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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2201/2024 R.G., promosso da n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
(avv.to Luigi Alioto) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Silvana Mostacchi e Delia Cernigliaro) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.06.2024 dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe, nella qualità di erede di , proponeva, per l'accertamento del diritto Persona_1 della de cuius ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, nonché dello stato di invalida civile nella misura del 100% e di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 / 92, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.07.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che , all'epoca dei fatti, presentava i requisiti per essere riconosciuta invalida Persona_1 ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88) e portatrice di handicap grave, con decorrenza dal 04/12/2023, data della visita psichiatrica (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
1 Le spese di lite si compensano per intero, stante la decorrenza dell'invalidità e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra , deceduta Persona_1 il 16.07.2024, all'epoca dei fatti era in possesso del requisito sanitario per avere diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88), nonché per essere riconosciuta portatrice di handicap grave, con decorrenza dal 04/12/2023; compensa interamente le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 16.07.2025
Il Giudice
2
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2201/2024 R.G., promosso da n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
(avv.to Luigi Alioto) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Silvana Mostacchi e Delia Cernigliaro) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.06.2024 dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe, nella qualità di erede di , proponeva, per l'accertamento del diritto Persona_1 della de cuius ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, nonché dello stato di invalida civile nella misura del 100% e di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 / 92, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.07.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che , all'epoca dei fatti, presentava i requisiti per essere riconosciuta invalida Persona_1 ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88) e portatrice di handicap grave, con decorrenza dal 04/12/2023, data della visita psichiatrica (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
1 Le spese di lite si compensano per intero, stante la decorrenza dell'invalidità e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra , deceduta Persona_1 il 16.07.2024, all'epoca dei fatti era in possesso del requisito sanitario per avere diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88), nonché per essere riconosciuta portatrice di handicap grave, con decorrenza dal 04/12/2023; compensa interamente le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 16.07.2025
Il Giudice
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