Art. 1.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego del contingente di militari della guardia di finanza indicato nella tabella annessa alla presente legge per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego del contingente di militari della guardia di finanza indicato nella tabella annessa alla presente legge per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia.