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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 07.05.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 800/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , in persona del proprio amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Simona CP_1 C.F._2
Biancuzzo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. resistente rappresentato e CP_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: pensione di reversibilità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2024 parte ricorrente esponeva:
- che la sig.ra madre di , era titolare della pensione VO n. 10044676; Per_1 Parte_1 CP_2
- che in esito al decesso della stessa esso ricorrente aveva presentato all' in data 14.02.2023, CP_2 domanda di pensione di reversibilità con decorrenza dall'01.01.2023;
- che la domanda era stata rigettata con la motivazione “non è stato riconosciuto inabile alla data della morte del familiare”;
- di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale avverso il provvedimento di reiezione;
CP_2
- che l' aveva rigettato il detto ricorso con comunicazione del 28.07.2023. CP_2
Ciò premesso, rilevava di trovarsi, alla data del decesso della madre, nelle condizioni di legge per godere della pensione di reversibilità erogata agli orfani inabili.
Deduceva, infatti, di essere affetto, sin da prima del decesso della madre, da gravi patologie che impedivano o limitavano la propria capacità lavorativa.
1 Concludeva chiedendo che fosse dichiarato il proprio diritto al conseguimento della pensione di reversibilità erogata agli orfani inabili al lavoro, condannando l'Istituto al pagamento della prestazione, maggiorata di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 07.05.2024, rilevava, nel merito, l'infondatezza del CP_2 ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 07.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'art. 13 legge n. 218 del 1952, come modificato dall'art. 22 l. n. 903/1965, secondo cui
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. … Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Ai fini della maturazione del diritto alla reversibilità della pensione è quindi necessario che al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica ed altresì che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.
Va anche sottolineato che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza nè con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
“il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza nè con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore.” (Cass. Sez. L nn. 9237 del 13/04/2018, n. 3678 del 14/02/2013;
n. 22738 del 04/10/2013).
2 Orbene dall'esame della documentazione in atti ( certificato storico di residenza e documentazione reddituale) risulta provato che vivesse al momento del decesso della madre a carico della Parte_1 stessa.
Oltre alla vivenza a carico risulta provato anche lo stato di inabilità del ricorrente.
Infatti ammessa ctu medico legale il consulente, dopo attente indagini sulla cui completezza e accuratezza non sorge dubbio alcuno, ha affermato che il ricorrente è affetto da: “- Disabilità intellettiva -
Gravi turbe comportamentali e grave compromissione dell'autonomia funzionale e che lo stesso risulta pertanto
Inabile al Lavoro al momento della morte della propria madre, con diritto alla Pensione di Reversibilità.
Alla luce delle superiori considerazioni il giudizio espresso dal Ctu, che ha ben visitato, osservato ed interrogato il ricorrente nel corso della visita medico-legale risulta pienamente condiviso e il ricorso va accolto.
Va pertanto dichiarato il diritto di alla pensione di reversibilità e l va condannata Parte_1 CP_2 al pagamento dei relativi ratei.
Trattandosi di prestazioni assistenziali, competono sui singoli ratei dell'indennità la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n°196 del 19/4/1993). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge ( Corte Cost. n° 394 del
07/10/1992 ).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la durata del giudizio.
Pone a carico dell' le spese della ctu separatamente liquidate. CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto di a percepire la pensione di Parte_1 reversibilità sulla pensione percepita dalla madre, e condanna l' al pagamento dei Per_1 CP_2 relativi ratei oltre interessi e rivalutazione monetaria, salvo quanto previsto dall'art. 16 L.30/12/1991
n°412
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.636,50 per compensi oltre spese generali IVA e CPA con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Simona
Biancuzzo;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_2
Messina, 8 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
3 Dott.ssa Graziella Bellino
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 07.05.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 800/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , in persona del proprio amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Simona CP_1 C.F._2
Biancuzzo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. resistente rappresentato e CP_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: pensione di reversibilità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2024 parte ricorrente esponeva:
- che la sig.ra madre di , era titolare della pensione VO n. 10044676; Per_1 Parte_1 CP_2
- che in esito al decesso della stessa esso ricorrente aveva presentato all' in data 14.02.2023, CP_2 domanda di pensione di reversibilità con decorrenza dall'01.01.2023;
- che la domanda era stata rigettata con la motivazione “non è stato riconosciuto inabile alla data della morte del familiare”;
- di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale avverso il provvedimento di reiezione;
CP_2
- che l' aveva rigettato il detto ricorso con comunicazione del 28.07.2023. CP_2
Ciò premesso, rilevava di trovarsi, alla data del decesso della madre, nelle condizioni di legge per godere della pensione di reversibilità erogata agli orfani inabili.
Deduceva, infatti, di essere affetto, sin da prima del decesso della madre, da gravi patologie che impedivano o limitavano la propria capacità lavorativa.
1 Concludeva chiedendo che fosse dichiarato il proprio diritto al conseguimento della pensione di reversibilità erogata agli orfani inabili al lavoro, condannando l'Istituto al pagamento della prestazione, maggiorata di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 07.05.2024, rilevava, nel merito, l'infondatezza del CP_2 ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 07.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'art. 13 legge n. 218 del 1952, come modificato dall'art. 22 l. n. 903/1965, secondo cui
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. … Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Ai fini della maturazione del diritto alla reversibilità della pensione è quindi necessario che al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica ed altresì che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.
Va anche sottolineato che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza nè con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
“il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza nè con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore.” (Cass. Sez. L nn. 9237 del 13/04/2018, n. 3678 del 14/02/2013;
n. 22738 del 04/10/2013).
2 Orbene dall'esame della documentazione in atti ( certificato storico di residenza e documentazione reddituale) risulta provato che vivesse al momento del decesso della madre a carico della Parte_1 stessa.
Oltre alla vivenza a carico risulta provato anche lo stato di inabilità del ricorrente.
Infatti ammessa ctu medico legale il consulente, dopo attente indagini sulla cui completezza e accuratezza non sorge dubbio alcuno, ha affermato che il ricorrente è affetto da: “- Disabilità intellettiva -
Gravi turbe comportamentali e grave compromissione dell'autonomia funzionale e che lo stesso risulta pertanto
Inabile al Lavoro al momento della morte della propria madre, con diritto alla Pensione di Reversibilità.
Alla luce delle superiori considerazioni il giudizio espresso dal Ctu, che ha ben visitato, osservato ed interrogato il ricorrente nel corso della visita medico-legale risulta pienamente condiviso e il ricorso va accolto.
Va pertanto dichiarato il diritto di alla pensione di reversibilità e l va condannata Parte_1 CP_2 al pagamento dei relativi ratei.
Trattandosi di prestazioni assistenziali, competono sui singoli ratei dell'indennità la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n°196 del 19/4/1993). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge ( Corte Cost. n° 394 del
07/10/1992 ).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la durata del giudizio.
Pone a carico dell' le spese della ctu separatamente liquidate. CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto di a percepire la pensione di Parte_1 reversibilità sulla pensione percepita dalla madre, e condanna l' al pagamento dei Per_1 CP_2 relativi ratei oltre interessi e rivalutazione monetaria, salvo quanto previsto dall'art. 16 L.30/12/1991
n°412
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.636,50 per compensi oltre spese generali IVA e CPA con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Simona
Biancuzzo;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_2
Messina, 8 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
3 Dott.ssa Graziella Bellino
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