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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.361/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco De Cicco, presso Parte_1
il cui studio elett.te domicilia in Atripalda (AV), C.da Novesoldi n.6.
appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Buono, presso il Controparte_1
cui studio elett.te domicilia in Avellino, Vicolo della Neve n.1 .
appellata
E , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
rapp.ti e difesi dall'avv. Carmine Tucci, presso il cui studio elett.te
[...]
domicilia in Avellino, via Campane n.6.
appellati
E
. Controparte_5
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 19/2/2024,
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, n.76 del 25/1/2024, che aveva rigettato la sua domanda del seguente tenore:
“1) accertare il rapporto di lavoro di collaboratrice domestica-badante in favore della signora nata ad [...] il [...] ( e Controparte_1
deceduta il 25.01.2016 in Avellino ) con applicazione del CCNL di lavoro domestico dal 05.04.2012 fino a tutto il 31.10.2015 con mansione di assistenza a persona non autosufficiente , livello CS , con convivenza presso l'assistita e con orario che fatte salve sporadiche occasioni dovute a necessità contingenti dell'assistita , si svolgeva dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 per complessive 70 ore settimanali;
B ) in particolare accertare che la ricorrente provvedeva alla cura della CP_1
aiutandola nella cura della persona e quindi nell'igiene personale , compresa la doccia
, lavaggio capelli , pediluvio , vestizione e cambio della biancheria personale , somministrazione dei medicinali , preparazione dei pasti , acquisto di generi alimentari
, farmaci , beni per la cura della persona e vestiario , pulizia dell'intero appartamento, sempre sotto la vigilanza della che ne curava anche il pagamento del CP_1
salario ;
C ) previa decurtazione delle somme ricevute a tale titolo ovvero la somma mensile di €
600,00 , salvo il mese di aprile del 2012 in cui le ha corrisposto la sola somma di €
500,00 e dei mesi di giugno 2014 ed € 1200,00 a titolo di ferie , accertare ex art. 36
Cost. e 2099 C.C. : la mancata corresponsione della differenza di retribuzione rispetto al salario del CCNL lavoro domestico e quivi determinata in € 14814,57 , nonche' il lavoro straordinario compiuto pari a € 3970,79, nonche' le maggioriazioni per le festivita' pari a € 1292,76 , nonche' la tredicesima mensilita' mai corrisposte e pari a €
3434,06 , nonche' il diritto alle ferie e mai corrisposto pari a € 2233,98 , nonche' il
TFR mai corrisposto e pari a € 4153,62 , e cosi' condannare le parti avverse e per tali causali al pagamento della somma per un totale di € 31.278,38 , salvo ogni altra diversa somma , il tutto come da conteggi allegati e abbiasi quivi richiamati nella loro interezza;
D ) in virtù di quanto innanzi ai punti precedenti, condannare parte resistente , a versare tutti i contributi previdenziali omessi e/o dovuti , ovvero a condannarla al risarcimento del danno per equivalente. Il tutto con la rivalutazione monetaria , interessi e il favore delle spese, e CON ATTRIBUZIONE AL PROCURATORE
ANTISTATARIO”.
2.L'appellante, rinunziando alla domanda proposta nei confronti di Controparte_4
ha lamentato l'erronea valutazione della domanda proposta nel ricorso
[...]
introduttivo sulla cui base il primo giudice non aveva considerato che la distinzione tra eredi conviventi ed eredi non conviventi non incideva sulla trasmissibilità dei debiti del datore di lavoro, dovendosi la stessa fondare sulla circostanza che l'eredità fosse stata o meno accettata dall'erede, con automatica inclusione dei debiti . Ha evidenziato che, nel caso di specie, i chiamati all'eredità e , figli Controparte_2 Controparte_3
del defunto NN, vivendo nella casa coniugale al tempo della separazione dei loro genitori e dopo con il divorzio, si erano automaticamente immessi nel possesso della stessa dopo la morte del loro padre avvenuta il 13/4/2019, per cui avevano accettato l'eredità ed i suoi debiti senza un'esplicita rinunzia.
3. Ha riportato testualmente le dichiarazioni rese da nel corso del Testimone_1
procedimento amministrativo dinanzi all' Controparte_6
evidenziando che dalle stesse risultava la coabitazione di tutti gli evocati in giudizio, e di conseguenza la loro legittimazione passiva. Ha sostenuto che Persona_1
madre di e , rispettivamente cognata e zia Testimone_1 Controparte_1
di NN, avevano tutti e tre stabilmente coabitato e goduto del lavoro domestico di essa appellante. Dunque con la morte di sia che CP_1 Persona_1
erano obbligati in solido per i crediti del rapporto di lavoro Testimone_1
maturati fino alla morte della loro parente. Venuta a mancare a sua volta Per_1
, suo figlio avrebbe dovuto farsi carico dei debiti non solo
[...] Testimone_1
suoi, ma anche di sua madre, appunto per la sua qualità di convivente stabile. Venendo
a mancare i suoi figli e Testimone_1 Controparte_2 CP_3
erano chiamati ed obbligati in solido alle passività per aver accettato
[...]
tacitamente l'eredità del loro padre con l'automatica inclusione dei relativi debiti, attraverso l'immissione nel possesso dei beni ereditati (la casa coniugale).
4.L'appellante ha quindi concluso chiedendo, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese del doppio grado ed attribuzione .
5. si è costituita in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie Controparte_1
argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
6. e si sono costituiti in giudizio ed hanno Controparte_2 Controparte_3
contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese. 7. , cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato a mani proprie Controparte_5
nel suo luogo di residenza, non si è costituita in giudizio.
8.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Osserva la Corte che ha proposto il presente Parte_1
giudizio per accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come collaboratrice domestica-badante alle dipendenze di dal Controparte_1
5/4/2012 al 31/10/2015, con la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti. In considerazione dell'avvenuto decesso in data 25/1/2016, e quindi in epoca antecedente al deposito del ricorso introduttivo , della datrice di lavoro- che era nubile- ha convenuto nel giudizio di primo grado quelli che ha ritenuto essere i suoi eredi, e cioè i suoi nipoti , e gli eredi del Controparte_5 Controparte_1
terzo nipote anch'egli deceduto, e cioè Testimone_1 Controparte_4
( moglie di NN), e (figli di NN). Controparte_2 Controparte_3
10.Tutti i convenuti, ad eccezione di , si sono costituiti nel giudizio di Controparte_5
primo grado eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva , la per CP_4
essere divorziata da in data 16/12/1998 e gli altri per non essere Testimone_1
stati coabitanti ed inseriti nello stato di famiglia della de cuius, con conseguente inapplicabilità, nei loro confronti, dell'art.39 c. 7 e 8 CCNL lavoro domestico.
11.Il primo giudice ha deciso la controversia unicamente sulla base dell'art.39 c. 7 e 8
CCNL lavoro domestico che stabilisce che "In caso di morte del datore di lavoro domestico il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso".
Ha quindi ritenuto che, alla luce di tale norma ed in considerazione della natura del rapporto di lavoro come rapporto basato sull'intuitu personae, qualsiasi obbligo retributivo e contributivo potesse porsi esclusivamente a carico degli eredi conviventi .
Ha quindi rigettato la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni: “Nello specifico, la sig.ra ha dedotto e provato di aver divorziato dal CP_4 Tes_1
nel 2008, così perdendo ogni diritto successorio, ivi compreso il dovere di
[...]
adempiere ad eventuali obbligazioni nascenti dal presente giudizio.
Quanto agli altri eredi del , ossia i figli e CP_1 Controparte_2 CP_3
, deve rilevarsi che essi hanno dimostrato per tabulas di essere stati cancellati
[...]
già nel 1998 dallo stato di famiglia del loro padre nonché il cambio di residenza rispetto a questo a partire dallo stesso periodo. Ciò esclude la sussistenza di un rapporto di coabitazione tra questi e il , nonché, ovviamente, CP_1 CP_1
. Pertanto, tenuto conto dei principi giuridici sopra esposti, deve
[...]
concludersi che anche i predetti eredi sono privi di legittimazione passiva nel presente giudizio, mancando ogni elemento di fatto e di diritto da cui poter anche solo presumere la conoscenza del rapporto di lavoro in esame”.
12. Nel presente gravame l'appellante, senza censurare specificamente le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha rigettato la domanda alla luce dell'art.39 CCNL lavoro domestico , sostiene la trasmissibilità dei debiti del datore di lavoro, e quindi nel caso di specie di , agli eredi in base Controparte_1
all'accettazione dell'eredità.
13. Osserva a tal proposito la Corte che la doglianza, seppure in astratto fondata , non conduce all'accoglimento della domanda proposta.
14.Innanzitutto occorre precisare che impropriamente le parti e lo stesso giudice di primo grado hanno fatto riferimento al difetto di legittimazione passiva, laddove nel caso di specie la domanda dell'odierna appellante è stata rigettata per il difetto di titolarità passiva del rapporto, avendo i convenuti dimostrato l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità, nei loro confronti, dell'art.39 CCNL lavoro domestico . 15.E' noto che la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, si fonda sulla prospettazione dell'attore contenuta nell'atto introduttivo, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa e che da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata ( Cass n. 14468/2008).
16. Deve, inoltre, ritenersi che erroneamente il primo giudice abbia esaminato la controversia unicamente in base ad una norma del contratto collettivo, e cioè l'art.39 del
CCNL lavoro domestico che integra, ma non sostituisce la disciplina stabilita dalla legge in tema di trasmissione agli eredi delle obbligazioni assunte dal de cuius. In particolare l'art.39 citato estende la responsabilità per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso del datore di lavoro ai familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia del de cuius , e quindi anche ai familiari coabitanti che non siano eredi dello stesso.
16.La norma generale è, invece, costituita dall'art.752 c.c. che stabilisce:” I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie , salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
Dunque il principio generale stabilito dal codice civile è che i debiti ed i pesi ereditari si dividono tra i coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie salvo che, in testamento, il de cuius abbia previsto una diversa ripartizione, e ciò vale anche per i debiti derivanti da rapporti di lavoro instaurati dal de cuius .
17.Ciò posto, nel caso di specie se è pur vero che la ricorrente aveva convenuto in giudizio coloro che in astratto potevano ritenersi eredi legittimi della sua datrice di lavoro in quanto nipoti ( di zia) della stessa, deve tuttavia rilevarsi che costoro erano dei meri chiamati all'eredità, non essendo state neppure allegate le circostanze, e cioè accettazione espressa o tacita dell'eredità, che li rendevano eredi di CP_1
[...] 18.Deve, infatti, condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare
l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità”( Cass. sez.lav. 30/8/2018 n. 21436, nello stesso senso Cass. ord.
n. 5247/2018).
19.Dunque la mancata allegazione dell'avvenuta accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte dei soggetti convenuti nel presente giudizio impediva di considerarli eredi, e quindi responsabili dei debiti assunti dalla de cuius .
20.In tale contesto deve rilevarsi la novità delle allegazioni relative a CP_2
e che, secondo parte appellante, avrebbero accettato
[...] Controparte_3
l'eredità del loro padre per essere rimasti nel possesso della casa Testimone_1
familiare, e quindi con accettazione tacita dell'eredità. Tale circostanza, oltre che nuova, in quanto allegata per la prima volta in questa sede, è anche infondata, essendo stato accertato nel giudizio di primo grado che già dal 1998, in occasione del divorzio dei genitori, gli stessi avevano cambiato residenza, e quindi alla morte del padre avvenuta nel 2019 sicuramente non erano più nel possesso della casa familiare.
21.Pertanto la sentenza impugnata, con l'integrazione motivazionale di questa Corte, va confermata nel rigetto della domanda proposta. 22.La riscontrata carenza motivazionale della pronuncia di primo grado costituisce grave ragione per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
23.Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 26 marzo 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.361/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco De Cicco, presso Parte_1
il cui studio elett.te domicilia in Atripalda (AV), C.da Novesoldi n.6.
appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Buono, presso il Controparte_1
cui studio elett.te domicilia in Avellino, Vicolo della Neve n.1 .
appellata
E , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
rapp.ti e difesi dall'avv. Carmine Tucci, presso il cui studio elett.te
[...]
domicilia in Avellino, via Campane n.6.
appellati
E
. Controparte_5
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 19/2/2024,
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, n.76 del 25/1/2024, che aveva rigettato la sua domanda del seguente tenore:
“1) accertare il rapporto di lavoro di collaboratrice domestica-badante in favore della signora nata ad [...] il [...] ( e Controparte_1
deceduta il 25.01.2016 in Avellino ) con applicazione del CCNL di lavoro domestico dal 05.04.2012 fino a tutto il 31.10.2015 con mansione di assistenza a persona non autosufficiente , livello CS , con convivenza presso l'assistita e con orario che fatte salve sporadiche occasioni dovute a necessità contingenti dell'assistita , si svolgeva dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 per complessive 70 ore settimanali;
B ) in particolare accertare che la ricorrente provvedeva alla cura della CP_1
aiutandola nella cura della persona e quindi nell'igiene personale , compresa la doccia
, lavaggio capelli , pediluvio , vestizione e cambio della biancheria personale , somministrazione dei medicinali , preparazione dei pasti , acquisto di generi alimentari
, farmaci , beni per la cura della persona e vestiario , pulizia dell'intero appartamento, sempre sotto la vigilanza della che ne curava anche il pagamento del CP_1
salario ;
C ) previa decurtazione delle somme ricevute a tale titolo ovvero la somma mensile di €
600,00 , salvo il mese di aprile del 2012 in cui le ha corrisposto la sola somma di €
500,00 e dei mesi di giugno 2014 ed € 1200,00 a titolo di ferie , accertare ex art. 36
Cost. e 2099 C.C. : la mancata corresponsione della differenza di retribuzione rispetto al salario del CCNL lavoro domestico e quivi determinata in € 14814,57 , nonche' il lavoro straordinario compiuto pari a € 3970,79, nonche' le maggioriazioni per le festivita' pari a € 1292,76 , nonche' la tredicesima mensilita' mai corrisposte e pari a €
3434,06 , nonche' il diritto alle ferie e mai corrisposto pari a € 2233,98 , nonche' il
TFR mai corrisposto e pari a € 4153,62 , e cosi' condannare le parti avverse e per tali causali al pagamento della somma per un totale di € 31.278,38 , salvo ogni altra diversa somma , il tutto come da conteggi allegati e abbiasi quivi richiamati nella loro interezza;
D ) in virtù di quanto innanzi ai punti precedenti, condannare parte resistente , a versare tutti i contributi previdenziali omessi e/o dovuti , ovvero a condannarla al risarcimento del danno per equivalente. Il tutto con la rivalutazione monetaria , interessi e il favore delle spese, e CON ATTRIBUZIONE AL PROCURATORE
ANTISTATARIO”.
2.L'appellante, rinunziando alla domanda proposta nei confronti di Controparte_4
ha lamentato l'erronea valutazione della domanda proposta nel ricorso
[...]
introduttivo sulla cui base il primo giudice non aveva considerato che la distinzione tra eredi conviventi ed eredi non conviventi non incideva sulla trasmissibilità dei debiti del datore di lavoro, dovendosi la stessa fondare sulla circostanza che l'eredità fosse stata o meno accettata dall'erede, con automatica inclusione dei debiti . Ha evidenziato che, nel caso di specie, i chiamati all'eredità e , figli Controparte_2 Controparte_3
del defunto NN, vivendo nella casa coniugale al tempo della separazione dei loro genitori e dopo con il divorzio, si erano automaticamente immessi nel possesso della stessa dopo la morte del loro padre avvenuta il 13/4/2019, per cui avevano accettato l'eredità ed i suoi debiti senza un'esplicita rinunzia.
3. Ha riportato testualmente le dichiarazioni rese da nel corso del Testimone_1
procedimento amministrativo dinanzi all' Controparte_6
evidenziando che dalle stesse risultava la coabitazione di tutti gli evocati in giudizio, e di conseguenza la loro legittimazione passiva. Ha sostenuto che Persona_1
madre di e , rispettivamente cognata e zia Testimone_1 Controparte_1
di NN, avevano tutti e tre stabilmente coabitato e goduto del lavoro domestico di essa appellante. Dunque con la morte di sia che CP_1 Persona_1
erano obbligati in solido per i crediti del rapporto di lavoro Testimone_1
maturati fino alla morte della loro parente. Venuta a mancare a sua volta Per_1
, suo figlio avrebbe dovuto farsi carico dei debiti non solo
[...] Testimone_1
suoi, ma anche di sua madre, appunto per la sua qualità di convivente stabile. Venendo
a mancare i suoi figli e Testimone_1 Controparte_2 CP_3
erano chiamati ed obbligati in solido alle passività per aver accettato
[...]
tacitamente l'eredità del loro padre con l'automatica inclusione dei relativi debiti, attraverso l'immissione nel possesso dei beni ereditati (la casa coniugale).
4.L'appellante ha quindi concluso chiedendo, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese del doppio grado ed attribuzione .
5. si è costituita in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie Controparte_1
argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
6. e si sono costituiti in giudizio ed hanno Controparte_2 Controparte_3
contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese. 7. , cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato a mani proprie Controparte_5
nel suo luogo di residenza, non si è costituita in giudizio.
8.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Osserva la Corte che ha proposto il presente Parte_1
giudizio per accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come collaboratrice domestica-badante alle dipendenze di dal Controparte_1
5/4/2012 al 31/10/2015, con la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti. In considerazione dell'avvenuto decesso in data 25/1/2016, e quindi in epoca antecedente al deposito del ricorso introduttivo , della datrice di lavoro- che era nubile- ha convenuto nel giudizio di primo grado quelli che ha ritenuto essere i suoi eredi, e cioè i suoi nipoti , e gli eredi del Controparte_5 Controparte_1
terzo nipote anch'egli deceduto, e cioè Testimone_1 Controparte_4
( moglie di NN), e (figli di NN). Controparte_2 Controparte_3
10.Tutti i convenuti, ad eccezione di , si sono costituiti nel giudizio di Controparte_5
primo grado eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva , la per CP_4
essere divorziata da in data 16/12/1998 e gli altri per non essere Testimone_1
stati coabitanti ed inseriti nello stato di famiglia della de cuius, con conseguente inapplicabilità, nei loro confronti, dell'art.39 c. 7 e 8 CCNL lavoro domestico.
11.Il primo giudice ha deciso la controversia unicamente sulla base dell'art.39 c. 7 e 8
CCNL lavoro domestico che stabilisce che "In caso di morte del datore di lavoro domestico il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso".
Ha quindi ritenuto che, alla luce di tale norma ed in considerazione della natura del rapporto di lavoro come rapporto basato sull'intuitu personae, qualsiasi obbligo retributivo e contributivo potesse porsi esclusivamente a carico degli eredi conviventi .
Ha quindi rigettato la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni: “Nello specifico, la sig.ra ha dedotto e provato di aver divorziato dal CP_4 Tes_1
nel 2008, così perdendo ogni diritto successorio, ivi compreso il dovere di
[...]
adempiere ad eventuali obbligazioni nascenti dal presente giudizio.
Quanto agli altri eredi del , ossia i figli e CP_1 Controparte_2 CP_3
, deve rilevarsi che essi hanno dimostrato per tabulas di essere stati cancellati
[...]
già nel 1998 dallo stato di famiglia del loro padre nonché il cambio di residenza rispetto a questo a partire dallo stesso periodo. Ciò esclude la sussistenza di un rapporto di coabitazione tra questi e il , nonché, ovviamente, CP_1 CP_1
. Pertanto, tenuto conto dei principi giuridici sopra esposti, deve
[...]
concludersi che anche i predetti eredi sono privi di legittimazione passiva nel presente giudizio, mancando ogni elemento di fatto e di diritto da cui poter anche solo presumere la conoscenza del rapporto di lavoro in esame”.
12. Nel presente gravame l'appellante, senza censurare specificamente le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha rigettato la domanda alla luce dell'art.39 CCNL lavoro domestico , sostiene la trasmissibilità dei debiti del datore di lavoro, e quindi nel caso di specie di , agli eredi in base Controparte_1
all'accettazione dell'eredità.
13. Osserva a tal proposito la Corte che la doglianza, seppure in astratto fondata , non conduce all'accoglimento della domanda proposta.
14.Innanzitutto occorre precisare che impropriamente le parti e lo stesso giudice di primo grado hanno fatto riferimento al difetto di legittimazione passiva, laddove nel caso di specie la domanda dell'odierna appellante è stata rigettata per il difetto di titolarità passiva del rapporto, avendo i convenuti dimostrato l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità, nei loro confronti, dell'art.39 CCNL lavoro domestico . 15.E' noto che la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, si fonda sulla prospettazione dell'attore contenuta nell'atto introduttivo, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa e che da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata ( Cass n. 14468/2008).
16. Deve, inoltre, ritenersi che erroneamente il primo giudice abbia esaminato la controversia unicamente in base ad una norma del contratto collettivo, e cioè l'art.39 del
CCNL lavoro domestico che integra, ma non sostituisce la disciplina stabilita dalla legge in tema di trasmissione agli eredi delle obbligazioni assunte dal de cuius. In particolare l'art.39 citato estende la responsabilità per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso del datore di lavoro ai familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia del de cuius , e quindi anche ai familiari coabitanti che non siano eredi dello stesso.
16.La norma generale è, invece, costituita dall'art.752 c.c. che stabilisce:” I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie , salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
Dunque il principio generale stabilito dal codice civile è che i debiti ed i pesi ereditari si dividono tra i coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie salvo che, in testamento, il de cuius abbia previsto una diversa ripartizione, e ciò vale anche per i debiti derivanti da rapporti di lavoro instaurati dal de cuius .
17.Ciò posto, nel caso di specie se è pur vero che la ricorrente aveva convenuto in giudizio coloro che in astratto potevano ritenersi eredi legittimi della sua datrice di lavoro in quanto nipoti ( di zia) della stessa, deve tuttavia rilevarsi che costoro erano dei meri chiamati all'eredità, non essendo state neppure allegate le circostanze, e cioè accettazione espressa o tacita dell'eredità, che li rendevano eredi di CP_1
[...] 18.Deve, infatti, condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare
l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità”( Cass. sez.lav. 30/8/2018 n. 21436, nello stesso senso Cass. ord.
n. 5247/2018).
19.Dunque la mancata allegazione dell'avvenuta accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte dei soggetti convenuti nel presente giudizio impediva di considerarli eredi, e quindi responsabili dei debiti assunti dalla de cuius .
20.In tale contesto deve rilevarsi la novità delle allegazioni relative a CP_2
e che, secondo parte appellante, avrebbero accettato
[...] Controparte_3
l'eredità del loro padre per essere rimasti nel possesso della casa Testimone_1
familiare, e quindi con accettazione tacita dell'eredità. Tale circostanza, oltre che nuova, in quanto allegata per la prima volta in questa sede, è anche infondata, essendo stato accertato nel giudizio di primo grado che già dal 1998, in occasione del divorzio dei genitori, gli stessi avevano cambiato residenza, e quindi alla morte del padre avvenuta nel 2019 sicuramente non erano più nel possesso della casa familiare.
21.Pertanto la sentenza impugnata, con l'integrazione motivazionale di questa Corte, va confermata nel rigetto della domanda proposta. 22.La riscontrata carenza motivazionale della pronuncia di primo grado costituisce grave ragione per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
23.Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 26 marzo 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente