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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 7165/2017, promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ), elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._2 Cagliari, via della Pineta n. 53/b, presso lo studio dell'avvocato Alessio Locci, che lo rappresenta, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Marcello Chessa, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo;
attori contro
( ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
( ), elettivamente domiciliati in Cagliari, via
[...] C.F._4
Loru n. 4, presso lo studio degli avvocati Sergio Cassanello e Antonello Garau, che li rappresentano in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti conclusioni Nell'interesse degli attori:
“Accertare e dichiarare che i beni specificatamente indicati nel ricorso del 02 luglio 2017 e specificati con i documenti allegati, di proprietà dei ricorrenti, sono illegittimamente occupati senza titolo dai signori CP
, (CF ) nata a [...] il [...] ed
[...] C.F._5
( ) nato a [...] il [...], CP_2 C.F._4 come precisato nella superiore espositiva;
per l'effetto ordinare il rilascio dei seguenti immobili censiti in catasto Terreni e fabbricati del Comune di
Capoterra al foglio 6 mappali 18 – 77 – 105 – 930 ; foglio 1 mappali 3501 –
3505 – 3509 – 3510 – 3511 – 3512 e inoltre i fabbricati identificati nella categoria D/10 foglio 1 mappali: 3497 - 3498 – 3499 – 3500 – 3508 – 3515; categoria A/3 foglio 1 mappale 3513 e categoria C/2 foglio 6 mappale 931 e precisati nei documenti allegati, ovvero secondo l'evoluzione catastale dei suddetti beni indicata dalla CTU del 01/06/2021.
Rigettare le domande proposte dai resistenti perché infondate in fatto e diritto;
Condannare , (CF ) nata a [...] C.F._5
Carbonia il 17 agosto 1950 ed ( ) nato a [...] C.F._4
Cagliari il 4 novembre 1980 al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per mancato godimento dei beni di cui alla domanda, nella misura da accertarsi in corso di causa, per ogni mese di occupazione del compendio immobiliare dalla data di consolidamento dell'usufrutto occorso, il 25 agosto 2016, alla data dell'effettivo rilascio, o in via subordinata da liquidarsi in via equitativa ex art 1226 cod civ con vittoria di spese e compensi professionali.”. Nell'interesse dei convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis:
1 - In via principale: dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale dispiegata da controparte attrice in via principale all'udienza del 05.07.2018; accertata la consistenza dei terreni e, eventualmente, dei fabbricati che – oggetto di consolidamento in piena proprietà, ex art. 1014, n° 2, c.c., in capo agli attori in via principale a decorrere dalla data di morte del sig. Per_1
usufruttuario degli stessi – risultano utilizzati nell'esercizio e
[...] gestione dell'impresa agricola dei convenuti in via principale, in accoglimento della domanda riconvenzionale all'uopo dispiegata dai convenuti medesimi, condannare i ricorrenti-attori al pagamento della somma complessiva di € 146.929,00 o di quella maggiore o minore risultante in causa: somma spesa dal sig. e dai convenuti per la Persona_1 costruzione e/o la ristrutturazione e/o la manutenzione di fabbricati, per i miglioramenti fondiari, per il pagamento di imposte: il tutto in relazione ai terreni oggetto della donazione di usufrutto in favore del sig. Per_1
medesimo, pure dante causa “iure hereditatis” degli odierni
[...] convenuti;
e dichiarare legittimamente esercitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1009 e 1011 c.c., il diritto di ritenzione da parte dei convenuti medesimi;
con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.
- In via subordinata: revocare “in parte qua” l'ordinanza del 12.6.2019, ammettendo i mezzi istruttori dedotti da questa parte convenuta con la comparsa di costituzione
e risposta e richiamati con le memorie autorizzate ex art. 183 cpc;
e, anche
a seguito delle prove testimoniali dedotte, disporre CTU per l'accertamento dello stato dei terreni e dei fabbricati per cui è causa – siccome indicati nella relazione definitiva redatta dal CTU geom. e Persona_2 datata 1.6.2021 – utilizzati dagli odierni convenuti nell'esercizio di impresa agricola, con particolare riferimento:
--- allo stato dei fabbricati, circa la loro costruzione, ristrutturazione, manutenzione;
--- allo stato dei terreni, circa la loro piantumazione, ovvero la loro produttività per qualità e quantità nella singola annata agraria;
ed all'esito di essi mezzi istruttori, accogliere le domande siccome formulate in via principale;
con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2017, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_1 CP_2 esponendo quanto segue:
[...]
a) Con atto stipulato in data 7 febbraio 1981 aveva Persona_3 donato al figlio l'usufrutto e ai nipoti e Persona_1 Parte_2 la nuda proprietà i) dell'appezzamento di terreno formante Parte_1 un unico corpo, sito in Capoterra, località Tanca Giuanni Elias, censito in catasto al foglio 6, mappali 77, 105, 18 e 17; ii) dell'appezzamento di terreno formante un unico corpo sito in Capoterra, censito in catasto al foglio 1, mappali 19, 74 e 44/b. b) Attualmente, in seguito a frazionamenti susseguitisi nel tempo, gli immobili oggetto dell'atto di donazione risultano censiti al catasto terreni al foglio 6 mappali 18, 77, 105 e 930 e foglio 1 mappali 3501, 3505, 3509, 3510,
3511 e 3512, mentre i fabbricati ivi presenti, edificati in data antecedente alla
2 donazione, risultano censiti in catasto al foglio 1, mappali 3497, 3498, 3499,
3500, 3508, 3515, 3513 e foglio 6 mappale 931. c) Durante l'esercizio del diritto di usufrutto, l'usufruttuario ha commesso reiterate violazioni e abusi di particolare entità, in particolare ha causato il deterioramento e la distruzione dei beni mediante l'introduzione di materiali pericolosi e inquinanti, condotte in relazione alle quali è stato sottoposto a procedimenti amministrativi e penali. d) Gli attori hanno chiesto all'usufruttuario, mediante numerose diffide, di consentire loro l'accesso al fondo e la riconsegna dei beni, senza tuttavia ottenere esito alcuno. e) In data 26 agosto 2016 è deceduto l'usufruttuario con Persona_1 conseguente riespansione del diritto di piena proprietà in capo agli attori. d) I terreni sono tuttavia ancora occupati da e Controparte_1 CP_2
rispettivamente coniuge e figlio dell'usufruttuario, i quali hanno
[...] impedito l'accesso e l'esercizio del diritto di proprietà agli esponenti. e) Con diffida del 13 settembre 2016 gli attori hanno intimato a CP
e il rilascio dei terreni, in quanto occupati in difetto di
[...] CP_2 un titolo che possa legittimarne la permanenza, stante l'intervenuto decesso dell'usufruttario. f) Nonostante la diffida, i convenuti non hanno rilasciato i terreni e non hanno dunque consentito agli attori di entrare nel possesso dei beni di loro proprietà.
1.1. Tanto premesso, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 che venga accertata l'illegittima occupazione da parte di Controparte_1
e dei terreni censiti in catasto al foglio 6 mappali 18, 77, 105 e CP_2
930 e foglio 1 mappali 3501, 3505, 3509, 3510, 3511 e 3512 e dei fabbricati censiti in catasto al foglio 1, mappali 3497, 3498, 3499, 3500, 3508, 3515, 3513 e foglio 6 mappale 931, con conseguente condanna al rilascio.
2. Con comparsa depositata in data 25 gennaio 2018, si sono costituti in giudizio e i quali hanno replicato come Controparte_1 CP_2 segue: a. Con l'atto di donazione stipulato in data 7 febbraio 1981, Per_1 ha acquistato, oltre che il diritto di usufrutto sui terreni censiti in
[...] catasto al foglio 6 mappali 77, 105, 18 e 17 e foglio 1 mappali 19, 74 e 44/b, indicati dagli attori, anche I) la piena proprietà dei terreni censiti in catasto al foglio 1, mappali 6 e 31; foglio 6, mappali 16 e 29; foglio 13 mappale 51/a; foglio 14 mappali 3, 5/a e 72; foglio 14 mappali 50/a e 50/c; foglio 4 mappale 50; foglio 5 mappale 215/a; II) la quota di ½ dei terreni censiti in catasto al foglio 16 mappali 27, 68 e 73; foglio 6, mappali 81 e 82.
b) Su tutti tali terreni – comprendenti sia quelli donatigli in usufrutto, sia quelli di proprietà – aveva avviato e gestiva una piccola Persona_1 impresa agricola individuale, poi proseguita, con accorpamento della propria azienda agricola, dal convenuto CP_2
c) Sui beni donati in proprietà esclusiva ad in seguito al Persona_1 suo decesso si è aperta la successione legittima, alla quale concorrono per 1/3 la coniuge e per 2/9 il figlio Controparte_1 CP_2
d) Con riguardo ai beni donati in usufrutto, gli attori ne hanno effettivamente riacquisito la piena proprietà. Tuttavia, i beni di cui a tale titolo hanno chiesto il rilascio non corrispondono, per denominazione catastale, a quelli indicati nell'atto di donazione, ad accezione di tre, corrispondenti ai mappali 18, 77 e 105.
3 e) L'identità dei beni non può peraltro ritenersi provata mediante la documentazione allegata al ricorso, in quanto proveniente dalle stesse parti ricorrenti.
f) In ogni caso, e gli odierni convenuti sui terreni ricevuti Persona_1 in usufrutto hanno sostenuto delle spese per costruzione di locali, per ristrutturazione di quelli esistenti, per migliorare la produttività dei terreni e per impiantare alberi da frutto. g) In particolare, i convenuti hanno sostenuto spese pari a 116.188,00 euro per costruzione, ristrutturazione e manutenzione dei fabbricati e 22.375,00 euro per miglioramenti fondiari e agrari.
h) Inoltre, ha corrisposto le imposte gravanti sui terreni in Persona_1 commento per complessivi 8.366,69 euro, per il rimborso dei quali i convenuti hanno esercitato il diritto di ritenzione previsto dall'art. 1011 c.c. i) In particolare, ha indicato nelle denunce dei redditi Persona_1 relative agli anni 1987, 1989 e 1990 i terreni di cui alla partita catastale 1005
e corrisposto imposte per 1.248.000 lire, pari a 644,53 euro, nonché imposte comunali per complessivi 1.279,00 euro.
2.1. Tanto esposto, i convenuti non si sono opposti alla domanda di rilascio dei terreni di proprietà degli attori che dovessero risultare, in seguito ad accertamenti tecnici, da essi occupati, ma in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna degli attori al rimborso della somma di 146.929,00 euro e l'accertamento del legittimo esercizio, da parte del loro, del diritto di ritenzione.
3. Con ordinanza del 5 luglio 2018 è stato disposto il mutamento del rito ed è stata fissata l'udienza del 7 luglio 2018 per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
4. All'udienza del 5 luglio 2018 gli attori hanno a loro volta proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità di occupazione illegittima a decorrere dalla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà fino all'effettivo rilascio. I convenuti hanno eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto non legata da un rapporto di consequenzialità rispetto alla domanda riconvenzionale da loro proposta.
5. Nelle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. gli attori hanno contestato la riferibilità della documentazione prodotta a spese sostenute in relazione ai terreni di loro proprietà e ritenuto in ogni caso illegittimo il diritto di ritenzione vantato dai convenuti poiché esercitato sulla pluralità dei terreni rispetto a un credito inesistente e, comunque, di valore di gran lunga superiore rispetto al preteso credito.
6. Il processo è stato istruito mediante produzioni documentali, prova testimoniale ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
7. All'udienza del 25 marzo 2024 la causa è stata tenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** *** *** 8. La domanda di rilascio dei terreni acquistati dagli attori in forza dell'atto di donazione stipulato in data 7 febbraio 1981 è fondata e deve trovare accoglimento.
Essa deve essere qualificata come azione di restituzione, in quanto volta all'adempimento dell'obbligo di restituzione gravante sui convenuti – che detengono l'immobile in ragione dei rapporti di parentela con l'usufruttuario
4 dei beni – per effetto dell'estinzione dell'usufrutto Persona_1 verificatasi alla morte dell'usufruttuario stesso, avvenuta in data 26 agosto 2016, e della conseguente riespansione del diritto di piena proprietà in capo agli attori.
In ordine alla distinzione tra azione di rivendica e di restituzione, ai fini del diverso onere probatorio gravante sull'attore, occorre osservare sinteticamente come la differenza tra le due azioni risieda nella diversa causa petendi che ne costituisce il fondamento. Nell'azione di rivendica, l'attore assume di essere proprietario del bene e, in tale veste, agisce contro chiunque occupi il bene in mancanza ab origine di un titolo giustificativo della disponibilità materiale del bene. In questi casi grava sull'attore l'onere della cosiddetta probatio diabolica, la quale esige che venga rigorosamente provato il diritto di proprietà fino a risalire, sulla base di una serie continua di trasferimenti, all'originario dante causa, o, in difetto, che venga provato il perfezionamento dell'acquisto a titolo originario per possesso ultraventennale. L'azione personale di restituzione, invece, mira ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di restituire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di un titolo (es. contratto di locazione, comodato) di cui sia dedotta l'originaria invalidità o inefficacia o il suo successivo venir meno per risoluzione, per decorso del termine di durata, per esercizio della facoltà di recesso (Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2014, n. 7305; Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2015, n. 17321; Cass. civ. sez. II, ord. 20 giugno 2022, n. 19872).
In questa prospettiva, nel caso in esame è sufficiente la dimostrazione del titolo con il quale è stato trasferito il diritto di proprietà in capo agli attori e contestualmente il diritto di usufrutto in capo a e l'avvenuto Persona_1 decesso dell'usufruttuario. Il primo (il titolo) è rappresentato dal contratto di donazione stipulato in data 7 febbraio 1981 con il quale ha donato al figlio Persona_3 il diritto di usufrutto e ai nipoti e Persona_1 Parte_2 [...] la nuda proprietà degli appezzamenti di terreno siti nel Comune Parte_1 di Capoterra, censiti in catasto al foglio 6 mappali 77, 105, 18 e 17 e al foglio 1 mappali 19, 74 e 44/b. L'avvenuto decesso è stato provato mediante la produzione del certificato di morte dell'usufruttuario intervenuta in data 26 agosto 2016.
In ogni caso, i convenuti non hanno in alcun modo contestato, ma anzi hanno espressamente riconosciuto, il diritto di proprietà degli attori sui terreni di cui all'atto di donazione in commento. Dagli accertamenti tecnici disposti in corso di causa, è altresì emersa la coincidenza tra i terreni siti nel Comune di Capoterra, censiti in catasto al foglio 6 mappali 77, 105, 18 e 17 e al foglio 1 mappali 19, 74 e 44/b e quelli di cui è stato chiesto il rilascio, aventi attualmente una denominazione catastale differente in conseguenza degli atti di frazionamento succedutisi nel tempo, distinti in catasto al foglio 6 mappali 18, 77, 105 e 930 e foglio 1 mappali 3501, 3505, 3509, 3510, 3511 e 3512 sui quali insistono i fabbricati censiti al catasto fabbricati al foglio 1 mappali 3497, 3498, 3499, 3500, 3508
3513 e 3515 e foglio 6 mappale 931. Deve quindi ritenersi superata l'eccezione prospettata dai convenuti circa la presunta non corrispondenza tra i beni oggetto dell'atto di donazione e quelli di cui gli attori hanno chiesto il rilascio.
5 9. È invece infondata la domanda riconvenzionale di rimborso di presunte spese e imposte sostenute dall'usufruttuario e dai convenuti. Secondo la prospettazione dei convenuti in relazione ai terreni per cui è causa sarebbero state sostenute spese pari a 116.188,00 euro per “costruzione, ristrutturazione e manutenzione fabbricati” e 22.375,00 per “miglioramenti fondiari e agrari”.
9.1. In primo luogo, la genericità degli assunti difensivi, privi di qualunque riferimento al tipo di interventi realizzati, non consente nemmeno la loro qualificazione in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria ai fini dell'imputazione all'usufruttuario o al nudo proprietario secondo la ripartizione enucleata agli articoli 1004 e 1005 c.c.
Nemmeno è dato evincere dalle difese dei convenuti in cosa siano consistiti i presunti miglioramenti agrari e, tantomeno, la loro sussistenza al momento della restituzione (ancora non avvenuta), necessaria ai fini del diritto alla relativa indennità (art. 985 c.c.).
La documentazione a tal fine prodotta non ha fornito al riguardo alcun elemento integrativo. I convenuti, infatti, si sono limitati a produrre ricevute relative a fornitura di materiali di vario genere prive di qualunque riferibilità ai terreni per cui è causa. Soltanto il preventivo relativo a rilievi e opere di accatastamento di cui al doc. 8A contiene un riferimento al terreno di cui al foglio 1 mappale 19. Ma la prestazione ivi indicata è anche relativa ai terreni di cui al foglio 1 mappale 244 e foglio 6 mappale 15 estranei all'oggetto del giudizio, di modo che non è in alcun modo possibile determinare l'ammontare e la natura della spesa sostenuta in relazione al primo terreno. Il doc. 8AAE, invece, reca la dichiarazione di esecuzione di opere di edificazione di manufatti (stalla mungitrice) e di realizzazione di impianti elettrici e idrici, nonché restauro e completamento della casa colonica, ma non vi è alcuna indicazione sul luogo in cui sono stati eseguiti, di modo che, in assenza di prova, non è possibile concludere che detti lavori siano stati eseguiti nei terreni di cui era usufruttuario. Le opere di miglioramento Persona_1 fondiario ivi menzionate, invece, in relazione alle quali è stata sostenuta la spesa di 28.000.000 lire, sono stati eseguiti sul terreno di cui al foglio 1 mappale 16 e quindi non hanno alcuna attinenza con i terreni in oggetto.
Tutte le altre ricevute, come detto, gran parte delle quali intestate al convenuto e alcune a , concernono CP_2 Controparte_1 genericamente la fornitura di materiali senza alcun utile riferimento.
In tal senso anche la prova orale dedotta è da ritenersi irrilevante, in quanto volta unicamente a confermare la fornitura di detto materiale senza alcuna specificazione in merito alla destinazione dello stesso all'esecuzione di opere sui terreni per cui è causa ovvero agli altri di proprietà dell'usufruttuario. Quest'ultimo, infatti, secondo quanto affermato dagli stessi convenuti (nonché comprovato dall'atto di donazione in atti) era proprietario di numerosi altri terreni, siti nel medesimo territorio, presso i quali gestiva un'azienda agricola. Non vi è dunque alcuna prova che consenta di sostenere che tali spese siano stato sostenute in relazione ai terreni oggetto di usufrutto.
9.2. In ordine alle imposte occorre invece osservare quanto segue. La normativa codicistica detta una specifica disciplina in ordine al riparto delle imposte tra usufruttuario e nudo proprietario: l'art. 1008 c.c. prevede infatti che “L'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che
6 gravano sul reddito”, mentre l'art. 1009 c.c. prevede che “Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata. Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto”. I convenuti hanno chiesto in primo luogo il rimborso della somma di 7.087,00 che l'usufruttuario avrebbe a loro dire corrisposto all'Erario e a tal fine hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1987, 1989
e 1990 recanti, nel quadro dedicato al reddito dominicale, la correlativa imposta.
I redditi fondiari concorrono a formare, indipendentemente dalla loro percezione, il reddito complessivo dei soggetti che possiedono immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale e sono correlati alla disponibilità materiale dei terreni. Trattandosi di un'imposta sul reddito essa grava ex lege, in virtù degli articoli 1008 c.c. e 26 d.p.r. 917/1986, sul titolare del diritto di usufrutto. Analogamente è a dirsi con riguardo all'imposta municipale in relazione alla quale i convenuti hanno chiesto il rimborso della somma di 1.279,00 euro.
I convenuti, quindi, non hanno alcun diritto al rimborso.
Peraltro, la documentazione prodotta non prova neanche che dette imposte siano state corrisposte in relazione ai terreni oggetto del presente giudizio. Il riferimento alla partita 1005 – evidenziato dai convenuti – non è tal fine sufficiente posto che il de cuius era proprietario di numerosi terreni, donatigli in proprietà piena con lo stesso atto di donazione stipulato in data 7 febbraio 1981, anch'essi intestati alla partita 1005 (art. 1 atto di donazione).
10. I convenuti, pertanto, non hanno e non avevano alcun diritto di ritenere gli immobili ai sensi dell'art. 1011 c.c.
11. Resta, infine, da esaminare la domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) proposta dagli attori e avente ad oggetto la condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità per l'illegittima occupazione dei terreni.
11.1. In primo luogo, la domanda è tempestiva in quanto è stata formulata all'udienza di prima comparizione tenutasi in seguito al mutamento del rito. La stessa è anche ammissibile. La condizione di ammissibilità della nuova domanda proposta dall'attore è che essa sia “conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”. La possibilità accordata all'attore di introdurre domande nuove risponde all'esigenza di assicurargli un'adeguata difesa di fronte alle domande ed eccezioni proposte dal convenuto e ne deve dunque costituire una conseguenza (in tal senso Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2016,
n. 26782).
La domanda proposta dagli attori rispetta tale requisito. Essa, infatti, è sorta dall'esigenza di contrastare pretesi crediti dei convenuti a titolo di rimborso di spese e imposte con un
contro
-credito vantato dagli attori per l'occupazione dell'immobile, anche ai fini di una loro eventuale compensazione così da paralizzare, anche indirettamente, l'esercizio del diritto di ritenzione che avrebbe potuto impedire l'immediato rilascio dei terreni richiesto con l'atto introduttivo. 11.2. Oltre che ammissibile la domanda è anche fondata nel merito. In seguito all'intervento delle Sezioni Unite in materia di risarcimento del danno da occupazione sine titulo deve ritenersi che la lesione del diritto di
7 proprietà, derivante dalla sua privazione, sia certamente suscettibile di tutela non solo reale, ma anche risarcitoria e che il danno risarcibile debba ritenersi, se non in re ipsa, 'presunto' o 'normale'. La perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto, che avrebbe potuto trarre dal bene il proprietario, il quale può limitarsi ad allegare la perdita della concreta possibilità di esercizio del godimento, che può essere liquidato, in assenza di prova specifica del suo ammontare, facendo riferimento al canone di locazione praticato nel medesimo territorio in relazione a immobili simili (i principi di diritto enunciati da Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2022, n.
33645 sono stati così sintetizzati: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante la concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”). Alla luce di tali principi, il mancato godimento degli immobili – di cui gli attori hanno lamentato la lesione, così assolvendo al loro onere di allegazione
– deve essere risarcito, non avendo per contro i convenuti contestato tale volontà di utilizzo o allegato alcuna circostanza impeditiva o tale da far ritenere che gli attori, se anche avessero avuto la disponibilità materiale dei beni, non ne avrebbero disposto in via diretta o indiretta. In questi termini sempre le Sezioni Unite, secondo cui “L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1126 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito del contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
8 Ai fini della liquidazione del danno possono trarsi elementi utili dalla relazione prodotta dagli attori, che, per quanto di parte, prevede un criterio obiettivo di determinazione del canone, basato – in assenza di dati sui canoni locativi di terreni agricoli in zona extraurbana – sul metodo comparativo tra terreni agricoli con annessi fabbricati e abitazioni di tipo economico in zona periferica. Al riguardo però è da ritenere equo il canone minimo di 300,00 euro, considerato che non si tratta propriamente di immobili ad uso abitativo, ma di terreni che si estendono su una vasta area su cui insistono anche dei fabbricati. Poiché l'usufrutto si è estinto in data 26 agosto 2016 e da quel momento i convenuti avrebbero dovuto rilasciare gli immobili, l'occupazione, protrattasi per otto anni e sei mesi – ed ancora in corso – ha ingenerato un danno di ammontare (attualmente) pari a 30.600,00 euro, oltre interessi.
12. In ragione della soccombenza, i convenuti sono altresì tenuti a rimborsare agli attori le spese di lite in misura pari a 5.077,00 euro oltre spese generali, accessori e spese vive, quantificate prendendo come riferimento gli importi medi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
12.1. Sempre in virtù della soccombenza, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando CONDANNA e al rilascio in favore di Controparte_1 CP_2
e dei terreni distinti in catasto al foglio 6 Parte_1 Parte_2 mappali 18, 77, 105 e 930 e foglio 1 mappali 3501, 3505, 3509, 3510, 3511 e
3512 e dei fabbricati ivi insistenti censiti al catasto fabbricati al foglio 1 mappali 3497, 3498, 3499, 3500, 3508, 3513 e 3515 e foglio 6 mappale 931; RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
CONDANNA e al risarcimento del Controparte_1 CP_2 danno per l'occupazione illegittima dei terreni sopra indicati in favore di e in misura pari a 30.600,00 euro, oltre Parte_1 Parte_2 interessi;
CONDANNA e al rimborso delle spese Controparte_1 CP_2 di lite in favore e in misura pari a Parte_1 Parte_2
5.077,00 euro oltre spese generali, accessori e spese vive;
PONE definitivamente a carico di e le Controparte_1 CP_2 spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 1 marzo 2025
IL GIUDICE
Monica Mascia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 7165/2017, promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( ), elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._2 Cagliari, via della Pineta n. 53/b, presso lo studio dell'avvocato Alessio Locci, che lo rappresenta, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Marcello Chessa, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo;
attori contro
( ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
( ), elettivamente domiciliati in Cagliari, via
[...] C.F._4
Loru n. 4, presso lo studio degli avvocati Sergio Cassanello e Antonello Garau, che li rappresentano in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti conclusioni Nell'interesse degli attori:
“Accertare e dichiarare che i beni specificatamente indicati nel ricorso del 02 luglio 2017 e specificati con i documenti allegati, di proprietà dei ricorrenti, sono illegittimamente occupati senza titolo dai signori CP
, (CF ) nata a [...] il [...] ed
[...] C.F._5
( ) nato a [...] il [...], CP_2 C.F._4 come precisato nella superiore espositiva;
per l'effetto ordinare il rilascio dei seguenti immobili censiti in catasto Terreni e fabbricati del Comune di
Capoterra al foglio 6 mappali 18 – 77 – 105 – 930 ; foglio 1 mappali 3501 –
3505 – 3509 – 3510 – 3511 – 3512 e inoltre i fabbricati identificati nella categoria D/10 foglio 1 mappali: 3497 - 3498 – 3499 – 3500 – 3508 – 3515; categoria A/3 foglio 1 mappale 3513 e categoria C/2 foglio 6 mappale 931 e precisati nei documenti allegati, ovvero secondo l'evoluzione catastale dei suddetti beni indicata dalla CTU del 01/06/2021.
Rigettare le domande proposte dai resistenti perché infondate in fatto e diritto;
Condannare , (CF ) nata a [...] C.F._5
Carbonia il 17 agosto 1950 ed ( ) nato a [...] C.F._4
Cagliari il 4 novembre 1980 al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per mancato godimento dei beni di cui alla domanda, nella misura da accertarsi in corso di causa, per ogni mese di occupazione del compendio immobiliare dalla data di consolidamento dell'usufrutto occorso, il 25 agosto 2016, alla data dell'effettivo rilascio, o in via subordinata da liquidarsi in via equitativa ex art 1226 cod civ con vittoria di spese e compensi professionali.”. Nell'interesse dei convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis:
1 - In via principale: dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale dispiegata da controparte attrice in via principale all'udienza del 05.07.2018; accertata la consistenza dei terreni e, eventualmente, dei fabbricati che – oggetto di consolidamento in piena proprietà, ex art. 1014, n° 2, c.c., in capo agli attori in via principale a decorrere dalla data di morte del sig. Per_1
usufruttuario degli stessi – risultano utilizzati nell'esercizio e
[...] gestione dell'impresa agricola dei convenuti in via principale, in accoglimento della domanda riconvenzionale all'uopo dispiegata dai convenuti medesimi, condannare i ricorrenti-attori al pagamento della somma complessiva di € 146.929,00 o di quella maggiore o minore risultante in causa: somma spesa dal sig. e dai convenuti per la Persona_1 costruzione e/o la ristrutturazione e/o la manutenzione di fabbricati, per i miglioramenti fondiari, per il pagamento di imposte: il tutto in relazione ai terreni oggetto della donazione di usufrutto in favore del sig. Per_1
medesimo, pure dante causa “iure hereditatis” degli odierni
[...] convenuti;
e dichiarare legittimamente esercitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1009 e 1011 c.c., il diritto di ritenzione da parte dei convenuti medesimi;
con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.
- In via subordinata: revocare “in parte qua” l'ordinanza del 12.6.2019, ammettendo i mezzi istruttori dedotti da questa parte convenuta con la comparsa di costituzione
e risposta e richiamati con le memorie autorizzate ex art. 183 cpc;
e, anche
a seguito delle prove testimoniali dedotte, disporre CTU per l'accertamento dello stato dei terreni e dei fabbricati per cui è causa – siccome indicati nella relazione definitiva redatta dal CTU geom. e Persona_2 datata 1.6.2021 – utilizzati dagli odierni convenuti nell'esercizio di impresa agricola, con particolare riferimento:
--- allo stato dei fabbricati, circa la loro costruzione, ristrutturazione, manutenzione;
--- allo stato dei terreni, circa la loro piantumazione, ovvero la loro produttività per qualità e quantità nella singola annata agraria;
ed all'esito di essi mezzi istruttori, accogliere le domande siccome formulate in via principale;
con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2017, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_1 CP_2 esponendo quanto segue:
[...]
a) Con atto stipulato in data 7 febbraio 1981 aveva Persona_3 donato al figlio l'usufrutto e ai nipoti e Persona_1 Parte_2 la nuda proprietà i) dell'appezzamento di terreno formante Parte_1 un unico corpo, sito in Capoterra, località Tanca Giuanni Elias, censito in catasto al foglio 6, mappali 77, 105, 18 e 17; ii) dell'appezzamento di terreno formante un unico corpo sito in Capoterra, censito in catasto al foglio 1, mappali 19, 74 e 44/b. b) Attualmente, in seguito a frazionamenti susseguitisi nel tempo, gli immobili oggetto dell'atto di donazione risultano censiti al catasto terreni al foglio 6 mappali 18, 77, 105 e 930 e foglio 1 mappali 3501, 3505, 3509, 3510,
3511 e 3512, mentre i fabbricati ivi presenti, edificati in data antecedente alla
2 donazione, risultano censiti in catasto al foglio 1, mappali 3497, 3498, 3499,
3500, 3508, 3515, 3513 e foglio 6 mappale 931. c) Durante l'esercizio del diritto di usufrutto, l'usufruttuario ha commesso reiterate violazioni e abusi di particolare entità, in particolare ha causato il deterioramento e la distruzione dei beni mediante l'introduzione di materiali pericolosi e inquinanti, condotte in relazione alle quali è stato sottoposto a procedimenti amministrativi e penali. d) Gli attori hanno chiesto all'usufruttuario, mediante numerose diffide, di consentire loro l'accesso al fondo e la riconsegna dei beni, senza tuttavia ottenere esito alcuno. e) In data 26 agosto 2016 è deceduto l'usufruttuario con Persona_1 conseguente riespansione del diritto di piena proprietà in capo agli attori. d) I terreni sono tuttavia ancora occupati da e Controparte_1 CP_2
rispettivamente coniuge e figlio dell'usufruttuario, i quali hanno
[...] impedito l'accesso e l'esercizio del diritto di proprietà agli esponenti. e) Con diffida del 13 settembre 2016 gli attori hanno intimato a CP
e il rilascio dei terreni, in quanto occupati in difetto di
[...] CP_2 un titolo che possa legittimarne la permanenza, stante l'intervenuto decesso dell'usufruttario. f) Nonostante la diffida, i convenuti non hanno rilasciato i terreni e non hanno dunque consentito agli attori di entrare nel possesso dei beni di loro proprietà.
1.1. Tanto premesso, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 che venga accertata l'illegittima occupazione da parte di Controparte_1
e dei terreni censiti in catasto al foglio 6 mappali 18, 77, 105 e CP_2
930 e foglio 1 mappali 3501, 3505, 3509, 3510, 3511 e 3512 e dei fabbricati censiti in catasto al foglio 1, mappali 3497, 3498, 3499, 3500, 3508, 3515, 3513 e foglio 6 mappale 931, con conseguente condanna al rilascio.
2. Con comparsa depositata in data 25 gennaio 2018, si sono costituti in giudizio e i quali hanno replicato come Controparte_1 CP_2 segue: a. Con l'atto di donazione stipulato in data 7 febbraio 1981, Per_1 ha acquistato, oltre che il diritto di usufrutto sui terreni censiti in
[...] catasto al foglio 6 mappali 77, 105, 18 e 17 e foglio 1 mappali 19, 74 e 44/b, indicati dagli attori, anche I) la piena proprietà dei terreni censiti in catasto al foglio 1, mappali 6 e 31; foglio 6, mappali 16 e 29; foglio 13 mappale 51/a; foglio 14 mappali 3, 5/a e 72; foglio 14 mappali 50/a e 50/c; foglio 4 mappale 50; foglio 5 mappale 215/a; II) la quota di ½ dei terreni censiti in catasto al foglio 16 mappali 27, 68 e 73; foglio 6, mappali 81 e 82.
b) Su tutti tali terreni – comprendenti sia quelli donatigli in usufrutto, sia quelli di proprietà – aveva avviato e gestiva una piccola Persona_1 impresa agricola individuale, poi proseguita, con accorpamento della propria azienda agricola, dal convenuto CP_2
c) Sui beni donati in proprietà esclusiva ad in seguito al Persona_1 suo decesso si è aperta la successione legittima, alla quale concorrono per 1/3 la coniuge e per 2/9 il figlio Controparte_1 CP_2
d) Con riguardo ai beni donati in usufrutto, gli attori ne hanno effettivamente riacquisito la piena proprietà. Tuttavia, i beni di cui a tale titolo hanno chiesto il rilascio non corrispondono, per denominazione catastale, a quelli indicati nell'atto di donazione, ad accezione di tre, corrispondenti ai mappali 18, 77 e 105.
3 e) L'identità dei beni non può peraltro ritenersi provata mediante la documentazione allegata al ricorso, in quanto proveniente dalle stesse parti ricorrenti.
f) In ogni caso, e gli odierni convenuti sui terreni ricevuti Persona_1 in usufrutto hanno sostenuto delle spese per costruzione di locali, per ristrutturazione di quelli esistenti, per migliorare la produttività dei terreni e per impiantare alberi da frutto. g) In particolare, i convenuti hanno sostenuto spese pari a 116.188,00 euro per costruzione, ristrutturazione e manutenzione dei fabbricati e 22.375,00 euro per miglioramenti fondiari e agrari.
h) Inoltre, ha corrisposto le imposte gravanti sui terreni in Persona_1 commento per complessivi 8.366,69 euro, per il rimborso dei quali i convenuti hanno esercitato il diritto di ritenzione previsto dall'art. 1011 c.c. i) In particolare, ha indicato nelle denunce dei redditi Persona_1 relative agli anni 1987, 1989 e 1990 i terreni di cui alla partita catastale 1005
e corrisposto imposte per 1.248.000 lire, pari a 644,53 euro, nonché imposte comunali per complessivi 1.279,00 euro.
2.1. Tanto esposto, i convenuti non si sono opposti alla domanda di rilascio dei terreni di proprietà degli attori che dovessero risultare, in seguito ad accertamenti tecnici, da essi occupati, ma in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna degli attori al rimborso della somma di 146.929,00 euro e l'accertamento del legittimo esercizio, da parte del loro, del diritto di ritenzione.
3. Con ordinanza del 5 luglio 2018 è stato disposto il mutamento del rito ed è stata fissata l'udienza del 7 luglio 2018 per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
4. All'udienza del 5 luglio 2018 gli attori hanno a loro volta proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità di occupazione illegittima a decorrere dalla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà fino all'effettivo rilascio. I convenuti hanno eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto non legata da un rapporto di consequenzialità rispetto alla domanda riconvenzionale da loro proposta.
5. Nelle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. gli attori hanno contestato la riferibilità della documentazione prodotta a spese sostenute in relazione ai terreni di loro proprietà e ritenuto in ogni caso illegittimo il diritto di ritenzione vantato dai convenuti poiché esercitato sulla pluralità dei terreni rispetto a un credito inesistente e, comunque, di valore di gran lunga superiore rispetto al preteso credito.
6. Il processo è stato istruito mediante produzioni documentali, prova testimoniale ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
7. All'udienza del 25 marzo 2024 la causa è stata tenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** *** *** 8. La domanda di rilascio dei terreni acquistati dagli attori in forza dell'atto di donazione stipulato in data 7 febbraio 1981 è fondata e deve trovare accoglimento.
Essa deve essere qualificata come azione di restituzione, in quanto volta all'adempimento dell'obbligo di restituzione gravante sui convenuti – che detengono l'immobile in ragione dei rapporti di parentela con l'usufruttuario
4 dei beni – per effetto dell'estinzione dell'usufrutto Persona_1 verificatasi alla morte dell'usufruttuario stesso, avvenuta in data 26 agosto 2016, e della conseguente riespansione del diritto di piena proprietà in capo agli attori.
In ordine alla distinzione tra azione di rivendica e di restituzione, ai fini del diverso onere probatorio gravante sull'attore, occorre osservare sinteticamente come la differenza tra le due azioni risieda nella diversa causa petendi che ne costituisce il fondamento. Nell'azione di rivendica, l'attore assume di essere proprietario del bene e, in tale veste, agisce contro chiunque occupi il bene in mancanza ab origine di un titolo giustificativo della disponibilità materiale del bene. In questi casi grava sull'attore l'onere della cosiddetta probatio diabolica, la quale esige che venga rigorosamente provato il diritto di proprietà fino a risalire, sulla base di una serie continua di trasferimenti, all'originario dante causa, o, in difetto, che venga provato il perfezionamento dell'acquisto a titolo originario per possesso ultraventennale. L'azione personale di restituzione, invece, mira ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di restituire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di un titolo (es. contratto di locazione, comodato) di cui sia dedotta l'originaria invalidità o inefficacia o il suo successivo venir meno per risoluzione, per decorso del termine di durata, per esercizio della facoltà di recesso (Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2014, n. 7305; Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2015, n. 17321; Cass. civ. sez. II, ord. 20 giugno 2022, n. 19872).
In questa prospettiva, nel caso in esame è sufficiente la dimostrazione del titolo con il quale è stato trasferito il diritto di proprietà in capo agli attori e contestualmente il diritto di usufrutto in capo a e l'avvenuto Persona_1 decesso dell'usufruttuario. Il primo (il titolo) è rappresentato dal contratto di donazione stipulato in data 7 febbraio 1981 con il quale ha donato al figlio Persona_3 il diritto di usufrutto e ai nipoti e Persona_1 Parte_2 [...] la nuda proprietà degli appezzamenti di terreno siti nel Comune Parte_1 di Capoterra, censiti in catasto al foglio 6 mappali 77, 105, 18 e 17 e al foglio 1 mappali 19, 74 e 44/b. L'avvenuto decesso è stato provato mediante la produzione del certificato di morte dell'usufruttuario intervenuta in data 26 agosto 2016.
In ogni caso, i convenuti non hanno in alcun modo contestato, ma anzi hanno espressamente riconosciuto, il diritto di proprietà degli attori sui terreni di cui all'atto di donazione in commento. Dagli accertamenti tecnici disposti in corso di causa, è altresì emersa la coincidenza tra i terreni siti nel Comune di Capoterra, censiti in catasto al foglio 6 mappali 77, 105, 18 e 17 e al foglio 1 mappali 19, 74 e 44/b e quelli di cui è stato chiesto il rilascio, aventi attualmente una denominazione catastale differente in conseguenza degli atti di frazionamento succedutisi nel tempo, distinti in catasto al foglio 6 mappali 18, 77, 105 e 930 e foglio 1 mappali 3501, 3505, 3509, 3510, 3511 e 3512 sui quali insistono i fabbricati censiti al catasto fabbricati al foglio 1 mappali 3497, 3498, 3499, 3500, 3508
3513 e 3515 e foglio 6 mappale 931. Deve quindi ritenersi superata l'eccezione prospettata dai convenuti circa la presunta non corrispondenza tra i beni oggetto dell'atto di donazione e quelli di cui gli attori hanno chiesto il rilascio.
5 9. È invece infondata la domanda riconvenzionale di rimborso di presunte spese e imposte sostenute dall'usufruttuario e dai convenuti. Secondo la prospettazione dei convenuti in relazione ai terreni per cui è causa sarebbero state sostenute spese pari a 116.188,00 euro per “costruzione, ristrutturazione e manutenzione fabbricati” e 22.375,00 per “miglioramenti fondiari e agrari”.
9.1. In primo luogo, la genericità degli assunti difensivi, privi di qualunque riferimento al tipo di interventi realizzati, non consente nemmeno la loro qualificazione in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria ai fini dell'imputazione all'usufruttuario o al nudo proprietario secondo la ripartizione enucleata agli articoli 1004 e 1005 c.c.
Nemmeno è dato evincere dalle difese dei convenuti in cosa siano consistiti i presunti miglioramenti agrari e, tantomeno, la loro sussistenza al momento della restituzione (ancora non avvenuta), necessaria ai fini del diritto alla relativa indennità (art. 985 c.c.).
La documentazione a tal fine prodotta non ha fornito al riguardo alcun elemento integrativo. I convenuti, infatti, si sono limitati a produrre ricevute relative a fornitura di materiali di vario genere prive di qualunque riferibilità ai terreni per cui è causa. Soltanto il preventivo relativo a rilievi e opere di accatastamento di cui al doc. 8A contiene un riferimento al terreno di cui al foglio 1 mappale 19. Ma la prestazione ivi indicata è anche relativa ai terreni di cui al foglio 1 mappale 244 e foglio 6 mappale 15 estranei all'oggetto del giudizio, di modo che non è in alcun modo possibile determinare l'ammontare e la natura della spesa sostenuta in relazione al primo terreno. Il doc. 8AAE, invece, reca la dichiarazione di esecuzione di opere di edificazione di manufatti (stalla mungitrice) e di realizzazione di impianti elettrici e idrici, nonché restauro e completamento della casa colonica, ma non vi è alcuna indicazione sul luogo in cui sono stati eseguiti, di modo che, in assenza di prova, non è possibile concludere che detti lavori siano stati eseguiti nei terreni di cui era usufruttuario. Le opere di miglioramento Persona_1 fondiario ivi menzionate, invece, in relazione alle quali è stata sostenuta la spesa di 28.000.000 lire, sono stati eseguiti sul terreno di cui al foglio 1 mappale 16 e quindi non hanno alcuna attinenza con i terreni in oggetto.
Tutte le altre ricevute, come detto, gran parte delle quali intestate al convenuto e alcune a , concernono CP_2 Controparte_1 genericamente la fornitura di materiali senza alcun utile riferimento.
In tal senso anche la prova orale dedotta è da ritenersi irrilevante, in quanto volta unicamente a confermare la fornitura di detto materiale senza alcuna specificazione in merito alla destinazione dello stesso all'esecuzione di opere sui terreni per cui è causa ovvero agli altri di proprietà dell'usufruttuario. Quest'ultimo, infatti, secondo quanto affermato dagli stessi convenuti (nonché comprovato dall'atto di donazione in atti) era proprietario di numerosi altri terreni, siti nel medesimo territorio, presso i quali gestiva un'azienda agricola. Non vi è dunque alcuna prova che consenta di sostenere che tali spese siano stato sostenute in relazione ai terreni oggetto di usufrutto.
9.2. In ordine alle imposte occorre invece osservare quanto segue. La normativa codicistica detta una specifica disciplina in ordine al riparto delle imposte tra usufruttuario e nudo proprietario: l'art. 1008 c.c. prevede infatti che “L'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che
6 gravano sul reddito”, mentre l'art. 1009 c.c. prevede che “Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata. Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto”. I convenuti hanno chiesto in primo luogo il rimborso della somma di 7.087,00 che l'usufruttuario avrebbe a loro dire corrisposto all'Erario e a tal fine hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1987, 1989
e 1990 recanti, nel quadro dedicato al reddito dominicale, la correlativa imposta.
I redditi fondiari concorrono a formare, indipendentemente dalla loro percezione, il reddito complessivo dei soggetti che possiedono immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale e sono correlati alla disponibilità materiale dei terreni. Trattandosi di un'imposta sul reddito essa grava ex lege, in virtù degli articoli 1008 c.c. e 26 d.p.r. 917/1986, sul titolare del diritto di usufrutto. Analogamente è a dirsi con riguardo all'imposta municipale in relazione alla quale i convenuti hanno chiesto il rimborso della somma di 1.279,00 euro.
I convenuti, quindi, non hanno alcun diritto al rimborso.
Peraltro, la documentazione prodotta non prova neanche che dette imposte siano state corrisposte in relazione ai terreni oggetto del presente giudizio. Il riferimento alla partita 1005 – evidenziato dai convenuti – non è tal fine sufficiente posto che il de cuius era proprietario di numerosi terreni, donatigli in proprietà piena con lo stesso atto di donazione stipulato in data 7 febbraio 1981, anch'essi intestati alla partita 1005 (art. 1 atto di donazione).
10. I convenuti, pertanto, non hanno e non avevano alcun diritto di ritenere gli immobili ai sensi dell'art. 1011 c.c.
11. Resta, infine, da esaminare la domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) proposta dagli attori e avente ad oggetto la condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità per l'illegittima occupazione dei terreni.
11.1. In primo luogo, la domanda è tempestiva in quanto è stata formulata all'udienza di prima comparizione tenutasi in seguito al mutamento del rito. La stessa è anche ammissibile. La condizione di ammissibilità della nuova domanda proposta dall'attore è che essa sia “conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”. La possibilità accordata all'attore di introdurre domande nuove risponde all'esigenza di assicurargli un'adeguata difesa di fronte alle domande ed eccezioni proposte dal convenuto e ne deve dunque costituire una conseguenza (in tal senso Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2016,
n. 26782).
La domanda proposta dagli attori rispetta tale requisito. Essa, infatti, è sorta dall'esigenza di contrastare pretesi crediti dei convenuti a titolo di rimborso di spese e imposte con un
contro
-credito vantato dagli attori per l'occupazione dell'immobile, anche ai fini di una loro eventuale compensazione così da paralizzare, anche indirettamente, l'esercizio del diritto di ritenzione che avrebbe potuto impedire l'immediato rilascio dei terreni richiesto con l'atto introduttivo. 11.2. Oltre che ammissibile la domanda è anche fondata nel merito. In seguito all'intervento delle Sezioni Unite in materia di risarcimento del danno da occupazione sine titulo deve ritenersi che la lesione del diritto di
7 proprietà, derivante dalla sua privazione, sia certamente suscettibile di tutela non solo reale, ma anche risarcitoria e che il danno risarcibile debba ritenersi, se non in re ipsa, 'presunto' o 'normale'. La perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto, che avrebbe potuto trarre dal bene il proprietario, il quale può limitarsi ad allegare la perdita della concreta possibilità di esercizio del godimento, che può essere liquidato, in assenza di prova specifica del suo ammontare, facendo riferimento al canone di locazione praticato nel medesimo territorio in relazione a immobili simili (i principi di diritto enunciati da Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2022, n.
33645 sono stati così sintetizzati: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante la concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”). Alla luce di tali principi, il mancato godimento degli immobili – di cui gli attori hanno lamentato la lesione, così assolvendo al loro onere di allegazione
– deve essere risarcito, non avendo per contro i convenuti contestato tale volontà di utilizzo o allegato alcuna circostanza impeditiva o tale da far ritenere che gli attori, se anche avessero avuto la disponibilità materiale dei beni, non ne avrebbero disposto in via diretta o indiretta. In questi termini sempre le Sezioni Unite, secondo cui “L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1126 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito del contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
8 Ai fini della liquidazione del danno possono trarsi elementi utili dalla relazione prodotta dagli attori, che, per quanto di parte, prevede un criterio obiettivo di determinazione del canone, basato – in assenza di dati sui canoni locativi di terreni agricoli in zona extraurbana – sul metodo comparativo tra terreni agricoli con annessi fabbricati e abitazioni di tipo economico in zona periferica. Al riguardo però è da ritenere equo il canone minimo di 300,00 euro, considerato che non si tratta propriamente di immobili ad uso abitativo, ma di terreni che si estendono su una vasta area su cui insistono anche dei fabbricati. Poiché l'usufrutto si è estinto in data 26 agosto 2016 e da quel momento i convenuti avrebbero dovuto rilasciare gli immobili, l'occupazione, protrattasi per otto anni e sei mesi – ed ancora in corso – ha ingenerato un danno di ammontare (attualmente) pari a 30.600,00 euro, oltre interessi.
12. In ragione della soccombenza, i convenuti sono altresì tenuti a rimborsare agli attori le spese di lite in misura pari a 5.077,00 euro oltre spese generali, accessori e spese vive, quantificate prendendo come riferimento gli importi medi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
12.1. Sempre in virtù della soccombenza, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando CONDANNA e al rilascio in favore di Controparte_1 CP_2
e dei terreni distinti in catasto al foglio 6 Parte_1 Parte_2 mappali 18, 77, 105 e 930 e foglio 1 mappali 3501, 3505, 3509, 3510, 3511 e
3512 e dei fabbricati ivi insistenti censiti al catasto fabbricati al foglio 1 mappali 3497, 3498, 3499, 3500, 3508, 3513 e 3515 e foglio 6 mappale 931; RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
CONDANNA e al risarcimento del Controparte_1 CP_2 danno per l'occupazione illegittima dei terreni sopra indicati in favore di e in misura pari a 30.600,00 euro, oltre Parte_1 Parte_2 interessi;
CONDANNA e al rimborso delle spese Controparte_1 CP_2 di lite in favore e in misura pari a Parte_1 Parte_2
5.077,00 euro oltre spese generali, accessori e spese vive;
PONE definitivamente a carico di e le Controparte_1 CP_2 spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 1 marzo 2025
IL GIUDICE
Monica Mascia
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