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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 248/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVAZZUTI Parte_1 C.F._1
GIORGIO e dell'avv. CAVAZZUTI DARIO ( ) Via Prevostura 60 29121 C.F._2
Piacenza Italia;
, elettivamente domiciliato in Via Genocchi 102 29121 Piacenza Italia presso il difensore avv. CAVAZZUTI GIORGIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERZONI Controparte_1 C.F._3
DEMIS domiciliato in VIA SANT'APOLLONIA 14 PIACENZA presso il difensore avv. TERZONI
DEMIS
CONVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr.
Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di Piacenza al fine dell'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: “contrariis reiiectis, dando atto che l'infortunio de quo si è verificato per responsabilità esclusiva del signor condannare lo stesso al Controparte_1
risarcimento del danno patito ex art. 2043 cc e in subordine ex art. 2052 cc, nella misura inferiore a euro 50.000, che risulterà in corso di istruttoria”.
Esponeva l'attrice che:
- in data 19.11.20 mentre attendeva l'ascensore unitamente al proprio compagno nel condominio ove essi abitavano, all'apertura delle porte, i cani di proprietà del convenuto, al guinzaglio, ma senza museruola, abbaiando furiosamente tentavano di avventarsi contro di lei: spaventata, ella indietreggiava e cadeva a terra, riportando lesioni personali (frattura pretropanterica scomposta del femore dx);
- Gli animali erano tenuti in Condominio in infrazione del regolamento condominiale e uno di essi si era già reso protagonista dell'aggressione a un altro condominio, cui aveva lacerato i pantaloni.
Con comparsa di risposta si costituiva il convenuto, contestando le ragioni avversarie e negando la propria responsabilità riguardo a quanto occorso, segnatamente:
- Il presente giudizio era stato già oggetto di Accertamento Tecnico Preventivo ante causam, dichiarato inammissibile per assenza di prova in ordine al reale svolgimento dei fatti e alla riconducibilità al resistente di quanto occorso;
- Quando il sig. scì all'ascensore con gli animali, che peraltro si erano già CP_1
preannunciati durante la corsa dell'ascensore abbaiando festosi per la gioia di uscire, in realtà la sig.ra era già a terra e si trovava a circa tre metri e mezzo di distanza, Pt_1
peraltro in prossimità dell'ultimo scalino rappresentato nella fotografia che veniva prodotta al doc. 1: non è quindi possibile che la sig.ra si potesse trovare alla Pt_1 distanza dalla stessa indicata. Veniva inoltre contestato che, all'epoca dei fatti, un ascensore fosse fuori servizio. - Il cane che si sarebbe avventato contro la donna era munito di guinzaglio lungi 1 m,
l'unico in dotazione al convenuto, proprietario dell'animale, così che era da escludersi che, vista la distanza e la lunghezza del guinzaglio, tra la donna e il cane possa essere avvenuto contatto alcuno;
- La signora neppure avrebbe dovuto trovarsi sul posto in quanto, essendo Pt_1
residente in [...]: all'epoca dei fatti vigeva la normativa anticovid ed era vietato spostarsi dal Comune di residenza;
l'affermazione di essersi già stabilita da mesi presso l'abitazione del era smentita proprio dal fatto che ella aveva mantenuto la CP_2
propria originaria residenza.
- La donna a causa delle proprie patologie (aveva già subito una caduta accidentale in casa che l'aveva costretta a un lungo ricovero) avrebbe dovuto essere munita di dispositivi di ausilio alla deambulazione, che non erano presenti al momento dell'asserito infortunio;
- Neppure era chiarito il motivo per il quale l'attrice, dopo l'a supposta caduta, non si fosse recata immediatamente al PS, ma solo successivamente si fosse recata in ospedale.
- Si eccepiva – infine – il mancato assolvimento della procedura di negoziazione assistita, obbligo ex lege previsto a pena di improcedibilità delle domande di pagamento entro i
50 mila euro.
Ciò premesso, così concludeva il convenuto: “«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, • in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per il mancato avvio del procedimento di negoziazione assistita;
• nel merito, respingere ogni domanda formulata da parte attrice inquanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
• con vittoria di spese e competenze».
***
In corso di causa si è svolta la procedura di negoziazione assistita, sono state depositate memorie istruttorie, escussi i testi ammessi, svolta indagine peritale. Infine, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
***
La fattispecie per cui è causa è da ricondursi all'alveo dell'art. 2052 cc “responsabilità da animali in custodia”, il quale stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati da quest'ultimo, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Orbene, in conseguenza del dato normativo, la persona danneggiata da un animale ha l'onere di provare l'evento storico (danno – evento), il nesso causale, ovverossia che il danno è una conseguenza del comportamento dell'animale, mentre il custode/proprietario di quest'ultimo, per liberarsi da qualsivoglia responsabilità deve provare il caso fortuito, vale a dirsi che l'evento si è verificato per causa a lui non imputabile.
Nel caso in esame, l'attrice sostiene di essere caduta (riportando la frattura del femore dx)
a causa del comportamento del cane del convenuto, il quale all'apertura delle porte dell'ascensore avrebbe tentato di avventarsi contro di lei, così che ella spaventata avrebbe arretato per poi cadere a terra, sebbene trattenuta dal compagno.
L'unico teste presente all'occorso, per l'appunto il compagno della donna, ha confermato l'evento permettendone la ricostruzione: la coppia era in attesa dell'ascensore al piano terra e all'apertura delle porre, uno dei cani del convenuto si lanciava fuori improvvisamente abbaiando, causando lo spavento della donna, la quale indietreggiava, finendo con il cadere all'indietro sul coccige, sebbene trattenuta dall'accompagnatore.
Il convenuto contesta la dinamica dell'evento, affermando che la danneggiata era già a terra al momento dell'apertura delle porte, offrendo una ricostruzione fotografica dell'impossibilità di quanto occorso per un “diverso posizionamento della coppia” al momento dell'apertura dell'ascensore, senza tuttavia allegare alcuna prova concreta al riguardo, ma soprattutto contestando l'assenza di alcuna documentazione medica relativa alle lesioni e all'intervento del 118.
Pacifico è che non vi sia stato contatto tra la donna e l'animale, ma il dato non costituisce elemento idoneo a interrompere il nesso causale, difatti l'art. 2052 cc punisce chiunque non osserva le opportune cautele nella gestione dell'animale.
Indimostrata è la conoscenza della danneggiata della presenza di animali nel Condominio
e comunque, nel caso che ci occupa, che essi fossero nell'ascensore che stava giungendo al piano terreno (il teste escusso ha escluso che la presenza dell'animale fosse preannunciata da qualche tipo di rumore che potesse presupporne l'eventuale presenza), né può dirsi normalmente prevedibile che il cane uscisse dall'ascensore in stato di tale agitazione e con tale impeto, né alcuna anomalia può rilevarsi nella condotta della danneggiata, la quale ha reagito in maniera assolutamente istintiva e comprensibile indietreggiando spaventata.
Nel caso in esame, risulta quindi dimostrato che il cane I” tenuto al guinzaglio dal suo padrone, all'apertura delle porte dell'ascensore del palazzo, ne uscì abbaiando contro l'attrice, mentre nessuna prova è stata data dell'esimente del caso fortuito, di competenza del convenuto, al contrario il padrone del cane poteva supporre che al piano terra vi fossero delle persone in attesa dell'ascensore, in quanto fatto assolutamente ordinario e prevedibile, adottando tutte le cautele necessarie per contenere i propri animali, per esempio trattenendoli per il collare, anziché per il guinzaglio.
Come è noto giurisprudenzialmente, perché ricorra la responsabilità del proprietario/custode dell'animale per i danni provocati da quest'ultimo, non è neppure necessario che ci sia un contatto diretto con il danneggiato, essendo sufficiente per la sua ricorrenza che l'azione dell'animale si inserisca nel meccanismo causale, secondo i noti principi ex art. 40 e 41 cp, all'origine dell'evento, salva la rottura di questo meccanismo di quello che – appunto – viene costituito dal caso fortuito e che costituisce l'inserimento di un elemento terzo e del comportamento dello stesso danneggiato, del tutto al di fuori della sfera di controllo del custode dell'animale. Nel caso di cui trattasi, come detto, rientra nella normale e prevedibile casistica umana la presenza di persone al piano terra che attendano l'arrivo dell'ascensore e che avrebbero dovuto imporre al convenuto una maggiore attenzione nella gestione dei suoi due animali, così come è assolutamente prevedibile che i cani, presi dalla frenesia dell'uscita all'aperto, tendano a fuoriuscire dall'ascensore con impeto, anche spaventandosi dall'improvvisa presenza di umani all'apertura delle porte.
Del tutto indifferenti sono le circostanze che la danneggiata non avrebbe dovuto trovarsi nel palazzo, in quanto la sua presenza avrebbe violato le normative anticovid (il luogo ove è avvenuto il fatto rientrava – oltre più - nella cosiddetta zona arancione) in quanto ella si era trasferita dal compagno ivi residente da tempo e perché comunque una eventuale violazione di detta normativa non varebbe a elidere la responsabilità in esame, così come non rileva il fatto che il regolamento prevedesse limiti al possesso di animali all'interno dello stabile (sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione), restando comunque la responsabilità – in caso di danno – circoscritta sempre entro l'ambito dell'art. 2052cc.
Quanto all'eccezione di inattendibilità dell'unico teste, poiché legato da legame affettivo/sentimentale con l'attrice e con la stessa convivente al momento del fatto. La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14706 del 19 luglio 2016, ha fornito alcune precisazioni (anche se in tema di danno da insidia stradale ex art. 2051 codice civile) riguardo alla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai familiari di una delle parti in causa (artt. 2721 – 2726 codice civile), confermando quanto già espresso in passato ovvero che “non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della
Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti": nel corso dell'esame, l'uomo ha riferito in maniera precisa e puntuale, senza contraddizioni, riguardo quanto occorso alla compagna, come illustrato in atto di citazione, né può dirsi che possa avere rilievo ai fini della valutazione riguardo alla sua inattendibilità la circostanza che recasse con se copia dell'atto, posto che ammonito dal riporlo vi ha provveduto immediatamente e motivandone il possesso riferendo che l'avvocato della danneggiata l'avrebbe inviata al suo indirizzo di posta elettronica, essendone la cliente sprovvista, circostanza da ritenersi verosimile, tenuto conto che la generazione cui la donna appartiene (anni 74) può essere poco o per nulla avvezza alla tecnologia, che ormai è entrata far parte delle modalità di comunicazione dei professionisti con il cliente.
Riassumendo, può dirsi provato l'evento storico causa del danno, mentre assolutamente non provato da parte convenuta il caso fortuito, posto che tutte le argomentazioni difensive di quest'ultima non hanno alcun supporto probatorio.
Ciò esposto, va però anche detto che spetta al danneggiato la prova del nesso causale tra evento e danno, nonché la quantificazione di quest'ultimo.
In corso di causa è stata disposta Consulenza d'Ufficio avente lo scopo di verificare natura e compatibilità dei danni patiti nell'evento dalla donna rispetto a quanto dalla stessa narrato e alla loro monetizzazione.
Riferisce il Medico nominato dal Giudice che l'anamnesi remota della donna è stata ricostruita da quanto riportato da quest'ultima, dalla documentazione medica costituita unicamente dalla relazione medica allegata all'atto introduttivo, quindi in assenza di documentazione medica specifica, quali la cartella clinica di ricovero della donna, certificati medici antecedenti l'evento e soprattutto relativa al momento di accesso al PS mediante 118, posto che i testi escussi hanno riferito che l'attrice rifiutò il soccorso immediato dell'ambulanza.
Riferisce detto Tecnico che la donna era e continuava a essere affetta da importanti patologie, per lo più legate all'età, tra le quali osteoporosi/osteoartrosi e Parkinson,
Riporta la Consulente che l'attrice: “…. trasportata con 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piacenza, ove era sottoposta ad rx dei distretti contusi che documentavano frattura scomposta per- e sottotrocanterica del collo femorale destro con distacco del piccolo trocantere e risalita del moncone distale. Era pertanto ricoverata presso il Reparto di Ortopedia dello stesso nosocomio e sottoposta in data 23/11/2020 ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare EVONAIL e vite, oltre a bloccaggio mediante viti di serraggio e bloccaggio distale dinamico. In regime di degenza si rendevano necessarie emotrasfusioni per anemia acuta. Era dimessa a domicilio, seppur non deambulante, stante la emergenza sanitaria in corso per COVID-19, in data 01/12/2020 con diagnosi “frattura pertrocanterica femore destro, anemia acuta post-emorragica” con indicazione a deambulazione con ausili e carico a tolleranza, visite di controllo. In data
07/12/2020 alla visita di controllo ortopedica ospedaliera era desuturata, segnalata difficoltà alla deambulazione, indicato recupero funzionale con carico completo e assistito.
In data 11/01/2021 alla visita ortopedica di controllo con rx era segnalato frattura in via di consolidazione, con articolarità quasi completa ed indicato proseguimento del programma di rieducazione funzionale”
Inoltre, la Consulente – anche in replica alle osservazioni del CT di parte convenuta – ha confermato la compatibilità (quindi la sussistenza di nesso causale) tra la caduta e la frattura femorale, escludendo che la stessa sia da imputarsi all'osteoporosi che affigge la donna, nel senso che un impatto al suolo, come quello descritto, può causare la rottura femorale (in sostanza, il Consulente dell'Ufficio, esaminata la paziente, tenuto conto dell'età e delle patologie pregresse che la affiggono ha confermato che “il trauma da caduta al suolo, indipendentemente dal contatto o meno con il cane o dall'urto con un ostacolo in muratura, è trauma di per sé idoneo e sufficiente a cagionare la medesima lesione fratturativa anche in soggetto non affetto da osteoporosi).”
E' stato dunque concluso che: “Nella caduta del 19/11/2020 riportava una Parte_1
frattura persottotrocanterica del collo femorale destro, stabilizzata con chiodo gamma lungo bloccato, tuttora in sede, ovvero lesioni in rapporto causale con il trauma descritto.
Le stesse hanno determinato un periodo di Inabilità Temporanea Totale di 12 giorni, pari alla durata del ricovero, quindi 40 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 75%, 60 giorni di ITP al 50% e 60 gg di ITP al 25%, quindi le menomazioni possono ritenersi stabilizzate sulla base della natura delle stesse e della verosimile evoluzione documentata. Indubbiamente la natura delle lesioni e il decorso clinico documentato hanno reso il soggetto in grado di percepire gli effetti della malattia “sul fare quotidiano”, sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita, dapprima preclusi per il ricovero e la deambulazione con, poi limitati nei mesi successivi a causa della algo-disfunzionalità e del deficit deambulatorio con necessità di terapia fisica riabilitativa”.
Orbene, a ben vedere ciò che è stato valutato in sede peritale sono i postumi derivanti dalla frattura femorale, la quale è fuor di dubbio che si sia verificata, ma l'assenza di cartella clinica e attestazione di quando l'ambulanza sia intervenuta, mai prodotte, nonostante le ripetute eccezioni e contestazioni della parte del convenuto, non permettono di ritenere attendibile il collegamento eziologico tra la frattura di cui si discute esattamente alla caduta del 19.11.20.
Difatti, riferisce la Consulente sulla base dei pochi dati raccolti, che una caduta come quella narrata in atti era compatibile con la rottura femorale, limitandosi laconicamente (e senza motivazione specifica, tenuto anche conto che la donna non cadde all'indietro, ma trattenuto dal compagno sul coccige) a replicare che l'osteoporosi della quale era affetta la non era causa della rottura, essendo essa compatibile con l'impatto: ritiene chi Pt_1
scrive che, l'impossibilità di valutazione di qualsiasi documentazione medica di riferimento
(es. cartella clinica di ricovero e di accesso al PS), così come di una adeguata valutazione delle gravi malattie pregresse della donna (come noto, l'osteoporosi causa una altissima probabilità di fragilità ossea, mentre il Parkinson un'altrettanta alta possibilità di caduta, stante l'instabilità nella deambulazione), rendano la perizia non sufficientemente attendibile ad attestare e giustificare il nesso causale tra evento e danno, stante anche l'incertezza del tempo in cui il 118 intervenne in soccorso, essendo – al contrario – certo che la donna rifiutò il trasporto in ospedale nell'immediatezza del fatto, facendo rientro nella propria abitazione e solo successivamente – consigliata dal medico curante (ma non vi è prova al riguardo) – ella si risolse a chiamare l'ambulanza: appare sicuramente singolare che una rottura femorale non abbia impedito alla donna un qualunque movimento, anzi nonostante la stessa – sebbene con il supporto di due persone – abbia raggiunto la propria abitazione.
Senza negligenza alcuna da parte della Consulente l'indagine è stata condotta utilizzando solamente il contenuto dell'elaborato del CT di parte attrice allegato all'atto e a seguito dell'esame diretto dell'interessata, impedendo a chi scrive di affermare – come detto - con sufficiente certezza l'esistenza di una correlazione causale tra evento e danno.
La domanda va dunque respinta in quanto non adeguatamente provata.
Quanto alle spese di lite, la particolarità della vicenda, la natura della causa (risarcimento del danno di gravi lesioni personali), giustificano la loro compensazione.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di ogni diversa istanza o eccezione disattesa, Parte_2 Rigetta la domanda per le ragioni di cui alla parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Pone la spese di Consulenza definitamente su chi le ha sostenute.
Piacenza 20.01.25
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 248/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVAZZUTI Parte_1 C.F._1
GIORGIO e dell'avv. CAVAZZUTI DARIO ( ) Via Prevostura 60 29121 C.F._2
Piacenza Italia;
, elettivamente domiciliato in Via Genocchi 102 29121 Piacenza Italia presso il difensore avv. CAVAZZUTI GIORGIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERZONI Controparte_1 C.F._3
DEMIS domiciliato in VIA SANT'APOLLONIA 14 PIACENZA presso il difensore avv. TERZONI
DEMIS
CONVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr.
Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di Piacenza al fine dell'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: “contrariis reiiectis, dando atto che l'infortunio de quo si è verificato per responsabilità esclusiva del signor condannare lo stesso al Controparte_1
risarcimento del danno patito ex art. 2043 cc e in subordine ex art. 2052 cc, nella misura inferiore a euro 50.000, che risulterà in corso di istruttoria”.
Esponeva l'attrice che:
- in data 19.11.20 mentre attendeva l'ascensore unitamente al proprio compagno nel condominio ove essi abitavano, all'apertura delle porte, i cani di proprietà del convenuto, al guinzaglio, ma senza museruola, abbaiando furiosamente tentavano di avventarsi contro di lei: spaventata, ella indietreggiava e cadeva a terra, riportando lesioni personali (frattura pretropanterica scomposta del femore dx);
- Gli animali erano tenuti in Condominio in infrazione del regolamento condominiale e uno di essi si era già reso protagonista dell'aggressione a un altro condominio, cui aveva lacerato i pantaloni.
Con comparsa di risposta si costituiva il convenuto, contestando le ragioni avversarie e negando la propria responsabilità riguardo a quanto occorso, segnatamente:
- Il presente giudizio era stato già oggetto di Accertamento Tecnico Preventivo ante causam, dichiarato inammissibile per assenza di prova in ordine al reale svolgimento dei fatti e alla riconducibilità al resistente di quanto occorso;
- Quando il sig. scì all'ascensore con gli animali, che peraltro si erano già CP_1
preannunciati durante la corsa dell'ascensore abbaiando festosi per la gioia di uscire, in realtà la sig.ra era già a terra e si trovava a circa tre metri e mezzo di distanza, Pt_1
peraltro in prossimità dell'ultimo scalino rappresentato nella fotografia che veniva prodotta al doc. 1: non è quindi possibile che la sig.ra si potesse trovare alla Pt_1 distanza dalla stessa indicata. Veniva inoltre contestato che, all'epoca dei fatti, un ascensore fosse fuori servizio. - Il cane che si sarebbe avventato contro la donna era munito di guinzaglio lungi 1 m,
l'unico in dotazione al convenuto, proprietario dell'animale, così che era da escludersi che, vista la distanza e la lunghezza del guinzaglio, tra la donna e il cane possa essere avvenuto contatto alcuno;
- La signora neppure avrebbe dovuto trovarsi sul posto in quanto, essendo Pt_1
residente in [...]: all'epoca dei fatti vigeva la normativa anticovid ed era vietato spostarsi dal Comune di residenza;
l'affermazione di essersi già stabilita da mesi presso l'abitazione del era smentita proprio dal fatto che ella aveva mantenuto la CP_2
propria originaria residenza.
- La donna a causa delle proprie patologie (aveva già subito una caduta accidentale in casa che l'aveva costretta a un lungo ricovero) avrebbe dovuto essere munita di dispositivi di ausilio alla deambulazione, che non erano presenti al momento dell'asserito infortunio;
- Neppure era chiarito il motivo per il quale l'attrice, dopo l'a supposta caduta, non si fosse recata immediatamente al PS, ma solo successivamente si fosse recata in ospedale.
- Si eccepiva – infine – il mancato assolvimento della procedura di negoziazione assistita, obbligo ex lege previsto a pena di improcedibilità delle domande di pagamento entro i
50 mila euro.
Ciò premesso, così concludeva il convenuto: “«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, • in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per il mancato avvio del procedimento di negoziazione assistita;
• nel merito, respingere ogni domanda formulata da parte attrice inquanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
• con vittoria di spese e competenze».
***
In corso di causa si è svolta la procedura di negoziazione assistita, sono state depositate memorie istruttorie, escussi i testi ammessi, svolta indagine peritale. Infine, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
***
La fattispecie per cui è causa è da ricondursi all'alveo dell'art. 2052 cc “responsabilità da animali in custodia”, il quale stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati da quest'ultimo, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Orbene, in conseguenza del dato normativo, la persona danneggiata da un animale ha l'onere di provare l'evento storico (danno – evento), il nesso causale, ovverossia che il danno è una conseguenza del comportamento dell'animale, mentre il custode/proprietario di quest'ultimo, per liberarsi da qualsivoglia responsabilità deve provare il caso fortuito, vale a dirsi che l'evento si è verificato per causa a lui non imputabile.
Nel caso in esame, l'attrice sostiene di essere caduta (riportando la frattura del femore dx)
a causa del comportamento del cane del convenuto, il quale all'apertura delle porte dell'ascensore avrebbe tentato di avventarsi contro di lei, così che ella spaventata avrebbe arretato per poi cadere a terra, sebbene trattenuta dal compagno.
L'unico teste presente all'occorso, per l'appunto il compagno della donna, ha confermato l'evento permettendone la ricostruzione: la coppia era in attesa dell'ascensore al piano terra e all'apertura delle porre, uno dei cani del convenuto si lanciava fuori improvvisamente abbaiando, causando lo spavento della donna, la quale indietreggiava, finendo con il cadere all'indietro sul coccige, sebbene trattenuta dall'accompagnatore.
Il convenuto contesta la dinamica dell'evento, affermando che la danneggiata era già a terra al momento dell'apertura delle porte, offrendo una ricostruzione fotografica dell'impossibilità di quanto occorso per un “diverso posizionamento della coppia” al momento dell'apertura dell'ascensore, senza tuttavia allegare alcuna prova concreta al riguardo, ma soprattutto contestando l'assenza di alcuna documentazione medica relativa alle lesioni e all'intervento del 118.
Pacifico è che non vi sia stato contatto tra la donna e l'animale, ma il dato non costituisce elemento idoneo a interrompere il nesso causale, difatti l'art. 2052 cc punisce chiunque non osserva le opportune cautele nella gestione dell'animale.
Indimostrata è la conoscenza della danneggiata della presenza di animali nel Condominio
e comunque, nel caso che ci occupa, che essi fossero nell'ascensore che stava giungendo al piano terreno (il teste escusso ha escluso che la presenza dell'animale fosse preannunciata da qualche tipo di rumore che potesse presupporne l'eventuale presenza), né può dirsi normalmente prevedibile che il cane uscisse dall'ascensore in stato di tale agitazione e con tale impeto, né alcuna anomalia può rilevarsi nella condotta della danneggiata, la quale ha reagito in maniera assolutamente istintiva e comprensibile indietreggiando spaventata.
Nel caso in esame, risulta quindi dimostrato che il cane I” tenuto al guinzaglio dal suo padrone, all'apertura delle porte dell'ascensore del palazzo, ne uscì abbaiando contro l'attrice, mentre nessuna prova è stata data dell'esimente del caso fortuito, di competenza del convenuto, al contrario il padrone del cane poteva supporre che al piano terra vi fossero delle persone in attesa dell'ascensore, in quanto fatto assolutamente ordinario e prevedibile, adottando tutte le cautele necessarie per contenere i propri animali, per esempio trattenendoli per il collare, anziché per il guinzaglio.
Come è noto giurisprudenzialmente, perché ricorra la responsabilità del proprietario/custode dell'animale per i danni provocati da quest'ultimo, non è neppure necessario che ci sia un contatto diretto con il danneggiato, essendo sufficiente per la sua ricorrenza che l'azione dell'animale si inserisca nel meccanismo causale, secondo i noti principi ex art. 40 e 41 cp, all'origine dell'evento, salva la rottura di questo meccanismo di quello che – appunto – viene costituito dal caso fortuito e che costituisce l'inserimento di un elemento terzo e del comportamento dello stesso danneggiato, del tutto al di fuori della sfera di controllo del custode dell'animale. Nel caso di cui trattasi, come detto, rientra nella normale e prevedibile casistica umana la presenza di persone al piano terra che attendano l'arrivo dell'ascensore e che avrebbero dovuto imporre al convenuto una maggiore attenzione nella gestione dei suoi due animali, così come è assolutamente prevedibile che i cani, presi dalla frenesia dell'uscita all'aperto, tendano a fuoriuscire dall'ascensore con impeto, anche spaventandosi dall'improvvisa presenza di umani all'apertura delle porte.
Del tutto indifferenti sono le circostanze che la danneggiata non avrebbe dovuto trovarsi nel palazzo, in quanto la sua presenza avrebbe violato le normative anticovid (il luogo ove è avvenuto il fatto rientrava – oltre più - nella cosiddetta zona arancione) in quanto ella si era trasferita dal compagno ivi residente da tempo e perché comunque una eventuale violazione di detta normativa non varebbe a elidere la responsabilità in esame, così come non rileva il fatto che il regolamento prevedesse limiti al possesso di animali all'interno dello stabile (sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione), restando comunque la responsabilità – in caso di danno – circoscritta sempre entro l'ambito dell'art. 2052cc.
Quanto all'eccezione di inattendibilità dell'unico teste, poiché legato da legame affettivo/sentimentale con l'attrice e con la stessa convivente al momento del fatto. La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14706 del 19 luglio 2016, ha fornito alcune precisazioni (anche se in tema di danno da insidia stradale ex art. 2051 codice civile) riguardo alla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai familiari di una delle parti in causa (artt. 2721 – 2726 codice civile), confermando quanto già espresso in passato ovvero che “non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della
Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti": nel corso dell'esame, l'uomo ha riferito in maniera precisa e puntuale, senza contraddizioni, riguardo quanto occorso alla compagna, come illustrato in atto di citazione, né può dirsi che possa avere rilievo ai fini della valutazione riguardo alla sua inattendibilità la circostanza che recasse con se copia dell'atto, posto che ammonito dal riporlo vi ha provveduto immediatamente e motivandone il possesso riferendo che l'avvocato della danneggiata l'avrebbe inviata al suo indirizzo di posta elettronica, essendone la cliente sprovvista, circostanza da ritenersi verosimile, tenuto conto che la generazione cui la donna appartiene (anni 74) può essere poco o per nulla avvezza alla tecnologia, che ormai è entrata far parte delle modalità di comunicazione dei professionisti con il cliente.
Riassumendo, può dirsi provato l'evento storico causa del danno, mentre assolutamente non provato da parte convenuta il caso fortuito, posto che tutte le argomentazioni difensive di quest'ultima non hanno alcun supporto probatorio.
Ciò esposto, va però anche detto che spetta al danneggiato la prova del nesso causale tra evento e danno, nonché la quantificazione di quest'ultimo.
In corso di causa è stata disposta Consulenza d'Ufficio avente lo scopo di verificare natura e compatibilità dei danni patiti nell'evento dalla donna rispetto a quanto dalla stessa narrato e alla loro monetizzazione.
Riferisce il Medico nominato dal Giudice che l'anamnesi remota della donna è stata ricostruita da quanto riportato da quest'ultima, dalla documentazione medica costituita unicamente dalla relazione medica allegata all'atto introduttivo, quindi in assenza di documentazione medica specifica, quali la cartella clinica di ricovero della donna, certificati medici antecedenti l'evento e soprattutto relativa al momento di accesso al PS mediante 118, posto che i testi escussi hanno riferito che l'attrice rifiutò il soccorso immediato dell'ambulanza.
Riferisce detto Tecnico che la donna era e continuava a essere affetta da importanti patologie, per lo più legate all'età, tra le quali osteoporosi/osteoartrosi e Parkinson,
Riporta la Consulente che l'attrice: “…. trasportata con 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piacenza, ove era sottoposta ad rx dei distretti contusi che documentavano frattura scomposta per- e sottotrocanterica del collo femorale destro con distacco del piccolo trocantere e risalita del moncone distale. Era pertanto ricoverata presso il Reparto di Ortopedia dello stesso nosocomio e sottoposta in data 23/11/2020 ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare EVONAIL e vite, oltre a bloccaggio mediante viti di serraggio e bloccaggio distale dinamico. In regime di degenza si rendevano necessarie emotrasfusioni per anemia acuta. Era dimessa a domicilio, seppur non deambulante, stante la emergenza sanitaria in corso per COVID-19, in data 01/12/2020 con diagnosi “frattura pertrocanterica femore destro, anemia acuta post-emorragica” con indicazione a deambulazione con ausili e carico a tolleranza, visite di controllo. In data
07/12/2020 alla visita di controllo ortopedica ospedaliera era desuturata, segnalata difficoltà alla deambulazione, indicato recupero funzionale con carico completo e assistito.
In data 11/01/2021 alla visita ortopedica di controllo con rx era segnalato frattura in via di consolidazione, con articolarità quasi completa ed indicato proseguimento del programma di rieducazione funzionale”
Inoltre, la Consulente – anche in replica alle osservazioni del CT di parte convenuta – ha confermato la compatibilità (quindi la sussistenza di nesso causale) tra la caduta e la frattura femorale, escludendo che la stessa sia da imputarsi all'osteoporosi che affigge la donna, nel senso che un impatto al suolo, come quello descritto, può causare la rottura femorale (in sostanza, il Consulente dell'Ufficio, esaminata la paziente, tenuto conto dell'età e delle patologie pregresse che la affiggono ha confermato che “il trauma da caduta al suolo, indipendentemente dal contatto o meno con il cane o dall'urto con un ostacolo in muratura, è trauma di per sé idoneo e sufficiente a cagionare la medesima lesione fratturativa anche in soggetto non affetto da osteoporosi).”
E' stato dunque concluso che: “Nella caduta del 19/11/2020 riportava una Parte_1
frattura persottotrocanterica del collo femorale destro, stabilizzata con chiodo gamma lungo bloccato, tuttora in sede, ovvero lesioni in rapporto causale con il trauma descritto.
Le stesse hanno determinato un periodo di Inabilità Temporanea Totale di 12 giorni, pari alla durata del ricovero, quindi 40 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 75%, 60 giorni di ITP al 50% e 60 gg di ITP al 25%, quindi le menomazioni possono ritenersi stabilizzate sulla base della natura delle stesse e della verosimile evoluzione documentata. Indubbiamente la natura delle lesioni e il decorso clinico documentato hanno reso il soggetto in grado di percepire gli effetti della malattia “sul fare quotidiano”, sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita, dapprima preclusi per il ricovero e la deambulazione con, poi limitati nei mesi successivi a causa della algo-disfunzionalità e del deficit deambulatorio con necessità di terapia fisica riabilitativa”.
Orbene, a ben vedere ciò che è stato valutato in sede peritale sono i postumi derivanti dalla frattura femorale, la quale è fuor di dubbio che si sia verificata, ma l'assenza di cartella clinica e attestazione di quando l'ambulanza sia intervenuta, mai prodotte, nonostante le ripetute eccezioni e contestazioni della parte del convenuto, non permettono di ritenere attendibile il collegamento eziologico tra la frattura di cui si discute esattamente alla caduta del 19.11.20.
Difatti, riferisce la Consulente sulla base dei pochi dati raccolti, che una caduta come quella narrata in atti era compatibile con la rottura femorale, limitandosi laconicamente (e senza motivazione specifica, tenuto anche conto che la donna non cadde all'indietro, ma trattenuto dal compagno sul coccige) a replicare che l'osteoporosi della quale era affetta la non era causa della rottura, essendo essa compatibile con l'impatto: ritiene chi Pt_1
scrive che, l'impossibilità di valutazione di qualsiasi documentazione medica di riferimento
(es. cartella clinica di ricovero e di accesso al PS), così come di una adeguata valutazione delle gravi malattie pregresse della donna (come noto, l'osteoporosi causa una altissima probabilità di fragilità ossea, mentre il Parkinson un'altrettanta alta possibilità di caduta, stante l'instabilità nella deambulazione), rendano la perizia non sufficientemente attendibile ad attestare e giustificare il nesso causale tra evento e danno, stante anche l'incertezza del tempo in cui il 118 intervenne in soccorso, essendo – al contrario – certo che la donna rifiutò il trasporto in ospedale nell'immediatezza del fatto, facendo rientro nella propria abitazione e solo successivamente – consigliata dal medico curante (ma non vi è prova al riguardo) – ella si risolse a chiamare l'ambulanza: appare sicuramente singolare che una rottura femorale non abbia impedito alla donna un qualunque movimento, anzi nonostante la stessa – sebbene con il supporto di due persone – abbia raggiunto la propria abitazione.
Senza negligenza alcuna da parte della Consulente l'indagine è stata condotta utilizzando solamente il contenuto dell'elaborato del CT di parte attrice allegato all'atto e a seguito dell'esame diretto dell'interessata, impedendo a chi scrive di affermare – come detto - con sufficiente certezza l'esistenza di una correlazione causale tra evento e danno.
La domanda va dunque respinta in quanto non adeguatamente provata.
Quanto alle spese di lite, la particolarità della vicenda, la natura della causa (risarcimento del danno di gravi lesioni personali), giustificano la loro compensazione.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di ogni diversa istanza o eccezione disattesa, Parte_2 Rigetta la domanda per le ragioni di cui alla parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Pone la spese di Consulenza definitamente su chi le ha sostenute.
Piacenza 20.01.25
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina