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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 415/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 415/2019 assegnata in decisione all'udienza del
23.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Frederico Bitetti, elettivamente domiciliato in Foggia – Corso del Mezzogiorno,34/B - presso il difensore avv. Bitetti
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giacomo Controparte_1 C.F._2
Grasso, elettivamente domiciliato in Lucera (FG) – Via Maddalena Candida Mazzaccara, 1 - presso il difensore avv. Grasso
CONVENUTO-ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e 2059 c.c.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di conseguire il risarcimento del danno morale, quale conseguenza della Controparte_1
condotta delittuosa di cui il convenuto si è reso responsabile, nonché il rimborso delle spese di costituzione di parte civile nel primo e secondo grado del giudizio penale, quantificate nell'importo di €
5.000,00, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
In particolare, l'attore ha esposto che:
- a seguito di denuncia/querela sporta dallo stesso istante in data 14.02.2009, è stato aperto, nei confronti di e , un procedimento penale (n. 219/09 RGNR), Controparte_1 Controparte_2
per rispondere dei reati di cui agli artt. 110 e 612, c.p.;
- con sentenza n. 28/2012, emessa il 20.07.2012 e depositata il 27.07.2012, il Giudice di Pace di
Lucera ha accertato la responsabilità penale di per il fatto contestatogli, Controparte_1 condannandolo al pagamento della multa di € 40,00, nonché al pagamento delle spese processuali di costituzione di parte civile, liquidate in € 1.380,00, oltre spese;
- a seguito di appello, con sentenza n. 40/2015, emessa il 19.11.2015 e depositata il 23.11.2015, il
Tribunale di Foggia ha dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; Controparte_1
- a fronte della condotta penalmente rilevante tenuta da , l'attore ha patito Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, consistiti in particolare nella sofferenza psicologica subita a causa del fatto penalmente rilevante e nelle spese sostenute per la costituzione di parte civile nel primo e secondo grado del giudizio penale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda perché infondata, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti, con condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria e alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda, il convenuto ha dedotto che:
- a seguito della condotta diffamatoria tenuta da l'istante ha subito Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nell'importo pari a € 20.000,00, consistiti nella sofferenza morale dovuta alla condotta diffamatoria subita e nell'impossibilità di progressione di carriera nell'ambito della Aereonautica Militare;
pagina 2 di 8 - la condotta processuale ascrivibile a costituisce un abuso del Parte_1 processo, sicché l'istante avrebbe diritto al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma di € 1.000,00.
Nel merito, in via subordinata, ha chiesto di limitare il quantum dell'obbligo Controparte_1
risarcitorio alla quantificazione delle spese relative alla costituzione di parte civile operata dal Giudice di Pace di Lucera con sentenza n. 28/2012, pari a € 1.380,00.
Il Giudice, all'udienza del 23 ottobre 2024, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, ha riservato la causa per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
*****
2.Nel merito, la domanda proposta in via principale da risulta Parte_1
parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, si osserva che chi propone domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. ha l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito civile, ossia la condotta antigiuridica, il danno subito e il nesso causale tra questi intercorrente. In particolare, risulta necessaria la prova della causalità materiale, ossia il legame eziologico tra la condotta tenuta dal danneggiante e la lesione dell'interesse giuridicamente rilevante (danno evento), nonché della causalità giuridica, il legame tra la suddetta lesione e le conseguenze pregiudizievoli prodotte nella sfera giuridica del danneggiante (danno conseguenza).
Nel caso in esame, l'attore, in via principale, ha domandato il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato addebitato a e oggetto del procedimento Controparte_1
penale iscritto al R.G. n. 219/2009. Il giudizio penale si è concluso con sentenza n. 40/2015, emessa il
19.11.2015 e depositata il 23.11.2015, con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato Controparte_1 non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p.. Sul punto occorre precisare che la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 651 bis c.p.p. Si tratta, invero, di una causa di non punibilità, che conduce al proscioglimento per mere ragioni di opportunità, senza escludere la rilevanza penale della condotta tenuta dall'imputato. Dunque, può ritenersi raggiunta la prova in relazione al fatto materiale, nonché alla sua rilevanza penale.
Al riguardo, va osservato che anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre allegato e provato pagina 3 di 8 da chi lo invoca;
nello specifico, inoltre, la prova di tale danno può validamente essere data anche con ricorso alle presunzioni (cfr. Cass., 8421/2011; Cass., 11269/2018).
Ebbene, nel caso di specie, la condotta minacciosa tenuta da , come accertata in sede Controparte_1
penale, nonché la pluralità di agenti sul luogo del fatto, costituiscono dati oggettivi che consentono al
Giudicante di ritenere raggiunta la prova di un danno di natura non patrimoniale, consistente nel turbamento psichico e morale che l'istante è venuto a patire a seguito delle parole proferite dall'odierno convenuto.
Pertanto, alla luce del danno patito, non potendo siffatto danno essere provato nel suo preciso ammontare, per la sua liquidazione non può che farsi ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226, richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c. Invero, tale modalità di liquidazione del danno risulta legittima allorquando il danno sia certo nella sua esistenza materiale, ma risulti per il soggetto danneggiato impossibile o quantomeno estremamente difficile provare il suo preciso ammontare (cfr. Cass., 26051/2020; Cass., 31546/2018).
Tanto premesso, appare ragionevole applicare analogicamente la liquidazione prevista dall'art. 139
D.lgs. 209/2005 attualmente vigente per le lesioni micropermanenti ed indicato dal legislatore per risarcire i danni non patrimoniali derivanti da illecito civile. Alla luce di tanto, il danno subito da di anni 40 al momento del fatto, può essere quantificato in € 3.387,97 Parte_1
(ITP al 75% € 414,30; ITP al 50% € 2.126,74; danno morale € 846,93), ritenendosi equo risarcire il periodo in cui, secondo l'id plerumque accidit, la sofferenza patita deve presumersi che sia stata più intensa, considerando a tal fine il periodo intercorrente tra il giorno del fatto e quello della denuncia (87 giorni) e non anche i momenti successivi, in cui deve ritenersi che il danneggiato abbia sostituito il sentimento di apprensione con quello di fiducia nella legge e nella punizione del colpevole.
Per quanto concerne la domanda di restituzione delle spese sostenute dall'attore per la costituzione di parte civile del processo penale, deve essere rigettata perché infondata, considerando che si tratta di spese sostenute in un autonomo procedimento concluso con sentenza divenuta irrevocabile che non ha prodotto il risultato sperato. Inoltre, la domanda civile volta al risarcimento del danno derivante dal reato è stata dallo stesso danneggiato proposta nella presente sede, sicché la regolazione delle spese sostenute per la proposizione della domanda civile avverrà con l'odierna decisione, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie che determinerebbero uno spostamento patrimoniale ingiustificato.
Pertanto, in accoglimento della domanda principale proposta da Parte_1 CP_1
deve essere condannato a pagare in favore dello stesso attore a titolo di risarcimento del danno
[...] non patrimoniale subito in occasione dei fatti per cui è causa, la somma di € 3.387,97, oltre interessi pagina 4 di 8 legali, dalla sentenza sino al soddisfo, calcolati, fino alla pubblicazione della sentenza (momento a partire dal quale il debito di valore si tramuta in debito di valuta) sulla somma anno per anno rivalutata.
3.Per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta da , essa non risulta Controparte_1
fondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, in base a quanto segue.
L'odierno convenuto ha, invero, domandato il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta calunniosa tenuta dall'attore, in considerazione della denuncia-querela dallo stesso sporta in data 14.02.2019.
Sul punto, appare opportuno chiarire che la proposizione di una denuncia (o querela) non è ex se fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), anche in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, salvo che vengano integrati gli elementi costitutivi del reato di calunnia previsto dall'art. 368 c.p. (cfr. Cass., 13093/2024; Cass., 30988/2018). Ne consegue che colui che agisce per il risarcimento del danno derivante da una denuncia calunniosa ha l'onere di provare l'elemento oggettivo e soggettivo integranti il reato di calunnia;
dunque non solo l'infondatezza delle accuse mosse con la presentazione della denuncia, ma anche la consapevolezza dell'altrui innocenza
(cfr. Cass., 11271/2020). Difatti, il dolo del delitto di calunnia richiede che il reo agisca con la certezza dell'innocenza del soggetto falsamente incolpato, sicché il dolo è escluso in caso di dubbio o errore ragionevole (cfr. Cass. SS.UU., 10677/1996). Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “la presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria per un fatto perseguibile d'ufficio è fonte di responsabilità risarcitoria nel caso in cui il processo si sia concluso con l'assoluzione dell'imputato solo se si dimostri che il denunciante era consapevole dell'innocenza del denunciato, atteso che, pur essendo l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore” (cfr. Cass., 27756/2013).
Orbene, nel caso in esame, non si rinvengono né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato di calunnia. Non è stata dunque raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa propri del reato di calunnia, reato che, come è noto, ai sensi dell'art. 368 c.p. richiede che l'autore della denunzia incolpi dolosamente di un reato taluno che egli sa essere innocente, mentre, al contrario, dagli atti di causa è emerso che a seguito della denuncia sporta in data 14.02.2019,
è stato condannato per il reato ex art. 612 c.p. dal Giudice di Pace di Lucera con Controparte_1
sentenza n. 28/2012, riformata poi in secondo grado dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 40/2015, con cui l'imputato è stato dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto. Ebbene, la pronuncia pagina 5 di 8 di proscioglimento ex art. 131 bis c.p. non esclude la sussistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la sua riferibilità al reo, ma è motivata da mere esigenze deflattive e di opportunità che inducono a non applicare la sanzione penale ai casi di minor offensività.
Sulla base di quanto suesposto, non si rinvengono nel caso in esame gli estremi del reato di calunnia, sicché non può essere accolta la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'odierno convenuto.
In aggiunta, con riferimento al danno derivante dalla mancata progressione di carriera nell'ambito dell'Aereonautica Militare, il danno di cui l'istante chiede il risarcimento consiste nella perdita di chance, intesa, in aderenza alla tesi ontologica, come bene della vita rientrante nel patrimonio giuridico del soggetto, la cui lesione giustifica la pretesa risarcitoria, sebbene sia necessario che il danneggiato alleghi e provi, anche mediante presunzioni, il nesso di causalità tra l'altrui condotta antigiuridica e il pregiudizio sofferto, ossia la concreta possibilità di conseguire il bene della vita sperato.
Nel caso in esame, l'odierno convenuto si è limitato a depositare la comunicazione del Ministero della
Difesa – direzione generale per il personale militare del 25.07.2019 (cfr. all. 4 memoria ex art. 183, c.
6, n. 2 c.p.c.), con cui la Commissione competente comunicava un giudizio di idoneità alla progressione in esame, nonché la successiva comunicazione del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare (cfr. all. 3 memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.), con cui veniva cancellato dal predetto quadro di avanzamento. Ebbene, tali comunicazioni non menzionano la denuncia-querela alla base dell'odierna domanda risarcitoria e, in aggiunta, non determinano l'impossibilità dell'attore in via riconvenzionale di conseguire l'avanzamento richiesto, determinando una mera sospensione della procedura.
In aggiunta, non è stata fornita alcuna indicazione specifica relativa all'occasione lavorativa effettivamente persa e neppure in relazione al maggior guadagno economico che sarebbe potuto derivare.
4.Parimenti deve essere rigettata la domanda proposta da volta al risarcimento dei Controparte_1
danni per abuso del processo, poiché infondata.
Sul punto, occorre ribadire che l'abuso della “potestas agendi” è configurabile ove la parte eserciti il potere di agire in giudizio per un fine diverso da quello per cui tale potere è stato conferito, ledendo ingiustamente gli interessi della controparte, nonché l'interesse pubblicistico alla sollecita ed efficace definizione dei giudizi (cfr. Cass. SS.UU., 23726/2007). Con maggior impegno esplicativo, il diritto d'azione ex art. 24 Cost. deve essere esercitato conformemente al principio di buona fede e correttezza, che trovano fondamento nel dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. Ebbene, nel caso in esame, non risultano provati gli estremi della condotta abusiva dell'odierno attore, che potrebbe giustificare pagina 6 di 8 l'accoglimento della relativa domanda risarcitoria. Invero, gli atti introduttivi dei diversi procedimenti civili instaurati da nei confronti di risultano originati Parte_1 CP_1 CP_1
da episodi distinti rispetto a quello oggetto della presente controversia e, precisamente, da presunte condotte calunniose tenute dallo stesso convenuto ai danni dell'odierno attore. Pertanto, la relativa domanda risarcitoria avanzata da va rigettata. Controparte_1
Quanto alla domanda di condanna avanzata dal convenuto ex art. 96 c.p.c., merita di essere rigettata.
Non sono emersi, infatti, elementi tali da far ritenere che la parte soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave, né che abbia posto in essere condotte abusive nel presente giudizio.
5.Le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate per la metà, stante la parziale reciproca soccombenza e seguire il principio della soccombenza per la restante parte, come da liquidazione in dispositivo in relazione al valore della lite, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulle per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente la domanda principale formulata dall'attore Parte_1 per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore del predetto, della somma di € 3.387,97, oltre interessi Parte_1
come precisati in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da per le ragioni esposte in Controparte_1
parte motiva;
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore Controparte_1 [...]
che quantifica nella misura già dimidiata in € 1.698,50 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Foggia, il 13.03.2025
Il Giudice
pagina 7 di 8 dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 415/2019 assegnata in decisione all'udienza del
23.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Frederico Bitetti, elettivamente domiciliato in Foggia – Corso del Mezzogiorno,34/B - presso il difensore avv. Bitetti
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giacomo Controparte_1 C.F._2
Grasso, elettivamente domiciliato in Lucera (FG) – Via Maddalena Candida Mazzaccara, 1 - presso il difensore avv. Grasso
CONVENUTO-ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e 2059 c.c.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di conseguire il risarcimento del danno morale, quale conseguenza della Controparte_1
condotta delittuosa di cui il convenuto si è reso responsabile, nonché il rimborso delle spese di costituzione di parte civile nel primo e secondo grado del giudizio penale, quantificate nell'importo di €
5.000,00, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
In particolare, l'attore ha esposto che:
- a seguito di denuncia/querela sporta dallo stesso istante in data 14.02.2009, è stato aperto, nei confronti di e , un procedimento penale (n. 219/09 RGNR), Controparte_1 Controparte_2
per rispondere dei reati di cui agli artt. 110 e 612, c.p.;
- con sentenza n. 28/2012, emessa il 20.07.2012 e depositata il 27.07.2012, il Giudice di Pace di
Lucera ha accertato la responsabilità penale di per il fatto contestatogli, Controparte_1 condannandolo al pagamento della multa di € 40,00, nonché al pagamento delle spese processuali di costituzione di parte civile, liquidate in € 1.380,00, oltre spese;
- a seguito di appello, con sentenza n. 40/2015, emessa il 19.11.2015 e depositata il 23.11.2015, il
Tribunale di Foggia ha dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; Controparte_1
- a fronte della condotta penalmente rilevante tenuta da , l'attore ha patito Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, consistiti in particolare nella sofferenza psicologica subita a causa del fatto penalmente rilevante e nelle spese sostenute per la costituzione di parte civile nel primo e secondo grado del giudizio penale.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda perché infondata, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti, con condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria e alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della domanda, il convenuto ha dedotto che:
- a seguito della condotta diffamatoria tenuta da l'istante ha subito Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nell'importo pari a € 20.000,00, consistiti nella sofferenza morale dovuta alla condotta diffamatoria subita e nell'impossibilità di progressione di carriera nell'ambito della Aereonautica Militare;
pagina 2 di 8 - la condotta processuale ascrivibile a costituisce un abuso del Parte_1 processo, sicché l'istante avrebbe diritto al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma di € 1.000,00.
Nel merito, in via subordinata, ha chiesto di limitare il quantum dell'obbligo Controparte_1
risarcitorio alla quantificazione delle spese relative alla costituzione di parte civile operata dal Giudice di Pace di Lucera con sentenza n. 28/2012, pari a € 1.380,00.
Il Giudice, all'udienza del 23 ottobre 2024, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, ha riservato la causa per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
*****
2.Nel merito, la domanda proposta in via principale da risulta Parte_1
parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, si osserva che chi propone domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. ha l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito civile, ossia la condotta antigiuridica, il danno subito e il nesso causale tra questi intercorrente. In particolare, risulta necessaria la prova della causalità materiale, ossia il legame eziologico tra la condotta tenuta dal danneggiante e la lesione dell'interesse giuridicamente rilevante (danno evento), nonché della causalità giuridica, il legame tra la suddetta lesione e le conseguenze pregiudizievoli prodotte nella sfera giuridica del danneggiante (danno conseguenza).
Nel caso in esame, l'attore, in via principale, ha domandato il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato addebitato a e oggetto del procedimento Controparte_1
penale iscritto al R.G. n. 219/2009. Il giudizio penale si è concluso con sentenza n. 40/2015, emessa il
19.11.2015 e depositata il 23.11.2015, con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato Controparte_1 non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p.. Sul punto occorre precisare che la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 651 bis c.p.p. Si tratta, invero, di una causa di non punibilità, che conduce al proscioglimento per mere ragioni di opportunità, senza escludere la rilevanza penale della condotta tenuta dall'imputato. Dunque, può ritenersi raggiunta la prova in relazione al fatto materiale, nonché alla sua rilevanza penale.
Al riguardo, va osservato che anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre allegato e provato pagina 3 di 8 da chi lo invoca;
nello specifico, inoltre, la prova di tale danno può validamente essere data anche con ricorso alle presunzioni (cfr. Cass., 8421/2011; Cass., 11269/2018).
Ebbene, nel caso di specie, la condotta minacciosa tenuta da , come accertata in sede Controparte_1
penale, nonché la pluralità di agenti sul luogo del fatto, costituiscono dati oggettivi che consentono al
Giudicante di ritenere raggiunta la prova di un danno di natura non patrimoniale, consistente nel turbamento psichico e morale che l'istante è venuto a patire a seguito delle parole proferite dall'odierno convenuto.
Pertanto, alla luce del danno patito, non potendo siffatto danno essere provato nel suo preciso ammontare, per la sua liquidazione non può che farsi ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226, richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c. Invero, tale modalità di liquidazione del danno risulta legittima allorquando il danno sia certo nella sua esistenza materiale, ma risulti per il soggetto danneggiato impossibile o quantomeno estremamente difficile provare il suo preciso ammontare (cfr. Cass., 26051/2020; Cass., 31546/2018).
Tanto premesso, appare ragionevole applicare analogicamente la liquidazione prevista dall'art. 139
D.lgs. 209/2005 attualmente vigente per le lesioni micropermanenti ed indicato dal legislatore per risarcire i danni non patrimoniali derivanti da illecito civile. Alla luce di tanto, il danno subito da di anni 40 al momento del fatto, può essere quantificato in € 3.387,97 Parte_1
(ITP al 75% € 414,30; ITP al 50% € 2.126,74; danno morale € 846,93), ritenendosi equo risarcire il periodo in cui, secondo l'id plerumque accidit, la sofferenza patita deve presumersi che sia stata più intensa, considerando a tal fine il periodo intercorrente tra il giorno del fatto e quello della denuncia (87 giorni) e non anche i momenti successivi, in cui deve ritenersi che il danneggiato abbia sostituito il sentimento di apprensione con quello di fiducia nella legge e nella punizione del colpevole.
Per quanto concerne la domanda di restituzione delle spese sostenute dall'attore per la costituzione di parte civile del processo penale, deve essere rigettata perché infondata, considerando che si tratta di spese sostenute in un autonomo procedimento concluso con sentenza divenuta irrevocabile che non ha prodotto il risultato sperato. Inoltre, la domanda civile volta al risarcimento del danno derivante dal reato è stata dallo stesso danneggiato proposta nella presente sede, sicché la regolazione delle spese sostenute per la proposizione della domanda civile avverrà con l'odierna decisione, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie che determinerebbero uno spostamento patrimoniale ingiustificato.
Pertanto, in accoglimento della domanda principale proposta da Parte_1 CP_1
deve essere condannato a pagare in favore dello stesso attore a titolo di risarcimento del danno
[...] non patrimoniale subito in occasione dei fatti per cui è causa, la somma di € 3.387,97, oltre interessi pagina 4 di 8 legali, dalla sentenza sino al soddisfo, calcolati, fino alla pubblicazione della sentenza (momento a partire dal quale il debito di valore si tramuta in debito di valuta) sulla somma anno per anno rivalutata.
3.Per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta da , essa non risulta Controparte_1
fondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, in base a quanto segue.
L'odierno convenuto ha, invero, domandato il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta calunniosa tenuta dall'attore, in considerazione della denuncia-querela dallo stesso sporta in data 14.02.2019.
Sul punto, appare opportuno chiarire che la proposizione di una denuncia (o querela) non è ex se fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), anche in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, salvo che vengano integrati gli elementi costitutivi del reato di calunnia previsto dall'art. 368 c.p. (cfr. Cass., 13093/2024; Cass., 30988/2018). Ne consegue che colui che agisce per il risarcimento del danno derivante da una denuncia calunniosa ha l'onere di provare l'elemento oggettivo e soggettivo integranti il reato di calunnia;
dunque non solo l'infondatezza delle accuse mosse con la presentazione della denuncia, ma anche la consapevolezza dell'altrui innocenza
(cfr. Cass., 11271/2020). Difatti, il dolo del delitto di calunnia richiede che il reo agisca con la certezza dell'innocenza del soggetto falsamente incolpato, sicché il dolo è escluso in caso di dubbio o errore ragionevole (cfr. Cass. SS.UU., 10677/1996). Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “la presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria per un fatto perseguibile d'ufficio è fonte di responsabilità risarcitoria nel caso in cui il processo si sia concluso con l'assoluzione dell'imputato solo se si dimostri che il denunciante era consapevole dell'innocenza del denunciato, atteso che, pur essendo l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore” (cfr. Cass., 27756/2013).
Orbene, nel caso in esame, non si rinvengono né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato di calunnia. Non è stata dunque raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa propri del reato di calunnia, reato che, come è noto, ai sensi dell'art. 368 c.p. richiede che l'autore della denunzia incolpi dolosamente di un reato taluno che egli sa essere innocente, mentre, al contrario, dagli atti di causa è emerso che a seguito della denuncia sporta in data 14.02.2019,
è stato condannato per il reato ex art. 612 c.p. dal Giudice di Pace di Lucera con Controparte_1
sentenza n. 28/2012, riformata poi in secondo grado dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 40/2015, con cui l'imputato è stato dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto. Ebbene, la pronuncia pagina 5 di 8 di proscioglimento ex art. 131 bis c.p. non esclude la sussistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la sua riferibilità al reo, ma è motivata da mere esigenze deflattive e di opportunità che inducono a non applicare la sanzione penale ai casi di minor offensività.
Sulla base di quanto suesposto, non si rinvengono nel caso in esame gli estremi del reato di calunnia, sicché non può essere accolta la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'odierno convenuto.
In aggiunta, con riferimento al danno derivante dalla mancata progressione di carriera nell'ambito dell'Aereonautica Militare, il danno di cui l'istante chiede il risarcimento consiste nella perdita di chance, intesa, in aderenza alla tesi ontologica, come bene della vita rientrante nel patrimonio giuridico del soggetto, la cui lesione giustifica la pretesa risarcitoria, sebbene sia necessario che il danneggiato alleghi e provi, anche mediante presunzioni, il nesso di causalità tra l'altrui condotta antigiuridica e il pregiudizio sofferto, ossia la concreta possibilità di conseguire il bene della vita sperato.
Nel caso in esame, l'odierno convenuto si è limitato a depositare la comunicazione del Ministero della
Difesa – direzione generale per il personale militare del 25.07.2019 (cfr. all. 4 memoria ex art. 183, c.
6, n. 2 c.p.c.), con cui la Commissione competente comunicava un giudizio di idoneità alla progressione in esame, nonché la successiva comunicazione del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare (cfr. all. 3 memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.), con cui veniva cancellato dal predetto quadro di avanzamento. Ebbene, tali comunicazioni non menzionano la denuncia-querela alla base dell'odierna domanda risarcitoria e, in aggiunta, non determinano l'impossibilità dell'attore in via riconvenzionale di conseguire l'avanzamento richiesto, determinando una mera sospensione della procedura.
In aggiunta, non è stata fornita alcuna indicazione specifica relativa all'occasione lavorativa effettivamente persa e neppure in relazione al maggior guadagno economico che sarebbe potuto derivare.
4.Parimenti deve essere rigettata la domanda proposta da volta al risarcimento dei Controparte_1
danni per abuso del processo, poiché infondata.
Sul punto, occorre ribadire che l'abuso della “potestas agendi” è configurabile ove la parte eserciti il potere di agire in giudizio per un fine diverso da quello per cui tale potere è stato conferito, ledendo ingiustamente gli interessi della controparte, nonché l'interesse pubblicistico alla sollecita ed efficace definizione dei giudizi (cfr. Cass. SS.UU., 23726/2007). Con maggior impegno esplicativo, il diritto d'azione ex art. 24 Cost. deve essere esercitato conformemente al principio di buona fede e correttezza, che trovano fondamento nel dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. Ebbene, nel caso in esame, non risultano provati gli estremi della condotta abusiva dell'odierno attore, che potrebbe giustificare pagina 6 di 8 l'accoglimento della relativa domanda risarcitoria. Invero, gli atti introduttivi dei diversi procedimenti civili instaurati da nei confronti di risultano originati Parte_1 CP_1 CP_1
da episodi distinti rispetto a quello oggetto della presente controversia e, precisamente, da presunte condotte calunniose tenute dallo stesso convenuto ai danni dell'odierno attore. Pertanto, la relativa domanda risarcitoria avanzata da va rigettata. Controparte_1
Quanto alla domanda di condanna avanzata dal convenuto ex art. 96 c.p.c., merita di essere rigettata.
Non sono emersi, infatti, elementi tali da far ritenere che la parte soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave, né che abbia posto in essere condotte abusive nel presente giudizio.
5.Le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate per la metà, stante la parziale reciproca soccombenza e seguire il principio della soccombenza per la restante parte, come da liquidazione in dispositivo in relazione al valore della lite, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulle per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente la domanda principale formulata dall'attore Parte_1 per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore del predetto, della somma di € 3.387,97, oltre interessi Parte_1
come precisati in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da per le ragioni esposte in Controparte_1
parte motiva;
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore Controparte_1 [...]
che quantifica nella misura già dimidiata in € 1.698,50 per compenso Parte_1
professionale, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Foggia, il 13.03.2025
Il Giudice
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