata esclusi gli interessi e le spese;
3. CONDANNARE in ogni caso parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Con ordinanza del 13.09.2023 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale dell'8.11.2023.
Con ordinanza del 23.4.2024 questo Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del
14.10.2024.
All'udienza del 14 ottobre 2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 9 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
pagina 3 di 6 Indi all'udienza del 9.6.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta,
ha dato prova della propria legittimazione attiva, avendo provato l'iter di cessione CP_1 tra l'originator del credito e l'odierna cessionaria, allegando già in fase monitoria il contratto di cessione, la raccomandata A/R dell'avviso di cessione, nonché la lista Annex dei crediti ceduti, da cui è possibile evincere l'inclusione del credito oggetto di opposizione tra quelli originariamente ceduti.
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed
è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Per quanto concerne poi la prova del credito su cui l'ingiunzione si fonda, va rilevato che parte opposta ha allegato, già in sede monitoria, copia del contratto di finanziamento del 24.09.2014, compreso di documento di sintesi, e dell'estratto conto facente riferimento alle rate dello stesso.
pagina 4 di 6 Del resto, la prova del credito derivante da un contratto di mutuo è assolta dalla con la CP_2 produzione del contratto e la deduzione dell'inadempimento, mentre l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica del debito, incombendogli invece l'onere di contestazione specifica e di prova dei singoli pagamenti estintivi, con produzione di un conteggio alternativo (cfr. Tribunale Roma, sent. 21 luglio 2022).
Va poi tenuto fermo il principio per cui spetta al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533. Nello stesso senso: Cass., 11-
04-2013, n. 8901; Trib. Messina, 06-02-2014, n. 271; Trib. Messina, n. 952/2014; Trib. Perugia, n.
879/2017; Trib. Agrigento, 23-02-2015, n. 352; Trib. Milano, 20-01-2017, n. 739; Trib. Palermo, Sez.
III, 06.06.2018, n. 2755; e Trib. Napoli, 16-11-2018., n. 9964)
Con riferimento all'eccezione sollevata dall'opponente di mancato invio della lettera di decadenza dal beneficio del termine, giova rilevare che la notifica risulta essere stata eseguita in modo rituale, ( vedasi copia del cedolino, restituito al mittente per compiuta giacenza nel novembre 2015 (doc. 7 produzione opposta).
La difesa attorea eccepisce infine la presunta vessatorietà di talune clausole del contratto oggetto di causa e ravvisa profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore.
Nel caso de quo la ha apposto la propria sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Pt_1
c.c. con ciò accettando espressamente la disciplina delle clausole ivi puntualmente richiamate, con indicazione del numero di articolo e della rubrica della clausola.
Inoltre l'opponente nulla ha dedotto in ordine alla circostanza che quanto indicato nel modulo
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” fosse diverso da quello indicato nel contratto di finanziamento.
In ogni caso dalla lettura della documentazione offerta in atti non si ravvisano profili di violazione della disciplina a protezione del consumatore, atteso che, premesso che il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore, il contratto di finanziamento, da cui trae origine l'ingiunzione di pagamento, non prevede clausole vessatorie o indici che fanno presumere l'abusività delle stesse (es. penali manifestamente eccessive, oneri non previsti espressamente in contratto, clausole di deroga al foro del consumatore, tassi d'interesse previsti oltre il tasso soglia usura), secondo l'indicazione della Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
pagina 5 di 6 Pertanto, non risultando presenti nel contratto de quo, clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario, ogni eccezione sul punto va rigettata.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5107/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 957/2023 dell'8.2.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida Parte_1 in complessivi € 2.200,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Letta in udienza in Catania, il 9 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5107/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLARO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZURLO RAFFAELE CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 9 giugno 2025 alle ore 9.55 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per 'avv. CAVALLARO SALVATORE, oggi sostituito dall'avv. SALICE Parte_1
LAURA Per l'avv. ZURLO RAFFAELE, oggi sostituito dall'avv. ANZALONE CP_1
FEDERICA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5107/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA VAGLIASINDI N.9 Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLARO SALVATORE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 LA CP_1 P.IVA_1
SPEZIA; rappresentato e difeso dall'avv. ZURLO RAFFAELE giusta procura in atti.
CONVENUTO
Posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 9 giugno 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti questo Parte_1
Tribunale, e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 957/2023 dell'8.2.2023, CP_1
con il quale le veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 10.748,52, oltre gli ulteriori interessi moratori e le spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento stipulato originariamente dall'opponente con . Parte_2
Parte opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, anche sotto il profilo dell'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito asseritamente azionato da questa in danno dell'opponente
Eccepiva, poi, l'indeterminatezza del credito ingiunto per mancato rispetto dei requisiti per la concessione del D.I., in particolare contestando come non fosse possibile individuare le singole voci dell'intero credito ingiunto, anche in forza della certificazione ex art. 50 T.U.B., insufficiente a dire dell'opponente a valere come indice ricostruttivo del credito.
Contestava, da ultimo, la vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di cui trattasi in quanto ritenute lesive dei diritti del consumatore.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “1. DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2. In subordine, e previa riduzione della somma ingiunta, ACCERTARE
E DICHIARARE la inferiore somma eventualmente dovuta per come correttamente calcolata esclusi gli interessi e le spese;
3. CONDANNARE in ogni caso parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Con ordinanza del 13.09.2023 questo Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale dell'8.11.2023.
Con ordinanza del 23.4.2024 questo Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del
14.10.2024.
All'udienza del 14 ottobre 2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 9 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
pagina 3 di 6 Indi all'udienza del 9.6.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta,
ha dato prova della propria legittimazione attiva, avendo provato l'iter di cessione CP_1 tra l'originator del credito e l'odierna cessionaria, allegando già in fase monitoria il contratto di cessione, la raccomandata A/R dell'avviso di cessione, nonché la lista Annex dei crediti ceduti, da cui è possibile evincere l'inclusione del credito oggetto di opposizione tra quelli originariamente ceduti.
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed
è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Per quanto concerne poi la prova del credito su cui l'ingiunzione si fonda, va rilevato che parte opposta ha allegato, già in sede monitoria, copia del contratto di finanziamento del 24.09.2014, compreso di documento di sintesi, e dell'estratto conto facente riferimento alle rate dello stesso.
pagina 4 di 6 Del resto, la prova del credito derivante da un contratto di mutuo è assolta dalla con la CP_2 produzione del contratto e la deduzione dell'inadempimento, mentre l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica del debito, incombendogli invece l'onere di contestazione specifica e di prova dei singoli pagamenti estintivi, con produzione di un conteggio alternativo (cfr. Tribunale Roma, sent. 21 luglio 2022).
Va poi tenuto fermo il principio per cui spetta al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533. Nello stesso senso: Cass., 11-
04-2013, n. 8901; Trib. Messina, 06-02-2014, n. 271; Trib. Messina, n. 952/2014; Trib. Perugia, n.
879/2017; Trib. Agrigento, 23-02-2015, n. 352; Trib. Milano, 20-01-2017, n. 739; Trib. Palermo, Sez.
III, 06.06.2018, n. 2755; e Trib. Napoli, 16-11-2018., n. 9964)
Con riferimento all'eccezione sollevata dall'opponente di mancato invio della lettera di decadenza dal beneficio del termine, giova rilevare che la notifica risulta essere stata eseguita in modo rituale, ( vedasi copia del cedolino, restituito al mittente per compiuta giacenza nel novembre 2015 (doc. 7 produzione opposta).
La difesa attorea eccepisce infine la presunta vessatorietà di talune clausole del contratto oggetto di causa e ravvisa profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore.
Nel caso de quo la ha apposto la propria sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Pt_1
c.c. con ciò accettando espressamente la disciplina delle clausole ivi puntualmente richiamate, con indicazione del numero di articolo e della rubrica della clausola.
Inoltre l'opponente nulla ha dedotto in ordine alla circostanza che quanto indicato nel modulo
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” fosse diverso da quello indicato nel contratto di finanziamento.
In ogni caso dalla lettura della documentazione offerta in atti non si ravvisano profili di violazione della disciplina a protezione del consumatore, atteso che, premesso che il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore, il contratto di finanziamento, da cui trae origine l'ingiunzione di pagamento, non prevede clausole vessatorie o indici che fanno presumere l'abusività delle stesse (es. penali manifestamente eccessive, oneri non previsti espressamente in contratto, clausole di deroga al foro del consumatore, tassi d'interesse previsti oltre il tasso soglia usura), secondo l'indicazione della Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
pagina 5 di 6 Pertanto, non risultando presenti nel contratto de quo, clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario, ogni eccezione sul punto va rigettata.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5107/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 957/2023 dell'8.2.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida Parte_1 in complessivi € 2.200,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Letta in udienza in Catania, il 9 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6