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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2099/2025 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Pierfelice Annese;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Giuseppe ON Controparte_1 Recchia;
- RESISTENTE – E e Controparte_2 Controparte_3
- RESISTENTI CONTUMACI- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO - OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO. Con ricorso depositato il 14.02.2025 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 2048/2012 del 29.05.2012 era stato pronunciato dal Tribunale di Bari la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla moglie con Controparte_1 previsione tra l'altro di un assegno divorzile di € 250,00 mensili e di un contributo paterno al mantenimento dei figli ON e (nati, rispettivamente, il 06.07.1997 ed il CP_3 16.11.1989) di € 250,00 mensili per ciascuno;
2. lui era diventato pensionato dal 2024 con pensione di vecchiaia di € 970,00 mensili ed aveva dovuto chiudere a giugno 2024 la sua attività ultraquarantennale di ristoratore, motivo per cui aveva subito un decremento reddituale;
3. era gravato da un canone locativo di € 450,00 mensili ed in forza di un atto di transazione stragiudiziale del 2023 versava alla € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
CP_1
4. la aveva iniziato da dicembre 2019 a percepire un assegno per invalidi civili e CP_1 svolgeva attività di badante in nero;
5. i figli erano divenuti economicamente autosufficienti in quanto l'uno (ON) percepiva l'indennità NASPI e saltuariamente esercitava attività di pizzaiolo e l'altro ( ) CP_3 incamerava un'indennità di accompagnamento per la sua invalidità ed era ricoverato presso una Comunità Alloggio in Monopoli con spese a carico della citata struttura, tant'è che da tempo il ricorrente non versava loro il contributo paterno al mantenimento della prole;
chiedeva la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli e dell'assegno divorzile a decorrere dalla data del deposito del ricorso. Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in Controparte_1 giudizio con memoria depositata il 24.07.2025, instando per il rigetto della sola domanda di revoca dell'assegno divorzile e chiedendo in via subordinata la sua riduzione. Deduceva che l'assegno per invalidi civili di € 333,33 mensili a decorrere dal 2025 era stato tramutato in pensione sociale di € 438,70 ma che ella, di 67 anni, disoccupata e da tempo malata, era impossibilitata a far fronte alle spese mensili, ivi incluso un canone locativo di € 320,00, sulla scorta del solo introito di detto emolumento pensionistico. Precisava che la controparte non avesse subito un decremento reddituale e che sebbene il matrimonio fosse durato solo 2 anni, le parti avevano convissuto negli 8 anni antecedenti e che lei si era sempre dedicata alla cura dei due figli, tenuto conto che era affetto da disturbo “schizoaffettivo”, CP_3 tanto da essere riconosciuto invalido al 100% e da essere ricoverato in una casa alloggio in Monopoli dal compimento dei 23 anni sino all'attualità. All'udienza del 24.09.2025 la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. con nota del 24.02.2025 interveniva in giudizio. IN DIRITTO 1.- Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti e Controparte_2
figli delle restanti parti processuali. Controparte_3
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nel dato normativo che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 3.- Va premesso che superflue ai fini decisori appaiono le richieste istruttorie avanzate dalle parti in ragione delle rispettive allegazioni difensive, della documentazione in atti e delle evidenze processuali.
4.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di alcuni fatti nuovi che determinano l'accoglimento della sua domanda, consistenti nell'essere andato in pensione (pari a circa € 970,00 mensili) con conseguente sua contrazione reddituale, nella cessazione della sua attività quarantennale di ristoratore nel corso del 2024, nel peggioramento del suo stato di salute, nell'essere gravato da un canone locativo mensile di € 450,00, nella percezione dell'indennità di accompagnamento da parte del figlio ultratrentenne ricoverato in una casa alloggio, nella percezione della NASPI da CP_3 parte del figlio ON (quasi trentenne) e nella percezione di una pensione sociale di € 438,70 da parte della . CP_1 Ebbene, la resistente costituita non si è opposta alla revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli maggiorenni e non ha contestato in alcun modo le sopravvenienze dedotte dal ricorrente con riferimento ai figli, titolari del diritto alla percezione diretta di detto contributo in forza della sentenza divorzile del 2012, sebbene la resistente non abbia neppure contestato che detto contributo non sia stato più erogato da tempo su accordo delle parti. Per detta regione e, in particolare, essendo incontestato che ambedue i figli abbiano raggiunto l'autosufficienza economica, deve revocarsi il contributo paterno al mantenimento della prole a decorrere dal mese di febbraio 2025 (data del deposito del ricorso, così come richiesto dallo stesso ricorrente).
5.- Viceversa la resistente costituita si è opposta alla revoca dell'assegno divorzile, chiedendone in via subordinata una sua riduzione. Ebbene, questo Collegio, a fronte di tutte le emergenze documentali, ritiene che si debba revocare l'assegno divorzile a decorrere dal mese di febbraio 2025 (data della domanda) per le ragioni ivi di seguito esposte. In particolare, emerge per tabulas, da una parte, la contrazione reddituale del ricorrente, la percezione da parte di costui della sola pensione di € 970,00 a decorrere dall'anno 2024 con cui deve far fronte anche all'esborso locativo mensile di € 450,00 per soddisfare la propria esigenza abitativa e, dall'altra, la percezione di una pensione da parte della , la quale non solo percepisce sin dal 2019 CP_1
(ovvero da data successiva alla sentenza divorzile) una pensione ma a decorrere dall'anno 2025 ha registrato un aumento della stessa, arrivando a percepire all'attualità € 438,70 al mese e dunque un importo di gran lunga superiore all'assegno divorzile a suo tempo riconosciutole. L'emolumento pensionistico del ricorrente, di importo assai contenuto, allo stato non consente più di poter garantire anche una forma di mantenimento in favore della , la quale, sebbene sia CP_1 rimasto indimostrato che abbia esercitato o eserciti attività lavorativa quale badante in nero (circostanza, tuttavia, alquanto verosimile a fronte dell'assegno divorzile quantificato nel 2012 in € 250,00 mensili, poi rivalutato ad € 300,00 mensili sulla scorta di una transazione intercorsa tra le parti nel 2023, da cui si evince peraltro che il ricorrente non le aveva versato alcuni arretrati, elementi tutti che inducono a credere che ella per vivere abbia dovuto necessariamente ed inevitabilmente fatto ricorso alla sua forza lavoro), è indiscusso che ad oggi percepisca una pensione sociale. A ciò si aggiunga che il matrimonio della coppia è durato appena due anni in quanto costoro risultano essersi sposati nel 1996 e separati consensualmente in virtù dell'omologa del 1998 nonchè che la
[...]
ha goduto dell'assegno prima di mantenimento e poi divorzile per ben 27 anni, ragion per cui CP_1 la sua eventuale inerzia nel reperimento di un'attività lavorativa sarebbe al più a lei imputabile e, infine, non si può trascurare che dagli estratti conto versati in atti dalla resistente emerge che quest'ultima sperperi con cadenza periodica molto denaro in sale bingo e tabaccheria, il che induce a ritenere che il denaro versatole dal ricorrente non venga finalizzato al suo mantenimento. 6.- Tutto ciò impone la revoca dell'assegno divorzile a decorrere dal mese di febbraio 2025 (mese del deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173). 7.- Alla soccombenza della resistente consegue la sua condanna al pagamento Controparte_1 integrale delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad
€ 26.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tutte con riduzione del 50% stante la particolare tenuità della causa ma con esclusione delle fasi istruttoria non celebratesi. Viceversa, debbono essere compensate le spese di lite tra il ricorrente ed i resistenti contumaci (figli del primo), stante la mancata opposizione di questi ultimi all'accoglimento del ricorso. 8.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 14.02.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e così provvede:
[...] Controparte_3
1. revoca, a decorrere dal mese di febbraio 2025, sia il contributo paterno al mantenimento dei figli sia l'assegno divorzile;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 1.796,50, di cui € 1.698,50 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%;
3. compensa le spese di lite tra il ricorrente ed i resistenti contumaci;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 4 novembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2099/2025 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Pierfelice Annese;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Giuseppe ON Controparte_1 Recchia;
- RESISTENTE – E e Controparte_2 Controparte_3
- RESISTENTI CONTUMACI- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO - OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO. Con ricorso depositato il 14.02.2025 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 2048/2012 del 29.05.2012 era stato pronunciato dal Tribunale di Bari la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla moglie con Controparte_1 previsione tra l'altro di un assegno divorzile di € 250,00 mensili e di un contributo paterno al mantenimento dei figli ON e (nati, rispettivamente, il 06.07.1997 ed il CP_3 16.11.1989) di € 250,00 mensili per ciascuno;
2. lui era diventato pensionato dal 2024 con pensione di vecchiaia di € 970,00 mensili ed aveva dovuto chiudere a giugno 2024 la sua attività ultraquarantennale di ristoratore, motivo per cui aveva subito un decremento reddituale;
3. era gravato da un canone locativo di € 450,00 mensili ed in forza di un atto di transazione stragiudiziale del 2023 versava alla € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
CP_1
4. la aveva iniziato da dicembre 2019 a percepire un assegno per invalidi civili e CP_1 svolgeva attività di badante in nero;
5. i figli erano divenuti economicamente autosufficienti in quanto l'uno (ON) percepiva l'indennità NASPI e saltuariamente esercitava attività di pizzaiolo e l'altro ( ) CP_3 incamerava un'indennità di accompagnamento per la sua invalidità ed era ricoverato presso una Comunità Alloggio in Monopoli con spese a carico della citata struttura, tant'è che da tempo il ricorrente non versava loro il contributo paterno al mantenimento della prole;
chiedeva la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli e dell'assegno divorzile a decorrere dalla data del deposito del ricorso. Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in Controparte_1 giudizio con memoria depositata il 24.07.2025, instando per il rigetto della sola domanda di revoca dell'assegno divorzile e chiedendo in via subordinata la sua riduzione. Deduceva che l'assegno per invalidi civili di € 333,33 mensili a decorrere dal 2025 era stato tramutato in pensione sociale di € 438,70 ma che ella, di 67 anni, disoccupata e da tempo malata, era impossibilitata a far fronte alle spese mensili, ivi incluso un canone locativo di € 320,00, sulla scorta del solo introito di detto emolumento pensionistico. Precisava che la controparte non avesse subito un decremento reddituale e che sebbene il matrimonio fosse durato solo 2 anni, le parti avevano convissuto negli 8 anni antecedenti e che lei si era sempre dedicata alla cura dei due figli, tenuto conto che era affetto da disturbo “schizoaffettivo”, CP_3 tanto da essere riconosciuto invalido al 100% e da essere ricoverato in una casa alloggio in Monopoli dal compimento dei 23 anni sino all'attualità. All'udienza del 24.09.2025 la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. con nota del 24.02.2025 interveniva in giudizio. IN DIRITTO 1.- Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti e Controparte_2
figli delle restanti parti processuali. Controparte_3
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nel dato normativo che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 3.- Va premesso che superflue ai fini decisori appaiono le richieste istruttorie avanzate dalle parti in ragione delle rispettive allegazioni difensive, della documentazione in atti e delle evidenze processuali.
4.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di alcuni fatti nuovi che determinano l'accoglimento della sua domanda, consistenti nell'essere andato in pensione (pari a circa € 970,00 mensili) con conseguente sua contrazione reddituale, nella cessazione della sua attività quarantennale di ristoratore nel corso del 2024, nel peggioramento del suo stato di salute, nell'essere gravato da un canone locativo mensile di € 450,00, nella percezione dell'indennità di accompagnamento da parte del figlio ultratrentenne ricoverato in una casa alloggio, nella percezione della NASPI da CP_3 parte del figlio ON (quasi trentenne) e nella percezione di una pensione sociale di € 438,70 da parte della . CP_1 Ebbene, la resistente costituita non si è opposta alla revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli maggiorenni e non ha contestato in alcun modo le sopravvenienze dedotte dal ricorrente con riferimento ai figli, titolari del diritto alla percezione diretta di detto contributo in forza della sentenza divorzile del 2012, sebbene la resistente non abbia neppure contestato che detto contributo non sia stato più erogato da tempo su accordo delle parti. Per detta regione e, in particolare, essendo incontestato che ambedue i figli abbiano raggiunto l'autosufficienza economica, deve revocarsi il contributo paterno al mantenimento della prole a decorrere dal mese di febbraio 2025 (data del deposito del ricorso, così come richiesto dallo stesso ricorrente).
5.- Viceversa la resistente costituita si è opposta alla revoca dell'assegno divorzile, chiedendone in via subordinata una sua riduzione. Ebbene, questo Collegio, a fronte di tutte le emergenze documentali, ritiene che si debba revocare l'assegno divorzile a decorrere dal mese di febbraio 2025 (data della domanda) per le ragioni ivi di seguito esposte. In particolare, emerge per tabulas, da una parte, la contrazione reddituale del ricorrente, la percezione da parte di costui della sola pensione di € 970,00 a decorrere dall'anno 2024 con cui deve far fronte anche all'esborso locativo mensile di € 450,00 per soddisfare la propria esigenza abitativa e, dall'altra, la percezione di una pensione da parte della , la quale non solo percepisce sin dal 2019 CP_1
(ovvero da data successiva alla sentenza divorzile) una pensione ma a decorrere dall'anno 2025 ha registrato un aumento della stessa, arrivando a percepire all'attualità € 438,70 al mese e dunque un importo di gran lunga superiore all'assegno divorzile a suo tempo riconosciutole. L'emolumento pensionistico del ricorrente, di importo assai contenuto, allo stato non consente più di poter garantire anche una forma di mantenimento in favore della , la quale, sebbene sia CP_1 rimasto indimostrato che abbia esercitato o eserciti attività lavorativa quale badante in nero (circostanza, tuttavia, alquanto verosimile a fronte dell'assegno divorzile quantificato nel 2012 in € 250,00 mensili, poi rivalutato ad € 300,00 mensili sulla scorta di una transazione intercorsa tra le parti nel 2023, da cui si evince peraltro che il ricorrente non le aveva versato alcuni arretrati, elementi tutti che inducono a credere che ella per vivere abbia dovuto necessariamente ed inevitabilmente fatto ricorso alla sua forza lavoro), è indiscusso che ad oggi percepisca una pensione sociale. A ciò si aggiunga che il matrimonio della coppia è durato appena due anni in quanto costoro risultano essersi sposati nel 1996 e separati consensualmente in virtù dell'omologa del 1998 nonchè che la
[...]
ha goduto dell'assegno prima di mantenimento e poi divorzile per ben 27 anni, ragion per cui CP_1 la sua eventuale inerzia nel reperimento di un'attività lavorativa sarebbe al più a lei imputabile e, infine, non si può trascurare che dagli estratti conto versati in atti dalla resistente emerge che quest'ultima sperperi con cadenza periodica molto denaro in sale bingo e tabaccheria, il che induce a ritenere che il denaro versatole dal ricorrente non venga finalizzato al suo mantenimento. 6.- Tutto ciò impone la revoca dell'assegno divorzile a decorrere dal mese di febbraio 2025 (mese del deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173). 7.- Alla soccombenza della resistente consegue la sua condanna al pagamento Controparte_1 integrale delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad
€ 26.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tutte con riduzione del 50% stante la particolare tenuità della causa ma con esclusione delle fasi istruttoria non celebratesi. Viceversa, debbono essere compensate le spese di lite tra il ricorrente ed i resistenti contumaci (figli del primo), stante la mancata opposizione di questi ultimi all'accoglimento del ricorso. 8.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 14.02.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e così provvede:
[...] Controparte_3
1. revoca, a decorrere dal mese di febbraio 2025, sia il contributo paterno al mantenimento dei figli sia l'assegno divorzile;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 1.796,50, di cui € 1.698,50 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%;
3. compensa le spese di lite tra il ricorrente ed i resistenti contumaci;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 4 novembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato