Articolo 2 della Legge 8 agosto 1957, n. 796
Articolo 1
Versione
24 settembre 1957
Art. 2.
All'onere di lire 312.500.000 si fara' fronte col versamento al bilancio dell'entrata di ugual somma proveniente dalla gestione speciale dei beni gia' assegnati alla dotazione della corona di cui all' art. 13, comma primo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 settembre 1957