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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/12/2025, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12566/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Milone Mario;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Cottone Giuseppe;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/10/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 chiesto la modifica dei provvedimenti del divorzio da , mediante CP_1 la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Palermo nella via
Oreste Lo VA n. 9.
1 A sostegno della domanda di revisione il ricorrente ha allegato che la figlia era ormai economicamente indipendente e aveva instaurato una Per_1 stabile convivenza con . Controparte_2
Ha, inoltre, dedotto che la resistente, divenuta proprietaria di un'abitazione per successione mortis causa a seguito del decesso della madre avvenuto nel
2019, l'aveva concessa in locazione a terzi mentre avrebbe potuto trasferirsi nel predetto appartamento.
2. Nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in primo luogo, CP_1
“l'improcedibilità della domanda per assenza di un provvedimento definitivo suscettibile di essere modificato, ai sensi dell'art. 9 L. 898/70 (oggi articolo 473 bis 29 c.p.c.)”.
Nel merito ha, comunque, contestato la sussistenza dei presupposti per la invocata modifica delle condizioni del divorzio in mancanza di fatti sopravvenuti rispetto all'accordo recepito nella sentenza di divorzio congiunto e ha rappresentato che le circostanze addotte dal ricorrente, ovvero l'indipendenza della figlia e l'incremento patrimoniale conseguito della resistente per effetto della locazione dell'immobile ereditato dalla madre, erano già note ed erano state prese in considerazione in sede di divorzio congiunto.
In subordine, in considerazione della propria età (63 anni), del fatto che non aveva mai svolto attività lavorativa durante il matrimonio e si era dedicata sempre all'accudimento e alla crescita della figlia e della situazione economica dell'ex coniuge ha sollecitato, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, l'incremento dell'ammontare dell'assegno divorzile da € 250,00 a € 850,00 mensili.
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione la causa, istruita mediante assunzione dell'interrogatorio formale della resistente e delle prove testimoniali articolate dal ricorrente, è stata, infine, posta in decisione all'udienza del 20.10.2025.
4. Tanto premesso, giova ribadire, in via preliminare, in ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda di revisione delle condizioni del divorzio, reiterata dalla resistente nei propri scritti conclusivi, quanto già osservato dal
Giudice Delegato nell'ordinanza del 23.05.2024, ossia che la Corte d'Appello, con il provvedimento dei giorni 23.2.-1.3.2024, ha rigettato il reclamo proposto
2 da nei confronti di , avverso il decreto emesso Parte_1 CP_1 in data 28 dicembre 2021, con cui il Tribunale aveva respinto la domanda di proposta all'odierno ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore dell'ex moglie, convivente con la figlia , nata il 7 novembre Per_1
1997 sul presupposto dell'intervenuta indipendenza economica della figlia e ha evidenziato che l'allegazione ulteriore del reclamante, nelle note conclusive, circa la cessazione della convivenza tra madre e figlia e la programmazione di nozze imminenti da parte di quest'ultima risultava essere oggetto di altro e diverso procedimento di revisione, instaurato successivamente al suddetto giudizio.
Va, dunque, senz'altro respinta l'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla resistente in ordine alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, essendo stato definito con provvedimento ormai definitivo il precedente giudizio di revisione delle condizioni di divorzio.
5. Nel merito, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio tra le parti sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Ed invero, deve evidenziarsi che il provvedimento di revisione postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e fattuali rispetto a quelle prese in esame al momento dell'emissione della sentenza, ma altresì che tale novità sia tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con il precedente provvedimento, secondo una valutazione sempre comparativa.
La revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio, e ciò vale anche nel caso di procedimento introdotto con domanda congiunta che si conclude pur sempre con sentenza, presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, vale a dire fatti successivi alla formazione del giudicato effettivamente modificativi della situazione delle parti e idonei ad incidere sull'assetto di interessi dato dal regolamento giudiziale o convenzionale. Non rilevano pertanto i fatti che si sono verificati prima della formazione del titolo e che la parte avrebbe potuto far valere nel corso del giudizio, posto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (Cass. n. 283 del 09/01/2020; Cass. n. 2953 del 03/02/2017); il giudicato, trattandosi di rapporti familiari, si forma rebus
3 sic stantibus, e quindi resta salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato stesso, esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio (Cass. 15/06/2022 n.19302; Cass.
07/09/2020, n.18528; Cass., 03/08/2007, n.17078).
5.1 Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in disamina, si osserva che nell'accordo sulle condizioni del divorzio recepito nella sentenza n. 1817/2020 del 18/06/2020 le parti avevano concordato l'assegnazione della casa coniugale sita in Palermo nella via Oreste Lo VA n. 9 in favore di
, sul presupposto della coabitazione con la figlia , non CP_1 Per_1 ancora economicamente autosufficiente sebbene già maggiorenne- (si veda ricorso congiunto posto a corredo della comparsa di costituzione della resistente, doc. n. 3).
Nel presente giudizio ha avanzato la suddetta domanda Parte_1 in considerazione del fatto che ormai la figlia dal 2023 aveva intrapreso una stabile convivenza con , presso un appartamento sito in Controparte_2
Palermo Largo PA HA n. 67, con il quale ha poi successivamente contrato matrimonio in data 15 luglio 2024 e nel novembre dello stesso anno è nata la figlia . Per_2
La domanda formulata dal ricorrente va accolta.
A sostegno di tale determinazione depongono in modo univoco le risultanze delle prove espletate all'udienza del 29.10.2024.
Difatti, la resistente in occasione dell'interrogatorio formale reso ha ammesso che la figlia era effettivamente andata a vivere nell'appartamento sito in Palermo nel Largo PA HA n.67 con il compagno sin dall'estate del 2023
e ha poi soggiunto che era tornata nella casa materna nel mese di maggio
2024 dopo aver scoperto di essere in attesa del primo figlio.
Del pari, , marito della figlia delle parti, ha confermato che Controparte_2 sin dall'estate 2023 aveva vissuto nell'appartamento sito in Palermo nel Largo
PA HA n. 67 con la compagna con la quale si era sposato nel mese di luglio del 2024 e che insieme si erano trasferiti nell'abitazione della suocera in seguito alla scoperta della gravidanza di e ha, poi, precisato che i Per_1 due avrebbero lasciato l'anzidetto appartamento il 30.11.2024.
4 La figlia delle parti alla predetta udienza ha dichiarato: “Siamo Per_1 andati a convivere in questo appartamento nel giugno del 2023 ma siamo andati via da questa casa nel maggio del 2024.
Nella data prevista ci siamo sposati, cioè nel luglio del 2024.
Abbiamo inviato la disdetta della casa, volendo abitarci sino al 30.11.2024.
Sono rimasta incinta e sono stata male e per questo ho preferito trasferirmi a casa di mia madre.
Non posso dire se mi trasferirò in un altro appartamento. In questo momento posso solo dire che preferisco rimanere a casa di mia madre. Dopo il parto si vedrà. Preciso che penso di trasferirmi con mio marito nell'appartamento sito in via Sant'Isidoro, ma non posso prevedere quando. Penso a dicembre 2024 ma non posso esserne certa. Dipende dall'esito del parto” (si veda verbale di udienza citato).
Del resto, non merita accoglimento la richiesta avanzata dalla difesa della resistente di revoca dell'ordinanza del 23.5.24 con la quale il Giudice Delegato non ha ammesso le prove testimoniali articolate dalla predetta parte nella propria memoria di costituzione, senza indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali devono essere interrogate le persone indicate, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c.
Il ricorrente ha successivamente rappresentato che la figlia e il Per_1 marito, sebbene sin dal mese di gennaio 2025 si siano trasferiti nella nuova casa acquistata dal signor , sita in Palermo nella via Sant'Isidoro n. CP_2
31 hanno mantenuto la residenza anagrafica presso le abitazioni delle rispettive famiglie di origine (cfr. documenti allegati alle note di precisazione delle conclusioni depositate il 17.03.2025).
E' appena il caso di osservare che, invero, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria che nel caso che ci occupa è stata certamente fornita, alla stregua di quanto emerso all'esito delle prove orali assunte.
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta è stato ampiamente dimostrato che la figlia delle parti , ormai autonoma e coniugata, ha costituito un Per_1 proprio nucleo familiare e sono, dunque, venuti meno i presupposti previsti
5 dall'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente.
Al lume delle esposte argomentazioni e delle univoche risultanze istruttorie acquisite, va dunque senz'altro disposta la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, ubicata a Palermo in via Oreste Lo VA
n. 9, alla signora essendo venuta meno l'esigenza di salvaguardare la CP_1 conservazione dell'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
6. Con riferimento alla domanda avanzata in via riconvenzionale dalla resistente volta ad ottenere l'incremento dell'assegno divorzile da 250,00 a
850,00 euro, occorre evidenziare che il ricorrente si è dichiarato disponibile ad aumentare l'ammontare dell'assegno ad euro 400,00 mensili.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità Il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deve nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, provvedendo ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (v. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n.
7666 del 09/03/2022).
In via generale, inoltre, la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevole per l'ex coniuge che ne sia stato assegnatario, la quale è suscettibile di essere valutata, ai fini della verifica dei presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c., tanto più quando si accompagna all'acquisto della disponibilità materiale della stessa da parte dell'altro ex coniuge che ne sia proprietario esclusivo.
È vero, infatti, che la statuizione sull'assegnazione della casa familiare è posta nell'esclusivo interesse del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente. Tuttavia, a prescindere da tale indiscussa funzione, finalizzata a conservare l'habitat familiare dei figli, non può negarsi che detta assegnazione abbia dei riflessi economici, perché consente al genitore assegnatario di evitare la ricerca di una diversa
6 abitazione, che invece deve essere reperita dal genitore che non vive in prevalenza con i figli, anche se è il proprietario esclusivo o il comproprietario dell'abitazione stessa. Allo stesso modo, la revoca dell'assegnazione della casa familiare costituisce una modifica peggiorativa delle condizioni economiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli e una sopravvenienza migliorativa per l'altro che ne sia il proprietario esclusivo, il quale, ad esempio, può andarvi ad abitare o concedere il bene in locazione a terzi o comunque impiegarlo in attività produttive, compiendo, in sintesi, attività suscettibili di valutazione economica che durante l'assegnazione all'altro genitore non erano consentite.
Le sopravvenienze possono divenire giustificati motivi di revisione o revoca dell'assegno divorzile, secondo i criteri forniti dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, dovendosi pertanto tenere conto «delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi» e tutti i suddetti elementi vanno valutati «anche in rapporto alla durata del matrimonio». In tale quadro la disponibilità dell'abitazione della casa familiare, come pure la perdita della stessa, costituiscono circostanze suscettibili di essere valutate perché connotano le condizioni di vita della persona anche se non si trasformano in vero e proprio reddito o non incidono sul suo patrimonio, costituendo comunque un vantaggio suscettibile di assumere volta per volta connotazione economica (Cass. n. 7961 del 25/03/2024).
Nel caso di specie, alla perdita del vantaggio derivante dall'assegnazione della casa familiare per si è affiancato il vantaggio dell'acquisto CP_1 della disponibilità del bene da parte dell'ex coniuge proprietario esclusivo, circostanza questa che determina senza dubbio l'aggravamento del divario economico già esistente tra i coniugi.
In ordine alla situazione economica delle parti, preme, anzitutto, evidenziare che il ricorrente, impiegato della Regione Siciliana, ha offerto in comunicazione unicamente alcune le buste paga relative ai mesi di novembre e dicembre 2023
e gennaio, febbraio e marzo 2024, dalle quali si evince che lo stesso nei mesi suindicati ha percepito una retribuzione netta rispettivamente di 1068,32 euro, 1.745,58 euro, 1.868,60 euro, 1.966,77 euro e 1.770,21 euro (cfr.
7 allegati n. 13, 14, 15, 16 e 17 depositati il 22.4.2024), nessun'altra documentazione è stata prodotta e, nondimeno, risulta dal prospetto depositato dalla difesa della controparte che egli è proprietario di quattro cespiti immobiliari (v. doc. n. 9 posto a corredo della comparsa di costituzione), circostanza questa che non è stata in alcun modo contestata e deve reputarsi, dunque, ampiamente provata.
Risulta infatti dalla sentenza n. 4092/2017 (doc. n. 1 della produzione della convenuta) che oltre ad essere proprietario in via esclusiva Parte_1 della casa coniugale aveva ereditato altri beni a seguito del decesso della madre.
, dal canto suo, ha esposto di percepire il reddito pro quota CP_1 derivante dalla locazione del bene comune, ubicato a Palermo nella via Mater
Dolorosa n. 84, nella misura di euro 225 mensili, oltre all'ulteriore importo di euro 125 mensili che ricava dalla locazione di un appartamento, sito nella via
O. Lo VA n. 21, in comproprietà con la sorella acquistato per successione alla morte della madre e di non aver altre entrate, ad eccezione dell'assegno divorzile, fatti questi che devono reputarsi pacifici in quanto non sono stati contestati dall'ex coniuge.
La resistente ha soggiunto che, data l'età ormai avanzata, non è più in grado di svolgere l'attività, non regolarizzata, di assistenza notturna alle persone anziane che aveva iniziato a prestare nel 2015 dopo la separazione dal marito.
Così ricostruita la situazione economica delle parti, ai fini dell'invocato incremento dell'assegno divorzile depone la considerazione che l'impostazione della relazione familiare e la ripartizione dei ruoli endofamiliari protrattasi per ben 25 anni, mentre hanno consentito al sig. di crescere socialmente, Pt_1 professionalmente, economicamente nonché di migliorare notevolmente il valore delle sue proprietà personali (anche attraverso i notevoli risparmi ottenuti dal lavoro domestico e di accudimento della figlia portato avanti dalla moglie) di contro hanno determinato l'impoverimento economico e professionale della sig.ra che ha oggi 65 anni e ha contribuito CP_1 certamente alla formazione del patrimonio del coniuge e all'incremento del reddito di quest'ultimo nel corso della lunga convivenza matrimoniale.
Pertanto, tenuto conto dei criteri forniti dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
8 1970, appare equo incrementarne l'ammontare dell'assegno divorzile che deve corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese ad euro 700 mensili, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza a seguito della revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
7. In considerazione, infine, dell'esito della lite e della parziale reciproca soccombenza delle parti, si ravvisano fondati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede a parziale modifica delle condizioni del divorzio congiunto tra le parti pronunciato con sentenza n.
1817/2020 del 18/06/2020:
1. revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo nella via
Oreste Lo VA n. 9, in favore di;
CP_1
2. dispone, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza,
l'incremento ad euro 700 dell'ammontare dell'assegno divorzile che
[...]
deve corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12566/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Milone Mario;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Cottone Giuseppe;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/10/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 chiesto la modifica dei provvedimenti del divorzio da , mediante CP_1 la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Palermo nella via
Oreste Lo VA n. 9.
1 A sostegno della domanda di revisione il ricorrente ha allegato che la figlia era ormai economicamente indipendente e aveva instaurato una Per_1 stabile convivenza con . Controparte_2
Ha, inoltre, dedotto che la resistente, divenuta proprietaria di un'abitazione per successione mortis causa a seguito del decesso della madre avvenuto nel
2019, l'aveva concessa in locazione a terzi mentre avrebbe potuto trasferirsi nel predetto appartamento.
2. Nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in primo luogo, CP_1
“l'improcedibilità della domanda per assenza di un provvedimento definitivo suscettibile di essere modificato, ai sensi dell'art. 9 L. 898/70 (oggi articolo 473 bis 29 c.p.c.)”.
Nel merito ha, comunque, contestato la sussistenza dei presupposti per la invocata modifica delle condizioni del divorzio in mancanza di fatti sopravvenuti rispetto all'accordo recepito nella sentenza di divorzio congiunto e ha rappresentato che le circostanze addotte dal ricorrente, ovvero l'indipendenza della figlia e l'incremento patrimoniale conseguito della resistente per effetto della locazione dell'immobile ereditato dalla madre, erano già note ed erano state prese in considerazione in sede di divorzio congiunto.
In subordine, in considerazione della propria età (63 anni), del fatto che non aveva mai svolto attività lavorativa durante il matrimonio e si era dedicata sempre all'accudimento e alla crescita della figlia e della situazione economica dell'ex coniuge ha sollecitato, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, l'incremento dell'ammontare dell'assegno divorzile da € 250,00 a € 850,00 mensili.
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione la causa, istruita mediante assunzione dell'interrogatorio formale della resistente e delle prove testimoniali articolate dal ricorrente, è stata, infine, posta in decisione all'udienza del 20.10.2025.
4. Tanto premesso, giova ribadire, in via preliminare, in ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda di revisione delle condizioni del divorzio, reiterata dalla resistente nei propri scritti conclusivi, quanto già osservato dal
Giudice Delegato nell'ordinanza del 23.05.2024, ossia che la Corte d'Appello, con il provvedimento dei giorni 23.2.-1.3.2024, ha rigettato il reclamo proposto
2 da nei confronti di , avverso il decreto emesso Parte_1 CP_1 in data 28 dicembre 2021, con cui il Tribunale aveva respinto la domanda di proposta all'odierno ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore dell'ex moglie, convivente con la figlia , nata il 7 novembre Per_1
1997 sul presupposto dell'intervenuta indipendenza economica della figlia e ha evidenziato che l'allegazione ulteriore del reclamante, nelle note conclusive, circa la cessazione della convivenza tra madre e figlia e la programmazione di nozze imminenti da parte di quest'ultima risultava essere oggetto di altro e diverso procedimento di revisione, instaurato successivamente al suddetto giudizio.
Va, dunque, senz'altro respinta l'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla resistente in ordine alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, essendo stato definito con provvedimento ormai definitivo il precedente giudizio di revisione delle condizioni di divorzio.
5. Nel merito, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio tra le parti sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Ed invero, deve evidenziarsi che il provvedimento di revisione postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e fattuali rispetto a quelle prese in esame al momento dell'emissione della sentenza, ma altresì che tale novità sia tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con il precedente provvedimento, secondo una valutazione sempre comparativa.
La revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio, e ciò vale anche nel caso di procedimento introdotto con domanda congiunta che si conclude pur sempre con sentenza, presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, vale a dire fatti successivi alla formazione del giudicato effettivamente modificativi della situazione delle parti e idonei ad incidere sull'assetto di interessi dato dal regolamento giudiziale o convenzionale. Non rilevano pertanto i fatti che si sono verificati prima della formazione del titolo e che la parte avrebbe potuto far valere nel corso del giudizio, posto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (Cass. n. 283 del 09/01/2020; Cass. n. 2953 del 03/02/2017); il giudicato, trattandosi di rapporti familiari, si forma rebus
3 sic stantibus, e quindi resta salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato stesso, esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio (Cass. 15/06/2022 n.19302; Cass.
07/09/2020, n.18528; Cass., 03/08/2007, n.17078).
5.1 Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in disamina, si osserva che nell'accordo sulle condizioni del divorzio recepito nella sentenza n. 1817/2020 del 18/06/2020 le parti avevano concordato l'assegnazione della casa coniugale sita in Palermo nella via Oreste Lo VA n. 9 in favore di
, sul presupposto della coabitazione con la figlia , non CP_1 Per_1 ancora economicamente autosufficiente sebbene già maggiorenne- (si veda ricorso congiunto posto a corredo della comparsa di costituzione della resistente, doc. n. 3).
Nel presente giudizio ha avanzato la suddetta domanda Parte_1 in considerazione del fatto che ormai la figlia dal 2023 aveva intrapreso una stabile convivenza con , presso un appartamento sito in Controparte_2
Palermo Largo PA HA n. 67, con il quale ha poi successivamente contrato matrimonio in data 15 luglio 2024 e nel novembre dello stesso anno è nata la figlia . Per_2
La domanda formulata dal ricorrente va accolta.
A sostegno di tale determinazione depongono in modo univoco le risultanze delle prove espletate all'udienza del 29.10.2024.
Difatti, la resistente in occasione dell'interrogatorio formale reso ha ammesso che la figlia era effettivamente andata a vivere nell'appartamento sito in Palermo nel Largo PA HA n.67 con il compagno sin dall'estate del 2023
e ha poi soggiunto che era tornata nella casa materna nel mese di maggio
2024 dopo aver scoperto di essere in attesa del primo figlio.
Del pari, , marito della figlia delle parti, ha confermato che Controparte_2 sin dall'estate 2023 aveva vissuto nell'appartamento sito in Palermo nel Largo
PA HA n. 67 con la compagna con la quale si era sposato nel mese di luglio del 2024 e che insieme si erano trasferiti nell'abitazione della suocera in seguito alla scoperta della gravidanza di e ha, poi, precisato che i Per_1 due avrebbero lasciato l'anzidetto appartamento il 30.11.2024.
4 La figlia delle parti alla predetta udienza ha dichiarato: “Siamo Per_1 andati a convivere in questo appartamento nel giugno del 2023 ma siamo andati via da questa casa nel maggio del 2024.
Nella data prevista ci siamo sposati, cioè nel luglio del 2024.
Abbiamo inviato la disdetta della casa, volendo abitarci sino al 30.11.2024.
Sono rimasta incinta e sono stata male e per questo ho preferito trasferirmi a casa di mia madre.
Non posso dire se mi trasferirò in un altro appartamento. In questo momento posso solo dire che preferisco rimanere a casa di mia madre. Dopo il parto si vedrà. Preciso che penso di trasferirmi con mio marito nell'appartamento sito in via Sant'Isidoro, ma non posso prevedere quando. Penso a dicembre 2024 ma non posso esserne certa. Dipende dall'esito del parto” (si veda verbale di udienza citato).
Del resto, non merita accoglimento la richiesta avanzata dalla difesa della resistente di revoca dell'ordinanza del 23.5.24 con la quale il Giudice Delegato non ha ammesso le prove testimoniali articolate dalla predetta parte nella propria memoria di costituzione, senza indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali devono essere interrogate le persone indicate, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c.
Il ricorrente ha successivamente rappresentato che la figlia e il Per_1 marito, sebbene sin dal mese di gennaio 2025 si siano trasferiti nella nuova casa acquistata dal signor , sita in Palermo nella via Sant'Isidoro n. CP_2
31 hanno mantenuto la residenza anagrafica presso le abitazioni delle rispettive famiglie di origine (cfr. documenti allegati alle note di precisazione delle conclusioni depositate il 17.03.2025).
E' appena il caso di osservare che, invero, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria che nel caso che ci occupa è stata certamente fornita, alla stregua di quanto emerso all'esito delle prove orali assunte.
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta è stato ampiamente dimostrato che la figlia delle parti , ormai autonoma e coniugata, ha costituito un Per_1 proprio nucleo familiare e sono, dunque, venuti meno i presupposti previsti
5 dall'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente.
Al lume delle esposte argomentazioni e delle univoche risultanze istruttorie acquisite, va dunque senz'altro disposta la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, ubicata a Palermo in via Oreste Lo VA
n. 9, alla signora essendo venuta meno l'esigenza di salvaguardare la CP_1 conservazione dell'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
6. Con riferimento alla domanda avanzata in via riconvenzionale dalla resistente volta ad ottenere l'incremento dell'assegno divorzile da 250,00 a
850,00 euro, occorre evidenziare che il ricorrente si è dichiarato disponibile ad aumentare l'ammontare dell'assegno ad euro 400,00 mensili.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità Il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deve nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, provvedendo ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (v. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n.
7666 del 09/03/2022).
In via generale, inoltre, la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevole per l'ex coniuge che ne sia stato assegnatario, la quale è suscettibile di essere valutata, ai fini della verifica dei presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c., tanto più quando si accompagna all'acquisto della disponibilità materiale della stessa da parte dell'altro ex coniuge che ne sia proprietario esclusivo.
È vero, infatti, che la statuizione sull'assegnazione della casa familiare è posta nell'esclusivo interesse del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente. Tuttavia, a prescindere da tale indiscussa funzione, finalizzata a conservare l'habitat familiare dei figli, non può negarsi che detta assegnazione abbia dei riflessi economici, perché consente al genitore assegnatario di evitare la ricerca di una diversa
6 abitazione, che invece deve essere reperita dal genitore che non vive in prevalenza con i figli, anche se è il proprietario esclusivo o il comproprietario dell'abitazione stessa. Allo stesso modo, la revoca dell'assegnazione della casa familiare costituisce una modifica peggiorativa delle condizioni economiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli e una sopravvenienza migliorativa per l'altro che ne sia il proprietario esclusivo, il quale, ad esempio, può andarvi ad abitare o concedere il bene in locazione a terzi o comunque impiegarlo in attività produttive, compiendo, in sintesi, attività suscettibili di valutazione economica che durante l'assegnazione all'altro genitore non erano consentite.
Le sopravvenienze possono divenire giustificati motivi di revisione o revoca dell'assegno divorzile, secondo i criteri forniti dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, dovendosi pertanto tenere conto «delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi» e tutti i suddetti elementi vanno valutati «anche in rapporto alla durata del matrimonio». In tale quadro la disponibilità dell'abitazione della casa familiare, come pure la perdita della stessa, costituiscono circostanze suscettibili di essere valutate perché connotano le condizioni di vita della persona anche se non si trasformano in vero e proprio reddito o non incidono sul suo patrimonio, costituendo comunque un vantaggio suscettibile di assumere volta per volta connotazione economica (Cass. n. 7961 del 25/03/2024).
Nel caso di specie, alla perdita del vantaggio derivante dall'assegnazione della casa familiare per si è affiancato il vantaggio dell'acquisto CP_1 della disponibilità del bene da parte dell'ex coniuge proprietario esclusivo, circostanza questa che determina senza dubbio l'aggravamento del divario economico già esistente tra i coniugi.
In ordine alla situazione economica delle parti, preme, anzitutto, evidenziare che il ricorrente, impiegato della Regione Siciliana, ha offerto in comunicazione unicamente alcune le buste paga relative ai mesi di novembre e dicembre 2023
e gennaio, febbraio e marzo 2024, dalle quali si evince che lo stesso nei mesi suindicati ha percepito una retribuzione netta rispettivamente di 1068,32 euro, 1.745,58 euro, 1.868,60 euro, 1.966,77 euro e 1.770,21 euro (cfr.
7 allegati n. 13, 14, 15, 16 e 17 depositati il 22.4.2024), nessun'altra documentazione è stata prodotta e, nondimeno, risulta dal prospetto depositato dalla difesa della controparte che egli è proprietario di quattro cespiti immobiliari (v. doc. n. 9 posto a corredo della comparsa di costituzione), circostanza questa che non è stata in alcun modo contestata e deve reputarsi, dunque, ampiamente provata.
Risulta infatti dalla sentenza n. 4092/2017 (doc. n. 1 della produzione della convenuta) che oltre ad essere proprietario in via esclusiva Parte_1 della casa coniugale aveva ereditato altri beni a seguito del decesso della madre.
, dal canto suo, ha esposto di percepire il reddito pro quota CP_1 derivante dalla locazione del bene comune, ubicato a Palermo nella via Mater
Dolorosa n. 84, nella misura di euro 225 mensili, oltre all'ulteriore importo di euro 125 mensili che ricava dalla locazione di un appartamento, sito nella via
O. Lo VA n. 21, in comproprietà con la sorella acquistato per successione alla morte della madre e di non aver altre entrate, ad eccezione dell'assegno divorzile, fatti questi che devono reputarsi pacifici in quanto non sono stati contestati dall'ex coniuge.
La resistente ha soggiunto che, data l'età ormai avanzata, non è più in grado di svolgere l'attività, non regolarizzata, di assistenza notturna alle persone anziane che aveva iniziato a prestare nel 2015 dopo la separazione dal marito.
Così ricostruita la situazione economica delle parti, ai fini dell'invocato incremento dell'assegno divorzile depone la considerazione che l'impostazione della relazione familiare e la ripartizione dei ruoli endofamiliari protrattasi per ben 25 anni, mentre hanno consentito al sig. di crescere socialmente, Pt_1 professionalmente, economicamente nonché di migliorare notevolmente il valore delle sue proprietà personali (anche attraverso i notevoli risparmi ottenuti dal lavoro domestico e di accudimento della figlia portato avanti dalla moglie) di contro hanno determinato l'impoverimento economico e professionale della sig.ra che ha oggi 65 anni e ha contribuito CP_1 certamente alla formazione del patrimonio del coniuge e all'incremento del reddito di quest'ultimo nel corso della lunga convivenza matrimoniale.
Pertanto, tenuto conto dei criteri forniti dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
8 1970, appare equo incrementarne l'ammontare dell'assegno divorzile che deve corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese ad euro 700 mensili, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza a seguito della revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
7. In considerazione, infine, dell'esito della lite e della parziale reciproca soccombenza delle parti, si ravvisano fondati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede a parziale modifica delle condizioni del divorzio congiunto tra le parti pronunciato con sentenza n.
1817/2020 del 18/06/2020:
1. revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo nella via
Oreste Lo VA n. 9, in favore di;
CP_1
2. dispone, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza,
l'incremento ad euro 700 dell'ammontare dell'assegno divorzile che
[...]
deve corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
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