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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2824/2023 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
[...]
e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore rappresentati e Persona_1
difesi dall'avv. Marco Pesce e dall'avv. Sergio Mauro in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio di quest'ultimo domiciliati;
- ATTORI -
E
in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa
Zaccardo in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
1 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 19-7-2023 Parte_1
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_2
figlia minore , agivano in giudizio nei confronti dell' Persona_2 [...]
al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale subito da a causa delle Persona_2
conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza dell'equipe medica, che si erano verificate all'esito dell'intervento chirurgico eseguito in data 11-7-
2019 presso l'Ospedale . CP_1
In particolare, gli attori, nella suddetta qualità, allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 8-7-2019, in seguito ad una caduta accidentale in casa, Persona_2
era stata accompagnata dai genitori presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Carlo di dove le era stata diagnosticata “frattura della paletta omerale CP_1
sinistra”;
- la minore era stata ricoverata presso il Reparto di Pediatria del suddetto
Ospedale dall'8-7-2019 al 12-7-2019;
- l'esame radiografico del gomito aveva evidenziato “frattura scomposta della
paletta omerale”, mentre dall'esame clinico al momento del ricovero era emersa una “frattura sovra condiloidea di omero sx, gomito edematoso e dolente,
2 emiplegia funzionale, indicazione alla riduzione e sintesi con fili di Kirschner,
valutazione anestesiologica per il trattamento chirurgico”;
- in data 11-7-2019 era stata sottoposta ad intervento chirurgico Persona_2
di riduzione della frattura in narcosi con stabilizzazione tramite fili di Kirschner
ed immobilizzazione in doccia gessata brachio-metacarpale ed il giorno successivo era stata dimessa con diagnosi di “frattura chiusa sovracondilare omero sinistro”;
- all'esito di numerose visite traumatologiche ed esami radiografici, al controllo clinico e radiografico del 19-8-2019 era stato aperto il gesso, erano stati rimossi i fili di ed era stato confezionato un bendaggio per 8 giorni con Per_3
prescrizione di riabilitazione in acqua tramite nuoto;
- dall'esame radiografico dei gomiti e degli arti superiori comparativamente eseguito in data 29-9-2020 erano emersi una riduzione insufficiente della frattura e un aggravamento della situazione patologica, nonché l'insorgenza di nuove patologie ad essi eziologicamente riconducibili;
in particolare, l'arto superiore aveva subito gravi limitazioni nei movimenti per le normali attività quotidiane;
- il consulente tecnico di parte dott. aveva accertato una Persona_4
condotta imperita ed imprudente dei sanitari del Reparto di Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale che avevano eseguito l'intervento CP_1
chirurgico di riduzione in narcosi e stabilizzazione dell'11-7-2019 ed aveva quantificato nella percentuale dell'8% i postumi permanenti conseguenti alle lesioni riportate dalla paziente sulla sua integrità psico-fisica riconducibili a responsabilità professionale, compreso il danno estetico consistente nella perdita del valgismo;
- le lesioni accertate avevano arrecato un danno anche alle abitudini quotidiane della minore;
3 - gli attori avevano sostenuto esborsi per spese mediche per l'importo complessivo di euro 1.000,00, oltre ulteriori eventuali esborsi da sostenere in caso di sottoposizione della minore ad un nuovo intervento chirurgico;
- l'invito a mezzo Pec del 3-12-2020 rivolto all' Controparte_1
a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patìti dalla piccola
[...]
non aveva avuto alcun esito;
Per_2
- a seguito della lettera di convocazione dell'1-10-2021, si era Persona_2
sottoposta a visita medico-legale presso l'U.O. di Medicina Legale dell'Ospedale
; CP_1
- in data 13-10-2022 era stata inutilmente esperita la procedura di mediazione obbligatoria;
- il giudizio instaurato con la notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo Pec
nei confronti dell' in data 7- Controparte_1
7-2023 non era stato iscritto a ruolo.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore chiedevano che, previo Persona_2
accertamento della responsabilità del personale dipendente dell'
[...]
, quest'ultima venisse condannata al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura complessiva di euro 50.078,38 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'intervento chirurgico fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-12-2023 si costituiva in giudizio l' la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, contestando sia l'an che il
quantum della domanda risarcitoria;
in particolare, la struttura sanitaria convenuta deduceva che nessun inadempimento era imputabile ai sanitari che avevano avuto
4 in cura in assenza di prova del nesso causale tra la condotta Persona_2
degli stessi e l'evento dannoso.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'articolo 189 primo comma c.p.c. e, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 Maggio 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la causa veniva riservata per la decisione.
Preliminarmente rispetto all'esame nel merito della domanda risarcitoria occorre verificarne la procedibilità.
In proposito, occorre osservare che nel presente giudizio trova applicazione la disciplina processuale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge “Gelli-Bianco”) in considerazione del fatto l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è
stato notificato in data 19 Luglio 2023, dopo l'entrata in vigore della stessa legge
(1 Aprile 2017).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento alla stregua del quale verificare se gli attori abbiano o meno assolto alla condizione per la proposizione della domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio deve essere individuato nell'articolo 8
commi 1 e 2 della legge n. 24 del 2017, in base al quale la condizione di procedibilità prevista per le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria deve ritenersi assolta, in via alternativa, mediante la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bis c.p.c. ovvero mediante l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del
Decreto legislativo n. 28 del 2010.
Nel caso che ci occupa, dal momento che gli attori hanno dedotto e documentato di aver esperito inutilmente prima della instaurazione del giudizio la procedura di mediazione obbligatoria di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto legislativo n.
5 28 del 2010 (si veda il verbale di mediazione negativo datato 13-10-2022
depositato al n. 12 nel fascicolo di parte attrice), deve ritenersi integrata la condizione di procedibilità della domanda risarcitoria proposta da Parte_1
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale sulla figlia minore nei confronto dell' Persona_2 [...]
. Controparte_1
Sempre in via preliminare occorre dare atto che nel presente giudizio trova applicazione anche la disciplina sostanziale dettata dalla legge n. 24 del 2017
(legge Gelli-Bianco), dal momento che il ricovero presso l'Ospedale di CP_1
nel corso del quale i sanitari hanno sottoposto CP_1 Persona_2
all'intervento chirurgico a seguito del quale, secondo la prospettazione attorea, si sarebbero prodotti gli esiti lesivi permanenti, si è protratto dall'8 al 12 Luglio
2019 e, quindi, quindi dopo l'entrata in vigore della suddetta legge (1 Aprile
2017).
Tanto premesso in ordine all'operatività nel caso che ci occupa dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento ai medici dipendenti della struttura ospedaliera -
che in ogni caso non verrebbe in rilievo, non essendo stati citati in giudizio i medici operanti presso l'Ospedale San Carlo -, la responsabilità della struttura sanitaria invocata a fondamento della domanda risarcitoria proposta dagli attori,
nella suddetta qualità, deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità
contrattuale: il rapporto che si instaura fra il paziente e l'Ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature
6 necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del
2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dell'Ente ospedaliero come responsabilità
contrattuale derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la
7 prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del
diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della
parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione
della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più
recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia,
negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria,
deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un
8 evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario (causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, costituisce circostanza pacifica fra le parti, in quanto allegata a fondamento della pretesa risarcitoria azionata nell'interesse della paziente e non contestata in modo specifico dalla struttura sanitaria, e, comunque, emerge dalla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio dagli attori (si veda la documentazione medica prodotta sub 11 nel fascicolo di parte attrice) che in data 8-7-2019, in seguito ad una caduta accidentale, è stata ricoverata presso il Reparto di Pediatria Persona_2
dell'Ospedale di e in data 11-7-2019 è stata sottoposta ad CP_1 CP_1
intervento chirurgico di riduzione della frattura in narcosi con stabilizzazione tramite fili di ed immobilizzazione in doccia gessata brachio- Per_3
metacarpale.
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria che hanno eseguito l'intervento dal quale, secondo la prospettazione degli attori, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione degli attori, in qualità di genitori esercenti la
9 responsabilità genitoriale sulla paziente minore, della riconducibilità sul piano causale dell'evento di danno ad un errore chirurgico dei sanitari.
Il Collegio medico nominato nel corso del giudizio al fine di verificare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dalla paziente e l'operato dei sanitari che eseguirono la procedura chirurgica alla quale la stessa è stata sottoposta presso l'Ospedale San Carlo - con valutazione che appare condivisibile,
in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
“nel caso in questione..riteniamo che la scelta dell'approccio terapeutico, effettuato dai sanitari dell' , sia stato corretto: Controparte_2
difatti, la frattura scomposta della paletta omerale veniva trattata mediante
osteosintesi percutanea con fili di K, che stabilizzavano la frattura, come si può
ben vedere dal controllo radiografico post operatorio, senza creare danni di
rilievo a carico dell'articolazione del gomito, che, dall'esame obiettivo, mostra
una funzionalità completa sia in flessione che in estensione, senza che vi sia una
instabilità, o una lassità, nello stress in varo - valgo, ma con solo una minima
deformità in varismo, del gomito stesso, da considerare quale complicanza di un
tipo di intervento idoneo, e correttamente effettuato, secondo quelle che sono le
linee guida nella consuetudine della chirurgia ortopedica nel distretto, ed i
pazienti dell'età della piccola .La mancanza di deficit articolari, sia in Per_2
flesso estensione che in prono -supinazione, testimoniano la corretta attuazione
dell'intervento chirurgico, senza peraltro che vi siano stati neanche deficit neurologici a carico dei principali distretti nervosi dell'arto superiore sinistro. La frattura sovracondiloidea dell'omero sinistro ha comportato un periodo di
inabilità temporanea biologica totale di giorni 4, un periodo di inabilità
temporanea biologica parziale al 75% di giorni 20, al 50% di giorni 15 e al 25%
di giorni 11. La guarigione avveniva con lievi postumi consistenti in modico
10 varismo di gomito valutabili in termini di danno biologico permanente nella
misura del 2 -3%. I consensi informati, rilevabili in cartella clinica, risultano
correttamente acquisiti sia sotto l'aspetto formale che sostanziale. Trattasi nel
caso in esame di prestazione sanitaria ordinaria, che non implicava la soluzione
di problemi tecnici di speciale difficoltà (Art. 2236 c.c.). In conclusione, non
sussistono profili di colpa a carico dei Sanitari della Controparte_3
che hanno avuto in cura la minore e i lievi postumi residuati Persona_2
coincidono con quelli mediamente attesi in interventi similari per tipologia in età
pediatrica (2-3%)” (si vedano pagg. 8 e 9 della relazione peritale depositata dal
Collegio composto dal dott. e dal dott. prof. Persona_5 Per_6
in data 25-10-2024).
[...]
In risposta alle osservazioni formulate dalla parte attrice, il Collegio medico ha precisato, poi, che: “la diagnosi della frattura non abbisognava di accertamenti
strumentali particolari e il solo esame radiografico era più che sufficiente per
effettuare una diagnosi precisa ed un corretto approccio terapeutico… La
osteosintesi percutanea è senza dubbio la tecnica chirurgica più adatta in un caso
come questo e d'altro canto la obiettività riportata a carico del gomito fratturato non mostra patologie degne di nota, se non un lieve varismo del gomito stesso… I
lievi postumi residuati, come da esame obiettivo rilevato in sede di operazioni
peritali e non contestato, coincidono con quelli mediamente attesi in interventi
similari per tipologia in età pediatrica” (si veda la risposta alle osservazioni di parte riportata alle pagine 9 e 10 della relazione peritale depositata dal dott.
[...]
e dal dott. prof. in data 25-10-2024). Persona_5 Persona_6
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico nominato, deve ritenersi che il creditore/paziente sul quale, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità
sanitaria, gravava il relativo onere della prova, non abbia dimostrato un
11 aggravamento delle condizioni di salute della piccola ulteriore rispetto a Per_2
quello fisiologico imputabile alla frattura riportata in seguito alla caduta accidentale e la riconducibilità sul piano causale di tale aggravamento ad una condotta imperita o negligente tenuta dai sanitari nel corso dell'intervento chirurgico al quale la stessa è stata sottoposta presso l' Controparte_2
e la domanda risarcitoria proposta da e
[...] Parte_1 Parte_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Per_2
nei confronti dell' deve essere
[...] Controparte_1
rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico degli attori,
nella suddetta qualità, in solido fra loro e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta (con esclusione della fase decisionale, non avendo la struttura sanitaria convenuta depositato le comparse conclusionali, le memorie di replica e le note in sostituzione dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione) e utilizzando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia) dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico degli attori, nella suddetta qualità, in solido fra loro.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 19-7-2023, da e Parte_1 Pt_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
minore nei confronti dell' Persona_2 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore al pagamento in Persona_2
solido fra loro in favore dell' Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.356,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di e in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_2
il pagamento in solido fra loro delle spese relative alla C.T.U., liquidate
[...]
con separato decreto.
Potenza, 5-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2824/2023 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
[...]
e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore rappresentati e Persona_1
difesi dall'avv. Marco Pesce e dall'avv. Sergio Mauro in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio di quest'ultimo domiciliati;
- ATTORI -
E
in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa
Zaccardo in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
1 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 19-7-2023 Parte_1
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_2
figlia minore , agivano in giudizio nei confronti dell' Persona_2 [...]
al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale subito da a causa delle Persona_2
conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza dell'equipe medica, che si erano verificate all'esito dell'intervento chirurgico eseguito in data 11-7-
2019 presso l'Ospedale . CP_1
In particolare, gli attori, nella suddetta qualità, allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 8-7-2019, in seguito ad una caduta accidentale in casa, Persona_2
era stata accompagnata dai genitori presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Carlo di dove le era stata diagnosticata “frattura della paletta omerale CP_1
sinistra”;
- la minore era stata ricoverata presso il Reparto di Pediatria del suddetto
Ospedale dall'8-7-2019 al 12-7-2019;
- l'esame radiografico del gomito aveva evidenziato “frattura scomposta della
paletta omerale”, mentre dall'esame clinico al momento del ricovero era emersa una “frattura sovra condiloidea di omero sx, gomito edematoso e dolente,
2 emiplegia funzionale, indicazione alla riduzione e sintesi con fili di Kirschner,
valutazione anestesiologica per il trattamento chirurgico”;
- in data 11-7-2019 era stata sottoposta ad intervento chirurgico Persona_2
di riduzione della frattura in narcosi con stabilizzazione tramite fili di Kirschner
ed immobilizzazione in doccia gessata brachio-metacarpale ed il giorno successivo era stata dimessa con diagnosi di “frattura chiusa sovracondilare omero sinistro”;
- all'esito di numerose visite traumatologiche ed esami radiografici, al controllo clinico e radiografico del 19-8-2019 era stato aperto il gesso, erano stati rimossi i fili di ed era stato confezionato un bendaggio per 8 giorni con Per_3
prescrizione di riabilitazione in acqua tramite nuoto;
- dall'esame radiografico dei gomiti e degli arti superiori comparativamente eseguito in data 29-9-2020 erano emersi una riduzione insufficiente della frattura e un aggravamento della situazione patologica, nonché l'insorgenza di nuove patologie ad essi eziologicamente riconducibili;
in particolare, l'arto superiore aveva subito gravi limitazioni nei movimenti per le normali attività quotidiane;
- il consulente tecnico di parte dott. aveva accertato una Persona_4
condotta imperita ed imprudente dei sanitari del Reparto di Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale che avevano eseguito l'intervento CP_1
chirurgico di riduzione in narcosi e stabilizzazione dell'11-7-2019 ed aveva quantificato nella percentuale dell'8% i postumi permanenti conseguenti alle lesioni riportate dalla paziente sulla sua integrità psico-fisica riconducibili a responsabilità professionale, compreso il danno estetico consistente nella perdita del valgismo;
- le lesioni accertate avevano arrecato un danno anche alle abitudini quotidiane della minore;
3 - gli attori avevano sostenuto esborsi per spese mediche per l'importo complessivo di euro 1.000,00, oltre ulteriori eventuali esborsi da sostenere in caso di sottoposizione della minore ad un nuovo intervento chirurgico;
- l'invito a mezzo Pec del 3-12-2020 rivolto all' Controparte_1
a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patìti dalla piccola
[...]
non aveva avuto alcun esito;
Per_2
- a seguito della lettera di convocazione dell'1-10-2021, si era Persona_2
sottoposta a visita medico-legale presso l'U.O. di Medicina Legale dell'Ospedale
; CP_1
- in data 13-10-2022 era stata inutilmente esperita la procedura di mediazione obbligatoria;
- il giudizio instaurato con la notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo Pec
nei confronti dell' in data 7- Controparte_1
7-2023 non era stato iscritto a ruolo.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore chiedevano che, previo Persona_2
accertamento della responsabilità del personale dipendente dell'
[...]
, quest'ultima venisse condannata al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura complessiva di euro 50.078,38 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'intervento chirurgico fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-12-2023 si costituiva in giudizio l' la Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, contestando sia l'an che il
quantum della domanda risarcitoria;
in particolare, la struttura sanitaria convenuta deduceva che nessun inadempimento era imputabile ai sanitari che avevano avuto
4 in cura in assenza di prova del nesso causale tra la condotta Persona_2
degli stessi e l'evento dannoso.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'articolo 189 primo comma c.p.c. e, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 Maggio 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la causa veniva riservata per la decisione.
Preliminarmente rispetto all'esame nel merito della domanda risarcitoria occorre verificarne la procedibilità.
In proposito, occorre osservare che nel presente giudizio trova applicazione la disciplina processuale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge “Gelli-Bianco”) in considerazione del fatto l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è
stato notificato in data 19 Luglio 2023, dopo l'entrata in vigore della stessa legge
(1 Aprile 2017).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento alla stregua del quale verificare se gli attori abbiano o meno assolto alla condizione per la proposizione della domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio deve essere individuato nell'articolo 8
commi 1 e 2 della legge n. 24 del 2017, in base al quale la condizione di procedibilità prevista per le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria deve ritenersi assolta, in via alternativa, mediante la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bis c.p.c. ovvero mediante l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del
Decreto legislativo n. 28 del 2010.
Nel caso che ci occupa, dal momento che gli attori hanno dedotto e documentato di aver esperito inutilmente prima della instaurazione del giudizio la procedura di mediazione obbligatoria di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto legislativo n.
5 28 del 2010 (si veda il verbale di mediazione negativo datato 13-10-2022
depositato al n. 12 nel fascicolo di parte attrice), deve ritenersi integrata la condizione di procedibilità della domanda risarcitoria proposta da Parte_1
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale sulla figlia minore nei confronto dell' Persona_2 [...]
. Controparte_1
Sempre in via preliminare occorre dare atto che nel presente giudizio trova applicazione anche la disciplina sostanziale dettata dalla legge n. 24 del 2017
(legge Gelli-Bianco), dal momento che il ricovero presso l'Ospedale di CP_1
nel corso del quale i sanitari hanno sottoposto CP_1 Persona_2
all'intervento chirurgico a seguito del quale, secondo la prospettazione attorea, si sarebbero prodotti gli esiti lesivi permanenti, si è protratto dall'8 al 12 Luglio
2019 e, quindi, quindi dopo l'entrata in vigore della suddetta legge (1 Aprile
2017).
Tanto premesso in ordine all'operatività nel caso che ci occupa dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento ai medici dipendenti della struttura ospedaliera -
che in ogni caso non verrebbe in rilievo, non essendo stati citati in giudizio i medici operanti presso l'Ospedale San Carlo -, la responsabilità della struttura sanitaria invocata a fondamento della domanda risarcitoria proposta dagli attori,
nella suddetta qualità, deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità
contrattuale: il rapporto che si instaura fra il paziente e l'Ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature
6 necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del
2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dell'Ente ospedaliero come responsabilità
contrattuale derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la
7 prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del
diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della
parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione
della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più
recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia,
negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria,
deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un
8 evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario (causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, costituisce circostanza pacifica fra le parti, in quanto allegata a fondamento della pretesa risarcitoria azionata nell'interesse della paziente e non contestata in modo specifico dalla struttura sanitaria, e, comunque, emerge dalla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio dagli attori (si veda la documentazione medica prodotta sub 11 nel fascicolo di parte attrice) che in data 8-7-2019, in seguito ad una caduta accidentale, è stata ricoverata presso il Reparto di Pediatria Persona_2
dell'Ospedale di e in data 11-7-2019 è stata sottoposta ad CP_1 CP_1
intervento chirurgico di riduzione della frattura in narcosi con stabilizzazione tramite fili di ed immobilizzazione in doccia gessata brachio- Per_3
metacarpale.
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria che hanno eseguito l'intervento dal quale, secondo la prospettazione degli attori, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione degli attori, in qualità di genitori esercenti la
9 responsabilità genitoriale sulla paziente minore, della riconducibilità sul piano causale dell'evento di danno ad un errore chirurgico dei sanitari.
Il Collegio medico nominato nel corso del giudizio al fine di verificare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dalla paziente e l'operato dei sanitari che eseguirono la procedura chirurgica alla quale la stessa è stata sottoposta presso l'Ospedale San Carlo - con valutazione che appare condivisibile,
in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
“nel caso in questione..riteniamo che la scelta dell'approccio terapeutico, effettuato dai sanitari dell' , sia stato corretto: Controparte_2
difatti, la frattura scomposta della paletta omerale veniva trattata mediante
osteosintesi percutanea con fili di K, che stabilizzavano la frattura, come si può
ben vedere dal controllo radiografico post operatorio, senza creare danni di
rilievo a carico dell'articolazione del gomito, che, dall'esame obiettivo, mostra
una funzionalità completa sia in flessione che in estensione, senza che vi sia una
instabilità, o una lassità, nello stress in varo - valgo, ma con solo una minima
deformità in varismo, del gomito stesso, da considerare quale complicanza di un
tipo di intervento idoneo, e correttamente effettuato, secondo quelle che sono le
linee guida nella consuetudine della chirurgia ortopedica nel distretto, ed i
pazienti dell'età della piccola .La mancanza di deficit articolari, sia in Per_2
flesso estensione che in prono -supinazione, testimoniano la corretta attuazione
dell'intervento chirurgico, senza peraltro che vi siano stati neanche deficit neurologici a carico dei principali distretti nervosi dell'arto superiore sinistro. La frattura sovracondiloidea dell'omero sinistro ha comportato un periodo di
inabilità temporanea biologica totale di giorni 4, un periodo di inabilità
temporanea biologica parziale al 75% di giorni 20, al 50% di giorni 15 e al 25%
di giorni 11. La guarigione avveniva con lievi postumi consistenti in modico
10 varismo di gomito valutabili in termini di danno biologico permanente nella
misura del 2 -3%. I consensi informati, rilevabili in cartella clinica, risultano
correttamente acquisiti sia sotto l'aspetto formale che sostanziale. Trattasi nel
caso in esame di prestazione sanitaria ordinaria, che non implicava la soluzione
di problemi tecnici di speciale difficoltà (Art. 2236 c.c.). In conclusione, non
sussistono profili di colpa a carico dei Sanitari della Controparte_3
che hanno avuto in cura la minore e i lievi postumi residuati Persona_2
coincidono con quelli mediamente attesi in interventi similari per tipologia in età
pediatrica (2-3%)” (si vedano pagg. 8 e 9 della relazione peritale depositata dal
Collegio composto dal dott. e dal dott. prof. Persona_5 Per_6
in data 25-10-2024).
[...]
In risposta alle osservazioni formulate dalla parte attrice, il Collegio medico ha precisato, poi, che: “la diagnosi della frattura non abbisognava di accertamenti
strumentali particolari e il solo esame radiografico era più che sufficiente per
effettuare una diagnosi precisa ed un corretto approccio terapeutico… La
osteosintesi percutanea è senza dubbio la tecnica chirurgica più adatta in un caso
come questo e d'altro canto la obiettività riportata a carico del gomito fratturato non mostra patologie degne di nota, se non un lieve varismo del gomito stesso… I
lievi postumi residuati, come da esame obiettivo rilevato in sede di operazioni
peritali e non contestato, coincidono con quelli mediamente attesi in interventi
similari per tipologia in età pediatrica” (si veda la risposta alle osservazioni di parte riportata alle pagine 9 e 10 della relazione peritale depositata dal dott.
[...]
e dal dott. prof. in data 25-10-2024). Persona_5 Persona_6
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico nominato, deve ritenersi che il creditore/paziente sul quale, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità
sanitaria, gravava il relativo onere della prova, non abbia dimostrato un
11 aggravamento delle condizioni di salute della piccola ulteriore rispetto a Per_2
quello fisiologico imputabile alla frattura riportata in seguito alla caduta accidentale e la riconducibilità sul piano causale di tale aggravamento ad una condotta imperita o negligente tenuta dai sanitari nel corso dell'intervento chirurgico al quale la stessa è stata sottoposta presso l' Controparte_2
e la domanda risarcitoria proposta da e
[...] Parte_1 Parte_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Per_2
nei confronti dell' deve essere
[...] Controparte_1
rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico degli attori,
nella suddetta qualità, in solido fra loro e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta (con esclusione della fase decisionale, non avendo la struttura sanitaria convenuta depositato le comparse conclusionali, le memorie di replica e le note in sostituzione dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione) e utilizzando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia) dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico degli attori, nella suddetta qualità, in solido fra loro.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 19-7-2023, da e Parte_1 Pt_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
minore nei confronti dell' Persona_2 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore al pagamento in Persona_2
solido fra loro in favore dell' Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.356,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di e in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_2
il pagamento in solido fra loro delle spese relative alla C.T.U., liquidate
[...]
con separato decreto.
Potenza, 5-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
13