Ordinanza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 1736/2021
Tribunale di Benevento
Sezione Prima Civile
Il Giudice dott.ssa Serena Berruti,
sciogliendo la riserva che precede nel procedimento ex art. 700
c.p.c. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Tassella Virginia e dall'avv.
Maria Cristina Callisto, in virtù di procura in calce al ricorso ex art 700 c.p.c., ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Benevento;
RICORRENTI
Nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Rico Grieco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, giusta procura in atti;
RESISTENTE
(c.f. ) CP_2 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Massacesi Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, giusta procura in atti;
RESISTENTE
nonché
Controparte_3
-1 di 12-
Controparte_5
Controparte_6
[...]
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO CHE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
- il primo in qualità di conduttore e gli altri in Parte_3 qualità di proprietari dell'immobile sito al piano terra e seminterrato dello stabile in Benevento alla Via San Gaetano n. 20
– hanno adito il Tribunale di Benevento lamentando la presenza di copiose infiltrazioni nell'immobile de quo, e chiedendo al
Tribunale, previo svolgimento di c.t.u., di accertare i lavori da eseguirsi al fine di eliminare le cause delle infiltrazioni con condanna dei convenuti ad eseguire i lavori necessari per rispristinare lo stato dei luoghi, nonché emettere ogni altro provvedimento d'urgenza idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo.
I ricorrenti hanno dedotto ed allegato a sostegno della propria domanda:
- che nell'immobile sito in Benevento in via San Gaetano di proprietà di e veniva esercitata da Parte_2 Parte_3 parte di conduttore l'attività imprenditoriale Parte_1 di produzione e commercio di tende;
- che sul detto immobile insisteva il terrazzo di proprietà dei germani dal quale derivavano all'immobile sottoposto CP_2 copiose infiltrazioni;
- che fin da gennaio 2021 essi avevano chiesto l'intervento dell'amministratore del condominio per eliminare le
-2 di 12- infiltrazioni, ma che quest'ultimo aveva escluso ogni responsabilità dell'ente di gestione, rappresentando che il terrazzo era di proprietà privata e non condominiale;
- che i ricorrenti avevano formulato analoga richiesta agli eredi ma che anche gli stessi non si erano attivati per CP_2 risolvere il problema;
- che al sopralluogo fissato per il giorno 19 marzo 21 si erano presentati soltanto i ricorrenti e l'amministratore di condominio ed in tale occasione era stato constatato che su parte del terrazzo dei detti convenuti, sovrastante un diverso locale commerciale, si era provveduto a mettere una guaina di catrame e a spostare le piante, che invece continuavano a gravare, grosse e pesanti, sulla verticale del negozio dei ricorrenti;
- che nel caso di specie vi era il fumus boni iuris per l'intervento volto alla eliminazione delle cause di infiltrazione e dei danni cagionati, derivando le infiltrazioni dalla terrazza sovrastante, con conseguente responsabilità dei relativi proprietari e del Condominio;
- che sussisteva altresì il periculum in mora, poiché le dette infiltrazioni oltre che a provocare danni ai proprietari dei locali sottostanti, andavano ad incidere sulla salute di coloro che lavoravano nel negozio.
Il nel costituirsi ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda ex art 700 c.p.c. per difetto di residualità, essendoci altri strumenti giuridici idonei ad assicurare la tutela cautelare, il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per la mancanza sia del periculum in mora che del fumus boni iuris.
nel costituirsi, ha chiesto dichiararsi CP_2
l'inammissibilità dell'azione ex art 700 c.p.c. per difetto di residualità e di strumentalità e nel merito ha chiesto il suo
-3 di 12- rigetto per difetto sia dell'elemento del periculum in mora che del fumus boni iuris.
Occorre preliminarmente rilevare che la domanda formulata da parte attrice è suscettibile di tutela ex art. 700 c.p.c.: in particolare non esistono diversi rimedi cautelari tipici, essendo differenti i presupposti e gli effetti dei due rimedi previsti dall'art. 688 c.p.c. ed avendo il procedimento ex art. 696 c.p.c. il più limitato scopo di accertare lo stato dei luoghi prima dell'inizio del giudizio, laddove nel caso fi specie gli attori hanno chiesto al tribunale la individuazione delle misura necessarie per evitare che il permanere delle infiltrazioni arrechi danni alla salute a chi permanga nell'immobile nello svolgimento della sua attività lavorativa, e dunque in particolare al conduttore dello stesso.
Occorre inoltre rilevare che dalla lettura del ricorso si evince che l'azione di merito, rispetto alla quale è stata chiesta tutela anticipata, è l'azione risarcitoria, volta all'eliminazione di tutti i danni cagionati all'immobile dalle lamentate infiltrazioni.
Passando al merito occorre preliminarmente rilevare che avendo gli attori invocato la tutela ex art. 700 c.p.c., è necessario accertare, allo stato degli atti, e alla luce della sommaria cognizione in tal sede ammessa, la sussistenza del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza del diritto la cui tutela si invoca e il periculum in mora, consistente nel pericolo che, nel tempo necessario a far valere i propri diritti in giudizio, gli stessi possano essere irrimediabilmente compromessi. Quanto al periculum in mora dedotto, in particolare, occorre precisare che se non rilevava, per l'accoglimento della domanda, il pericolo di pregiudizio al diritto di proprietà sull'immobile, essendo comunque lo stesso suscettibile di tutela risarcitoria per equivalente, va invece accertato in relazione alle diverse tipologie di infiltrazioni dedotte la sussistenza del periculum
-4 di 12- sotto il profilo del dallo alla salute, sub specie di insalubrità dell'ambiente nel quale è esercitata l'attività produttiva e commerciale da parte del conduttore dell'immobile di cui è causa.
Dalla relazione di c.t.u., condivisa da questo giudice -salve le precisazioni di seguito effettuate- si evince che l'immobile di cui gli attori sono rispettivamente proprietari e conduttore presenta fenomeni infiltrativi differenti, sia per la relativa rilevanza ed attualità, che per le cause che li hanno prodotti, che per gli effetti da essi derivati. Pertanto in relazione a ciascuno di essi è necessario procedere alla verifica dei presupposti del fumus e del periculum, entrambi necessari per l'ottenimento della invocata tutela cautelare.
L'immobile di cui è causa si articola su due livelli, trovandosi al piano terra e seminterrato dell'edificio sito in Benevento, in via San Gaetano, facente parte del convenuto in Controparte_1 giudizio. Dalla relazione di c.t.u. si evince, in particolare, che il piano terra, adibito all'attività commerciale, è immediatamente sottoposto a parte del terrazzo di proprietà esclusiva degli eredi e parte del relativo appartamento;
il piano seminterrato CP_2 si trova invece ad un livello inferiore, sotto il locale in cui si svolge l'attività commerciale al piano terra, ed è adibito a deposito e laboratorio per la produzione di tende.
Nel locale al piano terra, adibito a negozio, il c.t.u. ha riscontrato:
1. in corrispondenza dell'apertura di ingresso al locale, nell'imbotto interno ed esterno, efflorescenze nel cemento lungo lo spigolo superiore all'interno del cassonetto della saracinesca, con umidità ancora oggi presente, tracce di ruggine nelle parti metalliche dell'imbotto esterno, parti dell'intonaco con rigonfiamenti e sfogliatura dello strato di finitura, disgregazione dell'intonaco sottostante;
-5 di 12- 2. sulla porzione di parete a destra dell'entrata, in corrispondenza con il condizionatore traccia di umidità a ridosso dello split del condizionatore, che si estendono verso il basso;
all'angolo destro del locale e dietro le scaffalature ivi collocate, ulteriori tracce di umidità (angolo tra parapetto su via san Gaetano e parapetto al confine tra i terrazzi e CP_2 quello di altra proprietà a quota inferiore);
3. sul soffitto all'interno del negozio, lontano dall'ingresso, due tracce di infiltrazione, nella parte sottoposta al terrazzo la prima più vecchia, di forma circolare e di colore CP_2 scuro, con aree più recenti con sfogliatura e rigonfiamento dello strato di pittura;
una seconda adiacente alla prima ma nell'angolo del vano, più recente, con andamento lineare lungo la parete, con sfogliatura, rigonfiamento e fessurazioni, con fase di distacco dello strato di vernice e sfarinatura dell'intonaco sottostante.
Nel piano seminterrato il c.t.u. ha rilevato macchie sulla moquette al pavimento e macchie di umido, ormai asciutte, nell'area in corrispondenza con gli scarichi del terrazzo;
lo stesso ha rilevato che la situazione è invariata rispetto ai rilievi effettuati dal precedente c.t.u., nel contraddittorio tra le parti, nell'autunno 2022.
Occorre esaminare pertanto separatamente i detti fenomeni infiltrativi.
La domanda avente ad oggetto l'eliminazione, ex art. 700 c.p.c., delle cause delle infiltrazioni e dei danni prodotto al piano seminterrato deve essere rigettata, non risultando la prova, allo stato degli atti e alla luce della sommaria cognizione in tal sede ammessa, né del fumus boni iuris né del periculum in mora. Occorre al riguardo rilevare che sotto il primo profilo non è risultato né
a seguito dei sopralluoghi del precedente c.t.u. né dell'attuale ausiliario che gli scarichi siti sul terrazzo condominiale fossero ostruiti, tenuto conto che entrambi i consulenti hanno solo
-6 di 12- ipotizzato una passata ostruzione degli stessi per mancata manutenzione da parte dei proprietari del terrazzo, avendoli invece rinvenuti liberi in tutti i sopralluoghi. Occorrerà pertanto indagare, nell'eventuale giudizio di merito, più adeguatamente in ordine al nesso di causalità tra le dette infiltrazioni e la inidonea manutenzione del terrazzo -sotto il profilo della pulizia degli scarichi- anche tenuto conto dei rilievi sollevati dai consulenti di parte. Occorre per altro verso rilevare che, avendo il c.t.u. rilevato che trattasi di macchie di umido ormai asciutte, non risulta neppure sussistente il periculum in mora consistente nel pericolo di danno alla salute, non essendo risultata esistente, al momento dei sopralluoghi, nelle dette aree né umidità né muffe, e tenuto altresì conto della maggiore ampiezza del locale al piano seminterrato, come rilevato dal c.t.u.. I lamentati danni patrimoniali- per le spese da affrontare per la pulizia della moquette e per il ripristino della parete danneggiata dall'infiltrazione passata, potranno pertanto, previo accertamento del nesso causale, essere pertanto fatti valere in un giudizio di merito a cognizione piena.
Diversa è la situazione per le infiltrazioni al piano terra dove il c.t.u. ha riscontrato l'esistenza dei fenomeni infiltrativi ancora in atto, avendo rinvenuto le aree da essi interessate ancora umide, e avendo riscontrato, in alcune arre, macchie riconducibili a diversi periodi, sovrapposte, a comprova della permanenza del fenomeno infiltrativo.
Per quanto riguarda le infiltrazioni al piano terra deve ritenersi allo stato degli atti esistente il periculum in mora, avendo il c.t.u. sottolineato che l'umidità è presente nell'ambiente -pur essendovi poche tracce di muffa ed altri patogeni, a causa della stagione fredda non ancora inoltrata all'atto dell'ultimo sopralluogo e dell'utilizzo della ventilazione- e che la stessa costituisce un rischio per la salute di coloro che vi lavorano, rendendo di fatto l'ambiente insalubre. Si condivide quanto
-7 di 12- rappresentato dall'ausiliario per cui proprio in relazione alle infiltrazioni al piano terra, la permanenza del personale dell'attività commerciale in uno spazio ristretto, in continuità con superfici degradate a rischio di sviluppo di ulteriori muffe e agenti biologici, al variare delle condizioni termo idrometriche, mette a rischio la loro salute.
Quanto al fumus, occorre esaminare i diversi fenomeni infiltrativi esistenti al piano terra differenziatamente, per l'individuazione delle cause degli stessi e dei rimedi da adottare per evitare il pericolo di danno alla salute, al fine di eliminare le fonti di delle infiltrazioni e ripristinare l'ambiente salubre.
Ebbene, al riguardo occorre rilevare che è stato accertato, tramite c.t.u., che i fenomeni infiltrativi al piano terra indicati al n. 1 della elencazione in precedenza effettuata rinvengono la loro fonte nelle sconnessioni e lesioni riscontrate dal c.t.u. nel rivestimento verticale dell'edificio, mediante lastre in pietra e travertino fissate alla parete esterna condominiale, oltre che nell'assenza di gocciolatori o sporgenze superiori, che consentono all'acqua di penetrare all'interno, oltre che nell'incidenza dell'acqua sulle parti orizzontali del parapetto, in corrispondenza del settore vuoto di balaustra, per mancanza di stuccatura dei giunti, dimostrata anche dalla crescita di vegetazione in alcuni punti.
Non si ritiene che alla produzione dei detti fenomeni infiltrativi abbiano concorso gli attori per l'apposizione di apparecchiature sulla facciata tenuto conto che, come accertato dal c.t.u., in posizione sovrastante al cassonetto si trova solo un faretto esterno centrale, con limitata superficie di ancoraggio e, lateralmente, la sirena di allarme del negozio, che però risultano saldamente ancorati alla facciata.
Pertanto il deve essere condannato ad eliminare le CP_1 cause delle dette infiltrazioni, eliminando le sconnessioni e lesioni nel rivestimento verticale in pietra e procedendo alla
-8 di 12- stuccatura dei giunti in corrispondenza del settore vuoto della balaustra. Sempre il condominio dovrà poi procedere al ripristino dell'imbotto interno ed esterno dell'entrata del negozio, come indicato nel punto 1 della tabella a pagina 29 della c.t.u. e nella corrispondente parte del computo metrico.
In relazione ai fenomeni infiltrativi di cui al n. 2 della elencazione in precedenza effettuata, e dunque a quelli manifestatisi sulla parete in corrispondenza con il condizionatore e nell'angolo destro del locale, il c.t.u. ha individuato una serie di concause:
-innanzitutto l'infiltrazione è dovuta ai vizi individuati al punto precedente, relativi al rivestimento di facciata e ai vizi già rilevati, sulle pareti orizzontali e verticali;
-il fenomeno infiltrativo nell'angolo della parete e dietro le scaffalature, lontano dal condizionatore, rinviene la sua causa nella presenza, nell'area sovrastante del terrazzo di proprietà esclusiva dei , di un vaso senza sottovaso (che ha CP_2 determinato, sul terrazzo, la formazione di un accumulo di terra e altri detriti, rinvenuto dal c.t.u. in sede di sopralluogo), nella presenza, sempre sul terrazzo, di un'area di avvallamento- contropendenza della pavimentazione (che determina un rallentamento del flusso dell'acqua verso lo scarico e permanere dell'acqua nella zona d'angolo), nonché nella mancanza di stuccatura tra le lastre superiori e nella screpolatura e parziale distacco della sigillatura perimetrale tra pavimento e parapetto, con persistenza di umidità;
-il fenomeno infiltrativo, nell'area in cui si trova il condizionatore rinviene una concausa anche nella non collocazione a regola d'arte del condizionatore, ad opera degli attori, tenuto conto che il detto fenomeno, in un area, coincide con il punto in cui le principali tubature esterne entrano nella parete per collegarsi all'unità interna, con conseguente infiltrazione di
-9 di 12- acqua attraverso le tubazioni, essendo la guaina danneggiata in più punti.
La rimozione dei detti fenomeni infiltrativi richiede pertanto, oltre che i lavori indicati al punto 1, di spettanza del
Condominio, la rimozione del vaso vuoto da parte dei proprietari del terrazzo o, in alternativa, la sua dotazione di sottovaso con periodico svuotamento nonchè l'effettuazione da parte del e dei , in applicazione dei criteri di cui CP_1 CP_2 all'art.1126 c.c., dei lavori necessari sul terrazzo volti ad eliminare l'area di avvallamento-contropendenza della pavimentazione, nonché ad effettuare la stuccatura tra le lastre superiori e il ripristino della sigillatura perimetrale tra pavimento e parapetto. Pertanto gli eredi ed il CP_2 CP_1 devono essere rispettivamente condannati, con l'indicato riparto di spese e responabilità, ad eseguire i lavori indicati, necessari per la cessazione del fenomeno infiltrativo.
All'interno del locale dei ricorrenti occorrerà poi provvedere, per ricostituire un ambiente salubre, al ripristino della indicata parete, con ripartizione delle spese come indicato al punto 3 della tabella del c.t.u. a pagina 29 della relazione, tenuto conto delle individuate tre concause nella produzione del danno ed applicato il criterio di cui all'art. 2055 comma 3 c.c. per il riparto interno delle responsabilità.
A differenza di quanto indicato dal c.t.u., non si ritiene invece che il ricorrente abbia diritto alla sostituzione del condizionatore, tenuto conto che nel corso del presente giudizio non è stata fornita la prova che il relativo deterioramento sia stato cagionato dai fenomeni infiltrativi indicati, risultando al contrario che sia stata proprio la scorretta collocazione del condizionatore da parte degli attori a concorrere al verificarsi dei fenomeni infiltrativi.
In relazione alle infiltrazioni di cui al n. 3 della precedente elencazione, occorre rilevare che le due tracce di infiltrazione
-10 di 12- sul soffitto del piano terra trovano, come ben rappresentato dal c.t.u., la loro causa negli avvallamenti nella pavimentazione della terrazza sovrastante, nonché nella mancanza di stuccatura tra gli elementi della stessa.
E' pertanto necessario innanzitutto rimuovere le cause delle dette infiltrazioni e quindi procedere, con riparto delle spese tra condiminio ed eredi nelle percentuali di cui all'art. 1126 CP_2
c.c., all'eliminazione dei detti difetti. E' poi necessario procedere al ripristino del soffitto, per ricostituire un ambiente salubre, mediante realizzazione dei lavori di cui al punto 4 della tabella a pag. 29 della c.t.u. e alla parte corrispondente dell'allegato computo metrico, da ripartire tra condominio ed eredi rispettivamente, nella misura di 2/3 ed 1/3 sempre CP_2 in base all'art. 1126 c.c.. I convenuti devono pertanto essere condannati a realizzare anche i lavori indicati, con ripartizione delle spese tra di loro nelle modalità indicate.
Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda degli attori giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo nei rapporti tra gli attori e ciascuno dei convenuti. Per la restante quota dei due terzi i convenuti, soccombenti, devono essere condannati a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate nel dispositivo.
p.q.m.
-condanna i convenuti ad eseguire i lavori indicati in parte motiva;
-compensa tra il ricorrente ed entrambi i convenuti le spese di lite nella misura di un terzo;
condanna i convenuti a rifondere al ricorrente le spese di lite nella restante misura dei due terzi, pari ad € 1737,67 per compenso ed € 72,75 per spese vive a carico dei convenuti ed € 1737,67 per compenso ed € 72,75 per CP_2 spese vive a carico del Convenuto condominio, oltre, per entrambi,
a spese generali al 15 % ed oneri di legge;
-11 di 12- -pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dei convenuti, disponendo che nei rapporti interni le stesse siano poste al 50% a carico dei convenuti eredi e a carico del CP_2 CP_1 convenuto per la restante quota del 50%.
Si comunichi.
Benevento, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Serena Berruti
-12 di 12-