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14 settembre 2016
14 settembre 2016
Art. 7. Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 1. All' articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ,».
Note all'art. 7:
- Per testo dell' art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , modificato dal presente articolo, si veda nelle note all'art. 5.
Note all'art. 7:
- Per testo dell' art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , modificato dal presente articolo, si veda nelle note all'art. 5.
Commentario • 1
- 1. Le cessioni gratuite di eccedenze alimentari agli enti senza scopo di lucroDott. Visconti Gianfranco · https://www.fiscoetasse.com/ · 4 giugno 2017 · 10.824062
[…] Il problema è stato risolto dalla norma successiva contenuta nel comma 236 dell'art. 1° della Legge n° 147 del 2013 (Legge di stabilità per il 2014), modificata dall'art. 7 della Legge 166/2016, che ha stabilito che le ONLUS e gli altri enti citati nel capoverso precedente che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari ceduti dagli operatori del settore alimentare, […]
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