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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3273/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MALTAROLO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ORIZIO MARCO e Controparte_1 P.IVA_2
VERGANO STEFANO giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 13 Per Parte_1
NEL MERITO ed IN VIA PRINCIPALE:
-accertare e dichiarare il diritto di a ricevere da parte di in forza Parte_1 Controparte_1 dell'art. 3 del contratto inter partes (vd. doc. 2 fascicolo primo grado ) l'ulteriore compenso Parte_1
maturato, con riserva di richiedere ulteriori importi maturandi successivamente alla data del
22/02/2024, pari ad € 693.000,00, oltre IVA, ovvero il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare al pagamento del predetto importo a favore di Controparte_1 Parte_1
oltre agli interessi di legge, ovvero il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
[...]
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ove l'Ecc.ma Corte non ritenesse già debitamente istruita la presente controversia, parte appellante insiste nell'ammissione delle prove dedotte nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. e qui di seguito ricapitolate oltre alla prova per interrogatorio formale e per testi di cui infra.
Ordinare a anche ex art. 210 c.p.c., di fornire la rendicontazione di tutto quanto Controparte_1 incassato e/o speso in relazione all'operazione immobiliare di RG ER dalla data di aggiudicazione del compendio immobiliare fino ad oggi ordinando, altresì, a ed Controparte_1 all'agente immobiliare incaricato Fondo Casa, in persona dell'amministratore unico CP_2
, la produzione di tutta la documentazione inerente la predetta operazione anche riguardo alle
[...]
trattative (proposte, accettazioni, contratti preliminari) che hanno condotto alla vendita dei singoli appartamenti del complesso di RG ER.
Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo sig. Giudice ammetta prova per interrogatorio formale e testi sulla seguente circostanza:
1)Vero che in relazione alla compravendita dell'appartamento facente parte del complesso di RG
ER acquistato per il tramite dell'Agenzia Fondo Casa è stata versata una caparra confirmatoria? Se si per quale importo?
Si indica a teste sul cap. 1):
, domiciliato in RG ER (SV) via Giacomo Matteotti, 150; Controparte_2
residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; Testimone_2
Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo sig. Giudice ammetta prova testi sulle seguenti circostanze:
pagina 2 di 13 2)Vero che, nel periodo settembre-ottobre 2017 / inizio gennaio 2023 in relazione al compendio immobiliare di RG ER ho intrattenuto rapporti lavorativi con dott. di RS
. Parte_1
Se si il teste descriva di che tipo ed intensità (tutti i testi di cui infra);
3)Vero che, prima dell'acquisto all'asta del compendio di RG ER per cui è causa e quindi all'inizio del 2017, il dott. di ed il dott. di Fondo Casa RS Parte_1 Controparte_2 hanno collaborato per lo studio di fattibilità ed il piano economico relativo all'operazione immobiliare di cui sopra e successivamente all'acquisto da parte di vi sono stati plurimi incontri sia in CP_1
agenzia che in cantiere anche alla presenza di per decidere le strategie commerciali Testimone_3
(tutti i testi di cui infra);
4)Vero che, il dott. di fin dal mese di settembre 2017 ha intrattenuto con la RS Parte_1
sig.ra , vice sindaco di RG ER, plurimi contatti finalizzati al cambio di Parte_2
destinazione del compendio immobiliare di RG ER per cui è causa e dopo la prematura scomparsa di quest'ultima con l'ufficio competente del Comune e ciò fino alla primavera-estate del
2022 periodo in cui si è concluso l'iter per il predetto cambio di destinazione (tutti i testi di cui infra);
5)Vero che, il dott. di ha presentato nell'autunno del 2017 a nella RS Parte_1 CP_1 persona di l'impresa Bio Project nella persona di in relazione alle Testimone_3 Testimone_4
opere di manutenzione e risanamento del compendio immobiliare di RG ER per cui è causa
(tutti i testi di cui infra);
6)Vero che, fin da prima dell'acquisizione all'asta del complesso immobiliare di RG ER da parte di lei ha incontrato il Sig. sia per la stesura dei potenziali ricavi CP_1 RS dell'operazione che per ogni aspetto commerciale (teste sig. ); CP_2
7)Vero che, dall'acquisizione da parte di del compendio di RG ER fino all'inverno CP_1
2021 lei si interfacciava con il sig. per la vendita delle unità immobiliari e ad un certo RS
punto è intervenuto direttamente il sig. con esclusione di (teste sig. Testimone_3 RS
); CP_2
8)Vero che, sin dal giorno dell'acquisto all'asta del compendio di RG ER da parte di CP_1 ogni successivo passaggio relativo alla richiesta di cambio di destinazione d'uso, così come diversi sopralluoghi e incontri con il vice sindaco di RG ER sig.ra sono stati Parte_2
seguiti da lei insieme al sig. ? (teste sig. ; RS Tes_5
pagina 3 di 13 9)Vero che, il dott. presentò al l'arch. per la pratica di cambio di RS Tes_3 Persona_2
destinazione del complesso immobiliare per cui è causa (teste sig. sig. ); Tes_5 CP_2
10)Vero che, fino all'ottenimento del cambio di destinazione d'uso del compendio di RG ER il sig. ed il sig. erano costantemente in contatto e dal mese di maggio Testimone_3 RS
2022 il ha gradualmente escluso il dall'operazione immobiliare (tutti i testi di cui Tes_3 Per_1
infra);
11)Vero che, fino a maggio 2022 i rapporti tra e erano intensi, ma RS Testimone_3
dalla primavera 2022 hanno iniziato ad essere sporadici allorquando il ha iniziato a Tes_3
commercializzare gli immobili di RG ER estromettendo il da ogni trattativa tanto che Per_1
stipulò il primo preliminare a Settembre dello stesso anno e fissò i primi 4 rogiti per dicembre incassando solo in quel mese euro 2.250.000,00 (teste sig. e sig. ; CP_2 Tes_5
12)Vero che, rispetto al primo piano economico condiviso con nel quale si indicavano circa Per_1
euro 7.200.000,00 di ricavi, oggi sono stati incassati oltre euro 5.000.000,00 con la sola cessione di 1/3 delle unità immobiliari ed è quindi ipotizzabile un totale ricavi di circa euro 15.000.000,00 (teste sig.
e sig. CP_2 Tes_5
13)Vero che, nonostante le ripetute richieste da parte di per il suo coinvolgimento nelle Per_1
decisioni inerenti la commercializzazione delle unità immobiliari a partire dalla primavera del 2022 il ha sempre temporeggiato fino ad occuparsene personalmente (teste sig. e sig. Tes_3 CP_2
. Tes_5
Si indicano a teste:
, domiciliato in RG ER (SV) via Giacomo Matteotti, 150; Controparte_2
residente in [...]; Testimone_6
residente in [...]; Testimone_4
, residente in [...] interno 2D. Testimone_7
Per CP_1 voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso e/o di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: - in via principale, rigettare l'appello avversario e, in ogni caso, tutte le domande formulate da , in Parte_1
quanto inammissibili e/o improcedibili e, comunque, infondate in fatto e/o in diritto;
- in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma, in parte qua, della sentenza impugnata: condannare pagina 4 di 13 l'appellante, ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero dell'art. 2041 c.c., alla restituzione in favore di e nel limite dell'importo di euro 162.931,00 pagato ad , degli importi pagati da CP_1 Parte_1
ai professionisti Arch. , Arch. , Ing. Sig. CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_5
e (complessivamente euro 403.556,71), oltre interessi ex art. 1284, Controparte_6 CP_7
comma IV, c.c., dalla domanda al saldo;
in subordine, dei diversi importi ritenuti dovuti previa, se del caso, compensazione con qualsivoglia importo riconosciuto eventualmente all'appellante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di I e di II grado.
In via subordinata istruttoria, si rimanda, ancorchè solo per scrupolo, alle istanze istruttorie come già dedotte da in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di I grado e ribadite nella CP_1
memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c.; in ogni caso, si insiste per il rigetto delle reiterate istanze istruttorie avversarie, per i motivi dedotti in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c.; nel denegato caso di ammissione della prova testimoniale avversaria, si rimanda a quanto dedotto e replicato nella memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c. e si chiede di essere ammessi a prova contraria, come dedotto nella memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Busto Arsizio la società esponendo quanto segue. Controparte_1
In data 01.09.2017 le parti sottoscrivevano un accordo quadro di consulenza, che l'attrice avrebbe dovuto prestare a favore della convenuta grazie alle proprie competenze ed entrature nel settore immobiliare.
Nell'ambito di tale accordo, in data 15.09.2017 l'attrice sottoponeva alla convenuta l'operazione
RG Rivezzi che, previa aggiudicazione all'asta del compendio, grazie alla segnalazione di
, prevedeva lo sviluppo dell'operazione con cambio di destinazione e ristrutturazione degli Parte_1
appartamenti per la successiva commercializzazione tramite agenzie immobiliari sul territorio.
, procurata l'aggiudicazione del compendio alla convenuta, si adoperava oltre che per il Parte_1 cambio di destinazione d'uso, anche per l'individuazione dell'impresa da utilizzare per la ristrutturazione e la commercializzazione delle singole unità.
pagina 5 di 13 Nell'accordo era previsto, quale corrispettivo, un compenso percentuale sulla base del prezzo di aggiudicazione, una provvigione rapportata alla redditività dell'operazione e una success fee del 5% alla generazione di utili.
La convenuta aveva tuttavia corrisposto solo il compenso all'aggiudicazione mentre provvigioni e success fee non erano state versate.
Ciò premesso, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'ulteriore compenso maturato al
31.12.2023 pari ad euro 517.800,00 oltre Iva (aumentato in sede di memoria integrativa ad euro
693.000,00 oltre Iva).
si costituiva in giudizio contestando la pretesa di parte attrice e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Formulava altresì domanda riconvenzionale chiedendo, previa deduzione del mancato adempimento da parte dell'attrice delle prestazioni retribuite dalla convenuta, la restituzione degli importi di euro
186.561,82 pagati a ed euro 32.271,00 pagati all'architetto (i quali Controparte_6 CP_3
avevano curato le prestazioni che parte attrice non aveva adempiuto) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Busto Arsizio respingeva la domanda proposta da e la domanda riconvenzionale formulata da compensando tra le parti Parte_1 Controparte_1
le spese di lite.
Il giudice di prime cure osservava preliminarmente che, secondo la prospettazione di parte attrice, il contratto oggetto di causa prevedeva sia un compenso percentuale sulla base del prezzo di aggiudicazione (pacificamente corrisposto dalla convenuta) sia una provvigione e sia una success fee.
Tuttavia, dall'esame del testo negoziale non si evinceva la pattuizione di alcun compenso percentuale sulla base del prezzo di aggiudicazione, ma emergeva soltanto la previsione di una provvigione e di una success fee.
Pertanto, non essendo previsto dal contratto il compenso all'aggiudicazione, riteneva che l'importo di euro 162.931,00 versato dalla convenuta alla parte attrice fosse proprio la “success fee” prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3: tale comma prevedeva infatti che “il consulente avrà inoltre diritto
a titolo di success fee al 5% degli importi investiti, importo che verrà percepito al momento della
pagina 6 di 13 conclusione del contratto, (aggiudicazione all'asta), e comunque alla sottoscrizione di qualunque contratto che successivamente generi utile per il cliente”.
Riteneva in definitiva che tale clausola (interpretata secondo il senso letterale delle parole e comunque anche secondo la comune intenzione delle parti) dovesse essere interpretata nel senso che la parte convenuta avrebbe versato (così come pacificamente avvenuto) il 5% dell'importo investito al momento dell'aggiudicazione all'asta dell'immobile e che non si potesse interpretare la clausola nel senso che la success fee fosse dovuta alla sottoscrizione di ogni successivo contratto di rivendita dei singoli immobili facenti parte del complesso immobiliare.
Riteneva, inoltre, che non potesse essere riconosciuta la pretesa di parte attrice a percepire una provvigione nella misura del 45% di quanto la parte convenuta aveva ottenuto dalla vendita di 12 immobili posti all'interno del complesso residenziale, in quanto non aveva fornito alcuna Parte_1
prova di aver contribuito attivamente alla stipulazione dei contratti di acquisto degli immobili da parte di terzi.
Respingeva altresì la domanda riconvenzionale, in quanto la somma versata all'attrice, di cui si chiedeva la restituzione, non era altro che il corrispettivo pattuito sotto forma di “success fee” alla parte attrice.
ha interposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua integrale riforma, Parte_1
l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
Parte appellata ha contestato l'avverso gravame e ha proposto, in via subordinata, appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante sostiene che la sentenza impugnata abbia mal interpretato il contratto, in quanto il Giudice di prime cure aveva erroneamente legato il compenso previsto a favore pagina 7 di 13 di all'acquisto da parte di terzi degli appartamenti del complesso di RG ER, Parte_1 mentre nell'accordo stipulato inter partes era previsto che dovesse concretamente e Parte_1
fattivamente attivarsi per l'acquisto del compendio immobiliare, cosa che era pacificamente avvenuta;
sicché in base alle previsioni contrattuali vantava il diritto al compenso pattuito in Parte_1 percentuale sull'utile ricavato da sull'investimento immobiliare. CP_1
Sostiene poi l'appellante che, secondo le previsioni contrattuali, “il compenso concordato da CP_1
e doveva essere corrisposto (prescindendo dalla success fee all'aggiudicazione) al Parte_1 generarsi dell'utile ossia al momento della rivendita finale a terzi dei singoli appartamenti o del complesso nella sua interezza”: una volta che avesse venduto a terzi gli appartamenti, CP_1
avrebbe maturato il diritto al proprio compenso in percentuale sull'utile generato Parte_1 dall'investimento.
Lamenta poi che il Tribunale abbia errato nell'interpretare gli adempimenti a cui era tenuta Parte_1
in base al contratto.
In base all'accordo negoziale era tenuta, oltre a segnalare l'operazione e favorire Parte_1
l'acquisto all'asta del complesso immobiliare, a sviluppare il progetto immobiliare, come poi aveva effettivamente fatto.
Tale compito prevedeva di ricercare ed incaricare le imprese per la manutenzione del complesso immobiliare, adoperarsi tramite i propri contatti istituzionali al fine di ottenere il cambio di destinazione (da turistico/alberghiera a residenziale) ed incaricare un soggetto abilitato che poi promuovesse la vendita dei singoli appartamenti. Pertanto, una parte del compenso dovuto ad
(5% degli importi investiti da ) era legato all'acquisto all'asta del complesso Parte_1 CP_1 immobiliare, quindi, come compenso all'aggiudicazione, mentre il restante dipendeva dall'utile realizzato da a seguito della rivendita del compendio immobiliare o dei singoli appartamenti CP_1
che lo componevano.
L'accordo non prevedeva, invece, come affermato in sentenza, che il compito di fosse di Parte_1
ricercare clienti per la futura rivendita. Il suo compito, oltre a quello di far acquistare il compendio a
, era di sviluppare il progetto immobiliare con l'elaborazione del business plan, CP_1
l'individuazione delle imprese da incaricare per la manutenzione e ristrutturazione del complesso immobiliare, oltre ad usare i propri “buoni uffici” al fine di ottenere il più rapidamente possibile il pagina 8 di 13 cambio di destinazione dell'area da RTA a residenziale: tale attività era pacificamente provata attraverso la produzione documentale effettuata da parte attrice (v. docc. da 12 a 48).
Con il secondo motivo, rubricato “Sul quantum dovuto da a in base CP_1 Parte_1 all'accordo inter partes”, l'appellante, dopo aver premesso che ha venduto, fino ad oggi, 13 CP_1
unità immobiliari con un incasso di euro 6.057.000,00 oltre IVA, ha dedotto che “sui ricavi ad oggi maturati di € 1.386.000 (6.057.000,00-2.671.000,00-2.000.000,00, spettano ad , Parte_1 ipotizzando per certo un utile superiore al 41%, una provvigione del 45% e, quindi, € 623.700,00, oltre
IVA, oltre alla ulteriore success fee del 5% pari ad € 69.300,00 oltre IVA, e così complessivamente ad oggi € 693.000,00, oltre IVA”.
Con il terzo motivo l'appellante ha contestato le eccezioni di carenza di legittimazione attiva di
, di nullità dell'incarico, di indeterminatezza della clausola e di prescrizione del credito, Parte_1
svolte nel giudizio di primo grado dalla convenuta.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Al fine di valutare le doglianze svolte è opportuno riesaminare preliminarmente i fatti oggetto di causa.
In data 15.09.2017 le parti stipulavano un contratto (prodotto quale doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante) avente ad oggetto l'incarico di consulenza relativo allo “Studio di Fattibilità ed operazioni inerenti e connesse all'acquisto del complesso immobiliare ubicato in RG ER nonché tutte le operazioni successive finalizzate al completamento e rivendita del complesso immobiliare”.
Il corrispettivo era pattuito all'art. 3 del contratto nei seguenti termini:
“Nel caso in cui, grazie alla sua personale attività di consulenza il “CONSULENTE” contribuisca attivamente alla stipulazione di un contratto che preveda l'acquisto dell'immobile, avrà diritto ad una provvigione che verrà quantificata come segue:
Calcolata l'incidenza dell'utile dell'investimento come differenza tra il valore di vendita ed il costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri annessi e connessi ivi inclusi i costi di eventuale ristrutturazione, e rapportando quest'ultimo importo al valore di acquisto dell'immobile, il corrispettivo verrà così calcolato:
pagina 9 di 13 da 0% al 20% - provvigione pare al 25% dell'utile dell'investimento;
dal 21% al 30% - provvigione pari al 30% dell'utile dell'investimento; dal 31% al 40% - provvigione pari al 40% dell'utile dell'investimento;
dal 41% in poi - provvigione pari al 45% dell'utile di investimento;
Tale provvigione sarà corrisposta al generarsi dell'utile (stipula dell'atto di rivendita del bene immobiliare, assegnazione all'asta da parte di terzi del bene che garantisce il credito acquistato dal
“CLIENTE” [….]
Il “CONSULENTE” avrà inoltre diritto a titolo di “success fee”, al 5% degli importi investiti, importo che verrà percepito al momento della conclusione del contratto, (aggiudicazione all'asta), e comunque alla sottoscrizione di qualunque contratto che successivamente generi utile per il “CLIENTE”.”
È pacifico tra le parti che in seguito alla “segnalazione” di , si era aggiudicata Parte_1 CP_1 all'asta, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di Savona
(RGE 119/2014), un complesso immobiliare al prezzo di euro 2.671.000,00.
A seguito dell'aggiudicazione all'asta dell'immobile, versava a quanto preteso CP_1 Parte_1 dalla stessa;
precisamente saldava la fattura n. 3 del 26.09.2017 di € 162.931,00, che comprendeva l'attività di consulenza e assistenza per l'aggiudicazione all'asta, l'analisi di mercato per la rivendita dell'asset immobiliare, l'assistenza dall'aggiudicazione fino al cambio di destinazione d'uso (v. doc. 3 fascicolo parte attrice).
L'importo di € 162.931,00 oggetto della predetta fattura, corrisponde esattamente al 5% del prezzo di aggiudicazione all'asta dell'Immobile (€ 2.671.000 x 5% = € 133.550 + Iva 22% € 29.381 = € 162.931)
e coincide quindi con il “success fee” previsto dalla lettera di incarico.
Di conseguenza, come ha correttamente affermato il Giudice di prime cure, l'art. 3 comma 3 del contratto, laddove prevede che “Il “CONSULENTE” avrà inoltre diritto a titolo di “success fee”, al
5% degli importi investiti, importo che verrà percepito al momento della conclusione del contratto,
(aggiudicazione all'asta), e comunque alla sottoscrizione di qualunque contratto che successivamente generi utile per il “CLIENTE”, non può che essere interpretato nel senso che l'appellante avrebbe avuto diritto al pagamento del 5% dell'importo investito al momento dell'aggiudicazione all'asta dell'immobile.
pagina 10 di 13 Tale conclusione trova conferma nell'interpretazione letterale del contratto, condotta secondo i criteri di cui all'art. 1362 c.c. (avrà inoltre diritto a titolo di “success fee”, al 5% degli importi investiti) e nel comportamento tenuto dalle parti che, nella fase posteriore alla sua conclusione, mai hanno posto in discussione i pagamenti effettuati e ricevuti in virtù del contratto stesso.
La stessa espressione “e comunque alla sottoscrizione di qualunque contratto che successivamente generi utile per il “CLIENTE”, non può essere intesa nel senso che la success fee del 5% sia dovuta in due momenti successivi, all'aggiudicazione all'asta e al generarsi di utili, in quanto tale interpretazione si pone in contrasto con il significato letterale della clausola, che non prevede il pagamento della success fee anche in seguito alla sottoscrizione dei successivi contratti di rivendita.
Di conseguenza, diversamente da quanto affermato da parte appellante, la clausola in esame non può essere interpretata nel senso che avrebbe diritto ad un ulteriore compenso, in relazione Parte_1
all'utile realizzato da alla sottoscrizione di ogni contratto di rivendita degli immobili, che CP_1
componevano il complesso immobiliare: l'interpretazione letterale del contratto, condotta anche alla luce del comportamento tenuto dalle parti nella fase successiva alla sua conclusione, evidenzia che le parti avevano previsto due sole tipologie di compenso: una success fee, da calcolarsi nella misura del
5% degli importi investiti (pacificamente già corrisposta) e una provvigione.
In ogni caso occorre rilevare che l'appellante, pur avendo richiesto il pagamento della success fee anche in relazione agli utili generati dai successivi contratti di rivendita degli appartamenti, non ha offerto alcun elemento di prova, volto a dimostrare quale concreta attività avrebbe posto in essere, tale da giustificare il pagamento dell'ulteriore success fee.
L'appellante, infatti, si è limitato ad affermare, nei suoi atti difensivi, che “aveva il Parte_1
compito, oltre a quello di far acquistare il compendio a dello sviluppo del progetto CP_1 immobiliare compito adempiuto, quindi con l'elaborazione del business plan, l'individuazione delle imprese da incaricare per la manutenzione e ristrutturazione del complesso immobiliare, oltre ad usare
i propri “buoni uffici” al fine di ottenere il più rapidamente possibile il cambio di destinazione dell'area da RTA a residenziale” (così pag. 9 atto d'appello) menzionando, quindi, attività già comprese nella predetta fattura n. 3 del 26.09.2017 di € 162.931,00.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla domanda di pagamento della provvigione, da corrispondersi, secondo le previsioni negoziali, “nel caso in cui, grazie alla sua personale attività di
pagina 11 di 13 consulenza il “CONSULENTE” contribuisca attivamente alla stipulazione di un contratto che preveda
l'acquisto dell'immobile”.
Orbene, l'appellante non ha ben chiarito quali specifiche attività di consulenza avrebbe posto in essere nell'interesse del cliente, né ha offerto prova del “contributo attivo” che avrebbe fornito per l'operazione immobiliare: i documenti da doc. 12 a doc. 48 menzionati in atti non consentono di chiarire la natura dell'attività svolta, né in quali termini si sarebbe concretizzato il “contributo attivo” di
; analogamente sono inammissibili i capitoli di prova articolati al riguardo dall'appellante, Parte_1
perché non specificano le singole attività che avrebbe posto in essere in adempimento del Parte_1
contratto.
Pertanto, del tutto correttamente il Giudice di prime cure non ha riconosciuto il diritto al pagamento della provvigione.
In conclusione, l'appello principale deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Resta così assorbito l'esame dell'appello incidentale, proposto in via subordinata da CP_1
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (valore della controversia € 693.000,00).
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio n. 1234/2024 resa in data 22/10/2024 e pubblicata in pari data che, per l'effetto, conferma;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
pagina 12 di 13 condanna a rifondere a le spese del grado, che liquida in euro Parte_1 Controparte_1
18.551,00 per compensi, oltre al rimborso contributo unificato, al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 16 aprile 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3273/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MALTAROLO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ORIZIO MARCO e Controparte_1 P.IVA_2
VERGANO STEFANO giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 13 Per Parte_1
NEL MERITO ed IN VIA PRINCIPALE:
-accertare e dichiarare il diritto di a ricevere da parte di in forza Parte_1 Controparte_1 dell'art. 3 del contratto inter partes (vd. doc. 2 fascicolo primo grado ) l'ulteriore compenso Parte_1
maturato, con riserva di richiedere ulteriori importi maturandi successivamente alla data del
22/02/2024, pari ad € 693.000,00, oltre IVA, ovvero il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare al pagamento del predetto importo a favore di Controparte_1 Parte_1
oltre agli interessi di legge, ovvero il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
[...]
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ove l'Ecc.ma Corte non ritenesse già debitamente istruita la presente controversia, parte appellante insiste nell'ammissione delle prove dedotte nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. e qui di seguito ricapitolate oltre alla prova per interrogatorio formale e per testi di cui infra.
Ordinare a anche ex art. 210 c.p.c., di fornire la rendicontazione di tutto quanto Controparte_1 incassato e/o speso in relazione all'operazione immobiliare di RG ER dalla data di aggiudicazione del compendio immobiliare fino ad oggi ordinando, altresì, a ed Controparte_1 all'agente immobiliare incaricato Fondo Casa, in persona dell'amministratore unico CP_2
, la produzione di tutta la documentazione inerente la predetta operazione anche riguardo alle
[...]
trattative (proposte, accettazioni, contratti preliminari) che hanno condotto alla vendita dei singoli appartamenti del complesso di RG ER.
Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo sig. Giudice ammetta prova per interrogatorio formale e testi sulla seguente circostanza:
1)Vero che in relazione alla compravendita dell'appartamento facente parte del complesso di RG
ER acquistato per il tramite dell'Agenzia Fondo Casa è stata versata una caparra confirmatoria? Se si per quale importo?
Si indica a teste sul cap. 1):
, domiciliato in RG ER (SV) via Giacomo Matteotti, 150; Controparte_2
residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; Testimone_2
Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo sig. Giudice ammetta prova testi sulle seguenti circostanze:
pagina 2 di 13 2)Vero che, nel periodo settembre-ottobre 2017 / inizio gennaio 2023 in relazione al compendio immobiliare di RG ER ho intrattenuto rapporti lavorativi con dott. di RS
. Parte_1
Se si il teste descriva di che tipo ed intensità (tutti i testi di cui infra);
3)Vero che, prima dell'acquisto all'asta del compendio di RG ER per cui è causa e quindi all'inizio del 2017, il dott. di ed il dott. di Fondo Casa RS Parte_1 Controparte_2 hanno collaborato per lo studio di fattibilità ed il piano economico relativo all'operazione immobiliare di cui sopra e successivamente all'acquisto da parte di vi sono stati plurimi incontri sia in CP_1
agenzia che in cantiere anche alla presenza di per decidere le strategie commerciali Testimone_3
(tutti i testi di cui infra);
4)Vero che, il dott. di fin dal mese di settembre 2017 ha intrattenuto con la RS Parte_1
sig.ra , vice sindaco di RG ER, plurimi contatti finalizzati al cambio di Parte_2
destinazione del compendio immobiliare di RG ER per cui è causa e dopo la prematura scomparsa di quest'ultima con l'ufficio competente del Comune e ciò fino alla primavera-estate del
2022 periodo in cui si è concluso l'iter per il predetto cambio di destinazione (tutti i testi di cui infra);
5)Vero che, il dott. di ha presentato nell'autunno del 2017 a nella RS Parte_1 CP_1 persona di l'impresa Bio Project nella persona di in relazione alle Testimone_3 Testimone_4
opere di manutenzione e risanamento del compendio immobiliare di RG ER per cui è causa
(tutti i testi di cui infra);
6)Vero che, fin da prima dell'acquisizione all'asta del complesso immobiliare di RG ER da parte di lei ha incontrato il Sig. sia per la stesura dei potenziali ricavi CP_1 RS dell'operazione che per ogni aspetto commerciale (teste sig. ); CP_2
7)Vero che, dall'acquisizione da parte di del compendio di RG ER fino all'inverno CP_1
2021 lei si interfacciava con il sig. per la vendita delle unità immobiliari e ad un certo RS
punto è intervenuto direttamente il sig. con esclusione di (teste sig. Testimone_3 RS
); CP_2
8)Vero che, sin dal giorno dell'acquisto all'asta del compendio di RG ER da parte di CP_1 ogni successivo passaggio relativo alla richiesta di cambio di destinazione d'uso, così come diversi sopralluoghi e incontri con il vice sindaco di RG ER sig.ra sono stati Parte_2
seguiti da lei insieme al sig. ? (teste sig. ; RS Tes_5
pagina 3 di 13 9)Vero che, il dott. presentò al l'arch. per la pratica di cambio di RS Tes_3 Persona_2
destinazione del complesso immobiliare per cui è causa (teste sig. sig. ); Tes_5 CP_2
10)Vero che, fino all'ottenimento del cambio di destinazione d'uso del compendio di RG ER il sig. ed il sig. erano costantemente in contatto e dal mese di maggio Testimone_3 RS
2022 il ha gradualmente escluso il dall'operazione immobiliare (tutti i testi di cui Tes_3 Per_1
infra);
11)Vero che, fino a maggio 2022 i rapporti tra e erano intensi, ma RS Testimone_3
dalla primavera 2022 hanno iniziato ad essere sporadici allorquando il ha iniziato a Tes_3
commercializzare gli immobili di RG ER estromettendo il da ogni trattativa tanto che Per_1
stipulò il primo preliminare a Settembre dello stesso anno e fissò i primi 4 rogiti per dicembre incassando solo in quel mese euro 2.250.000,00 (teste sig. e sig. ; CP_2 Tes_5
12)Vero che, rispetto al primo piano economico condiviso con nel quale si indicavano circa Per_1
euro 7.200.000,00 di ricavi, oggi sono stati incassati oltre euro 5.000.000,00 con la sola cessione di 1/3 delle unità immobiliari ed è quindi ipotizzabile un totale ricavi di circa euro 15.000.000,00 (teste sig.
e sig. CP_2 Tes_5
13)Vero che, nonostante le ripetute richieste da parte di per il suo coinvolgimento nelle Per_1
decisioni inerenti la commercializzazione delle unità immobiliari a partire dalla primavera del 2022 il ha sempre temporeggiato fino ad occuparsene personalmente (teste sig. e sig. Tes_3 CP_2
. Tes_5
Si indicano a teste:
, domiciliato in RG ER (SV) via Giacomo Matteotti, 150; Controparte_2
residente in [...]; Testimone_6
residente in [...]; Testimone_4
, residente in [...] interno 2D. Testimone_7
Per CP_1 voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso e/o di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: - in via principale, rigettare l'appello avversario e, in ogni caso, tutte le domande formulate da , in Parte_1
quanto inammissibili e/o improcedibili e, comunque, infondate in fatto e/o in diritto;
- in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma, in parte qua, della sentenza impugnata: condannare pagina 4 di 13 l'appellante, ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero dell'art. 2041 c.c., alla restituzione in favore di e nel limite dell'importo di euro 162.931,00 pagato ad , degli importi pagati da CP_1 Parte_1
ai professionisti Arch. , Arch. , Ing. Sig. CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_5
e (complessivamente euro 403.556,71), oltre interessi ex art. 1284, Controparte_6 CP_7
comma IV, c.c., dalla domanda al saldo;
in subordine, dei diversi importi ritenuti dovuti previa, se del caso, compensazione con qualsivoglia importo riconosciuto eventualmente all'appellante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di I e di II grado.
In via subordinata istruttoria, si rimanda, ancorchè solo per scrupolo, alle istanze istruttorie come già dedotte da in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di I grado e ribadite nella CP_1
memoria ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c.; in ogni caso, si insiste per il rigetto delle reiterate istanze istruttorie avversarie, per i motivi dedotti in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c.; nel denegato caso di ammissione della prova testimoniale avversaria, si rimanda a quanto dedotto e replicato nella memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c. e si chiede di essere ammessi a prova contraria, come dedotto nella memoria ex art. 171 ter, n. 3 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Busto Arsizio la società esponendo quanto segue. Controparte_1
In data 01.09.2017 le parti sottoscrivevano un accordo quadro di consulenza, che l'attrice avrebbe dovuto prestare a favore della convenuta grazie alle proprie competenze ed entrature nel settore immobiliare.
Nell'ambito di tale accordo, in data 15.09.2017 l'attrice sottoponeva alla convenuta l'operazione
RG Rivezzi che, previa aggiudicazione all'asta del compendio, grazie alla segnalazione di
, prevedeva lo sviluppo dell'operazione con cambio di destinazione e ristrutturazione degli Parte_1
appartamenti per la successiva commercializzazione tramite agenzie immobiliari sul territorio.
, procurata l'aggiudicazione del compendio alla convenuta, si adoperava oltre che per il Parte_1 cambio di destinazione d'uso, anche per l'individuazione dell'impresa da utilizzare per la ristrutturazione e la commercializzazione delle singole unità.
pagina 5 di 13 Nell'accordo era previsto, quale corrispettivo, un compenso percentuale sulla base del prezzo di aggiudicazione, una provvigione rapportata alla redditività dell'operazione e una success fee del 5% alla generazione di utili.
La convenuta aveva tuttavia corrisposto solo il compenso all'aggiudicazione mentre provvigioni e success fee non erano state versate.
Ciò premesso, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'ulteriore compenso maturato al
31.12.2023 pari ad euro 517.800,00 oltre Iva (aumentato in sede di memoria integrativa ad euro
693.000,00 oltre Iva).
si costituiva in giudizio contestando la pretesa di parte attrice e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Formulava altresì domanda riconvenzionale chiedendo, previa deduzione del mancato adempimento da parte dell'attrice delle prestazioni retribuite dalla convenuta, la restituzione degli importi di euro
186.561,82 pagati a ed euro 32.271,00 pagati all'architetto (i quali Controparte_6 CP_3
avevano curato le prestazioni che parte attrice non aveva adempiuto) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Busto Arsizio respingeva la domanda proposta da e la domanda riconvenzionale formulata da compensando tra le parti Parte_1 Controparte_1
le spese di lite.
Il giudice di prime cure osservava preliminarmente che, secondo la prospettazione di parte attrice, il contratto oggetto di causa prevedeva sia un compenso percentuale sulla base del prezzo di aggiudicazione (pacificamente corrisposto dalla convenuta) sia una provvigione e sia una success fee.
Tuttavia, dall'esame del testo negoziale non si evinceva la pattuizione di alcun compenso percentuale sulla base del prezzo di aggiudicazione, ma emergeva soltanto la previsione di una provvigione e di una success fee.
Pertanto, non essendo previsto dal contratto il compenso all'aggiudicazione, riteneva che l'importo di euro 162.931,00 versato dalla convenuta alla parte attrice fosse proprio la “success fee” prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3: tale comma prevedeva infatti che “il consulente avrà inoltre diritto
a titolo di success fee al 5% degli importi investiti, importo che verrà percepito al momento della
pagina 6 di 13 conclusione del contratto, (aggiudicazione all'asta), e comunque alla sottoscrizione di qualunque contratto che successivamente generi utile per il cliente”.
Riteneva in definitiva che tale clausola (interpretata secondo il senso letterale delle parole e comunque anche secondo la comune intenzione delle parti) dovesse essere interpretata nel senso che la parte convenuta avrebbe versato (così come pacificamente avvenuto) il 5% dell'importo investito al momento dell'aggiudicazione all'asta dell'immobile e che non si potesse interpretare la clausola nel senso che la success fee fosse dovuta alla sottoscrizione di ogni successivo contratto di rivendita dei singoli immobili facenti parte del complesso immobiliare.
Riteneva, inoltre, che non potesse essere riconosciuta la pretesa di parte attrice a percepire una provvigione nella misura del 45% di quanto la parte convenuta aveva ottenuto dalla vendita di 12 immobili posti all'interno del complesso residenziale, in quanto non aveva fornito alcuna Parte_1
prova di aver contribuito attivamente alla stipulazione dei contratti di acquisto degli immobili da parte di terzi.
Respingeva altresì la domanda riconvenzionale, in quanto la somma versata all'attrice, di cui si chiedeva la restituzione, non era altro che il corrispettivo pattuito sotto forma di “success fee” alla parte attrice.
ha interposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua integrale riforma, Parte_1
l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
Parte appellata ha contestato l'avverso gravame e ha proposto, in via subordinata, appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante sostiene che la sentenza impugnata abbia mal interpretato il contratto, in quanto il Giudice di prime cure aveva erroneamente legato il compenso previsto a favore pagina 7 di 13 di all'acquisto da parte di terzi degli appartamenti del complesso di RG ER, Parte_1 mentre nell'accordo stipulato inter partes era previsto che dovesse concretamente e Parte_1
fattivamente attivarsi per l'acquisto del compendio immobiliare, cosa che era pacificamente avvenuta;
sicché in base alle previsioni contrattuali vantava il diritto al compenso pattuito in Parte_1 percentuale sull'utile ricavato da sull'investimento immobiliare. CP_1
Sostiene poi l'appellante che, secondo le previsioni contrattuali, “il compenso concordato da CP_1
e doveva essere corrisposto (prescindendo dalla success fee all'aggiudicazione) al Parte_1 generarsi dell'utile ossia al momento della rivendita finale a terzi dei singoli appartamenti o del complesso nella sua interezza”: una volta che avesse venduto a terzi gli appartamenti, CP_1
avrebbe maturato il diritto al proprio compenso in percentuale sull'utile generato Parte_1 dall'investimento.
Lamenta poi che il Tribunale abbia errato nell'interpretare gli adempimenti a cui era tenuta Parte_1
in base al contratto.
In base all'accordo negoziale era tenuta, oltre a segnalare l'operazione e favorire Parte_1
l'acquisto all'asta del complesso immobiliare, a sviluppare il progetto immobiliare, come poi aveva effettivamente fatto.
Tale compito prevedeva di ricercare ed incaricare le imprese per la manutenzione del complesso immobiliare, adoperarsi tramite i propri contatti istituzionali al fine di ottenere il cambio di destinazione (da turistico/alberghiera a residenziale) ed incaricare un soggetto abilitato che poi promuovesse la vendita dei singoli appartamenti. Pertanto, una parte del compenso dovuto ad
(5% degli importi investiti da ) era legato all'acquisto all'asta del complesso Parte_1 CP_1 immobiliare, quindi, come compenso all'aggiudicazione, mentre il restante dipendeva dall'utile realizzato da a seguito della rivendita del compendio immobiliare o dei singoli appartamenti CP_1
che lo componevano.
L'accordo non prevedeva, invece, come affermato in sentenza, che il compito di fosse di Parte_1
ricercare clienti per la futura rivendita. Il suo compito, oltre a quello di far acquistare il compendio a
, era di sviluppare il progetto immobiliare con l'elaborazione del business plan, CP_1
l'individuazione delle imprese da incaricare per la manutenzione e ristrutturazione del complesso immobiliare, oltre ad usare i propri “buoni uffici” al fine di ottenere il più rapidamente possibile il pagina 8 di 13 cambio di destinazione dell'area da RTA a residenziale: tale attività era pacificamente provata attraverso la produzione documentale effettuata da parte attrice (v. docc. da 12 a 48).
Con il secondo motivo, rubricato “Sul quantum dovuto da a in base CP_1 Parte_1 all'accordo inter partes”, l'appellante, dopo aver premesso che ha venduto, fino ad oggi, 13 CP_1
unità immobiliari con un incasso di euro 6.057.000,00 oltre IVA, ha dedotto che “sui ricavi ad oggi maturati di € 1.386.000 (6.057.000,00-2.671.000,00-2.000.000,00, spettano ad , Parte_1 ipotizzando per certo un utile superiore al 41%, una provvigione del 45% e, quindi, € 623.700,00, oltre
IVA, oltre alla ulteriore success fee del 5% pari ad € 69.300,00 oltre IVA, e così complessivamente ad oggi € 693.000,00, oltre IVA”.
Con il terzo motivo l'appellante ha contestato le eccezioni di carenza di legittimazione attiva di
, di nullità dell'incarico, di indeterminatezza della clausola e di prescrizione del credito, Parte_1
svolte nel giudizio di primo grado dalla convenuta.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Al fine di valutare le doglianze svolte è opportuno riesaminare preliminarmente i fatti oggetto di causa.
In data 15.09.2017 le parti stipulavano un contratto (prodotto quale doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante) avente ad oggetto l'incarico di consulenza relativo allo “Studio di Fattibilità ed operazioni inerenti e connesse all'acquisto del complesso immobiliare ubicato in RG ER nonché tutte le operazioni successive finalizzate al completamento e rivendita del complesso immobiliare”.
Il corrispettivo era pattuito all'art. 3 del contratto nei seguenti termini:
“Nel caso in cui, grazie alla sua personale attività di consulenza il “CONSULENTE” contribuisca attivamente alla stipulazione di un contratto che preveda l'acquisto dell'immobile, avrà diritto ad una provvigione che verrà quantificata come segue:
Calcolata l'incidenza dell'utile dell'investimento come differenza tra il valore di vendita ed il costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri annessi e connessi ivi inclusi i costi di eventuale ristrutturazione, e rapportando quest'ultimo importo al valore di acquisto dell'immobile, il corrispettivo verrà così calcolato:
pagina 9 di 13 da 0% al 20% - provvigione pare al 25% dell'utile dell'investimento;
dal 21% al 30% - provvigione pari al 30% dell'utile dell'investimento; dal 31% al 40% - provvigione pari al 40% dell'utile dell'investimento;
dal 41% in poi - provvigione pari al 45% dell'utile di investimento;
Tale provvigione sarà corrisposta al generarsi dell'utile (stipula dell'atto di rivendita del bene immobiliare, assegnazione all'asta da parte di terzi del bene che garantisce il credito acquistato dal
“CLIENTE” [….]
Il “CONSULENTE” avrà inoltre diritto a titolo di “success fee”, al 5% degli importi investiti, importo che verrà percepito al momento della conclusione del contratto, (aggiudicazione all'asta), e comunque alla sottoscrizione di qualunque contratto che successivamente generi utile per il “CLIENTE”.”
È pacifico tra le parti che in seguito alla “segnalazione” di , si era aggiudicata Parte_1 CP_1 all'asta, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di Savona
(RGE 119/2014), un complesso immobiliare al prezzo di euro 2.671.000,00.
A seguito dell'aggiudicazione all'asta dell'immobile, versava a quanto preteso CP_1 Parte_1 dalla stessa;
precisamente saldava la fattura n. 3 del 26.09.2017 di € 162.931,00, che comprendeva l'attività di consulenza e assistenza per l'aggiudicazione all'asta, l'analisi di mercato per la rivendita dell'asset immobiliare, l'assistenza dall'aggiudicazione fino al cambio di destinazione d'uso (v. doc. 3 fascicolo parte attrice).
L'importo di € 162.931,00 oggetto della predetta fattura, corrisponde esattamente al 5% del prezzo di aggiudicazione all'asta dell'Immobile (€ 2.671.000 x 5% = € 133.550 + Iva 22% € 29.381 = € 162.931)
e coincide quindi con il “success fee” previsto dalla lettera di incarico.
Di conseguenza, come ha correttamente affermato il Giudice di prime cure, l'art. 3 comma 3 del contratto, laddove prevede che “Il “CONSULENTE” avrà inoltre diritto a titolo di “success fee”, al
5% degli importi investiti, importo che verrà percepito al momento della conclusione del contratto,
(aggiudicazione all'asta), e comunque alla sottoscrizione di qualunque contratto che successivamente generi utile per il “CLIENTE”, non può che essere interpretato nel senso che l'appellante avrebbe avuto diritto al pagamento del 5% dell'importo investito al momento dell'aggiudicazione all'asta dell'immobile.
pagina 10 di 13 Tale conclusione trova conferma nell'interpretazione letterale del contratto, condotta secondo i criteri di cui all'art. 1362 c.c. (avrà inoltre diritto a titolo di “success fee”, al 5% degli importi investiti) e nel comportamento tenuto dalle parti che, nella fase posteriore alla sua conclusione, mai hanno posto in discussione i pagamenti effettuati e ricevuti in virtù del contratto stesso.
La stessa espressione “e comunque alla sottoscrizione di qualunque contratto che successivamente generi utile per il “CLIENTE”, non può essere intesa nel senso che la success fee del 5% sia dovuta in due momenti successivi, all'aggiudicazione all'asta e al generarsi di utili, in quanto tale interpretazione si pone in contrasto con il significato letterale della clausola, che non prevede il pagamento della success fee anche in seguito alla sottoscrizione dei successivi contratti di rivendita.
Di conseguenza, diversamente da quanto affermato da parte appellante, la clausola in esame non può essere interpretata nel senso che avrebbe diritto ad un ulteriore compenso, in relazione Parte_1
all'utile realizzato da alla sottoscrizione di ogni contratto di rivendita degli immobili, che CP_1
componevano il complesso immobiliare: l'interpretazione letterale del contratto, condotta anche alla luce del comportamento tenuto dalle parti nella fase successiva alla sua conclusione, evidenzia che le parti avevano previsto due sole tipologie di compenso: una success fee, da calcolarsi nella misura del
5% degli importi investiti (pacificamente già corrisposta) e una provvigione.
In ogni caso occorre rilevare che l'appellante, pur avendo richiesto il pagamento della success fee anche in relazione agli utili generati dai successivi contratti di rivendita degli appartamenti, non ha offerto alcun elemento di prova, volto a dimostrare quale concreta attività avrebbe posto in essere, tale da giustificare il pagamento dell'ulteriore success fee.
L'appellante, infatti, si è limitato ad affermare, nei suoi atti difensivi, che “aveva il Parte_1
compito, oltre a quello di far acquistare il compendio a dello sviluppo del progetto CP_1 immobiliare compito adempiuto, quindi con l'elaborazione del business plan, l'individuazione delle imprese da incaricare per la manutenzione e ristrutturazione del complesso immobiliare, oltre ad usare
i propri “buoni uffici” al fine di ottenere il più rapidamente possibile il cambio di destinazione dell'area da RTA a residenziale” (così pag. 9 atto d'appello) menzionando, quindi, attività già comprese nella predetta fattura n. 3 del 26.09.2017 di € 162.931,00.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla domanda di pagamento della provvigione, da corrispondersi, secondo le previsioni negoziali, “nel caso in cui, grazie alla sua personale attività di
pagina 11 di 13 consulenza il “CONSULENTE” contribuisca attivamente alla stipulazione di un contratto che preveda
l'acquisto dell'immobile”.
Orbene, l'appellante non ha ben chiarito quali specifiche attività di consulenza avrebbe posto in essere nell'interesse del cliente, né ha offerto prova del “contributo attivo” che avrebbe fornito per l'operazione immobiliare: i documenti da doc. 12 a doc. 48 menzionati in atti non consentono di chiarire la natura dell'attività svolta, né in quali termini si sarebbe concretizzato il “contributo attivo” di
; analogamente sono inammissibili i capitoli di prova articolati al riguardo dall'appellante, Parte_1
perché non specificano le singole attività che avrebbe posto in essere in adempimento del Parte_1
contratto.
Pertanto, del tutto correttamente il Giudice di prime cure non ha riconosciuto il diritto al pagamento della provvigione.
In conclusione, l'appello principale deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Resta così assorbito l'esame dell'appello incidentale, proposto in via subordinata da CP_1
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (valore della controversia € 693.000,00).
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio n. 1234/2024 resa in data 22/10/2024 e pubblicata in pari data che, per l'effetto, conferma;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
pagina 12 di 13 condanna a rifondere a le spese del grado, che liquida in euro Parte_1 Controparte_1
18.551,00 per compensi, oltre al rimborso contributo unificato, al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 16 aprile 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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